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rottamazione dei veicoli fermati, sequestrati e
ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI FERMATI, SEQUESTRATI
E CONFISCATI A DUE ANNI DAL DL N. 269/2003
CONNESSI PROBLEMI RELATIVI ALL’ASSICURAZIONE
dott. Alfonso Garlisi
dirigente di polizia municipale
Sommario:
1
QUADRO GENERALE .....................................................................
1.1 La demolizione dei veicolo a motore e dei rimorchi nel decreto
legislativo 22/97 con le modalità del decreto ministeriale 460/99 ....
1.2 L'alienazione dei veicoli nella disciplina del DPR n. 189/2001
"Regolamento di semplificazione del procedimento relativo
all'alienazione di beni mobili dello Stato" ..........................................
1.3 La demolizione e la radiazione dei veicoli sequestrati o confiscati
per mancanza di copertura assicurativa (ex art. 193 Codice della
strada) ..............................................................................................
1.4 I principi della delega per l'alienazione dei veicoli nella legge
finanziaria del 2002 ..........................................................................
1.5 Il fermo amministrativo, il sequestro e l'alienazione di veicoli
nel decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 ..................................
1.6 L'alienazione dei veicoli nella disciplina dell'art. 214-bis ..................
1.7 L'alienazione straordinaria dei veicoli disciplinata dall'art. 38
del decreto-legge n. 269/2003 .........................................................
1.8 L'alienazione dei veicoli fermati, sequestrati o confiscati giacenti
nelle depositerie da almeno due anni al 30 settembre 2003 ............
1.9 L'alienazione dei veicoli sequestrati, fermati o confiscati da
meno di due anni al 30 settembre 2003 ...........................................
2
LA CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO
AMMINISTRATIVO ...........................................................................
2.1 La custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo ..........
2.2 Il rapporto tra l'articolo 193 e l'articolo 213 del Codice della
strada nell'affidamento dei veicoli sequestrati ..................................
2.3 Il decreto ministeriale 1° marzo 2004 e il sigillo per i veicoli fermati ......
2.4 Le modalità operative del fermo e del sequestro amministrativo
secondo la circolare 10 maggio 2004 del Ministro dell'interno .........
2.5 L'alienazione dei veicoli nella disciplina dell'articolo 103 del
Codice della strada ..........................................................................
2.6 L'alienazione dei veicoli sequestrati dall'autorità giudiziaria
secondo la disciplina della legge 30 dicembre 2004, n. 311
(finanziaria per il 2005) .....................................................................
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1
QUADRO GENERALE
Le spese di custodia dei veicoli sequestrati o fermati e non reclamati
dagli aventi diritto, e quelle dei veicoli confiscati e non alienati per l'impossibilità
di disporre di provvedimenti definitivi immediati e per la complessità della
procedura di alienazione o per la lentezza della burocrazia, negli ultimi anni
hanno raggiunto costi insostenibili che mal si conciliano col risanamento dei
conti pubblici alla base di uno dei principali obiettivi per il Governo del paese.
La necessità di interventi normativi in materia è avvertita da anni, ma il
problema è stato affrontato dal legislatore con disposizioni tardive e spesso
inadeguate per incompletezza degli istituti o per previsione di norme attuative
che poi non sono state emanate.
Il primo significativo intervenuto risale agli anni '80 ed è attribuibile al
DPR 29.07.1982, n. 571 (Regolamento di esecuzione della legge 24.11.1981,
n. 689).
È trascorso poi oltre un decennio perché intervenisse il Codice della
strada, con le disposizioni degli art. 213, 214 e art. 215, cui ha fatto seguito il
relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione che tratta la materia con gli
articoli 395, 397 e 398, nella formulazione originaria, oltre che con l'art. 103
comma 1, dello stesso Codice della strada in merito alla "distruzione", "demolizione" e "definitiva esportazione all'estero" dei "veicoli".
In quest'ultimo caso però si parla di "demolizione amministrativa" del
veicolo, che si effettua con la sola restituzione al PRA dei documenti di
circolazione (targhe, carta di circolazione e certificato di proprietà), posto che
non esiste l'obbligo di "distruzione o rottamazione materiale" del veicolo o della
sua effettiva esportazione all'estero.
Nessuna delle disposizioni sopra richiamate, si è dimostrata idonea a far
fronte all'annoso problema degli elevati costi delle spese di custodia dei veicoli
(ricoverati in conseguenza di provvedimenti sanzionatori) che spesso superano di gran lunga il loro valore commerciale.
1.1
La demolizione dei veicolo a motore e dei rimorchi nel decreto
legislativo 22/97 con le modalità del decreto ministeriale 460/99
Sulla demolizione dei veicoli a motore e dei rimorchi è intervenuto il
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, cosiddetto Decreto Ronchi, che
all'art. 46 fa obbligo al proprietario di un "veicolo a motore o di un rimorchio"
che intenda demolirlo, di consegnarlo ad un centro di raccolta autorizzato per
la messa in sicurezza, la demolizione, la rottamazione e il recupero dei
materiali riutilizzabili o, qualora intenda acquistarne un altro, di affidarlo ad un
concessionario o una succursale della casa costruttrice, che a loro volta sono
tenuti a consegnare il veicolo al centro di raccolta per la radiazione presso il
PRA senza oneri a carico del proprietario.
Per i veicoli a motore e i rimorchi "rinvenuti" da organi pubblici o non
reclamati dai proprietari e per quelli acquisiti per invenzione od occupazione, ai
sensi degli art. 927, 929 e 923, del Codice civile, l'art. 46 comma 3 del decreto
legislativo 22/97, prevede l'obbligo del conferimento presso i centri di raccolta
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di cui sopra, secondo le modalità stabilite con apposito Ministro dell'Interno, di
concerto col Ministro del tesoro.
Detto regolamento è stato emanato con decreto ministeriale 22 ottobre
1999, n. 460, "recante disciplina dei casi e delle procedure di conferimento ai
centri di raccolta dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o
non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti ai sensi degli articoli 927-929 e
923 del Codice civile", pubblicato sulla GU 7.12.1999, n. 287 (1), che ha
individuato le modalità per il recupero e l'alienazione dei veicoli "abbandonati"
o presunti tali.
Ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 460/99, gli organi di polizia
stradale (art. 12 CDS), qualora rinvengano "su aree ad uso pubblico un veicolo
a motore o un rimorchio in condizioni da far presumere lo stato di abbandono"
(che si presume qualora il veicolo a motore o il rimorchio siano privi di targa di
immatricolazione o di contrassegno di identificazione, ovvero di parti essenziali per l'uso o la conservazione) oltre a procedere all'accertamento di eventuali
infrazioni alle norme di comportamento del Codice della strada, rilevano, con
apposito verbale di constatazione, lo stato d'uso e di conservazione del
veicolo, indicandone le parti mancanti ed accertando altresì che il veicolo non
sia compendio di furto o più in generale, secondo noi, che non sia oggetto di
reato.
Il riferimento alla verifica della sola ipotesi di furto ci sembra una
previsione riduttiva considerato che il veicolo potrebbe costituire oggetto di
rapina (art. 628 CP) o di appropriazione indebita (art. 640 CP) come reati isolati
o presupposti per il delitto di ricettazione (art. 648 CP) o per la contravvenzione
di incauto acquisto (art. 712 CP) e che una disposizione regolamentare non
può limitare il potere di accertamento attribuito agli organi di polizia stradale
(che rivestono la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria) dall'art. 55
e seguenti del Codice di procedura penale.
Esplicitati gli accertamenti e le formalità di rito, l'organo di polizia è
tenuto a rimuovere il veicolo e a conferirlo temporaneamente in uno dei centri
di raccolta, tra quelli autorizzati ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo
5.2.1997, n. 22 ed individuati annualmente dal prefetto.
Decorsi 60 giorni dalla notificazione del verbale di rimozione e/o di
accertata violazione al proprietario, se identificabile ed identificato o, in caso
contrario, dalla data dell'avvenuto "rinvenimento" (intendendosi per tale la data
del "recupero"), senza che il veicolo sia stato reclamato dagli aventi diritto, lo
stesso si considera cosa abbandonata ai sensi dell'articolo 923 del Codice
civile.
Il centro di raccolta, cui viene conferito il veicolo, certifica, ricorrendone
l'ipotesi, che entro 60 giorni dal rinvenimento (inteso come data del recupero)
nessuno ha reclamato il veicolo e procede alla demolizione e al recupero dei
__________
(1) Ai sensi dell'art. 10 delle disposizioni sulla legge in generale, preleggi al Codice civile, il
decreto, quale provvedimento normativo regolamentare, è entrato in vigore il 22.12.1999,
posto che l'art. 73 della Costituzione disciplina l'entrata in vigore delle leggi e non anche dei
regolamenti.
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materiali, previa cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA), ai
sensi dell'art. 103 del Codice della strada, nonché alla restituzione delle targhe
e dei documenti di circolazione rinvenuti sul veicolo (e riportati nel verbale di
constatazione dello stato d'uso del veicolo all'atto del recupero).
Al riguardo, gli intestatari del veicolo sono comunque tenuti a consegnare le targhe e i documenti di circolazione del mezzo eventualmente in loro
possesso.
Per i veicoli muniti di targa di immatricolazione (ritenuti idonei alla
circolazione e suscettibili di valutazione economica) l'art. 2 del decreto ministeriale 460/99 (che richiama l'art. 923 e seguenti del Codice civile) prevede che
qualora dopo l'accertamento della violazione al divieto di sosta o di fermata
(artt. 6, 7, 157, 158 e 175 CDS), gli organi di polizia stradale accertano il
protrarsi della sosta del veicolo a motore o del rimorchio, su area pubblica o
di uso pubblico, per oltre sessanta giorni (2), fatti salvi gli obblighi previsti dagli
artt. 159 e 215 dello stesso Codice (sanzione accessoria della rimozione del
veicolo), provvedono al suo recupero (anche rimuovendo eventuali ostacoli:
neutralizzazione sistemi di allarme o forzatura delle serrature o del bloccasterzo)
e lo conferiscono per la custodia temporanea, ad un centro di raccolta autorizzato, dopo aver verificato che il veicolo non sia oggetto di denuncia di furto o di
altri reati.
Le modalità di ritrovamento del veicolo e il suo conferimento temporaneo al centro di raccolta è comunicato dagli organi di polizia al sindaco del
comune del luogo di recupero del veicolo, ai sensi dell'art. 927 e seguenti del
Codice civile.
Il sindaco pubblica l'elenco delle cose ritrovate (ai sensi dell'art. 928 CC)
e notifica al proprietario, risultante dal Pubblico registro automobilistico, l'invito
a ritirare il veicolo nel termine previsto dall'art. 929 del Codice civile (entro un
anno dall'ultimo giorno della pubblicazione dell'elenco di ritrovamento della
cosa), con l'esplicita avvertenza che in caso di mancato ritiro si verificherà la
perdita di proprietà.
Se il proprietario non richiede la restituzione del veicolo, previo pagamento delle spese di rimozione, custodia e procedimento (determinate dalle
province ai sensi dell'art. 3 del decreto 460/99), il centro di raccolta procede
alla rottamazione, purché il comune non ne abbia disposto la vendita.
Il centro di raccolta cura la rottamazione e le formalità per la radiazione
al PRA (art. 1, comma 3, DM n. 460/99).
L'art. 2 comma 5, prevede l'applicazione della disciplina dei commi da 1
a 4 dello stesso articolo anche ai veicoli a motore e ai rimorchi rinvenuti "su
aree pubbliche" di parcheggio a pagamento, per sosta protrattasi per "sessanta giorni continuativi" senza pagamento della relativa tariffa.
Compete alla provincia la fissazione delle tariffe per le spese di rimozione, custodia, cancellazione dal PRA e demolizione dei veicoli recuperati,
__________
(2) L'accertamento deve risultare dalla verbalizzazione degli illeciti per sosta del veicolo per oltre
60 giorni.
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nonché la fissazione dei prezzi delle tipologie di materiali recuperabili a scomputo
delle spese sostenute per le predette operazioni (art. 3 DM n. 460/99).
La suesposta procedura, tutt'oggi applicabile, offre una soluzione parziale per l'alienazione dei veicoli a motore e dei rimorchi.
Inoltre, il decreto ministeriale 460/99 (artt. 1 e 2) nell'attuare l'art. 46
comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 anziché limitarsi ad
individuare "i casi e le procedure" per il conferimento dei veicoli a motore e dei
rimorchi presso i centri di raccolta, restringe l'ambito di applicazione della
disciplina alle sole "aree di uso pubblico" rispetto alla previsione dell'art. 14
comma 1 del decreto legislativo 22/97 che la estende anche alle "aree private".
Incomprensibile è poi l'omesso richiamo delle possibili violazioni al
decreto legislativo 22/97 - artt. 14 e 50 in relazione all'art. 7 comma 3, lettera l)
che classifica rifiuti speciali i "veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro
parti" - dato che l'art. 1 del DM n. 460/99 fa riferimento alle sole violazioni alle
"norme di comportamento" del Codice della strada escludendo fra l'altro
anche le violazioni agli artt. 6, 7 e 20 dello stesso Codice che sono fra le più
ricorrenti nell'abbandono dei veicoli.
Il richiamo della disciplina civilistica per l'alienazione dei veicoli abbandonati, da parte dell'art. 2 (del DM n. 460/99) introduce una procedura più
complessa rispetto a quella prevista dall'art. 215 comma 4 del Codice della
strada.
In caso di sosta vietata "su un'area ad uso pubblico in cui ne è fatto
divieto ai sensi degli articoli 6, 7, 157, 158 e 175" del Codice della strada, se il
veicolo costituisce "pericolo o grave intralcio alla circolazione" gli organi di
polizia, ai sensi dell'art. 159 comma 1, lettera c), possono procedere alla
rimozione del veicolo, senza attendere la reiterazione della sosta per oltre 60
giorni, così come è possibile l'alienazione del veicolo che non sia stato ritirato
dall'interessato decorsi 180 giorni dalla notifica al proprietario del verbale di
violazione e di rimozione o blocco (art. 215 comma 4).
1.2
L'alienazione dei veicoli nella disciplina del DPR n. 189/2001
"Regolamento di semplificazione del procedimento relativo
all'alienazione di beni mobili dello Stato"
È stata introdotta nel 2001 una procedura semplificata in materia di
alienazione di veicoli sequestrati, fermati o confiscati e non ritirati dal proprietario entro tre mesi dalla notificazione dell'invito al ritiro da parte dell'ufficio
territoriale del Ministero delle finanze.
Si tratta della disciplina del DPR 13 febbraio 2001, n. 189 "Regolamento
di semplificazione del procedimento relativo all'alienazione di beni mobili dello
Stato (n. 34, allegato 1, legge 8 marzo 1999, n. 50)" che all'art. 1 comma 2,
facendo salvi i principi del Codice di procedura penale sull'alienazione dei beni
sequestrati e confiscati, ha esteso il suo campo di applicazione all'alienazione
dei veicoli, anche registrati, ritenuti abbandonati per mancato ritiro del proprietario nel termine di tre mesi dalla notifica, da parte dell'organo di polizia,
dell'obbligo di ritiro, a seguito di sequestro amministrativo e di applicazione
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delle sanzioni accessorie previste dal Codice della strada, nel rispetto delle
garanzie dell'art. 264 comma 3 del CPP (3).
Rientrano quindi nella disciplina di alienazione del DPR n. 189/01 tutti i
veicoli, anche registrati, sottoposti alle sanzioni accessorie del Codice della
strada quali il sequestro amministrativo (art. 213) il fermo amministrativo (art.
214 CDS), la rimozione o il blocco (artt. 215 e 159), non ritirati dal proprietario
nel termine di tre mesi dalla notificazione dell'obbligo di ritiro.
Decorso inutilmente il predetto termine di tre mesi, gli organi di polizia
stradale trasmettono all'ufficio del Ministero dell'economia e delle finanze,
competente per territorio, copia del verbale di accertamento della violazione, di
applicazione della sanzione amministrativa accessoria e del provvedimento di
dissequestro, nonché la prova della notifica agli interessati dell'obbligo di ritiro
dei beni.
1.3
La demolizione e la radiazione dei veicoli sequestrati o
confiscati per mancanza di copertura assicurativa (ex art. 193
Codice della strada)
A fine giugno 2003, con l'approssimarsi del primo esodo estivo del mese
di luglio, con decretazione d'urgenza il Governo ha rivisitato la materia della
circolazione stradale emanando il decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003,
successivamente convertito in legge 214 del 1° agosto 2003, che, nell'introdurre la "patente a punti" e nuovi istituti a tutela della sicurezza della circolazione,
con l'art. 3 comma 19 ha modificato l'art. 193 del Codice della strada (sull'obbligo della copertura assicurativa per la responsabilità civile contro terzi) in merito
all'estensione della graduazione della sanzione pecuniaria e alla semplificazione delle procedure per la demolizione dei veicoli sottoposti alla misura
cautelare del sequestro amministrativo e della sanzione accessoria della
eventuale confisca.
Detto intervento legislativo è da ritenersi un'anticipazione del quadro
normativo emanato pochi mesi dopo dal decreto-legge 30.9.2003, n. 269
(convertito con legge 24.11.2003, n. 326), che ha ulteriormente aggiornato il
Codice della strada con la modifica strutturale degli artt. 213 e 214 - sul
sequestro e sul fermo amministrativo del veicolo - ed ha introdotto il nuovo art.
214 bis, col presupposto di snellire le procedure di alienazione dei veicoli
sottoposti a sequestro, fermo amministrativo e confisca.
Infatti, l'art. 3 comma 19 del decreto-legge 151/2003, ha anticipato una
disciplina per semplificare le procedure di demolizione e radiazione dei veicoli
sottoposti a sequestro amministrativo anche se con riferimento alla sola
sanzione accessoria prevista dall'art. 193 del Codice; disposizione che pertanto ha assunto una formulazione a contenuto procedurale oltre che precettivo e
sanzionatorio.
__________
(3) La somma ricavata dalla vendita è versata in deposito giudiziale nell'ufficio postale del luogo.
Questa somma e i valori depositati presso l'ufficio del registro, dedotte le spese indicate
nell'art. 265, sono devoluti dopo due anni alla cassa delle ammende se nessuno ha provato di
avervi diritto.
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Al comma 3, del predetto art. 193, dove già si prevedeva la riduzione ad
un quarto della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 2, per
i casi di riattivazione della copertura assicurativa nei quindici giorni successivi
al termine previsto dall'art. 1901, comma 2, del Codice civile (ossia tra il 15° e
il 30° giorno successivo alla data di scadenza riportata sul contrassegno di
assicurazione, in assenza di preventiva disdetta), il DL n. 151/2003 ha introdotto alcuni periodi estendendo la riduzione della sanzione ad un quarto anche ai
casi in cui l'interessato, entro trenta giorni dalla contestazione della violazione,
previa autorizzazione dell'organo accertatore, esprima la volontà e contestualmente provveda alla demolizione materiale e alla radiazione amministrativa
del veicolo.
Si tratta di una previsione che contribuisce a risolvere l'annoso problema
dei veicoli abbandonati su aree pubbliche o di uso pubblico prive della copertura assicurativa incentivando gli interessati alla loro radiazione, ma soprattutto alla materiale rottamazione dei veicoli presso gli appositi centri di raccolta.
Viene quindi data all'interessato la disponibilità del veicolo e dei documenti di
circolazione per l'esecuzione delle operazioni finalizzate alla demolizione
materiale e alla radiazione amministrativa del veicolo presso il Pubblico registro automobilistico, previo versamento all'organo accertatore di una cauzione
pari all'importo della sanzione minima edittale prevista dal comma 2 dello
stesso art. 193 (quindi senza la riduzione ad un quarto e ciò al fine di
consentire, in caso di interruzione della procedura di demolizione e radiazione,
di considerare effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione base nel
minimo edittale indicato nell'art. 202 comma 1 del Codice).
La cauzione, decurtata dell'importo della sanzione amministrativa pecuniaria nel limite minimo determinato ai sensi del comma 3 dell'art. 193, va
restituita dallo stesso organo accertatore all'avente diritto una volta accertata
l'avvenuta demolizione del veicolo certificata a norma di legge.
Contrariamente alla formulazione della prima parte della nuova disposizione del comma 3, dove si fa riferimento a demolizione e radiazione (dovendosi intendere per demolizione la materiale rottamazione o distruzione del
veicolo e per radiazione la cancellazione dello stesso dai pubblici registri), qui
il legislatore richiede la certificazione della sola demolizione ai fini della restituzione della cauzione come sopra calcolata, presupponendo verosimilmente
che la procedura di radiazione dal Pubblico registro automobilistico richieda
tempi più lunghi, anche se appare opportuno che l'organo accertatore verifichi
quanto meno la certificazione dell'avvio della procedura di radiazione del
veicolo.
Il secondo intervento del DL n. 151/2003 sull'art. 193 riguarda l'introduzione del nuovo comma 4 che disciplina gli aspetti procedurale relativi all'applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo del veicolo e
dell'eventuale conseguente confisca.
È prevista anzitutto, tramite rinvio esplicito, l'applicazione dell'art. 13
comma 3 della legge 24.11.1981, n. 689 relativa all'obbligo di sequestro del
veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza la copertura
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assicurativa e del veicolo posto in circolazione senza il preventivo rilascio del
documento di circolazione.
Sulle modalità di esecuzione del sequestro si fa obbligo all'organo
accertatore di ordinare la cessazione immediata della circolazione del veicolo
sulla strada pubblica o di uso pubblico e di farlo poi "prelevare, trasportare e
depositare" in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato di norma
dallo stesso organo accertatore o, eccezionalmente, concordato col trasgressore.
Va in proposito rilevato che, anche se la norma fa riferimento al solo
trasgressore per l'eventuale individuazione del luogo di custodia, nei casi
particolari, detta facoltà deve ritenersi estensibile anche al proprietario del
veicolo o, in sua vece, ad uno degli altri soggetti responsabili in solido col
trasgressore ai sensi dell'art. 196 del Codice, se presente, sul presupposto che
detto soggetto è tenuto a pagare le relative spese di custodia.
All'organo accertatore è attribuita poi la potestà di disporre direttamente
la restituzione del veicolo sequestrato all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto, nei casi in cui l'interessato abbia effettuato il pagamento della
sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, abbia corrisposto il premio
di assicurazione per almeno sei mesi (esibendo la relativa certificazione) ed
abbia garantito il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del
veicolo sottoposto a sequestro (pur non essendo specificata la forma di
garanzia delle spese, appare sufficiente che a fronte di una volontà espressa
da inserire nel verbale di restituzione, nello stessa atto si dia contezza che la
restituzione è subordinata al preventivo pagamento delle spese di prelievo,
trasporto e custodia, da corrispondere direttamente al custode).
Il penultimo e ultimo periodo del nuovo comma 4 meritano particolare
attenzione in quanto, mentre il penultimo periodo prevede che, qualora nei
termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento
in misura ridotta della sanzione pecuniaria, l'ufficio o comando da cui dipende
l'organo accertatore trasmette il verbale al prefetto, nell'ultimo periodo si
dispone che lo stesso verbale costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo
203, comma 3 (ossia costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà
del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento), e che il veicolo è confiscato ai sensi dell'articolo 213.
Stante la lettera della norma, si ritiene possibile la confisca del veicolo
solo nei casi in cui l'interessato non abbia proposto ricorso e non abbia
effettuato il pagamento in misura ridotta.
Ne consegue che non si può procedere a confisca qualora l'interessato,
avendo effettuato il pagamento in misura ridotta, non abbia attivato la copertura assicurativa per almeno sei mesi e non abbia dato garanzia sul pagamento
delle spese di prelievo, trasporto e custodia, fermo restando che in siffatta
ipotesi l'organo accertatore non può restituire il veicolo sequestrato, dovendosi
limitare a darne notizia al prefetto.
Sarà il prefetto quindi, non potendo disporre la confisca, a disporre per la
restituzione del veicolo anche condizionandola al previo pagamento delle
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spese di prelievo, trasporto e custodia, ma senza la possibilità di disporre
l'obbligo della copertura assicurativa del veicolo.
In questo senso riteniamo vada interpretata la norma che, mentre da un
lato consente all'interessato di procedere alla demolizione e radiazione del
veicolo in tempi successivi a quelli previsti dal comma 3, dall'altro gli permette
di rientrare in possesso del veicolo anche senza la preventiva attivazione della
copertura assicurativa per almeno sei mesi (potendo egli scegliere di far
trasportare il veicolo in area privata a mezzo di carro attrezzi e di porlo in
circolazione successivamente con attivazione della copertura assicurativa in
un tempo successivo) atteso che l'obbligo della copertura assicurativa per
almeno sei mesi, così come la garanzia per il pagamento delle spese di
prelievo, trasporto e custodia del veicolo sono previsti esclusivamente al fine di
consentire all'organo accertatore di procedere direttamente alla restituzione
del veicolo.
1.4
I principi della delega per l'alienazione dei veicoli nella legge
finanziaria del 2002
A dicembre 2001, con l'intento di reperire fondi per la manovra finanziaria, anche la legge 28.12.2001, n. 448 (Finanziaria per 2002) è intervenuta
sulla spinosa questione delle spese di custodia dei veicoli sequestrati, fermati
o confiscati, con l'art. 49 "Beni mobili registrati sequestrati e confiscati", comma
1, lettere a), b), c), e comma 2, e con l'art. 50 "Disposizioni in materia di
rottamazione di veicoli" (4).
L'art. 49, comma 1, lettere a), b), c), ha previsto la delega al Governo ad
emanare un regolamento, entro 90 giorni dall'1.1.2002, per determinare:
a le ipotesi in cui si può procedere direttamente alla vendita, anche prima della
confisca definitiva, dei beni mobili registrati sottoposti a sequestro amministrativo e confisca;
b le modalità alternative alla restituzione del bene al proprietario;
c la semplificazione del procedimento di sequestro amministrativo e quello di
alienazione o distruzione dei veicoli confiscati.
L'art. 50 ha introdotto una ulteriore delega governativa per l'emanazione
di un regolamento per la disciplina della rottamazione o l'alienazione dei veicoli
giacenti, nelle depositerie autorizzate, da oltre due anni alla data del 31
dicembre 2001, sottoposti a sequestro o a sanzioni accessorie previste dal
Codice della strada (fermo, rimozione o blocco del veicolo e confisca) e per
quelli non alienati per mancanza di acquirenti, immatricolati da oltre cinque
anni, purché privi di interesse storico e collezionistico, anche se non ancora
confiscati.
____________
(4) Le disposizioni dell'art. 49, commi 1, lettere a), b) e c), e 2, e dell'art. 50 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, nonché le disposizioni degli articoli 395, 397 comma 5, e 398 comma
3, regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della strada, DPR 16.12.1992, n. 495,
sono state abrogate dall'art. 38 comma 13 del decreto-legge 269/2003, convertito con legge n.
326/2003, a far data 2.10.2003.
RELAZIONI CONVEGNO CAMAIORE - 12, 13, 14 MAGGIO 2005
29
Quest'ultimo regolamento avrebbe dovuto provvedere:
a a determinare in maniera forfetaria le tariffe per la liquidazione, in un quinquennio, delle spese di custodia, in deroga alle tariffe previste dall'articolo 12
del DPR 29.7.1982, n. 571 (5), tenendo comunque conto degli usi locali;
b ad individuare procedure semplificate e modalità attuative e operative per la
rottamazione o alienazione dei veicoli;
c ad escludere la responsabilità contabile dei funzionari della pubblica amministrazione per i casi di prescrizione delle sanzioni o del diritto alla riscossione
delle sanzioni amministrative pecuniarie o per il mancato recupero delle
spese di custodia nei confronti dei trasgressori;
d ad esentare da oneri la radiazione dei veicoli e le operazioni di rottamazione;
e a determinare il contributo per la rottamazione dovuto ai centri di raccolta
autorizzati, decurtandolo dalle spese di custodia.
Come è noto la delega governativa non è mai stata attuata e l'art. 49,
commi 1, lettere a), b) e c), e 2, così come l'art. 50 della citata legge
28.12.2001, n. 448, sono stati abrogati dall'art. 38 comma 13 del decreto-legge
269/2003, convertito con legge n. 326/2003, a decorrere dal 2.10.2003, così
che la previsione del legislatore è rimasta una fumosa enunciazione di principi
inutilmente inseriti nel coacervo di norme dell'ordinamento giuridico italiano.
Anche gli articoli 395, 397, comma 5, e 398, comma 3, regolamento di
attuazione ed esecuzione del Codice della strada sono stati contestualmente
abrogati dal citato art. 38 comma 13.
1.5
Il fermo amministrativo, il sequestro e l'alienazione di veicoli
nel decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269
Il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 "Disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici" (in
vigore dal 2 ottobre 2003) e convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326, ha
radicalmente riformulato gli articoli 213 e 214 ed ha introdotto il nuovo art. 214
bis nello stesso Codice della strada, decreto legislativo 30 aprile 1002, n. 285
e successive modifiche e integrazioni.
Dopo un'apparente coro di consensi forse dovuti all'immediata entrata in
vigore dei nuovi istituti che non avevano consentito un esame approfondito, il
DL n. 269/2003, per le novità introdotte nel Codice della strada, ha cominciato
a manifestare alcuni suoi limiti che si sperava venissero superati in sede di
conversione.
Così purtroppo non è stato e le nuove disposizioni mostrano criticità che
potrebbero portare a censure costituzionali anche per il discutibile ricorso alla
decretazione d'urgenza che mal si concilia con la previsione di decreti ministeriali di esecuzione che ne hanno fortemente ritardano l'applicabilità.
Viene da chiedersi se lo stesso risultato non si sarebbe potuto ottenere
con un disegno di legge governativo, cui è riservata la corsia preferenziale in
____________
(5) Il DPR 29.07.1982, n. 571 detta "Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17
penultimo comma, della, legge 24 novembre 1981, n. 689".
30
RELAZIONI CONVEGNO CAMAIORE - 12, 13, 14 MAGGIO 2005
Parlamento, che probabilmente avrebbe portato ad una migliore formulazione
dei nuovi istituti ed alla produzione di norme tecniche e funzionali alla semplificazione dell'attività amministrativa senza imporre sacrifici sproporzionati all'interesse privato.
Il decreto-legge n. 269/2003 ha sostanzialmente riscritto la disciplina sul
sequestro e il fermo amministrativo dei veicoli, anche in riferimento all'eventuale confisca ed alienazione, nell'intento di semplificare le procedure amministrative e ridurre le spese di custodia a carico della pubblica amministrazione.
La riformulazione degli artt. 213, 214 e l'introduzione dell'art. 214 bis, del
Codice della strada, ha rivoluzionato la regolamentazione del sequestro, del
fermo amministrativo e dell'alienazione di veicoli, già oggetto di precedenti
modifiche ad opera del citato decreto legge n. 151 del 27 giugno 2003
convertito in legge 214 del 1° agosto 2003.
Un'importante novità riguarda l'obbligo, del proprietario o, in sua assenza, dell'autore della violazione o di altro soggetto obbligato in solido, all'atto
della contestazione della violazione, di assumere la custodia del veicolo
sequestrato o fermato, a proprie spese, e di depositarlo in un luogo non
sottoposto a pubblico passaggio, di cui abbia la disponibilità, provvedendo al
trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale.
Gli istituti del sequestro e del fermo amministrativo del veicolo si attuano
quindi con il ritiro dei documenti di circolazione, da trattenere a cura dell'organo
accertatore per l'intera durata del provvedimento, e l'affidamento in custodia
del veicolo al proprietario o, in sua assenza o impedimento, al conducente
autore della violazione o ad altro soggetto obbligato in solido col conducente ai
sensi dell'art. 196 del Codice.
Secondo la nuova formulazione dell'art. 214 comma 1 nei casi di "fermo
amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza,
il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e
provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a
pubblico passaggio.".
Se il primo obbligo previsto per il proprietario, o in caso di sua assenza
per il conducente o soggetto obbligato in solido, sembra consistere letteralmente nel far "cessare la circolazione" di tutti i veicoli, mancando il riferimento al veicolo da assoggettare a fermo amministrativo, anche la successiva
prescrizione relativa "alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la
disponibilità …" lascia intravedere la possibilità di autorizzare la conduzione
del veicolo fino al luogo indicato per la custodia, sul presupposto che la norma
parla di "collocazione" e non di trasporto del veicolo come per converso
dispone l'art. 213 comma 1 in merito al sequestro amministrativo.
Va comunque ricordato che la possibilità di far condurre il veicolo
fermato contrasta con la disposizione dell'art. 214 comma 1, terzo periodo, che
prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 656,00 a euro 2.628,00
e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da uno a tre mesi, per il conducente o l'obbligato in solido che rifiutino di
RELAZIONI CONVEGNO CAMAIORE - 12, 13, 14 MAGGIO 2005
31
"trasportare" o custodire il veicolo a proprie spese secondo le prescrizioni
fornite dall'organo accertatore, così da evidenziare che esiste l'obbligo di
"trasportare" il veicolo e non di condurlo e di farlo circolare fino al luogo di
custodia.
Infelice è pure la formulazione del comma 1, secondo periodo, dove si
prevede che "Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche fissate con decreto del Ministero dell'interno,
che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è rimosso a cura dell'ufficio da
cui dipende l'organo" accertatore, posto che sarebbe stato più opportuno
richiamare la disposizione regolamentare dell'art. 394 comma 9, prevista per il
sequestro del veicolo (così come per le modalità di esecuzione del fermo l'art.
396 comma 1 regolamento e l'art. 214 comma 1 del Codice rinviano alla
disciplina prevista per il sequestro) prevedendo la sostituzione della scritta
"Veicolo sottoposto a sequestro", impressa su fogli adesivi, con la scritta
"Veicolo sottoposto a fermo".
Va da se che non sarebbe stato possibile attuare tempestivamente la
nuova disciplina, emanata col ricorso alla decretazione d'urgenza, dovendosi
attendere l'emanazione del decreto ministeriale per la definizione delle caratteristiche del "sigillo"; decreto emanato il 1° marzo 2004 e pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale 25 marzo 2004, n. 71, quindi a distanza di sei mesi dal 2
ottobre 2003, data di entrata in vigore del DL n. 269/2003.
D'altra parte, se per la segnalazione dello stato di sequestro amministrativo (provvedimento cautelare finalizzato alla confisca e quindi all'asportazione
definitiva del veicolo) è prevista l'apposizione sul veicolo di "uno o più fogli
adesivi sulla parte anteriore o sul vetro parabrezza", non si comprendono le
motivazioni che hanno portato il legislatore a prevedere per il fermo amministrativo (sanzione accessoria che limita la disponibilità del veicolo per un
tempo determinato fissato dalle singole norme che lo prevedono) di un "Sigillo"
in materiale diverso dai fogli di carta e quindi di più difficile reperimento da
parte degli organi di polizia stradale (di cui all'art. 12 del Codice).
Non può dirsi funzionale l'utilizzo di pannelli rigidi, riutilizzabili, se non si
vuol dotare gli agenti appiedati di tracolla o di carrellino porta sigilli e complicare l'operazione di rimozione e recupero di detti sigilli sulla scorta di quanto
previsto dal citato art. 214, comma 1, secondo cui il sigillo "… decorso il
periodo di fermo amministrativo, è rimosso a cura dell'ufficio da cui dipende
l'organo di polizia che ha accertato la violazione ovvero di uno degli organi di
polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1.".
Il "sigillo" quindi deve essere rimosso dall'organo accertatore o da uno
degli altri organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 comma 1, appositamente
delegato, ma non da parte del diretto interessato.
Così come non possono essere delegati alla rimozione del sigillo gli
organi di polizia stradale di cui all'art. 12 comma 2 del Codice che, invece, sono
delegabili ad apporli (art. 2 comma 1 del DM 1.3.2004) in quanto l'art. 2 comma
4 del decreto ministeriale 1.3.2004 nel prevedere la possibilità di delega alla
32
RELAZIONI CONVEGNO CAMAIORE - 12, 13, 14 MAGGIO 2005
rimozione dei sigilli fa riferimento soltanto agli organi di polizia stradale di cui
all'art. 12 comma 1 del Codice.
Per fare un esempio che evidenzi l'irrazionalità della norma basti pensare che gli appartenenti al Corpo Forestale dello Stato pur essendo delegabili
all'apposizione dei sigilli sui veicoli fermati, non possono poi esserlo per la
rimozione degli stessi sigilli preventivamente apposti.
Come visto innanzi, il rifiuto "di trasportare o custodire, a proprie spese,
il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo" accertatore, comporta
l'applicazione della "sanzione amministrativa … da euro 656,00 a euro 2628,00,
nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida da uno a tre mesi".
In tal caso, l'organo accertatore provvede direttamente a far trasportare
il veicolo, secondo le modalità previste dal regolamento, in un apposito luogo di
custodia individuato ai sensi dell'articolo 214 bis, dandone atto nel verbale di
contestazione della violazione.
1.6
L'alienazione dei veicoli nella disciplina dell'art. 214-bis
Gli elevati costi a carico della pubblica amministrazione per far fronte
alle spese di custodia dei veicoli sequestrati, confiscati o fermati e non ritirati
dagli interessati alla scadenza del termine, hanno spinto il legislatore a semplificare le procedure di alienazione a discapito di maggiori oneri e responsabilità
a carico del proprietario del veicolo tenuto ad assumerne in proprio la custodia
e i relativi costi.
Al riguardo, l'art. 38 del decreto-legge 30.9.2003, n. 269 ha introdotto
l'art. 214-bis del Codice della strada sulla "Alienazione dei veicoli nei casi di
sequestro amministrativo, fermo e confisca", ai sensi degli articoli 213, comma
2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, in giacenza nelle depositerie
autorizzate.
La nuova disposizione introduce la figura del "custode-acquirente" a
favore del quale si determina il trasferimento di proprietà del veicolo qualora
l'autore della violazione o l'obbligato in solido si siano rifiutati di trasportarlo o
custodirlo a proprie spese, all'atto dell'accertamento della violazione (cui
consegue il sequestro amministrativo o il fermo), o successivamente nel
termine di dieci giorni dal ricevimento dell'avviso scritto da parte dell'organo
accertatore contenente l'invito ad assumere la custodia del veicolo ed a
pagarne le spese per il trasporto e la custodia.
Spetta alla pubblica amministrazione l'individuazione del custode-acquirente, a mezzo gare ristrette in ambiti territoriali infraregionali fra i soggetti che
hanno stipulato apposita convenzione con il Ministero dell'interno e con l'Agenzia del demanio, tenendo conto del luogo o della data di esecuzione del
sequestro o del fermo.
Con la convenzione il custode-acquirente deve obbligarsi ad assumere
la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo, a fermo o a
confisca a seguito del sequestro, e ad acquistarli nei casi di trasferimento di
proprietà, provvedendo quindi alla loro alienazione dopo la confisca.
RELAZIONI CONVEGNO CAMAIORE - 12, 13, 14 MAGGIO 2005
33
L'art. 214-bis comma 1, per le ipotesi disciplinate dall'art. 213, comma 2quater, e dall'art. 214, comma 1, ultimo periodo (6), prevede che, ai fini del
trasferimento di proprietà (dal proprietario o, in sua vece, da altro soggetto
indicato nell'articolo 196 comma 1), a favore del custode-acquirente (anche ai
soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento) dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, nonché dell'alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo, l'individuazione del custode-acquirente avvenga secondo criteri oggettivi (definiti con
protocollo d'intesa tra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio) che
tengano conto del luogo o della data di adozione del sequestro o del fermo,
nell'ambito dei soggetti che hanno stipulato apposita convenzione con il
Ministero dell'interno e con l'Agenzia del demanio a seguito di gare ristrette,
ciascuna relativa ad ambiti territoriali infraregionali.
La convenzione deve prevedere l'obbligo, per il custode-acquirente, di
assumere la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a
fermo e di quelli confiscati a seguito del sequestro, e di acquistarli nelle ipotesi
di trasferimento di proprietà (di cui agli artt. 213, comma 2-quater, e 214,
comma 1, ultimo periodo), nonché l'obbligo di alienare i veicoli confiscati.
Per l'aggiudicazione delle gare le amministrazioni procedenti devono
tener conto delle offerte economicamente più vantaggiose per l'erario, con
particolare riguardo ai criteri ed alle modalità di valutazione del valore dei
veicoli da acquistare ed all'ammontare delle tariffe per la custodia.
Il bando di gara emanato dal Ministero dell'Interno di concerto col
Ministero delle finanze - Agenzia del demanio, relativo alla selezione per
ambiti territoriali infraregionali, dei custodi-acquirenti che originariamente
indicava la data dell'8 novembre 2004 come termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara, a seguito di richiesta delle
associazioni di categoria è stato prorogato detto termine di scadenza al 10
gennaio 2005.
Le procedure di gara per l'individuazione delle nuove figure di custodiacquirenti e la stipula delle convenzioni, quindi, a tutto aprile 2005 non sono
ancora concluse, sicché le modifiche degli articoli 213 e 214 del Codice della
strada e l'introduzione dell'art. 214-bis non possono dirsi pienamente applicabili a diciotto mesi dall'entrata in vigore del decreto legge n. 269/2003 che le ha
previste.
La previsione dell'obbligo per il custode-acquirente di acquistare i veicoli
nei casi di rifiuto degli obbligati di assumerne la custodia suscita molte perplessità non potendosi a priori determinarne il loro valore commerciale né il loro
numero.
Salvo quanto previsto per il trasferimento di proprietà dei veicoli sottoposti a sequestro o a fermo amministrativo, nei casi di cui agli artt. 213, comma 2quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, l'alienazione dei veicoli confiscati (a
seguito di sequestro amministrativo) si perfeziona con la notifica al custodeacquirente del provvedimento che dispone l'alienazione a cura dell'Agenzia
del demanio. Il provvedimento, una volta notificato, deve essere comunicato al
34
RELAZIONI CONVEGNO CAMAIORE - 12, 13, 14 MAGGIO 2005
Pubblico registro automobilistico competente ai fini dell'aggiornamento delle
iscrizioni.
Le disposizioni dell'art. 214 bis, comma 3, in deroga alle norme previste
dal DPR 13.2.2001, n. 189, si applicano all'alienazione dei veicoli confiscati a
seguito di sequestro amministrativo. Resta invece disciplinata dal predetto
DPR n. 189/2001 l'alienazione dei veicoli sottoposti alla sanzione accessoria
del fermo amministrativo, posto che il comma 3 dell'art. 214-bis prevede la
deroga esclusivamente per l'alienazione dei veicoli confiscati (e non anche per
quelli fermati), e che il comma 1, dello stesso art. 214 bis, mentre per il
trasferimento di proprietà a favore del custode-acquirente fa riferimento sia ai
veicoli sottoposti a sequestro amministrativo sia a quelli sottoposti a fermo
amministrativo, riguardo alla loro alienazione parla esclusivamente dei veicoli
confiscati a seguito di sequestro amministrativo.
Considerato pertanto che la sanzione accessoria della confisca può
conseguire soltanto al sequestro, e non anche al fermo, che costituisce di per sé
sanzione amministrativa accessoria, pur verificandosi il trasferimento di proprietà, a favore del custode-acquirente, del veicolo sottoposto a fermo amministrativo (nei casi previsti dagli artt. 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo
periodo), per la sua alienazione bisogna far ricorso alle disposizioni del DPR
13.02.2001, n. 189, non trovando applicazione la nuova disciplina dettata
dall'art. 214-bis del Codice della strada.
Secondo l'art. 214 bis, l'alienazione dei veicoli sottoposti a confisca si
perfeziona con la notifica al custode-acquirente del provvedimento di alienazione disposto dall'Agenzia del demanio, fatte salve le ipotesi previste dagli
artt. 213, comma 2-quater e 214, comma 1, ultimo periodo, riguardo al trasferimento della proprietà dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a
fermo.
Dopo la notifica, il provvedimento di alienazione dei veicoli sottoposti a
confisca deve essere comunicato al Pubblico registro automobilistico per
l'aggiornamento delle iscrizioni.
È il caso di ricordare che si tratta di alienazione di veicoli confiscati a
seguito di sequestro amministrativo in deroga alle norme del DPR 13.02.2001,
n. 189.
1.7
L'alienazione straordinaria dei veicoli disciplinata dall'art. 38
del decreto-legge n. 269/2003
Un merito che va riconosciuto al legislatore del decreto-legge n. 269/
2003 è sicuramente attribuibile al contenuto dell'art. 38 che realmente ha
permesso di svuotare le depositerie autorizzate alla custodia dei veicoli sequestrati, fermati o confiscati, ed a contenere, attraverso la forfetizzazione, le
spese di custodia a carico della pubblica amministrazione.
Seppure con qualche lentezza, dovuta all'affinamento della procedura,
le predette alienazioni straordinarie si sono estese a macchia d'olio sul territorio nazionale gestite dagli uffici territoriali del Governo (prefetture) di concerto
con le Agenzie del demanio territorialmente competenti.
RELAZIONI CONVEGNO CAMAIORE - 12, 13, 14 MAGGIO 2005
35
Le procedure interessano anche gli enti locali con riferimento all'attività
di polizia stradale svolta dai Corpi e servizi di polizia municipale che ha portato
all'applicazione di sanzioni accessorie o misure cautelari relative ai veicoli.
1.8
L'alienazione dei veicoli fermati, sequestrati o confiscati
giacenti nelle depositerie da almeno due anni al 30 settembre
2003
L'art. 38, del decreto-legge 30.9.2003, n. 269, ha previsto una disciplina
autonoma per i veicoli giacenti da oltre due anni, alla data del 30.9.2003,
presso le depositerie autorizzate - a seguito di sequestro amministrativo
(misura cautelare finalizzata alla confisca) e di sanzioni accessorie previste dal
Codice della strada (fermo amministrativo, rimozione o blocco del veicolo e
confisca), nonché per i veicoli non alienati per mancanza di acquirenti, purché
immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni alla data del 30.09.2003 e
purché privi di interesse storico e collezionistico, comunque custoditi da oltre
due anni alla predetta data del 30.9.2003, se non ancora confiscati - consentendone l'alienazione, anche ai soli fini della rottamazione, mediante cessione
al soggetto titolare del deposito sulla base di appositi elenchi predisposti dal
prefetto (competente per territorio) e riportanti il tipo, il modello ed il numero di
targa o telaio del veicolo, anche in assenza di documentazione sul loro stato di
conservazione.
È stata attribuita congiuntamente al Ministero dell'interno e all'Agenzia
del demanio, la competenza per la gestione della procedura di alienazione dei
predetti veicoli, nel rispetto delle modalità stabilite con decreto dirigenziale
concertato tra le due amministrazioni e riguardanti sia il corrispettivo dell'alienazione in modo cumulativo per il totale dei veicoli da alienare, in base al tipo
e alle condizioni dei veicoli stessi, sia l'ammontare delle somme da corrispondere al depositario-acquirente, nel rispetto di quanto previsto al comma 6 dello
stesso art. 38 del DL n. 269/1993 e tenendo conto delle spese di custodia e di
eventuali oneri di rottamazione che il depositario-acquirente sarà tenuto a
sostenere.
Il citato comma 6, peraltro, riconosce al custode, in deroga alle tariffe
previste dall'art. 12 del DPR 29.7.1982, n. 571, un importo complessivo
forfettario, comprensivo del trasporto, calcolato, per gli ultimi dodici mesi di
custodia, in 6,00 euro al mese per i motoveicoli ed i ciclomotori, in 24,00 euro
al mese per gli autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva inferiore (7) a 3,5
tonnellate, nonché per le macchine agricole ed operatrici, ed in 30,00 euro al
mese per gli autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5. Detti importi, inoltre, sono progressivamente ridotti del 20%
per ogni ulteriore anno, o frazione di anno, di custodia del veicolo, salvo gli
eventuali casi di intervenuta prescrizione delle somme dovute. Le somme per
la custodia, come sopra determinate, dovranno essere corrisposte al depositario__________
(7) Più logico sarebbe stato parlare di veicoli fino a 3,5 tonnellate, per non escludere dal tariffario
i veicoli aventi massa complessiva pari a 3,5 tonnellate dato che la successiva tariffa fa
riferimento ai quelli con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate.
36
RELAZIONI CONVEGNO CAMAIORE - 12, 13, 14 MAGGIO 2005
acquirente in cinque ratei annui costanti con versamento del primo rateo
nell'anno 2004 per le alienazioni effettuate entro il 2004.
L'alienazione "amministrativa" del veicolo si perfeziona con la notifica
del provvedimento di alienazione, che potrà contenere elenchi di veicoli, al
depositario-acquirente e la successiva comunicazione al Pubblico registro
automobilistico competente, cui spetta di effettuare l'aggiornamento delle
iscrizioni, senza oneri.
Appare evidente che l'alienazione straordinaria di cui si occupa la
disposizione in commento non comporterà l'automatica rottamazione materiale dei veicoli "alienati", potendosi verificare casi di immissione in circolazione
(anche attraverso forme di vendita per esportazione, specie verso i paese
dell'est Europa) di veicoli formalmente ed amministrativamente alienati e
perciò privi di targa e di documenti di circolazione, ma materialmente non
rottamati (con messa in sicurezza e recupero delle parti riutilizzabili), che
quindi potrebbero fare la loro comparsa sulle strade con dati identificati e
documenti contraffatti o alterati.
Più puntuale sono a riguardo le disposizioni dell'art. 193 commi 3 e 4 del
Codice della strada che fanno riferimento sia alla demolizione sia alla radiazione
del veicolo a differenza dell'art. 38 in esame che parla della sola "alienazione".
Nei casi di riscontro anche d'ufficio vizi di notificazione degli atti relativi al
procedimento sanzionatorio (che ha portato alla custodia del veicolo) nei
confronti del "trasgressore", non si procede al recupero delle spese di custodia liquidate (è ben noto, infatti che le spese di custodia vanno anticipate
dall'amministrazione da cui dipende l'organo di polizia che ha disposto la
custodia del veicolo).
Tuttavia, il riferimento al solo trasgressore e non anche al proprietario
del veicolo potrebbe far sorgere generare dubbi interpretativi della norma,
proprio perché al proprietario del veicolo, in quanto responsabile in solido con
l'autore della violazione, gli atti del procedimento sanzionatorio devono essere
necessariamente notificati e quindi potrebbero anch'essi risultare viziati. Deve
ritenersi perciò che il legislatore abbia voluto riferirsi genericamente al soggetto comunque tenuto al pagamento delle spese di custodia e non al solo
"trasgressore" in senso letterale.
È pur vero, comunque, che anche al comma 8, l'art. 38, fa riferimento
solamente al "trasgressore", nel disporre che la prescrizione del diritto alla
riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa, nonché il
mancato recupero, nei confronti del trasgressore, delle spese di trasporto e di
custodia, non determinano responsabilità contabile per i funzionari della pubblica amministrazione procedente.
Per espressa previsione di legge, tutte le operazioni di rottamazione o di
alienazione dei veicoli soggetti alla disciplina dell'art. 38 sono esenti da tributi
od oneri per le formalità e le annotazioni nei pubblici registri.
Le procedure di alienazione o rottamazione straordinaria, già avviate
prima del 2 ottobre 2003 (data di entrata in vigore del DL n. 269/2003) dalle
prefetture e non ancora concluse alla stessa data, sono soggette alla disciplina
RELAZIONI CONVEGNO CAMAIORE - 12, 13, 14 MAGGIO 2005
37
transitoria dell'art. 38 in esame, e i compensi dovuti ai custodi (se non già
liquidati) devono essere determinati secondo i criteri dettati dal citato comma 6
dell'art. 38, anche sulla base di autodichiarazione del custode, salvo condizioni
di pagamento meno onerose per l'erario individuate in sede locale.
Il comma 11 dell'art. 38 si occupa dei veicoli - diversi, da quelli disciplinati dai commi precedenti, in giacenza alla data del 2 ottobre 2003 presso le
depositerie autorizzate, in quanto sottoposti a sequestro o fermo amministrativo ai sensi del Codice della strada. Non vengono presi in considerazione,
quindi i casi di fermo amministrativo dei veicoli registrati previsto dall'art. 69 del
DPR 29.9.1973, n. 602, cosiddetto fermo amministrativo fiscale.
Nei casi di sequestro o fermo amministrativo previsti dal Codice della
strada, l'organo di polizia che ha adottato il provvedimento è tenuto a notificare
al proprietario del veicolo (anche se società di leasing) l'avviso previsto
dall'articolo 213 comma 2 quater del Codice della strada, con l'intimazione (si
tratta quindi di un esplicito avvertimento) che, in caso di rifiuto della custodia
del veicolo a proprie spese, decorso il termine di dieci giorni dalla notifica, la
proprietà del veicolo verrà trasferita al custode e nei suoi confronti si procederà
ai sensi dell'art. 213, c. 2 ter, del Codice della strada con l'applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.549,00 euro a 6.197,00 euro e della
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
da uno a tre mesi.
La somma ricavata dall'alienazione del veicolo va poi depositata in un
apposito conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato, fino alla definizione del
procedimento sanzionatorio che ha comportato il sequestro o il fermo amministrativo del veicolo.
L'eventuale provvedimento di confisca, disposto successivamente all'alienazione del veicolo, dovrà riguardare la somma depositata, comprensiva
degli interessi maturati, mentre in caso di archiviazione degli atti la somma
depositata dovrà essere restituita all'avente diritto.
Solo con la confisca quindi la somma depositata può essere incamerata
dall'erario, atteso che la norma parla di restituzione della somma all'avente
diritto in tutti gli altri casi, giusta l'espressione "in ogni altro caso" usata dal
legislatore.
Il comma 12, dell'art. 38, ai fini del trasferimento di proprietà del veicolo
al custode-acquirente (anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave
danneggiamento o deterioramento) nelle ipotesi di cui agli articoli 213, comma
2 quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, del Codice della strada, prevede che
fino alla stipula delle convenzioni previste dall'articolo 214 bis, per l'alienazione
o la rottamazione dei veicoli continua ad applicarsi la disciplina vigente alla
data di entrata in vigore del DL n. 269/2003.
1.9
L'alienazione dei veicoli sequestrati, fermati o confiscati da
meno di due anni al 30 settembre 2003
Occorre tener presente che, poiché l'art. 38 comma 2 del DL n. 269/
2003 parla di veicoli "comunque custoditi" da oltre due anni alla data del 30
38
RELAZIONI CONVEGNO CAMAIORE - 12, 13, 14 MAGGIO 2005
settembre 2003, nell'ipotesi di provvedimento di confisca (a seguito di sequestro amministrativo) divenuto definitivo, il termine di almeno due anni va
considerato con riferimento alla custodia conseguente al sequestro e non alla
data di emissione dell'ordinanza di confisca.
2
LA CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO
AMMINISTRATIVO
L'art. 214 comma 2 del Codice della strada prevede l'affidamento in
custodia del veicolo sottoposto a fermo amministrativo all'avente diritto o, in
caso di trasgressione commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci
o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle
spese di trasporto e custodia.
Poiché il comma 1 prevede che "… il proprietario o, in sua assenza, il
conducente o altro soggetto obbligato in solido, è nominato custode …",
l'ipotesi del comma 2 è da ritenersi riferita alle violazioni commesse da persona
minorenne.
La previsione dei predetti commi 1 e 2 va poi interpretata in combinato
disposto col comma 8 dove si prevede che, nei casi di circolazione con veicolo
sottoposto a fermo amministrativo, viene disposta la custodia del veicolo in un
deposito autorizzato, non consentendo quindi di affidarlo al custode proprietario - conducente o obbligato in solido.
Nulla si dice in proposito riguardo alle ipotesi di sequestro, come si
evince dall'art. 213 commi 2-quater e 6.
Nel caso di violazione all'art. 213 comma 4, infatti, si pone il problema se
riaffidare il veicolo al custode originario (proprietario – conducente o obbligato
in solido) che ha consentito la circolazione del veicolo o se custodirlo per conto
dell'amministrazione in un deposito autorizzato.
Non vi è dubbio che, se per un verso sarebbe giustificabile la custodia
del veicolo in una depositeria autorizzata onde evitare la reiterazione della
violazione, per altro verso il custode originario potrebbe volutamente reiterare
la violazione dell'art. 213 comma 4 allo scopo di evitare il trasferimento di
proprietà del veicolo o comunque di ritardarla.
2.1
La custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo
L'articolo 213, con la novella del DL n. 269/2003 presenta una struttura
radicalmente innovata con la modifica dei commi 2 e 3 e l'introduzione dei
nuovi commi 2 bis, 2 ter e 2 quater.
Il comma 2 prevede che nell'ipotesi di sequestro del veicolo, il proprietario o in sua assenza, il conducente o l'obbligato in solido, è nominato custode
con l'obbligo di depositare il veicolo nel luogo dallo stesso scelto per la
custodia e di assumerne le spese, trasportandolo in condizioni di sicurezza per
la circolazione stradale.
L'organo di polizia che accerta la violazione, è tenuto ad indicare nel
verbale di contestazione della violazione l'adozione del provvedimento ed a
trattenere presso l'ufficio il documento di circolazione. Sul veicolo deve essere
RELAZIONI CONVEGNO CAMAIORE - 12, 13, 14 MAGGIO 2005
39
collocato in maniera visibile la segnalazione dello stato di sequestro secondo
quanto previsto dall'art. 394 comma 9 regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della strada.
Nel nuovo comma 2 bis (dell'art. 213) si prevede che nei 30 giorni
successivi alla data in cui il provvedimento di confisca è divenuto definitivo,
ossia esauriti i ricorsi amministrativi (in opposizione o gerarchici) o giurisdizionali, eventualmente proposti dagli interessati, ovvero decorsi inutilmente i
termini per la loro proposizione, il custode del veicolo (proprietario, conducente
o obbligato in solido affidatario) trasferisce il mezzo, a proprie spese ed in
condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato
dal prefetto ai sensi dell'articolo 214 bis.
Decorso inutilmente detto termine di 30 giorni, il trasferimento del veicolo è effettuato a cura dell'organo accertatore con spese a carico del custode,
fatta salva la responsabilità penale cui può essere incorso il custode per non
aver ottemperato all'obbligo.
La previsione di una eventuale sanzione penale appare collegata alla
semplice violazione dell'obbligo di legge e non di un possibile ordine dato
dall'organo accertatore (in calce al verbale di contestazione della violazione o
con provvedimento a parte, peraltro non previsto dalla norma).
Ciò induce a due riflessioni, una sulla natura del rapporto giuridico che
regola la funzione di custode assunta dal privato cui il veicolo viene affidato
all'atto del sequestro, l'altra sull'applicabilità della sanzione prevista dall'art.
650 del Codice penale (l'unica norma eventualmente applicabile) alla violazione di un obbligo di legge (consistente nell'omettere di trasferire il veicolo, a
proprie spese ed in condizioni di sicurezza, presso il deposito individuato dal
prefetto, decorsi 30 giorni dalla data in cui la confisca è divenuta definitiva) che
non sembra possa essere ricondotto alla violazione di "un provvedimento
legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o
di ordine pubblico o di igiene".
Nell'ipotesi in esame, infatti, anche il decorso del termine per la proposizione del ricorso, pur se per semplice inerzia dell'interessato, dovrebbe far
scattare la sanzione penale dell'art. 650. D'altra parte, una eventuale intimazione nel provvedimento di confisca, di provvedere a trasferire il veicolo a
proprie spese nel luogo indicato dal prefetto, entro 30 giorni dalla data della
sua esecutività, non sarebbe altro che una ripetizione del precetto già previsto
dalla legge, che peraltro consente all'organo accertatore di trasferire il veicolo
a spese del custode.
Inoltre, il comma 2 ter punisce con la sanzione amministrativa da euro
1.549,00 a euro 6.197,00 e con la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da uno a tre mesi il soggetto che rifiuti,
all'atto del sequestro, di trasportare o custodire a proprie spese il veicolo
secondo le prescrizioni dell'organo di polizia.
Configurandosi l'ipotesi sanzionatoria anzidetta, ossia il rifiuto manifestato "dall'obbligato" all'atto dell'accertamento della violazione che comporta il
sequestro, a trasportare o custodire il veicolo a proprie spese, l'organo di
40
RELAZIONI CONVEGNO CAMAIORE - 12, 13, 14 MAGGIO 2005
polizia avvisa, con annotazione in calce al verbale di sequestro che, decorsi
dieci giorni dalla notifica dell'atto, la mancata assunzione della custodia del
veicolo da parte del trasgressore o degli altri soggetti indicati nell'art. 196
comma 1 del Codice, comporterà l'immediato trasferimento della proprietà del
veicolo stesso a favore del custode acquirente, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento.
Decorso inutilmente il predetto termine di dieci giorni, l'organo accertatore trasmette gli atti al prefetto, il quale nei successivi 10 giorni, verificata la
sussistenza dei presupposti di legge, dichiara il trasferimento di proprietà del
veicolo a favore del custode acquirente di cui all'art. 214 bis, con conseguente
cessazione di qualunque onere e spesa per la custodia a carico dello Stato.
La somma ricavata dall'alienazione del veicolo è depositata, fino alla definizione del procedimento che ha portato al sequestro, in un autonomo conto
fruttifero presso la tesoreria dello Stato.
In questo caso, l'eventuale provvedimento di confisca avrà ad oggetto la
somma depositata e non più il veicolo.
L'ipotesi dovrebbe essere ricorrente in quanto l'alienazione del veicolo
dovrebbe avvenire, rispettando i rigorosi termini di legge, prima della scadenza
del termine dei 60 giorni per la proposizione del ricorso amministrativo contro il
verbale di sequestro, ai sensi dell'art. 213 comma 3, o per l'opposizione
giurisdizionale del verbale di accertamento della violazione.
Qualora l'accertamento venga ritenuto infondato la norma prevede la
restituzione, all'avente diritto sul veicolo, della somma ricavata dal trasferimento di proprietà a favore del custode-acquirente.
Come è agevole dedurre, se da un lato la celerità della procedura di
alienazione riduce considerevolmente le spese di custodia e snellisce l'attività
amministrativa, dall'altro penalizza fortemente i diritti dell'utente che nell'ipotesi
di infondatezza dell'accertamento si vedrebbe comunque privato della possibilità di riavere il veicolo, in quanto già alienato e verosimilmente ad un prezzo
inferiore a quello di mercato o comunque non rapportato all'utilità economica di
continuare ad utilizzarlo.
Inoltre, la previsione che la notifica del verbale di sequestro, contenente
l'avviso ad assumere la custodia a proprie spese, nei casi di comprovate
difficoltà oggettive, si ha per eseguita al ventesimo giorno successivo a quello
di affissione dell'atto nell'Albo del comune dove è situata la depositeria non fa
che affievolire il diritto di proprietà del cittadino utente.
Basti pensare ad un cittadino che nel periodo di ferie dovesse incappare
nel rigore della norma e che non volendo o non potendo assumere in proprio la
custodia del veicolo magari per oggettive difficoltà economiche o di individuazione di un adeguato luogo di custodia anche a causa della sua lontananza dal
luogo di residenza, nella oggettiva difficoltà dell'organo accertatore di notificargli l'avviso ad assumere in proprio la custodia del veicolo (magari perché non
ancora rientrato dalle ferie; fra le oggettive difficoltà di notifica non è escluso
che potrebbe farsi rientrare anche l'assenza dall'abitazione considerati i ristretti termini di legge previsti per l'esecuzione della procedura), la norma prevede
RELAZIONI CONVEGNO CAMAIORE - 12, 13, 14 MAGGIO 2005
41
che la notifica si ha per eseguita al ventesimo giorno successivo a quello di
affissione dell'atto nell'Albo del comune dove è situata la depositeria; comune
che potrebbe, e solitamente lo è, essere diverso da quello in cui ha sede
l'organo accertatore (si pensi alla competenza delle Sezioni della polizia
stradale della Polizia di Stato che interessa vari comuni).
Fatto salvo quanto sancito dalla Corte Costituzionale in tema di notifiche
di atti, che il legislatore qui non ha tenuto conto, viene da chiedersi se non
sarebbe stato più opportuno prevedere la pubblicazione dell'avviso dell'obbligo di assumere la custodia del veicolo presso l'Albo del comune di residenza
dell'interessato, dove sarebbe stato più probabile per lo stesso di prenderne
conoscenza, anziché nel comune in cui ha sede la depositeria.
Egualmente rigida appare la norma riguardo alle altre cose (diverse dai
veicoli) oggetto di sequestro per le quali anziché alla vendita si procede a
distruzione.
Il provvedimento di confisca disposto dal prefetto costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo,
ed è comunicato, a cura dello stesso prefetto al PRA per l'annotazione nei
propri registri senza oneri (comma 7).
Nel caso di opposizione innanzi all'autorità giudiziaria del verbale di
accertamento della violazione o dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento o
dell'ordinanza che dispone la sola confisca, la cancelleria del giudice competente dà comunicazione al prefetto, entro dieci giorni, della proposizione
dell'opposizione e dell'esito del relativo giudizio.
Ai sensi del comma 4, chiunque circola abusivamente con un veicolo
sottoposto a sequestro è soggetto alla sanzione amministrativa principale da
euro 1.693,00 a euro 6.774,00 e con la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente da uno a tre mesi.
Giova ricordare infine che la sanzione accessoria della confisca amministrativa e quindi della misura cautelare del sequestro amministrativo, di cui al
comma 1 dell'art. 213, non si applicano se il veicolo appartiene a persona
estranea alla violazione e l'uso può essere consentito mediante autorizzazione
amministrativa.
2.2
Il rapporto tra l'articolo 193 e l'articolo 213 del Codice della
strada nell'affidamento dei veicoli sequestrati
La rottamazione dei veicoli sequestrati ai sensi dell'art. 193 del Codice
della strada e non reclamati dagli aventi diritto alla scadenza del termine, si
pone in antinomia con la disciplina prevista dall'art. 213, come novellato dal
decreto-legge n. 269/2003, alla luce della formulazione dell'art. 193 comma 4
a seguito dell'avvento del decreto-legge n. 151/2003.
Nessuna questione si pone ovviamente per i veicoli giacenti nelle
depositerie da oltre due anni alla data del 30 settembre 2003 che seguono la
procedura di alienazione straordinaria introdotta dall'art. 38 comma 2 del DL n.
269/2003.
La certezza nell'individuazione della norma applicabile viene meno
42
RELAZIONI CONVEGNO CAMAIORE - 12, 13, 14 MAGGIO 2005
riguardo agli aspetti procedurali relativi all'affidamento in custodia del veicolo
sequestrato, considerata la diversa articolazione degli istituti previsti dall'art. 213
nella nuova formulazione che disciplina le procedure generali per l'adozione del
sequestro amministrativo del veicolo e l'istituto previsto dall'art. 193 comma 4
che, nel limitare il suo campo di applicazione alla sola ipotesi del sequestro
amministrativo del veicolo conseguente alla violazione dell'art. 193, introduce
una procedura che si pone in contrasto con quella dettata dall'art. 213.
In sostanza si tratta di verificare se in fase di adozione del provvedimento di sequestro per la violazione dell'art. 193 il veicolo debba essere fatto
ricoverare per la custodia dall'organo accertatore, anche nel luogo indicato dal
trasgressore (nei soli casi particolari, così come recita la norma che, inoltre,
non fa riferimento agli altri soggetti obbligati in solido, ma che pure andrebbero
sentiti se presenti), o se affidarlo tassativamente al proprietario se presente, al
conducente o ad uno degli altri soggetti obbligati in solido.
Con la procedura prevista dall'art. 193 comma 4, che fa salvo l'obbligo
per l'interessato di farsi carico delle spese di recupero, trasporto e custodia
subordinandole alla restituzione del veicolo direttamente dall'organo accertatore, non si verifica il trasferimento di proprietà a favore del custode-acquirente
previsto dall'art. 214-bis di cui agli artt. 213, comma 2-quater, e 214, comma 1,
ultimo periodo.
Al riguardo occorre anzitutto premettere che il Ministro dell'Interno,
Dipartimento della pubblica sicurezza, con circolare protocollo n. 300/4/1/
31772/101/20/21/4, del 10 maggio 2004, avente ad oggetto "Decreto legge
30.9.2003, n. 269, convertito in legge 24.11.2003, n. 326. - Nuove procedure
per l'applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo e della
sanzione accessoria del fermo amministrativo", ha sbrigativamente argomentato che le disposizioni degli artt. 213 e 214 del Codice della strada, che
riguardano l'affidamento in custodia del veicolo all'avente diritto e le sanzioni
conseguenti al rifiuto "ingiustificato" di assumerne la custodia, si applicano
anche al sequestro previsto dall'art. 193 del Codice, per mancanza della
copertura assicurativa, e al fermo amministrativo previsto dagli artt. 26 e 46
della legge 6.6.1974, n. 298 sul trasporto abusivo di merci.
Vi è comunque da osservare che sebbene l'art. 213 comma 1 dispone
per l'obbligo di affidamento in custodia del veicolo sequestrato al proprietario o,
in sua assenza, ad altro soggetto obbligato o al conducente, per le ipotesi in cui
è prevista la sanzione accessoria della confisca amministrativa, non può
essere ignorata la disposizione dell'art. 193 che non è stata nemmeno implicitamente richiamata dal decreto-legge 269/2003.
A ciò si aggiunga che l'art. 193 comma 4, primo periodo, espressamente
richiama l'applicazione dell'art. 13 comma 3 della legge 24.11.1981, n. 689, in
materia di sequestro obbligatorio "…del veicolo a motore o del natante posto in
circolazione senza essere coperto dalla assicurazione obbligatoria …", per poi
dettare una specifica procedura sia per l'affidamento in custodia del veicolo
assoggettato alla misura cautelare, sia in ordine alla eventuale confisca
applicabile soltanto "Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e
non è avvenuto il pagamento in misura ridotta" (comma 4, ultimo periodo).
RELAZIONI CONVEGNO CAMAIORE - 12, 13, 14 MAGGIO 2005
43
E sempre l'art. 193 comma 4 prevede infatti l'ipotesi in cui il veicolo può
essere dissequestrato e restituito direttamente dall'organo accertatore; prerogativa che non prevede l'art. 213.
2.3
Il decreto ministeriale 1° marzo 2004 e il sigillo per i veicoli
fermati
Con decreto del Ministro dell'Interno 1° marzo 2004 (GU 25.03.2004, n.
71), emanato ai sensi dell'art. 214, comma 1 del Codice della strada (come
modificato dall'art. 38 del decreto-legge 30.09.2003, n. 269, convertito con
legge 24.11. 2003, n. 326) sono state dettate le modalità e le caratteristiche del
sigillo da apporre sui veicoli sottoposti alla sanzione accessoria del fermo
amministrativo.
Il sigillo, conforme ai modelli A e B, allegati al decreto, deve essere
costituito da un pannello in materiale plastico o metallico o da un foglio di carta
recante l'iscrizione: «Veicolo sottoposto a fermo» e gli estremi del provvedimento. Deve essere realizzato in un unico pezzo, riprodotto o rivestito di
materiale in grado di resistere agli agenti atmosferici per tutta la durata del
fermo del veicolo, senza subire significative alterazioni che ne compromettano
la leggibilità.
Il sigillo deve recare in modo ben visibile l'indicazione dell'organo di
polizia che lo ha apposto e l'emblema della Repubblica italiana o lo stemma
dell'amministrazione di appartenenza dell'organo accertatore e "deve essere
fissato solidamente al veicolo in modo che non sia possibile la sua rimozione, la sua separazione dal veicolo o il suo occultamento, senza violarne
l'integrità in modo irreversibile ed evidente.".
Meglio avrebbe fatto il decreto a parlare di divieto di occultamento
considerato che nella previsione letterale della norma regolamentare il divieto
viene collegato allo "occultamento" che viola "l'integrità in modo irreversibile
ed evidente" del sigillo e non a qualsiasi occultamento, quale ad esempio
quello effettuato con un giornale che, pur rendendo di fatto inefficace la
segnalazione del provvedimento, in realtà non ne viola "l'integrità in modo
irreversibile", anzi lo ripara ad esempio dal sole.
Anche la previsione che impone di fissare il sigillo "solidamente al
veicolo in modo che non sia possibile" la rimozione o separazione da esso,
"senza violarne l'integrità in modo irreversibile", appare poco coerente
sotto l'aspetto pratico dovendosi escludere per l'apposizione alcune parti del
veicolo per assicurare al "conducente" ampia libertà di movimenti e adeguato
campo di visualità.
L'iscrizione dei dati identificativi da riportare sul sigillo non può avere
altezza dei caratteri inferiore a 4 mm.
La formulazione dell'art. 1 comma 3 non rispecchia un'attenta tecnica
legislativa considerato che, mentre nella prima parte del comma prevede che il
"sigillo deve recare in modo ben visibile l'indicazione dell'ufficio o del
comando che lo ha apposto", nella seconda parte dispone che "lo stemma"
da apporre sul sigillo deve essere quello "… dell'amministrazione dalla
44
RELAZIONI CONVEGNO CAMAIORE - 12, 13, 14 MAGGIO 2005
quale l'organo accertatore dipende", non tenendo conto che, in virtù di
quanto opportunamente previsto dall'art. 2 comma 1, "I sigilli sono apposti
dall'organo di polizia stradale che ha accertato l'illecito … ovvero da altro
organo di polizia stradale … appositamente delegato …".
In caso di delega all'apposizione del sigillo, ipotesi che può ricorrere
frequentemente per la custodia di veicoli in comuni diversi da quelli in cui viene
accertato l'illecito amministrativo, è poco probabile che nel sigillo figurino
contestualmente l'indicazione dell'organo delegato ad apporlo e "lo stemma
dell'amministrazione dalla quale l'organo accertatore dipende".
È preferibile allora in siffatte ipotesi far riprodurre sul sigillo soltanto
"l'emblema della Repubblica italiana" visto che l'emblema e lo stemma sono
previsti in alternativa uno all'altro.
Assodata quindi la possibilità di delega per l'apposizione ad altro organo
di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, del Codice della strada, l'art. 2
del decreto ministeriale prevede che "Su ogni veicolo sottoposto a fermo
amministrativo devono essere apposti almeno due sigilli: uno nella parte
anteriore ed uno nella parte laterale in corrispondenza o in prossimità del posto
di guida", mentre sui ciclomotori, sui rimorchi, sui motocicli e sulle macchine
agricole ed operatrici è consentito l'utilizzo di un solo sigillo da apporre nella
parte anteriore del veicolo.
In ogni caso, prosegue la norma, i pannelli devono essere collocati in
modo da essere sempre chiaramente leggibili e senza che arrechino pregiudizio per la sicurezza della circolazione, la visuale del conducente, la sua libertà
di movimento e la possibilità di azionare i comandi di guida.
Considerato il divieto di circolazione con veicoli sottoposti a fermo
amministrativo, peraltro sanzionato dall'art. 214 comma 8 del Codice della
strada, appaiono eccessive le precauzioni del legislatore al riguardo, anche
perché nella eventuale ipotesi di trasferimento di custodia (che deve essere
autorizzato dall'organo accertatore della violazione cui consegue il fermo
amministrativo del veicolo) occorrerebbe comunque procedere alla preventiva
rimozione dei sigilli per poi apporvene altri una volta raggiunto il nuovo luogo di
custodia. Ciò per evitare, durante il tragitto, possibili ripetuti controlli da parte di
altri organi di polizia stradale estranei all'accertamento e tutelare per quanto
possibile anche la riservatezza dell'utente.
Per i veicoli con carrozzeria chiusa e superfici vetrate, è possibile
collocare i sigilli all'interno del veicolo e di preferenza sul vetro laterale anteriore o posteriore o sul lunotto posteriore.
Considerati i campi di visualità dei veicoli di media cilindrata, anche una
simile collocazione del sigillo può arrecare pregiudizio alla visuale del conducente e di conseguenza alla sicurezza della circolazione.
La rimozione dei sigilli deve avvenire al termine del periodo di fermo
amministrativo a cura dell'organo di polizia che li ha apposti o di altro organo di
polizia stradale appositamente delegato fra quelli individuati dall'art. 12 comma
1 del Codice della strada.
Come detto innanzi, quindi non possono essere delegati alla rimozione
dei sigilli (per la preclusione dell'art. 2 comma 4 del DM 1.3.2004) gli organi di
RELAZIONI CONVEGNO CAMAIORE - 12, 13, 14 MAGGIO 2005
45
polizia stradale di cui all'art. 12 comma 2 del Codice che, per converso,
possono essere delegati ad apporli (art. 2 comma 1 del DM 1.3.2004) e questa
circostanza può giustificarsi esclusivamente con una grossolana svista ministeriale.
È consentito al custode di chiedere all'organo accertatore di delegare la
rimozione dei sigilli all'organo di polizia che ha competenza sul luogo di
custodia del veicolo "per tutta la durata del fermo amministrativo".
Anche in questo caso appare incomprensibile la formulazione della
norma che, mentre da un lato e per evidenti ragioni di economicità di tempi e di
risorse, riconosce al custode la facoltà di chiedere di delegare la rimozione dei
sigilli ad un organo di polizia stradale più vicino al luogo di custodia, dall'altra
limita detta facoltà di delega ai soli casi in cui il veicolo sia stato custodito nello
stesso luogo o in eventuale altro luogo all'interno del territorio di competenza
dello stesso organo di polizia stradale delegabile.
Si tratta di una previsione che non trova un'apparente giustificazione
tenuto conto che lo stesso art. 2, mentre al comma 1 del decreto prevede che
"I sigilli sono apposti dall'organo di polizia stradale che ha accertato l'illecito …
ovvero da altro organo di polizia stradale, tra quelli indicati dall'art. 12, commi
1 e 2, del Codice della strada, appositamente delegato a compiere l'operazione", al comma 4, riguardo alla loro rimozione, indirettamente esclude la delega
ad altro organo di polizia stradale che non sia stato competente per territorio
"per tutta la durata del fermo amministrativo" ovvero nei casi in cui la
custodia del veicolo sottoposto a fermo amministrativo sia avvenuta in più
luoghi di cui anche uno solo non ricadente nel territorio di competenza dell'organo di polizia stradale da delegare.
Ai sensi dell'art. 2 comma 5, la rimozione dei sigilli deve essere documentata con la redazione di un apposito verbale che certifichi lo stato e
l'integrità dei pannelli. Verbale da trasmettere senza ritardo all'organo di polizia
stradale "che li ha apposti", in caso di delega alla rimozione.
Si dà per scontato, anche in questa ipotesi, che ad apporre i sigilli sia
soltanto l'organo accertatore della violazione (e non anche quello eventualmente delegato) sicché secondo il decreto il verbale di rimozione dei sigilli
deve essere trasmesso all'organo di polizia stradale delegato se i sigilli sono
stati da esso apposti e non anche all'organo che ha accertato la violazione (cui
consegue il fermo amministrativo del veicolo), al quale è invece opportuno
trasmettere prioritariamente l'atto.
2.4
Le modalità operative del fermo e del sequestro
amministrativo secondo la circolare 10 maggio 2004 del
Ministro dell'interno
Con circolare n. 300/4/1/31772/101/20/21/4 del 10 maggio 2004, il
Ministero dell'Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, ha dettato le
"Nuove procedure per l'applicazione della misura cautelare del sequestro
amministrativo e della sanzione accessoria del fermo amministrativo" disciplinate dagli artt. 213 e 214 del Codice della strada come modificati dal decretolegge 30.09.2003, n. 269, convertito in legge 24.11.2003, n. 326.
46
RELAZIONI CONVEGNO CAMAIORE - 12, 13, 14 MAGGIO 2005
La circolare si propone di indicare le procedure operative per gli organi
di polizia stradale, di cui all'art. 12 del Codice, in attesa dell'attivazione delle
convenzioni per l'individuazione dei custodi acquirenti previsti dall'art. 214-bis
del Codice, e conferma l'applicazione immediata delle disposizioni sull'affidamento in custodia del veicolo all'avente diritto e le conseguenti sanzioni in caso
di rifiuto ingiustificato ad assumere la custodia, estendendo la procedura,
come visto sopra, anche al sequestro amministrativo previsto dall'art. 193 del
Codice della strada e al fermo amministrativo previsto dall'art. 214 dello stesso
Codice e dagli articoli 26 e 46 della legge 6.6.1974, n. 298 sul trasporto abusivo
di merci.
Viene richiamato il disposto dei commi 2 e 2 ter dell'art. 213 e l'art. 214
comma 1, per la parte in cui prevedono l'obbligo per il proprietario, o in sua
vece - se assente all'atto dell'accertamento ed è impossibile reperirlo tempestivamente - per il conducente o altro soggetto obbligato in solido (presente
all'atto dell'accertamento), di assumere la custodia del veicolo sottoposto a
sequestro o fermo amministrativo, assoggettandone l'eventuale rifiuto alla
sanzione amministrativa pecuniaria e alla sospensione della patente di guida
da uno a tre mesi. Nelle ipotesi di conducente minorenne si prevede l'affidamento del veicolo a chi esercita la potestà familiare o a chi ne fa le veci, purché
presente o prontamente reperibile, rimettendo al "prudente apprezzamento
degli operatori di polizia stradale, anche in relazione alle eventuali priorità
operative" di stabilire di volta in volta i casi di pronta reperibilità dell'avente
titolo, non presente al momento del sequestro o del fermo del veicolo.
Pur condivisibile come principio, appare poco pratico il rinvio alle disposizioni degli artt. 259 e 120 del Codice di procedura penale, riguardo ai requisiti
del custode, sia perché non facilmente accertabili all'atto dell'accertamento
della violazione, sia perché dall'assunto degli artt. 213 e 214 del Codice della
strada non si rinviene l'impossibilità di affidare la custodia del veicolo in
particolare a chi è sottoposto a misure di prevenzione (art. 120 CPP).
Ad accogliere la tesi ministeriale, infatti, si porrebbe il problema del
pagamento delle spese di custodia mancando il rifiuto della parte interessata,
atteso che la mancata custodia del veicolo dipenderebbe esclusivamente dalla
scelta dell'organo accertatore che, nel caso di conducente, unico proprietario
del veicolo, non avrebbe la possibilità di far ricorso ad altri soggetti.
Si prevede nella circolare che l'accertamento dell'assenza di misure di
sicurezza o di prevenzione dovrà avvenire con la consultazione degli archivi
della banca dati interforze (prevista dall'art. 8 della legge n. 121/1981, cui
com'è noto non tutti gli organi di polizia stradale accedono direttamente)
ovvero, ed in caso di impossibilità, a mezzo "dichiarazione autocertificata" da
parte dell'obbligato ad assumere la custodia del veicolo sequestrato o fermato.
Si tratta in quest'ultimo caso di una certificazione sulle proprie qualità personali
che il soggetto dovrebbe rilasciare su invito dell'organo di polizia (nonostante
la norma sull'autocertificazione riconosca al soggetto il diritto-facoltà di farvi
ricorso e non certo il dovere di servirsene a richiesta di altri o della stessa
pubblica amministrazione) sicché l'eventuale rifiuto non appare sanzionabile.
RELAZIONI CONVEGNO CAMAIORE - 12, 13, 14 MAGGIO 2005
47
Anche riguardo alla disponibilità del luogo di custodia ed alla sua
idoneità è previsto il ricorso alla "dichiarazione autocertificata" del custode il
quale non può sottrarsi all'obbligo di custodire il veicolo senza giustificato
motivo, tenuto conto che si considera sufficiente avere la disponibilità del
luogo, anche se non esclusiva, come un giardino, uno spazio condominiale, un
garage privato, un fondo privato, anche non chiuso, o un altro luogo non
soggetto a pubblico passaggio (quale un'autorimessa pubblica, una depositeria autorizzata ai sensi del DPR n. 571/1982, un fondo privato concesso a titolo
di cortesia o in comodato, ecc.).
Il luogo di custodia deve trovarsi comunque nel territorio dello Stato in
modo da consentire all'organo accertatore, direttamente o attraverso delega
ad altro organo di polizia stradale, di verificare il rispetto degli obblighi di
custodia.
Per il trasferimento del veicolo dal luogo di accertamento a quello di
custodia, la circolare prevede che, "Salvo che non ostino motivi di sicurezza
ovvero che la circolazione non sia comunque consentita per mancanza assoluta dei requisiti per la circolazione (quali, a titolo esemplificativo, la mancanza
di copertura assicurativa, della prescritta immatricolazione, delle targhe, ecc),
il veicolo sottoposto a sequestro o a fermo amministrativo può essere condotto
nel luogo di custodia direttamente dalla persona alla quale è stato affidato. Se,
tuttavia, questa persona non è munita di patente ovvero è sprovvista, anche
temporaneamente, dei prescritti requisiti per la guida, egli può richiedere che il
veicolo sia condotto da persona di sua fiducia, presente al momento dell'accertamento ovvero prontamente reperibile.".
Nell'impossibilità di far condurre il veicolo nel luogo di custodia direttamente dal custode o da persona di sua fiducia il trasporto deve avvenire a
spese e cura del custode sul presupposto che, prosegue la circolare, "L'attività
di trasporto del veicolo … si configura nell'ambito di un rapporto di natura
contrattuale tra il custode ed il vettore, regolato dalle disposizioni del Codice
civile" e non riguarda l'organo di polizia stradale che, comunque, ha "l'onere di
verificare che il veicolo sia effettivamente allontanato dalla sede stradale e che
sia caricato su un veicolo tecnicamente idoneo al trasporto".
Le modalità di trasferimento del veicolo dal luogo dell'accertamento a
quello di custodia indicate dalla direttiva ministeriale, si pongono in contrasto
con le disposizioni del Codice della strada che, all'art. 214, comma 1, prevede
che, nei casi di "fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato
custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido,
fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un
luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese,
in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio", così come all'articolo
213 comma 2 prevede che nell'ipotesi di sequestro del veicolo "il proprietario
ovvero, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto
obbligato in solido, è nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo
in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un
luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in
condizioni di sicurezza per la circolazione stradale.".
48
RELAZIONI CONVEGNO CAMAIORE - 12, 13, 14 MAGGIO 2005
In tale contesto, quindi, qualora vi sia incertezza sull'esistenza delle
condizioni di sicurezza per la circolazione stradale (ed il concetto di sicurezza
è molto ampio), è preferibile che l'organo di polizia disponga affinché l'utente
provveda al trasporto del veicolo fermato o sequestrato, così come letteralmente prevede il Codice, non consentendone la circolazione.
Secondo la circolare, la possibilità per l'organo di polizia stradale di
affidare il veicolo al custode-acquirente (ex art. 214-bis del Codice) può aversi
soltanto se l'obbligato:
• è assente o rifiuta di assumere la custodia;
• è minorenne e i genitori o il tutore non sono prontamente reperibili nel luogo
dell'accertamento;
• non può assumere la custodia perché privo dei requisiti di idoneità psicofisica
o morale previsti dagli artt. 120 e 259 del Codice di procedura penale.
Nei predetti casi e fino all'individuazione e alla stipula delle convenzioni
con i "custodi acquirenti", si applicano le disposizioni del DPR n. 571/1982.
Solo successivamente, quindi, il veicolo dovrà essere affidato ai predetti
soggetti sulla base dei criteri definiti col DM 30 marzo 2004 (GU n. 92 del
20.4.2004).
La circolare ministeriale, 10 maggio 2004, in esame, tratta inoltre del
fermo amministrativo del veicolo previsto dagli artt. 207 e 214, comma 7,
precisando che:
1 per il fermo amministrativo del veicolo previsto dall'art. 207 (conducente di un
veicolo straniero o conducente munito di patente rilasciata da paese extracomunitario alla guida di un veicolo immatricolato in Italia che non provvede al
pagamento immediato della sanzione amministrativa prevista per la violazione
commessa) si applica la procedura dettata con circolare ministeriale n. 300/A/
1/44249/101/3/3/8, del 12.8.2003, che non consente l'affidamento in custodia
del veicolo all'avente diritto e rinvia alle disposizioni del DPR n. 571/1982;
2 nei casi di fermo amministrativo conseguente alla sospensione della carta di
circolazione, secondo quanto previsto dall'art. 214, comma 7, in relazione
all'art. 217, l'organo accertatore è tenuto a ritirare la carta di circolazione ed a
trasmetterla al competente ufficio provinciale del Dipartimento per i trasporti
terrestri (DTT) disponendo il fermo amministrativo del veicolo e l'affidamento
in custodia secondo la disciplina dell'art. 214, comma 1. Al termine del
periodo di fermo amministrativo, si dovrà provvedere alla restituzione del
documento di circolazione all'avente diritto e alla rimozione dei sigilli dal
veicolo.
Riguardo agli adempimenti operativi per l'esecuzione dei provvedimenti
di fermo e sequestro amministrativo, la direttiva del Ministero prevede che
siano redatti i verbali di seguito indicati, conformi ai modelli allegati alla
circolare:
1 verbale di sequestro (allegato 5 alla circolare);
2 verbale di fermo amministrativo (allegato 6 alla circolare);
3 verbale di sequestro o di fermo, allegati alla circolare (all. 7 per il sequestro all. 8 per il fermo), nei casi di affidamento del veicolo ad un deposito
RELAZIONI CONVEGNO CAMAIORE - 12, 13, 14 MAGGIO 2005
49
autorizzato, con indicazione dei motivi che non hanno consentito l'affidamento in custodia al proprietario, al conducente o ad altro soggetto obbligato.
All'atto della contestazione della violazione l'organo accertatore è tenuto
a ritirare la carta di circolazione o il certificato di idoneità tecnica del ciclomotore (che dal 1° luglio 2004 assume la denominazione di certificato di circolazione del ciclomotore).
Nel richiamare il disposto dell'art. 394, comma 9, regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice, la circolare prevede l'apposizione sulla parte
anteriore o sul vetro parabrezza del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, di uno o più fogli adesivi (di dimensioni non inferiori a cm 20 × cm 30)
recanti l'iscrizione: «Veicolo sottoposto a sequestro» e gli estremi del provvedimento, per poi invitare gli organi di polizia stradale a tener conto delle novità
introdotte per la segnalazione del fermo amministrativo del veicolo e ad
uniformarsi, riguardo al tipo di materiale e alle modalità di collocazione e
fissaggio della segnalazione, a quanto previsto per il sigillo, oltre a "garantire
piena visibilità al conducente nel caso del trasferimento su strada del veicolo
fino al luogo di custodia".
Qualora non sia possibile affidare la custodia del veicolo ad uno dei
soggetti obbligati, il verbale di sequestro o di fermo, unitamente al verbale di
contestazione della violazione, deve essere notificato al proprietario del veicolo anche se si tratta di soggetti che, secondo l'art. 196 del Codice non sono
ritenuti responsabili in solido con il trasgressore (come ad esempio
l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, o la società di
leasing). In quanto, prosegue la direttiva, "il proprietario del veicolo subisce
comunque gli effetti dell'applicazione della misura cautelare del sequestro o
della sanzione accessoria del fermo e deve essere messo in condizione di
assumere la custodia del veicolo ovvero, se la custodia è già stata assunta dal
conducente, di rivendicarne il trasferimento nella propria disponibilità".
A seguito di tale assunto occorre domandarsi se è applicabile a detti
soggetti (usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, o società di
leasing) la violazione prevista per il rifiuto di assumere la custodia del veicolo,
considerato che lo stesso Ministero dell'Interno, confermando la posizione
assunta con circolare n. 300A/48507/113/2, del 15 gennaio 1994, interpretativa
degli artt. 196 e 84, da noi non condivisa (8) e la giurisprudenza di legittimità
(Cass. civ., sez. III, 29.10.1999, n. 12192), hanno escluso la loro responsabilità
solidale per il pagamento delle sanzioni amministrative.
Fino all'individuazione dei custodi - acquirenti, tenuti ad assumere la
custodia del veicolo con l'impegno di acquistarne la proprietà, in caso di
mancato ritiro da parte dell'avente diritto nel termine di 10 giorni dalla notifica
dell'avviso al ritiro, la direttiva prevede che continuino ad applicarsi le disposizioni previste dal DPR 13.2.2001 n. 189, e che in caso di dissequestro del
veicolo sia notificato al proprietario l'invito a ritirare il mezzo.
__________
(8) Ci sia consentito al riguardo rinviare a quanto da noi scritto in "Principi di solidarietà" in "Il
Codice della strada, edizione Egaf, Forlì, nel commento all'articolo 196, paragrafo "196.01.03La responsabilità solidale nel Codice della strada".
50
RELAZIONI CONVEGNO CAMAIORE - 12, 13, 14 MAGGIO 2005
Analoga procedura detta la circolare per il fermo amministrativo, dove
peraltro prevede che unitamente al verbale di contestazione della violazione
ed al verbale di fermo amministrativo sia "trasmesso al proprietario del veicolo
l'invito a ritirarlo entro 30 giorni successivi alla scadenza del periodo di fermo
secondo le disposizioni del citato DPR n. 189/2001", dimenticando che proprio
il richiamato DPR n. 189/2001, all'art. 1, comma 2, considera abbandonati i
veicoli non ritirati dal "proprietario nel termine di tre mesi dalla notificazione
dell'obbligo di ritiro, a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e sanzioni accessorie previste dal Codice della strada.". Fino all'individuazione dei
custodi-acquirenti convenzionati, quindi, nell'invito al proprietario per il ritiro del
veicolo alla scadenza del periodo di fermo od a seguito di dissequestro,
trovando applicazione il disposto del DPR n. 189/2001, occorre far riferimento
al termine di "tre mesi" e non di 30 giorni come prevede la circolare ministeriale in commento.
Riguardo agli aspetti sanzionatori va ricordato che la direttiva ministeriale legittima la circolazione del veicolo sottoposto a sequestro o a fermo
amministrativo "nei tempi e secondo l'itinerario espressamente autorizzati
dall'organo di polizia stradale in sede di accertamento" della violazione, nonostante il Codice chiaramente, almeno con riferimento al fermo amministrativo,
parli di trasporto del veicolo e non di circolazione, per poi aggiungere che
"L'ampiezza della previsione normativa include tra i destinatari delle sanzioni
chi si trovi alla guida del veicolo anche se non è stato nominato custode".
L'interpretazione ministeriale non è condivisibile in quanto, se per un
verso ritiene assoggettabile a sanzione amministrativa il soggetto autorizzato a
condurre il veicolo nel luogo di custodia "nei tempi e secondo l'itinerario prescritto dall'organo accertatore", dall'altro non riconosce che il proprietario o altro
soggetto già nominato custode, non hanno la possibilità oggettiva di esercitare i
doveri di custodia, così che verrebbe meno la loro responsabilità solidale per il
pagamento delle sanzioni amministrative (di cui agli artt. 213 e 214 del Codice)
derivanti da violazioni commesse dal soggetto autorizzato dall'organo accertatore a condurre il veicolo (senza una volontà espressa o tacita del proprietario o di
altro soggetto obbligato), così come non sarebbero ascrivibili al custode le
eventuali ipotesi di violazione colposa dei doveri di custodia (art. 335 CP) o di
agevolazione colposa nella violazione dei sigilli (350 CP).
2.5
L'alienazione dei veicoli nella disciplina dell'articolo 103 del
Codice della strada
Le disposizione dell'art. 103 del Codice della strada pongono a carico
del proprietario o intestatario del documento di circolazione di un veicolo
l'obbligo di comunicare entro 60 giorni al PRA la distruzione o la demolizione
del veicolo medesimo e di restituirne il certificato di proprietà, la carta di
circolazione e le targhe.
In detta ipotesi, l'accertamento della violazione (art. 103 commi 1 e 5
limitata ad alcune ipotesi e ad alcuni tipi di veicoli), consente di qualificare
come sanzione accessoria la rimozione "discrezionale" dei veicoli abbandonati, per almeno due ordini di motivi:
RELAZIONI CONVEGNO CAMAIORE - 12, 13, 14 MAGGIO 2005
51
1 la violazione è difficilmente accertabile dagli organi di polizia (se non attraverso il controllo incrociato dei registri dei centri di raccolta e rottamazione e di
quelli del PRA) e può essere ascritta in genere solo a quegli utenti che, dopo
aver conferito il veicolo ad un centro di raccolta autorizzato, omettano di
consegnare al PRA, per la radiazione, il certificato di proprietà, la carta di
circolazione e le targhe. Difficilmente punibili risulterebbero, invece, quegli
utenti più "sbrigativi" che si limitassero ad effettuare la "radiazione amministrativa" abbandonando poi abusivamente il veicolo privo di targhe e di altri
elementi identificativi;
2 come detto innanzi, l'art. 103 comma 1, del Codice della strada prevede tre
distinte fattispecie di cessazione dalla circolazione dei "veicoli" a motore e
dei rimorchi, ovvero: la "distruzione", la "demolizione" e la "definitiva
esportazione all'estero", che potrebbero risultare insufficienti a disciplinare
tutte le possibili ipotesi di cessazione dalla circolazione dei veicoli, come ad
esempio quelle relative alla "demolizione amministrativa", eseguibile attraverso la restituzione delle targhe, della carta di circolazione e del certificato di
proprietà, al Pubblico registro automobilistico, non seguiti dalla effettiva
"distruzione o demolizione materiale" della carcassa del veicolo o dalla sua
definitiva esportazione all'estero. Oltretutto, in questa evenienza, qualora
non si riuscisse ad identificare il responsabile dell'abbandono (caso assai
frequente) si verserebbe nell'impossibilità di notificare le violazioni alle norme
sulla circolazione stradale (anche nell'ipotesi di verbalizzazione di eventuali
illeciti a carico di ignoti), alle quali far seguire poi la rimozione discrezionale
del veicolo abbandonato, ai sensi dell'art. 159 comma 5, volendola annoverare fra le sanzioni amministrative accessorie. Opportunamente quindi interviene il decreto legislativo 22/97 che, più organicamente, rispetto al Codice
della strada, disciplina sia la rimozione sia l'alienazione dei veicoli abbandonati (art. 46 e DM n. 460/99), anche attraverso un adeguato sistema sanzionatorio (previsto dagli artt. 14, 50 e 51) e la classificazione dei "veicoli a
motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti" come "rifiuti speciali" (ai sensi
dell'art. 7, comma 3, lettera l).
Fatte salve le anzidette considerazioni riteniamo allora che la disposizione dell'art. 103 del Codice della strada non possa costituire lo strumento
sanzionatorio principale cui far seguire il provvedimento discrezionale dell'art.
159 comma 5 (qualora si volesse ritenere detto provvedimento come "sanzione accessoria"), atteso che l'art. 103, pone l'obbligo della comunicazione al
PRA, nel termine di 60 giorni, dell'avvenuta distruzione o demolizione del
veicolo (e ne prescrive l'obbligo di restituire il certificato di proprietà, la carta di
circolazione e le targhe) solo per "autoveicoli, motoveicoli o rimorchi" e non per
gli altri veicoli.
Rimangono esclusi dalla disciplina infatti i velocipedi (art. 50), i ciclomotori (art. 52), i filoveicoli (art. 55), le macchine agricole (art. 57) e le macchine
operatrici (art. 58) che in caso di abbandono possono essere ugualmente
rimossi dagli organi di polizia in virtù del potere discrezionale loro riconosciuto
dall'art. 159 comma 5, che parla genericamente di "veicoli" e non ha finalità di
sanzione accessoria.
52
RELAZIONI CONVEGNO CAMAIORE - 12, 13, 14 MAGGIO 2005
È stato opportuno allora l'intervento del DLG n. 22/97, che per un verso
con l'art. 46 ha dettato norme per la radiazione dei veicoli da demolire ponendo
a carico dei demolitori l'onere della loro radiazione e la responsabilità del
procedimento in vece dei proprietari e, per altro verso, col decreto ministeriale
460/99 esecutivo del comma 3, del citato art. 46, ha voluto fornire agli organi
pubblici, seppur con i limiti cui si è fatto cenno innanzi, gli strumenti necessari
per demolizioni e radiazioni d'ufficio di "veicoli a motore" rinvenuti o non
reclamati oppure acquisiti per invenzione od occupazione, ai sensi degli artt.
927, 929 e 923 del Codice civile.
La classificazione dei "veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro
parti" come "rifiuti speciali" di cui poi l'art. 46 del decreto legislativo 22/97 e il
decreto ministeriale 460/99 disciplinano l'alienazione, richiedono il richiamo
dell'art. 6 del decreto legislativo 22/97, sulla nozione di "rifiuto" che il legislatore
identifica con qualsiasi sostanza od oggetto rientrante nelle categorie riportate
nell'allegato "A", al Decreto Ronchi (9) e di cui il detentore si disfi, abbia deciso
o abbia l'obbligo di disfarsi.
La nozione di rifiuto, quindi, risulta collegata sia alla volontà del detentore
di disfarsi del rifiuto, sia alla circostanza che egli effettivamente se ne disfi o
abbia il dovere giuridico di disfarsene.
Sostanzialmente, dunque, affinché un bene possa essere considerato
rifiuto devono ricorrere due condizioni: a) la prima impone che il bene sia
compreso nell'elenco di cui all'allegato "A" al decreto legislativo in questione;
b) la seconda richiede che si tratti di un bene di cui il detentore voglia disfarsi,
abbia deciso di disfarsi o abbia il dovere giuridico di disfarsene (10).
Per la giurisprudenza di legittimità (11) rientrano nella nozione di rifiuti
speciali i veicoli a motore, i rimorchi e loro parti, fuori uso, ancorché suscettibili
di valutazione economica.
Per i giudici in sostanza occorre che si tratti di oggetti abbandonati o
destinati all'abbandono, non nel senso di "res nullius", bensì in quello traslatofunzionale di cosa (o parte di cosa) non più idonea allo scopo per il quale era
stata originariamente costruita.
L'art. 7, del citato decreto legislativo 22/97, classifica i rifiuti, secondo la
loro origine, in: a) "rifiuti urbani"; b) "rifiuti speciali", ed inoltre ed a seconda
della loro pericolosità in: a) "rifiuti pericolosi"; b) "rifiuti non pericolosi".
Fra i rifiuti speciali (e perciò non pericolosi) rientrano, in quanto espressamente richiamati dal comma 3 lettera "l", i veicoli a motore, rimorchi e simili
fuori uso e loro parti.
2.6
L'alienazione dei veicoli sequestrati dall'autorità giudiziaria
secondo la disciplina della legge 30 dicembre 2004, n. 311
(finanziaria per il 2005)
A seguito di ispezioni presso gli uffici giudiziari in cui è emerso che i
veicoli costituenti corpi di reato rimanevano sottoposti a vincolo per molto
__________
(10) Maurizio Santoloci e Stefano Maglia, op. cit., pag. 1298.
(11) Cass. Pen. sez. III, 18.3.1991, in Cass. pen. 1992, 1317.
RELAZIONI CONVEGNO CAMAIORE - 12, 13, 14 MAGGIO 2005
53
tempo dopo la definizione del giudizio e le cessate esigenze processuali, col
conseguente ingiustificato aumento degli oneri di custodia a carico dell'erario;
situazione attribuibile in parte alla burocrazia dell'amministrazione ed in parte
al complesso sistema normativo di riferimento, il legislatore ha avviato un
ampio programma per l'eliminazione delle giacenze di autoveicoli custoditi
presso le depositerie autorizzate.
Il nuovo sistema normativo è rinvenibile nella legge 30 dicembre 2004, n.
311, finanziaria per il 2005 (12) e trae spunto dalla disciplina del decreto-legge n.
269 del 30.9.2003, convertito nella legge n. 326 del 24.11.2003, che, come visto
sopra, ha istituito, con l'art. 38 comma 2, una procedura straordinaria di alienazione dei veicoli sottoposti alla misura cautelare del sequestro e alle sanzioni
accessorie previste dal Codice della strada, giacenti nelle depositerie.
L'articolato della legge finanziaria, che tratta la materia all'art. 1, commi
dal 312 al 320 presenta un quadro normativo dalle seguenti caratteristiche:
a la nuova disciplina riguarda le procedure di alienazione straordinarie, anche
in deroga alla disciplina vigente, per i veicoli sequestrati da o per conto
dell'Autorità giudiziaria;
b sono fissati i criteri per la individuazione dei veicoli alienabili per i quali esiste
la dichiarazione dell'Autorità giudiziaria che sono venute meno le esigenze
cautelari di mantenimento dello stato di sequestro e che il veicolo può essere
distrutto o alienato;
c viene salvaguardato il diritto del legittimo proprietario alla restituzione del
veicolo ricorrendone i presupposti di legge;
d sono stati previsti abbattimenti tariffari per le spese di custodia da liquidare alle
depositerie in cinque ratei a partire dall'anno 2006, al fine di contenere,
nell'immediato, eventuali aumenti di spesa sul capitolo delle spese di giustizia;
e sono state attribuite ad apposite commissioni istituite presso i tribunali
ordinari ed i tribunali peri minorenni le competenze per l'espletamento delle
procedure di alienazione;
f incaricate di attivare la procedura di alienazione sono le cancellerie giudiziarie
o le segreterie, mentre ai custodi spetta il compito di dichiarare i veicoli
giacenti presso la propria depositeria che rispondono ai requisiti di alienabilità.
Analogamente a quanto previsto dal decreto-legge n. 269/2003 e dai
decreti ministeriali attuativi, ai custodi viene proposta una procedura abbreviata per liberare le depositerie dai veicoli obsoleti, e la possibilità di acquistarli a
parziale compensazione delle spese di custodia.
L'uniformità degli istituti a quelli previsti dal decreto-legge n. 269/2003
mira ad eliminare le diversità tariffarie tra custodia amministrativa e custodia
giudiziaria rapportando le tariffe della custodia giudiziaria a quelle per la
custodia amministrativa che hanno costi inferiori.
Secondo il comma 312, "I veicoli giacenti presso i custodi a seguito
dell'applicazione di provvedimenti di sequestro dell'autorità giudiziaria, anche
___________
(12) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2005) in GU n. 306 del 31.12.2004- Supplemento ordinario n. 192, in vigore dal 1° gennaio 2005.
54
RELAZIONI CONVEGNO CAMAIORE - 12, 13, 14 MAGGIO 2005
se non confiscati, sono alienati, anche ai soli fini della rottamazione, mediante
cessione al soggetto titolare del deposito ove ricorrano le seguenti condizioni:
a siano ritenute cessate, con ordinanza dell'autorità giudiziaria da comunicare
all'avente diritto alla restituzione, le esigenze che avevano motivato l'adozione del provvedimento di sequestro;
b siano immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e siano privi di
interesse storico e collezionistico;
c siano comunque custoditi da oltre due anni alla data del 1º luglio 2002;
d siano trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione all'avente diritto alla
restituzione dell'ordinanza di cui alla lettera a) senza che questi abbia
provveduto al ritiro."
L'alienazione o la cessione dei veicoli è disposta, anche in assenza di
documentazione in ordine allo stato di conservazione, sulla base di elenchi
predisposti dalla cancelleria o dalla segreteria nei quali i veicoli sono individuati
secondo il tipo, il modello e il numero di targa o di telaio (comma 313).
Tutte le procedure di alienazione sono curate da un'apposita commissione costituita presso i tribunali ordinari e i tribunali per i minorenni, con le
modalità stabilite con decreto del Ministero della giustizia di concerto con le
altre amministrazioni interessate e l'alienazione si perfeziona con la notifica al
custode acquirente del relativo provvedimento dell'ufficio giudiziario competente tenuto poi a comunicarlo all'autorità giudiziaria che aveva disposto il
sequestro e al Pubblico registro automobilistico per la radiazione senza oneri.
In deroga alle tariffe previste dagli articoli 59 e 276 del Testo unico di cui al
DPR 30.052002, n. 115, al custode è riconosciuto un importo complessivo
forfettario, comprensivo del trasporto, determinato, per ciascuno degli anni di
custodia, nel modo seguente:
a euro 6 per ogni mese o frazione di esso per i motoveicoli e i ciclomotori;
b euro 24 per ogni mese o frazione di esso per gli autoveicoli e i rimorchi di
massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate, per le macchine agricole e
operatrici;
c euro 30 per ogni mese o frazione di esso per gli autoveicoli e i rimorchi di
massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate.
I predetti importi sono ridotti del 20 per cento per ogni anno o frazione di
anno successivo al primo anno di custodia del veicolo, salvo che non sia
intervenuta la prescrizione delle somme dovute.
Le somme dovute sono corrisposte in cinque ratei annui costanti a
decorrere dal 2006.
Per quanto riguarda le procedure di alienazione o rottamazione già
avviate e non ancora concluse e alle relative istanze di liquidazione dei
compensi, comunque presentate dai custodi, il comma 321 prevede egualmente
l'applicazione della nuova normativa purché si tratti di veicoli in possesso dei
requisiti previsti dal comma 312.
RELAZIONI CONVEGNO CAMAIORE - 12, 13, 14 MAGGIO 2005
55
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