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I crediti documentari
I crediti documentari A cura di Domenico Del Sorbo - 2012 Copyright © Studio Del Sorbo - Tutti i diritti riservati. Indicazioni Preliminari I testi e i commenti riportati in questo elaborato, ancorchè frutto di attente analisi e valutazioni, devono intendersi forniti senza alcuna responsabilità. E' vietato l'uso di questa presentazione senza il consenso scritto dell'autore. Fonti: «Il commercio internazionale» numeri vari - Ipsoa/Notiziari Credimpex-Italia/Pubblicazione UCP 600 ICC/Pubblicazione ISBP no. 681 ICC/Posizioni Abi & CommerzBank/Commentary on UCP 600 by UCP 600 Drafting Group I commenti e i richiami alle norme sono indicati in italiano. Si ricorda che fa sempre fede il testo in inglese delle UCP 600, a cui si rimanda per ogni ulteriore approfondimento. Le UCP 600 sono disponibili a presso la Camera di Commercio Internazionale – Italia, Roma che detiene i diritti per l’Italia. Copyright © Studio Del Sorbo - Tutti i diritti riservati. Credit Risk Management Il rischio di credito nelle transazioni commerciali internazionali Il credit risk management consiste nella valutazione, nel controllo e nella risoluzione del rischio di credito attraverso operazioni di natura assicurativa e finanziaria. Copyright © Studio Del Sorbo - Tutti i diritti riservati. Export Credit Risk Management: quali soluzioni? Breve Termine (Trade Finance) M/Lungo Termine (Export Finance) Soluzioni Finanziarie -Crediti Documentari* -Payment Guarantee -Forfaiting -Credito Acquirente -Linee Open -Voltura di Soluzioni Assicurative Polizze Assicurative Polizza Sace proposte da: Euler-Hermes, - Polizza Credito Coface, Atradius e Sacebt Fornitore Sace Spa (che coprono il 90% ca del mercato) * Credito documentario, Lettera di Credito, Credoc, «credito», LC sono da intendersi come sinonimi Copyright © Studio Del Sorbo - Tutti i diritti riservati. Export Credit Risk Management Strumenti Finanziari Strumenti Assicurativi -Trasferimento del rischio di credito ad una banca; -Copert. rischio di credito al 100%*; -Utilizzo su singole operazioni; -Strumenti autonomi; -Cliente affidato; -Trasferimento del rischio di credito ad una compagnia assicurativa; -Copert. del rischio di credito <100%; -Globalità di crediti; -Strumenti non autonomi; -Cliente non affidato; La scelta dello strumento dipende da settore, forza contrattuale, rischio, importo, paese, esigenze delle parti, ecc. *: in termini relativi Copyright © Studio Del Sorbo - Tutti i diritti riservati. Il Credito Documentario: definizione Art. 2 UCP 600: «Credito significa qualunque pattuizione irrevocabile, comunque denominata o descritta, che costituisce un impegno inderogabile della banca emittente di onorare una presentazione conforme.» Il credito documentario costituisce, pertanto, un impegno inderogabile di una banca a pagare un determinato importo a favore di un beneficiario contro presentazione - entro determinati termini di validità - dei documenti prescritti nel credito, ed a condizioni che quest’ultimi siano giudicati idonei sotto il profilo formale ai termini e condizioni del credito documentario stesso. Copyright © Studio Del Sorbo - Tutti i diritti riservati. LC: un po’ di storia.. La loro origine risale alla prima metà dell’800 e rappresenta un’evoluzione dello strumento della lettera di credito commerciale creata dal ceto imprenditoriale nel XII secolo allo scopo di garantire maggiore sicurezza nelle compravendite internazionali. Il loro utilizzo si diffuse considerevolmente dopo la prima guerra mondiale quando l’accresciuto volume delle operazioni commerciali si caratterizzava per un elevato livello di rischio legato alla solvibilità degli importatori. Copyright © Studio Del Sorbo - Tutti i diritti riservati. LC: un po’ di storia.. Nel 1920, alcune banche americane adottarono delle norme comuni per regolare le operazioni di credito documentario che trasmisero alle loro corrispondenti all’estero. Il primo corpo normativo fu preparato nel 1929 con la pubblicazione n. 74 (Regole di Amsterdam) e nacque dall’esigenza di evitare controversie e dispute causate da conflitti di leggi, usi, o da interpretazioni contrastanti mentre la prima vera e propria edizione delle norme di ebbe con le «Regole di Vienna», pubblicazione no. 82 del 1933. Copyright © Studio Del Sorbo - Tutti i diritti riservati. LC: un po’ di storia.. Successivamente sono state pubblicate le pubblicazioni n. 151 del 1951 (Regole di Lisbona) e la no. 222 del 1963 (Regole di Città del Messico) A seguire la pubblicazione no. 290 del 1974, la pubblicazione no. 400 del 1983, la pubblicazione no. 500 del 1993. Attualmente le operazioni di credito documentario vengono regolate dalla Pubblicazione no. 600/07 ICC. Copyright © Studio Del Sorbo - Tutti i diritti riservati. Il Credito Documentario: i soggetti coinvolti Il compratore/ordinante/applicant Il venditore/beneficiario/beneficiary La banca emittente/issuing bank La banca avvisante/advising bank La banca del beneficiario può assumere altre funzioni che saranno analizzate in seguito. Copyright © Studio Del Sorbo - Tutti i diritti riservati. Il Credito Documentario: i soggetti coinvolti Definizioni ex art. 2 UCP 600 ICC: «Ordinante: significa il soggetto su richiesta del quale viene emesso il credito.» «Beneficiario significa il soggetto a favore del quale viene emesso il credito» «Banca emittente significa la banca che emette un credito su richiesta di un ordinante o per conto proprio» «Banca Avvisante significa la banca che avvisa il credito su richiesta della banca emittente.» Copyright © Studio Del Sorbo - Tutti i diritti riservati. Il Credito Documentario: le fasi 1 Ordinante Beneficiario 5 4 6 8 2 7 Banca Emittente Banca Avvisante 3 Copyright © Studio Del Sorbo - Tutti i diritti riservati. Il Credito Documentario: le fasi 1) Conclusione dell’accordo commerciale; 2) Incarico alla banca emittente per emettere la LC; 3,4) Invio e notifica al beneficiario della LC; 5) Invio delle merci a cura del beneficiario; 6,7) Produzione dei documenti a corredo della LC e inoltro alla Banca emittente degli stessi per il tramite della banca avvisante; 8) Riscontrata la conformità dei documenti, gli stessi vengono consegnati all’ordinante, dietro addebito dei fondi e contestuale accredito al beneficiario per il tramite della banca avvisante. Copyright © Studio Del Sorbo - Tutti i diritti riservati. LC: Le tipologie di utilizzo Art. 6 b UCP 600: un credito deve stabilire se è utilizzabile per.. Pagamento a vista: By Payment Pagamento differito: By Deferred Payment Accettazione: By Acceptance Negoziazione: By Negotiation Or mixed payment. Possibile anche any bank by.. Tali tipologie sono rilevabili dal campo 41 del messaggio Swift MT700 Copyright © Studio Del Sorbo - Tutti i diritti riservati. La conferma in un credito documentario Art. 2 UCP 600: «Banca Confermante significa la banca che aggiunge la propria conferma a un credito su autorizzazione o richiesta della banca emittente» La Banca confermante ha gli stessi impegni della banca emittente in più, a fronte di presentazione conforme, essa deve pagare o negoziare senza rivalsa. Strumento per gestire il rischio insolvenza banca emittente e il rischio paese. La conferma la si rileva dal campo 49 del messaggio Swift MT700 e il nome della banca confermante dal campo 41. Copyright © Studio Del Sorbo - Tutti i diritti riservati. I Documenti nel Commercio Internazionale: cenni Notevole è l’importanza che rivestono i documenti nelle transazioni commerciali internazionali. Assumono un ruolo centrale nella gestione delle rimesse documentarie e dei crediti documentari. Possiamo rilevare: Documenti commerciali: (Fattura, note di credito, ecc.) Documenti di trasporto: (AWB, CIM, CMR, Bill of lading, ecc.) Documenti assicurativi: (Polizza o certificato di assicurazione) Documenti di circolazione: (EUR1, ATR) Documenti di Origine; Documenti Sanitari, di Qualità, di Conformità, ecc. Copyright © Studio Del Sorbo - Tutti i diritti riservati. I Documenti di Trasporto dimostrativi: CIM, CMR, AWB, Sea Waybill I documenti dimostrativi accompagnano la merce e non sono negoziabili; Sebbene diversi tra loro, i vari documenti di trasporto presentano dei punti in comune: hanno funzione di contratto di trasporto, su ognuno è possibile trovare indicazioni in merito al pagamento del nolo; su ognuno dei documenti sarà possibile per il vettore incaricato apporre riserve per sottolineare che le merci gli vengono consegnate con evidenti difformità Consentono al compratore di ritirare le merci a destino. Copyright © Studio Del Sorbo - Tutti i diritti riservati. I Documenti di Trasporto: La Polizza di Carico (B/L) La polizza di carico è allo stesso tempo prova del contratto di trasporto, prova della ricezione della merce da parte del vettore e titolo rappresentativo che conferisce al legittimo possessore il diritto di disposizione sulle merci che devono essere descritte in maniera precisa. Consente al legittimo possessore il ritiro delle merci a destino su presentazione dell'originale del titolo stesso. Si nota, però, una tendenza a deprimere il requisito della rappresentatività della polizza. Preferibile chiedere una «negotiable» BL. Copyright © Studio Del Sorbo - Tutti i diritti riservati. I Documenti di Trasporto: La Polizza di Carico (B/L) La presentazione di un originale di BL invalida, in automatico, gli altri originali emessi. E’ titolo di credito negoziabile, che si presta cioè al trasferimento a terzi dei diritti sulle merci, ovvero alla circolazione del diritto alla merce anche durante il viaggio. Copyright © Studio Del Sorbo - Tutti i diritti riservati. La BL può essere emessa: Al portatore: non è specificato nessun destinatario. All’arrivo la merce verrà consegnata al portatore del documento. All’ordine (del caricatore, del ricevitore, di una banca). È trasferibile mediante girata. Nominativa: quando è intestata ad un determinato soggetto. Vengono quindi specificati il nome e l’indirizzo del ricevitore. La sua circolazione è più complessa e necessita di una girata piena, cioè datata ed autenticata e con l’indicazione del nome del girante e del giratario. Copyright © Studio Del Sorbo - Tutti i diritti riservati. Da UNICREDIT SPA ES.MER CUNEO A S.P.A. - IMPIANTI E /nostro rif. 400011 tipo operaz. Notifica Banca Mittente FRANSABANK S.A.L. POBOX 11-0393 RIAD EL SOLH BEIRUT 1107 2803 Ns Riferimento 400011404330 seguito tipo oper. Notifica MT: 700 :27: SEQUENCE OF TOTAL 1/1 :40A: FORM OF DOCUMENTARY CREDIT IRREVOCABLE :20: DOCUMENTARY CREDIT NUMBER TFI000008099/038 :31C: DATE OF ISSUE 10/03/2011 :40E: APPLICABLE RULES UCP LATEST VERSION :31D: DATE AND PLACE OF EXPIRY 20/04/2011 IN ITALY :50: APPLICANT LEBANESE COMPANY :59: BENEFICIARY S.P.A. (CN) ITALY. :32B: CURRENCY CODE, AMOUNT EUR 120.000,00 :39B: MAXIMUM CREDIT AMOUNT NOT EXCEEDING :41A: AVAILABLE WITH ... BY ... UNCRITMMXXX UNICREDIT SPA PIAZZA CORDUSIO 20123 MILANO MI BY DEF PAYMENT :42P: DEFERRED PAYMENT DETAILS .25 0/0 AT 90 DAYS FROM B/L DATE. .25 0/0 AT 180 DAYS FROM B/L DATE. .25 0/0 AT 270 DAYS FROM B/L DATE. .25 0/0 AT 360 DAYS FROM B/L DATE. :43P: PARTIAL SHIPMENTS PROHIBITED :43T: TRANSHIPMENT PROHIBITED :44E: PORT OF LOADING/AIRPORT OF DEPARTURE ANY ITALIAN PORT :44F: PORT OF DISCHARGE/AIRPORT OF DESTINATION BEIRUT PORT, LEBANON :44C: LATEST DATE OF SHIPMENT 30/03/2011 :45A: DESCRIPTION OF GOODS AND/OR SERVICES ''COMPLETE SHORT CUT PASTA LINE'' AS PER INVOICE NO.12 DATED 14 FEB 2011. . FCA ANY ITALIAN PORT (INCOTERMS 2010) :46A: DOCUMENTS REQUIRED +COMMERCIAL INVOICE IN TWO COPIES, ONE OF WHICH CERTIFIED BY THE CHAMBER OF COMMERCE, AND BOTH BEARING THE FOLLOWING MENTION DULY SIGNED BY THE BENEFICIARY ''WE HEREBY CERTIFY THAT THE PRESENT INVOICE IS TRUE AND AUTHENTIC, THAT IS THE ONLY ONE ISSUED BY US FOR THE GOODS MENTIONED THEREIN THAT MENTIONS THEIR EXACT VALUE WITHOUT ANY DEDUCTION AND THAT THE ORIGIN OF THE GOODS IS EXCLUSIVELY ITALIAN.'' . +FULL SET OF ''CLEAN ON BOARD'' MARINE BILLS OF LADING , ISSUED OR ENDORSED TO THE ORDER OF FRANSABANK SAL, BEIRUT, LEBANON, MARKED FREIGHT PAYABLE AT DESTINATION, NOTIFY APPLICANT (SHORT FORM OR BLANK BACK B/L(S) NOT ACCEPTABLE). .SHIPMENT TO BE EFFECTED BY CONTAINERS. .B/L MUST BEAR A SEPARATE NOTATION STATING ''CONTAINERS ACTUALLY LOADED ON BOARD + VESSEL NAME + PORT OF LOADING + DATE'' DULY SIGNED BY THE SAME SIGNER OF THE B/L. . +CERTIFICATE OF ORIGIN IN TWO COPIES ISSUED BY THE CHAMBER OF COMMERCE ATTESTING THAT THE ORIGIN OF THE GOODS IS EXCLUSIVELY ITALIAN. . +PACKING LIST IN TWO COPIES. . N.B. INSURANCE WILL BE COVERED LOCALLY BY APPLICANT. :47A: ADDITIONAL CONDITIONS +THE L/C NUMBERS OF THE ISSUING AND ADVISING BANKS SHOULD APPEAR ON EACH REQUIRED DOCUMENT. . +TRANSHIPMENT PROHIBITED EVEN IF GOODS ARE LOADED IN CONTAINERS. :71B: CHARGES ALL CHARGES AND COMMISSIONS OUTSIDE LEBANON ARE ON APPLICANT'S ACCOUNT INCLUDING THE REIMBURSING BANK COMMISSIONS. :48: PERIOD FOR PRESENTATION DOCUMENTS TO BE PRESENTED WITHIN 21 DAYS AFTER THE DATE OF ISSUANCE OF THE TRANSPORT DOCUMENTS BUT WITHIN L/C VALIDITY. :49: CONFIRMATION INSTRUCTIONS WITHOUT :53A: REIMBURSING BANK DEUTDEFF :78: INSTRUCTIONS TO THE PAYING/ACCEPTING/NEGOTIATING BANK AGAINST COMPLYING PRESENTATION, WE HEREBY AUTHORIZE YOU TO REIMBURSE YOURSELVES AT MATURITY DATES BY DRAWING ON OUR EURO A/C HELD WITH DEUTSCHE BANK AG, FRANKFURT, GERMANY (ATT L/C REIMB. DEPT.) ALREADY INSTRUCTED TO THIS EFFECT FOR THE AMOUNT OF YOUR ACCEPTANCES. UPON YOUR ACCEPTANCE, KINDLY PROVIDE US WITH THE RELATING AMOUNTS AND MATURITY DATES APPLIED BY TESTED TELEX/SWIFT MESSAGE TO BE SENT TO US AT FRASAR 20631 OR 40036 LE OR SWIFT CODE FSABLBBX. THIS MESSAGE IS THE ONLY OPERATIVE CREDIT INSTRUMENT. THIS L/C IS SUBJECT TO UCP 600 REV.2007 OF ICC AND TO URR 725. HOWEVER, IN CASE OF CONFLICT BETWEEN UCP 600 AND URR 725, ARTICLE 13 OF UCP 600 SHALL PREVAIL. :57D: 'ADVISE THROUGH' BANK IBAN IT55CO200846000000002250371 YOUR PIAZZA GALIMBERTI ANGOLO VIA ROMA 12100 CUNEO ITALY SWIFT CODE UNCRITM1CD6 :72: SENDER TO RECEIVER INFORMATION DOCUMENTS TO BE SENT TO US BY TWO SEPARATE EXPRESS MAILS(DHL OR SIMILAR)AT THE FOLLOWING ADDRESS FRANSABANK SAL-HAMRA STREETBEIRUT-LEBANON-P.O.BOX 110-393 -