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prepararsi adeguatamente all`ispezione
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia Ordine dei Farmacisti di Reggio Emilia EVENTO ECM La vigilanza sulle farmacie da parte della ASL: prepararsi adeguatamente all’ispezione Il verbale di ispezione della ASL di Reggio Emilia: aggiornamenti normativi Dott. Stefano Ferretti (Consulente Cedifar SpA) Dott. Andrea Carpanini (Consigliere Ordine dei Farmacisti di Reggio Emilia) Dott.ssa Elisa Iori (Responsabile Area Vigilanza ASL Reggio Emilia) Reggio Emilia – giovedi 8 aprile 2010 1 Inutile dire che organizzare all’interno della propria farmacia periodiche “autoispezioni” dove, magari a turno, i farmacisti assumono il ruolo di indagatori e di indagati, può essere un utile strumento di autocontrollo e di allenamento ad un momento, in realtà, non necessariamente sanzionatorio ma di confronto con la pubblica autorità. CONSIGLIO: sicuramente suscita ottima impressione, agevola e velocizza l’ispezione, organizzare, magari sulla base delle domande del verbale, una ordinata raccolta dei documenti obbligatori e/o richiesti dalla commissione di vigilanza per le varie aree di indagine (per es. idoneità professionale, autorizzazione all’apertura, usabilità dei locali, registro materie prime, registro preparazioni, ricette non ripetibili organizzate mese per mese, lista dei prodotti in scadenza, ecc….). Questi documenti o verifiche da effettuare, nel corso della presentazione, vi saranno proposti in una finestra: Documenti, adempimenti, verifiche Questa presentazione si basa sul modello di verbale di ispezione “farmaceutica” attualmente in uso presso la ASL di Reggio Emilia 2 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA DIPARTIMENTO FARMACEUTICO -ATTIVITA’ FARMACEUTICHE TERRITORIALI – V E R B A L E DI I S P E Z I O N E n_______ dell'anno __________ La vigilanza sulle farmacie è competenza dell’ASL che la esercita mediante una commissione ispettiva. Il “verbale di ispezione” rappresenta lo strumento tecnico attraverso cui le risultanze dell’atto ispettivo vengono documentate e trasmesse alle autorità competenti per i conseguenti provvedimenti anche sanzionatori (art. 50, R.D. 1706/1938). Il verbale è steso in doppio originale: una copia viene conservata obbligatoriamente in farmacia (nel c.d. registro copia-verbali); l’altra rimane agli atti della ASL in cui ha sede l’esercizio, corredato di eventuale proposta di adozione dei provvedimenti conseguenti. I verbali devono essere firmati dai componenti la commissione e dal titolare o direttore della farmacia. 3 Verbale di ispezione alla Farmacia _________________________ sede farmaceutica n.____ del Comune di______________ sita in ____________________________ (art. 111 del T.U.LL.SS. e art. 30 Legge Regionale 19/82). L'autorizzazione all'apertura di una farmacia é rilasciata, con provvedimento definitivo, dall'autorità sanitaria competente per territorio (il Sindaco), previa ispezione preventiva da parte della apposita commissione della ASL con l` accertamento che la farmacia operi, sia organizzata ed attrezzata come le vigenti norme prevedono. Se la titolarità della farmacia è in capo ad una società di farmacisti (snc, sas) l’atto costitutivo/statuto della società , e successive variazioni, deve essere comunicato entro 60 giorni all’Ordine dei farmacisti, alla FOFI, all’Assessorato alla Sanità della Regione ed all’Azienda USL. Decreto/Autorizzazione farmacia (Sindaco) Statuto società e relative comunicazioni 4 la sottoscritta Dr.ssa ________________________Farmacista dirigente assistita dal Dr. ___________ Medico del Servizio Igiene Alimenti e della Nutrizione della A.S.L. e dalla Sig._____________________________ funzionario amministrativo – designati dalla Direzione dell’Azienda, quali componenti della Commissione Ispettiva di Vigilanza, In base all’art 30 della Legge Regionale n. 19/82, la Commissione di Ispezione e’ composta da : – un farmacista – un medico del SIAN – un amministrativo designati dal Comitato di Gestione (ora Direzione Generale) della ASL In Emilia-Romagna i componenti della commissione ispettrice hanno la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria ai sensi dello articolo 221 del Codice di Procedura Penale e gode della autonomia tecnico-funzionale necessaria a garantire la dovuta indipendenza nell'attività di vigilanza. 5 ha provveduto all’ispezione: preventiva (art.111 T.U.LL.SS.) (Trasferimento sede) ordinaria (art.127 T.U.LL.SS.) straordinaria (art. 127 T.U.LL.SS.) per il seguente motivo: __________________________ L’ispezione alle farmacie può essere: •PREVENTIVA (art. 111 T.U.LL.SS.), se destinata a accertare l’idoneità dei locali, degli arredi, delle attrezzature e delle scorte di medicinali, prima dell’autorizzazione all’apertura o in caso di trasferimento dei locali. •ORDINARIA (art. 127 T.U.LL.SS.) da eseguirsi ogni due anni ai fini di controllo della corretta conduzione dell’esercizio. •STRAORDINARIA (art. 127 T.U.LL.SS.) ogni qualvolta l’Autorità sanitaria lo ritenga opportuno o necessario. Le ispezioni preventive ed ordinarie, dovendosi svolgere in presenza del titolare o del direttore, devono (le prime), potrebbero (le seconde) essere preannunciate, diversamente dalle ispezioni straordinarie. Raccogliere e preparare tutta la documentazione in modo organico ed ordinato permette, in ogni caso, di “gestire” l’ispezione anche ad un collaboratore, in caso di assenza del titolare/direttore. 6 alla presenza del dottor ______________________________ - Titolare - Direttore Responsabile - Gestore Provvisorio ed ha constatato quanto segue: Per le “ditte individuali” esiste la figura del “Titolare”. Per le società esiste la figura del “Direttore”, che deve essere uno fra i soci. Casi diversi in cui può esistere un “Direttore” sono le farmacie comunali, le farmacie di “antico diritto”, le farmacie succursali, le gestioni ereditarie. La Gestione Provvisoria si attiva in caso di sospensione o di interruzione di un esercizio farmaceutico, dipendenti da qualsiasi causa, e dalle quali sia derivato o possa derivare nocumento all’assistenza farmaceutica locale (ad es. in caso di mancata o ritardata apertura di una farmacia di nuova istituzione, in caso di violazione degli obblighi relativi alla gestione societaria da parte da tutti i soci di una farmacia gestita con tale sistema e la conseguente sospensione per un periodo non inferiore all'anno, dei farmacisti soci, dall'albo dell'Ordine dei Farmacisti) 7 GESTIONE AMMINISTRATIVA 8 GESTIONE AMMINISTRATIVA Titolare della Farmacia è ______________________________________ (art. 11 Legge 2/4/68 n. 475) Direttore Responsabile è il Dr. ____________________________ (art.li 10 e 11 Legge 2/4/68 n. 475) Iscritto all'Albo Professionale della Provincia di ___________ al n. ____ dal _____ (art. 18, 6° comma D.P.R. 1275/71) E’ presente alla visita? Non è presente alla visita, lo sostituisce il Dr ______________________ iscritto al n. _______ dell'Albo dei Farmacisti della Prov. di ________ In caso di impedimento, superiore a tre giorni, dovuto a infermità, gravi motivi di famiglia, a gravidanza, parto e allattamento, a seguito di adozione di minori e di affidamento famigliare, per servizio militare, per chiamata a funzioni pubbliche elettive o per incarichi sindacali elettivi a livello nazionale, o per ferie, il Titolare o il Direttore deve essere formalmente sostituito nei propri compiti e responsabilità da altro farmacista. E’ necessario formalizzare tale sostituzione con opportuna comunicazione alla Azienda USL di competenza. Eventuale comunicazione nomina direttore responsabile, notificata ASL 9 I Farmacisti collaboratori sono: - Dr.__________________iscritto__ all'Albo Professionale di __________ dal _________ al n. ______ Al momento dell'entrata in servizio deve essere effettuata comunicazione dell'assunzione dei laureati all'USL di competenza; in alcune province è richiesto che la comunicazione sia trasmessa anche, per conoscenza, all'Ordine dei Farmacisti che ha potere certificatorio dello stato di servizio dei farmacisti; analoga comunicazione deve essere effettuata anche al momento della cessazione del servizio. Certificati di iscrizione Ordine (o “autocertificazioni”) farmacisti Comunicazione ad ASL (e Ordine) dei laureati addetti al servizio 10 Il personale non laureato è costituito da: -Sig. ____________________________________________________________ Il personale non laureato (commessi, magazzinieri, impiegati, addetti alle pulizie) non deve essere comunicato alla ASL. La vendita di medicinali (compresi SOP/OTC) e la preparazione di galenici magistrali é di competenza esclusiva del farmacista abilitato alla professione e iscritto all'albo professionale e deve essere effettuata esclusivamente in farmacia. L’interpretazione di una ricetta e la consegna al pubblico di un medicinale da parte di una persona che non sia un farmacista abilitato all’esercizio professionale e iscritto all’Ordine dei farmacisti, integra il reato di esercizio abusivo della professione di farmacista (articolo 348 del CP). I farmacisti iscritti all’Ordine devono essere identificabili tramite il camice bianco (che non deve essere indossato dai non laureati) ed il distintivo professionale. 11 4) E' esposta copia dell'orario di apertura della Farmacia (art. 119 T.U.LL.SS. e art. 29 R.D. 1706/38) 5) L'elenco delle Farmacie in servizio diurno e notturno è esposto all'esterno della Farmacia? (art. 37, Legge 19/82) I cartelli che informano gli utenti sugli orari di apertura della farmacia, chiusura infrasettimanale, chiusura per ferie (con indicazione delle farmacie aperte più vicine), turni di guardia farmaceutica devono essere visibili dall’esterno, anche a farmacia chiusa, ed anche di notte (illuminati). MANCATA ESPOSIZIONE ORARIO E TURNI FARMACIE: sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 400.000 (art. 119, 3° comma TULLSS); ammessa la conciliazione Cartello degli orari di apertura della farmacia Cartello chiusura per ferie o altri motivi (lutto…) Cartello delle farmacie di turno, visibili dall’esterno 12 6) La Farmacia e’ iscritta nel Registro delle imprese presso il REA? Il Titolare di “ditta individuale” o la società titolare della farmacia, come tutte le “imprese”, devono essere iscritte al “Registro delle Imprese” presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) della provincia; il numero di iscrizione al Registro Imprese corrisponde alla Partita IVA. Annesso al Registro delle Imprese è il R.E.A. (con un proprio numero di iscrizione), Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative, che contiene notizie di carattere economico, statistico, amministrativo attinenti ad alcuni soggetti. Certificato/visura CCIAA (Registro delle Imprese - REA) 13 Il commercio al minuto di prodotti non farmaceutici è di competenza del Comune; relativamente alla “Tabella speciale per i farmacisti” ed eventualmente anche per il settore “alimentare” o “non alimentare”, attualmente è necessario effettuare semplicemente la “comunicazione di apertura di “esercizio di vicinato”, con apposito modulo (COM5) mentre fino al 1998 era necessaria l’Autorizzazione Comunale (previa iscrizione al R.E.C., oggi soppresso). Anche se non più obbligatorio è comunque opportuna l’affissione al pubblico di un cartello riassuntivo che riporti gli estremi delle autorizzazioni/iscrizioni della farmacia (Autorizz. Sanitaria, commerciale, CCIAA, REA ecc.) Autorizzazione Comunale/Comunicazione vendita al minuto (Tab. speciale per farmacie) Cartello riassuntivo di autorizzazioni/iscrizioni 14 D.M. 4 agosto 1988, n. 375 (Norme di Esecuzione della Legge 11 Giugno 1971, n. 426, sulla Disciplina del Commercio) Allegato 9 Tabella per i titolari di farmacie • • • • • • • • • • • • • • • • • Prodotti dietetici per l'infanzia, gli anziani e gli ammalati; Articoli per l'igiene della persona; Articoli di puericultura, quali biberon, scalda-biberon, bagnetti, spargitalco, ciambelle lavatesta, accessori per il bagno, spugne, termometri, accappatoi per neonati, pannolini e tutine assorbenti, vasini ortopedici, indumenti per neonati e per la prima infanzia di speciale tessuto filtrante e anallergico, lenzuolini di gomma o filtranti per neonati; Apparecchi propedeutici allo sviluppo dell'attività sensoriale e visiva del bambino parzialmente ritardato, quali attrezzature montessoriane; Articoli per la sicurezza e la custodia del bambino nella deambulazione e nel riposo, quali bretelle sostenitrici e prime attrezzature per la custodia del bambino, tipo infantseat: Bilance per neonati e per adulti; Busti, guaine, pancere, correttivi e curativi, calze collants elastici contenitrici per varici, preventivi e curativi; Cinti, cavigliere, ginocchiere, polsini elastici, guanti di gomma per la casa; Indumenti e biancheria dimagranti preparati esclusivamente a tale scopo; Indumenti terapeutici antireumatici in lana termica creati allo scopo; Massaggiatori, articoli di masso-terapia; Prodotti per la cura del capello: lozioni, creme, shampoo medicato (e mezzi per il loro impiego: spazzole e pettini) ed altri cosmetici destinati ad essere messi a contatto con la pelle o con le mucose, con esclusione dei concentrati e delle essenze; Amari, liquori, vini e pastigliaggi medicati; Polveri per acque da tavola; Alimenti per piccoli animali; Disinfettanti, disinfettanti per uso animale e per ambienti; Insetticidi per uso umano e per uso veterinario e prodotti chimici in genere non di uso farmaceutico 15 GESTIONE E DOTAZIONE TECNICA 16 1) L'aspetto generale dei locali è: BUONO DISCRETO SUFFICIENTE INSUFFICIENTE In farmacia: – la pulizia ed igiene dei locali, – l’ordine e la sicurezza del luogo di lavoro, – la manutenzione degli impianti e delle attrezzature, deve OVVIAMENTE essere adeguata (e registrata: si veda Manuale HACCP) 17 2) I locali della Farmacia sono divisi nei seguenti compartimenti? DISPENSARIO_______________________________________________________ LABORATORIO GALENICO____________________________________________ MAGAZZINO_________________________________________________________ SERVIZI IGIENICI_____________________________________________________ ____________________________________________________________________ Tutti i locali della farmacia devono essere ricompresi nella pianta catastale ed utilizzati secondo le destinazioni d’uso. La planimetria dei locali con la suddivisione delle aree deve essere notificata alla ASL al momento dell’apertura della sede ed a seguito di ogni modifica. In occasione dell’ingresso in nuovi locali o di ristrutturazione deve essere rilasciato il Certificato di Conformità Edilizia/Agibilità (detto di “usabilità” per locali ad uso commerciale), da parte del Comune dietro presentazione di opportuna documentazione. Piantina catastale con destinazioni d’uso Planimetria con suddivisione aree Certificato di Conformità Edilizia/Usabilità 18 Secondo le NBP il laboratorio galenico o, comunque, l’area destinata alle preparazioni deve essere separata od anche può essere una area di lavoro non separata o non separabile da altro locale della farmacia; in questo caso le preparazioni devono essere effettuate durante l’orario di chiusura, fatti salvi i casi di urgenza (predisponendo un accesso controllato). Verifica area laboratorio separata o separabile; diversamente, cartello di divieto ingresso area durante le preparazioni. 19 Le caratteristiche del laboratorio galenico della farmacia devono essere adeguate; l’ubicazione dell'area di laboratorio deve essere indicata nella planimetria dei locali che compongono la farmacia. L’illuminazione naturale, la ventilazione (presenza di zanzariere alle finestre), naturale o meccanica (correlata alla cubatura ambientale del vano dedicato o del vano multiuso in cui si trova collocata l'area di laboratorio) devono essere conformi a quanto previsto dal Regolamento Edilizio (presenza di finestra). Deve essere presente, nell’area laboratorio, un lavandino dedicato, ed una fonte di calore (Tab. 6, punto 2). Se si allestiscono compresse, capsule, tisane, bustine, deve essere presente un sistema di aspirazione per polveri (Tab. 6, punto 10). 20 L’area destinata a laboratorio deve avere pareti e soffitti lavabili. Può essere piastrellata, in acciaio inox o rivestita con pannelli, ad esempio, in laminato plastico; è comunque sufficiente l’utilizzo di pitture che sopportino il lavaggio (pitture “lavabili”, smalti). Verifica pareti/soffitti laboratorio lavabili 21 3) Nel locale di dispensazione, i medicinali, sono accessibili solo al personale della Farmacia e separati dagli altri prodotti? (art. 122 T.U.LL.SS.-Circ. M d S n. 5 del 13/1/1972) La collocazione dei prodotti nell’area vendita deve essere effettuata in condizioni di igiene e sicurezza ed evitando possibili fraintendimenti per i clienti; importante è la distinzione dei medicinali dal “parafarmaco”. Possono essere collocati in modo direttamente accessibile al pubblico (scaffali a self-service, espositori ecc.) i soli medicinali OTC, mentre i medicinali SOP (ed ovviamente quelli “etici”) non devono essere accessibili al pubblico (art. 9 bis, comma 1, della L 405/01 : ……..”è ammesso il libero e diretto accesso da parte dei cittadini ai “medicinali di automedicazione” in farmacia.”). I medicinali omeopatici (che non sono OTC) non possono essere collocati al “libero prelievo” Verifica esposizione a self-service dei medicinali 22 4) Esiste la dotazione di utensili e apparecchi previsti dalla Tab. 6 della F.U.XII edizione? Devono essere presenti gli apparecchi, gli utensili e gli altri materiali previsti dalla Tabella n. 6 della F.U. XII, relativamente alle preparazioni effettivamente allestite; tutte le apparecchiature devono essere in buono stato di manutenzione, complete degli accessori necessari e perfettamente funzionanti (ad esempio l’apparecchio per punto di fusione deve essere completo dei relativi capillari e, se funzionante con becco Bunsen, deve avere la possibilità del collegamento al gas). Art. 34, 2° comma RD 1706/38 Amministrativo: sanzione amministrativa da 3 a18 milioni (ART. 358, 2° comma Tuls); ammessa la conciliazione Presenza di tutti gli apparecchi obbligatori Tab. 6 FU funzionanti 23 24 Riguardo alle bilance la Tabella 6 della FU prevede: -bilancia sensibile a 1 mg della portata di almeno 500 g (di norma la bilancia elettronica) o in alternativa due distinte bilance (di norma bilance meccaniche): -l’una sensibile a 1 mg della portata di almeno 50 g -l’altra sensibile a 0,50 g della portata di almeno 2 kg Se si utilizzano le bilance meccaniche sono ovviamente necessarie anche le relative dotazioni di pesi. Bilancia sensibile a 0,50 g portata almeno 2 Kg Bilancia sensibile a 1 mg portata almeno 500 g Bilancia sensibile a 1 mg portata almeno 50 g 25 4a) E’ presente la documentazione riguardo le istruzioni per la pulizia del laboratorio e delle attrezzature? Il titolare di farmacia ovvero il direttore responsabile, qualora si avvalga di personale dipendente, redige e consegna adeguate istruzioni per la pulizia del laboratorio e delle attrezzature utilizzate sia per quanto riguarda le modalità operative che la frequenza di intervento. E’ opportuno che le istruzioni per la pulizia del laboratorio siano firmate per ricevuta dagli addetti ed esposte ben visibili. Istruzioni per pulizia, firmate ed appese in laboratorio 26 IGIENE DEL LABORATORIO: ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL LABORATORIO E DELLE ATTREZZATURE Pavimento dei locali: aspirare o spazzare, lavare con acqua e ammoniaca, alcool o amuchina. Frequenza: bi-settimanale Piani di lavoro: rimuovere i residui aspirandoli con un aspirapolvere oppure asportando con spugna lavabile/tessuto monouso, pulire con detergente ed eventualmente risciacquare. Frequenza: prima di iniziare il lavoro ed a fine lavoro Pareti del laboratorio: se necessario pulire con panno/spugna utilizzando detergenti ed eventualmente risciacquare Frequenza: semestrale Attrezzatura varia: asportare eventuali residui con panno/carta monouso (scottex), lavare con acqua e detergenti, risciacquare, disinfettare se necessario con alcool , asciugare o lasciare asciugare Frequenza: prima e dopo ogni utilizzo Utensili e vetreria: asportare eventuali residui e lavare con l'acqua ed eventuali detergenti, disinfettare se necessario con alcool. Frequenza: prima e dopo ogni utilizzo Reggio Emilia, 23 marzo 2010 ____________________________ Il Direttore Responsabile Per presa visione, gli addetti al laboratorio: ____________________________ ____________________________ 27 5) Gli strumenti per pesare sono stati sottoposti alla verifica che da Decreto 28.03.2000 n°182 in vigore dal 03.08.2000 sarà eseguita dalla Camera di Commercio ? ____________________ La necessità della verifica delle bilance della farmacia trae origine dall’obbligo di verifica degli strumenti metrici da parte dei commercianti che determinano il prezzo della merce venduta sulla base del peso. La farmacia dunque vi rientra in quanto “tariffa” le preparazioni galeniche sulla base del peso delle sostanze. La verifica non ha quindi una finalità tecnicoscientifica (di affidabilità dello strumento nell’ambito della tecnica farmaceutica) ma puramente “commerciale”. (RD 23/08/1890, n. 7088 - Art. 12). Per le bilance meccaniche vanno verificati anche i pesi. L’Amministrazione competente alla verifica delle bilance è la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della provincia in cui ha sede la farmacia. 28 La verifica degli strumenti per pesare deve essere effettuata: • al momento dell’inizio dell’utilizzazione dello strumento (verifica prima), entro 60 giorni. • periodicamente, ogni tre anni (verifica periodica). La richiesta di prima verifica o verifica periodica dello strumento, sia presso il laboratorio della CCIAA sia domiciliare, deve essere effettuata presentando apposito modello alla CCIAA. La verifica può essere effettuata : • presso la sede del laboratorio della CCIAA. • a domicilio, presso la sede della farmacia. • presso laboratori privati accreditati presso la CCIAA. L'esito positivo della verificazione (prima e periodica) è attestato mediante l'applicazione di una targhetta autoadesiva, distruttibile con la rimozione, indicante la data di scadenza della stessa in colore nero su fondo verde. Per le bilance nuove il produttore deve rilasciare il “certificato di approvazione” e può eventualmente (se abilitato) apporre direttamente il contrassegno di “prima verifica” Se il produttore non effettua direttamente la “prima verifica”, apponendo il contrassegno verde, è l’utente metrico stesso che deve provvedere a richiedere a “prima verifica” della bilancia entro 60 giorni dalla suo acquisto, a cura della CCIAA. 29 Non è previsto l’obbligo di comunicare l’acquisto di nuovi strumenti metrici ma solo di sottoporli alle verifiche entro i termini. L’omessa verificazione (prima o periodica) di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (le bilance della farmacia) prevede una sanzione di € 516,00 in base a quanto previsto dall’art.10 del D.Lgs. 517/92. L’utente metrico ha l’obbligo di richiedere la verifica periodica entro la data di scadenza indicata sul contrassegno verde apposto sulla bilancia; non è sanzionabile l’utente che abbia richiesto, entro il termine previsto, la verifica domiciliare senza che la CCIAA vi abbia provveduto. Quindi, anche se il contrassegno verde sulla bilancia riporta una “data scaduta”, fa fede la data di trasmissione della richiesta di verifica alla CCIAA. Attenzione - importante: richiedere la verifica della bilancia dopo che è scaduto il termine indicato sul contrassegno obbliga il funzionario della CCIAA ad elevare la sanzione (diversamente il funzionario sarebbe perseguibile per “omissione d’atti d’ufficio”). 30 Quindi, in sostanza, se dovesse “sfuggire” la scadenza della verifica di una bilancia: • se si richiede la verifica alla CCIAA oltre i termini si avrebbe la certezza della sanzione; • se non si richiede la verifica alla CCIAA la sanzione sarebbe comminata solo in caso di ispezione. L’Azienda USL, durante le proprie normali ispezioni di vigilanza farmaceutica, non ha il potere di contestare od elevare direttamente una sanzione in quanto non è competente in materia; l’ispettore della USL può però, in qualità di ufficiale che viene a conoscenza di una inadempienza, inviare un rapporto alla CCIAA che si dovrà successivamente attivare per compiere una propria ispezione e contestare l’omissione. Bollino verde sulla bilancia in corso di validità 31 7) Esistono bombole di ossigeno?_______________________________ 8) Sono corredate di certificato di collaudo regolarmente aggiornato (quelle di contenuto uguale e superiore a 5 litri)? L’ossigeno terapeutico deve essere sempre presente in farmacia in quanto incluso nella Tab. 2 della FU; le bombole, in numero adeguato alla movimentazione, devono ovviamente essere PIENE. Le bombole di ossigeno devono essere periodicamente (ogni dieci anni) sottoposte a collaudo e conservate in condizioni di sicurezza (sistema di “bloccaggio” antiribaltamento, in locali areati, ecc.). Omessa verifica periodica delle bombole di ossigeno di proprietà della Farmacia (art. 44 RD 824/27) Penale: ammenda da L. 4.000 a L. 400.000 o arresto fino ad un mese (art. 112, RD 824/27) ammessa la oblazione Certificati di collaudo delle bombole di proprietà della farmacia 32 Con l’entrata in vigore delle nuove norme sull’ossigeno medicale (D.Lgs. 219/06, DM 29/02/08 e AIC pubblicate sulla G.U. del 07/01/2010) anche le bombole di ossigeno dovranno essere dotate di etichetta e foglietto illustrativo e dovrà, altresì, essere assicurata la tracciabilità dei lotti di produzione e l’etichettatura dei recipienti e la data di scadenza; tra le misure da rispettare figurano anche le regole in materia di farmacovigilanza. Inoltre, con il rilascio dell’AIC, il produttore non è responsabile solo del “medicinale” (ossigeno) ma anche della “confezione” (bombola o serbatoio), che entra in contatto diretto col medicinale. Le scorte esistenti possono essere mantenute in commercio per un periodo pari a 180 giorni a decorrere dal 01/01/2010, data di entrata in vigore delle determinazioni. 33 Dal punto di vista pratico, per le farmacie, questo comporta : • per chi non possiede bombole di proprietà ma già utilizza il servizio di “noleggio” fornito dai produttori (o direttamente o tramite un distributore intermedio), la sostituzione delle bombole attualmente locate con altre provviste di AIC; • per chi, invece, utilizza bombole di sua proprietà, inevitabilmente, la rottamazione o la cessione o, comunque, il “conferimento in gestione” delle bombole ad una ditta produttrice di ossigeno titolare di AIC (facendosi carico di tutti i costi di collaudo, verifica, manutenzione periodica ecc.). Le aziende produttrici fino al 30 aprile potranno continuare a distribuire bombole non conformi all’AIC; dal 1 maggio potranno distribuire solo bombole conformi all’AIC Le farmacie fino al 29 giugno potranno continuare a dispensare bombole non conformi all’AIC; dal 30 giugno potranno dispensare solo bombole conformi all’AIC; da tale data dunque non potranno più essere utilizzate le bombole di proprietà della farmacia, che dovranno essere o rottamate o vendute o conferite in gestione ad una delle ditte titolari di AIC. 34 DOTAZIONE FARMACEUTICA 35 DOTAZIONE FARMACEUTICA (ove non diversamente specificato, il controllo si intende effettuato con metodo “ a campione”) 1) Esistono i medicamenti obbligatori della Tabella 2 della F.U.I. XII ed.? Novità Tab. 2 FU XII (rispetto alla precedente edizione): E’ aggiunta la voce: -Fentanil transdermico Sono sostituite le voci: -Morfina Cloridrato p.i. - Morfina Solfato con la voce: - Morfina p.i., soluzione orale e solido orale. Dal 31/03/2009 è quindi obbligatorio detenere in farmacia, oltre ai medicinali obbligatori già precedentemente previsti, almeno una confezione di uno dei seguenti medicinali (in qualunque dosaggio): - Fentanil transdermico: ad es. Durogesic cer., Matrifen cer., Quatrofen cer., - Morfina - Morfina - Morfina Fentanil cer. (generico, varie marche). p.i. : ad es. Morfina Cloridrato fiale (generico, varie marche). soluzione orale: ad es. Oramorph. solido orale: ad es. MS-Contin, Twice. 36 I seguenti medicinali obbligatori (riportati nella Tabella 2 in carattere “retto”) devono essere detenuti come sostanze (materie prime) e non come preparazioni farmaceutiche (specialità medicinali): Acqua depurata Idrogeno perossido soluz. 3% Carbone attivato Iodio Potassio ioduro Sodio bicarbonato Etanolo 96 % Sodio citrato Magnesio solfato Sodio cloruro Se tali sostanze sono utilizzate come “materie prime farmaceutiche” vanno gestite secondo le NBP (certificato di analisi, numerazione progressiva). Fra queste va posta attenzione allo “IODIO” (presente in Tab. 3 FU) da conservare in armadio chiuso a chiave (armadio veleni). L’obbligo di detenzione di “codeina fosfato” è assolto anche mediante la detenzione di una specialità che la contiene, anche in associazione (es. + paracetamolo: Coefferalgan) (nota della Comm. FU n. 63/FU5 del 17/07/96 in risposta a FCR). 37 Le sostanze etichettate come “pericolose” (per es. Iodio) scadute (non più utilizzabili) devono essere smaltite come “rifiuti speciali pericolosi”; altri rifiuti pericolosi in farmacia sono, per esempio, i medicinali “citotossici e citostatici” ed i rifiuti da autoanalisi. Lo smaltimento dei rifiuti “pericolosi” deve avvenire nel rispetto della normativa (conferimento a ditte autorizzate con compilazione del F.I.R., registrazione su Registro di carico/scarico preventivamente vidimato dalla CCIAA, presentazione annuale del MUD). ATTENZIONE: con l’entrata in funzione del SISTRI (SIstema Tracciabilità RIfiuti), prevista per il prossimo agosto, tutti gli adempimenti “cartacei” (FIR, Registro, MUD) verranno sostituiti da un sistema completamente informatizzato. L’iscrizione al SISTRI deve avvenire entro il 29/04/2010 Raccolta Formulari Identificazione rifiuti pericolosi Registro carico/scarico rifiuti vidimato (compilato) Presentazione MUD entro il 30/04 di ogni anno Iscrizione al SISTRI 38 Esempio di elenco medicinali obbligatori con corrispondente prodotto presente in farmacia e localizzazione 39 In caso di mancanza di alcuno di detti medicamenti indicarne le cause (irreperibilità ecc....) _________________________ Se vi sono medicinali obbligatori irreperibili è opportuno conservare documentazione dei “mancanti” (bolla a “zero”). Il medicinale obbligatorio: Insulina umana zinco cristallina p.i. (Monotard - Humulin U – Ultratard fl) non è più in commercio (verrà tolto a breve dalla Tab. 2) Omessa detenzione in Farmacia delle sostanze medicinali obbligatorie (Tab. 2 F.U.; art 34 RD 1706 del 30/09/38 in relazione all’art. 123, lettera a Tuls) Amministrativo: sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 400.000 (art. 123, 2° comma Tuls). Elenco dei medicinali obbligatori con un loro scadenzario Documentazione mancanti (tenere la bolla “a zero”) 40 2) Le specialità medicinali e i galenici officinali sono conformi alle norme di legge? Le casistiche di prodotti “non conformi” sono riferibili, ad esempio, a: -medicinali esteri non registrati in Italia; - medicinali revocati “su richiesta” o “d’ufficio” (per motivi “commerciali” della ditta produttrice); -medicinali revocati o sospesi per rischio d’impiego; -lotti specifici di medicinali ritirati o sospesi (per es. corpi estranei, errori di confezionamento); -lotti ritirati per CAMBIO FOGLIO ILLUSTRATIVO: non sono chiare le norme che sanzionano il mancato rispetto della data di esitabilità per cambio foglio illustrativo (nostro quesito alla FOFI): alcuni ritengono che sia comunque un “medicinale guasto o imperfetto”, altri “revocato”, con sanzioni diverse, ma sempre pesanti. Occorre quindi una puntuale e continua attività di informazione e verifica delle comunicazioni dalle varie fonti (banca dati, circolari ecc.). Sistema di ricezione comunicazioni da varie fonti 41 -prodotti con caratteristiche anche solo estrinseche di medicinale (ad es. vantanti indicazioni terapeutiche) ma non registrati con AIC; Attenzione, ad esempio, che nell’etichettatura di preparazioni quali tisane (che la farmacia può allestire come semplici alimenti) non compaiano mai indicazioni o denominazioni quali “tisana lassativa”, “tisana sedativa” ecc. Tisana Lassativa alla Senna SI Assumere la tisana alla sera come lassativo …………………… …………………… …………………… NO 42 Medicinali “non conformi” sono anche: •confezioni prive di fustella autoadesiva (o fustelle staccate dalle confezioni e trattenute); si possono presumere: •anticipazioni di medicinali SSN; •applicazione di fustelle su ricette senza dispensazione; •ricette false per ottenere rimborsi illeciti; •riutilizzo di bollini di confezioni vendute. Si possono configurare: •illeciti convenzionali (art. 3 e 7 DPR 371/98, sospensione o risoluzione dalla convenzione); •illeciti penali (truffa ai danni dello Stato, con possibile decadenza dall’autorizzazione se superiore a 50.000 euro) •confezioni aperte o manomesse; attenzione a: •confezioni aperte di medicinali uso personale •scaduti lasciati dagli utenti a causa di contenitori rifiuti pieni Verifica assenza di confezioni aperte, sfustellate o di fustelle staccate 43 Art. 144 D Lgs 219/06 - Provvedimenti dell’autorità amministrativa in caso di irregolarità nel commercio dei medicinali In caso di vendita di un medicinale per il quale l’AIC non è stata rilasciata o confermata ovvero è stata sospesa o revocata, o di un medicinale avente una composizione dichiarata diversa da quella autorizzata,SI HANNO DUE TIPI DI SANZIONE: SANZIONE AMMINISTRATIVA - COMMA 3 e 4 art 144 3 Nelle ipotesi di cui al comma 1, l'autorità amministrativa competente ai sensi della legislazione regionale, può ordinare la chiusura, per un periodo di tempo da quindici a trenta giorni, della farmacia presso la quale i medicinali sono stati posti in vendita o detenuti per la vendita, nonostante il divieto imposto dall’AIFA. 4. Se successivamente si ripetono, almeno due volte, presso la stessa farmacia i fatti previsti dal comma 1, l'autorità amministrativa competente dispone la decadenza dell'esercizio Art. 147 – SANZIONE PENALE L'ammenda da euro ottocento a euro duemilaquattrocento e con la sospensione dall'esercizio professionale fino ad un mese. In caso di recidiva specifica, la pena è dell'arresto da due a otto mesi, dell'ammenda da euro milleseicento a euro quattromila e della sospensione dall'esercizio professionale per un periodo da due a sei mesi. Le pene sono ridotte della metà quando la difformità della composizione dichiarata rispetto a quella autorizzata riguarda esclusivamente gli eccipienti e non ha rilevanza tossicologica. 44 a - si repertano negli scaffali campioni di medicinali destinati ai medici e di cui è vietata la vendita? (art. 173 T.U.LL.SS.) Non devono essere presenti in nessun caso in farmacia campioni di medicinali (per es. destinati ai medici), neanche di SOP/OTC. Commercio di campioni di specialità medicinali (art. 173, 1° comma Tuls) Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 400.000 (art. 173, 2° comma Tuls) ammessa la conciliazione. Verifica assenza di campioni di medicinali 45 b - si repertano negli scaffali specialità medicinali scadute o avariate? (art. 443 del codice penale) Si verifica, con controllo a campione, la presenza di : -medicinali scaduti; -medicinali deteriorati (rovinati, non conseravati correttamente, alle temperature previste); I medicinali, quando scaduti, sono comunque sempre presunti “guasti od imperfetti”, senza necessità di specifica dimostrazione. Art. 443 C.P.: Penale: reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa non inferiore a L. 200.000 (art. 443 C.P.) (discrezionale) Amministrativo: chiusura temporanea della Farmacia da 5 gg. a 1 mese (art. 123, 4° comma Tuls) decadenza della autorizzazione in ipotesi di recidiva 46 Il concetto di scadenza, inteso come data limite oltre la quale un medicinale non può essere utilizzato, non è applicabile nel caso delle sostanze pure; si parla infatti più propriamente di data di “rititolazione” intesa come data entro la quale, in condizioni di conservazioni appropriate, la sostanza mantiene le caratteristiche chimico-fisiche previste nel certificato di analisi, o nella monografia della F.U., entro i limiti di conformità. Oltre questa data, per poter legittimamente continuare ad utilizzare la materia prima, è necessario certificare nuovamente il “titolo” della sostanza ed attribuire una nuova data di rititolazione. Essendo tale operazione di difficile attuazione con le attrezzature presenti in una normale farmacia e risultando, d’altra parte, generalmente anti-economico rivolgersi ad un laboratorio esterno, si consiglia comunque di eliminare la sostanza dopo tale data. ATTENZIONE agli “antichi” vasi da farmacia, con indubbio valore storico, con residui di sostanze all’interno: per evitare qualsiasi equivoco contrassegnarli chiaramente come “uso archivio storico” o similari. 47 Occorre gestire in modo efficace, trasparente e documentato il controllo delle scadenze. Consiglio per la gestione del controllo delle scadenze: avere una procedura con la quale dimostrare le operazioni di controllo (periodicità di controllo, ad es. 4-6 mesi, numerazione degli scaffali/cassetti, attribuzione delle responsabilità del controllo, con firma da parte degli addetti) da tenere a disposizione della commissione ispettiva. In tal modo non cambia responsabilità del titolare /direttore , ma la corretta organizzazione può far attribuire la responsabilità anche al singolo operatore, a vantaggio di un giudizio più mite nei confronti del titolare farmacia. Una specifica procedura di controllo va adottata per quei prodotti con validità particolarmente breve, come alcuni alimenti per celiaci, per i quali è indispensabile un puntuale controllo delle scadenze “in ingresso”. 48 Esempio di “sistema” di controllo scadenze: planimetria sulla quale si codificano tutti i mobili, cassetti, espositori ecc. ed elenco con questi codici da fare firmare agli operatori che svolgono l’attività di controllo. 49 Esempio di “sistema” di controllo scadenze: registrazione su sw gestionale delle scadenze e stampa mensile dei prodotti in scadenza il mese successivo, con firma da parte degli operatori di “primo controllo e prelievo” e “secondo controllo e segregazione” 50 c - I medicinali non registrati o dei quali sia stata revocata la registrazione o modificata la composizione, sono detenuti separati dagli altri medicinali con l’indicazione sul contenitore esterno della loro non esitabilità e della destinazione alla distruzione o alla resa? ( art.147 D.L. 219/06 ) Importantissimo: conservare i prodotti scaduti, avariati, revocati o comunque non vendibili, in contenitori appositi, chiaramente contrassegnati con esplicita etichettatura (medicinali non vendibili, in attesa di reso o distruzione), da collocare in luogo nettamente distinto dai quello di conservazione dei prodotti regolarmente vendibili. Meglio utilizzare i contenitori specifici per “Rifiuti Speciali” contrassegnati con “R” nera in campo giallo. Verifica corretta segregazione prodotti non conformi 51 d - Sono presenti farmaci per uso veterinario? Sono conformi alla normativa vigente? Come per i medicinali ad uso umano, anche i farmaci veterinari fabbricati in Italia o importati possono essere commercializzati soltanto con la preventiva autorizzazione del Ministro della salute (A.I.C.), anche per “mutuo riconoscimento” (medicinali che hanno ottenuto un A.I.C. in un altro Stato membro della Comunità). I controlli si estendono ai farmaci veterinari per quanto riguarda le modalità di conservazione (frigorifero in settore separato rispetto a quelli uso umano), revoche, sospensioni, scadenze, segregazioni dei prodotti non conformi. Per le modalità di dispensazione si veda oltre. 52 3) Per i medicamenti presenti in farmacia sono assicurate le condizioni di conservazione previste dalla F.U. e dalla Circolare 13 01.2000 n° 2 ? (GU n° 40 del 18.02.2000) Se previste condizioni particolari di temperatura per la conservazione queste sono riportate nell’AIC (foglietto illustrativo e etichetta confezione). In generale il riferimento è la FU XII (prescrizioni generali, pag. 7) Temperatura: quando una procedura analitica indica una temperatura senza specificarla numericamente, le espressioni generali utilizzate hanno i seguenti significati: – In congelatore: sotto - 15 C – In frigorifero: tra 2 C e 8 C – In luogo fresco: tra 8 C e 15 C – a temperatura ambiente tra 15 C e 25 C Necessari quindi adeguati frigoriferi e condizionamento d’aria (<25°C) Rispetto delle temperature di conservazione Adeguati sistemi di misurazione temperatura (term. max/min, termo-datalogger) 53 E’ richiesto siano assicurate le temperature previste dalle AIC dei medicinali. La vecchia impostazione dei due frigoriferi, una da mantenere fra i 2°C e 8°C e l’altro tra 6°C e 15°C (dove conservare tutto i prodotti per i quali sono richiesti meno di 25°C) si può considerare superata in quanto i prodotti da conservare a temperatura inferiore a 25°C sono tantissimi e pressoché nessuno tra 6 e 15°C; alcuni prodotti riportano temperature di conservazione con la dizione “inferiore a 15°C” o “inferiore a 20°C”, per cui possono benissimo essere messi nel normale frigo tra 2 e 8°C. Potrebbe quindi bastare solo 1 frigorifero e, naturalmente, il condizionamento d’aria costante che mantenga tutti i locali (vendita e magazzino) a temperatura non superiore a 25°C. 54 4) I contenitori delle sostanze sono chiusi e riportano in etichetta l'indicazione del contenuto? _________________ ( art. 35 R.D. N. 1706/38) Etichettatura materie prime Tutte le materie prime presenti in farmacia devono essere numerate con numerazione unica. Per le materie prime acquistate anteriormente al 1° gennaio 2004 il titolare della farmacia, ovvero il direttore responsabile, deve apporre sulla confezione apposita annotazione che la materia prima è stata acquistata prima di tale data. Per le materie prime acquistate successivamente al 1° gennaio 2004 è necessario apporre sulla confezione, facendo riferimento alla fattura di acquisto ovvero al documento di trasporto, un numero progressivo e la data di primo utilizzo; al momento dell’esaurimento della confezione della materia prima, deve essere apposta sulla etichetta della stessa la data di ultimo utilizzo. N° INTERNO SOSTANZA: Corretta etichettatura delle materie prime SOSTANZA ACQUISTATA DOPO IL 1° GENNAIO 2004 DATA RICEZIONE: NUMERO BOLLA: DATA DI PRIMO UTILIZZO: DATA DI FINE UTILIZZO: 55 5) Ogni sostanza è supportata dalla specifica documentazione cartacea come previsto dalla FU? (art .34 RD 1706/38 in relazione alla F.U. XII ediz .) Certificati di analisi Tutte le materie prime utilizzate per preparazioni galeniche acquistate successivamente al 01/01/2004 devono essere accompagnate da certificato di analisi. I certificati di analisi delle materie prime acquistate devono essere conservati ed archiviati; essi devono contenere almeno le seguenti informazioni: – – – – – – denominazione comune e/o nome chimico; quantità acquistata; data di arrivo; numero di lotto, nome del produttore e nome dell’eventuale distributore; eventuale numero di riferimento interno attribuito dal farmacista; certificato di analisi, datato e sottoscritto dal responsabile di qualità del produttore e/o fornitore, che riporti la rispondenza ai requisiti di Farmacopea o alle specifiche di qualità del produttore, la data limite di utilizzazione e/o di rititolazione, le condizioni di conservazione e di manipolazione. 56 Rispetto a quanto già di norma riportato sul certificato da parte del produttore è quindi necessario apporre l’indicazione della quantità acquistata, della data di arrivo ed il numero di riferimento interno della farmacia. Per facilitare la rilevazione di tali dati e dimostrare il prezzo di acquisto, può essere opportuno venga conservata, allegata al certificato di ogni materia prima, copia della Fattura o DDT di acquisto dal fornitore (da cui risulti numero del documento, data e prezzo d'acquisto). Per ricordarsi di apporre tutte le indicazioni necessarie, sia sul contenitore che sul certificato, potrebbe essere utile riportare su entrambi la medesima etichetta, sul tipo di quella qui riportata. 57 I certificati di analisi devono essere conservati per almeno sei mesi dalla data di ultimo utilizzo della materia prima. Potrebbe essere utile conservare separatamente i certificati delle sostanze “esaurite”, in ordine di data di fine utilizzo, per poterli progressivamente eliminare con facilità trascorsi sei mesi. Anche tutti i flaconi vuoti di materie prime devono essere conservati per almeno sei mesi dall’ultimo utilizzo della materia prima che vi era contenuta (in caso di sostanza “scaduta” il termine dei sei mesi si calcola dalla data di “ultimo utilizzo” e non dalla data di scadenza). Conservazione per sei mesi dalla data di fine utilizzo di: • Certificati di analisi delle materie prime, con corrette indicazioni • Flaconi/contenitori vuoti delle materia prime 58 Devono essere richieste, conservate ed archiviate le: • Dichiarazioni di conformità dei contenitori, i certificati comprovanti la conformità alla Farmacopea Ufficiale dei contenitori primari per preparazioni galeniche. • Dichiarazioni di conformità alle norme brevettuali, le dichiarazioni dei fornitori di conformità alle norme brevettuali italiane delle materie prime cedute. Normalmente questi documenti sono inviati “una tantum” dalle ditte fornitrici all’inizio del rapporto di fornitura; se non si fosse in possesso di tali documenti si consiglia di richiederli formalmente al fornitore. Raccolta dichiarazioni fornitori conformità contenitori Raccolta dichiarazioni fornitori conformità normat. brevettuale 59 6) Sono presenti principi attivi appartenenti alle classi vietate il cui impiego è considerato doping a norma dell’art. 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 376? 7) Sono state effettuate preparazioni galeniche con tali principi attivi? L’elenco delle sostanze il cui impiego è considerato doping (previsto dalla Legge 376/2000) è riportato in allegati a Decreti Ministeriali aggiornati annualmente; quello attualmente vigente è riportato nell’allegato 3 al D.M. 12/03/2009. L’aspetto relativo alle ricette con preparazioni “dopanti” è affrontato successivamente 60 Esempio di scheda (check-list) per adempimenti da effettuare al momento dell’ingresso di una materia prima 61 62 SOSTANZE E PREPARAZIONI STUPEFACENTI E PSICOTROPE 63 Con la Legge n. 38 del 15 marzo 2010 recante “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19/03/2010 ed in vigore dal 3 aprile 2010 vengono apportate significative modifiche al DPR 309/90 di interesse per le farmacie. In questa presentazione viene riportato quanto previsto dalla nuova legge, evidenziando le novità introdotte e le modifiche apportate, con la precisazione che ancora molti aspetti devono essere oggetto di chiarimento da parte degli organi competenti. Si omettono quindi le domande del verbale relative agli stupefacenti in quanto dovranno a breve essere aggiornate di conseguenza. 64 NOVITA’ (aggiunta punto 3bis, lettera e) comma 1, art. 14) Criteri per la formazione delle tabelle e) nella sezione D della tabella II sono indicati: 3 bis) in considerazione delle prioritarie esigenze terapeutiche nei confronti del dolore severo, composti medicinali utilizzati in terapia del dolore elencati nell’allegato III-bis, limitatamente alle forme farmaceutiche diverse da quella parenterale Nell’ Allegato III/bis sono contenuti: - Buprenorfina Fentanyl Metadone Ossimorfone - Codeina - Idrocodone - Morfina - Diidrocodeina - Idromorfone - Ossicodone 65 Decreto Ministeriale 31/03/2010 G.U. n.78 del 03/04/2010 Nell’ambito dei criteri individuati dalla Legge, il Ministero della Salute, che ha il compito di aggiornare le Tabelle del DPR 309/90 di concerto con il CSS e con il Dipartimento delle Politiche Antidroga, con proprio Decreto del 31/03/2010 ha effettuato la revisione della sez. D iscrivendovi definitivamente i medicinali transitati dalla sez. A con la cosiddetta “Ordinanza Fazio” del 16/06/2009. Non ha invece ritenuto di iscrivervi la buprenorfina orale (Temgesic cpr) ed il metadone orale, che pure sono ricompresi nel punto 3bis, che quindi rimangono in Tab. II sez. A. Quindi attualmente, in sostanza, le sezioni A e D sono composte come di seguito riportato: 66 Tab. II Sez. A Farmaci NON in All. III/bis Farmaci in All. III/bis •Flunitrazepam •Morfina fiale (Roipnol cpr, Valsera cpr) •Metadone fl os •Buprenorfina cpr - fiale (Temgesic compresse e fiale) 67 Tab. II Sez. D Farmaci NON in All. III/bis •Benzodiazepine iniettabili (per es. Valium fl) Farmaci in All. III/bis Già in D prima del 15/06/2009 Co-Efferalgan Cardiazol-Paracodina ecc. Depalgos 5-10 mg (DM 21/12/07) Oxycontin 5-10 mg (DM 26/09/08) Trans. in D dopo il 15/06/2009 Actiq Oramorph Durogesic Fentanil Jurnista Quatrofen MS Contin Transtec Twice Depalgos 20 mg Oxycontin 20-40-60 mg 68 NOVITA’ (aggiunta comma 4bis, art. 43) Nuovo tipo di ricetta per Sez. A 4-bis. Per la prescrizione, nell’ambito del Servizio sanitario nazionale,di farmaci previsti dall’allegato III-bis per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo, in luogo del ricettario di cui al comma 1, contenente le ricette a ricalco di cui al comma 4, può essere utilizzato il ricettario del Servizio sanitario nazionale, disciplinato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008. Il Ministro della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga, può, con proprio decreto, aggiornare l’elenco dei farmaci di cui all’allegato III-bis. Per tutti i farmaci dell’All. III/bis, anche quelli compresi nella sezione A (Morfina fiale, Metadone, Temgesic cpr e fiale) è possibile utilizzare la normale ricetta SSN al posto della ricetta a ricalco (RMR) per le prescrizioni finalizzate al trattamento del dolore severo. IMPORTANTE: per lo “scarico” dal registro si dovrà conservare fotocopia della ricetta SSN. 69 Sez. A NON All. III/BIS (es: flunitrazepam) o in All. III/bis ma NON per “terapia del dolore” (es. metadone per dissuefazione) E’ prevista esclusivamente la prescrizione con Ricetta Ministeriale a Ricalco (RMR) per un solo medicinale o dosaggio la cui validità massima è di trenta giorni escluso il giorno del rilascio. 70 Sez. A in All. III/BIS prescritti per la “terapia del dolore” (es: morfina, buprenorfina) E’ possibile la prescrizione con due differenti tipi di ricetta: Ricetta Ministeriale a Ricalco (RMR) Normale modello ricetta SSN (“ricetta rossa”) 71 Su entrambe questi due tipi di ricetta possono essere prescritti due diversi medicinali o due dosaggi dello stesso medicinale. La validità massima è di trenta giorni escluso il giorno del rilascio, per il numero di confezioni prescritte (30 gg di terapia). In ogni caso (RMR o SSN) la ricetta deve contenere: a) cognome e nome dell'assistito ovvero del proprietario dell'animale ammalato; b) la dose prescritta, la posologia ed il modo di somministrazione; c) l'indirizzo e il numero telefonico professionali del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta è rilasciata (attenzione al timbro senza indirizzo e telefono); d) la data e la firma del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta è rilasciata; e) il timbro personale del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta è rilasciata. La RMR dovrebbe essere in triplice copia; in realtà non sono mai stati prodotti i ricettari a ricalco previsti dalla L. 49/2006 (in 3 copie) ma sono ancora utilizzati i ricettari della L. 12/2201 (in 2 copie); è possibile fare fotocopia per il paziente. 72 NOVITA’ (modifica comma 1, art. 45) Annotazione documento di riconoscimento 45. Dispensazione dei medicinali. 1. La dispensazione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all'articolo 14 è effettuata dal farmacista che annota sulla ricetta il nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento dell’acquirente. Non è più previsto l’accertamento dell’identità; qualsiasi “documento di riconoscimento” è idoneo per l’acquisto di medicinali stupefacenti. Il nome, cognome e documento vanno annotati anche sulle ricette modello SSN (in assenza di uno spazio specifico, sul fronte o sul retro, nello spazio “annotazioni del farmacista”). Le prescrizioni per le quali è fatto obbligo di accertare le generalità di chi ritira il farmaco vanno tenute separate dalle altre. 73 73 NOVITA’ (aggiunta comma 6bis, art. 45) Annotazione documento di riconoscimento per ricette “bianche” sez. D “transitati” e conservazione per due anni 6 bis. All’atto della dispensazione dei medicinali inseriti nella sezione D della tabella II, successivamente alla data del 15 giugno 2009, limitatamente alle ricette diverse da quella di cui al decreto del Ministro della salute 10 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2006 (RMR), o da quella del Servizio sanitario nazionale, disciplinata dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008 (SSN), il farmacista deve annotare sulla ricetta il nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento dell’acquirente. Il farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno dell’ultima registrazione, copia o fotocopia della ricetta ai fini della dimostrazione della liceità del possesso dei farmaci consegnati dallo stesso farmacista al paziente o alla persona che li ritira. 74 Con il D.M. 31/03/2010 è stato confermato l’obbligo di comunicazione mensile dei dati delle “ricette bianche” entro la fine del mese successivo, solo all’Ordine Provinciale dei Farmacisti (non più all’Azienda USL come previsto nell’Ordinanza 02/07/2009). In definitiva, in caso di spedizione di “ricette bianche” (non su modello RMR o su modello SSN) di farmaci iscritti in sez. D successivamente al 15/06/2009 il farmacista dovrà: 1) annotare sulla ricetta nome, cognome e documento; 2) comunicare, entro il mese successivo, all’Ordine il numero di confezioni spedite per ogni medicinale 3) conservare per due anni dalla data di spedizione la ricetta (“copia o fotocopia” (?) ma meglio l’originale) Ricette bianche farm. trans. D conservate per due anni Comunicazioni mensili all’Ordine dati farmaci ricette bianche 75 Modulo predisposto dall’Ordine di Reggio Emilia per la comunicazione riassuntiva dei farmaci (transitati in D dopo il 15/06/2009) dispensati con “ricetta bianca” 76 NOVITA’ (aggiunta comma 3bis, art. 45) Superamento terapia 30 gg e decurtazione quantità eccedenti i 30 gg di terapia 3 bis. Il farmacista spedisce comunque le ricette che prescrivano un quantitativo che, in relazione alla posologia indicata, superi teoricamente il limite massimo di terapia di trenta giorni, ove l’eccedenza sia dovuta al numero di unità posologiche contenute nelle confezioni in commercio. In caso di ricette che prescrivano una cura di durata superiore a trenta giorni, il farmacista consegna un numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia, in relazione alla posologia indicata, dandone comunicazione al medico prescrittore La ricetta che supera, per motivi di unità posologiche contenute nella confezione, i 30 giorni di terapia, che prima doveva essere corretta dal medico, ora può essere spedita. La ricetta non conforme all’art. 43 (terapia superiore a 30 giorni), che prima doveva essere corretta dal medico, ora può essere decurtata dal farmacista nell’interesse del paziente, su sua richiesta, delle confezioni eccedenti; occorre però comunicarlo al medico. 77 NOVITA’ (aggiunta comma 10bis, art. 45) Consegna numero confezioni inferiore a quanto prescritto e spedizione frazionata 10bis. Su richiesta del cliente e in caso di ricette che prescrivono più confezioni, il farmacista, previa specifica annotazione sulla ricetta, può spedirla in via definitiva consegnando un numero di confezioni inferiore a quello prescritto, dandone comunicazione al medico prescrittore, ovvero può consegnare, in modo frazionato le confezioni purché entro il termine di validità della ricetta e previa annotazione del numero di confezioni volta per volta consegnato. Viene “ufficializzato” ciò che prima, in pratica, già si faceva per prassi comune: si può consegnare, su richiesta del paziente, un numero di scatole inferiori al prescritto (comunicandolo al medico) e dispensare in modo frazionato. 78 Anche su ricetta SSN possono essere prescritte un numero di confezioni utile per 30 gg di terapia (anche oltre le 6 confezioni): per es. Morfina fiale – confezione da 5 fiale 3 fiale i.m. al di - 18 scatole spedibile anche su ricetta modello SSN (terapia per 30 giorni: 18x5=90 / 3 = 30 gg) Morfina fiale – confezione da 5 fiale 3 fiale i.m. al di - 20 scatole “autoriduco” e spedisco 18 scatole Naturalmente la possibilità di prescrivere un numero di confezioni per 30 gg di terapia vale anche per i farmaci dell’All. III/bis della sez. D (Ms Contin, Durogesic, Oramorph ecc.); non essendo obbligatoria la posologia la Regione ER ha previsto l’apposizione del codice “TDL01” da parte del medico che si assume la responsabilità di aver calcolato le quantità per i 30 gg (il farmacista spedisce in SSN quanto prescritto). 79 Tabella riassuntiva adempimenti Medicinale Roipnol, Valsera Morfina fl, Metadone Temgesic fl / cpr (terapia dolore) Morfina fl, Metadone Temgesic fl / cpr (dissuefazione) Farmaci sez. D all. IIIbis prima 15/6/09 (Coefferalgan, Depalgos 5/10, Oxycontin 5/10) Farmaci sez. D all. IIIbis dopo 15/6/09 (MS Contin, Durogesic, Oramorph, Depalgos 20, Oxycontin 20/40/60, ecc) Sez. Tipo ricetta A RMR A RMR SSN n. conf.dispen. Fino a 30 gg di terapia (posologia obbligatoria) Fino a 30 gg di terapia (posologia obbligatoria) Fino a 30 gg di terapia (posologia obbligatoria); 2 (3) in SSN A RMR D RMR SSN bianca SSN: fino a 30 gg di terapia (TDL01) Pagamento: quantità prescritta (no limite) D RMR SSN bianca SSN: fino a 30 gg di terapia (TDL01) Pagamento: quantità prescritta (no limite) Annotazioni Conservazione Sempre: estremi acquirente In originale per due anni dalla chiusura Registro Sempre: estremi acquirente Sempre: estremi acquirente Nessuna Solo su ricetta bianca: estremi acquirente Invio mensile dati all’Ordine In originale (o copia se SSN) per due anni dalla chiusura Registro In originale per due anni dalla chiusura Registro Pagamento: per sei mesi dalla spedizione Pagamento: in originale per sei mesi dalla spedizione; in copia (o originale) per due anni dalla spedizione 80 Per la prescrizione di medicinali iscritti nella Tab. II Sez. B (es. Alcover) e C (es. Gardenale, Luminale) è richiesta la Ricetta Non Ripetibile (RNR) la cui validità massima è di trenta giorni escluso il giorno del rilascio, per il numero di confezioni prescritte. La ricetta è da conservare come documentazione comprovante l’uscita dei medicinali prescritti per due anni dalla data di chiusura del Registro di carico/scarico stupefacenti. Le ricette spedite in regime di SSN devono essere conservate in fotocopia (l’originale è trasmesso all’USL per il rimborso), salvo che il medico non prescriva in “doppio originale” (copia per SSN e copia per la farmacia). 81 NOVITA’ (modifica comma 4, art. 60) Numero pagine Registro E/U 4. I registri di cui ai commi 1 e 3 sono conformi ai modelli predisposti dal Ministero della salute e possono essere composti da un numero di pagine adeguato alla quantità di stupefacenti normalmente detenuti movimentati. In ogni caso il Registro (anche non composto da 200 pagine) deve essere realizzato graficamente, nell’intestazione e nelle pagine di iscrizione delle sostanze, in conformità al modello ministeriale previsto dal DM 20/04/1976; il registro deve essere numerato e firmato in ogni pagina dal responsabile dell‘Azienda Unità Sanitaria Locale (o da un suo delegato, NON più dal Sindaco) che dichiara nell'ultima il numero delle pagine di cui il registro è costituito (art. 60). In caso di perdita di registro o sua parte (es: ricetta),entro 24 ore, fare denuncia scritta a ASL di competenza della farmacia (art. 67) Penale - Arresto fino a 2 anni e ammenda da L. 3 mil. a 50 mil. (art 68, 309/90) ammessa la oblazione 82 Nome Cognome Nome Cognome Registro di entrata ed uscita delle sostanze e preparazioni soggette alla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope (per farmacie) (DM 20/04/1976) 83 Registro di carico e scarico per i medici chirurghi e i medici veterinari, le navi mercantili e i cantieri di lavoro, i trasporti terrestri ed aerei e le comunità temporanee (previsto dall’art. 64 DPR 309/90 – il modello non è definito da un Decreto Ministeriale) 84 Registro di entrata e uscita delle sostanze stupefacenti e psicotrope ad uso DELLE UNITÀ OPERATIVE DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE, NONCHÉ DELLE UNITÀ OPERATIVE DEI SERVIZI TERRITORIALI DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI (DM 03/08/2001) 85 USO E CHIUSURA DEL REGISTRO Le operazioni di chiusura vanno effettuate indistintamente per tutte le sostanze e le preparazioni iscritte nel registro in entrata e in uscita, anche quando non si sia verificato alcun movimento durante l’anno. Il dato relativo alla giacenza potrà essere riportato anche nella colonna corrispondente all’entrata. Tale modalità è consigliata per facilità nei calcoli, ma non è comunque obbligatoria. Si devono mantenere sempre in carico i prodotti sospesi, revocati o scaduti (fino al prelievo da parte della ASL, opportunamente verbalizzato). 86 E’ opportuno, per chiarezza e semplicità di calcolo, effettuare le registrazioni non ad unità posologiche (per es. “fiala”) ma a confezioni (intestare “morfina scatola da 1 fiala” o “morfina scatola da 5 fiale”). Nel caso si dovesse o volesse attivare un nuovo registro sarà necessario barrare tutte le pagine non utilizzate del registro che si va a chiudere. In sede di scritturazione di fine anno, le pagine intestate ,che si riferiscono all’anno in chiusura, non utilizzate o parzialmente utilizzate , vanno barrate con una riga trasversale al di sotto della registrazione riassuntiva dei dati di chiusura. 87 NOVITA’ (modifica comma 1, art. 60; eliminazione comma 2, art 63) Termini conservazione Registro e allegati 1. Lo stesso termine di conservazione del registro è ridotto a due anni per le farmacie aperte al pubblico e per le farmacie ospedaliere. I direttori sanitari e i titolari di gabinetto di cui all’articolo 42, comma 1, conservano il registro di cui al presente comma per due anni dal giorno dell’ultima registrazione. Dunque il Registro deve essere conservato per due anni a far data dall’ultima registrazione (precedentemente erano cinque anni) insieme a tutti i documenti giustificativi di entrata e uscita, equiparando in tal modo i tempi già previsti per la conservazione delle ricette. 88 Gli “allegati” facenti parte del Registro sono: Documenti giustificativi del “carico” (in entrata) sono : - Buoni Acquisto, con allegata Fattura o, provvisoriamente, DDT Documenti giustificativi dello “scarico” (in uscita) sono : – Ricette mediche / veterinarie (o “autoprescrizioni”) – Richieste di approvvigionamento (medici, veterinari, navi, cantieri) – Verbali di distruzione / prelievo per distruzione della ASL – Denuncie di furto /smarrimento – Parte 2° di Buono Acquisto di stupefacenti resi a produttore (o ceduti, per urgenze, ad altre farmacie) Registro entrata/uscita stupefacenti (conforme e vidimato) e relativi allegati : -Ricette (RMR o RNR o copia Ricette SSN) -Buoni Acquisto (con relative fatture) -Richieste di approvvigionamento -Verbali di distruzione – Denuncie di smarrimento – Parti 2 dei BA fornitori (conservare per 2 anni dall’ultima registrazione) 89 APPROVVIGIONAMENTO DI STUPEFACENTI DA PARTE DEI MEDICI E DEI VETERINARI La richiesta di approvvigionamento di medicinali stupefacenti appartenenti alla Tab. II sez. A-B-C da parte dei medici (senza vincoli di quantità ma in relazione alle normali necessità del richiedente) deve essere redatta in triplice copia su carta intestata, datata e firmata. Il farmacista deve trattenere l'originale (come documentazione per lo scarico sul Registro) e una copia (per la ASL) e restituire una copia timbrata, datata e prezzata al medico richiedente. La farmacia deve inviare una copia, entro la fine del mese di spedizione, alla propria ASL (dopo avervi apposto timbro, data e prezzo). Invio alla ASL di copia della “richiesta di approvvigionamento” 90 In caso di necessità per “uso professionale urgente” i medicinali di cui alla Tab. II sez. A-B-C possono essere acquistati dal medico mediante “autoprescrizione”. Per i medicinali appartenenti alla Tab. II sez. A è necessario il modello di RMR, per la Tab. II sez. B-C il normale ricettario personale del medico. In questi casi il medico deve indicare la dicitura “autoprescrizione” nello spazio riservato alle generalità del paziente. Il farmacista, se i medicinali appartengono alla Tabella II sez. A, deve riportare gli estremi di identificazione dell'acquirente. Nel caso di approvvigionamento mediante “autoprescrizione” il farmacista non ha necessità di inviarne una copia alla USL. 91 NOVITA’ (modifica comma 2, art. 60) Termini registrazione ricette 2. I responsabili delle farmacie aperte al pubblico e delle farmacie ospedaliere nonché delle aziende autorizzate al commercio all’ingrosso riportano sul registro il movimento dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C, secondo le modalità indicate al comma 1 e nel termine di quarantotto ore dalla dispensazione. I movimenti possono quindi essere riportati sul Registro nel termine di due giorni dalla dispensazione (precedentemente era prevista la “contestualità” della registrazione; Cassazione Penale - Sentenza 34421 / 2004). Si consiglia comunque di provvedere sempre alle registrazioni il prima possibile. Controllo giacenza ad ogni operazione 92 Salvo che il fatto costituisca reato, il contravventore alle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 ad euro 600. NOVITA’: SANZIONE DA PENALE A AMMINISTRATIVA: gia’ con legge 12/01 il c.5 di art 45 del DPR 309/90 (arresto o ammenda) era stato sostituito da sanzione amministrativa La omessa conservazione di ricetta o di non rispetto di art 45 comporta quindi una semplice sanzione amministrativa, comminata dal SINDACO ,dietro istruzione dell’UFFICIO FARMACEUTICO senza doversi presentare davanti al giudice Art 67 e 68 “perdita di registro o di sua parte” Rimane pero’ in vigore art 67- 68 DPR 309/90 ,che prevedono sanzione penale con arresto fino a 2 anni o ammenda da 3 a 50 milioni per perdita , non denunciata entro 24 ore,di documento di scarico allegato a registro. (ricetta) Art 73 “vendita illecita” rimane però in vigore art 73 che prevede per una vendita illecita di stupefacente di I e II tab DPR 309/90 la reclusione da 8 a 20 anni e multa da 50 a 500 milioni di lire 93 NOVITA’ (aggiunta comma 1bis, art. 68) Sanzioni amministrative per irregolarità formali tenuta Registro 68. Registri di entrata e uscita, di lavorazione, di carico e scarico. Trasmissione di dati. 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque non ottempera alle norme sulla tenuta dei registri di entrata e uscita, di carico e scarico e di lavorazione, nonché all'obbligo di trasmissione dei dati e di denunzia di cui agli articoli da 60 a 67 è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da euro 1.549 a euro 25.822. 1 bis. Qualora le irregolarità riscontrate siano relative a violazioni della normativa regolamentare sulla tenuta dei registri di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.500. In pratica: •la perdita del Registro o di una sua parte (per es. ricette) è sottoposta alla sanzione di cui al comma 1 (penale); •la violazione meramente formale delle disposizioni sulla tenuta del Registro è sottoposta alla sanzione di cui al comma 1-bis (amministrativa). 94 NOVITA’ (aggiunta art. 25bis) Distruzione stupefacenti anche tramite ditte autorizzate 1. Le sostanze e le composizioni scadute o deteriorate non utilizzabili farmacologicamente,limitatamente a quelle soggette all’obbligo di registrazione, in possesso dei soggetti autorizzati ai sensi dell’articolo 17, sono distrutte previa autorizzazione del Ministero della salute. 2. La distruzione delle sostanze e composizioni di cui al comma 1 in possesso delle farmacie è effettuata dall’azienda sanitaria locale ovvero da un’azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari. Delle operazioni di distruzione di cui al presente comma è redatto apposito verbale e, nel caso in cui la distruzione avvenga per il tramite di un’azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari, il farmacista trasmette all’azienda sanitaria locale il relativo verbale. Gli oneri di trasporto,distruzione e gli altri eventuali oneri connessi sono a carico delle farmacie richiedenti la distruzione. 3. Le Forze di polizia assicurano, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, adeguata assistenza alle operazioni di distruzione di cui al presente articolo . 95 Le farmacie quindi potranno avviare alla distruzione anche i medicinali stupefacenti soggetti a registrazione di carico e scarico (Tab. II sez. A-B-C), scaduti o deteriorati, avvalendosi, oltre che naturalmente della ASL (in fase di ispezione), anche di un’azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari; in tal caso, l’azienda redige un verbale delle operazioni di distruzione che deve essere trasmesso dal farmacista interessato alla ASL. Si rimane comunque in attesa di chiarimenti operativi prima di intraprendere questa modalità di distruzione degli stupefacenti. Per i medicinali non soggetti a registrazione (sezioni D ed E) non sono stabilite particolari formalità, ferma restando la necessità di servirsi di un’azienda autorizzata, recependo in tal modo con legge una prassi consolidata. Trasmissione verbale di distruzione alla ASL 96 NOVITA’ (modifica comma 1, art. 38) Necessità Buono Acquisto solo per sez. A-B-C anche per grossisti 1. La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, anche gratuito, delle sostanze e dei medicinali compresi nelle tabelle I e II, sezioni A, B e C, di cui all’articolo 14 è fatta alle persone autorizzate ai sensi del presente testo unico in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario «buoni acquisto» conforme al modello predisposto dal Ministero della salute. I titolari o i direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere possono utilizzare il bollettario 'buoni acquisto' anche per richiedere, a titolo gratuito, i medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, B e C, ad altre farmacie aperte al pubblico o ospedaliere, qualora si configuri il carattere di urgenza terapeutica. L’utilizzo del “buono acquisto” viene limitato alle cessioni di medicinali di cui alla Tab. II sez. A-B-C anche per grossisti e produttori (non solo per le farmacie) e non anche per la D ed E; questo consentirà alle farmacie di rendere prodotti di cui alla Tab. II sez. D-E al fornitore senza dover ricorrere all’emissione di un buono acquisto da parte del fornitore stesso. 97 BUONI ACQUISTO Le richieste di stupefacenti appartenenti alla Tab. II sez A-B-C possono essere effettuate con: Modello B.A. DM 20/04/1976 “tradizionale” Da ritirare all’Ordine dei Farmacisti Pre-numerato (IPZS) In tre sezioni: -per la farmacia -per il fornitore -per ASL, trasmessa dal fornitore Da utilizzare per un solo medicinale Da evadere totalmente o restituire Modello B.A. D.M. 18/12/2006 “nuovo” Da acquistare o stampare in proprio (PC) Da numerare autonomamente al momento uso In quattro copie: -per la farmacia -per il fornitore -per farmacia restituita da fornitore compilata -per ASL, trasmessa dal fornitore Da utilizzare per uno o più medicinali Si può evadere parzialmente Al Buono Acquisto deve essere allegata la fattura originale (il DDT in attesa della fattura). Il B.A. può essere usato anche per approvvigionarsi (eccezionalmente) a titolo gratuito presso altre farmacie (escluse, in questo caso, le sostanze), qualora si configuri il carattere di urgenza terapeutica. 98 Con Note del 19/02/2008 e 20/05/2008 il Ministero ha chiarito che “al fine di garantire il completo servizio da parte delle farmacie aperte al pubblico in caso di impedimento, anche temporaneo, del farmacista titolare o direttore, questi può delegare con atto formale un proprio collaboratore alla firma del buono acquisto.” La delega alla firma del buono acquisto, come precisato dal Ministero, non costituisce una delega alla direzione della farmacia ed è finalizzata a garantire la continuità di approvvigionamento di farmaci essenziali, quali sono gli analgesici oppiacei. Pertanto rimane comunque in capo al farmacista titolare o direttore la responsabilità del regolare esercizio della farmacia. E’ quindi opportuna una formale delega scritta ad un collaboratore alla firma dei Buoni Acquisto, da conservarsi come documentazione interna alla farmacia. Delega alla firma dei BA ad un collaboratore 99 CONSERVAZIONE STUPEFACENTI E’ obbligatoria la custodia degli stupefacenti appartenenti alla Tab. II sez. A in armadio chiuso a chiave (distinto da quello dei veleni), come previsto da nota in calce a TAB n°3 FU; se scaduti / revocati / sospesi vanno tenuti separati e con idonea indicazione (meglio in una scatola chiusa con chiare indicazioni “MEDICINALI NON VENDIBILI – IN ATTESA DI DISTRUZIONE”) ma comunque conservati in armadio chiuso a chiave. E’ comunque opportuno conservare nell’armadio chiuso a chiave tutti gli stupefacenti sottoposti a registrazione (A-B-C). Omessa custodia di sostanze stupefacenti in armadi separati dai veleni e chiusi a chiave (art. 34, 2° comma RD 1706/38). Amministrativo: sanzione amministrativa da 3 a 18 milioni (art. 358, 2° comma Tuls) ammessa la conciliazione. Armadio stupefacenti chiuso (diverso da quello dei “veleni”) 100 RICETTE NON RIPETIBILI 101 7) Ricette non ripetibili relative alla tabella 5 della F.U.: a) salvo quanto previsto dalla Tabella n. 4 della F.U. sono le medesime trattenute e conservate per 6 mesi? b) sulle ricette trattenute è stata annotata la data di spedizione e il prezzo? (art. 37 R.D. n. 1706/38) c) contengono nome, cognome del medico, paziente o codice fiscale, data di prescrizione, firma del medico? (art.89 del Codice Europeo) Per ricetta “da rinnovare volta per volta” si intende la ricetta c.d. “non ripetibile” (RNR) da utilizzare per i medicinali iscritti nella FU Tabella 5. Ha validità di trenta giorni escluso quello del rilascio e consente solamente il ritiro del numero di pezzi prescritto (in modo simultaneo o frazionato). Su di essa il medico deve apporre la data, la firma ed indicare il nome e cognome del paziente od in alternativa il codice fiscale. 102 Il farmacista deve apporre al momento della spedizione il timbro della farmacia, la data di spedizione ed il prezzo praticato, deve trattenere la ricetta e conservarla in originale per sei mesi, quindi distruggerla con modalità atte a non fare accedere terzi ai dati personali in essa contenuti. Se la ricetta è spedita in regime di SSN l’obbligo di conservazione avviene presso la USL. Fra i medicinali sottoposti a RNR quelli appartenenti alla Tab. II del DPR 309/90 – Sez. B (Alcover), C (Gardenale), sottoposti a registrazione, e sez. D (MS Contin, Durogesic, Coefferalgan ecc.). 103 Particolare attenzione bisogna porre ai medicinali rientranti nella “lista doping”. L’esempio tipico di specialità medicinale sottoposta a rigoroso controllo è il DECADURABOLIN FL, anabolizzante, farmaco “doping”, sottoposto a RNR, in classe C). I NAS hanno i dati di acquisto da parte dei fornitori e procedono a controllare puntualmente che le ricette non ripetibili spedite, presenti in farmacia, corrispondano ai dati di acquisto. Il D.Lgs. 219/2006 sanziona solo la vendita con ricetta non valida ma non la mancata conservazione. La FU XII prevede la conservazione della ricetta RNR per 6 mesi (TAB N° 5); la mancata conservazione non e’ sanzionata da alcuna norma specifica quindi e’ sanzionata da art 358 ( 3- 18 milioni di lire) Raccolta ricette RNR degli ultimi sei mesi 104 Sentenza n. 5574/09 del Consiglio di Stato – Quinta Sezione, pubblicata il 17/09/2009 Il CdS, con tale sentenza, ritiene che l’obbligo previsto dall’art. 37 del R.D. 1706/38 (annotazione da parte del farmacista sulle ricette spedite del prezzo praticato e della data di spedizione) sia applicabile alle sole preparazioni galeniche e non anche nel caso di spedizione di ricette mediche (ripetibili o non ripetibili) con prescrizioni di specialità medicinali, spedite in regime privato. Il D.Lgs. 219/2006 all’art. 148, comma 7, prevede, l’obbligo di TIMBRARE (non di datare e prezzare) per attestare la vendita, mentre con la sentenza del CdS verrebbe a cessare l’obbligo di apporre la data ed il prezzo. In ogni caso, in via prudenziale, si consiglia di continuare a timbrare, apporre la data di spedizione ed il prezzo praticato su TUTTE le ricette. 105 Ricette Limitative (RRL e RNRL) Le ricette limitative sono previste per medicinali, sottoposti ad obbligo di ricetta ripetibile (RRL) o non ripetibile (RNRL), che devono essere prescritti esclusivamente da specialisti o da centri ospedalieri autorizzati, previsti da specifici decreti di autorizzazione. Alcuni esempi: •Clozapina (Leponex): RNRL - Prescrizione da parte di psichiatri e neuropsichiatri operanti in centri ospedalieri e dipartimenti di salute mentale; •Eritropietina (Eprex): RNRL - Prescrizione da parte di specialista nefrologo, internista, ematologo, oncologo, chirurgo, anestesiologo, emotrasfusionista, pediatra 106 In regime di SSN è consentito al medico di base (che in ogni caso non agisce mai, in convenzione, come specialista anche se provvisto di specializzazione) di “trascrivere” su modello SSN una ricetta limitativa solo se il medicinale è sottoposto a Piano Terapeutico (PT): Esempi: Il MMG (medico di base) può trascrivere per es. ALDARA CR (RLR con prescrizione limitata a centri ospedalieri o a specialisti, con Piano Terapeutico), assumendosi la responsabilità della presa visione del PT. Il MMG (medico di base) NON può trascrivere per es. KAYEXALATE (RLR senza PT) che può essere prescritto solo da centri ospedalieri o specialisti (medicina interna, nefrologia, cardiologia) 107 Indipendentemente dalla classificazione (RR, RNR, RL), esistono alcune modalità particolari di prescrizione di medicinali, in aggiunta o modifica delle disposizioni generali, previste da specifici decreti o provvedimenti. Per esempio: •Alprostadil (Caverjet) - RNR – sulla ricetta deve essere apposta la seguente indicazione: "il medico ha fornito al paziente le informazioni sulle dosi, sugli effetti collaterali,sulle modalità tecniche di utilizzo" •Clozapina (Leponex) – RNRL - sulla ricetta deve essere apposta la seguente indicazione:"il medico provvede regolarmente alla conta della formula leucocitaria - conta leucocitaria compatibile con la norma" o similari •Isotretionina (Roaccutan, Aisoskin) - RNR - verificare che sulla ricetta vi sia la "data di certificazione (assenza di gravidanza e copertura contraccettiva)" (oltre alla data di prescrizione) ed il dosaggio giornaliero; validità della ricetta: 7 giorni dalla "data di certificazione", max num confezioni dispensabili per 30 giorni di terapia. Ricordare al paziente di riconsegnare eventuali dosi di farmaco non utilizzate). 108 RICETTE CONTENENTI PREPARAZIONI MAGISTRALI 109 Le “Norme di Buona Preparazione (NBP) dei medicinali in farmacia” si applicano alle preparazioni, magistrali o officinali, eseguite in farmacia, sia essa aperta al pubblico che ospedaliera. Si definiscono: • Preparato magistrale o Formula magistrale: medicinale preparato in farmacia in base ad una prescrizione medica destinata ad un determinato paziente. Sono tecnicamente assimilabili ai preparati magistrali anche tutte le miscelazioni, diluizioni, ripartizioni, ecc., eseguite per il singolo paziente su indicazione medica. • Preparato officinale o Formula officinale: medicinale preparato in farmacia in base alle indicazioni di una farmacopea dell’U.E e destinato ad essere fornito direttamente ai pazienti che si servono in tale farmacia. Possono essere eseguite in farmacia, quindi, preparazioni medicinali solo su prescrizione medica (per un paziente determinato) o su indicazione di una Farmacopea di un Paese dell’Unione Europea destinate ai pazienti della farmacia che le ha allestite; non è in ogni caso ammesso allestire preparazioni galeniche (magistrali od officinali) per conto di altre farmacie o rivendere preparazioni allestite da altri. 110 Le Norme di Buona Preparazione possono essere applicate: •in versione “integrale” (NBP secondo F.U. XII); •in versione “semplificata” (secondo il D.M. 18/11/2003). Se la farmacia esegue preparati magistrali od officinali sterili, preparati officinali anche non sterili eccedenti le quantità della "scala ridotta" (numero di preparazioni ottenibili da una massa di preparato non superiore a 3000 g) o preparati pericolosi (preparati tossici, antitumorali, radiofarmaci) per cui vige l'obbligo della manipolazione in apposite e dedicate cappe biologiche di sicurezza è tenuta all’applicazione delle Norme di Buona Preparazione in versione “integrale” (secondo la F.U. XII). Diversamente la farmacia può liberamente optare (DM 22/06/2005, art. 1) se applicare le N.B.P. complete secondo la F.U. o la versione “semplificata”, seguendo i dettami del D.M. 18/11/2003 (come di norma avviene). Non è possibile adottare alcuni aspetti della versione “integrale” ed altri della versione “semplificata” secondo la propria convenienza, ma è necessario applicare la normativa prescelta in modo completo. 111 8) Le ricette mediche concernenti preparazioni galeniche magistrali sono conservate per sei mesi in copia (se ricette ripetibili) o in originale ( se ricette non ripetibili) con le relative annotazioni? (art.37 c.1 RD1706/38) Al momento della presentazione il farmacista deve controllare che sulle ricette con prescrizioni galeniche magistrali risultino le seguenti indicazioni: •nome del medico; •nome del paziente o codice alfa numerico, se richiesto dalla normativa; •data di redazione della ricetta; •eventuali formalismi conformi al tipo di ricetta; La validità delle ricette mediche ripetibili con prescrizioni di preparazioni magistrali (con la FU XII) è di sei mesi per dieci preparazioni; per le ricette “non ripetibili”, è di tre mesi, naturalmente per la sola quantità prescritta in ricetta. Il regime di dispensazione (se è quindi necessaria la semplice ricetta medica o la ricetta medica da rinnovarsi volta per volta) è determinabile dall’esame dei principi attivi presenti e dalla loro appartenenza alle Tabelle 4 e 5 della F.U.. 112 Tutte le ricette prescriventi preparazioni galeniche magistrali devono essere conservate ed archiviate. Le ricette ripetibili devono essere conservate in copia mentre le ricette non ripetibili devono essere conservate in originale. Le ricette prescriventi preparazioni galeniche magistrali possono essere distrutte dopo sei mesi (con l’eccezione delle ricette contenenti sostanze dopanti - si veda oltre) dalla data di spedizione con modalità atte a non permettere a terzi l'accesso ai dati. Omessa conservazione di copia di RR di galenico magistrale o di originale di RNR di galenico magistrale per 6 mesi (art 38 del RD 1706/38 modificato da art 87 Legge 388/2000 (Finanziaria 2001) Sanzione amministrativa da 3 a 18 milioni (art. 358, 2° comma Tuls) ammessa la conciliazione Raccoglitore delle ricette o copie di ricette dei gal .mag. degli ultimi 6 mesi + etichetta 113 Devono essere riportati sulla copia della ricetta, se ripetibile, o sull’originale, se non ripetibile, tutte le indicazioni previste. In dettaglio apporre su tutte le ricette: • • • • • • il numero progressivo della preparazione; la data di preparazione; la data limite di utilizzazione; gli eventuali eccipienti aggiunti per la corretta esecuzione della preparazione; il prezzo praticato; le avvertenze d’uso e le eventuali precauzioni. Il farmacista ha facoltà, in alternativa all’obbligo di indicare i predetti elementi, di apporre sulla copia della ricetta, se ripetibile, o sull’originale, se non ripetibile, una identica copia dell’etichetta apposta sulla confezione. Il farmacista preparatore deve apporre la propria firma sulla ricetta. 114 Etichettatura delle preparazioni galeniche Sulla etichetta apposta sul contenitore della preparazione devono esservi indicati: • • • • • • • • • i dati della farmacia, compreso numero di telefono; il numero progressivo della preparazione (quello apposto sulla ricetta); il nome del medico (non obbligatorio nel caso di preparazione officinale); il nome del paziente, se previsto; la data di preparazione; la composizione quali-quantitativa della preparazione; la data limite di utilizzazione; il prezzo praticato, suddiviso per prezzo sostanze, onorario, prezzo contenitore, eventuale diritto addizionale e totale. le avvertenze d’uso e le precauzioni (sempre "tenere fuori dalla portata dei bambini" e le modalità di eliminazione del contenitore "non disperdere il contenitore nell'ambiente"); altre specifiche (es. per mentolo, canfora, lassativi ecc.), il modo o via di somministrazione (“USO ESTERNO”, “PER VIA ORALE”, ecc.) PER VIA ORALE Verifica corretta etichettatura preparazioni galeniche 115 Sulle etichette dei preparati galenici contenenti sostanze “dopanti” devono essere inoltre riportate le seguenti diciture: •in generale, salvi i casi successivi: "Per chi svolge attività sportiva: l'uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce doping e può determinare comunque positività ai test anti-doping": •per le preparazioni contenenti sostanze di medicinali preparati in farmacia per uso topico, ivi compresi quelli per uso dermatologico, oculusitico, rinologico, odontostomatologico, auricolare contenenti principi attivi, appartenenti alle classi S5 – Diuretici e agenti mascheranti – e S6 – stimolanti : “Attenzione per chi svolge attività sportive: il prodotto contiene sostanze vietate per doping. E’ vietata un’assunzione diversa, per schema posologico e per via di somministrazione, da quelle prescritte”: •per le preparazioni non ad uso topico contenenti come eccipiente alcool etilico, quale unica sostanza vietata per doping: “Per chi svolge attività sportiva: questo preparato contiene alcool etilico e può determinare positività ai test antidoping”: 116 Fogli di lavorazione delle preparazioni galeniche officinali I preparati officinali, o formule officinali, sono i medicinale preparati in farmacia in base alle indicazioni di una Farmacopea dell’Unione Europea e destinati ad essere forniti direttamente ai pazienti che si servono in tale farmacia (se si applicano le NBP semplificate, max 3000 g) Per tali preparazioni officinali il farmacista deve utilizzare e compilare in ogni sua parte il foglio di lavorazione che deve riportare, in dettaglio: • • • • • • • Titolo della preparazione. Quantità totale allestita (NBP sempl.:scala ridotta max 3000 g) Data. Numero progressivo. Denominazione di tutte le sostanze utilizzate (anche eccipienti e sostanze usate per motivi tecnici). Quantità di tutte le sostanze utilizzate (anche eccipienti e sostanze usate per motivi tecnici). Periodo di validità Il farmacista preparatore deve apporre la propria firma sul foglio di lavorazione; i fogli di lavorazione vanno conservati per almeno sei mesi dalla data di preparazione (eccezione doping). Raccoglitore dei fogli di lavorazione dei gal .off. degli ultimi 6 mesi 117 Foglio di lavorazione Titolo della preparazione ______________________________________________ Data _____________ Numero progressivo ________ Quantità totale allestita: Sostanza __________________ Quantità: _________ Sostanza __________________ Quantità: _________ Sostanza __________________ Quantità: _________ Sostanza __________________ Quantità: _________ Sostanza __________________ Quantità: _________ Sostanza __________________ Quantità: _________ Periodo di validità __________ ___________________________ Firma del preparatore 118 Preparazioni galeniche a base di piante e derivati aventi finalità salutistica (Circolare Ministero 3/2002 e nota Prot.600.12/AG 451/706) Le farmacie possono allestire come “officinali” preparazioni ad uso orale (miscelazioni di sostanze diverse) di piante e derivati di cui all'elenco ministeriale acquistati da rivenditori autorizzati (tinture madri, macerati glicerici), rispettando quanto previsto dalle N.B.P. e dal DM 18/11/03 (presenza di certificati di analisi, corretto calcolo della scadenza, conservazione documentazione e contenitori esauriti ecc.). Se si tratta di “ripartizioni” (suddivisioni in quantità minori) di piante e derivati di cui all'elenco ministeriale acquistati da rivenditori autorizzati (tinture madri, macerati glicerici ecc), è sufficiente riprodurre sull'etichetta del contenitore del prodotto ripartito le identiche indicazioni della confezione da cui deriva. Se le preparazioni contengono ingredienti vegetali di tradizionale impiego alimentare (tisane, camomilla, the) si tratta di preparazioni di "alimenti comuni" e non è quindi obbligatorio il rispetto delle N.B.P. ma si ricade nelle attività di produzione alimentare (da gestire secondo il Sistema HACCP). 119 Sono redatte in conformità alle normative vigenti riportanti l’assunzione di responsabilità da parte del medico prescrittore nel caso in cui superino le dosi singole e giornaliere indicate come massime nella tab. 8 della F.U.? (art. 34 c.3 RD 1706/38) Le ricette devono essere redatte in conformità alle normative vigenti, riportanti l’assunzione di responsabilità da parte del medico prescrittore nel caso in cui superino le dosi singole e giornaliere indicate come massime nella tab. 8 della F.U. (art. 34 c.3 RD 1706/38) Omesso controllo delle dosi sulle ricette recanti prescrizioni magistrali di sostanze velenose e/o omessa richiesta di assunzione di responsabilità da parte del medico prescrivente nel caso di dosi pericolose (art. 40, RD 1706/38) Sanzione amministrativa da 3 a 18 milioni (art. 358, 2° comma Tuls) ammessa la conciliazione 120 Sono conservate le ricette originali riguardanti la spedizione di preparazioni magistrali contenenti sostanze velenose (tossiche)? ( art. 123 T.U.LL.SS.; art.38 e 39 R.D. n. 1706/38) Le ricette prescriventi preparazioni contenenti sostanze “tossiche” o “molto tossiche” (già classificate come “velenose”) sono “non ripetibili” e devono essere quindi trattenute in originale e conservate per almeno sei mesi. Su tali ricetta la dose del medicamento (cioè il quantitativo) deve essere riportato in tutte lettere; in caso di dosaggi non medicamentosi o pericolosi il medico deve dichiarare per iscritto che la somministrazione avviene sotto la sua personale responsabilità ed a quale uso deve servire. Sull’etichetta va posta l’indicazione “veleno” (o simbolo del teschio) VELENO 121 Sulle ricette è stato annotato il nome della persona cui è stato consegnato il medicamento? (Art. 123 lettera c, T.U.LL.SS.; art. 38 e 39 R.D. n 1706/38) Su tali ricette deve essere trascritto il nome e cognome dell'acquirente; la vendita di preparazioni contenenti sostanze tossiche deve essere effettuata a persone di età superiore a 16 anni. Omessa trascrizione dati identificativi dell’acquirente sulle ricette recanti prescrizioni magistrali di sostanze velenose (art. 123, 1° comma Tuls): sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 400.000 (art. 123, 2° comma Tuls) ammessa la conciliazione (discrezionale) chiusura temporanea della Farmacia da 5 gg. a 1 mese (art. 123, 4° comma Tuls) 122 Sono conservate per 6 mesi (dopo il 31 gennaio) in originale o in copia, le ricette o i fogli di lavorazione che giustificano l’allestimento di tutti i preparati contenenti sostanze vietate per doping? Le ricette con prescrizioni di preparazioni galeniche contenenti sostanze dopanti (con l’eccezione di quelle ad uso topico S5-S6 o contenenti alcool come eccipiente) sono soggette a ricetta “non ripetibile”. La farmacia è tenuta a conservare le ricette o i fogli di lavorazione che giustificano l’allestimento di tutti i preparati contenenti sostanze vietate per doping soggetti a trasmissione dei dati per sei mesi a decorrere dal 31 gennaio dell’anno in cui viene effettuata la trasmissione dei dati (quindi tutte le ricette ed fogli di lavorazione contenenti sostanze “dopanti” soggette a trasmissione spedite nell’anno 2009 devono essere conservate fino al 31/07/2010). Raccolta ricette e fogli di lavorazione dopanti, fino al 31/07 anno successivo 123 Sono state trasmesse, esclusivamente in modalità elettronica, entro il 31 gennaio di ogni anno al Ministero della Salute, i dati riferiti all’anno precedente, relativi alle quantità utilizzate e vendute di ogni singolo principio attivo vietato per doping, secondo le modalità indicate dal D.M. 24 ottobre 2006? Le farmacie sono tenute a trasmettere, esclusivamente in modalità elettronica , entro il 31 gennaio di ogni anno al Ministero della Salute i dati, riferiti all’anno precedente, relativi alle quantità utilizzate e vendute di ogni singolo principio attivo vietato per doping, secondo le modalità indicate dal D.M. 24/10/2006. NON sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle: •quantità di alcool etilico utilizzate, ai sensi del decreto 19 maggio 2005; •quantità di mannitolo utilizzate per via diversa da quella endovenosa; •quantità dei principi attivi di cui alla classe S9 Corticosteroidi, utilizzate per le preparazioni per uso topico, ivi comprese quelle per uso cutaneo, oftalmico, auricolare, nasale ed orofaringeo. Stampa modulo SVD compilato inviato E-mail di ricevuta del Ministero 124 Esempio di scheda (check-list) per adempimenti da effettuare al momento dell’allestimento della preparazione galenica 125 126 127 128 ESERCITAZIONE: Quali considerazioni si possono fare su questa prescrizione medica? 129 Propranololo ad uso topico non ha indicazioni terapeutiche approvate; quindi Legge Di Bella : •specificare nella ricetta le ragioni che giustificano il ricorso a tale prescrizione. •No generalità del paziente, ma riferimento alfanumerico •trasmissione (mensile) copia ricetta alla ASL Propranololo in “lista doping” (Betabloccante P2) quindi: -ricetta NON ripetibile (da conservare in originale fino al 31/07/2011) -etichettatura con frase doping -trasmissione dati doping al Ministero entro 31/01/2011 130 RICETTE MEDICO VETERINARIE 131 9) Le ricette medico-veterinarie redatte in triplice copia sono conservate per cinque anni , con apposizione della data di spedizione, del prezzo praticato, del timbro e della firma del farmacista nella parte C delle ricette stesse? Sono redatte in conformità alle normative vigenti (nome, cognome e domicilio del proprietario dell’animale, indicazione della specie animale cui il farmaco prescritto è destinato, dose e modo di somministrazione, data e firma del medico prescrittore, redatta con mezzo indelebile)? Ricette veterinarie in triplice copia, modello ministeriale (RNRT) Questo tipo di ricetta è richiesto per la prescrizione di medicinali registrati per l’utilizzo su animali produttori di alimenti per l’uomo contenenti chemioterapici, antibiotici, antiparassitari, corticosteroidi, antinfiammatori, sostanze psicotrope e neurotrope, tranquillanti, beta-agonisti, estrogeni, androgeni e gestageni autorizzati, medicinali ad azione immunologia. In ogni caso il regime di prescrizione dietro presentazione di RNRT deve essere previsto dall’AIC del medicinale. Le RNRT devono essere redatte su modulario conforme al modello ministeriale "ufficiale“, compilato dal veterinario in ogni sua parte. 132 In dettaglio devono essere presenti : 1. nome, cognome (ragione sociale), domicilio del proprietario dell'animale e codice allevamento (se presente). 2. medicinali da fornire. 3. dose e modo di somministrazione. 4. tempo di sospensione (se presente). 5. specie animale a cui è destinato il medicinale. 6. identificazione degli animali dell'azienda (numero, tatuaggio). 7. indicazione se la copia USL "azzurra" deve o meno essere inviata all'USL dell'allevatore. 8. località, data, timbro e firma del veterinario. Nel caso di forniture per scorta impianto deve essere compilata la sezione B con gli estremi di autorizzazione dell'allevamento. Le RNRT devono essere spedite non oltre il termine di validità di 10 giorni lavorativi escluso quello di emissione. 133 Le ricette devono essere completate (in tutte e tre le copie) con gli elementi di competenza del farmacista (timbro, data, prezzo e firma). Il farmacista deve inoltre apporre l'indicazione del numero di lotto dei medicinali veterinari dispensati. E’ opportuno che tali ricette siano inoltre essere numerate progressivamente. •La "copia per l’utilizzatore" di colore giallo deve essere restituita al destinatario. •La "copia per il farmacista" di colore rosa deve essere trattenuta in farmacia, archiviata e conservata per cinque anni quale documentazione in uscita dei relativi medicinali. •La "copia per USL" di colore azzurro, se così indicato dal veterinario, deve essere trasmessa al Servizio Veterinario dell'USL di competenza dell'allevatore entro sette giorni dalla data di spedizione. La mancata osservanza delle norme previste per la RNRT veterinaria è sanzionata con sanzione amministrativa da da 1.549 € a 9.296 € (art. 108, comma 11, D.Lgs. 193/06 mod. D.Lgs. 143/07) 134 Le note Ministeriali dell’estate 2009 (23/06 – 27/08 – 22/09) Con le tre note il Ministero ha chiarito che: • la farmacia deve “essere in grado in grado di dimostrare in qualsiasi momento il buon esito della trasmissione del documento (copia delle ricette) alle ASL”; • l’obbligo di inviare alla ASL copia della ricetta veterinaria in triplice copia entro una settimana dalla vendita “può essere assolto anche tramite fax, purché nel rispetto del termine prescritto”; • l’invio tramite fax entro sette giorni dalla vendita “non sostituisce la consegna della copia … alla ASL che deve comunque essere garantita, anche in un secondo momento concordato con le Autorità territorialmente competenti”. La trasmissione a mezzo fax, secondo il Ministero, “consente al farmacista di anticiparne e dimostrarne la comunicazione” e a tal fine “il fax inviato deve essere chiaramente leggibile dal destinatario”. Quindi: raccomandata AR, consegna a mano con ricevuta, trasmissione fax con rapporto di trasmissione poi, successivamente, invio postale (anche non raccomandato). Documentazione attestante l’invio di copia delle RNRT alla ASL entro 7 giorni 135 Le ricette medico-veterinarie non ripetibili semplici sono conservate in originale per sei mesi, con apposizione della data di spedizione, del prezzo praticato, del timbro? Sono redatte in conformità alle normative vigenti con il rispetto dei formalismi? Ricette veterinarie “non ripetibili” in copia semplice (RNR) Questo tipo di ricetta è richiesto per la prescrizione di medicinali destinati ad animali da reddito per i quali non è prevista la RNRT (prostaglandine o gonadotropine; per es. Postipofisin, Corulon, Fertagyl) e per i farmaci ad uso umano prescritti ad animali da compagnia; in ogni caso il regime di prescrizione dietro presentazione di RNR deve essere previsto dall’AIC del medicinale. La ricetta, redatta sul normale ricettario “bianco” del medico veterinario, deve riportare, oltre alla data e firma del veterinario: -nome, cognome ed indirizzo del proprietario; -specie animale; - dosaggio e posologia del medicinale (non necessariamente in “tutte lettere”) La ricetta è valida : -tre mesi se contiene un medicinale ad “uso veterinario”; -30 giorni se contiene un medicinale ad “uso umano”. 136 Al momento della spedizione il farmacista appone timbro, data e prezzo, ritira la ricetta e la conserva : •per sei mesi dalla data di spedizione, separatamente dalle RNR ad uso umano, in caso di prescrizione ad “animali da compagnia”, •per cinque anni, se si tratta di prescrizione ad “animali da reddito”. Raccolta delle ricette veterinarie non ripetibili (RNRT e RNR) prescritte ad animali da reddito, numerate, da conservare 5 anni Raccolta delle ricette veterinarie non ripetibili prescritte ad animali da compagnia, da conservare 6 mesi 137 Ricette veterinarie ripetibili (RR) Questo tipo di ricetta è richiesto per la prescrizione di medicinali che prevedono questo regime di dispensazione nell’AIC del medicinale (soprattutto farmaci per animali da compagnia). La ricetta, redatta sul normale ricettario “bianco” del medico veterinario, è valida per cinque volte in tre mesi (chiarito da nota FOFI). Il farmacista al momento della spedizione, appone timbro, data e prezzo e ritira la ricetta al termine della sua validità (senza obbligo di conservazione). 138 Di norma gli aspetti relativi ai farmaci veterinari sono verificati nel corso delle normali ispezioni biennali; per le farmacie che hanno una significativa movimentazione di prodotti veterinari l’attività ispettiva (ai sensi dell’art. 71, comma 3 del D.Lgs. 193/2006) è svolta in modo più approfondito dal Servizio Veterinario della ASL che provvede almeno una volta l'anno ad eseguire una ispezione nel corso della quale accerta la tenuta della documentazione e la sua regolarità. E’ stato approntato un modello di verbale di ispezione veterinaria, unificato a livello regionale, utilizzato nel corso delle ispezioni presso gli esercizi di vendita all’ingrosso e di vendita diretta; per questo alcuni punti della check-list riguardano unicamente i grossisti e non sono pertinenti alle farmacie. Di seguito si propone il modello di verbale di “ispezione veterinaria” tenendo presente che diversi aspetti vengono già trattati nel corso delle normali ispezioni “farmaceutiche”. 139 Check list per l’ispezione presso gli esercizi di vendita all’ingrosso di medicinali veterinari e sostanze farmacologicamente attive e di vendita diretta di medicinali veterinari 140 141 142 143 144 145 In caso di allestimento di preparazioni galeniche veterinarie (con utilizzo quindi di sostanze farmacologicamente attive) ai sensi dell’art. 69, commi 4 e 5, del D.Lgs. 193/06, è necessario registrare in modo particolareggiato tutte le “transazioni commerciali” riguardanti le sostanze che possono venire impiegate per la fabbricazione di medicinali veterinari e conservare i registri per almeno tre anni dall'ultima registrazione; può essere considerata sufficiente la documentazione già predisposta per le NBP, ma sarà da conservare per 3 anni (e non sei mesi). Registro sost.farmac.attive preparaz.galeniche veterinarie 146 SOSTANZE VELENOSE 147 10 ) Sostanze Velenose (Tossiche T e T+) : ( tab. 3 F.U.) a) sono conservate in uno speciale armadio e in recipienti con particolare contrassegno? (art. 146 T.U.LL.SS.)___________ b) L'armadio è aperto o chiuso? _____________________________ Scompare dalla FU XII la nozione di “sostanza velenosa” (ormai obsoleta e che non trova riscontro come definizione normativa) per essere sostituita dal concetto di “sostanza tossica”; per sostanza tossica si intende una sostanza nella cui etichetta sia riportato, nel campo rosso, il simbolo del “teschio su ossa incrociate” seguito da “T” (tossico) o “T+” (altamente tossico). Questo amplia il campo di applicazione poiché molte sostanze che prima non rientravano nella nozione di “veleno” sono etichettate come sostanze “tossiche”; per es. acido fluoridrico, nitroglicerina, mercurio biioduro, mercurio cloramiduro, formaldeide 40%, ecc. T T+ 148 149 Le sostanze/preparazioni farmaceutiche “tossiche” o “molto tossiche” di cui alla Tabella 3 della F.U. in vigore o precedenti, o altre sostanze pericolose contrassegnate con i simboli T+, T ed anche quelle contrassegnate con Xi, Xn, C, riportanti i "consigli di prudenza" S1 (“Conservare sotto chiave”) e S1/2 (“Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini”), devono essere conservate in armadio chiuso a chiave (distinto da quello degli stupefacenti). L’obbligo di conservazione in armadio chiuso a chiave si applica alle sostanze e non ai medicinali che le contengono sia nel caso di preparati soggetti ad A.I.C. che di preparati magistrali ed officinali. Esempi: Ipecacuana sciroppo emetico, Adrenalina fiale, possono essere conservati NON in “armadio veleni” Sostanze tossiche in armadio chiuso (diverso da quello stupefacenti) 150 11) esiste un “registro veleni” per la vendita di sostanze velenose per uso professionale (art. 147 T.U.LL.SS)? a) su di esso sono state annotate la quantità delle sostanze velenose vendute, il giorno della vendita, il nome e cognome e domicilio dell'acquirente? (art. 147 T.U.LL.SS) b) vi sono annotati gli estremi di eventuali attestati della Autorità di Pubblica Sicurezza? (art. 147 T.U.LL.SS) Sul Registro “Copia Veleni” (non ne esiste un modello ufficiale) deve essere annotata la vendita di sostanze velenose ad uso industriale, agricolo, artigianale e professionale (non quindi le sostanze utilizzate per le preparazioni galeniche) a persone conosciute (o munite di attestato dell'Autorità di P.S.) che dimostrino di avere bisogno della sostanza per la loro arte o professione. Per ogni richiesta deve essere annotata la quantità e la qualità delle sostanze velenose vendute, il giorno della vendita col nome, cognome e domicilio, arte o professione dell’acquirente. E’ consigliabile (non si riscontra un preciso riferimento di legge) che il Registro Copia Veleni sia vidimato presso l'Ufficio Provinciale delle Entrate (ex Ufficio del Registro). Registro copia-veleni 151 ALIMENTI (SISTEMA HACCP) 152 ALIMENTI L’attività di vendita ed eventuale preparazione dei prodotti alimentari è conforme ai requisiti previsti dal Regolamento CE 178/02 e successivi regolamenti CE applicativi I Regolamenti Europei in tema di igiene e sicurezza degli alimenti (Reg. CE 852/2004, Reg. CE 178/2002) sono applicabili a tutti gli “operatori del settore alimentare”. Per “alimenti”, si devono intendere anche tutti i prodotti dietetici o destinati ad una alimentazione particolare, per cui la farmacia rientra a pieno titolo nel campo di applicazione di questa normativa; essa prevede l’implementazione di un “piano di autocontrollo” secondo il Sistema HACCP (analisi dei rischi e controllo dei punti critici) che deve comprendere una documentazione e delle registrazioni adeguate alla natura e dimensioni dell’impresa alimentare. La Regione Emilia-Romagna (Del.GR 1869 del 17/11/2008) è intervenuta per fornire “Linee guida semplificate” applicabili anche alle farmacie. 153 Un efficace “piano di autocontrollo” prevede: - una parte generale che descrive: • la struttura (planimetria dei locali, identificazione delle attrezzature), •l’organizzazione (organigramma del personale, identificazione del responsabile), •la formazione degli addetti •L’analisi dei rischi che incombono sugli alimenti (trasporto, consegna, stoccaggio, conservazione, vendita ecc.). -una parte specifica, che descrive le procedure operative in essere presso la farmacia, -registrazioni delle attività pianificate e degli “eventi indesiderati” - documenti allegati, a supporto delle procedure (schede tecniche e di sicurezza, autocertificazioni dei fornitori, rapporti di interevento ecc.) 154 VERIFICHE Condizioni struttura e attrezzatura • Pulizia ambienti di lavoro e pertinenze • Programma di pulizia e registrazioni In farmacia difficilmente si “preparano” alimenti e quindi raramente gli alimenti sfusi entrano direttamente a contatto con superfici od attrezzature (unica eccezione l’allestimento di tisane, che sono considerati alimenti). In ogni caso si dovrà pianificare e redigere una procedura scritta che descriva le attività di pulizia dei locali e delle attrezzature, con registrazione dell’effettuazione di quanto programmato e delle eventuali “non conformità” rilevate. 155 Gestione dei prerequisiti • Lotta agli infestanti e animali indesiderati • Potabilità dell’acqua Si dovrà avere una procedura scritta nella quale si descrivono e si pianificano le attività di monitoraggio e cattura infestanti (insetti, ratti ecc.) ad es. con propri dispositivi, da monitorare e sostituire, collocati secondo quanto indicato in una planimetria o con l’intervento di una ditta esterna. L’aspetto della potabilità dell’acqua è rilevante (necessità di certificazioni periodiche) nel caso la farmacia non sia allacciata al normale acquedotto ma si serva, ad esempio, di un proprio pozzo. 156 • • Mantenimento catena del freddo Manutenzione ordinaria e straordinaria La procedura del mantenimento della catena del freddo (essenziale per i surgelati) dovrà prevedere l’utilizzo di termometri in grado di rilevare le temperature min e max in un certo periodo (ottimali i data logger, specialmente per i congelatori); in ogni caso la verifica delle temperatura può essere effettuata tramite semplice “verifica visiva”; alla verifica delle temperature consegue il controllo del corretto funzionamento degli apparecchi di refrigerazione; occorre effettuare solo le registrazioni delle “non conformità”. Si dovrà avere una procedura scritta nella quale si descrivono e si pianificano le attività di attività di manutenzione, ordinaria e straordinaria, con registrazione dell’effettuazione del programma e delle eventuali “non conformità” rilevate. 157 • Rintracciabilità Il Reg. CE 178/2002 (art. 18) prevede che: •ogni operatore della filiera debba essere in grado di individuare chi gli abbia fornito un alimento e, a tal fine, deve porre a disposizione delle autorità le pertinenti informazioni. •ogni operatore della filiera deve disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali ha fornito i propri prodotti, con esclusione del consumatore finale, ponendo a disposizione delle autorità le pertinenti informazioni. In pratica la farmacia deve risalire al fornitore di ogni singolo alimento (di norma tramite il sistema informatico) e descrivere le modalità con cui questo avviene. E’ necessario anche descrivere la procedura di ritiro degli alimenti e di informazione delle autorità competenti in caso di “allerta alimentare”. 158 Materie prime, semilavorati, prodotto finito • Materie prime ingredienti semilavorati • Prodotto finito ed etichettatura Anche questo aspetto riguarda, in farmacia, esclusivamente le ripartizioni o miscelazioni di erbe allo stato secco tipo “taglio tisana”. Nella preparazione di miscele di erbe, dal momento che si parte da materie prime confezionate sottovuoto e corredate da certificati di analisi per lotto (a carico del fornitore) che ne attestano la loro qualità e sicurezza in termini di criteri di purezza chimica e microbiologica è sufficiente applicare le buone pratiche di preparazione, rispettare scrupolosamente le norme igieniche e di comportamento, attuando un efficace sistema di monitoraggio e di controllo igienico-sanitario. Le polveri miscelate sono confezionate utilizzando sacchetti od altri contenitori, idonei a contenere prodotti alimentari. A tale riguardo sul materiale di confezionamento deve essere riportata la dicitura “per alimenti” (o il pittogramma). Le confezioni devono essere sempre chiuse accuratamente ed etichettate con le indicazioni del numero del lotto o della data di preparazione, dell’elenco degli ingredienti in ordine decrescente per quantità, del peso netto, delle modalità di utilizzo e della data di 159 scadenza. Mentre per semplici “ripartizioni” è sufficiente riprodurre sull’etichetta il lotto e la scadenza della materia prima d’origine (lotto del produttore), in caso di allestimento di “miscelazioni” di diverse erbe è necessario, per garantire la tracciabilità della materia prima e la farmacovigilanza, utilizzare uno schema di registrazione simile al seguente esempio: Si consiglia comunque di evitare miscelazioni con eccessivo numero di componenti per possibili interazioni sconosciute (con conseguente responsabilità per il farmacista). 160 Piano HACCP • Presenza documentazione del Piano • Verifica documentazione • Verifica sul posto e rilievi strumentali I vari documenti devono essere raccolti organicamente nel c.d. “Manuale HACCP” o “Piano di autocontrollo aziendale”. La documentazione relativa alle forniture, conservata comunque anche per motivi fiscali-contabili, è rappresentata da ordini, bolle e fatture. Questa è importante anche per la “tracciabilità” degli alimenti (obbligatoria ai sensi del Reg. CE 178/2002), cioè poter risalire esattamente al fornitore di ogni singolo prodotto (anche per via informatica). Fra la documentazione necessaria ci sono le puntuali registrazioni di tutte le “non conformità” manifestatesi nelle procedure suddette, con le relative “azioni correttive” (in schede, registro o altro). Mancata procedura di autocontrollo prevista da art 4,5,6, D.Lgs 193/07 Sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000€ (art 7) Manuale HACCP completo di documenti, procedure, allegati e registrazioni 161 Esempi registrazioni di NON CONFORMITA’ 162 Verifica precedenti prescrizioni N.C. evidenziata con verbale n°_____ del_____________ ESITO: • • • • • DESCRIZIONE DELLA NON CONFORMITA’ E PRESCRIZIONI ai sensi art. 54 del REG. CE 882/2004: ____________________ TERMINE ENTRO IL QUALE PROVVEDERE ALLA PRESCRIZIONE: ____________________ AZIONI (CORRETTIVE / PREVENTIVE ) CHE LA DITTA INTENDE INTRAPRENDERE: ___________ RICHIESTA DI PROROGA ALLE PRESCRIZIONI SINO AL: _____________________ ULTERIORI PROVVEDIMENTI: – SANZIONE: – PROPOSTA SOSPENSIONE REVOCA dell' AUTORIZZAZIONE / REGISTRAZIONE : – PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE : – DENUNCIA ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA: – BLOCCO UFFICIALE / SEQUESTRO AMMINISTRATIVO / GIUDIZIARIO: Il D.Lgs. 193/07 ha abrogato la normativa previgente (D.Lgs. 155/97) ed ha definito le sanzioni riguardo alle inadempienze rispetto a quanto previsto per il Sistema HACCP Importante: modifica sanzioni. Prima del D.Lgs 193/07 la mancanza del Manuale HACCP veniva in un primo momento verbalizzata, con la prescrizione di adeguamento, e solo in un secondo momento, in assenza dell’avvenuto adeguamento, sanzionata. Dopo il D.Lgs 193/07 la totale mancanza del Manuale HACCP può essere immediatamente sanzionata (da 1.000 a 6.000 euro), mentre l’inadeguatezza delle procedure previste nel Manuale dà luogo ad una prescrizione dell’Autorità, che lascia un lasso di tempo a propria discrezione per adeguarsi, prima di irrogare la sanzione. 163 Sono indicati i prezzi sulle merci esposte ed i relativi prezzi al Kg/lt (art. 38 legge 11.06.71 n° 426 e 59 del D.M. 4.08.88 n° 375)? Per il parafarmaco la normativa (D.Lgs 114/98, art. 14) prevede l’indicazione obbligatoria del prezzo sui prodotti comunque esposti al pubblico. Per " prezzo di vendita" si intende "il prezzo finale valido per un'unità di prodotto o per una determinata quantità del prodotto, comprensivo di IVA e di ogni altra imposta" (D.Lgs 84/2000). Può dunque mancare l’indicazione del prezzo per tutti quei prodotti che in farmacia non sono accessibili direttamente dai clienti per il prelievo (self-service), quali quelli stoccati in magazzino (nel retro della farmacia), in cassetti o armadi chiusi, o posti in scaffali dietro al banco di vendita (dove il cliente non può accedere). Quando sono esposti, contemporaneamente, più esemplari dello stesso prodotto, e' consentito esporre un solo cartello riferito a tutte le confezioni identiche esposte insieme. 164 I prodotti alimentari, erboristici e di saponeria (con alcune esclusioni) offerti (cioè esposti in vetrina o offerti a "libero servizio") dai commercianti ai consumatori, devono riportare, insieme alla indicazione del prezzo complessivo, l'indicazione del prezzo per unità di peso o di misura (al litro od al Kilogrammo o sottomultipli). Il Ministero con propria nota del 29/07/2009, ritiene non idonea l’utilizzazione di lettori bar-code, messi a disposizione dei clienti e corredati da apposito monitor ove poter leggere il prezzo. Per poter ottemperare a quanto prescritto le farmacie possono quindi ricorrere alla prezzatura della singola confezione, all’esposizione dei listini di “linea” o di reparto, al “cartellino” con il prezzo posto sullo scaffale o con le moderne etichette elettroniche, aggiornabili direttamente tramite il software gestionale. La corretta modalità di esposizione dei prezzi sui prodotti parafarmaceutici esposti al pubblico è oggetto di verifica anche da parte della Polizia Municipale. Il mancato rispetto dell’articolo 14 del D.Lgs. 114/98 (pubblicità sui prezzi) è punito con la sanzione amministrativa da € 516,46 a € 3.098,74. Prezzi esposti adeguatamente 165 Prezzo dei medicinali non soggetti a ricetta medica In base all’art. 1, commi 801 e 802 della Legge Finanziaria 2007, il prezzo al pubblico dei farmaci non soggetti a prescrizione è fissato liberamente da ciascun titolare di farmacia, parafarmacia o altro esercizio commerciale di cui all’art. 5 del decreto Bersani (legge 248/2006). Il prezzo così fissato deve essere reso pubblico attraverso la predisposizione di listini o altri strumenti equivalenti. Listino prezzi SOP e OTC della farmacia 166 DISPOSITIVI MEDICI 167 DISPOSITIVI MEDICI Si repertano dispositivi medici non conformi alla normativa che prevede la marcatura CE? I presidi medico chirurgici presenti in farmacia sono registrati? Il settore è stato profondamente modificato negli ultimi anni con il recepimento di alcune Direttive Europee; attualmente i “presidi medico chirurgici” (PMC) sono una categoria “residuale“ dopo che i prodotti prima rientranti i tale categoria sono stati riclassificati sulla base del seguente schema: 168 I PMC devono riportare ben leggibile sull’etichetta, accanto al numero di registrazione, la specificazione “Presidio Medico Chirurgico”. I dispositivi medici e medico diagnostici in vitro devono recare al momento dell’immissione in commercio, la marcatura CE seguita dal numero di identificazione (quattro cifre) dell’organismo notificato che attesta la loro “conformità” alle norme, apposta in maniera visibile, leggibile, indelebile, sui dispositivi e i loro involucri. Verifica conformità PMC e Dispositivi Medici La vendita e la detenzione in farmacia di Presidi medico chirurgici non autorizzati o con autorizzazione revocata, oppure importati direttamente dall’estero, o prodotti aventi le caratteristiche di presidi, ma commerciati sotto altre categorie, viene considerato un illecito punito in sede penale con l’arresto fino a tre mesi seguito da un’ammenda. Secondo una disposizione legislativa (articolo numero 189, comma 5, TULSS), l’autorità sanitaria può ordinare la chiusura delle rivendite fino a tre mesi e, in caso di recidiva, da tre mesi ad un anno. La vendita di dispostivi medici privi di marcatura CE o di attestato di conformità è punita con una sanzione amministrativa da 1.5493,71 a 92.962,24 €.. 169 LIBRI E REGISTRI 170 LIBRI E REGISTRI 1) Esiste un esemplare della FU ultima edizione e relativi aggiornamenti? (art. 123 T.U.LL.SS) L’edizione della Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana attualmente vigente (dal 31 marzo 2009) è la XII Se presenti devono essere conservati anche tutti i “supplementi” ed “aggiornamenti” La FU deve essere “ostensibile al pubblico” Farmacopea Ufficiale, ostensibile al pubblico 171 2) Esiste un esemplare della Tariffa Nazionale dei Medicinali? (art. 125 T.U.LL.SS.) La Tariffa Nazionale dei Medicinali attualmente vigente è quella prevista dal D.M. 18/08/1993; è opportuno avere una edizione aggiornata in euro. La TN deve essere “ostensibile al pubblico” Tariffa Nazionale, ostensibile al pubblico 172 3) E’ presente il registro per la consegna dei medicinali in urgenza, senza ricetta, come previsto da DM 31.3.2008? 4) E’ stato compilato regolarmente? In base al DM 31/03/2008 il farmacista, in caso di estrema necessità e urgenza, può consegnare al cliente che ne faccia richiesta un medicinale soggetto a prescrizione medica, ripetibile o non ripetibile, anche in assenza della prescrizione stessa, effettuando opportuna registrazione. I controlli della ASL entrano nel merito delle categorie di farmaci dispensati (sono esclusi da questa procedura tutti i farmaci compresi nelle Tabelle del DPR 309/90 e quindi anche benzodiazepine e Coefferalgan, ed i farmaci sottoposti a ricetta limitativa), dell’appropriatezza del ricorso a questa procedura e della compilazione delle schede (congruità fra medicinale erogato e casistica della dispensazione, apposizione della firma del cliente per assunzione di responsabilità); resta naturalmente un atto professionale individuale la valutazione della “necessità ed urgenza” della consegna del medicinale. 173 Modello di scheda Federfarma/FOFI Registro della dispensazione d’urgenza (DM 31/03/2008) 174 Le casistiche in cui è ammessa la “dispensazione d’urgenza senza ricetta” sono le seguenti: Nei casi di patologia cronica (per iniettabili ammessa solo insulina): • presenza in farmacia di ricette mediche riferite allo stesso paziente nelle quali è prescritto il farmaco richiesto; • esibizione da parte del cliente di un documento rilasciato dall’autorità sanitaria attestante la patologia per la quale è indicato il farmaco; se non indicato il farmaco è necessario fare firmare la dichiarazione di responsabilità al cliente; • esibizione da parte del cliente di un documento originale firmato dal medico curante attestante la patologia cronica da cui il paziente è affetto, con indicazione del farmaco utilizzato per il relativo trattamento; • esibizione di una ricetta con validità scaduta da non oltre trenta giorni; è necessario apporre un’annotazione sulla ricetta che impedisca la sua riutilizzazione e fare firmare la dichiarazione di responsabilità al cliente; • conoscenza diretta da parte del farmacista dello stato di salute del paziente e del trattamento in corso. 175 Nei casi di altre patologie: • presenza in farmacia di una prescrizione medica rilasciata in una data che faccia presumere che il paziente sia ancora in trattamento con il medicinale richiesto (per iniettabili ammessi solo antibiotici monodose); • esibizione di una confezione inutilizzabile (per iniettabili ammessi solo antibiotici monodose); è necessario fare firmare la dichiarazione di responsabilità al cliente; • prosecuzione della terapia a seguito di dimissione ospedaliera, con esibizione della relativa documentazione (ammessi anche tutti gli iniettabili). Il Ministero ha raccolto dalle farmacie, in modo anonimo, tramite Federfarma ed Assofarm, i dati relativi alla numerosità ed alla tipologia dei casi di ricorso alle procedure previste dal decreto, registrati fino al 31 dicembre 2009, per poter eventualmente apportare modifiche o correttivi al DM 31/03/2008 176 Nell’ambito dei casi previsti resta naturalmente un atto professionale individuale la valutazione della “necessità ed urgenza” della consegna del medicinale senza la prevista ricetta. Il farmacista deve valutare attentamente ogni dispensazione, in particolare, ad esempio: – dispensazione di farmaci sottoposti a RNR, particolarmente delicati; – dispensazione di FANS: data l’alta disponibilità, preferibile consigliare un corrispondente OTC. – dispensazione di farmaci ad alto dosaggio (per i quali esiste un corrispondente OTC a dosaggio inferiore): – dispensazione di Nimesulide: è presente una nota d’allerta dell’AIFA; – nel caso di antibiotici (esclusi iniettabili): i casi sono limitati. Attenzione a verificare che il paziente “prosegua” una terapia e non “inizii” invece una terapia autonomamente (es. rimanevano 3 compresse in casa residue da una precedente terapia), nel qual caso il farmacista NON può ricorrere alla dispensazione d’urgenza. – il farmacista nell’utilizzo della dispensazioni d’urgenza per le casistiche in cui NON è prevista la Dichiarazione di responsabilità del cliente, deve essere consapevole che si assume la piena e totale responsabilità di quanto dispensato. – Si deve cercare di non ripetere la stessa dispensazione d’urgenza alla stessa persona. 177 5) Esiste il registro verbali di ispezione?____________________________ (art. 50 del RD 1706/38) In realtà non si tratta di un “registro” prestampato ma della semplice raccolta dei verbali di ispezione rilasciati nel tempo alla farmacia. Non esiste un termine di conservazione; si consiglia quindi di conservare TUTTI i verbali dall’inizio della titolarità. Raccolta verbali di ispezione 178 ATTENZIONE: il c.d. “Registro copia Ricette” (previsto dall’art. 123 del TULLSS lett. c) “Il titolare della farmacia deve curare: … che sia conservata copia di tutte le ricette ……” ) è stato abrogato dall’art. 87 della Legge n. 388/2000. Si raccomanda di evitare (anche solo per inveterata abitudine) di tener copia delle ricette spedite, quando non espressamente previsto dalla legge, poiché ciò costituisce violazione della normativa sulla Privacy che impone che i “dati personali”, specie se “sensibili”, debbano essere: – raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; – pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; – conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. 179 Alla Farmacia è annesso un ambulatorio medico autorizzato? Esso ha l'ingresso separato dalla Farmacia ? (art. 193 T.U. e 45 R.D. n. 1706/38) L’art. 45 del Regio Decreto 1706/38 (Regolamento del Servizio Farmaceutico) recita: “Gli ambulatori medico-chirurgici annessi alle farmacie devono sempre avere l'ingresso diverso da quello delle farmacie, alle quali sono annessi e non debbono avere alcuna comunicazione interna con le stesse.” Verifica assenza collegamento interno con ambulatori 180 Vi è in comunicazione con la Farmacia ma in locali distinti, una officina debitamente autorizzata a norma degli artt. 144 e 161 del T.U.? T.U.LL.SS. - art. 144 È vietata l'istituzione di nuove officine (di prodotti chimici usati in medicina) in diretta comunicazione con le farmacie per la preparazione di prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici, quando essi non siano destinati ad uso esclusivo della farmacia stessa….. T.U.LL.SS. – art. 161 Non è consentita l'apertura di nuove officine costituite da laboratori annessi a farmacie. Le officine del genere, regolarmente autorizzate, non possono ottenere il trasferimento se non da una farmacia ad altra farmacia. In pratica il caso prospettato è abbastanza improbabile. Riguardo a tale argomento è invece da tenere presente che il laboratorio della farmacia è parte integrante della farmacia stessa; non ha necessità di una propria autonoma autorizzazione ma deve essere collocato nell’ambito dei locali autorizzati per la farmacia. 181 Sono esposti avvisi di pubblicità non autorizzata di ambulatori medici, case o istituti di cura, di cliniche private, di stabilimenti termali, di specialità medicinali, ecc....? (art. 201 del T.U.LL.SS.) E` vietata l’esposizione in farmacia di cartelli che pubblicizzino l’attività di medici, veterinari, odontoiatri, ma anche infermieri professionali, ostetriche, ottici, meccanici ortopedici ecc. In farmacia non devono essere esposti avvisi di pubblicità concernenti specialità medicinali OTC, PMC e Dispositivi Medici non autorizzate dal Ministero. L’art 118 D.Lgs. 219/06, come modificato da 274/07, prevede la possibilità di effettuare, senza necessità di autorizzazione, pubblicità a SOP o OTC mediante fotografia o rappresentazione grafica della confezione su cartelli dei prezzi di vendita (o opuscoli, riviste, schermi ecc.); questo tipo di pubblicità può essere fatta esclusivamente “in farmacia” e non all’esterno (mailing, cassette postali, ambulatori medici ecc.) D. Lgs. 219/2006 - Art. 148 (Sanzioni amministrative) : chiunque effettua pubblicità presso il pubblico in violazione delle disposizioni del presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 2.600 a euro 15.600. 182 L'etichetta, la presentazione e la pubblicità dei "prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare" : – non devono attribuire proprietà atte a prevenire, curare o guarire malattie; – non deve indurre in errore sulle effettive caratteristiche del prodotto; – non deve impiegare diciture che affermino o sottintendano che una dieta equilibrata e variata non sia in grado di apportare, in genere, sostanze nutritive in quantità sufficienti; – non deve indurre a ritenere che la sicurezza e l'efficacia del prodotto sia dovuta al fatto che si tratta di una sostanza naturale; – non devono essere presenti affermazioni che attribuiscono all'uso di un prodotto il conseguimento di risultati sicuri senza alcuna necessità di cambiare abitudini e comportamenti. E’ vietata, in ogni forma, la pubblicità, nei punti vendita di "alimenti per lattanti". E' anche vietata la distribuzione di campioni di tali prodotti e qualsiasi altro sistema diretto a promuovere la vendita di "alimenti per lattanti" (sconti, campagne speciali, ecc.). Verifica messaggi pubblicitari esposti (cartelli, espositori ecc.) 183 RISULTATO DELLA VISITA ISPETTIVA Per ispezione ordinaria e straordinaria Visto il risultato dell'ispezione si esprime: Giudizio buono Giudizio soddisfacente Giudizio poco soddisfacente Giudizio insoddisfacente Inconvenienti riscontrati:________________________________________________ Dichiarazioni del Responsabile della Farmacia ________________________________ In presenza di violazione di norme o di prescrizioni questo verbale assume probante valore di contestazione immediata e, come tale, idoneo a svolgere qualsiasi effetto di Legge. Solo nel caso di accertata violazione di norme comportanti l’applicazione di sanzioni amministrative, seguirà comunicazione scritta e notificata secondo Legge, nella quale saranno indicate le formalità procedurali. In caso di contestazioni da parte del titolare ai rilievi mossi dagli organi di controllo è importante verbalizzare opportune dichiarazioni. Importantissimo : tenere sempre presente i rilievi verbalizzati con i tempi di adeguamento perché sono la prima cosa verificata nell’ispezione successiva. Sanzione : Inosservanza di prescrizioni disposte in sede di ispezione. Artt. 111 e 113 TULLSS: Sanzione amministrativa di decadenza dall’autorizzazione 184 ALTRI DOCUMENTI OBBLIGATORI (la cui presenza può comunque essere oggetto di verifica) 185 Obbligo di proposta del farmaco equivalente a prezzo inferiore In base all’art. 1, comma 1, DL 87/2005 “il farmacista, al quale venga presentata una ricetta medica che contenga la prescrizione di un farmaco appartenente alla classe di cui alla lettera c) e' obbligato sulla base della sua specifica competenza professionale ad informare il paziente dell'eventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonche' forma farmaceutica, via di somministrazione, modalita' di rilascio e dosaggio unitario uguali……” Ai sensi del seguente comma 2, l’AFA provvede a redigere la “Lista di Trasparenza” dei farmaci di “classe C” ; una o piu' copie dell'elenco devono essere poste in modo ben visibile al pubblico all'interno di ciascuna farmacia. Lista di trasparenza dei farmaci C 186 Cartello informativo detraibilità fiscale acquisto medicinali La Legge 29 novembre 2007, n. 222 di conversione del Decreto Legge n. 159 del 01/10/2007 stabilisce che deve essere data comunicazione ai contribuenti delle disposizioni che consentono la detraibilità delle spese sostenute per l’acquisto dei medicinali (emissione di “scontrino parlante”) mediante avviso affisso e visibile nei locali della farmacia. Con il medesimo cartello può essere data adeguata informativa, ai fini della normativa sulla Privacy, relativa al trattamento dei dati personali conseguentemente necessario. Cartello informativo su “scontrino parlante” 187 Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia Ordine dei Farmacisti di Reggio Emilia Grazie per l’attenzione La vigilanza sulle farmacie da parte della ASL: prepararsi adeguatamente all’ispezione Il verbale di ispezione della ASL di Reggio Emilia: aggiornamenti normativi Test di apprendimento Questionario di gradimento 188