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Regimi di qualità D.O.P., I.G.P., S.T.G. e indicazioni facoltative di

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Regimi di qualità D.O.P., I.G.P., S.T.G. e indicazioni facoltative di
TITOLO
I regimi di qualità riconosciuti a livello
comunitario: D.O.P., I.G.P., S.T.G. e
indicazioni facoltative di qualità
RELAZIONE
A partire dal 3 gennaio 2013 è entrato in vigore il regolamento (UE) n. 1151/2012, il
quale disciplina i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. La nuova normativa
comunitaria, abrogando i precedenti regolamenti (CE) n. 509/2006 e n. 510/2006, si pone
l’obiettivo di fornire un quadro legislativo comune e coerente in merito ai regimi di
certificazione ed alle indicazioni che conferiscono valore aggiunto ai prodotti agricoli.
I regimi di qualità regolamentati sono le denominazioni di origine protette, le indicazioni di
origine protette, le specialità tradizionali garantite e le indicazioni facoltative di qualità. Tra
queste ultime, la novità introdotta dal nuovo regolamento è rappresentata dal riconoscimento
del c.d. marchio “prodotto di montagna”.
Il regolamento (UE) n. 1151/2012 rientra nell’ambito del “Pacchetto Qualità”, proposto
dalla Commissione europea alla fine del 2010 allo scopo di definire una politica di qualità dei
prodotti agricoli più coerente e finalizzata ad aiutare gli agricoltori a comunicare meglio il
valore aggiunto dei propri prodotti. Oltre al regolamento sopra citato, fanno parte del
“Pacchetto Qualità” anche una proposta sulle norme di commercializzazione, volta a
facilitare le modifiche della Commissione alle attuali norme di commercializzazione e di
etichettatura d’origine, e una serie di orientamenti sulle buone pratiche applicabili ai sistemi
di certificazione volontaria e all’etichettatura dei prodotti che utilizzano indicazioni geografiche
protette come ingredienti.
Campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012
I prodotti oggetto del regolamento sono, in linea generale, i prodotti agricoli destinati al
consumo umano ed altri prodotti agricoli e alimentari. Questi ultimi sono, per le
Denominazioni di Origine Protette e le Indicazioni Geografiche Protette: birra, cioccolato e
prodotti derivati, prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria, bevande a base
di estratti di piante, pasta alimentare, sale, gomme e resine naturali, pasta di mostarda,
fieno, oli essenziali, sughero, cocciniglia, fiori e piante ornamentali, cotone, lana, vimini, lino
stigliato, cuoio, pellame, piume. Le prime cinque categorie di prodotti sono valide anche per le
Specialità Tradizionali Garantite, unitamente ai piatti pronti.
Nel regolamento viene comunque precisata l’esclusione, dal campo di applicazione, per le
bevande spiritose, i vini aromatizzati e i prodotti vitivinicoli definiti nell’allegato XI ter del
regolamento (CE) n. 1234/2007 (ad eccezione degli aceti di vino).
Denominazioni di Origine Protette (D.O.P.) e Indicazioni Geografiche Protette
(I.G.P.)
Un prodotto può essere identificabile come D.O.P. solamente se:
è originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati;
la sua qualità o le sue caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un
particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani;
le fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata.
(In deroga, taluni nomi possono essere equiparati a D.O.P. anche se le materie prime di cui
sono fatti provengono da una zona geografica più ampia della zona geografica delimitata,
purché tali denominazioni siano state riconosciute nel paese di origine anteriormente al primo
maggio 2004. Inoltre la zona di produzione delle materie prime deve essere delimitata e
devono sussistere condizioni particolari per la produzione delle materie prime effettivamente
controllate. La deroga si applica solamente nel caso in cui le materie prime consistano animali
vivi, le carni e il latte.)
Invece un prodotto può ottenere l’I.G.P. solamente se:
è originario di un determinato luogo, regione o paese;
alla sua origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità, la
reputazione o altre caratteristiche;
la produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata.
Una D.O.P. o una I.G.P. deve rispettare un disciplinare, che deve contenere almeno i
seguenti elementi:
1. il nome da proteggere come D.O.P. o I.G.P., il quale non può essere troppo
generico o (in tutto o in parte) omonimo di un nome già iscritto nel registro e
non deve indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto;
2. la descrizione del prodotto, comprese se del caso le materie prime, nonché le
principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche del
prodotto;
3. la definizione della zona geografica delimitata;
4. gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica
delimitata;
5. la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, del
confezionamento;
6. gli elementi che stabiliscono il legame fra la qualità o le caratteristiche del
prodotto e l’ambiente geografico;
7. i dati delle autorità preposte alla verifica del rispetto del disciplinare.
8. qualsiasi regola specifica per l’etichettatura del prodotto in questione.
Specialità Tradizionali Garantite (S.T.G.)
Affinché un prodotto possa essere identificabile come Specialità Tradizionale Garantita
(S.T.G.) esso deve essere ottenuto:
con un metodo di produzione, trasformazione o una composizione che corrispondono
a una pratica tradizionale per tale prodotto o alimento;
da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente.
In tal caso, il nome che lo identifica, per essere registrato, deve essere stato utilizzato
tradizionalmente in riferimento al prodotto specifico oppure deve individuare il carattere
tradizionale o la specificità del prodotto.
Come per le D.O.P. e le I.G.P., una specialità tradizionale garantita deve rispettare un
disciplinare, che comprende il nome e la descrizione del prodotto, la descrizione del metodo
di produzione che i produttori devono rispettare e gli elementi fondamentali che attestano il
carattere tradizionale del prodotto.
Indicazioni facoltative di qualità e i prodotti di montagna
Allo scopo di agevolare la comunicazione nel mercato interno delle qualità dei prodotti agricoli,
è stato dedicato un titolo a parte per le indicazioni facoltative di qualità. I requisiti che i
prodotti devono soddisfare per ricevere tale indicazione sono:
l’indicazione deve fare riferimento a una caratteristica di una o più categorie di prodotti o ad
una modalità di produzione o di trasformazione agricola in uso in aree specifiche;
l’uso dell’indicazione conferisce valore al prodotto rispetto a prodotti di tipo simile;
l’indicazione ha una dimensione europea.
Sono escluse da tale regime le indicazioni che descrivono qualità tecniche di un prodotto ai
fini dell’applicazione di norme di commercializzazione obbligatorie e che non hanno lo scopo
di informare i consumatori riguardo a tali qualità del prodotto.
Tra le indicazioni facoltative di qualità, è stata introdotta l’indicazione “prodotto di
montagna”. Si tratta di quei prodotti destinati al consumo umano, in merito ai quali:
sia le materie prime che gli alimenti per animali provengono essenzialmente da zone di
montagna (per la definizione di zone di montagna si fa riferimento all’arti. 18, par. 1, del
regolamento (CE) n. 1257/1999);
nel caso di prodotti trasformati, anche la trasformazione ha luogo nelle zone di montagna.
Infine nel mese di gennaio del 2014 la Commissione, come suggerito dal regolamento stesso,
dovrebbe presentare uno studio sulla possibilità di introdurre il nuovo termine facoltativo
“prodotto delle isole”.
Commercializzazione e etichettatura
I nomi registrati come D.O.P., I.G.P. o S.T.G. possono essere utilizzati da qualsiasi
operatore che commercializzi un prodotto conforme al relativo disciplinare. Per le
D.O.P. e le I.G.P. il regolamento prevede espressamente che possano figurare in etichetta,
oltre ai relativi simboli dell’Unione, anche riproduzioni della zona di origine e testi, grafici
o simboli che si riferiscono allo Stato membro e/o alla regione in cui è collocata la zona
di origine geografica. Viene inoltre consentito l’uso nell’etichettatura dei marchi collettivi
geografici.
Al fine di dare maggiore pubblicità alle S.T.G., l’Unione ha definito un simbolo da apporre
sull’etichetta unitamente al nome (non è obbligatorio, invece, indicare nell’etichetta
l’indicazione di “specialità tradizionale garantita”). L’apposizione del simbolo è però facoltativa
nell’etichettatura delle specialità tradizionali garantite prodotte fuori dal territorio dell’Unione.
Chi può presentare domanda di registrazione
La Commissione tiene un registro, aggiornato ed accessibile al pubblico, delle D.O.P., delle
I.G.P. e delle S.T.G.. Per accedere al registro è necessario presentare apposita domanda di
registrazione. Sia per le D.O.P. che per le I.G.P. e le S.T.G. le domande di registrazione
possono essere presentate solo da gruppi che operano con i prodotti di cui va registrato il
nome (art. 49). Nel caso in cui uno dei regimi di qualità designi una zona geografica
transfrontaliera, più gruppi di diversi Stati membri o paesi terzi possono presentare una
domanda di registrazione comune.
Con il termine “gruppo” si intende qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua forma
giuridica, costituita principalmente da produttori o trasformatori che trattano il medesimo
prodotto. Una singola persona fisica o giuridica può essere equiparata a un gruppo qualora sia
dimostrato che sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
la persona in questione è il solo produttore che desideri presentare una domanda;
per quanto riguarda le D.O.P. e le I.G.P., la zona geografica delimitata possiede
caratteristiche che differiscono notevolmente da quelle delle zone limitrofe ovvero le
caratteristiche del prodotto sono differenti da quelle dei prodotti delle zone limitrofe.
La procedura di registrazione
Per ottenere la registrazione sono necessarie le seguenti fasi:
1. un gruppo di produttori deve fornire una definizione del prodotto sulla base delle
condizioni richieste dai rispettivi regimi di qualità e un determinato disciplinare;
2. se si tratta di un gruppo di produttori che operano nell’area comunitaria, la
domanda di registrazione va inviata alla competente autorità nazionale che, per
l’Italia, è la “DG per lo sviluppo agroalimentare, per la qualità e per la tutela del
consumatore” del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
(MIPAAF).
L’autorità nazionale competente, dopo aver esaminato la domanda e le eventuali opposizioni
ricevute, se ritiene soddisfatte le condizioni stabilite dalla legislazione comunitaria, può
adottare una decisione favorevole e presentare alla Commissione un fascicolo di domanda. La
Commissione deve compiere l’esame delle domande ricevute entro un termine massimo di sei
mesi, al termine del quale l’eventuale decisione di approvazione della Commissione viene
pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Entro tre mesi dalla data di
pubblicazione, le autorità di uno Stato membro o di un paese terzo oppure ogni persona fisica
o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita in un paese terzo possono presentare una
notifica di opposizione; nel caso di soggetti italiani l’opposizione va presentata sempre al
MIPAAF. Una volta superato il termine massimo consentito per le opposizioni, viene
ufficializzata la registrazione.
Le criticità per l’industria alimentare italiana
Una battaglia fondamentale per la salvaguardia del patrimonio alimentare tradizionale italiano
è stata quella contro il divieto, introdotto dalla nuova normativa, di registrare quei prodotti
precedentemente registrati “senza riserva del nome”. Si trattava ovvero di quei prodotti che,
con il precedente regime, erano state riconosciute come S.T.G. in virtù del loro metodo di
produzione e non del nome, il quale risultava troppo generico per ottenere la registrazione.
Per l’Italia la questione riguardava la pizza napoletana e la mozzarella, gli unici due prodotti
italiani ad aver ottenuto il marchio S.T.G. Alla luce delle preoccupazioni manifestate dai
produttori italiani, le discussioni a livello europeo sono giunte ad un compromesso,
rappresentato dall’introduzione di una procedura semplificata, sulla base della quale viene
dato tempo a ciascun Stato membro fino al 4 gennaio 2016 per allinearsi alle disposizioni
comunitarie e presentare alla Commissione i nomi delle S.T.G. precedentemente registrate
“senza riserva di nome”. Contemporaneamente è stato esteso a dieci anni il periodo
transitorio concesso ai produttori per utilizzare il logo S.T.G. sui prodotti registrati senza
riserva del nome.
Protezione dei nomi registrati
L’Unione ha rafforzato il sistema di protezione dei regimi di qualità, prevedendo
espressamente il principio per cui gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure
amministrative e giuridiche adeguate per prevenire o far cessare l’uso illecito delle D.O.P. e
delle I.G.P., designando le autorità competenti. In tal modo, non è più necessaria una
denuncia di parte affinché si attivi il processo di protezione su un prodotto che rientra fra i
regimi di qualità riconosciuti a livello comunitario. Tale regime di protezione è garantito anche
qualora i prodotti registrati come D.O.P. o I.G.P. siano utilizzati come ingredienti di altri
prodotti composti, elaborati o trasformati.
Il nuovo regolamento incoraggia inoltre i gruppi ad assumere un ruolo sempre maggiore nella
protezione e nella promozione dei marchi di qualità.
Il sistema di controllo previsto in Italia
In Italia l’autorizzazione al controllo sui regimi di qualità viene concessa dal MIPAAF, il quale
rilascia l’autorizzazione con specifico decreto solamente ad un organismo di certificazione che
sia conforme alla Norma EN 45011.
È compito dell’organismo autorizzato attuare un piano di controllo redatto in base alle
prescrizioni del disciplinare ed approvato dal MIPAAF, e accertare:
che il metodo di produzione sia conforme ai requisiti;
che il prodotto sia dotato delle prescritte caratteristiche.
Nel nostro paese ACCREDIA è responsabile della valutazione degli organismi di certificazione
dei prodotti a marchio D.O.P., I.G.P. e S.T.G. L'ente opera con il riconoscimento ed in piena
collaborazione con il MIPAAF che rilascia le autorizzazioni. Superati i controlli di idoneità,
effettuati con verifiche ispettive, documentali ed analitiche, il prodotto finito viene sottoposto
a certificazione.
I finanziamenti comunitari previsti per la promozione dei prodotti agricoli
Per promuovere i prodotti agricoli nell’Unione europea e nei paesi terzi, la Commissione
europea ha approvato, nell’aprile 2013, 22 programmi, per lo più di durata triennale, con una
copertura complessiva di 71,94 milioni di euro, di cui 35,97 milioni a carico dell'UE. Dei 22
programmi individuati per il cofinanziamento, 16 si rivolgono al mercato interno e 6 ai paesi
terzi (allo scopo di aprire nuovi mercati agli agricoltori europei).
Le azioni cofinanziate possono consistere in pubbliche relazioni o campagne pubblicitarie e
promozionali sui pregi dei prodotti dell’Unione, soprattutto in termini di qualità, igiene e
sicurezza alimentare, nutrizione, etichettatura, benessere degli animali o metodi di produzione
rispettosi dell'ambiente. Vi rientrano inoltre la partecipazione a eventi e fiere, le campagne di
informazione sul sistema europeo dei regimi di qualità, le informazioni sui sistemi europei di
qualità, etichettatura e agricoltura biologica e le campagne di informazione sul sistema dei vini
di qualità prodotti in regioni determinate. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 73/2013 della
Commissione del 30 luglio scorso ha inoltre inserito la categoria delle indicazioni facoltative
di qualità tra i regimi che possono beneficiare delle misure di promozione previste, seppur
solamente per quanto riguarda il mercato interno.
L’assistenza può essere richiesta dalle organizzazioni di produttori, intese come
organizzazioni professionali o intersettoriali.
Il finanziamento dell’Unione può arrivare a coprire fino al 50% del costo della
campagna, percentuale che può arrivare fino al 60% per i programmi che promuovono il
consumo di frutta e verdura nei bambini o per le azioni di informazione sul consumo
responsabile di alcolici e sui pericoli derivanti dall'abuso di alcol. Le organizzazioni richiedenti
devono contribuire almeno al 20 % del costo, mentre le autorità nazionali possono provvedere
a finanziare la restante parte.
I programmi finanziati devono essere pluriennali e devono dimostrare di poter produrre un
impatto significativo sui mercati di riferimento.
Le autorità nazionali degli Stati membri si occupano della pubblicazione dei bandi e della preselezione delle campagne di promozione che domandano il sostegno comunitario. Le autorità
competenti in Italia per la ricezione delle domande sono il Dipartimento delle politiche
competitive, della qualità agroalimentare e della pesca del MIPAAF e AGEA (Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura). L’elenco dei programmi prescelti, unitamente ad un copia di ciascun
programma, viene successivamente trasmessa alla Commissione europea, la quale ne
stabilisce l’ammissibilità. Le scadenze previste per la presentazione delle domande sono il 15
aprile ed il 30 settembre di ogni anno.
Infine il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) può, su iniziativa della
Commissione o su incarico di quest’ultima, finanziare in modo centralizzato il supporto
amministrativo riguardo il supporto amministrativo e giuridico, l’assistenza legale, le tasse di
registrazione, di rinnovo e di sorveglianza dei marchi, le spese per controversie legali e
qualsiasi misura collegata necessaria per tutelare l’uso delle indicazioni.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea del 16 dicembre 2010, serie L, n. 341;
Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre
2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che
modifica ed abroga taluni regolamenti;
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del
regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine alle norme di commercializzazione;
Regolamento (CE) N. 501/2008 della Commissione del 5 giugno 2008 recante modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio relativo ad azioni di informazione
e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi;
Regolamento (CE) N. 3/2008 del Consiglio del 17 dicembre 2007 relativo ad azioni di
informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 737/2013 della Commissione del 30 luglio 2013 che
modifica il regolamento (CE) n. 501/2008 recante modalità di applicazione del regolamento
(CE) n. 3/2008 del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti
agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi.
Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) del 13 dicembre 2007 – allegato I.
LINK
DG Agricoltura e Sviluppo rurale della Commissione europea:
http://ec.europa.eu/agriculture/index_it.htm
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali:
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/202
Eseguito da:
Silvia Celano
UNIONCAMERE DEL VENETO
Delegazione di Bruxelles
Av. de Tervueren 67 - B - 1040 Bruxelles
Tel. +32 2 5510490
Fax +32 2 5510499
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