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liquidazione dell`imposta annuale

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liquidazione dell`imposta annuale
FISCO
Dichiarazioni
Quadro VL del Mod. IVA 2013:
liquidazione dell’imposta annuale
di Roberto Fanelli (*)
residenti, acquisti intracomunitari, ecc.) indicate
nel Quadro VJ, Rigo VJ17 la cui sommatoria deve essere riportata nel Rigo VL1.
L’ADEMPIMENTO
Nel Quadro VL della dichiarazione IVA annuale sono riportati gli elementi relativi alla
liquidazione complessiva del tributo. Sono
messi a confronto in due distinte colonne i
debiti e i crediti d’imposta risultanti dai
Quadri compilati in precedenza o da altra
documentazione. Il Quadro VL è suddiviso
in 3 Sezioni e contiene, al fondo, uno spazio destinato alla indicazione dei singoli
quadri compilati.
" Riferimenti
– D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 8
– Agenzia delle Entrate, Provvedimento
15 gennaio 2013 (pubblicato sul sito internet dell’Agenzia il 16 gennaio).
Crediti
Nella contrapposta colonna dei crediti, invece, deve essere indicato l’importo dell’IVA ammessa in
detrazione da parte del contribuente (Rigo VL2),
risultante dalle operazioni passive effettuate (che
sono state indicate nel Quadro VF) e per le quali
l’importo dell’IVA teoricamente ‘‘detraibile’’ per
il contribuente, ha già subı̀to le eventuali limitazioni dovute al ‘‘pro-rata’’ o all’esistenza di regimi
speciali di determinazione dell’imposta, o alle rettifiche previste dall’art. 19-bis2, divenendo cosı̀,
nel Rigo VF57, l’importo dell’IVA in concreto
‘‘ammessa in detrazione’’ e, quindi, riportabile
nel presente Quadro VL ai fini della liquidazione
finale dell’imposta.
Contenuto del quadro VL
Il Quadro VL è destinato alla liquidazione complessiva dell’imposta annuale a debito o a credito del contribuente; a tale scopo sono messi a
confronto in due distinte colonne i debiti e i crediti
d’imposta risultanti dai Quadri compilati in precedenza o da altra documentazione.
Attenzione
Nel Modello IVA base sono presenti solo i seguenti
Righi: VL1, VL2, VL3, VL4, VL8, VL9, VL20,
VL22, VL23, VL26, VL27, VL28, VL29, VL31,
VL32, VL33, VL34, VL36, VL38, VL39, VL40.
Debiti
Tra questi, nella colonna dei debiti, deve essere
indicato l’importo dell’IVA a debito (VL1), risultante dalle operazioni attive indicate nel Quadro
VE, Rigo VE25, nonché dalle operazioni per le
quali l’imposta è dovuta con il particolare metodo
della cosiddetta ‘‘inversione contabile’’ o ‘‘reverse
charge’’ (autofatture per acquisto da soggetti non
Struttura del Quadro
Il Quadro VL è suddiviso in 3 Sezioni e contiene,
al fondo, uno spazio destinato alla indicazione dei
singoli quadri compilati.
(*) Revisore contabile e pubblicista
Tavola n. 1 - Struttura del Quadro
PRATICA FISCALE e Professionale
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n. 12 del 25 MARZO 2013
FISCO
Dichiarazioni
zione con il Modello F24 (VL9), è riportata tra le
voci a credito nella Sezione 3 (nel Rigo VL26).
In caso di esercizio di più attività con contabilità
separate e con utilizzo di più moduli, la Sezione 1
contiene i dati analitici di ciascuna attività e deve
essere compilata in ciascun modulo; le Sezioni 2 e
3 contengono i dati riepilogativi di tutte le attività
esercitate e devono essere compilate solo nel modulo 01.
In caso di trasformazione sostanziale soggettiva,
il soggetto risultante (avente causa), deve compilare le Sezioni 2 e 3 una sola volta per ciascun
soggetto partecipante all’operazione. Se sono state
tenute contabilità separate, le Sezioni 2 e 3 devono
essere compilate solo sul primo dei moduli riferiti
a ciascun soggetto.
Rigo VL8: Credito risultante dalla dichiarazione per il
2011 o credito annuale non trasferibile
In questo Rigo deve essere indicato il credito risultante dalla dichiarazione relativa all’anno
2011 che non è stato chiesto a rimborso, ma è
stato riportato in detrazione o in compensazione.
Il credito da riportare in VL8 risulta dal Rigo
VX5, ovvero dal corrispondente Rigo del Quadro
RX per i soggetti che hanno presentato il Modello
unificato della dichiarazione relativa all’anno 2011.
I soggetti che nel corso dell’anno 2012 hanno
partecipato ad operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive che non hanno determinato l’estinzione del soggetto dante
causa (scissione parziale, conferimento, cessione
o donazione di ramo d’azienda) compilano il Rigo
VL8 come indicato nella Tavola n. 2.
Guida alla compilazione
SEZIONE 1: Determinazione dell’IVA dovuta o a
credito per il periodo d’imposta
La Sezione 1 è finalizzata alla determinazione dell’imposta dovuta, ovvero a credito del contribuente per l’anno 2012.
Tavola n. 2 - Operazioni straordinarie
Rigo VL1: IVA a debito
L’importo da indicare in VL1 è costituito dalla
sommatoria dell’IVA risultante in VE25 e in
VJ17.
Rigo VL2: IVA detraibile
In VL2 deve essere riportato l’importo risultante
in VF57.
Rigo VL3: Imposta dovuta
Se la differenza tra l’IVA a debito di VL1 e l’IVA
detraibile di VL2 determina un risultato positivo,
deve essere indicata in VL3 l’imposta dovuta, cioè
a debito del contribuente.
indica nel Rigo VL8 del modulo relativo alle operazioni effettuate dal soggetto dante causa, il credito IVA
emergente dalla dichiarazione relativa all’anno 2011 e da quest’ultimo
cedutogli, in tutto o in parte, a seguito
dell’operazione
dante
causa
(società scissa,
conferente, cedente o donante)
indica nel Rigo VL8 il credito IVA
emergente dalla dichiarazione relativa all’anno 2011 che eventualmente
residua dopo la cessione effettuata
nei confronti dell’avente causa in occasione dell’operazione
Per la compilazione del Rigo VL8 da parte di società che in precedenza hanno aderito alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo in qualità
di controllanti occorre distinguere se la cessazione
del controllo è avvenuta nell’anno 2011 o nell’anno
2012, come indicato nella Tavola n. 3.
Rigo VL4: Imposta a credito
Se la differenza tra l’IVA a debito di VL1 e l’IVA
detraibile di VL2 determina invece un risultato
negativo, deve essere indicata in VL4 l’imposta
a credito del contribuente.
Tavola n. 3 - Cessazione del controllo
SEZIONE 2: Credito anno precedente
La Sezione 2 deve essere compilata dai soggetti
che nella dichiarazione per l’anno d’imposta 2011
hanno evidenziato un credito annuale non richiesto a rimborso.
L’eventuale eccedenza costituita dal risultato differenziale tra il credito relativo all’anno precedente (VL8) e la parte di esso utilizzata in compensa-
PRATICA FISCALE e Professionale
avente
causa
(società beneficiaria, conferitario, cessionario
o donatario)
20
Cessazione del controllo
nell’anno 2011 (credito
portato in detrazione dopo
il 1º gennaio 2012)
In VL8:
– credito anno precedente
(da VX5 di IVA 2012), più
– eccedenza di credito di
gruppo (da IVA 26/PR/
2012, Rigo VY5)
Cessazione del controllo
nell’anno 2012 (se la società ha computato il credito nelle proprie liquidazioni
periodiche dopo la cessazione del controllo)
In VL8:
– eccedenza di credito di
gruppo (da IVA 26/PR/
2013, Rigo VY5)
n. 12 del 25 MARZO 2013
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Dichiarazioni
Credito annuale non trasferibile
Novità
Il Rigo VL8 si riferisce anche al credito annuale
non trasferibile. Tale riferimento si intende fatto
alle società controllanti o controllate che partecipano alla liquidazione di gruppo.
I soggetti interessati, che nel Modello IVA 2012
hanno compilato il Rigo VL10 relativo all’eccedenza di credito non trasferibile, includono tale
importo nel Rigo VL8 del presente Modello IVA
2013.
Da quest’anno le modalità di utilizzo dell’importo indicato nel presente Rigo devono essere evidenziate
nell’ambito del Quadro VX. In particolare, è prevista:
la compilazione del Rigo VX4 per indicare l’importo oggetto di richiesta di rimborso, ai sensi dell’art. 30, quarto comma (minore eccedenza detraibile del triennio);
la compilazione del Rigo VX5 per indicare l’importo da utilizzare in compensazione nel Modello F24.
Per l’utilizzo occorre assumere come anno di riferimento l’anno d’imposta relativo alla dichiarazione
in cui è riportato;
la compilazione del Rigo VX6 per indicare l’importo ceduto dai soggetti che hanno optato per il
consolidato fiscale previsto dall’art. 117 del TUIR.
Rigo VL9: Credito compensato nel Modello F24
In questo Rigo deve essere indicato il credito IVA
riportato in detrazione o in compensazione nella
dichiarazione precedente (dichiarazione IVA/2012
relativa all’anno 2011) ed utilizzato in compensazione con il Modello F24 anteriormente alla
presentazione della dichiarazione relativa all’anno 2012.
SEZIONE 3: Determinazione dell’IVA a debito o
a credito relativa a tutte le attività esercitate
In tale Sezione viene determinato il debito o credito complessivo del contribuente mediante il riporto, a debito o credito, delle voci indicate nei
Righi da VL20 a VL37.
Attenzione
In questo Rigo deve essere compreso anche il maggior credito eventualmente riconosciuto ai sensi
dell’art. 54-bis (con comunicazione dell’Agenzia
delle Entrate) ed utilizzato per compensare altre somme dovute prima di presentare la dichiarazione annuale.
Rigo VL20: Rimborsi infrannuali richiesti
Riporto a debito degli eventuali rimborsi infrannuali richiesti ai sensi dell’art. 38-bis, comma 2,
del D.P.R. n. 633/1972. Il tal modo, il credito già
chiesto a rimborso viene sottratto dall’ammontare
del credito complessivo.
Rigo VL10: Eccedenza di credito non trasferibile
Questo Rigo deve essere compilato solo dai soggetti che al 31 dicembre 2011 non partecipavano
alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo
e che nel corso del 2012 hanno aderito a tale
procedura in qualità di controllanti o controllate.
L’importo da indicare in questo Rigo è dato dalla
differenza tra gli importi indicati nei Righi VL8 e
VL9.
Si ricorda che tali soggetti non possono far confluire nel gruppo IVA l’eccedenza di credito
derivante dal periodo d’imposta precedente all’anno di adesione alla procedura di gruppo (V. art. 73,
ultimo comma, del D.P.R. n. 633/1972).
La compilazione del presente Rigo VL10 non consente pertanto a questi soggetti di riportare l’eccedenza di credito risultante dalla differenza tra gli
importi dei Righi VL8 e VL9, nel Rigo VL26
della Sezione 3 del presente Quadro, come invece
avviene per gli altri soggetti.
Per tale eccedenza, se costituisce la minore eccedenza del triennio, è ammessa la richiesta di rimborso (v. oltre, Rigo VX4).
PRATICA FISCALE e Professionale
Rigo VL21: Crediti trasferiti da società controllanti
e controllate
Ammontare dei crediti trasferiti al gruppo da parte
delle società controllanti e controllate.
Rigo VL22: Credito dei primi 3 trimestri 2011
compensato in F24
In questo Rigo, il dato da indicare - a debito del
contribuente - corrisponde alle eccedenze di credito IVA relative ai primi tre trimestri dell’anno
2012, utilizzate anteriormente alla presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2012
per compensare importi a debito derivanti da altri
tributi o contributi e riportati nella Colonna ‘‘Importi a credito compensati’’ del modello di pagamento Modello F24.
L’indicazione dell’importo a ‘‘debito’’ assolve la
mera funzione di neutralizzare l’effetto di duplicazione del credito, trattandosi di importo già utilizzato dal contribuente in compensazione.
Rigo VL23: Interessi per liquidazioni trimestrali
I soggetti che utilizzano - sussistendone i presup-
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n. 12 del 25 MARZO 2013
FISCO
Dichiarazioni
posti - il regime di versamento trimestrale devono
indicare in questo Rigo, ad aumento del debito
complessivo, gli interessi dovuti sulle liquidazioni
periodiche nella misura dell’1%.
Nel Rigo devono essere compresi anche gli interessi per i versamenti trimestrali effettuati in
ritardo e regolarizzati (art. 7 del D.P.R. 14 ottobre
1999, n. 542).
Rigo VL26: Eccedenza credito anno precedente
Nel Rigo deve essere indicata l’eventuale eccedenza di credito dell’anno precedente. Il presente
importo è dato dalla differenza tra quelli indicati
ai Righi VL8 e VL9.
Non è ammessa la compilazione del presente Rigo da parte dei soggetti che hanno compilato il
Rigo VL10.
Attenzione
RIGO VL27: Credito denegato dall’ufficio
L’ammontare degli interessi relativi all’imposta (dovuta per il quarto trimestre) da versare in sede di dichiarazione annuale, non deve essere compreso in
tale Rigo, ma deve essere indicato nel Rigo VL36.
Indicazione del credito relativo ad anni precedenti
e già chiesto a rimborso, che tuttavia risulta oggi
computabile in detrazione per l’intervenuto diniego da parte dell’Ufficio.
Rigo VL28: Crediti d’imposta utilizzati nelle liquidazioni
periodiche e per l’acconto
Rigo VL24: Versamenti auto UE effettuati nell’anno ma
relativi a cessioni da effettuare in anni successivi
Il contribuente può utilizzare determinati crediti
d’imposta in sede di liquidazione periodica o annuale dell’IVA in applicazione di particolari disposizioni agevolative (ricerca e sviluppo, investimenti in aree svantaggiate, ecc.).
In tal caso il contribuente indica nel Quadro VH
gli importi delle liquidazioni al netto dei crediti
utilizzati (nel campo ‘‘debiti’’ dei Righi compresi
tra VH1 e VH12). La somma dei crediti d’imposta in tal modo utilizzati deve essere compresa nel
presente Rigo VL28, campo 1.
Il credito d’imposta utilizzato in sede di dichiarazione annuale deve invece essere riportato nel Rigo VL34.
Il contribuente può, in alternativa, utilizzare i crediti d’imposta per compensare debiti IVA direttamente nel Modello F24, riportandone quindi
l’importo nella colonna ‘‘importi a credito compensati’’.
In questo caso, tali crediti non devono essere
ricompresi nel Quadro VH (nei Righi da VH1
a VH12) e neppure nel Quadro VL (C.M. n. 57/
E del 5 marzo 1999, par. 1.8).
In questo Rigo deve essere indicato l’ammontare
dei versamenti effettuati nell’anno utilizzando il
Modello F24 auto, relativi ad immatricolazioni
di autovetture destinate ad una futura cessione
comprese le immatricolazioni effettuate per il raggiungimento di obiettivi aziendali.
Questi versamenti devono essere compresi nel Rigo VL29, campo 1.
Rigo VL25: Trasferimenti anno precedente restituiti
dalla controllante
Questo Rigo deve essere compilato dalle società
che hanno partecipato alla liquidazione di gruppo
e che sono risultate non operative per l’anno
2011 ai sensi dell’art. 30 della legge 23 dicembre
1994, n. 724.
Nel Rigo deve essere indicato l’ammontare complessivo delle eccedenze di credito trasferite nel
corso dell’anno e che hanno formato oggetto di
restituzione da parte della controllante.
Attenzione
Per la restituzione:
non è dovuto il pagamento degli interessi;
non è dovuto il pagamento di sanzioni;
non è richiesta l’emissione di note di variazione.
Rigo VL29: Versamenti periodici e di acconto, interessi
trimestrali e da ravvedimento
In questo Rigo va indicato l’ammontare complessivo dei versamenti periodici IVA effettuati, relativamente all’anno 2012, risultante dalla somma
dei dati riportati nella colonna ‘‘importi a debito
versati’’ della Sezione ‘‘Erario’’ dei vari modelli di
pagamento (Modello F24) utilizzati, anche se non
effettivamente versati a seguito di compensazione con crediti derivanti da altri tributi (o anche
da IVA) o contributi.
Questo Rigo non deve essere compilato dalle
società non operative che si trovano nelle condizioni per le quali il comma 4 dell’art. 30 della
legge n. 724/1994 prevede la perdita definitiva
del credito.
Queste società hanno peraltro evidenziato questa
situazione inserendo il codice ‘‘4’’ nel Rigo VA46
del Modello IVA 2012 relativo allo scorso anno.
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Dichiarazioni
turazioni di operazioni effettuate nel 2011) non
devono essere inclusi in questo Rigo (andavano
inseriti nel corrispondente Rigo della dichiarazione relativa al 2011).
I soggetti che hanno fruito di particolari agevolazioni (sospensione dei termini di adempimenti e
versamenti d’imposta) per effetto del verificarsi di
eventi eccezionali (vedi l’apposita Tabella inserita
nel Commento al Quadro VA - Rigo VA 10) devono comunque indicare nel Quadro VH, in corrispondenza dei singoli periodi (mesi o trimestri),
gli importi a debito risultanti dalle liquidazioni
periodiche.
Inoltre, al fine della quadratura dei dati, deve essere indicato nel Rigo VL29 l’importo dei versamenti periodici dovuti, anche se non versati per
effetto della sospensione.
La società controllata che abbia partecipato alla
liquidazione IVA di gruppo e che sia uscita dal
gruppo dopo il termine stabilito per il versamento dell’acconto IVA, deve comprendere nel
Rigo VL29 l’importo dell’acconto versato per
suo conto dall’ente o società controllante già indicato nel Quadro VK, Rigo VK36.
Si tratta dei versamenti eseguiti con il Modello
F24 utilizzando i seguenti codici tributo:
da 6001
a 6012
per i versamenti mensili
da 6031
a 6033
per i versamenti trimestrali (primi 3 trimestri)
6034
per il versamento del quarto trimestre dei
soggetti di cui all’art. 74, comma 1, lett. e)
e comma 4
6013 e
6035
per gli acconti
da 6720
a 6727
per i versamenti relativi a subforniture
Nel Rigo devono essere compresi anche i versamenti effettuati con il Modello F24 ‘‘elementi
identificativi’’ di cui al Quadro VH, Sezione II
(a cui si rimanda). Si tratta dei versamenti eseguiti
utilizzando i seguenti codici tributo:
da 6201
a 6212
per i versamenti mensili
da 6231 a per i versamenti trimestrali
6234
ed effettuati:
1
2
3
Rigo VL30: Debiti trasferiti al gruppo dalla società
(controllante o controllata)
nel corso dell’anno 2012 e relativi a cessioni
avvenute nello stesso anno
Ammontare dei debiti trasferiti al gruppo da parte
delle società controllanti e controllate.
nel corso dell’anno 2012 ma relativi ad immatricolazioni di autovetture destinate ad una futura cessione (ad esempio: immatricolazioni
per il raggiungimento di obiettivi aziendali, vedi
Circ. n. 52 del 2008). L’importo relativo a tali
versamenti deve essere indicato anche nel Rigo VL24
Rigo VL31: Versamenti integrativi di imposta
Devono essere indicati i versamenti integrativi
d’imposta eventualmente eseguiti a seguito di verbali o altri motivi, per operazioni già annotate nei
registri, sempreché relativi al 2012. Potrebbe essere il caso, ad esempio, di una contestazione
concernente l’applicazione di una aliquota IVA
concernente un’operazione effettuata nel 2012 ed
annotata sui registri. Si ritiene, invece, che nel
caso di versamento tardivo di imposta dovute,
l’importo debba essere incluso nel Rigo VL29.
Non devono invece essere indicati:
somme pagate per interessi o sanzioni amministrative;
versamenti integrativi d’imposta effettuati nel
2012, ma relativi ad anni precedenti.
in anni precedenti ma relativi a cessioni avvenute nell’anno 2012. L’ammontare di tali ultimi
versamenti deve essere evidenziato nel campo 2.
In questo Rigo devono essere compresi anche i
versamenti per imposte pagate in caso di ravvedimento, se relativi al 2012.
Al riguardo, occorre precisare che se il ravvedimento riguarda operazioni attive effettuate nel
2012 le stesse vanno incluse nel Quadro VE (ad
esempio, omesse o tardive fatturazioni e/o registrazioni); l’imposta deve essere comunque indicata in questo Rigo, anche se il versamento è stato
eseguito nel corso dell’anno 2013, in quanto comunque relativo all’anno 2012. I versamenti da
ravvedimento effettuati nel 2012 ma relativi al
2011 (ad esempio, regolarizzazioni di omesse fat-
PRATICA FISCALE e Professionale
Rigo VL32: IVA a debito
In questo Rigo deve essere indicato un importo
solo nel caso in cui la somma dei debiti indicati
nella Colonna 1, Rigo VL3 e da Rigo VL20 al
Rigo VL24, risulti superiore alla somma dei cre-
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n. 12 del 25 MARZO 2013
FISCO
Dichiarazioni
diti indicati nella Colonna 2, Rigo VL4 e dal Rigo
VL25 al Rigo VL31.
se positiva, deve essere indicata nel Rigo VX1 (IVA
da versare);
se negativa, deve essere indicata nel Rigo VX2
(IVA a credito).
Rigo VL33: IVA a credito
In alternativa al precedente, in questo Rigo deve
essere indicato un importo solo nel caso in cui la
somma dei crediti indicati nella Colonna 2, Rigo
VL4 e dal Rigo VL25 al Rigo VL31, risulti superiore alla somma dei debiti indicati nella Colonna
1, Rigo VL3 e da Rigo VL20 al Rigo VL24.
Importo minimo
L’importo non è dovuto se non supera i 10,00
euro (art. 3 del D.P.R. n. 126/2003).
Rigo VL39: Totale IVA a credito
Il Rigo evidenzia l’ammontare dell’IVA a credito
risultante dal Rigo VL33. Le società di gestione
del risparmio che abbiano ceduto, ai sensi dell’art.
8 del D.L. n. 351/2001, tutto o parte del credito
IVA evidenziato al Rigo VL33 devono indicare
nel presente Rigo il risultato ottenuto dalla differenza tra gli importi di Rigo VL33 e Rigo VL37.
L’importo deve essere riportato nel Rigo VX2 ovvero nel corrispondente Rigo del Quadro RX, se il
contribuente presenta il Modello UNICO.
Rigo VL34: Crediti di imposta utilizzati in dichiarazione
Indicazione dei crediti d’imposta utilizzati in sede
di dichiarazione annuale. L’utilizzo dei crediti
d’imposta è consentito solo per il pagamento delle
imposte dovute e non può comunque generare
eccedenze detraibili né da riportare né da chiedere a rimborso.
Rigo VL35: Crediti ricevuti da società di gestione
del risparmio e utilizzati in dichiarazione
Il Rigo evidenzia la parte del credito ricevuto da
società di gestione del risparmio (V. Quadro VD),
che è stato utilizzato in dichiarazione ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 351/2001.
Attenzione
In caso di compilazione del Rigo VL40 l’importo da
indicare nel Rigo VX2 è costituito dalla somma degli
importi di cui ai Righi VL39 e VL40.
Rigo VL36: Interessi dovuti in dichiarazione annuale
Rigo VL40: Versamenti per compensare un utilizzo
in eccesso del credito annuale 2012
Indicazione degli interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale dai contribuenti in regime trimestrale per opzione, relativamente all’IVA da
versare come conguaglio annuale.
Il Rigo deve essere compilato in caso di utilizzo in
compensazione del credito IVA relativo all’anno
d’imposta 2012 in misura superiore a quella spettante. In tal caso il contribuente che, al fine di
riversare il maggior credito impropriamente utilizzato, ha effettuato il versamento dell’importo corrispondente con codice tributo 6099 (cfr. Circolare
n. 48/E del 7 giugno 2002), ne indica qui l’ammontare, con esclusione degli interessi corrisposti.
Rigo VL37: Credito ceduto da società di gestione
del risparmio
Il Rigo evidenzia l’ammontare del credito ceduto
da società di gestione del risparmio (V. Quadro
VD), ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 351/2001.
Rigo VL38: Totale IVA dovuta
Il Rigo evidenzia l’ammontare dell’IVA dovuta,
costituito dall’importo indicato al Rigo VL32, diminuito dei crediti eventualmente utilizzati (VL34
+ VL35) ed aumentato degli interessi trimestrali
eventualmente dovuti (VL36).
L’importo deve essere riportato nel Rigo VX1 (o
VX2 - V. oltre) ovvero nel corrispondente Rigo
del Quadro RX, se il contribuente presenta il Modello UNICO.
Indicazione dei Quadri compilati
È richiesto di barrare la casella - riportata al termine del Quadro VL - corrispondente a ciascun
Quadro compilato. Nel caso di compilazione di
più moduli, su ciascuno di essi devono essere barrate le caselle relative ai Quadri compilati.
Attenzione
Un Quadro si intende compilato solo quando comprende dati o valori significativi. Poiché il valore zero è
considerato dato non significativo ai fini dell’acquisizione dei dati, ne consegue che non devono essere
barrate le caselle relative ai Quadri con valori pari
a zero e in assenza di altri dati richiesti.
Attenzione
In caso di compilazione del Rigo VL40, prima di riportare l’importo nel Quadro VX, occorre verificare se
la differenza tra i Righi VL38 e VL40 è positiva o
negativa in quanto:
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n. 12 del 25 MARZO 2013
FISCO
Dichiarazioni
CASI PRATICI
ESEMPIO n. 1
Sezione 2 - Indicazione del credito dell’anno precedente in caso di parziale compensazione
La Sezione 2 deve essere compilata dai soggetti che nella dichiarazione per l’anno d’imposta 2011 hanno evidenziato
un credito annuale non richiesto a rimborso.
Ad esempio, se il credito risultante dalla dichiarazione dello scorso anno è di euro 14.000,00, occorre indicare tale
importo nel Rigo VL8.
Se tale credito fosse stato parzialmente compensato con altri debiti (ad esempio, per un importo pari a 10.000 euro),
occorrerebbe indicare 10,000,00 nel Rigo VL9. Nel caso in esame, l’eccedenza tra il credito dell’anno precedente e
quello compensato (4.000,00) deve essere indicata nella Sezione 3, nel Rigo VL26.
ESEMPIO N. 2
Sezione 2 - Indicazione del credito in caso di rettifica in diminuzione ex art. 54-bis
Se il credito è stato variato dall’Agenzia delle Entrate a seguito della liquidazione dell’imposta ai sensi dell’art. 54bis, occorre distinguere se il credito dichiarato è maggiore o minore del credito riconosciuto, come segue:
A) Credito dichiarato maggiore del credito riconosciuto
Credito dichiarato: 1000
Credito riconosciuto: 800
Credito da indicare in VL8: 1.000,00 (se nel frattempo il contribuente ha versato la differenza (= 200) con F24)
Se, invece, il contribuente non ha ancora versato la differenza e vuole compensare il maggior debito rilevato con il
credito dichiarato, deve indicare 800,00 nel Rigo VL8.
Liquidazione IVA di gruppo
La Sezione 2 del Quadro VL deve essere compilata anche dai soggetti che partecipano alla liquidazione IVA di gruppo, ma tuttavia non possono
far confluire nel gruppo l’eccedenza di credito
emergente dalla dichiarazione relativa al periodo
d’imposta precedente a quello di adesione alla
procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo.
Il credito maturato in epoca antecedente all’ingresso nella procedura di Gruppo può essere, da parte
della società che lo ha maturato:
PRATICA FISCALE e Professionale
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1
richiesto a rimborso in anni successivi
2
computato in detrazione in anni successivi, se è
venuta meno la partecipazione alla liquidazione di
gruppo
3
utilizzato in compensazione orizzontale, ai sensi
dell’art. 17 del D.lgs. n. 241/1997, nei limiti previsti
dalla normativa in materia
n. 12 del 25 MARZO 2013
Fly UP