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nuove procedure per l`applicazione della misura cautelare del

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nuove procedure per l`applicazione della misura cautelare del
NUOVE PROCEDURE PER L’APPLICAZIONE DELLA MISURA CAUTELARE
DEL SEQUESTRO E FERMO AMMINISTRATIVO DI VEICOLI
AI SENSI DEGLI ARTT. 213, 214, 214 BIS C.D.S.
CONFERIMENTO VEICOLI AI CUSTODI- ACQUIRENTI E INSERIMENTO S.I.V.E.S.




OPERATORE SU STRADA:Redige SPV
Redige verbale di sequestro/fermo amministrativo
Redige scheda veicolo
Compila eventuale modello OP/27 per notifica al proprietario del mezzo. Sul modello OP/27
dovranno essere riportati oltre ai verbali di sequestro /fermo anche tutti i SPV eventualmente
contestati (notifica unica)
AFFIDAMENTO DEI VEICOLI AL CUSTODE-ACQUIRENTE
In un ottica di contenimento e riduzione della spesa della Pubblica Amministrazione, tutti i veicoli
sottoposti a fermo o sequestro amministrativo dovranno essere affidati al conducente/proprietario o ad
altro responsabile in solido ad eccezione di quei casi in cui è obbligatorio l’affidamento al custode
acquirente convenzionato.
Il veicolo sottoposto a sequestro ovvero a fermo amministrativo può essere affidato al custode
acquirente convenzionato esclusivamente quando l’avente diritto:
 è assente o materialmente impossibilitato ad assumere la custodia (ad es.: perché ricoverato
presso il Pronto Soccorso a seguito di sinistro stradale);
 si rifiuta di assumere la custodia;
 è minorenne ed i genitori o il tutore non sono prontamente reperibili;
 è sprovvisto dei prescritti requisiti di idoneità psico-fisica (ad es.: è in stato di ebbrezza alcolica
o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti ovvero manifesta palese infermità mentale) o morale
(ad es.: risulta essere sottoposto a misure detentive o di prevenzione).
 nei casi in cui oggetto del sequestro/fermo amministrativo è un ciclomotore o un motociclo, il
veicolo deve essere affidato in custodia obbligatoriamente al custode-acquirente per trenta
giorni .
 nei casi di applicazione del fermo ai sensi degli artt. 202 e 207 C.d.S.
In tutti gli altri casi si dovrà applicare la procedura generale di affidamento del veicolo al
Proprietario/conducente ecc.
Si evidenzia che il custode acquirente deve garantire la reperibilità telefonica 24 ore su 24 e deve
essere in grado di intervenire entro 30 minuti dalla chiamata con un mezzo idoneo al recupero ed al
trasporto del veicolo sequestrato o fermato fino al luogo di deposito di cui dispone.
UFFICIO
REGISTRAZIONE DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO/FERMO
L'adozione del provvedimento di sequestro/fermo amministrativo del veicolo, nonché tutte le ulteriori
informazioni richieste devono essere inserite sull’applicativo S.I.Ve.S.
Successivamente dovranno essere inserite sull’applicativo S.I.Ve.S. anche tutte le ulteriori informazioni
(es. data notifica proprietario, cambio custodia, rimozione sigilli, cessazione fermo, ecc.).
NOTIFICA AL PROPRIETARIO DELL’AVVISO DI RITIRO DEL VEICOLO
quando il veicolo è stato affidato ad un custode-acquirente, insieme al verbale di sequestro deve essere
notificato al proprietario anche un avviso contenente l’intimazione ad assumerne la custodia entro il
termine di 10 giorni dalla notifica, con l’espressa avvertenza che, in caso contrario, il veicolo sarà
trasferito in proprietà al custode.
Il suddetto avviso è stato inserito ed adeguatamente evidenziato all’interno del verbale di
fermo/sequestro
Al fine di non ingenerare equivoci sui termini, nell’avviso relativo ai ciclomotori/motocicli è stato
espressamente indicato che l’assunzione della custodia deve essere esercitata nei 10 giorni successivi ai
primi 30 giorni di custodia obbligatoria.
Tuttavia, bisogna spiegare in modo dettagliato all’avente diritto la particolare procedura che consente
il passaggio in proprietà del veicolo al custode acquirente in caso di omesso ritiro dello stesso nel
termine di 10 giorni dalla data della violazione ovvero dalla data di notifica dello stesso al proprietario.
NOTIFICA DEI VERBALI DI CONTESTAZIONE FERMO E SEQUESTRO
i verbali di contestazione fermo e sequestro contenenti l’avviso dovranno essere immediatamente
notificati al trasgressore e se questi è persona diversa dal proprietario dovranno essere notificati anche
al proprietario mediante modello OP/27.
A notifica avvenuta, si dovrà immediatamente inserire sull’applicativo S.I.Ve.S. la relativa data di
notifica
NOTIFICA IN CASO D’IRREPERIBILITA’
Si evidenzia che per la notifica del verbale di sequestro e di contestazione, se non sono conosciuti la
residenza, la dimora e il domicilio del destinatario, le norme dell’art. 140-143 c.p.c. devono essere
integrate da quelle previste dall’art. 213, comma 2 quater C.d.S., le quali stabiliscono che ove risulti
impossibile, per comprovate difficoltà oggettive, procedere alla notifica dei suddetti atti, la notifica si
ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello di affissione degli atti stessi nell’albo del
Comune dov’è situata la depositeria.
Su questo punto il Ministero dell’Interno
ha precisato che: “nel caso di comprovate oggettive
difficoltà nella notifica, la speciale procedura prevista dall’art. 213, comma 2-quater, del Codice della
Strada, sia applicabile anche alla notifica del verbale di fermo amministrativo e dell’intimazione
dell’obbligo di ritiro di cui al D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189,
Ai sensi della circolare prot.300/A/5721/14/101/20/21/4 del M.I. Dip.Pubb.Sic.
Servizio Polizia Stradale dell’01.08.2014 Per ovviare ai casi di irreperibilità del
proprietario, ove risulti impossibile, per comprovate difficoltà oggettive, procedere
alla notifica del verbale di sequestro, la notifica si ha per eseguita nel ventesimo
giorno successivo a quello di affissione dell’atto nell’Albo del comune dove è situata
la depositeria a cui è affidato il veicolo.
Ai sensi della circolare prot.300/A/5721/14/101/20/21/4 del M.I. Dip.Pubb.Sic.
Servizio Polizia Stradale dell’01.08.2014 L’Irreperibilità del destinatario dell’atto
all’indirizzo quale risulta dai pubblici registri non dovrà dar luogo ad ulteriori
accertamenti e tentativi di notifica, salvo l’affissione dell’atto all’Albo del Comune in
cui è situata la depositeria l’art. 213, comma 2 quater C.d.S.
ACCERTAMENTI BANCA DATI -PRA-
Occorre fare attenzione agli accertamenti volti a stabilire la proprietà del veicolo, considerato che, in
diverse occasioni, l’UTG ha rilevato- tramite PRA- che il proprietario era persona diversa da quello
indicato dagli operanti nei verbali di contestazione e sequestro.
PROCEDURA DI CESSIONE PER MANCATO RITIRO ENTRO 10 GIORNI VEICOLI
SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO
Accertato il mancato intervento dell’avente diritto nei dieci giorni dalla notifica del verbale,
Dovranno essere trasmessi gli atti in Prefettura per l’avvio delle procedure di cessione ed alienazione
del veicolo. (art. 213 comma 2 quater C.d.S.).
Il Ministero ha precisato che l’aver lasciato trascorrere invano il termine di dieci giorni è ritenuto
condizione sufficiente per presumere l’assenza di qualsiasi interesse del proprietario al recupero del
veicolo. E ciò indipendentemente dall’esito dell’eventuale impugnazione dell’accertamento
dell’illecito.
Vale la pena evidenziare che, trascorsi 10 giorni dalla data di notifica dell’avviso senza che il
proprietario abbia provveduto ad assumerne la custodia, il veicolo non può essere più restituito al
proprietario, anche nel caso in cui questi presentasse presso i nostri uffici la documentazione, prevista
dall’art. 193, commi 3 e 4, C.d.S., per ottenere il dissequestro ovvero la restituzione del veicolo ai fini
della rottamazione.
In tali casi, infatti, il veicolo non è più nella disponibilità del proprietario, ma sarà trasferito nella
proprietà del custode-acquirente, anche se non è ancora stato emanato il provvedimento della Prefettura
che dispone l’alienazione del veicolo.
PROCEDURA DI ALIENAZIONE PER MANCATO RITIRO VEICOLI
SOTTOPOSTO A FERMO AMMINISTRATIVO
Nei casi di fermo amministrativo del veicolo, non trovano applicazione le disposizioni dell’art. 213,
comma 2 quater, C.d.S. che consentono il trasferimento immediato in proprietà al custode-acquirente e
continuano ad applicarsi le modalità ed i termini previsti dal D.P.R. n. 189/2001.
Nei verbali di sequestro e fermo è stato inserito un apposito avviso al proprietario del veicolo
contenente l’invito a ritirarlo successivamente alla scadenza del periodo di fermo secondo le
disposizioni del citato D.P.R. n. 189/2001.
I veicoli non ritirati dai proprietari, entro 3 mesi dalla notifica dell’obbligo di ritiro, si ritengono
abbandonati e devono essere alienati a cura dell’Agenzia del Demanio, senza necessità di adozione di
un provvedimento di confisca del bene non ritirato.
A tal fine, decorsi tre mesi dalla data di scadenza del periodo di fermo (ovvero, quando trattasi di fermo
a tempo indeterminato, dal momento della notifica dell’avviso di ritiro), si dovrà verificare
l’avvenuto ritiro del veicolo. Se, dalle verifiche effettuate, dovesse emergere l’omesso ritiro del
veicolo, si dovrà aggiornare il sistema (S.I.Ve.S.) e trasmettere alla filiale dell’Agenzia del Demanio
competente per territorio una nota con la quale si attesta che il veicolo può essere alienato per lo spirare
del termine di 3 mesi.
Si evidenzia che anche dopo il completamento della procedura di alienazione, devono essere conservati
per almeno 5 anni presso il Reparto che ha operato il fermo:
 copia dei documenti di circolazione del veicolo, ritirati al momento del fermo amministrativo se
disponibili;
 copia del verbale di contestazione della violazione che ha determinato l’applicazione della
sanzione accessoria, unitamente alla prova dell’avvenuta notificazione dello stesso al
proprietario del veicolo secondo le prescrizioni dell’articolo 201 C.d.S.;


copia della documentazione relativa all’affidamento in custodia del veicolo;
copia dell’intimazione al proprietario a ritirare il veicolo, unitamente alla prova dell’avvenuta
notificazione dell’atto secondo le prescrizioni dell’articolo 201 C.d.S.;
 copia della dichiarazione di alienabilità trasmessa alla filiale dell’Agenzia del Demanio;
 ricevuta della trasmissione via posta elettronica all’Agenzia del Demanio della comunicazione
di
 avvio della procedura di alienazione.
Fino al momento dell’avvio della procedura di alienazione, le spese di custodia del veicolo non
ritirato dal proprietario devono essere anticipate dall’Amministrazione da cui dipendono gli
organi di polizia stradale che hanno proceduto al fermo amministrativo, successivamente
saranno poste a carico dello proprietario unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie.
Art.11 DPR 29.07.1982 NR.571.
Le spese di custodia, graveranno, sull’Amministrazione Finanziaria dal momento dell’avviso
dell’avvenuta ricezione, da parte della filiale dell’Agenzia del Demanio competente per l’esecuzione
delle procedure di alienazione, della comunicazione di alienabilità del veicolo non ritirato.
DISSEQUESTRO DEL VEICOLO
In caso di dissequestro del veicolo va intimato al proprietario di ritirare il veicolo.
E’ opportuno comunicare al custode acquirente l’avvenuto dissequestro/restituzione dal fermo e
intimargli di comunicare al comando l’avvenuta restituzione del veicolo.
In caso di mancato ritiro procedere con le modalità sopra indicate.
Si evidenzia che il termine di tre mesi per l’alienazione del veicolo dissequestrato ma non ritirato,
previsto dal D.P.R. n. 189/2001, decorre dalla notifica al proprietario dell’avviso a ritirare il veicolo
stesso.
Se il veicolo dissequestrato non è ritirato dal proprietario entro 3 mesi, bisogna trasmettere alla filiale
dell’Agenzia del Demanio una nota dove si attesta lo spirare del termine di 3 mesi sopraindicato.
RECUPERO COATTIVO DEL VEICOLO CUSTODITO DAL PROPRIETARIO
Quando il veicolo sequestrato, affidato in custodia al proprietario o al conducente, diviene oggetto di
confisca definitiva, deve essere trasportato presso il custode-acquirente competente, indicato nel
provvedimento di confisca.
La consegna del veicolo deve avvenire entro i 30 giorni successivi a quello in cui è divenuta definitiva
la confisca a spese del custode del veicolo ed in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale.
Dell’avvenuto trasferimento, il proprietario-custode deve dare notizia anche al Comando/Ufficio che a
suo tempo ha proceduto al sequestro.
Nell’ipotesi in cui l’obbligato non provveda al trasferimento del bene al custode-acquirente entro il
termine prescritto, l’agenzia del Demanio richiede alla Prefettura di avviare le procedure di recupero
coattivo.
A tal riguardo la Prefettura, incarica l’organo di polizia competente di assistere il custode acquirente a
cui è stato alienato il veicolo nelle operazioni di recupero dello stesso.
Tutti gli oneri di recupero e di trasporto del veicolo sono interamente a carico del soggetto affidatario
inadempiente.
CONSERVAZIONE E TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI RITIRATI
I documenti di circolazione del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ovvero a fermo
amministrativo, sono oggetto dei seguenti adempimenti:
in caso di fermo amministrativo, devono essere conservati presso il Comando; trascorso il periodo di
fermo amministrativo, i documenti devono essere restituiti al proprietario del veicolo o ad un suo
delegato incaricato del ritiro ovvero, se il veicolo non è ritirato entro i successivi 3 mesi, previa
comunicazione in tal senso dell’Agenzia del Demanio, devono essere trasmessi al custode-acquirente a
cui è stato alienato il veicolo;
in caso di sequestro amministrativo con deposito del veicolo presso il custode-acquirente, i
documenti devono essere conservati presso il Comando fino alla dichiarazione di trasferimento in
proprietà al custode-acquirente da parte della Prefettura competente; successivamente a tale
dichiarazione, secondo le indicazioni della stessa Prefettura, devono essere trasmessi al custodeacquirente a cui è stata ceduta la proprietà del veicolo;
in caso di sequestro amministrativo con affidamento in custodia al conducente o al proprietario, i
documenti devono essere conservati presso il Comando in attesa della confisca definitiva; completate
le procedure di confisca e di alienazione, previa comunicazione dell’Agenzia del Demanio che ne
autorizza la consegna, sono trasmessi al custode-acquirente convenzionato a cui è stato alienato il
veicolo.
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