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MANDARE LA LETTERA D`INVITO
- MOTIVO TURISMO. - MANDARE LA LETTERA D'INVITO (autenticata??) DIRETTAMENTE ALLA PERSONA DA OSPITARE CHE SI PRESENTA ALL'AMBASCIATA ITALIANA CON PASSAPORTO VALIDO. - FIDEIUSSORIA FIDEJUSSORIA FAC - SIMILE). BANCARIA O ASSICURAZIONE A NOME. DELL'OSPITE (VEDI - FOTOCOPIA DOCUMENTO DICHIARANTE. D 'IDENTITA , DEL (:Io'c';;'110 '1.3 alla Circolare MAE n. /4 del l4.l0 _'CUI All'Ufficio Visti dell'Ambasciata-d'Jtatia in del Consolato Generale d'Italia in del Consolato d'Italia in Let t era di invit o Il/La sottoscritto/a nato/a il , - , a di nazionalità , ,., " , . residente a in via n occupazione/professione . provo c.a.p . tel. . , . consapevole delle conseguenze previste dall'art. 12, comma 1, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) che dispone: "salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico è punito con la reclusione fino a tre anni e con una multa fino a lire trenta milioni" con la presente comunica di volere invitare per motivi di turismo il/la cittadino/a straniero/a . (cognome) nato/a il (nomo) a di nazionalità . residente a in via n prov c.a.p per il periodo dal . . (data) a motivo di tel. . (data) . :2 allegato n. 3 al/n Circolare It1AE!t. f·1 del.2.t. f(ì.':O(;j Il sottoscritto dichiara inoltre 1) di avere con la stessa persona legami di parentela / amicizia / altri: . (precisare) 2) di sapere con certezza che la stessa persona nel proprio Paese di origine [ ] svolge la seguente attività lavorativa: . [ ] non svolge attività lavorativa e trae i mezzi di sussistenza-da 3) di possedere le disponibilità cittadino/a straniero/a ; . economiche ed abitative per poter ospitare il/la suddetto/a 4) di aver già messo a disposizione in favore della persona suindicata, a titolo di garanzia economica, sotto forma di "fidejussione bancaria", la somma di lire . presso l'Istituto bancario . agenzia n , sita in . Allega alla presente l'orginale della relativa ricevuta bancaria. Il sottoscritto, in caso di esito positivo della richiesta di visto inoltrata dal/la cittadino/a straniero/a, provvederà a 1) fornirgli/le alloggio .presso la propria abitazione/altrove: . (preciSare) 2) sostenere eventuali oneri derivanti da ricorso all'assistenza medico-sanitaria da parte del/la cittadino/a straniero/a, laddove questi non abbia una propria copertura (polizza assicurativa owero convenzione bilaterale fra Italia e Paese d'origine) 3) comunicare al Commissariato di P.S. di zona la presenza del/o/a straniero/a ospitato presso la propria abitazione, entro 48 ore dalla sua entrata nel territorio italiano, ai sensi dell'art. 7 del precitato D. L.vo n. 286/98. 4) far presentare lo/la straniero/a presso l'Ufficio Stranieri della Questura di: ~ . entro 8 giorni dalla sua entrata per la richiesta del permesso di soggiorno 5) assicurare il suo rientro al Paese di origine entro i termini previsti dal visto d'ingresso e segnati sul permesso di soggiorno che lo straniero dovrà consegnare alle Autorità di frontiera italiane all'uscita dal territorio italiano. (luogo) (data) (firma del dichiarante) Si allega copia di un documento d'identità del dichiarante ~ -------L F. Schede Pratiche Legge Immigrazione di P. Bonetti e M. Metter» Mezzi di sussistenza richiesti per gli ingressi e i soggiorni non superiori a 3 mesi , --------..--------------.------.-- - I mezzi di sussistenza minimi necessari a persona per il rilascio dei visto e ~er l'ingresso nel. territorio nazional.e per turisr.n0 e per ogni altro caso di ingresso previsto dal T.U. che non sia espressamente regolamentato dallo stesso T.U. e dal suo regolamento di attuazione (affari, gara sportiva, invito, missione, motivi religiosi, transito, transito aeroportuale, trasporto, vacanze-lavoro) sono definiti secondo la tabella allegata alla direttiva del Ministro dell'Interno (cfr. artt. 3 e 6 direttiva)fla quale prevede importi monetari che saranno annualmente rivalutati previa applicazione dei parametri relativi alla variazione media annua, elaborata dall'lSTAT e calcolata in base all'indice sintetico dei prezzi al consumo relativi ai prodotti alimentari, bevande, trasporti e servizi di alloggio (cfr. art. 1, comma 4 direttiva). Gli importi previsti da tale tabella sono i seguenti: classe di durata del viaggio numero dei partecipanti al viaggio 1 partecipante 2 o più partec. Lire Euro Lire Euro Da 1 a 5 giorni: - quota fissa complessiva 522.000 269,60 414.000 212,81 Da 6 a 10 giorni: 51.000 26,33 - quota a persona giornaliera 87.000 44,93 Da 11 a 20 giorni: 100_000 25,82 - quota fissa 51,64 50.000 22,21 - quota giornaliera a persona 71.000 36,67 43.000 Oltre i 20 giorni: .' - quota fissa 400.000 206,58 230.000 118,79 33.000 17,04 - quota giornaliera a persona 27,89 54.000 " Ministero degli Affari esteri adotta, dandone tempestiva comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, ogni opportuno provvedimento di revisione o modifica dell'elenco dei Paesi i cui cittadini siano soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore (art. 4, co. 5 T.U.). Perciò devono munirsi di un visto tutti I cittadini di quei Paesi per i quali l'Italia richiede questa formalità, cioè: 'Pàesi soggetti . all'obbligo del visfò '. 1) i cittadini di qualsiasi Paese extracomunitario (esciusi i cittadini di quei Paesi extracom. con i quali vige la libertà di circolazione, soggiorno e stabilimento: Liechtenstein, Svizzera, Islanda, Norvegia, S. Marino, Città d. Vaticano) che desiderino entrare e soggiornare in Italia per un periodo superiore a 90 giorni per qualsiasi motivo; 2) i cittadini extracomunitari che desiderino fare in Italia un soggiorno breve (fino a 90 giorni) che appartengano ad uno dei seguenti Paesi (per gli altri vige l'esenzione dal visto per gli ingressi per breve soggiorno): L ._. -' 20 a) Paesi per i quali l'obbligo del visto è imposto in base alle norme comunitarie. Il regolamento (CE) n. 574/1999 del Consiglio del 12 marzo 1999 prevede che I cittadini dei seguenti Paesi devono essere in possesso di un visto per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri dell'UE: Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Arabia Saudita, Armenia, Azerbaigian, Bahrein, Bangladesh, Benin, Bhutan, Bielorussia, Birmania/ Myanmar, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, Capo I I I ~~~~~e~;~f~!5;;~J;i~~~~~~~~~~;~J~~,ra~_~:~~~.~~_:_la_sc_i~~.~~li'''_Hon=j