Regimi di qualità D.O.P., I.G.P., S.T.G. e indicazioni facoltative di
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Regimi di qualità D.O.P., I.G.P., S.T.G. e indicazioni facoltative di
TITOLO I regimi di qualità riconosciuti a livello comunitario: D.O.P., I.G.P., S.T.G. e indicazioni facoltative di qualità RELAZIONE A partire dal 3 gennaio 2013 è entrato in vigore il regolamento (UE) n. 1151/2012, il quale disciplina i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. La nuova normativa comunitaria, abrogando i precedenti regolamenti (CE) n. 509/2006 e n. 510/2006, si pone l’obiettivo di fornire un quadro legislativo comune e coerente in merito ai regimi di certificazione ed alle indicazioni che conferiscono valore aggiunto ai prodotti agricoli. I regimi di qualità regolamentati sono le denominazioni di origine protette, le indicazioni di origine protette, le specialità tradizionali garantite e le indicazioni facoltative di qualità. Tra queste ultime, la novità introdotta dal nuovo regolamento è rappresentata dal riconoscimento del c.d. marchio “prodotto di montagna”. Il regolamento (UE) n. 1151/2012 rientra nell’ambito del “Pacchetto Qualità”, proposto dalla Commissione europea alla fine del 2010 allo scopo di definire una politica di qualità dei prodotti agricoli più coerente e finalizzata ad aiutare gli agricoltori a comunicare meglio il valore aggiunto dei propri prodotti. Oltre al regolamento sopra citato, fanno parte del “Pacchetto Qualità” anche una proposta sulle norme di commercializzazione, volta a facilitare le modifiche della Commissione alle attuali norme di commercializzazione e di etichettatura d’origine, e una serie di orientamenti sulle buone pratiche applicabili ai sistemi di certificazione volontaria e all’etichettatura dei prodotti che utilizzano indicazioni geografiche protette come ingredienti. Campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 I prodotti oggetto del regolamento sono, in linea generale, i prodotti agricoli destinati al consumo umano ed altri prodotti agricoli e alimentari. Questi ultimi sono, per le Denominazioni di Origine Protette e le Indicazioni Geografiche Protette: birra, cioccolato e prodotti derivati, prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria, bevande a base di estratti di piante, pasta alimentare, sale, gomme e resine naturali, pasta di mostarda, fieno, oli essenziali, sughero, cocciniglia, fiori e piante ornamentali, cotone, lana, vimini, lino stigliato, cuoio, pellame, piume. Le prime cinque categorie di prodotti sono valide anche per le Specialità Tradizionali Garantite, unitamente ai piatti pronti. Nel regolamento viene comunque precisata l’esclusione, dal campo di applicazione, per le bevande spiritose, i vini aromatizzati e i prodotti vitivinicoli definiti nell’allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 (ad eccezione degli aceti di vino). Denominazioni di Origine Protette (D.O.P.) e Indicazioni Geografiche Protette (I.G.P.) Un prodotto può essere identificabile come D.O.P. solamente se: è originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati; la sua qualità o le sue caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani; le fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata. (In deroga, taluni nomi possono essere equiparati a D.O.P. anche se le materie prime di cui sono fatti provengono da una zona geografica più ampia della zona geografica delimitata, purché tali denominazioni siano state riconosciute nel paese di origine anteriormente al primo maggio 2004. Inoltre la zona di produzione delle materie prime deve essere delimitata e devono sussistere condizioni particolari per la produzione delle materie prime effettivamente controllate. La deroga si applica solamente nel caso in cui le materie prime consistano animali vivi, le carni e il latte.) Invece un prodotto può ottenere l’I.G.P. solamente se: è originario di un determinato luogo, regione o paese; alla sua origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità, la reputazione o altre caratteristiche; la produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata. Una D.O.P. o una I.G.P. deve rispettare un disciplinare, che deve contenere almeno i seguenti elementi: 1. il nome da proteggere come D.O.P. o I.G.P., il quale non può essere troppo generico o (in tutto o in parte) omonimo di un nome già iscritto nel registro e non deve indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto; 2. la descrizione del prodotto, comprese se del caso le materie prime, nonché le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche del prodotto; 3. la definizione della zona geografica delimitata; 4. gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica delimitata; 5. la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, del confezionamento; 6. gli elementi che stabiliscono il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l’ambiente geografico; 7. i dati delle autorità preposte alla verifica del rispetto del disciplinare. 8. qualsiasi regola specifica per l’etichettatura del prodotto in questione. Specialità Tradizionali Garantite (S.T.G.) Affinché un prodotto possa essere identificabile come Specialità Tradizionale Garantita (S.T.G.) esso deve essere ottenuto: con un metodo di produzione, trasformazione o una composizione che corrispondono a una pratica tradizionale per tale prodotto o alimento; da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente. In tal caso, il nome che lo identifica, per essere registrato, deve essere stato utilizzato tradizionalmente in riferimento al prodotto specifico oppure deve individuare il carattere tradizionale o la specificità del prodotto. Come per le D.O.P. e le I.G.P., una specialità tradizionale garantita deve rispettare un disciplinare, che comprende il nome e la descrizione del prodotto, la descrizione del metodo di produzione che i produttori devono rispettare e gli elementi fondamentali che attestano il carattere tradizionale del prodotto. Indicazioni facoltative di qualità e i prodotti di montagna Allo scopo di agevolare la comunicazione nel mercato interno delle qualità dei prodotti agricoli, è stato dedicato un titolo a parte per le indicazioni facoltative di qualità. I requisiti che i prodotti devono soddisfare per ricevere tale indicazione sono: l’indicazione deve fare riferimento a una caratteristica di una o più categorie di prodotti o ad una modalità di produzione o di trasformazione agricola in uso in aree specifiche; l’uso dell’indicazione conferisce valore al prodotto rispetto a prodotti di tipo simile; l’indicazione ha una dimensione europea. Sono escluse da tale regime le indicazioni che descrivono qualità tecniche di un prodotto ai fini dell’applicazione di norme di commercializzazione obbligatorie e che non hanno lo scopo di informare i consumatori riguardo a tali qualità del prodotto. Tra le indicazioni facoltative di qualità, è stata introdotta l’indicazione “prodotto di montagna”. Si tratta di quei prodotti destinati al consumo umano, in merito ai quali: sia le materie prime che gli alimenti per animali provengono essenzialmente da zone di montagna (per la definizione di zone di montagna si fa riferimento all’arti. 18, par. 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999); nel caso di prodotti trasformati, anche la trasformazione ha luogo nelle zone di montagna. Infine nel mese di gennaio del 2014 la Commissione, come suggerito dal regolamento stesso, dovrebbe presentare uno studio sulla possibilità di introdurre il nuovo termine facoltativo “prodotto delle isole”. Commercializzazione e etichettatura I nomi registrati come D.O.P., I.G.P. o S.T.G. possono essere utilizzati da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme al relativo disciplinare. Per le D.O.P. e le I.G.P. il regolamento prevede espressamente che possano figurare in etichetta, oltre ai relativi simboli dell’Unione, anche riproduzioni della zona di origine e testi, grafici o simboli che si riferiscono allo Stato membro e/o alla regione in cui è collocata la zona di origine geografica. Viene inoltre consentito l’uso nell’etichettatura dei marchi collettivi geografici. Al fine di dare maggiore pubblicità alle S.T.G., l’Unione ha definito un simbolo da apporre sull’etichetta unitamente al nome (non è obbligatorio, invece, indicare nell’etichetta l’indicazione di “specialità tradizionale garantita”). L’apposizione del simbolo è però facoltativa nell’etichettatura delle specialità tradizionali garantite prodotte fuori dal territorio dell’Unione. Chi può presentare domanda di registrazione La Commissione tiene un registro, aggiornato ed accessibile al pubblico, delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G.. Per accedere al registro è necessario presentare apposita domanda di registrazione. Sia per le D.O.P. che per le I.G.P. e le S.T.G. le domande di registrazione possono essere presentate solo da gruppi che operano con i prodotti di cui va registrato il nome (art. 49). Nel caso in cui uno dei regimi di qualità designi una zona geografica transfrontaliera, più gruppi di diversi Stati membri o paesi terzi possono presentare una domanda di registrazione comune. Con il termine “gruppo” si intende qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua forma giuridica, costituita principalmente da produttori o trasformatori che trattano il medesimo prodotto. Una singola persona fisica o giuridica può essere equiparata a un gruppo qualora sia dimostrato che sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: la persona in questione è il solo produttore che desideri presentare una domanda; per quanto riguarda le D.O.P. e le I.G.P., la zona geografica delimitata possiede caratteristiche che differiscono notevolmente da quelle delle zone limitrofe ovvero le caratteristiche del prodotto sono differenti da quelle dei prodotti delle zone limitrofe. La procedura di registrazione Per ottenere la registrazione sono necessarie le seguenti fasi: 1. un gruppo di produttori deve fornire una definizione del prodotto sulla base delle condizioni richieste dai rispettivi regimi di qualità e un determinato disciplinare; 2. se si tratta di un gruppo di produttori che operano nell’area comunitaria, la domanda di registrazione va inviata alla competente autorità nazionale che, per l’Italia, è la “DG per lo sviluppo agroalimentare, per la qualità e per la tutela del consumatore” del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF). L’autorità nazionale competente, dopo aver esaminato la domanda e le eventuali opposizioni ricevute, se ritiene soddisfatte le condizioni stabilite dalla legislazione comunitaria, può adottare una decisione favorevole e presentare alla Commissione un fascicolo di domanda. La Commissione deve compiere l’esame delle domande ricevute entro un termine massimo di sei mesi, al termine del quale l’eventuale decisione di approvazione della Commissione viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione, le autorità di uno Stato membro o di un paese terzo oppure ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita in un paese terzo possono presentare una notifica di opposizione; nel caso di soggetti italiani l’opposizione va presentata sempre al MIPAAF. Una volta superato il termine massimo consentito per le opposizioni, viene ufficializzata la registrazione. Le criticità per l’industria alimentare italiana Una battaglia fondamentale per la salvaguardia del patrimonio alimentare tradizionale italiano è stata quella contro il divieto, introdotto dalla nuova normativa, di registrare quei prodotti precedentemente registrati “senza riserva del nome”. Si trattava ovvero di quei prodotti che, con il precedente regime, erano state riconosciute come S.T.G. in virtù del loro metodo di produzione e non del nome, il quale risultava troppo generico per ottenere la registrazione. Per l’Italia la questione riguardava la pizza napoletana e la mozzarella, gli unici due prodotti italiani ad aver ottenuto il marchio S.T.G. Alla luce delle preoccupazioni manifestate dai produttori italiani, le discussioni a livello europeo sono giunte ad un compromesso, rappresentato dall’introduzione di una procedura semplificata, sulla base della quale viene dato tempo a ciascun Stato membro fino al 4 gennaio 2016 per allinearsi alle disposizioni comunitarie e presentare alla Commissione i nomi delle S.T.G. precedentemente registrate “senza riserva di nome”. Contemporaneamente è stato esteso a dieci anni il periodo transitorio concesso ai produttori per utilizzare il logo S.T.G. sui prodotti registrati senza riserva del nome. Protezione dei nomi registrati L’Unione ha rafforzato il sistema di protezione dei regimi di qualità, prevedendo espressamente il principio per cui gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure amministrative e giuridiche adeguate per prevenire o far cessare l’uso illecito delle D.O.P. e delle I.G.P., designando le autorità competenti. In tal modo, non è più necessaria una denuncia di parte affinché si attivi il processo di protezione su un prodotto che rientra fra i regimi di qualità riconosciuti a livello comunitario. Tale regime di protezione è garantito anche qualora i prodotti registrati come D.O.P. o I.G.P. siano utilizzati come ingredienti di altri prodotti composti, elaborati o trasformati. Il nuovo regolamento incoraggia inoltre i gruppi ad assumere un ruolo sempre maggiore nella protezione e nella promozione dei marchi di qualità. Il sistema di controllo previsto in Italia In Italia l’autorizzazione al controllo sui regimi di qualità viene concessa dal MIPAAF, il quale rilascia l’autorizzazione con specifico decreto solamente ad un organismo di certificazione che sia conforme alla Norma EN 45011. È compito dell’organismo autorizzato attuare un piano di controllo redatto in base alle prescrizioni del disciplinare ed approvato dal MIPAAF, e accertare: che il metodo di produzione sia conforme ai requisiti; che il prodotto sia dotato delle prescritte caratteristiche. Nel nostro paese ACCREDIA è responsabile della valutazione degli organismi di certificazione dei prodotti a marchio D.O.P., I.G.P. e S.T.G. L'ente opera con il riconoscimento ed in piena collaborazione con il MIPAAF che rilascia le autorizzazioni. Superati i controlli di idoneità, effettuati con verifiche ispettive, documentali ed analitiche, il prodotto finito viene sottoposto a certificazione. I finanziamenti comunitari previsti per la promozione dei prodotti agricoli Per promuovere i prodotti agricoli nell’Unione europea e nei paesi terzi, la Commissione europea ha approvato, nell’aprile 2013, 22 programmi, per lo più di durata triennale, con una copertura complessiva di 71,94 milioni di euro, di cui 35,97 milioni a carico dell'UE. Dei 22 programmi individuati per il cofinanziamento, 16 si rivolgono al mercato interno e 6 ai paesi terzi (allo scopo di aprire nuovi mercati agli agricoltori europei). Le azioni cofinanziate possono consistere in pubbliche relazioni o campagne pubblicitarie e promozionali sui pregi dei prodotti dell’Unione, soprattutto in termini di qualità, igiene e sicurezza alimentare, nutrizione, etichettatura, benessere degli animali o metodi di produzione rispettosi dell'ambiente. Vi rientrano inoltre la partecipazione a eventi e fiere, le campagne di informazione sul sistema europeo dei regimi di qualità, le informazioni sui sistemi europei di qualità, etichettatura e agricoltura biologica e le campagne di informazione sul sistema dei vini di qualità prodotti in regioni determinate. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 73/2013 della Commissione del 30 luglio scorso ha inoltre inserito la categoria delle indicazioni facoltative di qualità tra i regimi che possono beneficiare delle misure di promozione previste, seppur solamente per quanto riguarda il mercato interno. L’assistenza può essere richiesta dalle organizzazioni di produttori, intese come organizzazioni professionali o intersettoriali. Il finanziamento dell’Unione può arrivare a coprire fino al 50% del costo della campagna, percentuale che può arrivare fino al 60% per i programmi che promuovono il consumo di frutta e verdura nei bambini o per le azioni di informazione sul consumo responsabile di alcolici e sui pericoli derivanti dall'abuso di alcol. Le organizzazioni richiedenti devono contribuire almeno al 20 % del costo, mentre le autorità nazionali possono provvedere a finanziare la restante parte. I programmi finanziati devono essere pluriennali e devono dimostrare di poter produrre un impatto significativo sui mercati di riferimento. Le autorità nazionali degli Stati membri si occupano della pubblicazione dei bandi e della preselezione delle campagne di promozione che domandano il sostegno comunitario. Le autorità competenti in Italia per la ricezione delle domande sono il Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca del MIPAAF e AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura). L’elenco dei programmi prescelti, unitamente ad un copia di ciascun programma, viene successivamente trasmessa alla Commissione europea, la quale ne stabilisce l’ammissibilità. Le scadenze previste per la presentazione delle domande sono il 15 aprile ed il 30 settembre di ogni anno. Infine il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) può, su iniziativa della Commissione o su incarico di quest’ultima, finanziare in modo centralizzato il supporto amministrativo riguardo il supporto amministrativo e giuridico, l’assistenza legale, le tasse di registrazione, di rinnovo e di sorveglianza dei marchi, le spese per controversie legali e qualsiasi misura collegata necessaria per tutelare l’uso delle indicazioni. NORMATIVA DI RIFERIMENTO Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea del 16 dicembre 2010, serie L, n. 341; Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari; Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti; Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine alle norme di commercializzazione; Regolamento (CE) N. 501/2008 della Commissione del 5 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi; Regolamento (CE) N. 3/2008 del Consiglio del 17 dicembre 2007 relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi; Regolamento di esecuzione (UE) n. 737/2013 della Commissione del 30 luglio 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 501/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi. Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) del 13 dicembre 2007 – allegato I. LINK DG Agricoltura e Sviluppo rurale della Commissione europea: http://ec.europa.eu/agriculture/index_it.htm Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/202 Eseguito da: Silvia Celano UNIONCAMERE DEL VENETO Delegazione di Bruxelles Av. de Tervueren 67 - B - 1040 Bruxelles Tel. +32 2 5510490 Fax +32 2 5510499 e-mail: [email protected]