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I crediti documentari

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I crediti documentari
I crediti documentari
A cura di Domenico Del Sorbo - 2012
Copyright © Studio Del Sorbo - Tutti i diritti riservati.
Indicazioni Preliminari
I testi e i commenti riportati in questo elaborato, ancorchè frutto di
attente analisi e valutazioni, devono intendersi forniti senza alcuna
responsabilità.
E' vietato l'uso di questa presentazione senza il consenso scritto
dell'autore.
Fonti: «Il commercio internazionale» numeri vari - Ipsoa/Notiziari
Credimpex-Italia/Pubblicazione UCP 600 ICC/Pubblicazione ISBP
no. 681 ICC/Posizioni Abi & CommerzBank/Commentary on UCP
600 by UCP 600 Drafting Group
I commenti e i richiami alle norme sono indicati in italiano. Si ricorda
che fa sempre fede il testo in inglese delle UCP 600, a cui si rimanda
per ogni ulteriore approfondimento.
Le UCP 600 sono disponibili a presso la Camera di Commercio
Internazionale – Italia, Roma che detiene i diritti per l’Italia.
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Credit Risk Management
Il rischio di credito nelle transazioni commerciali
internazionali
Il credit risk management consiste nella valutazione, nel
controllo e nella risoluzione del rischio di credito
attraverso operazioni di natura assicurativa e finanziaria.
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Export Credit Risk Management: quali soluzioni?
Breve Termine
(Trade Finance)
M/Lungo Termine
(Export Finance)
Soluzioni
Finanziarie
-Crediti Documentari*
-Payment Guarantee
-Forfaiting
-Credito Acquirente
-Linee Open
-Voltura di
Soluzioni
Assicurative
Polizze Assicurative
Polizza Sace
proposte da: Euler-Hermes, - Polizza Credito
Coface, Atradius e Sacebt
Fornitore Sace Spa
(che coprono il 90% ca del
mercato)
* Credito documentario, Lettera di Credito, Credoc, «credito», LC sono da intendersi come sinonimi
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Export Credit Risk Management
Strumenti Finanziari
Strumenti Assicurativi
-Trasferimento del rischio di credito ad
una banca;
-Copert. rischio di credito al 100%*;
-Utilizzo su singole operazioni;
-Strumenti autonomi;
-Cliente affidato;
-Trasferimento del rischio di credito ad
una compagnia assicurativa;
-Copert. del rischio di credito <100%;
-Globalità di crediti;
-Strumenti non autonomi;
-Cliente non affidato;
La scelta dello strumento dipende da settore, forza contrattuale, rischio, importo, paese,
esigenze delle parti, ecc.
*: in termini relativi
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Il Credito Documentario: definizione
Art. 2 UCP 600: «Credito significa qualunque pattuizione
irrevocabile, comunque denominata o descritta, che costituisce
un impegno inderogabile della banca emittente di onorare una
presentazione conforme.»
Il credito documentario costituisce, pertanto, un impegno
inderogabile di una banca a pagare un determinato importo a
favore di un beneficiario contro presentazione - entro
determinati termini di validità - dei documenti prescritti nel
credito, ed a condizioni che quest’ultimi siano giudicati idonei
sotto il profilo formale ai termini e condizioni del credito
documentario stesso.
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LC: un po’ di storia..
La loro origine risale alla prima metà dell’800 e
rappresenta un’evoluzione dello strumento della lettera
di credito commerciale creata dal ceto imprenditoriale
nel XII secolo allo scopo di garantire maggiore
sicurezza nelle compravendite internazionali. Il loro
utilizzo si diffuse considerevolmente dopo la prima
guerra mondiale quando l’accresciuto volume delle
operazioni commerciali si caratterizzava per un elevato
livello di rischio legato alla solvibilità degli importatori.
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LC: un po’ di storia..
Nel 1920, alcune banche americane adottarono delle
norme comuni per regolare le operazioni di credito
documentario che trasmisero alle loro corrispondenti
all’estero.
Il primo corpo normativo fu preparato nel 1929 con la
pubblicazione n. 74 (Regole di Amsterdam) e nacque
dall’esigenza di evitare controversie e dispute causate da
conflitti di leggi, usi, o da interpretazioni contrastanti
mentre la prima vera e propria edizione delle norme di
ebbe con le «Regole di Vienna», pubblicazione no. 82
del 1933.
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LC: un po’ di storia..
Successivamente sono state pubblicate le pubblicazioni
n. 151 del 1951 (Regole di Lisbona) e la no. 222 del
1963 (Regole di Città del Messico)
A seguire la pubblicazione no. 290 del 1974, la
pubblicazione no. 400 del 1983, la pubblicazione no.
500 del 1993.
Attualmente le operazioni di credito documentario
vengono regolate dalla Pubblicazione no. 600/07 ICC.
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Il Credito Documentario: i soggetti coinvolti
Il compratore/ordinante/applicant
Il venditore/beneficiario/beneficiary
La banca emittente/issuing bank
La banca avvisante/advising bank
La banca del beneficiario può assumere altre funzioni che saranno analizzate in seguito.
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Il Credito Documentario: i soggetti coinvolti
Definizioni ex art. 2 UCP 600 ICC:
«Ordinante: significa il soggetto su richiesta del quale
viene emesso il credito.»
«Beneficiario significa il soggetto a favore del quale
viene emesso il credito»
«Banca emittente significa la banca che emette un
credito su richiesta di un ordinante o per conto
proprio»
«Banca Avvisante significa la banca che avvisa il
credito su richiesta della banca emittente.»
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Il Credito Documentario: le fasi
1
Ordinante
Beneficiario
5
4
6
8
2
7
Banca Emittente
Banca Avvisante
3
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Il Credito Documentario: le fasi
1) Conclusione dell’accordo commerciale;
2) Incarico alla banca emittente per emettere la LC;
3,4) Invio e notifica al beneficiario della LC;
5) Invio delle merci a cura del beneficiario;
6,7) Produzione dei documenti a corredo della LC e inoltro
alla Banca emittente degli stessi per il tramite della banca
avvisante;
8) Riscontrata la conformità dei documenti, gli stessi
vengono consegnati all’ordinante, dietro addebito dei fondi
e contestuale accredito al beneficiario per il tramite della
banca avvisante.
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LC: Le tipologie di utilizzo
Art. 6 b UCP 600: un credito deve stabilire se è
utilizzabile per..
Pagamento a vista: By Payment
Pagamento differito: By Deferred Payment
Accettazione: By Acceptance
Negoziazione: By Negotiation
Or mixed payment. Possibile anche any bank by..
Tali tipologie sono rilevabili dal campo 41 del messaggio Swift MT700
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La conferma in un credito documentario
Art. 2 UCP 600: «Banca Confermante significa la banca
che aggiunge la propria conferma a un credito su
autorizzazione o richiesta della banca emittente»
La Banca confermante ha gli stessi impegni della banca
emittente in più, a fronte di presentazione conforme, essa
deve pagare o negoziare senza rivalsa.
Strumento per gestire il rischio insolvenza banca
emittente e il rischio paese.
La conferma la si rileva dal campo 49 del messaggio Swift
MT700 e il nome della banca confermante dal campo 41.
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I Documenti nel Commercio Internazionale: cenni
Notevole è l’importanza che rivestono i documenti nelle
transazioni commerciali internazionali. Assumono un ruolo
centrale nella gestione delle rimesse documentarie e dei crediti
documentari.
Possiamo rilevare:
Documenti commerciali: (Fattura, note di credito, ecc.)
Documenti di trasporto: (AWB, CIM, CMR, Bill of lading, ecc.)
Documenti assicurativi: (Polizza o certificato di
assicurazione)
Documenti di circolazione: (EUR1, ATR)
Documenti di Origine;
Documenti Sanitari, di Qualità, di Conformità, ecc.
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I Documenti di Trasporto dimostrativi: CIM, CMR, AWB, Sea Waybill
I documenti dimostrativi accompagnano la merce e non
sono negoziabili;
Sebbene diversi tra loro, i vari documenti di trasporto
presentano dei punti in comune:
hanno funzione di contratto di trasporto,
su ognuno è possibile trovare indicazioni in merito al
pagamento del nolo;
su ognuno dei documenti sarà possibile per il vettore
incaricato apporre riserve per sottolineare che le merci
gli vengono consegnate con evidenti difformità
Consentono al compratore di ritirare le merci a destino.
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I Documenti di Trasporto: La Polizza di Carico (B/L)
La polizza di carico è allo stesso tempo prova del
contratto di trasporto, prova della ricezione della merce
da parte del vettore e titolo rappresentativo che
conferisce al legittimo possessore il diritto di
disposizione sulle merci che devono essere descritte in
maniera precisa.
Consente al legittimo possessore il ritiro delle merci a
destino su presentazione dell'originale del titolo stesso.
Si nota, però, una tendenza a deprimere il requisito
della rappresentatività della polizza. Preferibile chiedere
una «negotiable» BL.
Copyright © Studio Del Sorbo - Tutti i diritti riservati.
I Documenti di Trasporto: La Polizza di Carico (B/L)
La presentazione di un originale di BL invalida, in
automatico, gli altri originali emessi.
E’ titolo di credito negoziabile, che si presta cioè al
trasferimento a terzi dei diritti sulle merci, ovvero alla
circolazione del diritto alla merce anche durante il
viaggio.
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La BL può essere emessa:
Al portatore: non è specificato nessun destinatario.
All’arrivo la merce verrà consegnata al portatore del
documento.
All’ordine (del caricatore, del ricevitore, di una banca).
È trasferibile mediante girata.
Nominativa: quando è intestata ad un determinato
soggetto. Vengono quindi specificati il nome e
l’indirizzo del ricevitore. La sua circolazione è più
complessa e necessita di una girata piena, cioè datata ed
autenticata e con l’indicazione del nome del girante e
del giratario.
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Da UNICREDIT SPA ES.MER CUNEO
A S.P.A. - IMPIANTI E
/nostro rif. 400011
tipo operaz. Notifica
Banca Mittente FRANSABANK S.A.L.
POBOX 11-0393
RIAD EL SOLH BEIRUT 1107 2803
Ns Riferimento 400011404330 seguito tipo oper. Notifica
MT: 700
:27: SEQUENCE OF TOTAL
1/1
:40A: FORM OF DOCUMENTARY CREDIT
IRREVOCABLE
:20: DOCUMENTARY CREDIT NUMBER
TFI000008099/038
:31C: DATE OF ISSUE
10/03/2011
:40E: APPLICABLE RULES
UCP LATEST VERSION
:31D: DATE AND PLACE OF EXPIRY
20/04/2011 IN ITALY
:50: APPLICANT
LEBANESE COMPANY
:59: BENEFICIARY
S.P.A.
(CN) ITALY.
:32B: CURRENCY CODE, AMOUNT
EUR
120.000,00
:39B: MAXIMUM CREDIT AMOUNT
NOT EXCEEDING
:41A: AVAILABLE WITH ... BY ...
UNCRITMMXXX
UNICREDIT SPA
PIAZZA CORDUSIO
20123 MILANO
MI
BY DEF PAYMENT
:42P: DEFERRED PAYMENT DETAILS
.25 0/0 AT 90 DAYS FROM B/L DATE.
.25 0/0 AT 180 DAYS FROM B/L DATE.
.25 0/0 AT 270 DAYS FROM B/L DATE.
.25 0/0 AT 360 DAYS FROM B/L DATE.
:43P: PARTIAL SHIPMENTS
PROHIBITED
:43T: TRANSHIPMENT
PROHIBITED
:44E: PORT OF LOADING/AIRPORT OF DEPARTURE
ANY ITALIAN PORT
:44F: PORT OF DISCHARGE/AIRPORT OF DESTINATION
BEIRUT PORT, LEBANON
:44C: LATEST DATE OF SHIPMENT
30/03/2011
:45A: DESCRIPTION OF GOODS AND/OR SERVICES
''COMPLETE SHORT CUT PASTA LINE''
AS PER INVOICE NO.12 DATED 14 FEB 2011.
.
FCA ANY ITALIAN PORT (INCOTERMS 2010)
:46A: DOCUMENTS REQUIRED
+COMMERCIAL INVOICE IN TWO COPIES, ONE OF WHICH CERTIFIED BY
THE CHAMBER OF COMMERCE, AND BOTH BEARING THE FOLLOWING MENTION
DULY SIGNED BY THE BENEFICIARY
''WE HEREBY CERTIFY THAT THE PRESENT INVOICE IS TRUE AND
AUTHENTIC, THAT IS THE ONLY ONE ISSUED BY US FOR THE GOODS
MENTIONED THEREIN THAT MENTIONS THEIR EXACT VALUE WITHOUT ANY
DEDUCTION AND THAT THE ORIGIN OF THE GOODS IS EXCLUSIVELY
ITALIAN.''
.
+FULL SET OF ''CLEAN ON BOARD'' MARINE BILLS OF LADING ,
ISSUED OR ENDORSED TO THE ORDER OF FRANSABANK SAL, BEIRUT,
LEBANON, MARKED FREIGHT PAYABLE AT DESTINATION, NOTIFY APPLICANT
(SHORT FORM OR BLANK BACK B/L(S) NOT ACCEPTABLE).
.SHIPMENT TO BE EFFECTED BY CONTAINERS.
.B/L MUST BEAR A SEPARATE NOTATION STATING ''CONTAINERS ACTUALLY
LOADED ON BOARD + VESSEL NAME + PORT OF LOADING + DATE''
DULY SIGNED BY THE SAME SIGNER OF THE B/L.
.
+CERTIFICATE OF ORIGIN IN TWO COPIES ISSUED BY THE CHAMBER OF
COMMERCE ATTESTING THAT THE ORIGIN OF THE GOODS IS EXCLUSIVELY
ITALIAN.
.
+PACKING LIST IN TWO COPIES.
.
N.B. INSURANCE WILL BE COVERED LOCALLY BY APPLICANT.
:47A: ADDITIONAL CONDITIONS
+THE L/C NUMBERS OF THE ISSUING AND ADVISING BANKS SHOULD
APPEAR ON EACH REQUIRED DOCUMENT.
.
+TRANSHIPMENT PROHIBITED EVEN IF GOODS ARE LOADED IN CONTAINERS.
:71B: CHARGES
ALL CHARGES AND COMMISSIONS OUTSIDE
LEBANON ARE ON APPLICANT'S ACCOUNT
INCLUDING THE REIMBURSING BANK
COMMISSIONS.
:48: PERIOD FOR PRESENTATION
DOCUMENTS TO BE PRESENTED WITHIN
21 DAYS AFTER THE DATE OF ISSUANCE
OF THE TRANSPORT DOCUMENTS BUT
WITHIN L/C VALIDITY.
:49: CONFIRMATION INSTRUCTIONS
WITHOUT
:53A: REIMBURSING BANK
DEUTDEFF
:78: INSTRUCTIONS TO THE PAYING/ACCEPTING/NEGOTIATING BANK
AGAINST COMPLYING PRESENTATION, WE HEREBY AUTHORIZE YOU TO
REIMBURSE YOURSELVES AT MATURITY DATES BY DRAWING ON OUR EURO A/C
HELD WITH DEUTSCHE BANK AG, FRANKFURT, GERMANY (ATT L/C REIMB.
DEPT.) ALREADY INSTRUCTED TO THIS EFFECT FOR THE AMOUNT OF YOUR
ACCEPTANCES. UPON YOUR ACCEPTANCE, KINDLY PROVIDE US WITH THE
RELATING AMOUNTS AND MATURITY DATES APPLIED BY TESTED TELEX/SWIFT
MESSAGE TO BE SENT TO US AT
FRASAR 20631 OR 40036 LE OR SWIFT CODE FSABLBBX.
THIS MESSAGE IS THE ONLY OPERATIVE CREDIT INSTRUMENT.
THIS L/C IS SUBJECT TO UCP 600 REV.2007 OF ICC AND TO URR 725.
HOWEVER, IN CASE OF CONFLICT BETWEEN UCP 600 AND URR 725,
ARTICLE 13 OF UCP 600 SHALL PREVAIL.
:57D: 'ADVISE THROUGH' BANK
IBAN IT55CO200846000000002250371
YOUR PIAZZA GALIMBERTI
ANGOLO VIA ROMA
12100 CUNEO ITALY
SWIFT CODE UNCRITM1CD6
:72: SENDER TO RECEIVER INFORMATION
DOCUMENTS TO BE SENT TO US BY TWO
SEPARATE EXPRESS MAILS(DHL OR
SIMILAR)AT THE FOLLOWING ADDRESS
FRANSABANK SAL-HAMRA STREETBEIRUT-LEBANON-P.O.BOX 110-393
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