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MANDARE LA LETTERA D`INVITO

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MANDARE LA LETTERA D`INVITO
- MOTIVO TURISMO.
- MANDARE LA LETTERA D'INVITO (autenticata??)
DIRETTAMENTE ALLA PERSONA DA OSPITARE
CHE SI PRESENTA ALL'AMBASCIATA ITALIANA
CON PASSAPORTO VALIDO.
- FIDEIUSSORIA
FIDEJUSSORIA
FAC - SIMILE).
BANCARIA O ASSICURAZIONE
A NOME. DELL'OSPITE
(VEDI
- FOTOCOPIA
DOCUMENTO
DICHIARANTE.
D 'IDENTITA ,
DEL
(:Io'c';;'110 '1.3
alla Circolare MAE n. /4 del l4.l0
_'CUI
All'Ufficio Visti
dell'Ambasciata-d'Jtatia in
del Consolato Generale d'Italia in
del Consolato d'Italia in
Let t era di invit o
Il/La sottoscritto/a
nato/a il
,
-
,
a
di nazionalità
,
,.,
"
,
.
residente a
in via
n
occupazione/professione
.
provo
c.a.p
.
tel.
.
,
.
consapevole delle conseguenze previste dall'art. 12, comma 1, del Decreto Legislativo 25
luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) che dispone: "salvo che il
fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso degli
stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico è
punito con la reclusione fino a tre anni e con una multa fino a lire trenta milioni"
con la presente comunica di volere invitare per motivi di turismo
il/la cittadino/a straniero/a
.
(cognome)
nato/a il
(nomo)
a
di nazionalità
.
residente a
in via
n
prov
c.a.p
per il periodo dal
.
.
(data)
a motivo di
tel.
.
(data)
.
:2
allegato
n.
3
al/n Circolare
It1AE!t.
f·1 del.2.t.
f(ì.':O(;j
Il sottoscritto dichiara inoltre
1) di avere con la stessa persona legami di parentela / amicizia / altri:
.
(precisare)
2) di sapere con certezza che la stessa persona nel proprio Paese di origine
[ ] svolge la seguente attività lavorativa:
.
[ ] non svolge attività lavorativa e trae i mezzi di sussistenza-da
3) di possedere le disponibilità
cittadino/a straniero/a
;
.
economiche ed abitative per poter ospitare il/la suddetto/a
4) di aver già messo a disposizione in favore della persona suindicata, a titolo di garanzia
economica, sotto forma di "fidejussione bancaria", la somma di lire
.
presso l'Istituto bancario
.
agenzia n
, sita in
.
Allega alla presente l'orginale della relativa ricevuta bancaria.
Il sottoscritto, in caso di esito positivo della richiesta di visto inoltrata
dal/la cittadino/a straniero/a, provvederà a
1) fornirgli/le alloggio .presso la propria abitazione/altrove:
.
(preciSare)
2) sostenere eventuali oneri derivanti da ricorso all'assistenza medico-sanitaria da parte
del/la cittadino/a straniero/a, laddove questi non abbia una propria copertura (polizza
assicurativa owero convenzione bilaterale fra Italia e Paese d'origine)
3) comunicare al Commissariato di P.S. di zona la presenza del/o/a straniero/a ospitato
presso la propria abitazione, entro 48 ore dalla sua entrata nel territorio italiano, ai
sensi dell'art. 7 del precitato D. L.vo n. 286/98.
4) far presentare lo/la straniero/a presso l'Ufficio Stranieri della Questura di:
~
.
entro 8 giorni dalla sua entrata per la richiesta del permesso di soggiorno
5) assicurare il suo rientro al Paese di origine entro i termini previsti dal visto d'ingresso e
segnati sul permesso di soggiorno che lo straniero dovrà consegnare alle Autorità di
frontiera italiane all'uscita dal territorio italiano.
(luogo)
(data)
(firma del dichiarante)
Si allega copia di un documento d'identità
del dichiarante
~
-------L
F.
Schede Pratiche Legge Immigrazione di P. Bonetti e M. Metter»
Mezzi di
sussistenza
richiesti per gli
ingressi e i
soggiorni non
superiori a 3
mesi
,
--------..--------------.------.--
-
I mezzi di sussistenza minimi necessari a persona per il rilascio dei
visto e ~er l'ingresso nel. territorio nazional.e per turisr.n0 e per ogni altro
caso di ingresso previsto dal T.U. che non sia espressamente
regolamentato dallo stesso T.U. e dal suo regolamento di attuazione
(affari, gara sportiva, invito, missione, motivi religiosi, transito, transito
aeroportuale, trasporto, vacanze-lavoro) sono definiti secondo la tabella
allegata alla direttiva del Ministro dell'Interno (cfr. artt. 3 e 6 direttiva)fla
quale prevede importi monetari che saranno annualmente rivalutati previa
applicazione dei parametri relativi alla variazione media annua, elaborata
dall'lSTAT e calcolata in base all'indice sintetico dei prezzi al consumo
relativi ai prodotti alimentari, bevande, trasporti e servizi di alloggio (cfr.
art. 1, comma 4 direttiva).
Gli importi previsti da tale tabella sono i seguenti:
classe di durata del viaggio numero dei partecipanti al viaggio
1 partecipante
2 o più partec.
Lire
Euro
Lire
Euro
Da 1 a 5 giorni:
- quota fissa complessiva
522.000 269,60 414.000 212,81
Da 6 a 10 giorni:
51.000
26,33
- quota a persona giornaliera
87.000
44,93
Da 11 a 20 giorni:
100_000
25,82
- quota fissa
51,64
50.000
22,21
- quota giornaliera a persona
71.000
36,67
43.000
Oltre i 20 giorni:
.' - quota fissa
400.000 206,58 230.000 118,79
33.000
17,04
- quota giornaliera a persona
27,89
54.000
" Ministero degli Affari esteri adotta, dandone tempestiva comunicazione
alle competenti Commissioni parlamentari, ogni opportuno provvedimento
di revisione o modifica dell'elenco dei Paesi i cui cittadini siano soggetti
ad obbligo di visto, anche in attuazione di obblighi derivanti da accordi
internazionali in vigore (art. 4, co. 5 T.U.). Perciò devono munirsi di un
visto tutti I cittadini di quei Paesi per i quali l'Italia richiede questa
formalità, cioè:
'Pàesi soggetti
. all'obbligo del
visfò '.
1) i cittadini di qualsiasi Paese extracomunitario (esciusi i cittadini di quei
Paesi extracom. con i quali vige la libertà di circolazione, soggiorno e
stabilimento: Liechtenstein, Svizzera, Islanda, Norvegia, S. Marino, Città
d. Vaticano) che desiderino entrare e soggiornare in Italia per un periodo
superiore a 90 giorni per qualsiasi motivo;
2) i cittadini extracomunitari che desiderino fare in Italia un soggiorno
breve (fino a 90 giorni) che appartengano ad uno dei seguenti Paesi (per
gli altri vige l'esenzione dal visto per gli ingressi per breve soggiorno):
L ._. -'
20
a) Paesi per i quali l'obbligo del visto è imposto in base alle norme
comunitarie. Il regolamento (CE) n. 574/1999 del Consiglio del 12
marzo 1999 prevede che I cittadini dei seguenti Paesi devono
essere in possesso di un visto per l'attraversamento delle frontiere
esterne degli Stati membri dell'UE: Afghanistan, Albania, Algeria,
Angola,
Arabia Saudita,
Armenia,
Azerbaigian,
Bahrein,
Bangladesh, Benin, Bhutan, Bielorussia, Birmania/ Myanmar,
Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, Capo
I
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