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La circolazione dei veicoli con targa estera: l`importazione

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La circolazione dei veicoli con targa estera: l`importazione
codice
della strada
di Michele Benincaso * e Sandro Lamberti**
La circolazione dei veicoli
con targa estera:
l’importazione temporanea
e definitiva dei veicoli
ad uso privato
1. Premessa. - 2. Le disposizioni doganali: l’importazione
- 2.1. L’importazione temporanea - 2.2. L’importazione
definitiva - 3. Le disposizioni del Codice della strada.
1. Premessa
Risulta sempre più frequente per gli organi di polizia stradale
preposti alla prevenzione ed all’accertamento delle violazioni
in materia di circolazione stradale, eseguire controlli su veicoli
aventi targa straniera ed appartenenti a persone provenienti
da altri Paesi.
La circolazione dei predetti veicoli può essere valutata
sotto un duplice aspetto, essendo regolata da due differenti
fonti normative:
• il Codice doganale comunitario (nel prosieguo Cdc)
• il Codice della strada (nel prosieguo C.d.S.).
Gli accertamenti (e le violazioni eventualmente emerse)
eseguiti in base alle disposizioni doganali, vengono compiuti
dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane, mentre
gli accertamenti (e le violazioni eventualmente emerse)
eseguiti in base al C.d.S. vengono effettuati dagli organi di
polizia stradale, indicati nell’art. 12 del C.d.S..
Al fine di addivenire ad una esatta individuazione della
normativa da applicare, l’operatore deve considerare:
a. il Paese in cui il veicolo è stato immatricolato: paesi
dell'U.E.(1). ovvero extra U.E.;
b. la residenza del proprietario;
c.il tipo di regime doganale a cui il veicolo è soggetto:
importazione temporanea (c.d. ammissione temporanea)
ovvero importazione definitiva.
2. Le disposizioni doganali: l’importazione
Con il termine importazione si intende l’introduzione di beni
(non immessi in libera pratica in un altro Paese dell’U.E.) di
provenienza extra U.E. nel territorio dello Stato, intendendo
per Stato l’intero territorio comunitario. Per poter importare
un bene occorre adempiere alle prescritte formalità nonché
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effettuare il pagamento dei dazi doganali e dell’I.V.A..
L’importazione dei veicoli, che può essere temporanea
oppure definitiva, merita una attenta ed accurata lettura in
quanto è regolamentata da un combinato di disposizioni
oggetto, nel tempo, di continue modificazioni; nel dettaglio:
• la Convenzione di New York del 4 giugno 1954, ratificata
e resa esecutiva in Italia con la legge n. 1163/57;
• la Convenzione di Ginevra del 4 maggio 1956, ratificata
e resa esecutiva in Italia con la legge n. 1553/61;
• il D.P.R. n. 633/72 - Istituzione e disciplina dell’imposta
sul valore aggiunto
• il D.P.R. n. 43/73 - Testo unico delle leggi doganali (nel
prosieguo T.U.L.D.);
• il Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio Europeo,
che istituisce il Cdc,;
• il Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione
Europea del 2 luglio 1993, Regolamento d’applicazione
del Cdc;
• la Convenzione di Istanbul del 26 giugno 1990, ratificata
e resa esecutiva in Italia con la legge n. 479/95.
2.1 L’importazione temporanea
L’importazione temporanea (c.d. ammissione temporanea)
è quel regime doganale, ex artt. 135 e 162 cdc, in base al
quale merci non comunitarie (compresi i mezzi di trasporto)
destinate ad essere riesportate possono essere usate nel
territorio doganale della Comunità in esenzione totale o
parziale dei dazi all’importazione, senza essere soggette ad
altri oneri ed a misure di politica commerciale; dette merci
(compresi i mezzi di trasporto) devono essere importate
per un fine specifico e la loro riesportazione deve essere
effettuata senza che esse abbiano subito modifiche, tranne
un normale deprezzamento derivante dall’uso, ed entro un
determinato periodo(2).
Il Cdc stabilisce, quale regola generale, che il regime di
importazione temporanea viene autorizzato mediante la
presentazione della “dichiarazione doganale di temporanea
importazione” alla dogana di arrivo della merce, oppure di un
“Carnet A.T.A.”, acronimo dell’espressione francese e inglese
“Admission Temporaire/Temporary Admission”, senza dover
prestare agli Uffici doganali alcuna garanzia per l’ammontare
dei diritti relativi alle merci medesime. L’autorizzazione
è subordinata alla possibilità di identificare la merce in
temporanea importazione attraverso marchi, numeri di serie,
matricole, fotografie. All’atto della temporanea importazione
deve essere prestata garanzia per i diritti doganali relativi
alla merce.
Gli artt. 232 e 233 delle disposizioni d’applicazione del
Cdc, Regolamento (CEE) n. 2454/93, sanciscono la regola
generale secondo la quale i mezzi di trasporto immatricolati
fuori del territorio doganale comunitario sono considerati
dichiarati per l’ammissione temporanea varcando la frontiera
del territorio doganale della Comunità.
Per i veicoli ad uso privato(3) immatricolati fuori del territorio
doganale comunitario a nome di persone stabilite fuori da
detto territorio, è prevista la possibilità di circolare nel territorio
della Comunità in regime di ammissione temporanea senza
dover assolvere alle formalità doganali (dazio e I.V.A.) previste,
per un periodo della durata massima di 6 mesi, anche non
consecutivi, a decorrere dal primo ingresso.
Il veicolo (che non può essere impiegato per un uso diverso
da quello privato) può essere utilizzato(4) esclusivamente:
• dall’intestatario ovvero da un suo congiunto entro il
3° grado parimenti stabilito fuori dal territorio doganale
comunitario;
• da altra persona stabilita fuori del territorio doganale,
purché debitamente autorizzata dal titolare;
• da una persona stabilita nel territorio doganale comunitario,
a condizione che il titolare od un suo congiunto entro il
3° grado, parimenti stabilito fuori del territorio doganale
comunitario si trovi a bordo del veicolo.
Ai sensi dell’art. 4 - punto 26, lett. a) - del Cdc, per “persona
fisica stabilita nel territorio doganale della Comunità” si intende
qualsiasi persona che abbia la residenza abituale (e quindi
non quella anagrafica) nel territorio doganale della Comunità.
giorni, ex art. 559 del Regolamento d’applicazione del Cdc;
• a titolo occasionale e secondo le istruzioni del titolare
dell’immatricolazione che si trova nel territorio doganale
al momento dell’utilizzazione, se adibiscono un mezzo
di trasporto ad uso privato, ex art. 560 Regolamento
d’applicazione del Cdc;
• a titolo occasionale e per tornare nei luoghi di residenza
all’interno della Comunità ovvero per uscire da detto territorio,
se adibiscono ad uso privato un mezzo di trasporto locato
in virtù di un contratto scritto.
Il mezzo deve essere riesportato o restituito all’impresa di
locazione stabilita nel territorio doganale comunitario entro
il termine di:
- 8 giorni dall’entrata in vigore del contratto, quando ciò
sia in generale consentito dalle autorità doganali interessate
su base generale;
- 5 giorni dall’entrata in vigore del contratto, per tornare nei
luoghi di residenza all’interno della Comunità;
- 2 giorni dall’entrata in vigore del contratto, per uscire dal
territorio della Comunità.
Sono altresì previsti i seguenti termini di appuramento (ossia
i periodi di tempo entro cui è valido il regime di ammissione
temporanea) se i mezzi di trasporto stradale ad uso privato
vengono utilizzati:
• da studenti, la durata del soggiorno nel territorio doganale
della Comunità per soli motivi di studi;
• da persona incaricata di effettuare una missione di durata
determinata, la durata del soggiorno della persona necessaria
per lo svolgimento della missione;
• in tutti gli altri casi, 6 mesi.
L’utilizzo del veicolo in temporanea importazione fuori
dei casi previsti configura il reato di contrabbando previsto
dall’art. 216 - co. 2 T.U.L.D., sanzionato dai successivi articoli
291, 292 e 301 con la multa non minore di 2 e non maggiore
di 10 volte i diritti di confine (dazio e I.V.A.) dovuti e con la
confisca del veicolo.
Il reato di contrabbando si configura sia nei confronti del
terzo che, privo dei requisiti di legge, abbia fatto uso del
mezzo, sia del proprietario che, conoscendo la situazione
del terzo, tale uso abbia consentito(5).
L’art. 558 del Regolamento d’applicazione del Cdc
regolamenta, nel dettaglio, per quali veicoli esiste l’esonero
totale dai dazi all’importazione, ossia i mezzi di trasporto
stradale e ferroviario, nonché i mezzi di trasporto adibiti alla
navigazione aerea, alla navigazione marittima e nelle acque
interne.
La circolazione del veicolo configura, nello specifico, le
seguenti violazioni:
L’esonero totale dai dazi all’importazione per i mezzi di
trasporto stradale viene riconosciuto purché detti mezzi siano
immatricolati fuori del territorio doganale della Comunità a
nome di una persona stabilita fuori di tale territorio; per quelli
non immatricolati occorre che appartengano ad una persona
stabilita fuori del territorio doganale dell’Unione. L’esonero
persiste se i mezzi vengono utilizzati da persona stabilita
fuori del territorio doganale della Comunità.
• veicolo utilizzato da persona stabilita nell’U.E. (anche se
familiare del proprietario) senza che a bordo vi sia il proprietario
o un suo parente entro il 3° grado stabilito fuori dell’U.E.;
• veicolo utilizzato da persona stabilita fuori dell’U.E. che
non è parente del proprietario né suo delegato;
• veicolo utilizzato dal titolare per uso commerciale;
• veicolo in circolazione nel territorio doganale comunitario
per più di 6 mesi.
In deroga a quanto sin qui esposto, alle persone fisiche
stabilite nel territorio doganale della Comunità è concessa
la possibilità di utilizzare i mezzi di trasporto immatricolati
fuori del territorio doganale della Comunità a nome di una
persona stabilita fuori di tale territorio:
• in casi di emergenza, entro un termine non superiore a 5
Il reato di contrabbando si configura se l’ammontare dei
diritti di confine (dazio e I.V.A.) dovuti supera € 3.999,00(6).
L’art. 25 del D.Lgs. n. 507/99 ha depenalizzato in parte il
reato di contrabbando, aggiungendo al T.U.L.D. l’art. 295
bis, in virtù del quale, se l’ammontare dei diritti di confine
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dovuti (dazio e I.V.A.) non supera € 3.999,00 e a condizione
che non ricorra alcuna della circostanze aggravanti di cui
all’art. 295 - co. 2 T.U.L.D.(7), in luogo della pena stabilita
per la fattispecie penale, si applica la sanzione pecuniaria
amministrativa da 2 a 10 volte i diritti di confine dovuti.
A norma dell’art. 334 del T.U.L.D., per i delitti di contrabbando
punibili con la sola pena della multa, e a condizione che
non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti di cui
all’art. 295 - co. 2 T.U.L.D., l’Amministrazione Doganale
può consentire che il trasgressore effettui il pagamento,
oltre che del tributo dovuto, di una somma non inferiore al
doppio e non superiore al decuplo del tributo stesso, da
determinarsi dall’Amministrazione medesima. Il pagamento
della multa e del tributo estingue il reato ma non impedisce
l’applicazione della confisca, disposta con provvedimento
dall’Amministrazione Doganale.
A norma dell’art. 337 - co. 3 del R.D. n. 65/1896 Regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi
doganali, l’Amministrazione Doganale ha in ogni caso facoltà
di restituire al trasgressore le cose confiscate quando questi,
oltre ai diritti, alle multe ed alle spese, ne paghi subito il
valore proprio.
Ai fini della determinazione dei diritti di confine evasi, occorre
calcolare il dazio dovuto, pari al 10% della quotazione di
mercato del veicolo. La somma della quotazione di mercato e
del dazio dovuto formano la base imponibile su cui calcolare
l’I.V.A., attualmente al 21%.
Il reato di contrabbando si configura se la somma del dazio
e dell’I.V.A. è superiore a € 3.999,00; in caso contrario,
invece, in luogo della multa verrà applicata, dall’Ufficio delle
Dogane competente per territorio, la sola sanzione pecuniaria
amministrativa non minore di due e non maggiore di dieci
volte i diritti di confine (dazio e I.V.A.) dovuti, aumentata
eventualmente fino alla metà se, per commettere la violazione,
si siano adoperati mezzi di trasporto appartenenti a persona
estranea alla violazione.
2.2. L’importazione definitiva
L’importazione definitiva riguarda le merci che provengono
da paesi extra U.E. e che vengono dichiarate presso la
dogana di arrivo per l’immissione in consumo in uno Stato
comunitario. Al momento dell’importazione viene redatta
un’apposita dichiarazione per mezzo della quale gli organi
doganali eseguono l’accertamento, liquidano e riscuotono i
diritti doganali. L’importatore riceve la bolletta di importazione
definitiva che viene assoggetta all’espletamento degli
obblighi di legge di natura fiscale.
Con la dichiarazione di importazione definitiva, la merce
può essere sottoposta a due distinti regimi:
• l’immissione in libera pratica: con il pagamento dei dazi
comunitari d’importazione la merce da non comunitaria
diventa comunitaria, potendo così circolare liberamente
all’interno del territorio comunitario;
• l’immissione in consumo: con il pagamento delle tasse
interne dello Stato in cui avviene l’importazione (IVA, accise,
altre tasse eventuali) la merce entra nella piena disponibilità
dell’importatore, diventando commercializzabile.
L’importazione definitiva dei veicoli può avvenire:
• per il trasferimento di residenza del proprietario che si porta
il veicolo al seguito (ad es., cittadino italiano che rimpatria o
straniero che si stabilisce in Italia).
In tale circostanza i diritti doganali non sono dovuti, purché
siano rispettati i tempi di possesso e utilizzo, 6 mesi, e di
permanenza (come residenza normale) all’estero, 12 mesi, ex
art. 4 e 5 del reg. CE 1186/2009. Detti veicoli devono essere
immatricolati in Italia, ex art. 132 C.d.S., entro un anno;
• per acquisto all’estero di un veicolo da parte di un residente
in Italia.
In tale circostanza i veicoli vengono muniti di targhe e
documenti provvisori per le operazioni di esportazione.
Per il transito al confine, se il rapporto è tra Paesi U.E., è
prevista solo la fattura di acquisto, riportante la partita I.V.A.
del destinatario; negli altri casi è rilasciato il documento di
transito per il tratto compreso tra il confine e la dogana di
destinazione.
L’importazione dei veicoli si realizza in sostanza con il
pagamento dei diritti doganali, che non sono dovuti per i
veicoli immatricolati in un paese U.E., e previo assolvimento
degli obblighi inerenti al pagamento dell‘I.V.A., non dovuta
in caso di importazione di veicoli usati con più di 6 mesi e
con una percorrenza superiore a 6000 km.
3. Le disposizioni del Codice della strada.
Con la creazione dell’Unione Europea, la circolazione
nel nostro Paese (e in tutti i Paesi dell’Unione) dei veicoli
appartenenti a cittadini dell’U.E. non prevede alcuna
formalità doganale, in quanto la Convenzione di Ginevra
del 19 settembre 1949, ratificata con la legge n. 1049/52 e,
successivamente, la Convenzione di Vienna dell’8 novembre
1968 hanno imposto a tutte le nazioni aderenti di riconoscere
il certificato di immatricolazione dello Stato di origine del
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veicolo per un periodo non inferiore ad 1 anno.
L’articolo 132 C.d.S.(8) sancisce per i veicoli immatricolati
in uno Stato estero appartenente alla U.E., nuovi o usati,
la possibilità di circolare in Italia per un periodo della durata
massima di 1 anno, utilizzando la carta di circolazione dello
Stato di origine; trascorso tale termine i veicoli devono
essere immatricolati in Italia e muniti di carta di circolazione
e targa italiana, pena l’applicazione della sanzione pecuniaria
amministrativa da € 80,00 a € 318,00, con il pagamento in
misura ridotta di € 80,00.
Il Cds regolamenta, in sostanza, la circolazione dei veicoli
appartenenti:
• ad un cittadino straniero (dell’U.E.) che ha stabilito la
propria residenza in Italia;
• ad un cittadino italiano già residente all’estero che rientra
definitivamente in Italia.
Per residenza deve intendersi la cd. residenza normale,
intendendo per tale, come indicato dal Decreto del 30
settembre 2003 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti,
articolo 10 - Disposizioni comunitarie in materia di patenti
di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE (Decreto
n. 40T)(9), il luogo dove il soggetto dimora per almeno 185
giorni all’anno; sono altresì rilevanti nel determinare il luogo
di residenza di una persona i legami personali e professionali.
L’art. 134 C.d.S. regolamenta la circolazione di autoveicoli e
motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all’estero
o a stranieri. Nello specifico, agli autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi importati temporaneamente ovvero nuovi di fabbrica
acquistati per l’esportazione, che abbiano già adempiuto
alle formalità doganali (se prescritte), appartenenti a cittadini
italiani residenti all’estero ovvero a stranieri che sono di
passaggio, sono rilasciate:
• una carta di circolazione della durata massima di 1 anno,
salvo eventuale proroga;
• una speciale targa di riconoscimento.
Gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati:
• in un Paese extra U.E. ovvero acquistati in Italia ed
appartenenti a cittadini italiani residenti all’estero (in un
Paese extra U.E.) ed iscritti all’Anagrafe italiani residenti
all’estero (A.I.R.E.);
• in uno Stato dell’Unione europea ovvero acquistati in Italia
ed appartenenti a cittadini comunitari o persone giuridiche
costituite in uno dei Paesi dell’Unione europea che abbiano,
comunque, un rapporto stabile con il territorio italiano,
sono immatricolati, a richiesta, secondo le norme
previste dall’articolo 93 Cds, a condizione che al momento
dell’immatricolazione l’intestatario dichiari un domicilio
legale presso una persona fisica residente in Italia o presso
le imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
Chiunque circola con l’apposita carta di circolazione
scaduta di validità è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da € 74,00 a € 296,00.
Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della confisca del veicolo, La sanzione accessoria
non si applica qualora al veicolo, successivamente
all’accertamento, venga rilasciata la carta di circolazione,
ai sensi dell’articolo 93 C.d.S.
*Maresciallo Aiutante
** Maresciallo Ordianrio
in servizio presso la Compagnia Bolzano
Sezione Operativa P.I.
Note
Stati membri dell’Unione Europea e data di adesione: 1952 Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi; 1973 Danimarca, Irlanda, Regno Unito;
1981 Grecia; 1986 Portogallo, Spagna; 1995 Austria, Finlandia, Svezia; 2004 Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia,
Slovenia, Ungheria; 2007 Bulgaria, Romania.
2 Il periodo massimo per il quale le merci possono rimanere vincolate al regime di ammissione temporanea (per la stessa finalità e sotto la responsabilità dello
stesso titolare dell’autorizzazione) è di 24 mesi. Quando, in circostanze eccezionali, l’uso autorizzato non può essere completato entro il periodo di 24 mesi, le
autorità doganali possono, su richiesta debitamente giustificata del titolare dell’autorizzazione, prolungare tale periodo per un lasso di tempo ragionevole
3 Per uso privato si intende l’utilizzazione di un mezzo di trasporto escluso qualsiasi uso commerciale
4 Per “utilizzo” di un veicolo, si intende la fruizione dello stesso in senso lato, che non comporta necessariamente l’esserne alla guida.
5 Cfr. Cassazione penale sez. III,15 marzo 1994
6 Soglia innalzata dall’art. 8 della L. n. 300/2000: da lire 7.000.000 a lire 7. 745.000 (da € 3615,00 € a € 3999,00)
7 D.P.R. n. 43/73 - T.U.L.D.: art. 295 Circostanze aggravanti del contrabbando.
1. Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque., per
commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.
2. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:
quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;
- quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando;
- siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- quando il fatto sia commesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra qU.E.lli per cui l’associazione è stata costituita.
3. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l’ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di lire novantasei milioni e
ottocentomila (€ 49.993).
8 L’art. 132 C.d.S. ha recepito il contenuto della legge n. 1049/1952, che rende esecutiva in Italia la Convenzione di Ginevra del 19.09.1949 in materia di
circolazione internazionale stradale e le successive convenzioni firmate a Vienna in data 08.11.1968, sulla circolazione e sulla segnaletica stradale, ed adesione
agli accordi europei firmati a Ginevra il 01.05.1971, sulla circolazione e sulla segnaletica stradale ed al protocollo firmato a Ginevra il 01.03.1973, sui segnali
stradali e loro esecuzione autorizzati alla ratifica con legge n. 308/1995.
9 Decreto 30 settembre 2003 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Articolo 10: <<Ai fini dell’applicazione del presente decreto, per «residenza normale»
si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno centottantacinque. giorni all’anno, per interessi personali e professionali o, nel caso
di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra detti interessi e il luogo in cui essa abita. Tuttavia, per
residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali e che pertanto deve soggiornare
alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o più Stati membri, si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali, a condizione che vi
ritorni regolarmente. Quest’ultima condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l’esecuzione di una missione a tempo
determinato. La frequenza di corsi universitari o scolastici non implica il trasferimento della residenza normale.>>
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