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statuto della società
STATUTO DELLA SOCIETA’ LONGEVA S.R.L. - SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA *** Articolo 1 - Denominazione E' costituita, a norma degli articoli 2462 e seguenti del C.C. e delle norme concernenti le società sportive dilettantistiche ed in particolare dell'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 e successive modificazioni, una Società a Responsabilità Limitata denominata "LONGEVA S.R.L. - Società Sportiva Dilettantistica". La società è caratterizzata dalla mancanza di ogni fine di lucro. Articolo 2 - Sede sociale e domicilio dei soci La Società ha sede nel Comune di Pianoro, all'indirizzo risultante dall'iscrizione al Registro delle Imprese ex art.111-ter disp. att. C.C. Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è a tutti gli effetti quello risultante dal Registro delle Imprese. I soci potranno anche fornire il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica, con ciò stesso autorizzando l'uso di tali mezzi; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, del proprio numero di telefax e del proprio indirizzo di posta elettronica. Articolo 3 - Oggetto sociale La Società è caratterizzata dalla mancanza di ogni fine di lucro e viene previsto che i proventi delle attività non possano, in nessun caso, essere divisi fra i soci, anche in forme indirette o differite. La Società ha per oggetto principale l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compreso lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive e motorie in genere, con particolare riguardo, ancorchè non esclusivo allo yoga ed alle altre discipline motorie orientali ed occidentali. La Società accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali ed internazionali, Discipline sportive associate o Enti di promozione sportiva cui la società intenderà affiliarsi per lo svolgimento delle proprie attività, impegnandosi quindi ad accettare fin d'ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della Società, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente Statuto le norme contenute nello Statuto e nei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle Società affiliate ed alla giurisdizione sportiva. Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, la Società potrà inoltre: a) promuovere e gestire, direttamente o per conto di terzi, impianti e strutture sportive curando altresì l'organizzazione di corsi, competizioni, stage, master, seminari e conferenze, attività ricreative, di tempo libero e sportive, con particolare attenzione alle tematiche dell'educazione alla salute, del rispetto ambientale e del benessere naturale; b) promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine, direttamente o in collaborazione o a mezzo di terzi; c) gestire punti di ristoro a servizio delle proprie strutture, compresa l'eventuale vendita di integratori alimentari e affini; d) compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente ed in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'allestimento ed al miglioramento di strutture ed impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive. Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, ferma l'esclusività dell'attività sportiva dilettantistica. Articolo 4 - Durata La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata a seguito di deliberazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze richieste per la modifica dello Statuto. TITOLO II CAPITALE SOCIALE, PARTECIPAZIONI, FINANZIAMENTI E RECESSO DEI SOCI Articolo 5 - Capitale sociale 5.1 Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000 (diecimila), diviso in quote ai sensi di legge. Le partecipazioni sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti e, nella stessa misura, conferiscono a tutti i soci gli stessi diritti. Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, di crediti o di beni in natura, nel rispetto delle norme di legge; il capitale può essere altresì aumentato mediante il conferimento di ogni elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, ivi comprese le prestazioni d'opera o di servizi a favore della Società. Ove il conferimento abbia per oggetto opere o servizi, esso dovrà necessariamente essere accompagnato dalla prestazione di una polizza assicurativa, da una fideiussione bancaria a garanzia dell'intero valore assegnato agli obblighi assunti dal socio. La polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal deposito di una equivalente somma di denaro presso la società, a titolo di cauzione infruttifera. In considerazione dell'esclusione dello scopo di lucro della Società, il capitale sociale può essere aumentato solo mediante nuovi conferimenti, mentre è escluso l'aumento mediante passaggio di riserve a capitale. In caso di aumento del capitale sociale, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute; ai soci che ne facciano contestuale richiesta all'atto della sottoscrizione, spetta il diritto di sottoscrivere la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta dagli altri soci, in proporzione alle partecipazioni possedute. Salvo che per il caso di cui all'art. 2482-ter del codice civile, l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso, ai soci che non hanno consentito alla decisione spetta il diritto di recesso. In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito della relazione degli amministratori e dell'organo di controllo se nominato, purchè i soci dichiarino in assemblea di essere stati tempestivamente resi edotti della medesima. I soci potranno effettuare a favore della società versamenti in conto capitale o a copertura perdite. 5.2 Trasferimento delle quote e clausola di gradimento non mero Le quote sono trasferibili, nel rispetto del diritto di prelazione, a favore degli altri soci e di terzi per atto tra vivi e, liberamente, per successione a causa di morte. In particolare, qualora un socio intenda cedere a titolo oneroso in tutto o in parte la propria quota sociale, dovrà darne comunicazione mediante lettera raccomandata agli altri soci precisando le generalità dell'acquirente, il prezzo, le modalità del pagamento e gli altri patti e condizioni contrattuali. Gli altri soci potranno esercitare la prelazione acquistando tutta (e non solo una parte) la quota in cessione alle stesse condizioni, mediante invio di lettera raccomandata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra. In ogni altro caso in cui un socio intenda trasferire, in tutto o in parte, la propria partecipazione per atto tra vivi diverso dalla vendita (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, conferimenti, permute, donazione, transazione), il socio alienante dovrà dare relativo avviso scritto agli altri soci con avviso a mezzo lettera raccomandata contenente l'indicazione del nome e dell'indirizzo del terzo, nonché l'offerta di vendere agli altri soci. I soci potranno esercitare la prelazione al valore di liquidazione della quota e cioè al suo valore nominale. Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione, le quote sociali non possono comunque essere trasferite senza il preventivo gradimento dell'Organo Amministrativo, che dovrà peraltro essere ottenuto anche nel caso di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle quote sociali. Il socio che intenda alienare la propria partecipazione, dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata alla società la proposta di alienazione, contenente l'indicazione della persona del cessionario, il prezzo e le altre modalità di trasferimento. Il gradimento potrà essere negato qualora l'acquirente non offra garanzie sufficienti in ordine alla propria capacità finanziaria e commerciale o, per condizioni oggettive o per l'attività svolta, il suo ingresso in società possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o confliggente con gli interessi della società o degli altri soci. L'Organo Amministrativo dovrà comunicare, con lettera raccomandata inviata al domicilio del socio la decisione sul gradimento. Qualora entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire la partecipazione. Qualora il gradimento venga negato, l'Organo Amministrativo indicherà nella lettera i motivi del rifiuto. Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Amministratore Unico, il gradimento, la designazione e la determinazione delle condizioni e delle modalità di cui ai precedenti commi sono espressi dall'Assemblea appositamente convocata. La procedura di cui sopra si applica anche alle cessioni dei diritti di opzione relativi ad aumento di capitale. Il trasferimento delle quote ha effetto nei confronti della Società dal momento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese. Articolo 6 - Finanziamento dei soci I soci possono eseguire finanziamenti a favore della società che saranno considerati infruttiferi di interessi, verranno rimborsati nel rispetto dell'articolo 2467 C.C. e dovranno essere effettuati nel rispetto delle normative e direttive vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci. Articolo 7 - Recesso dei soci Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dall'art. 2473 C.C. e da altre norme di legge, ma, nel rispetto del divieto di distribuzione dei proventi, al socio receduto non potrà essere assegnata una cifra superiore al valore nominale della partecipazione. Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società. Articolo 8 - Esercizio dei poteri di controllo del socio Il socio potrà esercitare i diritti individuali di controllo attribuitigli dall'art. 2476, comma 2, del C.C. mediante una richiesta scritta delle notizie che intende ricevere dagli amministratori, ovvero dei libri o documenti che intende consultare, individuati anche per categorie generali. La richiesta dovrà essere sinteticamente motivata in relazione agli interessi del socio o della società che la giustificano. Gli amministratori evaderanno tali richieste: a) in caso di richiesta di notizie: con una risposta scritta, di norma entro quindici giorni lavorativi da quando avranno ricevuto la richiesta, salvo che la particolare complessità della richiesta non comporti un termine superiore; b) in caso di richiesta di consultazione: mettendo a disposizione presso la società, entro sette giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, i libri o i documenti che il socio abbia richiesto di consultare. Nel caso in cui il socio intenda delegare professionisti di propria fiducia per la consultazione dei libri o documenti cui si riferisce la richiesta, ne dovrà indicare nella richiesta stessa i dati che ne consentano l'identificazione. TITOLO III DECISIONI DEI SOCI, ASSEMBLEA Articolo 9 - 9.1 Decisione dei soci: competenze I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge o dal presente Statuto, nonché, sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori ovvero dai soci ai sensi di legge. 9.2 Forma delle decisioni Nei casi in cui è imposto dalla legge e comunque quando lo richiedano uno o più amministratori od un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare. In tutte le altre ipotesi le decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto. 9.3 Decisione assunta mediante consenso espresso per iscritto Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei soci espresso per iscritto, l'Organo Amministrativo predispone l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmette al Collegio Sindacale, se nominato, onde consentire allo stesso di formulare le proprie osservazioni, e, unitamente alle eventuali osservazioni del Collegio, lo trasmette a tutti i soci. Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il relativo documento ed inviandolo alla Società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento ed anche a mezzo telefax. L'ordine del giorno deliberativo si intende approvato dai soci che trasmettono il documento alla Società sottoscritto entro 10 (dieci) giorni dalla sua ricezione. Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così assunta deve essere comunicata, entro 15 (quindici) giorni dalla data di adozione della decisione, con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, ed anche a mezzo telefax, a tutti i soci, ai componenti dell'Organo Amministrativo e, se nominati, ai sindaci, e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle decisioni dei soci unitamente a: a) l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi adottata; b) l'indicazione degli aventi diritto al voto e del capitale rappresentato da ciascuno; c) le osservazioni del Collegio Sindacale, se nominato; d) l'indicazione dei soci che hanno sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo. I documenti pervenuti alla Società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati unitamente al libro delle decisioni dei soci. 9.4 Convocazione dell'Assemblea Ove, in base alla legge ed al presente Statuto, si adotti il metodo della deliberazione assembleare, l'Assemblea dei soci è convocata dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale od altrove, purché in Italia, con lettera raccomandata spedita ai soci, agli amministratori ed ai sindaci, se nominati, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. La lettera deve recare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. La convocazione dell'Assemblea potrà anche avere luogo mediante avviso comunicato con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea, anche a mezzo telefax. Nell'avviso di convocazione può già essere fissato il giorno per una seconda convocazione, che varrà nel caso di mancata costituzione dell'Assemblea in prima convocazione. Valgono comunque le norme sull'Assemblea totalitaria. 9.5 Rappresentanza Il socio può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega conferita per iscritto, che può essere attribuita anche a non soci. La delega non può essere rilasciata in bianco ed il rappresentato può farsi sostituire solo dal soggetto indicato nella delega; la relativa documentazione deve essere conservata presso la sede sociale. 9.6 Svolgimento dell'Assemblea L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, dal suo Presidente o, in caso di sua assenza, da chi ne fa le veci ovvero da altra persona all'uopo designata dal Consiglio o, in mancanza, eletta dall'Assemblea stessa. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni. Una volta constatata dal Presidente, la regolare costituzione dell'Assemblea non viene meno in caso di astensione dal voto o di allontanamento degli intervenuti nel corso dell'adunanza. L'Assemblea nomina un Segretario che può anche non essere socio e che, nei casi di legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, viene designato nella persona di un Notaio. In ogni caso le deliberazioni devono constare da verbale redatto e sottoscritto nei modi di legge. 9.7 Assemblea tenuta con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione L'Assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che: a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte. 9.8 Quorum costitutivi Nei casi in cui le deliberazioni vengano assunte in forma assembleare, l'Assemblea risulta regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia la quota di capitale sociale presente, salvo per le deliberazioni previste ai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art.2479 C.C., per le quali, in ogni caso, è richiesta la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. 9.9 Quorum deliberativi Quando si adotti il metodo assembleare, le decisioni si intendono approvate col voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale presente in assemblea, qualora invece si adotti il metodo del consenso espresso per iscritto le decisioni si intendono approvate con il voto favorevole della maggioranza per capitale dei soci che esprimono il loro consenso, salvo per le deliberazioni previste ai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art.2479 C.C., per le quali è in ogni caso richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Nel caso di delibera assunta con il metodo assembleare, i quorum deliberativi richiesti per la prima convocazione valgono anche per la seconda convocazione. TITOLO IV AMMINISTRAZIONE Articolo 10 - 10.1 Struttura dell'Organo Amministrativo La Società è amministrata da un Amministratore Unico, socio o non socio, ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di sette membri, soci o non soci, il cui numero viene stabilito con decisione dei soci. All'atto della nomina viene altresì stabilita la durata in carica degli amministratori, la quale può anche essere indeterminata. Gli amministratori sono rieleggibili. La revoca e la sostituzione sono decise dai soci in conformità alla legge, che disciplina anche le altre ipotesi di cessazione e i relativi effetti. Gli amministratori nominati a tempo indeterminato possono in ogni caso essere revocati, previo congruo preavviso, senza alcun diritto ad indennità diverse da quelle eventualmente stabilite all'atto della nomina, né a risarcimenti. Gli amministratori sono tenuti al divieto di concorrenza, salvo autorizzazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2390 C.C.; è fatto comunque loro divieto di ricoprire la carica di amministratori in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva o Disciplina Associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva. 10.2 Consiglio di Amministrazione Il Consiglio, allorquando non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione all'atto della nomina degli amministratori, elegge il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente. Il Consiglio di Amministrazione adotta le proprie decisioni mediante adunanza collegiale ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Il Consiglio di Amministrazione deve venire convocato presso la sede sociale od altrove, purchè in Italia, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della Società, a cura del Presidente, del Vice Presidente o di un Amministratore Delegato, ed ogni volta che uno degli Amministratori o, se esiste il Collegio Sindacale, due sindaci effettivi ne facciano richiesta per iscritto. Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte con avviso spedito con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova che il ricevimento è avvenuto almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, anche a mezzo telefax. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con gli stessi mezzi, purchè la ricezione avvenga almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra, quando siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ed i sindaci effettivi, se nominati. Le adunanze sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dall'amministratore designato dagli intervenuti o, in mancanza di designazione, dall'amministratore più anziano di età. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, scelto anche fra estranei, per un periodo da determinarsi di volta in volta. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. 10.3 Decisioni del Consiglio di Amministrazione adottate sulla base di consenso espresso per iscritto Qualora lo preveda il Presidente e nel rispetto dei limiti di legge, le singole decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso, si applicano le modalità previste dall'articolo 9.3 del presente Statuto, in quanto compatibili. I documenti pervenuti alla Società e recanti l'espressione della volontà degli amministratori vanno conservati unitamente al libro delle decisioni degli amministratori. 10.4 Adunanze mediante mezzi di telecomunicazione E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi, se nominato, il Segretario della adunanza. 10.5 Poteri di amministrazione L'Organo Amministrativo è investito dei poteri per l'amministrazione e la gestione sia ordinaria che straordinaria; potrà nominare procuratori speciali, direttori generali e direttori tecnici e sportivi. 10.6 Compensi degli amministratori Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni. Con decisione dei soci potrà, inoltre, essere assegnato loro un emolumento unico o periodico, fisso o variabile (anche proporzionalmente agli utili di esercizio). I soci potranno, altresì, attribuire agli Amministratori il diritto alla percezione di un'indennità all’atto della cessazione della carica, proporzionale alla durata della stessa, costituibile anche mediante accantonamenti periodici, ovvero anche con sistemi assicurativi o previdenziali. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che gli Amministratori vi abbiano rinunciato. In presenza di un Consiglio di Amministrazione, i soci potranno determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche; il Consiglio di Amministrazione, con propria decisione, determinerà la ripartizione del compenso tra i suoi membri ed, in particolare, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche. 10.7 Rappresentanza della Società La rappresentanza legale della Società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente o agli Amministratori Delegati se istituiti. TITOLO V ORGANO SINDACALE Articolo 11 - Sindaci e controllo legale dei conti Verificandosi le condizioni di Legge o se ritenuto opportuno verrà nominato, nel rispetto dei limiti di Legge, un Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti, o un Sindaco Unico o di un Revisore, cui si applicheranno le norme previste per le Società per Azioni, in quanto compatibili. L'organo Sindacale eserciterà anche la revisione legale dei conti, nel rispetto dei limiti di legge. TITOLO VI ESERCIZI SOCIALI, UTILI Articolo 12 - Esercizi sociali L'esercizio sociale inizia il giorno 1 (uno) settembre e si chiude il giorno 31 (trentuno) agosto di ogni anno. Il bilancio di esercizio è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio o, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando ricorrano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Articolo 13 - Ripartizione degli utili Gli utili netti di esercizio, destinato il 5% (cinque per cento) di essi alla riserva legale fino a che questa non raggiunga l'importo di legge, devono obbligatoriamente essere reinvestiti per finalità conformi all'oggetto sociale esclusa, ai sensi dell'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n.289, qualsiasi divisione tra i soci anche in forme indirette o differite. TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI Articolo 14 - Liquidazione della Società In caso di scioglimento della società, si provvederà alla nomina di uno o più liquidatori che opereranno ai sensi di legge; ai soci spetterà solo il rimborso del capitale versato, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente, mentre il patrimonio sociale non verrà distribuito in alcun caso, dovendosi provvedere alla devoluzione a fini sportivi ai sensi dell'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n.289 o successive modificazioni in materia di società sportive; la competenza sulla destinazione della devoluzione è esclusivamente riservata all'Assemblea dei soci. In particolare quanto residuerà, esaurita la liquidazione, verrà devoluto ad altre società o associazioni sportive dilettantistiche con finalità analoghe, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge o dalla normativa in materia. Articolo 15 - Clausola compromissoria Tutte le controversie tra organi della società, tra la società ed i soci, ovvero tra i soci medesimi, derivanti dall'attività sportiva saranno sottoposte, purchè per legge possano essere oggetto di arbitrato e comunque nel rispetto del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n.5, alla procedura arbitrale prevista dalla Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o, in subordine, dall'Ente di Promozione sportiva cui la Società si sia affiliata per lo svolgimento dell'attività da cui genera la controversia. Fermo quanto sopra in relazione alle controversie derivanti dall'attività sportiva, tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Bologna, nel rispetto della disciplina e dei limiti di legge. Per ogni controversia eventualmente non compromettibile sarà competente in via esclusiva il foro di Bologna. Articolo 16 - Rinvio Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile, alle leggi vigenti in materia ed alle norme concernenti le società sportive dilettantistiche, nonché alle norme e regolamenti del CONI e delle competenti Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione sportiva.