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statuto della società
STATUTO DELLA SOCIETA’
LONGEVA S.R.L. - SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA
***
Articolo 1 - Denominazione
E' costituita, a norma degli articoli 2462 e seguenti del C.C. e delle norme concernenti le
società sportive dilettantistiche ed in particolare dell'articolo 90 della Legge 27 dicembre
2002 n. 289 e successive
modificazioni,
una Società a Responsabilità Limitata
denominata "LONGEVA S.R.L. - Società Sportiva Dilettantistica".
La società è caratterizzata dalla mancanza di ogni fine di lucro.
Articolo 2 - Sede sociale e domicilio dei soci
La Società ha sede nel Comune di Pianoro, all'indirizzo risultante dall'iscrizione al Registro
delle Imprese ex art.111-ter disp. att. C.C.
Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è a tutti gli effetti quello
risultante dal Registro delle Imprese.
I soci potranno anche fornire il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica, con ciò
stesso autorizzando l'uso di tali mezzi; è onere del socio comunicare il cambiamento del
proprio domicilio, del proprio numero di telefax e del proprio indirizzo di posta elettronica.
Articolo 3 - Oggetto sociale
La Società è caratterizzata dalla mancanza di ogni fine di lucro e viene previsto che i
proventi delle attività non possano, in nessun caso, essere divisi fra i soci, anche in forme
indirette o differite.
La Società ha per oggetto principale l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche,
compreso lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il
perfezionamento nelle attività sportive e motorie in genere, con particolare riguardo,
ancorchè non esclusivo allo yoga ed alle altre discipline motorie orientali ed occidentali.
La Società accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni,
nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali ed internazionali,
Discipline sportive associate o Enti di promozione sportiva cui la società intenderà affiliarsi
per lo svolgimento delle proprie attività, impegnandosi quindi ad accettare fin d'ora
eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a
carico della Società, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in
tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
Costituiscono, quindi, parte integrante del presente Statuto le norme contenute nello
Statuto e nei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione
delle Società affiliate ed alla giurisdizione sportiva.
Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi
precisati nei commi precedenti, la Società potrà inoltre:
a) promuovere e gestire, direttamente o per conto di terzi, impianti e strutture sportive
curando altresì l'organizzazione di corsi, competizioni, stage, master, seminari e
conferenze, attività ricreative, di tempo libero e sportive, con particolare attenzione alle
tematiche dell'educazione alla salute, del rispetto ambientale e del benessere naturale;
b) promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine, direttamente o in
collaborazione o a mezzo di terzi;
c) gestire punti di ristoro a servizio delle proprie strutture, compresa l'eventuale vendita di
integratori alimentari e affini;
d) compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse
ritenuta utile, necessaria e pertinente ed in particolare quelle relative alla costruzione,
all'ampliamento, all'allestimento ed al miglioramento di strutture ed impianti sportivi, ivi
compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad
attività sportive.
Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne
disciplinano l'esercizio, ferma l'esclusività dell'attività sportiva dilettantistica.
Articolo 4 - Durata
La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e
potrà essere prorogata a seguito di deliberazione dell'Assemblea dei soci con le
maggioranze richieste per la modifica dello Statuto.
TITOLO II
CAPITALE SOCIALE, PARTECIPAZIONI, FINANZIAMENTI E
RECESSO DEI SOCI
Articolo 5 - Capitale sociale
5.1 Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000 (diecimila), diviso in quote ai sensi di legge.
Le partecipazioni sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti e, nella stessa
misura, conferiscono a tutti i soci gli stessi diritti.
Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, di crediti o di
beni in natura, nel rispetto delle norme di legge; il capitale può essere altresì aumentato
mediante il conferimento di ogni elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica,
ivi comprese le prestazioni d'opera o di servizi a favore della Società. Ove il conferimento
abbia per oggetto opere o servizi, esso dovrà necessariamente essere accompagnato
dalla prestazione di una polizza assicurativa, da una fideiussione bancaria a garanzia
dell'intero valore assegnato agli obblighi assunti dal socio. La polizza o la fideiussione
possono essere sostituite dal deposito di una equivalente somma di denaro presso la
società, a titolo di cauzione infruttifera.
In considerazione dell'esclusione dello scopo di lucro della Società, il capitale sociale può
essere aumentato solo mediante nuovi conferimenti, mentre è escluso l'aumento mediante
passaggio di riserve a capitale.
In caso di aumento del capitale sociale, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in
proporzione alle partecipazioni da essi possedute; ai soci che ne facciano contestuale
richiesta all'atto della sottoscrizione, spetta il diritto di sottoscrivere la parte dell'aumento di
capitale non sottoscritta dagli altri soci, in proporzione alle partecipazioni possedute.
Salvo che per il caso di cui all'art. 2482-ter del codice civile, l'aumento di capitale può
essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso, ai
soci che non hanno consentito alla decisione spetta il diritto di recesso.
In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito
della relazione degli amministratori e dell'organo di controllo se nominato, purchè i soci
dichiarino in assemblea di essere stati tempestivamente resi edotti della medesima.
I soci potranno effettuare a favore della società versamenti in conto capitale o a copertura
perdite.
5.2 Trasferimento delle quote e clausola di gradimento non mero
Le quote sono trasferibili, nel rispetto del diritto di prelazione, a favore degli altri soci e di
terzi per atto tra vivi e, liberamente, per successione a causa di morte.
In particolare, qualora un socio intenda cedere a titolo oneroso in tutto o in parte la propria
quota sociale, dovrà darne comunicazione mediante lettera raccomandata agli altri soci
precisando le generalità dell'acquirente, il prezzo, le modalità del pagamento e gli altri patti
e condizioni contrattuali.
Gli altri soci potranno esercitare la prelazione acquistando tutta (e non solo una parte) la
quota in cessione alle stesse condizioni, mediante invio di lettera raccomandata entro
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra.
In ogni altro caso in cui un socio intenda trasferire, in tutto o in parte, la propria
partecipazione per atto tra vivi diverso dalla vendita (quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, conferimenti, permute, donazione, transazione), il socio alienante dovrà dare
relativo avviso scritto agli altri soci con avviso a mezzo lettera raccomandata contenente
l'indicazione del nome e dell'indirizzo del terzo, nonché l'offerta di vendere agli altri soci. I
soci potranno esercitare la prelazione al valore di liquidazione della quota e cioè al suo
valore nominale.
Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione, le quote sociali non possono
comunque essere trasferite senza il preventivo gradimento dell'Organo Amministrativo,
che dovrà peraltro essere ottenuto anche nel caso di costituzione di diritti reali o di
garanzia sulle quote sociali.
Il socio che intenda alienare la propria partecipazione, dovrà comunicare con lettera
raccomandata inviata alla società la proposta di alienazione, contenente l'indicazione della
persona del cessionario, il prezzo e le altre modalità di trasferimento.
Il gradimento potrà essere negato qualora l'acquirente non offra garanzie sufficienti in
ordine alla propria capacità finanziaria e commerciale o, per condizioni oggettive o per
l'attività svolta, il suo ingresso in società possa risultare pregiudizievole per il
perseguimento dell'oggetto sociale o confliggente con gli interessi della società o degli altri
soci.
L'Organo Amministrativo dovrà comunicare, con lettera raccomandata inviata al domicilio
del socio la decisione sul gradimento.
Qualora entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al
socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà
concesso ed il socio potrà trasferire la partecipazione.
Qualora il gradimento venga negato, l'Organo Amministrativo indicherà nella lettera i motivi
del rifiuto.
Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Amministratore Unico, il gradimento, la
designazione e la determinazione delle condizioni e delle modalità di cui ai precedenti
commi sono espressi dall'Assemblea appositamente convocata.
La procedura di cui sopra si applica anche alle cessioni dei diritti di opzione relativi ad
aumento di capitale.
Il trasferimento delle quote ha effetto nei confronti della Società dal momento
dell'iscrizione nel Registro delle Imprese.
Articolo 6 - Finanziamento dei soci
I soci possono eseguire finanziamenti a favore della società che saranno considerati
infruttiferi di interessi, verranno rimborsati nel rispetto dell'articolo 2467 C.C. e dovranno
essere effettuati nel rispetto delle normative e direttive vigenti in materia di raccolta del
risparmio presso i soci.
Articolo 7 - Recesso dei soci
Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dall'art. 2473 C.C. e da altre norme di
legge, ma, nel rispetto del divieto di distribuzione dei proventi, al socio receduto non potrà
essere assegnata una cifra superiore al valore nominale della partecipazione.
Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'Organo
Amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno. La
raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle
Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della
decisione che lo legittima. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione,
esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.
Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della
Società. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se,
entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la Società revoca la delibera che lo
legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.
Articolo 8 - Esercizio dei poteri di controllo del socio
Il socio potrà esercitare i diritti individuali di controllo attribuitigli dall'art. 2476, comma 2,
del C.C. mediante una richiesta scritta delle notizie che intende ricevere dagli
amministratori, ovvero dei libri o documenti che intende consultare, individuati anche per
categorie generali.
La richiesta dovrà essere sinteticamente motivata in relazione agli interessi del socio o
della società che la giustificano.
Gli amministratori evaderanno tali richieste:
a) in caso di richiesta di notizie: con una risposta scritta, di norma entro quindici giorni
lavorativi da quando avranno ricevuto la richiesta, salvo che la particolare complessità
della richiesta non comporti un termine superiore;
b) in caso di richiesta di consultazione: mettendo a disposizione presso la società, entro
sette giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, i libri o i documenti che il socio abbia
richiesto di consultare.
Nel caso in cui il socio intenda delegare professionisti di propria fiducia per la
consultazione dei libri o documenti cui si riferisce la richiesta, ne dovrà indicare nella
richiesta stessa i dati che ne consentano l'identificazione.
TITOLO III
DECISIONI DEI SOCI, ASSEMBLEA
Articolo 9 - 9.1 Decisione dei soci: competenze
I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge o dal presente Statuto, nonché,
sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori ovvero dai
soci ai sensi di legge.
9.2 Forma delle decisioni
Nei casi in cui è imposto dalla legge e comunque quando lo richiedano uno o più
amministratori od un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale
sociale, le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare. In tutte le
altre ipotesi le decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per
iscritto.
9.3 Decisione assunta mediante consenso espresso per iscritto
Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei soci espresso per iscritto,
l'Organo Amministrativo predispone l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmette al Collegio
Sindacale, se nominato, onde consentire allo stesso di formulare le proprie osservazioni,
e, unitamente alle eventuali osservazioni del Collegio, lo trasmette a tutti i soci. Questi
ultimi
potranno
prestare
il
proprio
consenso
all'ordine
del
giorno
deliberativo
sottoscrivendo il relativo documento ed inviandolo alla Società con qualunque mezzo che
garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento ed anche a mezzo telefax. L'ordine del
giorno deliberativo si intende approvato dai soci che trasmettono il documento alla Società
sottoscritto entro 10 (dieci) giorni dalla sua ricezione.
Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per
l'approvazione della decisione, la decisione così assunta deve essere comunicata, entro
15 (quindici) giorni dalla data di adozione della decisione, con qualunque mezzo che
garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, ed anche a mezzo telefax, a tutti i soci, ai
componenti dell'Organo Amministrativo e, se nominati, ai sindaci, e deve essere trascritta
tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle decisioni dei soci
unitamente a:
a) l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi adottata;
b) l'indicazione degli aventi diritto al voto e del capitale rappresentato da ciascuno;
c) le osservazioni del Collegio Sindacale, se nominato;
d) l'indicazione dei soci che hanno sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo.
I documenti pervenuti alla Società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno
conservati unitamente al libro delle decisioni dei soci.
9.4 Convocazione dell'Assemblea
Ove, in base alla legge ed al presente Statuto, si adotti il metodo della deliberazione
assembleare, l'Assemblea dei soci è convocata dall'Amministratore Unico o dal Consiglio
di Amministrazione presso la sede sociale od altrove, purché in Italia, con lettera
raccomandata spedita ai soci, agli amministratori ed ai sindaci, se nominati, almeno 8
(otto) giorni prima dell'adunanza. La lettera deve recare il giorno, l'ora ed il luogo
dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. La convocazione dell'Assemblea potrà
anche avere luogo mediante avviso comunicato con qualsiasi altro mezzo che garantisca
la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea, anche a
mezzo telefax.
Nell'avviso di convocazione può già essere fissato il giorno per una seconda
convocazione, che varrà nel caso di mancata costituzione dell'Assemblea in prima
convocazione.
Valgono comunque le norme sull'Assemblea totalitaria.
9.5 Rappresentanza
Il socio può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega conferita per iscritto, che
può essere attribuita anche a non soci. La delega non può essere rilasciata in bianco ed il
rappresentato può farsi sostituire solo dal soggetto indicato nella delega; la relativa
documentazione deve essere conservata presso la sede sociale.
9.6 Svolgimento dell'Assemblea
L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero, in caso di nomina del
Consiglio di Amministrazione, dal suo Presidente o, in caso di sua assenza, da chi ne fa le
veci ovvero da altra persona all'uopo designata dal Consiglio o, in mancanza, eletta
dall'Assemblea stessa.
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare
l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i risultati
delle votazioni.
Una volta constatata dal Presidente, la regolare costituzione dell'Assemblea non viene
meno in caso di astensione dal voto o di allontanamento degli intervenuti nel corso
dell'adunanza.
L'Assemblea nomina un Segretario che può anche non essere socio e che, nei casi di
legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, viene designato nella
persona di un Notaio.
In ogni caso le deliberazioni devono constare da verbale redatto e sottoscritto nei modi di
legge.
9.7 Assemblea tenuta con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione
L'Assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di
telecomunicazione, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità
di trattamento dei soci. In particolare per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute
con mezzi di telecomunicazione occorre che:
a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di
accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento
dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi
assembleari oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione
simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di
telecomunicazione a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.
Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono
presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.
Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata,
l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva.
Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la
riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente
adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.
9.8 Quorum costitutivi
Nei casi in cui le deliberazioni vengano assunte in forma assembleare, l'Assemblea risulta
regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del
capitale sociale.
In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia la quota di
capitale sociale presente, salvo per le deliberazioni previste ai numeri 4) e 5) del secondo
comma dell'art.2479 C.C., per le quali, in ogni caso, è richiesta la presenza di tanti soci
che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.
9.9 Quorum deliberativi
Quando si adotti il metodo assembleare, le decisioni si intendono approvate col voto
favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale presente in assemblea,
qualora invece si adotti il metodo del consenso espresso per iscritto le decisioni si
intendono approvate con il voto favorevole della maggioranza per capitale dei soci che
esprimono il loro consenso, salvo per le deliberazioni previste ai numeri 4) e 5) del
secondo comma dell'art.2479 C.C., per le quali è in ogni caso richiesto il voto favorevole
dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.
Nel caso di delibera assunta con il metodo assembleare, i quorum deliberativi richiesti per
la prima convocazione valgono anche per la seconda convocazione.
TITOLO IV
AMMINISTRAZIONE
Articolo 10 - 10.1 Struttura dell'Organo Amministrativo
La Società è amministrata da un Amministratore Unico, socio o non socio, ovvero da un
Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di sette
membri, soci o non soci, il cui numero viene stabilito con decisione dei soci.
All'atto della nomina viene altresì stabilita la durata in carica degli amministratori, la quale
può anche essere indeterminata. Gli amministratori sono rieleggibili.
La revoca e la sostituzione sono decise dai soci in conformità alla legge, che disciplina
anche le altre ipotesi di cessazione e i relativi effetti.
Gli amministratori nominati a tempo indeterminato possono in ogni caso essere revocati,
previo congruo preavviso, senza alcun diritto ad indennità diverse da quelle
eventualmente stabilite all'atto della nomina, né a risarcimenti.
Gli
amministratori
sono
tenuti al divieto
di
concorrenza,
salvo
autorizzazione
dell'assemblea ai sensi dell'art. 2390 C.C.; è fatto comunque loro divieto di ricoprire la
carica di amministratori in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito
della medesima Federazione Sportiva o Disciplina Associata se riconosciute dal CONI,
ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione
Sportiva.
10.2 Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio, allorquando non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione all'atto
della nomina degli amministratori, elegge il Presidente ed eventualmente un Vice
Presidente. Il Consiglio di Amministrazione adotta le proprie decisioni mediante adunanza
collegiale ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
Il Consiglio di Amministrazione deve venire convocato presso la sede sociale od altrove,
purchè in Italia, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della Società, a cura del
Presidente, del Vice Presidente o di un Amministratore Delegato, ed ogni volta che uno
degli Amministratori o, se esiste il Collegio Sindacale, due sindaci effettivi ne facciano
richiesta per iscritto.
Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte con avviso spedito con
qualunque mezzo idoneo a garantire la prova che il ricevimento è avvenuto almeno 5
(cinque) giorni prima della riunione, anche a mezzo telefax.
In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con gli stessi mezzi, purchè la
ricezione avvenga almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.
Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate
come sopra, quando siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ed i
sindaci effettivi, se nominati.
Le adunanze sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od
impedimento, dall'amministratore designato dagli intervenuti o, in mancanza di
designazione, dall'amministratore più anziano di età.
Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, scelto anche fra estranei, per
un periodo da determinarsi di volta in volta.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza
degli Amministratori in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei
presenti.
10.3 Decisioni del Consiglio di Amministrazione adottate sulla base di consenso
espresso per iscritto
Qualora lo preveda il Presidente e nel rispetto dei limiti di legge, le singole decisioni
possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.
In tal caso, si applicano le modalità previste dall'articolo 9.3 del presente Statuto, in quanto
compatibili.
I documenti pervenuti alla Società e recanti l'espressione della volontà degli amministratori
vanno conservati unitamente al libro delle decisioni degli amministratori.
10.4 Adunanze mediante mezzi di telecomunicazione
E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano
mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere
identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla
trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.
Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo
in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi, se nominato, il Segretario della
adunanza.
10.5 Poteri di amministrazione
L'Organo Amministrativo è investito dei poteri per l'amministrazione e la gestione sia
ordinaria che straordinaria; potrà nominare procuratori speciali, direttori generali e direttori
tecnici e sportivi.
10.6 Compensi degli amministratori
Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro
funzioni.
Con decisione dei soci potrà, inoltre, essere assegnato loro un emolumento unico o
periodico, fisso o variabile (anche proporzionalmente agli utili di esercizio).
I soci potranno, altresì, attribuire agli Amministratori il diritto alla percezione di un'indennità
all’atto della cessazione della carica, proporzionale alla durata della stessa, costituibile
anche mediante accantonamenti periodici, ovvero anche con sistemi assicurativi o
previdenziali.
In mancanza di determinazione del compenso, si intende che gli Amministratori vi abbiano
rinunciato.
In
presenza
di
un
Consiglio
di
Amministrazione,
i soci potranno determinare
un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli
investiti
di particolari cariche; il Consiglio di Amministrazione, con propria decisione,
determinerà la ripartizione del compenso tra i suoi membri ed, in particolare, la
remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche.
10.7 Rappresentanza della Società
La rappresentanza legale della Società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del
Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente o agli Amministratori Delegati se istituiti.
TITOLO V
ORGANO SINDACALE
Articolo 11 - Sindaci e controllo legale dei conti
Verificandosi le condizioni di Legge o se ritenuto opportuno verrà nominato, nel rispetto dei
limiti di Legge, un Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti, o
un Sindaco Unico o di un Revisore, cui si applicheranno le norme previste per le Società
per Azioni, in quanto compatibili.
L'organo Sindacale eserciterà anche la revisione legale dei conti, nel rispetto dei limiti di
legge.
TITOLO VI
ESERCIZI SOCIALI, UTILI
Articolo 12 - Esercizi sociali
L'esercizio sociale inizia il giorno 1 (uno) settembre e si chiude il giorno 31 (trentuno)
agosto di ogni anno.
Il bilancio di esercizio è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura
dell'esercizio o, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o
quando ricorrano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società,
entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
Articolo 13 - Ripartizione degli utili
Gli utili netti di esercizio, destinato il 5% (cinque per cento) di essi alla riserva legale fino a
che questa non raggiunga l'importo di legge, devono obbligatoriamente essere reinvestiti
per finalità conformi all'oggetto sociale esclusa, ai sensi dell'articolo 90 della Legge 27
dicembre 2002, n.289, qualsiasi divisione tra i soci anche in forme indirette o differite.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 14 - Liquidazione della Società
In caso di scioglimento della società, si provvederà alla nomina di uno o più liquidatori che
opereranno ai sensi di legge; ai soci spetterà solo il rimborso del capitale versato, nel
rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente, mentre il patrimonio sociale non verrà
distribuito in alcun caso, dovendosi provvedere alla devoluzione a fini sportivi ai sensi
dell'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n.289 o successive modificazioni in materia
di società sportive; la competenza sulla destinazione della devoluzione è esclusivamente
riservata all'Assemblea dei soci. In particolare quanto residuerà, esaurita la liquidazione,
verrà devoluto ad altre società o associazioni sportive dilettantistiche con finalità analoghe,
fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge o dalla normativa in materia.
Articolo 15 - Clausola compromissoria
Tutte le controversie tra organi della società, tra la società ed i soci, ovvero tra i soci
medesimi, derivanti dall'attività sportiva saranno sottoposte, purchè per legge possano
essere oggetto di arbitrato e comunque nel rispetto del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n.5, alla
procedura arbitrale prevista dalla Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva
Associata o, in subordine, dall'Ente di Promozione sportiva cui la Società si sia affiliata per
lo svolgimento dell'attività da cui genera la controversia.
Fermo quanto sopra in relazione alle controversie derivanti dall'attività sportiva, tutte le
controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle
delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese
quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo
preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della
Camera di Commercio di Bologna, nel rispetto della disciplina e dei limiti di legge.
Per ogni controversia eventualmente non compromettibile sarà competente in via
esclusiva il foro di Bologna.
Articolo 16 - Rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile, alle leggi
vigenti in materia ed alle norme concernenti le società sportive dilettantistiche, nonché alle
norme e regolamenti del CONI e delle competenti Federazioni Sportive Nazionali,
Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione sportiva.
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