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REGOLAMENTO AFFIDAMENTO FAMILIARE

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REGOLAMENTO AFFIDAMENTO FAMILIARE
REGOLAMENTO
AFFIDAMENTO
FAMILIARE
AMBITO TERRRITORIALE VALLE SERIANA Comuni di
Albino, Alzano Lombardo, Aviatico, Casnigo, Cazzano S.A. , Cene, Colzate, Fiorano al Serio, Gandino,
Gazzaniga, Leffe, Nembro, Peia, Pradalunga, Ranica, Selvino, Vertova, Villa di Serio
Approvato nella seduta dell’Assemblea dei Sindaci del 20 giugno 2007
PREMESSA
I comuni della Media Valle Seriana titolari delle competenze e della programmazione dei servizi
socio-assistenziali, alla luce della legge 328/2000, hanno assegnato la gestione dei servizi socio
assistenziali alla Società Servizi Sociosanitari Val Seriana srl, in seguito denominata Società.
Tra i servizi, in rete, per i minori, il Piano di Zona relativo al triennio 2006-2008 prevede
l’attivazione dell’intervento di affido familiare, oggetto del presente regolamento.
L’affido familiare è regolamentato dalle Legge 4 Maggio 1983 n.184 “Disciplina dell’adozione e
dell’affidamento dei minori” modificata dalla Legge 28 Marzo 2001 n.149 “ Modifiche alla Legge
4 Maggio 1983 n.184”.
Art. 1 DEFINIZIONE DELL’INTERVENTO.
L’affido è un intervento che si prefigge di garantire al minore, la cui famiglia si trovi nella
temporanea incapacità o impossibilità di prendersi cura di lui, le cure e gli affetti necessari per la
sua crescita. L’affido presuppone la possibilità di recupero della famiglia di origine del minore, in
modo da consentirgli il rientro a casa una volta risolta la situazione che ne ha provocato
l’allontanamento.
Pertanto esso si pone sia come strumento preventivo, in situazioni non necessariamente di
patologia familiare o sociale già conclamata, sia riparativo in situazioni di crisi già manifesta.
Concretamente si realizza attraverso l’inserimento del minore in un nucleo affidatario o in una
struttura comunitaria che, per un periodo di tempo determinato, gli garantiscani un ambiente
adeguato nel quale ricevere gli stimoli e le cure di cui ha bisogno, tenendo presente le eventuali
prescrizioni dell’Autorità giudiziaria competente.
Art. 2 DESTINATARI DELL’INTERVENTO DI AFFIDO
Sono destinatari principali dell'intervento i minori residenti nell’ambito territoriale della Media
Valle Seriana che vivono con genitori temporaneamente non in grado di prendersi cura di loro, di
far fronte ai loro bisogni di cura, di protezione ed educativi.
Art. 3 AMBITO TERRITORIALE.
L’intervento é rivolto ai minori residenti nei comuni dell’Ambito Territoriale della Valle Seriana e
in specifico nei Comuni di: Albino, Alzano L.do, Aviatico, Casnigo, Cazzano S. Andrea, Cene,
Colzate, Fiorano al Serio, Gandino, Gazzaniga, Leffe, Nembro, Peia, Pradalunga, Ranica, Selvino,
Vertova, Villa di Serio.
La circolare regionale 42/2003 definisce che la copertura degli oneri finanziari derivanti dal
collocamento di un minore in affido, a seguito di provvedimento dell’Autorità Giudiziaria,
compete al comune nel quale gli esercenti la potestà genitoriale hanno la residenza al momento di
avvio dell’intervento.
Art. 4 FINALITA’ ED OBIETTIVI
L’affido familiare ha lo scopo di rispondere al “diritto del minore a vivere, crescere ed essere
educato nell’ambito di una famiglia […], senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di
religione, […] quando la famiglia (naturale) non è in grado di provvedere alla (sua) crescita ed
educazione” (Legge 149/01, art. 1, comma 4 e 5 ).
Il progetto di affido comprende tutti gli interventi per la tutela dei diritti evolutivi del minore in
difficoltà e gli interventi mirati alla ricostruzione del nucleo familiare problematico.
Art. 5 TIPOLOGIA DELL’AFFIDO
L’affido familiare può essere disposto in forma consensuale o in forma non consensuale.
L’Affido consensuale è disposto dal Sindaco del Comune di residenza del minore (come da allegato
A), su proposta del Servizio Tutela Minori della Società, previo consenso manifestato dai genitori o
dal genitore esercente la potestà. L’Amministrazione Comunale invia tale provvedimento al Giudice
Tutelare competente per territorio che lo rende esecutivo con Decreto.
Ai sensi della recente normativa sull’affido tale provvedimento non può superare la durata di 24
mesi, salvo proroga disposta dal Tribunale per i Minorenni, qualora la sospensione dell’affido
dovesse arrecare pregiudizio al minore; la normativa non indica specifici limiti temporali per i casi
di minori inseriti in ambienti comunitari.
L’Affidamento non consensuale è disposto dal Tribunale per i Minorenni di Brescia attraverso
l’emanazione di un Decreto e si realizza ove manchi l’assenso dei genitori esercenti la potestà o del
tutore.
L’affido familiare può essere articolato secondo tipologie diverse sulla base dei bisogni presenti
nella realtà familiare del minore.
Pertanto esso può essere:
Ø a tempo pieno quando il bambino viene accolto stabilmente dalla famiglia affidataria, da una
famiglia afferente ad una Rete di Solidarietà familiare o da una Comunità Alloggio di tipo
familiare e mantiene rapporti con la sua famiglia nei momenti concordati;
Ø a tempo parziale e/o diurno quando il bambino viene accolto presso la famiglia affidataria o
presso una famiglia afferente ad una Rete per alcuni momenti definiti nell’arco della
giornata.
Il minore per il quale è predisposto un provvedimento di affido può essere collocato presso:
Ø una famiglia affidataria parentale: il minore viene accolto da parenti entro il IV grado;
Ø una famiglia affidataria eterofamiliare: il minore viene inserito presso una famiglia diversa
dalla propria, che si è resa disponibile ad accogliere lo stesso;
Ø una famiglia affidataria eterofamiliare afferente ad una Rete di solidarietà familiare: il minore
viene accolto presso una famiglia diversa dalla propria che afferisce ad una realtà del Privato
Sociale o dell’associazionismo. Il minore può, a secondo dell’organizzazione della Rete e
dell’Associazione, risultare formalmente affidato alla famiglia o alla Rete familiare.
E’ possibile inoltre:
Ø inserire il minore presso una famiglia di appoggio per alcuni momenti settimanali o per
periodi limitati (per es. week-end o vacanze) senza che tale intervento si configuri come
affidamento familiare (sia a tempo pieno che diurno).
Art. 6 ORGANIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DI AFFIDO FAMILIARE
Per la gestione dell’intervento di affido la Società si avvale degli operatori del Servizio Tutela
Minori, che seguono il minore ed i diversi soggetti coinvolti nel progetto di affido, e di quelli del
Servizio Affidi che svolgono l’attività di promozione dell’affido.
Per la realizzazione dell’affido il Servizio Tutela Minori ed il Servizio Affidi collaborano con le
Reti famigliari presenti sul territorio.
Servizio Tutela Minori
Sono gli operatori del Servizio Tutela Minori, assistente sociale e psicologo, che progettano e
attivano l’intervento di affido rivolto al minore e alla sua famiglia in difficoltà.
Essi hanno il compito di:
Ø valutare la situazione di rischio del minore e predisporre il progetto di affido specificando gli
obiettivi, la durata dell’intervento e gli impegni assunti dalle famiglie;
Ø formulare un progetto rivolto alla famiglia di origine finalizzato al sostegno e al recupero
delle capacità residue del nucleo, con l’obiettivo di favorire il rientro del minore presso la
stessa;
Ø assicurare al minore nelle varie fasi dell’affido la cura e il sostegno necessari e garantire il
mantenimento dei rapporti tra lo stesso e la famiglia di origine, considerando le eventuali
prescrizioni dell’Autorità Giudiziaria;
Ø sostenere gli affidatari durante il periodo di affido, garantendo gli opportuni interventi psicosociali, raccordandosi con gli interventi attivati dal Servizio Affidi o dalla Rete familiare
qualora la famiglia afferisca a tale realtà;
Ø relazionare all’Autorità Giudiziaria Minorile sull’andamento dell’affido secondo le scadenze
prestabilite;
Ø riferire all’Amministrazione Comunale, ogniqualvolta sia necessario, e aggiornare la stessa
sull’evolversi dell’affido in atto almeno una volta all’anno attraverso un incontro ed una
relazione;
Servizio Affidi
Attivo sul territorio della Media Valle Seriana dal 2000, si avvale dell’azione delle figure
professionali dell’assistente sociale, psicologo ed educatore, con l’obiettivo di:
Ø promuovere e diffondere, in concerto con le Amministrazioni Comunali, le Associazioni di
Volontariato ed il Privato Sociale, iniziative di pubblicizzazione e di sensibilizzazione al fine
di favorire la diffusione di una cultura dell’accoglienza e dell’affido sul territorio;
Ø provvedere al reperimento, alla conoscenza e alla selezione delle famiglie, coppie o singole
persone che si rendono disponibili all’affido; offrire alle persone e/o famiglie interessate un
percorso di approfondimento e valutazione rispetto alla possibilità di attivare affidi;
Ø raccogliere le richieste di affido provenienti dagli operatori del Servizio Tutela Minori ed in
collaborazione con gli stessi procedere all’abbinamento minore-famiglia;
Ø accompagnare e sostenere singoli e/o famiglie che realizzano affidi attraverso l’esperienza
del gruppo di mutuo auto-aiuto;e dove necessario attraverso un sostegno alla famiglia
affidataria, nella relazione con il bambino, da parte di una figura educativa;
Ø favorisce il raccordo e la collaborazione con le Reti famigliari e le associazioni di famiglie
sensibili all’accoglienza, presenti sul territorio, e definire procedure operative tese a declinare
le modalità di collaborazione per l’attivazione di un affido;
Reti di famiglie aperte
Le reti familiari sono realtà costituite da insiemi di famiglie e/o persone che si aggregano,
condividono un percorso comune che pone al centro il valore dell’apertura verso gli altri e
l’attenzione ai bisogni del proprio territorio, con la tensione a vivere l’accoglienza come stile di
vita, contribuendo a diffondere una cultura della solidarietà, dell’accoglienza e dell’affido,
nell’ottica della cittadinanza attiva.
Nella realizzazione dell’intervento di affido tali realtà esprimono disponibilità ad accogliere minori
attraverso l’apertura delle famiglie, che sono formate, accompagnate e sostenute dagli operatori
della Rete, in collaborazione con gli operatori della Tutela minori e del Servizio Affidi.
In considerazione del fatto che la titolarità e la responsabilità dell’affido è del Servizio Tutela
Minori territorialmente competente, che ha predisposto il progetto, le famiglie e gli operatori della
Rete devono essere disponibili a:
Ø interagire con i servizi sociali del territorio del minore nelle fasi di progettazione, gestione e
verifica dell’intervento educativo in atto;
Ø valutare le soluzioni operative più opportune, in caso di divergenze operative, attraverso una
supervisione congiunta con i servizi territoriali;
Ø offrire formazione e sostegno specifico al nucleo familiare in relazione all’assolvimento delle
funzioni educative richieste;
Ø sostenere la famiglia nella relazione educativa con il minore.
Le Reti e le famiglie ad esse afferenti sono riconosciute come partner nella realizzazione del
progetto d’affido, al fine di perseguire congiuntamente, nella specificità dei ruoli di ognuno, il
benessere dei minori accolti.
Art. 7 PROGRAMMAZIONE, REALIZZAZIONE E VERIFICA DELL’INTERVENTO
Il progetto di affido è rivolto al minore che è il soggetto principale a vantaggio del quale si
predispone l’intervento. E’ opportuno che venga formulato, anche in forma scritta, specificando gli
obiettivi da raggiungere rispetto al minore e alla sua famiglia, i tempi dell’intervento, le modalità
dell’accoglienza e le attenzioni che ogni caso richiede, oltre alle specifiche richieste alla famiglia
affidataria (tempi richiesti settimanalmente, modalità dei rapporti tra famiglia d’origine e famiglia
affidataria, eventuali rientri del minore). Il progetto potrà essere aggiornato in ragione delle
evoluzioni della situazione.
Nella realizzazione e nell’attivazione del progetto di affido,
il bambino sarà adeguatamente preparato ed informato (compatibilmente all’età) relativamente alle
motivazioni ed alle modalità di attuazione del progetto di affido. Il minore continuerà a mantenere
rapporti con la sua famiglia di origine e potrà mantenere legami con la famiglia affidataria, anche al
termine dell’intervento, qualora non vi siano controindicazioni.
Nell’attivazione e nella realizzazione del progetto di affido,
gli affidatari vengono individuati fra coloro che si sono dichiarati disponibili e per i quali il Servizio
Affidi della società o la Rete familiare abbia accertato la presenza di alcuni requisiti necessari per
poter realizzare l’accoglienza del minore quali:
Ø conoscenza ed acquisizione consapevole della temporaneità dell’affido e dell’inesistenza di
prospettive adottive;
Ø disponibilità ad assicurare al minore un sistema di rapporti affettivi ed educativi che
favoriscano la sua maturazione;
Ø disponibilità ad instaurare rapporti di collaborazione con la famiglia di origine e con gli
operatori dei servizi competenti;
La famiglia affidataria sarà preparata, attraverso un adeguato percorso formativo sulle finalità
dell’affido in generale ed informata sugli aspetti dello specifico progetto che le viene proposto e
sostenuta individualmente e/o attraverso il gruppo delle famiglie affidatarie o la Rete familiare
durante la realizzazione dell’affido.
La famiglia affidataria si impegna a:
Ø provvedere alla cura, al mantenimento, all’educazione e all’istruzione del minore in affido,
in collaborazione con i servizi tenendo conto, ove possibile delle indicazioni dei genitori,
garantendo le condizioni ambientali, relazionali e affettive utili a consentire un adeguato
sviluppo psico-fisico dello stesso e partecipando attivamente alla costruzione del progetto
educativo rivolto al minore;
Ø favorire rapporti proficui tra il minore e la sua famiglia naturale secondo le indicazioni dei
Servizi competenti;
Ø assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affido e della sua
famiglia;
Ø prendere, in caso di assoluta urgenza, i necessari provvedimenti sanitari dandone
immediata comunicazioni ai genitori e agli operatori del Servizio Tutela Minori;
Ø evitare qualsiasi richiesta di denaro alla famiglia naturale.
Come previsto dalla legge l’affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione
agli ordinari rapporti con l’istituzione scolastica e con le autorità sanitarie.
Gli impegni sopraelencati vengono sottoscritti dagli affidatari su apposito modulo predisposto dagli
Operatori del Servizio Tutela Minori della Società (allegato B).
Agli affidatari viene rilasciata dalla Società certificazione attestante l’avvenuto collocamento del
minore presso di loro (allegato C).
Nella attivazione e realizzazione del progetto di affido,
la famiglia di origine sarà informata, in generale, sulle finalità dell’affido ed, in particolare, sulla
specificità del progetto relativo alla propria situazione familiare, al percorso di aiuto definito per
tentare di superare i problemi individuali o familiari che hanno determinato la necessità dell’affido e
sulle modalità di mantenimento dei rapporti con il proprio figlio.
La famiglia d’origine si impegna a:
Ø mantenere rapporti con l’èquipe psico-sociale del Servizio Tutela Minori;
Ø rispettare modalità, luoghi, tempi degli incontri con il minore, preventivamente concordati
con gli operatori nel rispetto delle esigenze del bambino e di eventuali prescrizioni
dell’Autorità Giudiziaria;
Ø collaborare con la famiglia affidataria nell’interesse del minore, seguendo le indicazioni
fornite;
Ø contribuire secondo le proprie possibilità alle spese relative al mantenimento del minore;
Ø favorire il rientro del minore in famiglia secondo gli obiettivi definiti nel progetto di
affidamento.
Gli impegni sopraelencati, in caso di affido consensuale, vengono sempre sottoscritti dalla famiglia
di origine su appositi moduli predisposti dagli Operatori del Servizio Tutela Minori (allegato D).
In caso di affido non consensuale sarà il Servizio Tutela Minori a valutare l’opportunità di far
sottoscrivere il modulo predisposto alla famiglia d’origine (allegato E).
Nella attivazione e realizzazione del progetto di affido,
l’Amministrazione Comunale provvede a:
Ø disporre il provvedimento di affidamento familiare consensuale a seguito della proposta
avanzata dal Servizio Tutela Minori della Società;
Ø collaborare con il Servizio Affidi per promuovere la diffusione dell’informazione e della
cultura dell’affido all’interno dei propri territori.
Art. 8 AMMISSIONI
L’intervento di affido viene attivato dagli operatori del Servizio Tutela Minori a seguito di
provvedimento dell’Autorità Giudiziaria Minorile o con il consenso della famiglia del minore.
Gli operatori del Servizio Tutela Minori inoltrano richiesta scritta al Servizio Affidi perché proceda
ad individuare una famiglia affidataria. Il Servizio Affidi valuta tra le famiglie disponibili,
selezionate e preparate, quella ritenuta più adeguata per rispondere ai bisogni del minore.
Individuata la possibile risorsa famigliare, gli operatori del Servizio Affidi e quelli del Servizio
Tutela Minori procedono all’abbinamento minore-famiglia, alla presentazione della potenziale
famiglia affidataria agli operatori del Servizio Tutela Minori che procederanno alla definizione delle
azioni necessarie per attivare l’affido. Se la famiglia individuata afferisce ad una delle Reti
familiari presenti sul territorio (con le quali è in atto un protocollo di intesa) gli operatori del
Servizio Affidi e quelli della Tutela Minorile si raccordano con l’operatore pedagogico della Rete
in tutte le fasi del progetto (dalla valutazione dell’abbinamento, all’attivazione dell’affido, al
monitoraggio dello stesso).
Art. 9 CONCLUSIONI
L’affido familiare si conclude quando:
Ø la famiglia di origine ha superato le difficoltà che lo hanno determinato;
Ø la sua continuazione non è più nell’interesse del minore;
Ø il minore affidato ha raggiunto la maggiore età o ha terminato il “proseguo amministrativo”
(anni 21);
Ø viene definito dall’Autorità Minorile che lo aveva disposto.
Gli operatori psico-sociali che hanno seguito l’evoluzione dell’affido informano tutti i soggetti
coinvolti (minore, famiglia di origine, famiglia affidataria e operatori delle Reti familiari se la
famiglia aderisce ad una di queste realtà, Amministrazione Comunale, Autorità Giudiziaria
Minorile), condividendo con loro le valutazioni che hanno portato alla conclusione dello stesso.
A tale scopo essi:
Ø attivano tutti gli interventi ritenuti opportuni per sostenere il bambino, la sua famiglia e la
famiglia affidataria nel realizzare positivamente il rientro;
Ø organizzano, successivamente e per il tempo necessario, momenti di incontro con il minore,
la sua famiglia e la famiglia affidataria, allo scopo di accompagnare il ritorno del bambino
nella sua realtà di origine.
Prosecuzione del progetto di affidamento oltre i 18 anni
Qualora un minore in affido prosegua la sua permanenza nella famiglia affidataria dopo il
raggiungimento della maggiore età, il Servizio Tutela, sentito il minore, gli affidatari e
l’amministrazione comunale e valutata la situazione negli aspetti relazionali-affettivi ed economici,
può ridefinire la progettualità dell’intervento.
La prosecuzione, fino al massimo al compimento del 21° anno d’età, richiede la predisposizione di
un “progetto educativo individualizzato” che preveda percorsi di avvio e/o accompagnamento al
lavoro e la possibilità di continuare percorsi scolatici in atto; è prevista la possibilità che gli
affidatari possano continuare a ricevere l’accompagnamento da parte degli operatori psico-sociali
oltre che, se valutato opportuno, la prosecuzione del contributo economico percepito prima del
raggiungimento della maggiore età.
ART.10 RICONOSCIMENTO ECONOMICO
Alle famiglie affidatarie, considerato il ruolo sociale che esse rivestono nel progetto di affido,
nonché l’importante lavoro educativo che esse agiscono nei confronti del minore, viene
corrisposta, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla legislazione, una quota mensile,
indipendentemente dalla situazione economica degli stessi, così come definito di seguito:
Ø famiglia affidataria eterofamiliare: il contributo è definito in € 400,00 per l’affido a tempo
pieno e in € 200,00 per l’affido diurno;
Ø famiglia affidataria eterofamiliare afferente ad una Rete di solidarietà familiare: il
contributo economico è erogato sulla scorta degli accordi definiti con ogni singola realtà
tenuto conto di quanto previsto nella carta dei servizi delle Reti stesse;
Ø famiglia affidataria parentale: l’eventuale erogazione del contributo è valutata dal Servizi
Tutela Minori, caso per caso, fino ad un massimo di € 400,00 per l’affido a tempo pieno.
Il contributo così definito sarà periodicamente sottoposto a rivalutazione sulla base dell’andamento
degli indici ISTAT.
Si può inoltre prevedere il rimborso degli oneri sostenuti per interventi di cura e di particolare
rilevanza per il minore, da definire tenendo conto degli eventuali impegni assunti dalla famiglia di
origine.
Art. 11 ASSICURAZIONE
I minori collocati in affido e le famiglie affidatarie sono coperti da apposita polizza assicurativa
Regionale per i servizi socio-assistenziali come previsto dall’art.13 della Legge Regionale del 7
gennaio 1986, n.1 “Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione
Lombardia”.
Per le famiglie che si rendono disponibili all’attivazione di appoggi diurni, previa sottoscrizione del
“patto educativo” tra le parti coinvolte, è garantita la copertura assicurativa attraverso l’attivazione di
un’apposita polizza.
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