Guida alle ispzioni - Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Sassari
by user
Comments
Transcript
Guida alle ispzioni - Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Sassari
Le ispezioni in farmacia: aspetti normativi e punti critici Prof. Paola Minghetti Docente di Tecnologia, Socioeconomia e Legislazione Farmaceutiche Università degli Studi di Milano L’attività di vigilanza Ha come obiettivo la garanzia della qualità e della continuità della prestazione farmaceutica. Ha natura di prevenzione anche se dalle sue risultanze potranno derivare misure repressive. L’attività di vigilanza Analizzando la nozione giuridica di vigilanza va precisato che con questo termine deve intendersi, nella sua generalità, l’attività interna-esterna nella sua ampiezza, tipica del controllo, vuoi documentale, vuoi di accertamento delle modalità di svolgimento del servizio. Ciò dà connotato giuridico alla natura di prevenzione insita nell’azione di controllo, dalle cui risultanze potranno derivare misure anche repressive, senza però che tale conseguenza sposti il fine dell’attività di vigilanza da preventivo a repressivo. L’attività di vigilanza La natura preventiva emerge anche nella quasi totalità delle legislazioni regionali. Tale natura è suffragata dalla composizione del collegio ispettivo che, a titolo di garanzia per l’ispezionato, annovera, in quasi tutte le regioni, tra i propri componenti un farmacista designato dal corrispondente Ordine professionale. L’ESPERIENZA DELL’ASL PROVINCIA DI MILANO 3 Dal 1980 exUSSL 59 Dal 1995 Dal 1998 exUSSL 60 USSL 28 exUSSL 61 exUSSL 64 USSL 29 exUSSL 62 exUSSL 63 USSL 30 exUSSL 65 exUSSL 66 USSL 31 ASL Provincia di Milano 3 Derivazione dell’ASL Provincia di Milano 3 Farmacie ispezionate almeno tre volte (111) Farmacie irregolari Violazioni Amm.ve Penali Terzultima ispezione 28 62 44 18 Penultima ispezione 19 28 20 8 Ultima ispezione 8 11 8 3 La netta diminuzione a cui si assiste nel tempo, delle farmacie trovate irregolari insieme al più evidente calo delle violazioni di entrambe le tipologie, dimostra in modo chiaro l’utilità di verifiche continue da parte dell’autorità di controllo Tipologia delle ispezioni IGIENICO--SANITARIE IGIENICO medico igienista GENERICHE DI TIPO AMMINISTRATIVO farmacista ASL SPECIFICHE DI TIPO TECNICO - PROFESSIONALE commissione ispettiva Tipologia delle ispezioni PREVENTIVE • (igienico-sanitarie) verifica dell’idoneità di locali, arredi, attrezzature, scorte in sede di autorizzazione all’apertura o in caso di trasferimento dei locali (art. 111, TULS). ORDINARIE • (tecnico-professionali) controllo della regolarità dell’esercizio (biennali) (art. 127, TULS). STRAORDINARIE • si effettuano ogni volta che l’Autorità sanitaria lo ritiene opportuno o necessario (art. 127, TULS). Tipologia delle ispezioni 1) PREVENTIVA Questa a sua volta può essere: • precedente al provvedimento di autorizzazione all’esercizio della farmacia: riguarda soltanto i locali e attiene al controllo dell’ubicazione e dell’utilizzazione dei locali stessi per il servizio farmaceutico (art. 9 DPR n° 1275/1971); • successiva al provvedimento di autorizzazione all’esercizio farmaceutico, ma precedente alla sua concreta apertura al pubblico. È preordinata ad accertare che la farmacia, già arredata e dotata delle scorte necessarie, si presenti in regola sotto il profilo sanitario e sia in grado di iniziare la sua attività con piena garanzia di buon esercizio (art. 111 TULS e art. 20 RD n° 1706/1938); Tipologia delle ispezioni 2) ORDINARIA deve essere effettuata almeno ogni biennio (art. 127 TULS e art. 50,51 e 52 RD n° 1706/1938; si vedano inoltre le disposizioni emanate al riguardo da ciascuna regione e i relativi provvedimenti di autorganizzazione di ciascuna USL); 3) STRAORDINARIA viene effettuata ogni volta che sia ritenuto necessario o quando venga richiesto da autorità fornite della potestà di promuovere ispezioni. (art. 127 TULS e art. 50,51 e 52 RD n° 1706/1938) ISPEZIONI PREVENTIVE ISPEZIONI ORDINARIE possono essere preannunciate ISPEZIONI STRAORDINARIE senza preavviso Ispezioni ordinarie e straordinarie La differenziazione prevista tra ispezioni ordinarie e straordinarie è un ulteriore elemento a conferma di questa ipotesi. Inoltre è esplicitamente previsto dalla normativa sugli stupefacenti (art. 8, DPR 309/90) che, quando l’ispezione deve essere improvvisa o comunque non preannunciata, chiunque la rivela o la preannuncia è sanzionabile in sede penale: questa normativa fa presupporre che esistono delle ispezioni preannunciabili. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda da 1 a 10 milioni chiunque: • indebitamente impedisce od ostacola lo svolgimento delle ispezioni; • rivela o preannuncia l’ispezione qualora questa debba essere improvvisa o comunque non preannunciata; • indebitamente impedisce od ostacola i controlli, gli accessi o altri atti previsti, oppure si sottrae all’obbligo di esibire i documenti. (art. 8, DPR 309/90) Modalità degli accertamenti • presenza del farmacista responsabile nelle ispezioni ordinarie, salvo motivata reiterata indisponibilità; • globalità e completezza di accessi e sopralluoghi; con esclusione di perquisizioni personali o domiciliari; • possibilità di operazioni; interruzione (e ripresa) delle • impossibilità di assistenza legale del farmacista (cass.833/75). Poteri della commissione ispettiva per fatti non rilevanti penalmente • DIFFIDA INFORMALE con invito alla regolarizzazione (menzione in verbale) • DIFFIDA FORMALE comunicazione all’organo esponenziale dell’ASL Il verbale di ispezione Facilità l’uniformità dell’intervento ispettivo in ASL differenti o anche nella stessa azienda quando i membri della commissione dovessero alternarsi alternarsi.. Aiuta a razionalizzare l’attività poiché può evidenziare i fatti sanzionabili in tutti i settori di competenza della farmacia farmacia.. Obiettivi di un protocollo (verbale) 1) INTERNO: • cercare di uniformare gli interventi 2) ESTERNO: • certezza delle procedure che vengono eseguite • esplicitare i requisiti minimi necessari • garantire parità di trattamento Rilevanza del processo verbale • efficacia probatoria delle operazioni e dei fatti materiali riscontrati (non degli apprezzamenti dei verbalizzanti); • importanza delle dichiarazioni a verbale sia dei Commissari dissenzienti sia del farmacista ispezionato ispezionato.. Si distinguono due tipi di situazioni: NUOVE GIÀ ESISTENTI Si cerca di salvaguardare: • principi di diritto acquisito • impossibilità tecnica • importanza in termini di tutela pubblica delle richieste Struttura del verbale 1. AUTORIZZAZIONE 2.ORGANIZZAZIONE 2. ORGANIZZAZIONE (locali, apparecchi, armadi, testi, registri, elenchi, insegne) 3.SVOLGIMENTO 3. SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO (conservazione ed etichettatura, guasti, imperfetti, revocati, ritiro e conservazione ricette, stupefacenti, galenici magistrali, RR, RNR, RL, veterinari, veleni) 4.PRESTAZIONE 4. PRESTAZIONE FARMACEUTICA nel SSN 5.VIGILANZA 5. VIGILANZA sull’ATTIVITA’ COMMERCIALE NON FARMACEUTICA (prodotti non medicinali, alimenti, cosmetici) REGIONE PIEMONTE A.S.L. nr. VERBALE DI ISPEZIONE DELLE FARMACIE (ai sensi degli art. 111 e 127 del TULS ,della L.R. 21/91 e D.G.R. n.40n.40-4236 del 6/11/06) In data …………………..., i sottoscritti: • ___________________ in qualità di Farmacista Responsabile, o suo delegato, del Servizio Farmaceutico • ___________________ in qualità di Funzionario Amministrativo dell'A.S.L. • ___________________ in qualità di farmacista designato dall'Ordine dei Farmacisti provinciale hanno proceduto all'ispezione □ Preventiva (art. 111 TULS) □ Ordinaria (art. 127 TULS e art. 7 L.R.21/91) □ Straordinaria (art. 127 TULS) della farmacia__________________________________ sede n. _____________, sita in _________________________________ del Comune di ________________________ alla presenza ed in contraddittorio con il □ Titolare □ Direttore Responsabile Si conviene che le indagini svolte nel corso della visita ispettiva siano effettuate a campione. GESTIONE AMMINISTRATIVA La farmacia è autorizzata con delibera/decreto n._____del _____________________ Sono state regolarmente corrisposte le tasse regionali di concessione e di ispezione? sì no Si dà atto che il provvedimento attestante la titolarità e l'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio sono agli atti del Servizio Farmaceutico Territoriale. PERSONALE OPERANTE IN FARMACIA Titolare è il Dr./Dr.ssa______________________________ Direttore responsabile è (se diverso dal titolare)(1,2)_____________________________ iscritto all'albo professionale della Provincia di__________in data__________al n.___ 3 I farmacisti collaboratori sono: ➢ Dott iscritto all'albo professionale della Provincia di________________ in data__________al n.___________ ➢ Dott iscritto all'albo professionale della Provincia di________________ in data__________al n.___________ GESTIONE AMMINISTRATIVA PERSONALE OPERANTE IN FARMACIA 4. Sono presenti eventuali studenti che effettuino il tirocinio/tesi previsti dal corso di studi? sì no se sì Sig. ___________________________tirocinio / tesi dal_________al_________ tutor universitario Prof.______________________Università di_______________ tutor aziendale Dott. ___________________________________________________ 5. Il personale laureato indossa il camice bianco ed il distintivo dell'Ordine dei Farmacisti? sì no GESTIONE TECNICA a) LOCALI L'assetto e la manutenzione dei locali sono soddisfacenti? sì no I locali sono puliti e ben illuminati? sì no I locali adibiti alla dispensazione dei medicinali e/o alla vendita di altri prodotti sono igienicamente idonei? sì no I locali adibiti alla conservazione dei medicinali e/o di altri prodotti sono igienicamente idonei? sì no Alla farmacia sono annessi locali direttamente comunicanti con la stessa ed adibiti all’uso di ambulatorio medico-chirurgico? (3) sì no b) LABORATORIO Vengono effettuate preparazioni magistrali o officinali sterili? sì no II Titolare/Direttore responsabile dichiara che la farmacia effettua preparazioni magistrali ed officinali non sterili seguendo quanto disposto da (4): □ Norme di Buona Preparazione della Farmacopea Ufficiale XI edizione □ Decreto Ministeriale 18 novembre 2003 GESTIONE TECNICA c) AUTODIAGNOSTICA (7,8) Esistono apparecchiature per l'autodiagnostica rapida? sì no Se sì, ne è stata data comunicazione al Servizio Farmaceutico Territoriale? sì no L'apparecchio in uso è il modello ___________ ditta _____________________ conforme alla normativa in merito al marchio CE E' stato stipulato un contratto con una ditta autorizzata allo smaltimento dei rifiuti speciali? sì no Vengono effettuati i controlli sull'apparecchio secondo le indicazioni della ditta produttrice? sì no Ne viene conservata documentazione dalla quale sia possibile verificare l'attendibilità dell'apparecchio? sì no Il locale dove vengono effettuate le autoanalisi è distinto dal locale vendita e dal magazzino? sì no TABELLA 6 FONTE PRIMARIA Nella FU sono indicati gli apparecchi e gli utensili indispensabili in farmacia. art. 34, RD 30 settembre 1938, n.1706 TABELLA 6 L’elenco non è esaustivo, oltre agli apparecchi indicati devono essere detenuti tutti quelli necessari sulla base delle quantità e del tipo di preparazioni effettuate Valutazione discrezionale dell’organo di vigilanza TABELLA 6 Apparecchi ed utensili obbligatori in farmacia è possibile utilizzare la bilancia elettronica al posto delle due bilance tradizionali a piatti, il sistema di aspirazione è d’obbligo quando si preparano capsule, compresse, tisane o bustine. Attrezzature • le apparecchiature, gli utensili e la vetreria devono corrispondere a quanto previsto in Tab. 6 di F.U., essere conformi a normativa di sicurezza ed adeguate al numero e alla natura delle preparazioni eseguite, • vetreria e strumentazione devono essere accuratamente pulite (disinfettate e sterilizzate, se del caso) dopo ogni utilizzo e conservate in apposita zona, • gli strumenti di misura devono essere periodicamente controllati e calibrati, secondo vigenti normative, e sottoposti ad operazioni di verifica prima di ogni utilizzazione, • tutte le apparecchiature che generano movimento o riscaldamento devono essere utilizzate da personale addestrato secondo procedure scritte (NBP FU XI ed.). DOTAZIONE FARMACEUTICA l) TESTI La Farmacopea Ufficiale vigente, con i relativi aggiornamenti e supplementi, è detenuta e resa ostensibile al pubblico (39)? sì no La Tariffa Nazionale dei Medicinali è detenuta e resa ostensibile al pubblico (39)? sì no Sono conservati i verbali delle precedenti ispezioni (40)? E’ ostensibile al pubblico una lista di trasparenza dei medicinali non rimborsati (fascia C) sostituibili con equivalenti a prezzo più conveniente (41)? sì no DOTAZIONE FARMACEUTICA m) INSEGNE E AVVISI AL PUBBLICO Sono esposti gli orari di apertura e chiusura della farmacia e l'elenco delle farmacie di turno (42, 43)? sì no La farmacia è provvista di insegna a bandiera (43)? sì no DOTAZIONE FARMACEUTICA d) MEDICINALI OBBLIGATORI; RICETTE I medicinali scaduti (guasti) o imperfetti sono conservati separati dagli altri medicinali in attesa della resa o distruzione con indicazione inequivocabile della loro non esitabilità (11)? sì no I medicinali dei quali sia stata revocata o sospesa la registrazione sono conservati separati dagli altri medicinali in attesa della resa o distruzione con indicazione inequivocabile della loro non esitabilità (12)? sì no Si repertano campioni di medicinali detenuti per la vendita (13)? sì no Si repertano medicinali privi di fustello ottico autoadesivo (14)? sì no Si repertano ricette redatte in modo non conforme alla normativa vigente (15)? sì no Le ricette mediche non ripetibili, diverse da quelle relative al DPR 309/90, sono conservate in originale per sei mesi, con apposizione della data di spedizione e del prezzo praticato (16)? sì no TABELLA 2 “Sostanze medicinali” di cui le farmacie debbono essere provviste obbligatoriamente” esaustiva per le farmacie al pubblico, da integrarsi per le farmacie ospedaliere sono riportati in carattere retto i medicinali che devono essere tenuti in farmacia come sostanze o dispositivi medici, in carattere corsivo quanto deve essere detenuti come sostanza o prodotti finiti sempre più frequentemente sono riportate classi di prodotti anziché singole sostanze modifiche introdotte dal I Supplemento 2005 TABELLA 2 Per quanto attiene dosaggi, forma farmaceutica e confezionamento, si deve tenere conto delle esigenze terapeutiche e di impiego pratico (Cass. Pen., sez. III, 9/2/1957) Valutazione discrezionale in sede di ispezione L’ordinamento impone l’obbligo di procurare nel più breve tempo possibile (art. 37, RD 1706/38) In caso di irreperibilità del prodotto sul mercato, conservare una recente documentazione della richiesta GESTIONE DEI MEDICINALI ART. 443 c.p. commercio o somministrazione di medicinali guasti ART. 445 c.p. Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica Art. 443 c.p. Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra MEDICINALI GUASTI O IMPERFETTI è punito con la reclusione dai 6 mesi a 3 anni e con la multa non inferiore a lire 200.000 MEDICINALE GUASTO MEDICINALE IMPERFETTO “deve considerarsi guasto “è imperfetto ogni medicamento ogni medicamento che abbia subito nel tempo processi che non risulti preparato di alterazione dovuti secondo i precetti della tecnica a qualsiasi causa diversa dall’adulterazione farmaceutica, o sia comunque o contraffazione. tecnicamente difettoso, tale da Il medicinale scaduto è presunto guasto essere inidoneo allo scopo o a tutti gli effetti penali Cass. Pen. Sez. I, 18.12.1972 privo di efficacia terapeutica DOTAZIONE FARMACEUTICA i) MEDICINALI VETERINARI Sono conservate in originale le ricette veterinarie non ripetibili in triplice copia (38)? sì no Le ricette medico veterinarie non ripetibili rilasciate ad animali da compagnia sono conservate in originale per sei mesi dalla data di rilascio (art. 71.4)? sì no Le ricette medico veterinarie e la documentazione inerente sono conservate separatamente da quelle dei medicinali per uso umano (art. 71.5)? sì no E' conservata per cinque anni la documentazione che riporti, per ogni operazione in entrata ed in uscita, i dati previsti dall‘ art.71 comma 1b del D.Lgs 193/2006? sì no In particolare vengono riportate le seguenti indicazioni: data dell'operazione; identificazione precisa del medicinale veterinario; numero del lotto di fabbricazione (escluse ripetibili e non ripetibili per animali da compagnia); quantità ricevuta o fornita; nome ed indirizzo del fornitore o del destinatario; nome ed indirizzo del veterinario che ha prescritto il medicinale, nonché copia della prescrizione medica sì no Si repertano medicinali veterinari scaduti o mal conservati (11)? sì no DOTAZIONE FARMACEUTICA e) SOSTANZE E MEDICINALI AD AZIONE PSICOTROPA E STUPEFACENTE (D.P.R. n° 309/90, COME MODIFICATO DALLA L. n°49/06 e s.m.i) Custodia (17): Le sostanze e le composizioni medicinali di cui alla Tabella II (sez. A,B,C) sono conservate in armadio chiuso a chiave, separatamente dalle sostanze di cui alla tabella 3 della FU vigente? sì no Osservazioni:________________________________________________________________ TABELLA II SEZIONE A : Le ricette recanti prescrizioni di medicinali iscritti nella sezione A della legge 49/2006 sono state trattenute in originale e conservate in base alle norme vigenti (18)? sì no Si repertano prescrizioni di medicinali iscritti nella tabella II sezione A della legge 49/2006 redatte su modelli diversi da quello autorizzato (18)? sì no Su tali ricette conservate il farmacista ha apposto la data di spedizione ed il prezzo praticato? Sono stati riportati gli estremi di un documento d'identità dell'acquirente (ad eccezione delle prescrizioni relative alla sezione D, legge 12/2001) (18)? sì no Si repertano ricette redatte in modo non conforme alla normativa vigente (19)? sì no Si repertano ricette spedite oltre il trentesimo giorno successivo alla data di compilazione? (18) sì no DOTAZIONE FARMACEUTICA e) SOSTANZE E MEDICINALI AD AZIONE PSICOTROPA E STUPEFACENTE (D.P.R. n° 309/90, COME MODIFICATO DALLA L. n°49/06 e s.m.i) TABELLA II SEZIONE B: Le ricette recanti prescrizioni di medicinali iscritti nella tabella II sezione B della legge 49/2006 sono state trattenute in originale o copia (se spedite in ambito di SSN) e conservate in base alle norme vigenti (18)? sì no Su di esse il farmacista ha apposto data di spedizione e prezzo praticato (16)? sì no Si repertano ricette redatte in modo non conforme alla normativa vigente (19)? sì no 10. Si repertano ricette spedite oltre il trentesimo giorno successivo alla data di compilazione?(18) sì no TABELLA II SEZIONE C: 11. Le ricette recanti prescrizioni di medicinali iscritti nella tabella II sezione C della legge 49/2006 sono state trattenute in originale o copia (se spedite in ambito di SSN) e conservate in base alle norme vigenti (18)? sì no 12. Su di esse il farmacista ha apposto data di spedizione e prezzo praticato (16)? sì no 13. Si repertano ricette redatte in modo non conforme alla normativa vigente (19)? sì no 14. Si repertano ricette spedite oltre il trentesimo giorno successivo alla data di compilazione (18)? sì no DOTAZIONE FARMACEUTICA g) SOSTANZE DA TENERE IN ARMADIO CHIUSO A CHIAVE DI CUI ALLA TABELLA. 3 DELLA F.U. VIGENTE Le sostanze velenose sono custodite in armadio chiuso a chiave, separato dagli altri medicinali (25)? sì no I contenitori delle sostanze velenose sono muniti della relativa identificazione (26)? sì no E' presente il registro copia-veleni per la vendita di sostanze velenose (27)? sì no TABELLA 3 FU XII ed. Nota 1 Le prescrizioni dell’art. 146 del TULS (cioè conservazione in armadio chiuso a chiave con il contrassegno di sostanza velenosa) devono essere osservate anche per tutte le sostanze tossiche o molto tossiche che sono o non sono iscritte in Farmacopea. Il farmacista è obbligato a conservare tra i veleni le sostanze che, in base alla scheda di sicurezza, sono classificate tossiche e molto tossiche, cioè quelle che riportano in etichetta il teschio ed il simbolo T o T+ TABELLA 3 FU XII ed. Modifiche DM 16/03/2010 Nota 2 Per la vendita e somministrazione di sostanze incluse nella presente tabella o molto tossiche e delle loro preparazioni galeniche eseguite integralmente in farmacia, vanno rispettate le disposizioni di legge, anche per quanto riguarda le norme relative alla spedizione delle ricette (art.123, lettera c) e 147 del TULS; artt.39 e 40 del Regolamento per il Servizio Farmaceutico, RD 30 settembre 1938, n. 1706; art.730 del Codice Penale). La RNR e i relativi formalismi presenti nella nota 2 sono richiesti solo per le sostanze incluse nella presente tabella o molto tossiche TABELLA 3 FU XII ed. Modifiche DM 16/03/2010 Nota 3 Le sostanze, loro Sali e preparazioni ad azione stupefacente di cui alla Tabella II, sez. A della tabella n.7 vanno tenuti in armadio chiuso a chiave, separati dalle sostanze incluse nella presente tabella, da quelle tossiche e molto tossiche. TABELLA 3 Le sostanze velenose ed i medicamenti che le contengono possono essere acquistati dalla farmacia senza alcuna particolare formalità Non sussiste alcun particolare obbligo per la detenzione (entrata e uscita) dei veleni TABELLA 3 I veleni e le forme farmaceutiche intermedie (estratti fluidi, secchi e molli, tinture,…) devono essere custoditi in recipienti con il contrassegno di veleno, in armadio chiuso a chiave e separato da quello degli stupefacenti (art. 146, TULS, 27.7.1934) (illecito penale) Nessuna particolare forma di custodia è prevista per i medicamenti finiti, anche se contenenti veleni. TABELLA 3 DISPENSAZIONE AL PUBBLICO Medicinali di origine industriale: industriale: disciplina fissata dal Ministero della Salute all’atto dell’autorizzazione all’immissione in commercio TABELLA 3 XII ed. Nota 2 DISPENSAZIONE AL PUBBLICO Medicinali allestiti in farmacia conteneti sostanze ricomprese in Tab.3 e sostanze molto tossiche RNR da conservarsi in originale in farmacia per 6 mesi è obbligatorio controllare le dosi singole e giornaliere e, se superate, applicare l’art. 40 del RD il medico nel compilare la ricetta deve indicare a tutte lettere la quantità di veleno ( o del molto tossico) e non la posologia annotazione in calce alla ricetta delle generalità dell’acquirente su dichiarazione verbale dello stesso (art. 123, TULS) divieto di vendita ai minori di anni 16 (art. 730, Cod. Pen.) è consentito fare copia della ricetta su richiesta dell’acquirente si applica nella formazione del prezzo il diritto addizionale In etichetta va indicata la presenza di un veleno/tossico Ricetta non ripetibile per medicinali contenenti sostanze velenose Per i medicinali contenenti sostanze velenose, velenose, le dosi e la posologia devono essere scritte in lettere e, all’atto della consegna deve essere trascritto nome, cognome dell’acquirente, in calce alla ricetta. E’ vietata la consegna di veleni a persona che non abbia compiuto i 16 anni. La RNR deve essere conservata 6 mesi. TABELLA 3 DISPENSAZIONE AL PUBBLICO La vendita di veleni per uso artigianale, agricolo o industriale (sostanze come tali) è subordinata a: conoscenza personale e dell’arte o mestiere esercitato, o attestato dell’autorità di PS da trattenere in farmacia, indicante nome, cognome, arte o mestiere, qualità e quantità del veleno necessario (art. 147, TULS) La vendita così effettuata va registrata sul registro copia--veleni, indicando nome, cognome e domicilio; copia arte o professione dell’acquirente; data della vendita; qualità e quantità del veleno ceduto Il registro copiacopia-veleni non è codificato, non è soggetto a vidimazione preventiva e non deve essere usato per le dispensazioni in dose e forma di medicamento Il prezzo di cessione dei veleni, come sostanze, è libero. TABELLA 3 Le sostanze velenose ed i medicamenti che le contengono possono essere acquistati dalla farmacia senza alcuna particolare formalità. Non sussiste alcun particolare obbligo per la detenzione (entrata e uscita) dei veleni. I veleni e le forme farmaceutiche intermedie (estratti fluidi, secchi e molli, tinture,…) devono essere custoditi in recipienti con il contrassegno di veleno, in armadio chiuso a chiave e separato da quello degli stupefacenti (art. 146, TULS, 27.7.1934) (illecito penale). Nessuna particolare forma di custodia è prevista per i medicamenti finiti, anche se contenenti veleni. …E IL REGISTRO ENTRATAENTRATAUSCITA.. USCITA Il registro dei Buoni acquisto va conservato lo stessodegli tempoStupefacenti del registro stupefacenti Il registro va conservato: in un posto “riservato” evitando, per ovvii motivi di riservatezza, l’accesso di terzi ai dati in esso contenuti; per 2 anni a far data dall’ultima registrazione insieme a tutti i documenti giustificativi delle entrate e delle uscite (dal 3.4.2010 quelli antecedenti vanno conrservati 5 anni) . REGISTRO ENTRATAENTRATA-USCITA Il registro di entrataentrata-uscita ricomprende i documenti giustificativi delle trascrizioni (problema delle prestazioni in SSN). Gli obblighi per il trascrittore sono differenziati in relazione all’attività svolta: per il produttore l’obbligo riguarda i medicinali ricompresi nella Tabella II, sez. A, B, C, D, E per il distributore intermedio per i medicinali ricompresi nella Tabella II, sez. A, B, C, per le farmacie (pubbliche o private, ospedaliere interne o esterne) per i medicinali ricompresi nella Tabella II sez A, B, C REGISTRO ENTRATAENTRATA-USCITA CARTACEO NORME D’USO conservazione del registro per 2 anni dall’ultima registrazione (dal 3.4.2010 prima conservazione per 5 anni) tutti gli altri documenti giustificativi del registro vanno conservati per 2 anni trascrizione con mezzo indelebile cancellature indicazione dei movimenti entro 48 ore continuità (si può usare un registro per anno) pagine diverse per ogni sostanza o preparazione dispensazione frazionata giacenza chiusura di fine anno REGISTRO ENTRATAENTRATA-USCITA CARTACEO NORME D’USO Il registro è firmato in ogni sua pagina dal responsabile dell’ Asl o da un suo delegato (i registri firmati dal sindaco possono essere ancora mantenuti) Legge 21.2.2006, n. 49 REGISTRO ENTRATAENTRATA-USCITA CARTACEO NORME D’USO Realizzato da privati su modello ministeriale può essere costituito da un numero di pagine adeguato alla quantità di stupefacenti normalmente detenuti e movimentati. movimentati. Legge 15.03.2010, n. 38 Pagina non successiva GESTIONE DELLA MORFINA Il farmacista può allestire una pagina sola del registro per le fiale di morfina da 10 mg oppure allestire una pagina per le confezioni da cinque fiale di morfina da 10 mg ed una pagina per le confezioni da una fiala di morfina da 10 mg. Anche se su una stessa ricetta sono dispensate una confezione da cinque fiale e tre confezioni da una fiala di morfina 10 mg, qualora le preparazioni siano registrate in due pagine diverse, lo scarico farà riferimento alla medesima ricetta. Possono essere esitate le confezioni già parzialmente utilizzate fino allo smaltimento delle scorte. La prescrizione di un numero di fiale di morfina cloridrato, inferiore o superiore a cinque, per uno stesso dosaggio, costituisce una sola prescrizione. Quindi se sulla ricetta sono prescritte fiale di morfina ad uno stesso dosaggio, indipendentemente dal numero, il ticket corrisposto sarà quello relativo ad una sola preparazione; se sono prescritte fiale di morfina a diverso dosaggio (10 e 20 mg), il ticket corrisposto sarò quello relativo a due preparazioni. CHIUSURA DI FINE ANNO Le operazioni di chiusura di fine anno devono essere eseguite nel registro di entrataentrata-uscita mediante scritturazione riassuntiva del totale delle sostanze o preparazioni avute in carico, commerciate durante l’anno con l’indicazione dell’eventuale giacenza giacenza.. (Cass. Pen., sez.I, 23.9.1986) Le operazioni di chiusura di fine anno devono essere indicate numericamente e progressivamente come qualsiasi altra operazione. 56 Metodologie di registrazione Le due metodiche sono entrambe valide ed applicabili a discrezione del Titolare o Direttore della Farmacia, come peraltro chiarito dal Ministero della Salute Ufficio Centrale Stupefacenti (Nota 800.UCS/AG1/5904 del 26.12.2000) TENUTA DELLA DOCUMENTAZIONE IN FARMACIA GESTITA IN FORMA SOCIETARIA Registro di entrata e uscita bollettario buoni acquisto UNICO INDIPENDENTEMENTE DA CHI E’ INCARICATO DELLA FUNZIONE DIRETTIVA TENUTA DELLA DOCUMENTAZIONE IN FARMACIA GESTITA IN FORMA SOCIETARIA Passaggio di funzioni direttive da un socio all’altro Cambio e rinnovo del registro e del bollettario. La documentazione della farmacia alienata deve essere consegnata all’ASL Competenze e responsabilità saranno trasferite al nuovo direttore Vendita o trasferimento della titolarità REGIME SANZIONATORIO (Art.68, DPR 309/90) La legge 12/01 e la Legge 49/2006 NON hanno introdotto alcuna DEPENALIZZAZIONE delle sanzioni per la tenuta del registro di entrata uscita e carico e scarico, scarico, che quindi continuano a ricadere nell’ambito penale ma con legge n. 38 del 15.03.2010 Sanzioni amministrative (da 500 a 1500 €) per irregolarità formali. Restano penali la omessa registrazione, la mancata conservazione del registro vidimato, mancata documentazione giustificativa,, ecc. giustificativa DOTAZIONE FARMACEUTICA f) REGISTRO DI ENTRATA ED USCITA; BUONI ACQUISTO E' presente il registro di entrata e uscita delle sostanze e dei medicinali ad azione psicotropa e stupefacente (20)? sì no Tale registro è numerato e firmato dal Responsabile dell’ASL competente o suo delegato,o, se antecedente al 28 febbraio 2006, dall'Autorità sanitaria locale (20, 21)? sì no Sono rinvenute sostanze e/o medicinali iscritti nelle sezioni A,B e C della tabella II della legge 49/2006 non riportati nel registro di entrata e uscita (20)? sì no Il registro è correttamente compilato, senza alcuna lacuna o abrasione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (20)? sì no E' stata effettuata correttamente la chiusura annuale del registro secondo quanto previsto dalla normativa vigente (20)? sì no I buoni acquisto sono utilizzati e conservati secondo quanto previsto dalla normativa vigente, con allegate le relative fatture (22, 23, 24)? sì no …IL BUONO ACQUISTO… NORME D’USO PER IL BUONO ACQUISTO legittimazione (origine) utilizzo da parte della farmacia e dei distributori per preparazioni e sostanze comprese nella tabella II, sez. A, B, C Il bollettario buono acquisto può essere usato in caso di urgenza terapeutica per cessioni a titolo gratuito tra farmacie sia aperte al pubblico che ospedaliere utilizzo da parte delle ditte per preparazioni e sostanze comprese nella tabella II, sez. A,B, C, D, E distribuzione da parte degli Ordini e validità nel tempo (ispezionabile) modalità di compilazionecompilazione-differenze nell’uso (n. ASL, firma titolare) uso in caso di reso cessione irregolare di B.A. (penale) smarrimento, denuncia entro 24 ore (amministrativo) indicare ASL di appartenenza in caso di cambiamento: 1. del direttore di farmacia pubblica=NO pubblica=NO 2. del titolare di farmacia privata=SI privata=SI (no se socio) socio) 3. gestione provvisoria eredi=NO eredi=NO 4. È prevista la delega al Ministero per stabilire un bollettario adatto alle richieste cumulativa BUONO ACQUISTO N°. BUONO ACQUISTO N°. SEZIONE PRIMA SEZIONE SECONDA (colore bianco) SEZIONE TERZA (rimane alla ditta richiedente) (rimane alla ditta cedente) (da inviare a cura della Ditta cedente al Min.Sanità) Si richiede alla Ditta Nome ditta cedente - Indirizzo completo La cessione del sottospecificato prodotto Si richiede alla Ditta Nome ditta cedente - Indirizzo completo La cessione del sottospecificato prodotto BUONO ACQUISTO N°. Si richiede alla Ditta Nome ditta cedente - Indirizzo completo La cessione del sottospecificato prodotto qualità ………………………………… quantità ……………………………….. qualità ………………………………… quantità ……………………………….. qualità ………………………………… quantità ……………………………….. dalla Ditta richiedente sottoindicata dalla Ditta richiedente sottoindicata dalla Ditta richiedente sottoindicata Nome ditta cedente - Indirizzo completo Data ……………. Nome ditta cedente - Indirizzo completo Data ……………. Nome ditta cedente - Indirizzo completo Data ……………. Per la ditta richiedente ……………………….. Per la ditta richiedente ……………………….. Per la ditta richiedente ……………………….. (firma del responsabile di cui al comma 4°, art. 15 legge n. 685 del 22.12.75) (firma del responsabile di cui al comma 4°, art. 15 legge n. 685 del 22.12.75) (firma del responsabile di cui al comma 4°, art. 15 legge n. 685 del 22.12.75) Il reso a fornitore di prodotti della Tabella II, sez. A, B, C Il fornitore compila il B.A. (rosa) e spedisce la terza parte alla farmacia. La farmacia al momento del ricevimento effettua lo scarico sul Registro annotando il n. e la data di emissione del B.A. La farmacia redige il documento di trasporto annotandovi sopra il numero del B.A. ed invia la merce al fornitore. La farmacia conserva la seconda parte del B.A. per 2 anni dall’ultima registrazione sul registro. Invia la sezione terza al Ministero Della Salute (U.C.S.) entro 30 giorni dalla fine del mese cui si riferisce il movimento. BUONO ACQUISTO CUMULATIVO DM 18.12.2006 • E’ utilizzato dalle aziende farmaceutiche, (per le sostanze ed i relativi medicinali di cui alle tabelle I e II, sez, A, B, C, D e E) dai distributori e dalle farmacie aperte al pubblico e ospedaliere (per le sostanze ed i relativi medicinali di cui alle tabelle I e II, sez, A, B, C); • Può essere adoperato per una sola sostanza o medicinale o in maniera cumulativa (anche dalle farmacie); • Non deve essere numerato preventivamente ma deve essere dotato di una numerazione progressiva propria di ogni singola farmacia; • Può essere in blocchi da non più di cento buoni o può essere stampato estemporaneamente al momento dell’emissione dell’ordine BUONO ACQUISTO CUMULATIVO DM 18.12.2006 • Deve essere redatto in quattro copie: 1) la prima deve essere conservata dall’acquirente; 2) la seconda deve essere conservata dal cedente; 3) la terza deve essere inviata, a cura del cedente al Ministero della Salute – Ufficio Centrale Stupefacenti. Nel caso in cui l’acquirente sia una farmacia la terza copia va inviata all’Azienda USL di competenza della farmacia, entro trenta giorni dalla data di consegna. In caso di reso, la farmacia invia la terza copia al Ministero della Salute – Ufficio centrale stupefacenti. 4) la quarta copia è rimessa dalla ditta cedente alla ditta acquirente dopo aver specificato i quantitativi consegnati. BUONO ACQUISTO CUMULATIVO DM 18.12.2006 • • La quantità richiesta/consegnata deve essere indicata in unità di peso o volume, oppure in numero di confezioni. L’ordinativo può essere evaso anche in caso di parziale fornitura, ma non per quantitativi eccedenti la richiesta. Nel caso in cui la richiesta non possa essere soddisfatta, il buono acquisto deve essere restituito alla ditta acquirente. La restituzione della copia recante la quantità consegnata deve essere contestuale all’invio della merce e può essere inviata anche per via telematica; LA COPIA DA CONSERVARE COME DOCUMENTO GIUSTIFICATIVO DEL CARICO E’ QUELLA RESTITUITA CON L’INDICAZIONE DELLE QUANTITA’ EFFETTIVAMENTE PRESE IN CARICO RICETTA MINISTERIALE …prima prima… RMR (a ricalco in triplice copia ora in duplice con DM 4.4.2003) utilizzata per la prescrizione di farmaci di cui all’allegato IIIIII-bis per la terapia del dolore, e per terapie non superiori a 30 giorni. RMS (ricetta ministeriale speciale) utilizzata per la prescrizione di medicinali stupefacenti per tutti gli altri usi, e per terapie non superiori ad 8 giorni, giorni, ridotti a 3 per prescrizioni ad uso veterinario. RICETTA MINISTERIALE …prima… LEGGE 21.2.2006, n. 49 e DM 10.3.2006 RMR (utilizzata SOLO per la RMS prescrizione di farmaci di cui all’allegato III-bis) RMR UTILIZZATA SIA PER FARMACI ALLEGATO IIIIII-BIS SIA PER SOSTANZE STUPEFACENTI INSERITE NELLA TABELLA II, SEZ. A ALLEGATO IIIIII-BIS LEGGE n. 38/2010 FARMACI IN ALLEGATO IIIIII-BIS per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo RMR in duplice copia se in regime privato in triplice copia se in regime SSN Ricetta SSN solo in regime assistenziale RICETTA MINISTERIALE A RICALCO (legge 49/06, DM 10.3.2006 e legge 38/10) AMBITO D’APPLICAZIONE sostanze e preparazioni dell’allegato III bis (morfina, fentanile, metadone, buprenorfina in forma parenterale e buprenorfina orale) tutte le sostanze comprese nella Tabella, II sez. A COMPILAZIONE 1) AL FARMACISTA 2) ALL’ASSISTITO 3) SSN in duplice copia a ricalco per i medicinali non dispensati in SSN in triplice copia per i medicinali dispensati in SSN: ORIGINALE COPIA CON DICITURA “Copia assistito/prescrittore” RMR SOSTANZE E PREPARAZIONI DELL’ALLEGATO III BIS SOSTANZE CONTENUTE NELLA TABELLA II, SEZ. A > LIMITE QUALITATIVO: >LIMITE QUALITATIVO: Fino a 2 medicinali diversi tra loro o 1 1 medicinale stesso medicinale con 2 dosaggi differenti > LIMITE QUANTITATIVO > LIMITE QUANTITATIVO Cura non superiore ai 30 giorni (termine non più invalicabile con legge 38/10) Cura non superiore ai 30 giorni (termine non più invalicabile con legge 38/10) > VALIDITA’ > VALIDITA’ 30 giorni dalla data TEMPORALE di 30 giorni dalla data rilascio TEMPORALE di rilascio FORMALISMI DI COMPILAZIONE DELLE RMR DM 4 aprile 2003 e legge 49/06 data e firma mezzo indelebile nome e cognome del paziente dose, modi e tempi di somministrazione in numero domicilio professionale, numero telefonico professionale del medico chirurgo timbro personale del medico NORME D’USO DELLE RMR Decreto 4 aprile 2003,così come modificato dalla Legge 49/2006 la ricetta è firmata dal medico chirurgo o dal medico veterinario in originale sulla prima pagina e in copia sulle altre la copia della ricetta va rilasciata all’assistito (o al proprietario dell’animale ammalato) che la deve conservare il veterinario riporta nello spazio riservato ai bollini la dizione “uso veterinario” e, nello spazio riservato al paziente, la specie, la razza e il sesso dell’animale curato. 4-bis. Per la prescrizione nell'ambito del Servizio sanitario nazionale di farmaci previsti dall'allegato III-bis per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo, in luogo del ricettario di cui al comma 1, contenente le ricette a ricalco di cui al comma 4, può essere utilizzato il ricettario del Servizio sanitario nazionale disciplinato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, 17 marzo 2008…. Il farmacista fa copia o fotocopia della ricetta nel caso di dispensazione in regime SSN di medicinali appartenenti alla Tab II sez A per giustificare lo scarico del medicinale Il farmacista, su richiesta del cliente, può dispensare un numero inferiore di confezioni rispetto a quelle prescritte sulla ricetta previa specifica annotazione sulla ricetta. su richiesta del cliente, il farmacista può consegnare in modo frazionato le confezioni purchè nel termine di validità della ricetta e previa annotazione volta per volta della quantità consegnata. Il farmacista potrà spedire le ricette che prescrivono un quantitativo che, in funzione della posologia indicata, superano il limite massimo di trenta giorni, quando l’eccedenza dipende dal numero di unità posologiche contenute nelle confezioni in commercio. Il farmacista consegna il numero minimo di confezioni sufficiente a coprire una terapia di trenta giorni. OBBLIGHI DEL FARMACISTA (RMR) dispensare i farmaci e le preparazioni della Tabella II sez. A solo su presentazione di prescrizione medica (RMR) e nella quantità e nella forma prescritta salvo riduzione su richiesta del paziente o per rientrare nei 30 giorni di terapia Verificare che la ricetta sia formalmente corretta applicare sulla ricetta la data di spedizione identificare l’acquirente, l’acquirente, che non può avere un’età inferiore ai diciotto anni e infermità mentale trascrivere nello spazio apposito gli estremi di un documento d’identità valido dell’acquirente munito di fotografia e rilasciato da un’autorità statale, regionale o locale OBBLIGHI DEL FARMACISTA (RMR) apporre i bollini autoadesivi sulla copia della ricetta per il SSN o nello spazio ad essi destinato, o sul retro della ricetta, o in mancanza di spazio, su un foglio da allegare alla ricetta, per le preparazioni magistrali, indicare il relativo costo nello spazio destinato ai bollini autoadesivi. La ricetta deve essere conservata in originale per 2 anni in un posto riservato e separato dalle altre ricette. (D.Lvo 282/99 riservatezza dei dati personali) IL RICETTARIO È PERSONALE Un medico chirurgo o un medico veterinario che sostituisce un titolare di ambulatorio, NON PUÒ UTILIZZARE il ricettario del titolare. Il medico chirurgo o un medico veterinario sostituto deve: • dotarsi del ricettario personale e utilizzarlo qualora se ne presenti la necessità • segnare l’indirizzo dell’ambulatorio del titolare nell’apposito spazio della ricetta destinato all’indicazione dell’indirizzo professionale. Ai fini del rimborso da parte del SSN, la ricetta emessa dal medico sostituto non necessita dell’apposizione del codice regionale personale del medico. RICETTA MINISTERIALE Il medicinale incluso nella Tabella II, sez. D, non è mai soggetto all’obbligo di carico e scarico nel registro di entrata e uscita in uso alle farmacie pertanto il farmacista non è tenuto a conservarla per 2 anni (D.Lvo 539/92 art.5, c.3). La RMR può arrivare in farmacia in copia originale unita con la copia per il SSN, non dovendo il farmacista mantenere il documento giustificativo dello scarico, può eliminare la copia originale della ricetta autocopiante. RICETTA RIPETIBILE Validità: 6 mesi salvo diversa indicazione del medico 30 Validità: giorni per i medicinali contenenti stupefacenti (Tabella II, sez. E) Viene utilizzata per le sostanze in Tabella n.4 di F.U. Limite di prescrizione: prescrizione: non più di 10 spedizioni, salvo diversa indicazione del medico. Se si tratta di sostanze stupefacenti la ripetibilità è consentita fino ad un massimo di 3 volte Se viene indicato un numero di confezioni superiore all’unità si esclude la ripetibilità. Il farmacista appone data, prezzo e timbro all’atto della spedizione.. spedizione Modifiche introdotte dal DM 7 agosto 2006 RICETTA RIPETIBILE Medicinali contenenti stupefacenti Medicinali 6 mesi salvo diversa indicazione del medico Validità non più di 10 spedizioni, spedizioni salvo diversa indicazione del medico. Se viene indicato un numero di confezioni superiore 30 giorni (Tabella II, sez. E) non più di 3 spedizioni, spedizioni Se viene indicato un Limite di numero di confezioni superiore prescrizione all’unità si esclude la ripetibilità all’unità si esclude la ripetibilità Il farmacista appone data, prezzo e timbro all’atto della spedizione SANZIONI APPLICABILI AL FARMACISTA Medicinali vendita senza ricetta amministrativa € 300,00-€ 1.800,00 Medicinali contenenti stupefacenti ammenda € 100,00 – 600,00 vendita oltre la data di validità, o senza applicazione di timbro attestante la vendita del prodotto amministrativa ammenda lire 200.000-1.200.000 € 100,00 – 600,00 Assenza della data di amministrativa spedizione sulla ricetta o ammenda priva della firma del € 100,00 – 600,00 3- 18 milioni lire medico RICETTA NON RIPETIBILE Medicinali contenenti stupefacenti Medicinali 30 giorni dalla data di compilazione nessun limite data e prezzo 30 giorni dalla data di compilazione (Tabella II, Validità sez. B, C, D) Limite di prescrizione Momento della Spedizione nessun limite Tabella II sez. B e C anche il timbro, oltre data e prezzo RICETTA NON RIPETIBILE Deve riportare: codice fiscale del paziente (le sole iniziali nei casi che esigono riservatezza), la data e la firma del medico La ricetta priva di personalizzazione ovvero priva della data e della firma del medico non ha validità e non può essere spedita. Per i medicinali contenenti sostanze velenose, le dosi devono essere scritte in lettere e, all’atto della consegna deve essere trascritto nome, cognome dell’acquirente, in calce alla ricetta. RICETTA NON RIPETIBILE Conservazione Conservazione:: il farmacista deve conservare per 6 mesi le ricette in originale quando non sono consegnate all’autorità competente per il rimborso e per 2 anni se è richiesta come documento per le operazioni di scarico. Il medico non è tenuto a redigere le RNR in doppio esemplare se il medicinale è rimborsabile dal SSN, il farmacista utilizzerà come documento giustificativo una copia della prescrizione. SANZIONI APPLICABILI AL FARMACISTA Medicinali Medicinali contenenti stupefacenti da € 500,00 a € 3.000,00 e chiusura facoltativa davendita senza ricetta o prive di regolarità ammenda parte dell’ASL della € 100,00 – 600,00 farmacia da 15 a 30 giorni senza applicazione di timbro attestante la vendita del prodotto, assenza della data di spedizione sulla ricetta o priva della firma del medico da lire 3 a 18 milioni ammenda € 100,00 – 600,00 Sanzione applicabile per qualsiasi tipo di ricetta Medicinali Medicinali contenenti stupefacenti da lire 3 a 18 milioni (art.358 Tuls, modif.art.16 D.Lvo 196/99). DOTAZIONE FARMACEUTICA h) DISPOSITIVI MEDICI, ALIMENTI, COSMETICI I dispositivi presenti in farmacia sono conformi alla normativa vigente (28, 29)?sì no Si repertano dispositivi scaduti o mal conservati? sì no Si repertano alimenti, alimenti speciali od integratori alimentari con etichettatura non conforme alla normativa vigente (30, 31, 32, 33)? sì no Si repertano alimenti, alimenti speciali od integratori alimentari scaduti o mal conservati (33, 34, 35)? sì no Si repertano cosmetici con etichettatura non conforme alla normativa vigente (36)? sì no Si repertano cosmetici scaduti o mal conservati (37)? sì no NORMATIVA PMC PRIMA UE PMC PRESIDI CHIMICI DISPOSITIVI MEDICI DIAGNOSTICI IN VITRO MEDICINALI COSMETICI DISPOSITIVI PRESIDI CHIMICI MEDICI PMC (residuali) DIAGNOSTICI IN VITRO biocidi IMPIANTABILI DISPOSITIVI MEDICI NON IMPIANTABILI DOPO UE Art. 189 TULS come modificato dalla legge 1.5.1941,n.422 I presidi medico-chirurgici non possono essere prodotti, a scopo di vendita, se non da apposite officine autorizzate dal Ministro della sanità. Parimenti il commercio dei presidi medici e chirurgici è sottoposto ad autorizzazione del Ministro della sanità. Il regolamento determina i presidi ai quali debbono essere applicate le disposizioni del presente articolo, le modalità da osservare nel commercio di essi, anche per quanto si riferisce al prezzo di vendita, nonché i requisiti cui debbono rispondere le officine di produzione. Art. 189 TULS come modificato dalla legge 1.5.1941,n.422 Il contravventore è punito con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda da lire 200.000 a lire 1.000.000. L’autorità sanitaria locale, indipendentemente dal procedimento penale, può ordinare la chiusura fino a tre mesi e, in casi di recidiva, da tre mesi ad un anno, di fabbriche, depositi o rivendite; può inoltre procedere al sequestro dei presidi medico-chirurgici abusivamente fabbricati o messi in commercio ovunque si trovino. PMC DPR n. 392/98 AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE rilasciata dal Ministero della sanità; pubblicata in GU; elenco delle officine autorizzate pubblicato in GU due volte all’anno. Art.3 PMC DPR n.392/98 AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO rilasciata dal Ministero della sanità, sentito l’ISS; commercializzazione effettiva subordinata all’esame da parte dell’ISS dei campioni e della documentazione relativa al controllo; pubblicata in GU; deve essere autorizzata la modifica delle condizioni in base a cui è stata rilasciata (tranne l’adeguamento dell’etichettatura a norme successive all’autorizzazione). Artt.2 e 4 PMC DPR n.392/98 Il DPR n.128/86 è abrogato. Sono soggetti alla nuova normativa per l’AP e l’AIC i PMC consistenti in: • disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide e battericide; • insetticidi per uso domestico e civile; • insettorepellenti; • topicidi e ratticidi per uso domestico e civile. kit di reagenti per il rilevamento di anticorpi anti-HIV; kit di reagenti per la rivelazione di HBsAg ed anti-HCV, o eventuali altri marcatori di infezione da HCV; ora diagnostici in vitro Art.1 DISPOSITIVI MEDICI (art.1, DLvo 37/2010) «a) dispositivo medico: qualunque strumento, apparecchio, impianto, software, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compresi gli accessori tra cui il software destinato dal fabbricante ad essere impiegato specificamente con finalità diagnostiche e/o terapeutiche e necessario al corretto funzionamento del dispositivo stesso, destinato dal fabbricante ad essere impiegato sull'uomo a fini di: 1) diagnosi, prevenzione, controllo, trattamento o attenuazione di malattie; 2) diagnosi, controllo, trattamento, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap; 3) studio, sostituzione o modifica dell'anatomia oppure di un processo fisiologico; 4) controllo del concepimento, che non eserciti nel o sul corpo umano l'azione principale cui è destinato con mezzi farmacologici, immunologici o mediante processi metabolici, ma la cui funzione possa essere coadiuvata da tali mezzi;»; MARCHIO CE Comprova la conformità del dispositivo alla normativa. Tale conformità può essere autocertificata o certificata da parte di organismi notificati.. notificati Deve essere apposto in modo visibile, leggibile ed indelebile sui dispositivi, sull’involucro o sulla confezione, se ciò è possibile e opportuno, e sulle istruzioni per l’uso. Deve essere indicato il codice identificativo dell’organismo notificato che lo ha rilasciato. MARCHIO CE Art. 23, Dlvo 46/97 Sanzioni 7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette in commercio, vende o mette in servizio dispositivi medici privi di marcatura CE di conformità o dispositivi privi di attestato di conformità è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 21.400 euro a 128.400 euro. DOTAZIONE FARMACEUTICA h) DISPOSITIVI MEDICI, ALIMENTI, COSMETICI I dispositivi presenti in farmacia sono conformi alla normativa vigente (28, 29)?sì no Si repertano dispositivi scaduti o mal conservati? sì no Si repertano alimenti, alimenti speciali od integratori alimentari con etichettatura non conforme alla normativa vigente (30, 31, 32, 33)? sì no Si repertano alimenti, alimenti speciali od integratori alimentari scaduti o mal conservati (33, 34, 35)? sì no Si repertano cosmetici con etichettatura non conforme alla normativa vigente (36)? sì no Si repertano cosmetici scaduti o mal conservati (37)? sì no DLvo 27.11.1992, n.111 attuazione Dir. 89/398/CEE PRODOTTI ALIMENTARI ALIMENTAZIONE PARTICOLARE CAMPO DI APPLICAZIONE Sono prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare quelli che per la loro composizione o per il processo di fabbricazione si distinguono nettamente dagli alimenti di consumo corrente, sono adatti all’obiettivo nutrizionale indicato e sono commercializzati in modo da indicare che sono conformi a tale obiettivo. obiettivo. (art.1, c.1) DLvo n.111/92 L’alimentazione particolare deve rispondere alle esigenze nutrizionali di: persone il cui processo di assimilazione o il cui metabolismo è perturbato; oppure persone che si trovano in condizioni fisiologiche particolari per cui possono trarre benefici dall’assunzione controllata di talune sostanze negli alimenti; oppure lattanti o bambini nella prima infanzia, in buona salute. (art.1, c.2) Integratori alimentari Prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare ma non in via esclusiva amminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate. Art.2, DLvo n.169/04 Integratori alimentari I termini “complemento alimentare” o “supplemento alimentare” sono da intendersi come sinonimi di “integratore alimentare”. alimentare”. Si intendono per predosate le forme di commercializzazione quali capsule, pastiglie, compresse, pillole, gomme da masticare e simili, polveri in bustina, liquidi contenuti in fiale, flaconi a contagocce e altre forme simili di liquidi e di polveri destinati ad essere assunti in piccoli quantitativi unitari. unitari. Art.2, DLvo n.169/04 DLvo n.111/92 e DLvo n.169/2004 (art.10, c.1) (art.9, c.1) La produzione e il confezionamento di tutti i prodotti destinati ad un’alimentazione particolare e gli integratori alimentari devono essere effettuati in stabilimento autorizzato dal Ministero della sanità. DLvo n.111/92 Non sono previste deroghe al fatto che i prodotti alimentari in oggetto debbano essere posti in vendita preconfezionati e completamente avvolti nell’imballaggio. (art.5) DLvo n.111/92 e DLvo n.169/2004 (art.7, c.1 e 6) (art.10, c.1 e 6) Al momento della prima commercializzazione di un prodotto alimentare soggetto al DLvo n.111/92 e al DLvo n.169/2004 il fabbricante ne informa il Ministero della sanità mediante la trasmissione di un modello dell’etichetta. dell’etichetta. Se il prodotto non è conforme alla normativa il Ministero della sanità, previa diffida, dispone il sequestro o il divieto della commercializzazione commercializzazione.. DLvo n.111/92 Il Ministero della sanità può richiedere al fabbricante o all’importatore lavori scientifici e dati che giustificano la qualità nutrizionale di alimento speciale nonché le caratteristiche vantate nella presentazione dei prodotti. (art.7,c.4) DLvo n.111/92 Art. 15. Sanzioni. 1. Salvo che il fatto costituisca reato chiunque confezioni, detenga per vendere o venda prodotti alimentari non conformi alle disposizioni di cui agli articoli….. 6 (etichettatura) , è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 12 milioni. 2. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all'art. 7 (commercializzazione) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 6 milioni. ….. DLvo n. 169/04 Art. 15. Sanzioni. . 3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 (etichettatura) è punita con la sanzione amministrativa da euro duemila a euro diecimila. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 8.. (commercializzazione), PRODOTTI ALIMENTARI DESTINATI AD UNA ALIMENTAZIONE PARTICOLARE (DLvo n.111/92 recepimento della dir. 89/398/CEE) Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento (DM n.500/94, come modificato DM n.518/98 e n.371/01) Alimenti a base di cereali ed altri alimenti per bambini (DPR n.128/99 e n.132/00) Alimenti destinati a fini medici speciali (DPR n.57/02) Alimenti adattati ad un intenso sforzo muscolare (Circ. Min. San. n.8/99) Alimenti destinati a diete ipocaloriche per il controllo del peso (DM n.519/98) Anche per i prodotti presenti nell’allegato 1 è prevista: la notifica dell’etichetta, l’autorizzazione alla produzione e al confezionamento. DLvo n.111/92, come modificato dalla Legge 3.2.2003 – Legge comunitaria 2002 Prodotti per cui è prevista la notifica dell’etichetta Alimenti adattati ad un intenso sforzo muscolare, soprattutto per gli sportivi Alimenti destinati ad individui affetti da turbe del metabolismo glucidico (diabetici) Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali Alimenti con scarso tenore di sodio, compresi i sali dietetici iposodici o asodici Alimenti senza glutine Integratori di vitamine e/o minerali Integratori di aminoacidi Integratori di proteine e/o energetici Integratori lipidici Integratori biologicobiologico-vitaminici Prodotti di libera vendita Formule per lattanti Formule di proseguimento e altri alimenti per lo svezzamento Altri alimenti per la prima infanzia Alimenti con valore energetico scarso o ridotto destinati al controllo del peso DLvo n.111/92 ETICHETTATURA a) b) c) d) e) f) g) Denominazione di vendita, con le indicazioni delle caratteristiche nutrizionali particolari; Elenco degli ingredienti; Elementi particolari della fabbricazione o della composizione che conferiscono al prodotto le sue caratteristiche nutrizionali particolari; Quantitativo netto; Termine minimo di conservazione; Modalità di conservazione e di utilizzazione, se necessarie; Art.4, c.1 Istruzioni d’uso, se necessarie; DLvo n.111/92 ETICHETTATURA h) i) j) k) l) Tenore di glucidi, protidi e lipidi per 100g o 100ml o per quantità proposta da consumare; Indicazioni in Kcal o Kj del valore energetico per 100g o 100ml di prodotto e, se il prodotto è così presentato, per quantità proposta da consumare. Se inferiore a 50Kj (12Kcal) basta tale dicitura; Nome e ragione sociale e sede del fabbricante o del confezionamento o un venditore stabilito nella CE; Sede dello stabilimento per prodotti fabbricati o confezionati in Italia; Luogo do origine o provenienza, Art.4, c.1 se necessario. DLvo n.111/92 ETICHETTATURA Per i prodotti dell’allegato dell’allegato 1 vanno riportati: la composizione analitica centesimale, gli estremi del provvedimento di autorizzazione. Può essere riportata l’indicazione DIETETICO o DI REGIME. Art.4, c.1 DLvo n.169/2004 ETICHETTATURA I prodotti sono commercializzati con la denominazione di “integratore alimentare”, “complemento alimentare” o “supplemento alimentare”. L’etichettatura, la presentazione e la pubblicità non attribuiscono proprietà terapeutiche né capacità di prevenzione o cura delle malattie umane né fanno altrimenti riferimento a simili proprietà. Nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità non figurano diciture che affermino o sottintendano che una dieta equilibrata e variata non è generalmente in grado di apportare le sostanze nutritive in quantità sufficienti.. sufficienti art.6 DLvo n.169/2004 ETICHETTATURA Deve obbligatoriamente contenere: contenere: il nome delle categorie delle sostanze nutritive o altre sostanze che caratterizzano il prodotto o una indicazione relativa alla natura di tali sostanze, la dose raccomandata per l’assunzione giornaliera, un’avvertenza a non eccedere le dosi raccomandate per l’assunzione giornaliera, l’indicazione che gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata, l’indicazione che i prodotti devono essere tenuti fuori della portata dei bambini al di sotto dei 3 aa di età, l’effetto nutritivo o fisiologico attribuito al prodotto sulla base dei suoi costituenti in modo idoneo ad orientare correttamente le scelte dei consumatori. art.6 DLvo n.169/2004 ETICHETTATURA La quantità delle sostanze nutritive o delle altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, contenuta nel prodotto, è espressa numericamente sull’etichetta (come da allegato I). Le quantità delle sostanze nutritive o delle altre sostanze dichiarate si riferiscono alla dose giornaliera di prodotto raccomandata dal fabbricante quale figura nell’etichetta. nell’etichetta. I dati sulle vitamine e i minerali sono espressi, se del caso, in percentuale dei valori di riferimento che figurano nell’allegato al DLvo n.77/93. La percentuale rispetto ai valori di riferimento per le vitamine e i minerali può essere fornita sotto forma di grafico.. grafico art.6 DOTAZIONE FARMACEUTICA h) DISPOSITIVI MEDICI, ALIMENTI, COSMETICI I dispositivi presenti in farmacia sono conformi alla normativa vigente (28, 29)?sì no Si repertano dispositivi scaduti o mal conservati? sì no Si repertano alimenti, alimenti speciali od integratori alimentari con etichettatura non conforme alla normativa vigente (30, 31, 32, 33)? sì no Si repertano alimenti, alimenti speciali od integratori alimentari scaduti o mal conservati (33, 34, 35)? sì no Si repertano cosmetici con etichettatura non conforme alla normativa vigente (36)? sì no Si repertano cosmetici scaduti o mal conservati (37)? sì no I prodotti cosmetici Per prodotti cosmetici si intendono: le sostanze e le preparazioni, diverse dai medicinali, destinate ad essere applicate sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, labbra, unghie, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo, esclusivo o prevalente, di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, correggere gli odori corporei, proteggerli o mantenerli in buono stato. (Art.1, Legge n.713/86 modificata) ETICHETTA il nome o la ragione sociale e la sede legale del fabbricante o del responsabile dell’immissione sul mercato, il contenuto nominale al momento del confezionamento, fatta eccezione per gli imballaggi inferiori a 5 g 0,5 ml, la data di durata minima se inferiore ai trenta mesi, le precauzioni particolari per l’uso, le modalità d’impiego e le avvertenze indicate negli allegati e le precauzioni particolari per l’uso professionale, il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento per l’identificazione della fabbricazione, il paese di origine se non appartenente alla Comunità Europea. (D.Lvo 300/91 che modifica L.713/86 ) ETICHETTA la funzione del prodotto, salvo che non risulti dalla presentazione,, presentazione l’elenco degli ingredienti nell’ordine decrescente di peso al momento dell’incorporazione, con esclusione dei composti odoranti e aromatici e le loro materie prime che vengono indicati con il termine “profumo” o “aroma”, gli ingredienti in concentrazione inferiore all’1% e i coloranti, menzionati anche in ordine sparso, sparso, l’insieme dei coloranti utilizzati per i trucchi, purchè menzionati con la dicitura “può contenere…”. (D.Lvo 126/97 che modifica L.713/86) I prodotti cosmetici con durata minima superiore ai trenta mesi devono riportare un indicazione relativa al periodo di tempo in cui il prodotto una volta aperto può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore (PAO). Entro 13.09.2004 gli Stati dell’UE devono apporre un simbolo e un indicazione più precisa sulla durata di utilizzo dei prodotti cosmetici: valore numerico riportato sul contenitore Es. 6 M = sei mesi post apertura seguito dal periodo mese, anno (DLvo n.50/2005) 6M I coloranti possono essere indicati in ordine sparso dopo gli altri ingredienti, conformemente al numero Colour Index o alla denominazione in uso. Per i prodotti cosmetici da trucco immessi sul mercato in varie sfumature di colore, può essere menzionato l’insieme dei coloranti utilizzati nella gamma a condizione di aggiungervi le parole “può contenere” o il simbolo “+/“+/-”. (Art.6 lett.g, direttiva 2003/15/CE del 27.2.2003 modifica dir.76/768/CEE) ELENCO DEGLI INGREDIENTI ETICHETTA O FOGLIETTO ILLUSTRATIVO O FOGLIO SEPARATO fissato all’espositore per prodotti venduti senza imballaggio esterno FASCETTA O CARTELLINO ALLEGATO NOTE ED OSSERVAZIONI VARIE ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Letto,confermato,sottoscritto Il Farmacista dirigente del Servizio Farmaceutico Territoriale Il Farmacista dell’Ordine Il Funzionario Amministrativo Il Titolare o Direttore della Farmacia VIOLAZIONI PIÙ FREQUENTI 1. assenza di medicinali obbligatori iscritti nella Tabella 2 FU, 2. violazione alle norme che disciplinano la modalità di spedizione delle ricette, 3. mancanza degli apparecchi e utensili obbligatori riportati in Tabella 6 FU, 4. mancata ottemperanza alle norme sulla tenuta del Registro di entrata e uscita delle sostanze e preparazioni stupefacenti e psicotrope, 5. non corretta operazione di chiusura di fine anno del registro di entrata e uscita, 6. vendita di preparazioni contenenti sostanze stupefacenti senza controllo dell'osservanza delle disposizioni formali, dei titoli quali-quantitativi o in quantità e forma diversa da quella prescritta.