...

Domande frequenti - Notaio Vera Tagliaferri

by user

on
Category: Documents
29

views

Report

Comments

Transcript

Domande frequenti - Notaio Vera Tagliaferri
Avv.
NOTAIO
VERA TAGLIAFERRI
Uno straniero può comperare una casa in Italia?
In prima approssimazione, la nostra legge consente l’acquisto di beni immobili da parte di stranieri
con le seguenti, diverse modalità:
1) straniero non regolarmente soggiornante: solo se un trattato internazionale lo consente
oppure se vi sia reciprocità e cioè se nel suo Paese d'origine è permesso ad un italiano
comprare una casa;
2) straniero “regolarmente soggiornante”, loro familiari ed apolidi in Italia da meno di tre
anni: con permesso di soggiorno per specifici motivi o carta di soggiorno;
3) cittadino comunitario ed EFTA ed apolide residente da più di tre anni: senza limiti.
Risulta subito evidente, quindi, che è necessario - per sapere quali documenti servono in concreto
per poter acquistare diritti in Italia - individuare a quale di queste categorie uno straniero può
riferirsi.
Lo straniero può ricevere agevolazioni fiscali, come la “prima casa”?
La legge italiana vuole facilitare ed incoraggiare l’acquisto della propria abitazione principale (c.d.
prima casa), diminuendo in vari modi le imposte per chi la compra. In particolare, al momento
dell’acquisto, chi compera paga il 3% (imposta di registro), se compera da un soggetto privato,
ovvero con il 4% (IVA) se compera da una impresa o società (salvo qualche ipotesi particolare), più
le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa (attualmente pari complessivamente ad Euro
336,00).
Lo straniero è anche ammesso a godere delle agevolazioni “prima casa” se ne possiede i requisiti,
che ovviamente sono i medesimi richiesti per gli italiani.
Infatti l’art. 40 T.U. 286/98 prevede il c.d. diritto di accesso alla prima casa di abitazione (per
saperne di più, vedere "Acquistare una casa").
Gli stranieri regolarmente soggiornanti che siano iscritti alle liste di collocamento o svolgano
attività di lavoro subordinato o autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i
cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed al credito agevolato in materia di
edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione.
Un’altra agevolazione fiscale collegata all’acquisto della “prima casa” riguarda la detraibilità (in
una certa misura) dall’imposta sul reddito degli interessi pagati sui mutui stipulati per l’acquisto
della c.d. prima casa.
Infine, il reddito prodotto dalla “prima casa” non è assoggettato all’imposta sul reddito.
SERGNANO - VIALE EUROPA 21- 26010
CREMA – PIAZZA PREMOLI 3 - 26103
TEL .
373.86348
FAX
0373.85649 - e-mail: [email protected]
Avv.
NOTAIO
VERA TAGLIAFERRI
Uno straniero che non parla l’italiano può partecipare ad un atto notarile?
Secondo la legge notarile, gli atti notarili devono essere scritti in lingua italiana (art. 54).
Questo però non significa che gli stranieri che non parlano l’italiano non possano fare dei contratti –
in forma di atto notarile – in Italia.
Infatti la legge notarile prevede che quando le parti non conoscano la lingua italiana, l'atto notarile
possa essere scritto anche in una lingua straniera (che tutte le persone che partecipano all’atto
conoscono) se e purché questa sia conosciuta dai testimoni e dal notaio.
Se, invece, il notaio non conosce la lingua straniera, allora l’atto si potrà e si dovrà fare con
l’intervento di un interprete, che legga alle persone la traduzione dell’atto preparato dal notaio e
garantisca che le stesse persone ne hanno capito bene il contenuto e le conseguenze legali.
L’atto pubblico che venga scritto in italiano ma riguardi un contratto tra persone che non parlano
l’italiano, né una lingua conosciuta dal notaio è nullo, cioè non produce nessuno degli effetti che le
parti si aspettano (ad esempio, non fa acquistare la casa, non fa concludere efficacemente il
contratto di mutuo, non comporta una efficace iscrizione di ipoteca).
Quali documenti sono necessari per lo straniero?
Permesso di soggiorno e carta di soggiorno.
Permesso di soggiorno
Il permesso di soggiorno è il documento rilasciato allo straniero che debba rimanere nel territorio
dello Stato per un periodo superiore a 30 giorni (art. 5 D.Lgs. 286/1998; art. 10 D.P.R. 394/1999).
Se rilasciato per determinati, tassativi motivi, il permesso di soggiorno attribuisce allo straniero la
condizione di “regolarmente soggiornante”, che in pratica lo “parifica” al cittadino italiano,
riconoscendogli quasi tutti gli stessi diritti.
Sono da considerarsi regolarmente soggiornanti (resident aliens) gli extracomunitari in possesso di
permesso di soggiorno per
a) motivi di lavoro autonomo o subordinato, esercizio di impresa individuale (in realtà non
esiste in forma autonoma. rientra nel soggiorno per motivi di lavoro)
b) ) motivi familiari, collegati però a permessi di soggiorno per i motivi indicati sotto la lettera
a).
Se rilasciato per motivi diversi, invece, il permesso di soggiorno non dà allo straniero extracomunitario diritti simili al cittadino italiano, a meno che ricorra la c.d. condizione di reciprocità.
SERGNANO - VIALE EUROPA 21- 26010
CREMA – PIAZZA PREMOLI 3 - 26103
TEL .
373.86348
FAX
0373.85649 - e-mail: [email protected]
Avv.
NOTAIO
VERA TAGLIAFERRI
Carta di soggiorno
Art. 9 D.Lgs. 286/1998, di recente, tra l’altro, modificato con il decreto legislativo 8 gennaio 2007
n. 3 (in attuazione della direttiva europea 2003/109/CE).
E’ un documento amministrativo che consente allo straniero di soggiornare regolarmente in Italia,
con la possibilità di godere di diritti praticamente uguali a quelli dei cittadini italiani.
E’ più vantaggiosa del permesso di soggiorno perché:
- ha durata indeterminata e, quindi, non richiede rinnovi;
- consente lo svolgimento di tutte le attività lecite, salve quelle che la legge espressamente vieta allo
straniero o riserva al cittadino;
- consente l'accesso ai servizi e prestazioni della P.A..
Essa, però, viene rilasciata solo in presenza di presupposti più rigorosi rispetto al permesso di
soggiorno:
- al resident alien (Straniero regolarmente soggiornante) che sia in Italia da almeno 5 anni, con
permesso di soggiorno rinnovabile senza limiti, che dimostri di avere un reddito adeguato;
- allo straniero coniuge convivente di cittadino italiano o di cittadino comunitario residente in Italia,
o che abbia i requisiti per il ricongiungimento (artt. 29 e 30 T.U. 286/98).
Costituisce valido documento di identità per 5 anni dal rilascio.
Conferisce lo status di “soggiornante di lungo periodo”.
Sono esclusi dal riconoscimento dello status gli stranieri pericolosi per la pubblica sicurezza.
Stranieri in possesso di titolo di soggiorno scaduto e che abbiano presentato domanda di rinnovo
Con direttiva del Ministro dell’Interno del 20 febbraio 2007 (preceduta da conformi provvedimenti)
è stato confermato che lo straniero, il quale abbia in corso il rinnovo del permesso di soggiorno,
conserva i proprio diritti fino alla definizione della pratica se la domanda è stata regolarmente e
tempestivamente presentata.
Con Circolari n. 16/2007 e 17/2007 del 2 aprile 2007, il Ministero dell’Interno – Dipartimento per
gli affari interni e territoriali – ha, inoltre, chiarito che può essere rilasciato o rinnovato il
documento d’identità (non valido per l’espatrio), agli stranieri iscritti in anagrafe e che abbiano
presentato regolare e tempestiva domanda di rinnovo del titolo di soggiorno.
Domande tratte dal sito del Consiglio Nazionale del Notariato
SERGNANO - VIALE EUROPA 21- 26010
CREMA – PIAZZA PREMOLI 3 - 26103
TEL .
373.86348
FAX
0373.85649 - e-mail: [email protected]
Fly UP