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cosa accade - Comune di Reggio Emilia
COMUNE DI REGGIO NELL’EMILIA COMANDO POLIZIA MUNICIPALE FERMO AMMINISTRATIVO COSA ACCADE Nella generalità dei casi gli Organi di Polizia che accertano la violazione provvedono ad affidare il veicolo alla custodia del proprietario, del conducente od di altro soggetto obbligato in solido. Questi è tenuto a ricoverarlo in apposito luogo non soggetto a pubblico passaggio e di cui abbia la disponibilità. Se il conducente è minorenne, il veicolo dovrà essere sempre affidato a chi esercita la potestà genitoria o a chi ne fa le veci, se presente o prontamente reperibile. Il documento di circolazione del veicolo viene trattenuto dall’organo accertatore della violazione, fino alla fine del periodo di fermo e sul veicolo saranno applicati appositi sigilli che ne indicano lo stato. Nel caso in cui il conducente od altro soggetto obbligato in solido rifiuti di assumere la custodia del veicolo per la durata del fermo e/o di trasportarlo a proprie spese al luogo di custodia secondo le prescrizioni indicategli è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria ed al ritiro immediato dalla patente di guida per la successiva sospensione. In genere, qualora oggetto del fermo amministrativo siano un ciclomotore od un motociclo, l'organo di polizia che accerta la violazione: • provvede direttamente a fare cessare la circolazione ed a far ricoverare il mezzo in apposito luogo di custodia ai sensi dell’articolo 214, comma 1° ter; • il proprietario od il trasgressore, se maggiorenne, potranno chiederne l’affidamento in custodia allo scadere dei 30 giorni di deposito presso la depositeria autorizzata. Nel caso di fermo di un veicolo bisogna tenere presente che: • il veicolo sottoposto a fermo non può circolare se non restituito dall’Autorità; ove ciò avvenisse il conducente risponderà della violazione dell’articolo 214 comma 8°, con una sanzione pecuniaria e il sequestro amministrativo del veicolo ai fini della confisca; • se il mezzo è stato custodito a cura dell’organo accertatore, bisognerà recarsi presso quella sede per ottenere l'eventuale autorizzazione al ritiro del veicolo presso la depositeria autorizzata, previo pagamento delle spese relative alla rimozione ed all'eventuale custodia del veicolo; • se il proprietario, decorsi tre mesi dalla scadenza del fermo, non provvede al ritiro del veicolo, lo stesso sarà alienato ai sensi dell’articolo 1 del D.P.R. n. 189 del 2001; • per ottenere l’affidamento del veicolo, il proprietario deve: presentare una richiesta di affidamento, con contestuale affidamento da parte dell’organo accertatore; • a conclusione del periodo di fermo amministrativo si procede alla restituzione del veicolo e del documento di circolazione, previo pagamento delle spese relative all’eventuale rimozione e custodia del veicolo.