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Art. 41
DISPOSIZIONI GENERALI
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SEZIONE VI
Del regolamento di giurisdizione e di competenza
41.
Regolamento di giurisdizione.
[1] Finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado [277], ciascuna parte può chiedere alle Sezioni unite della Corte di cassazione [374]
che risolvano [382] le questioni di giurisdizione di cui all’art. 37 [382].
L’istanza si propone con ricorso a norma degli artt. 364 e segg., e produce
gli effetti di cui all’art. 367.
[2] La pubblica Amministrazione che non è parte in causa può chiedere
[368, 382, 386] in ogni stato e grado del processo che sia dichiarato dalle Sezioni
unite della Corte di cassazione il difetto di giurisdizione del giudice ordinario
a causa dei poteri attribuiti dalla legge all’Amministrazione stessa, finché la
giurisdizione non sia stata affermata con sentenza passata in giudicato [324].
I. INQUADRAMENTO FUNZIONALE: 1. Scopo e ambito di applicazione. Limiti di
proponibilità. - 2. Forma e contenuto della istanza.
1. Scopo e ambito di applicazione. Limiti di proponibilità.
1 Scopo del regolamento di giurisdizione è quello di ottenere immediatamente,
da parte delle s.u. della Corte di cassazione, una pronuncia sulla giurisdizione
in relazione ad una delle questioni di cui all’art. 37. Il regolamento di giurisdizione è uno strumento preventivo e facoltativo; non si tratta, infatti, di
un mezzo di impugnazione in quanto non presuppone necessariamente una
pronuncia sulla questione di giurisdizione, e le parti sono libere di attendere la
pronuncia del giudice di merito e agire con gli ordinari mezzi di impugnazione.
2 Presupposti affinché possa essere esperito il regolamento di giurisdizione
sono la mancanza di una pronuncia nel merito da parte del giudice di primo
grado e l’interesse di una delle parti del giudizio alla eliminazione dell’incertezza sulla giurisdizione, ottenendo un’ordinanza all’esito del procedimento
in camera di consiglio che è destinata a vincolare sulla questione di giurisdizione tutti i giudici investiti, anche in base ad un nuovo giudizio, della medesima domanda. Legittimata è anche la parte che non abbia sollevato dubbi
sulla giurisdizione, ma non quella che abbia perso interesse alla soluzione
della questione, ad esempio per la cessazione delle materia del contendere.
3 Il regolamento di giurisdizione è limitato alle questioni di giurisdizione previste
dall’art. 37, ossia a quelle tra il Giudice ordinario e il Giudice amministrativo
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o il Giudice speciale. A seguito dell’abrogazione da parte della l. n. 218/1995
dell’art. 37, comma 2 - che prevedeva che “il difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello straniero è rilevato dal giudice d’ufficio in
qualunque stato e grado del processo relativamente alle cause che hanno per
oggetto beni immobili situati all’estero; in ogni altro caso è rilevato egualmente
d’ufficio dal giudice se il convenuto è contumace e può essere rilevato soltanto
dal convenuto costituito che non abbia accettato espressamente o tacitamente
la giurisdizione italiana” - si è dibattuto in dottrina sull’esperibilità del regolamento di giurisdizione in relazione ai limiti della giurisdizione italiana. Sul
punto si sono pronunciate le s.u. della Corte di cassazione con la sentenza n.
6/1999, cui hanno fatto seguito più recenti decisioni, stabilendo che, nonostante l’abrogazione del secondo comma dell’art. 37, il regolamento di giurisdizione può essere chiesto per la risoluzione della questione di giurisdizione
nei confronti dello straniero. Non è peraltro esperibile il regolamento di
giurisdizione per le questioni relative alla litispendenza comunitaria ex art. 27
del Regolamento CE n. 44/2001, che disciplina il modo in cui deve procedere
il giudice successivamente adito: nel senso che non può costituire oggetto di
regolamento preventivo di giurisdizione la questione se il Giudice italiano sia
stato adito prima o dopo di quello straniero, poiché tale profilo processuale non
integra propriamente un profilo di attribuzione della giurisdizione tra giudici
di stati diversi; se peraltro il giudice preventivamente adito - al quale spetta, ai
sensi dell’art. 27 del regolamento, accertare la sussistenza o meno della propria
giurisdizione - è il giudice italiano, nel corso del relativo giudizio è esperibile
il regolamento preventivo di giurisdizione.
Il regolamento di giurisdizione non è esperibile al fine di determinare se una
questione debba essere definita in sede di arbitrato, anche qualora la clausola
preveda la devoluzione ad un arbitrato estero, mentre è ammissibile nel caso in
cui si tratti di stabilire a quale Giudice, ordinario o amministrativo, sia devoluta
la cognizione dell’impugnazione del lodo arbitrale.
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Il regolamento di giurisdizione richiede la pendenza di una causa, e quindi
di un giudizio di cognizione ordinario ovvero speciale nei limiti in cui la giurisprudenza ammette il ricorso a questo strumento processuale. Secondo i più
recenti orientamenti giurisprudenziali, il regolamento di giurisdizione non
è ritenuto esperibile nell’ambito dei procedimenti cautelari, dei processi esecutivi e dei procedimenti camerali. Il presupposto della pendenza della causa
che deve essere dimostrata in sede di legittimità, deve permanere, talché la sua
estinzione determina l’inammissibilità del ricorso. Il limite di proponibilità
è ravvisato nel momento in cui la causa viene trattenuta in decisione; il più
recente orientamento ha poi precisato che per decisione nel merito, preclusiva
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della proponibilità del regolamento, deve intendersi ogni sentenza o provvedimento alla stessa equiparabile che abbia definito sia in tutto o in parte il merito,
sia le questioni sui presupposti processuali, compreso il tema giurisdizionale
sollevato da una parte.
6 L’art. 59, l. n. 69/2009, che disciplina l’efficacia delle decisioni sulla giurisdizione e la translatio iudicii rispetto a tali decisioni, ha introdotto una novità
importante, riconoscendo al giudice innanzi al quale è stata riassunta la causa,
in seguito ad una declinatoria di giurisdizione, la facoltà di sollevare con ordinanza la questione di giurisdizione innanzi alle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione. La nuova disposizione normativa invece non ha interferito, come
espressamente previsto dal suo terzo comma, con la disciplina del regolamento
preventivo di giurisdizione, implicitamente confermando l’unanime orientamento giurisprudenziale e dottrinale consolidatosi in materia, che preclude alle
parti la possibilità di proporre, successivamente alla riassunzione del giudizio,
il regolamento preventivo di giurisdizione davanti al giudice ad quem.
2. Forma e contenuto della istanza.
1 L’istanza di regolamento di giurisdizione si propone alle s.u. della Corte di
cassazione nelle forme di cui agli artt. 364 ss.; il ricorso deve essere pertanto
presentato da un avvocato iscritto in apposito albo e munito di procura speciale.
2 Il ricorso deve contenere, a pena d’inammissibilità, l’esposizione sommaria dei
fatti e gli estremi della controversia necessari per la definizione della questione
di giurisdizione, ed in particolare deve indicare le parti, l’oggetto e il titolo della
domanda, il procedimento cui si riferisce l’istanza e lo svolgimento dello stesso.
Non è invece necessario specificare i motivi del ricorso, né il Giudice che si
assume fornito di giurisdizione: in altre parole, il cosiddetto principio di autosufficienza dei ricorsi in sede di legittimità vale rispetto agli elementi di fatto e
processuali sulla base dei quali la S.C. deve giudicare, ma non rispetto ai profili
di diritto che devono essere applicati per risolvere i dubbi sulla giurisdizione, e
ciò quale riflesso del fatto che allo strumento di cui all’art. 41 non possa riconoscersi natura d’impugnazione, ma di strumento destinato a risolvere la questione
della sussistenza del primo presupposto processuale, in ordine logico, in via definitiva e preventiva rispetto al merito della lite. Coerente con questa impostazione
è l’orientamento che, prima della riforma del 2009, escludeva la necessità di
esporre nel ricorso un quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis; la sua mancanza,
specie nei rigorosi termini anche formali imposti per il ricorso per cassazione,
non doveva e, per i procedimenti cui ancora dovesse applicarsi la citata norma
oggi abrogata, non deve quindi ritenersi causa di inammissibilità, anche se la
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trattazione dei profili di giurisdizione spesso e opportunamente costituisce un
portato dell’interesse della parte ricorrente a veder affermata o negata la giurisdizione, con il conseguente impulso a trattare la questione e ad offrire la soluzione
ritenuta corretta sulla base delle norme applicabili. Come detto, la questione non
è peraltro più attuale con riferimento ai giudizi instaurati successivamente all’entrata in vigore della l. n. 69/2009, che ha abrogato l’art. 366 bis c.p.c. In luogo
della previsione che richiedeva la formulazione di un quesito di diritto, la vigente
disciplina del ricorso per cassazione prevede - come noto - una valutazione di
ammissibilità sulla base dei criteri indicati all’art. 360 bis. Rinviando al commento di questa norma per ogni maggiore considerazione anche rispetto a recenti
interventi interpretativi della Corte di cassazione, appare corretto e coerente con
i suesposti principi ritenere che l’istituto in esame non debba sottoporsi ad un
vaglio preliminare, sempre che sia ipotizzabile l’applicazione in concreto della
norma, specie sotto il profilo dell’aderenza o meno della questione sollevata
rispetto a principi consolidati della giurisprudenza di legittimità.
Il ricorso va notificato al difensore costituito nel giudizio di merito, ma la notificazione effettuata alla parte personalmente non rende il ricorso inammissibile qualora la parte stessa si costituisca sanando il relativo vizio. Inoltre, il
ricorso notificato alla parte personalmente consente la conversione del ricorso
per regolamento di giurisdizione in denuncia di conflitto di giurisdizione ex
art. 362, comma 2, nel caso in cui sia intervenuta una pronuncia nel merito.
Il ricorso va notificato a tutte le parti costituite nel giudizio di merito, configurandosi rispetto al thema decidendum un litisconsorzio necessario processuale. Qualora il ricorso non venga notificato a tutte le parti, l’istanza non è
inammissibile, ma deve ordinarsi l’integrazione del contraddittorio; peraltro, la
notificazione del controricorso a tutte le parti è sufficiente a sanare la mancata
notificazione del ricorso, in quanto realizza la finalità di garantire la presenza
di tutte le parti e di consentire loro di contraddire.
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Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione deve essere depositato
nei termini di cui all’art. 369, ossia nel termine di venti giorni dall’ultima
notificazione alle parti contro le quali è proposto, a pena di improcedibilità.
Si configurano ipotesi di improcedibilità qualora non vengano depositate,
nel predetto termine, la procura speciale rilasciata con atto separato, ai sensi
dell’art. 369, comma 2, n. 3 e l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio ai sensi dell’ultimo comma, quando l’esame di tale fascicolo, non allegato
agli atti del processo, risulti indispensabile ai fini della decisione (v. anche
giurisprudenza sub art. 369). L’improcedibilità del ricorso ex art. 41 non osta
peraltro alla possibilità che il controricorso si converta in autonomo ricorso per
regolamento di giurisdizione, qualora ne abbia i requisiti necessari.
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5 Si ritiene ammissibile in generale la produzione di nuovi documenti ove questa non sia preclusa dallo stato della causa pendente. Le altre parti potranno
contraddire mediante controricorso, la cui disciplina è a sua volta regolata dalle
corrispondenti norme che governano il procedimento ordinario davanti ai giudici di legittimità.
II. FORMULE
F006
RICORSO PER REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE
EX ART. 41, COMMA 1, C.P.C.
ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE
RICORSO PER REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE
nell’interesse di Delta S.p.A. (di seguito, “Delta”), in persona di ………,
con sede in ………, C.F. e P.I. ………, rappresentata e difesa, in forza
di procura speciale a margine del presente atto, dall’avv. ……… (C.F.
….. - indirizzo PEC:……) del Foro di ………, ed elettivamente domiciliata
presso il suo studio in ………
- ricorrente CONTRO
Epsilon S.p.A. (di seguito, “Epsilon”), rappresentata e difesa dall’avv.
……… del Foro di ……… ed elettivamente domiciliata nel giudizio pendente avanti al Tribunale di ……… presso il suo studio in ………
- resistenteper la statuizione sulla giurisdizione relativamente al giudizio pendente
avanti al Tribunale di ……… R.G. …….
*****
I. - Premessa sul giudizio pendente
Con atto di citazione notificato in data ……… Delta ha chiesto al Tribunale
di ……… di condannare Epsilon al pagamento della somma di euro
………. A sostegno della propria domanda Delta ha dedotto:
- di essere produttrice di elettrodomestici per la cui realizzazione si avvale
di componenti prodotti da Epsilon;
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- di aver fornito in data ……… alcuni elettrodomestici alla società Beta
per la loro utilizzazione nella realizzazione di una cucina industriale,
composta da mobili e dai predetti elettrodomestici, realizzata e assemblata da quest’ultima;
- di essere stata chiamata in causa da Beta in un giudizio promosso
nei confronti di quest’ultima dalla società Alfa, cui Beta aveva venduto
la cucina, per il risarcimento dei danni derivati da un sinistro verificatosi
presso la mensa aziendale di Alfa, e riconducibile a un vizio degli elettrodomestici forniti da Ipsilon;
- di essere stata condannata dal Tribunale di ……… con la sentenza
n. ……… al pagamento nei confronti di Beta di un importo pari a euro
……… (doc. n. .……);
- che Epsilon sarebbe responsabile per i danni subiti in quanto, dalle
verifiche effettuate nella c.t.u. svolta nel corso di tale giudizio, il sinistro
sarebbe riconducibile al malfunzionamento del componente ……… prodotto dalla resistente.
Con comparsa di risposta in data ……… Epsilon si è costituita eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice italiano in
favore del Giudice ……… e nel merito ha contestato la fondatezza della
domanda avversaria, chiedendone il rigetto (doc. n. .……).
Delta ha interesse a definire immediatamente la questione di giurisdizione anche per ragioni di economia processuale e pertanto con il presente atto propone ricorso ex art. 41, comma 1, c.p.c. a codesta Ecc.
ma Corte affinché la questione stessa, sorta nella controversia pendente davanti al Tribunale di ……… tra le parti indicate in epigrafe R.G.
n. ……… venga definita prima della trattazione della causa.
II. - Sulla questione di giurisdizione
1. Delta è una società che produce elettrodomestici da incasso che vende
a varie società italiane e straniere. Delta ha la sede principale dei suoi
affari in Italia, ma possiede degli stabilimenti di produzione anche in ………
Epsilon, società di diritto ………, avente sede in ………, produce componenti per elettrodomestici ed in particolare ……….
In data ……… Delta e Epsilon hanno concluso un contratto per la fornitura di
……… con il quale le parti hanno stabilito che Epsilon avrebbe consegnato
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……… presso lo stabilimento produttivo di Delta sito in ……… (cfr. doc.
n. ………, allegato anche all’atto di citazione introduttivo del giudizio di
merito).Epsilon ha effettuato la fornitura prevista dal contratto e Delta ha
provveduto al pagamento del corrispettivo.
Nel giudizio instaurato da Alfa nei confronti di Beta per il risarcimento
dei danni derivati dal sinistro causato dalla cucina industriale acquistata
dalla prima, e nel quale Beta ha chiamato in causa Delta in qualità di produttrice degli elettrodomestici assemblati nella cucina è stata espletata
c.t.u., che ha accertato che il sinistro è scaturito dall’elettrodomestico
……… prodotto da Delta ed in particolare da un vizio del componente
……… prodotto da Epsilon.
2. Per le ragioni sopra esposte Delta ha instaurato un giudizio nei confronti di Epsilon citando quest’ultima avanti al Tribunale di ……… e formulando le seguenti domande ……….
Come sopra specificato, nella comparsa di risposta Epsilon, società di
diritto ……… e quindi appartenente alla Comunità Europea, ha formulato, in via pregiudiziale, un’eccezione di difetto di giurisdizione assumendo che la giurisdizione nel caso de quo apparterrebbe al Giudice
………. Epsilon ha evidenziato che, ai fini della determinazione della
giurisdizione, è applicabile il reg. CE n. 44/2001 il quale stabilisce quale
foro generale quello del domicilio del convenuto e quale foro alternativo
in materia contrattuale quello del luogo di esecuzione dell’obbligazione,
assumendo che tale luogo è quello in cui i beni sono stati o avrebbero
dovuto essere consegnati in base al contratto. Epsilon, ha quindi dedotto
che la consegna del componente ……… in oggetto è avvenuta in ………,
presso gli stabilimenti di Delta di ……… e che pertanto, tale essendo il
luogo di esecuzione, la giurisdizione apparterrebbe al Giudice ………
Epsilon ha peraltro omesso di evidenziare che in data ……… le parti con
separato accordo hanno attribuito al giudice italiano la giurisdizione in
relazione alle eventuali controversie che sarebbero sorte con riferimento
al contratto in questione (doc. n. ………), e ha già comunque contestato
la validità ed efficacia dell’accordo.
Delta ritiene che debba trovare applicazione la norma di cui all’art. 23 del reg.
CE n. 44/2001 ai sensi della quale il foro scelto dalle parti è esclusivo, salvo
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diverso accordo delle stesse. Nel caso di specie, il menzionato accordo di
deroga non contiene alcuna pattuizione atta ad incidere sul carattere esclusivo (doc. ………, pag. ………, art. ………), mentre i dedotti motivi di invalidità e inefficacia non sono fondati per le seguenti ragioni …….
*****
Per le ragioni sopra esposte, Delta, rappresentata e difesa come specificato in epigrafe,
CHIEDE
che le Sezioni Unite di codesta Ecc.ma Suprema Corte di Cassazione
adita vogliano pronunciarsi sulla questione di giurisdizione in relazione al
giudizio e alla controversia di cui trattasi, ai sensi e per gli effetti dell’art.
382 c.p.c., affermando la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in relazione al giudizio de quo, con ogni conseguente provvedimento.
Con vittoria di spese, diritti e onorari.
Si producono in copia e verranno depositati nella cancelleria della Corte
di Cassazione, unitamente all’originale notificato del presente ricorso e
all’istanza di trasmissione del fascicolo del procedimento di merito:
1) atto di citazione di Delta del ………;
2) comparsa di risposta di Epsilon del ………;
3) contratto del ………;
4) accordo del ………
Il sottoscritto difensore, dichiara, ai sensi degli artt. 136, comma 3, e 170
comma 4, di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax ……… o
all’indirizzo di posta elettronica certificata ………
………, lì ………
avv. ………
III. GIURISPRUDENZA: 1. Scopo e ambito di applicazione. Limiti di proponibilità. - 2. Forma e contenuto della istanza.
1. Scopo e ambito di applicazione. Limiti di proponibilità.
Il regolamento preventivo di giurisdizione è inammissibile dopo che il Giudice
di merito abbia emesso una sentenza, anche se solo limitata alla giurisdizione
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o ad altra questione processuale, poiché in tal caso la decisione sul punto va
rimessa al giudice di grado superiore; il ricorso erroneamente proposto come
regolamento preventivo, peraltro, può essere conv. in ricorso per cassazione per
violazione di legge - e, quindi, per motivi attinenti alla giurisdizione - ove ne
ricorrano i presupposti [C s.u. 2.7.2007, n. 14952; C s.u. 31.10.2008, n. 26296].
2 In seguito alla nuova formulazione dell’art. 367 c.p.c., introdotta dalla l.
26.11.1990, n. 353, il disposto della prima parte dell’art. 41 c.p.c. deve essere
interpretato nel senso che qualsiasi decisione emanata dal giudice presso il
quale il processo è radicato ha efficacia preclusiva del regolamento preventivo di giurisdizione; di conseguenza il regolamento non è proponibile dopo
che il Giudice di merito abbia emesso una sentenza, anche soltanto limitata
alla giurisdizione o ad altra questione processuale, atteso che la risoluzione
della questione di giurisdizione può essere rimessa al Giudice processualmente
sovraordinato, secondo l’ordinario svolgimento del processo [C s.u. 22.3.1996,
n. 2466; conf. C 7.5.1996, n. 4218].
3 Il disposto della prima parte dell’art. 41 c.p.c. deve essere interpretato, dopo
la modifica dell’art. 111 Cost., che richiede una “ragionevole durata” della
controversia e che intende evitare l’abuso del processo, nel senso che qualsiasi
decisione emanata dal giudice presso il quale il processo è radicato, attinente
vuoi al merito, vuoi a questioni inerenti ai presupposti processuali, ha efficacia
preclusiva della proponibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, che
costituisce uno strumento preventivo (e facoltativo) per l’immediata e definitiva
soluzione delle questioni attinenti alla giurisdizione [C s.u. 18.6.2010, n. 14828].
4 La preclusione all’esperibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, ai
sensi dell’art. 41 c.p.c., per effetto di una decisione nel merito in primo grado,
si verifica non dal momento della pubblicazione mediante deposito di tale decisione, ma da quello, precedente, in cui la causa viene trattenuta per la sentenza, momento che, segnando il radicamento dei poteri decisori del giudice,
osta a che il regolamento medesimo possa assolvere la funzione di una sollecita
definizione della questione di giurisdizione investendone in via preventiva la
S.C. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione notificato lo stesso giorno in cui il giudice di merito aveva
trattenuto la causa per la decisione per decidere sull’eccezione di difetto di
giurisdizione) [C s.u. 1.12.2009, n. 25256; conf. C s.u. 2.7.2009, n. 15469;
C s.u. 13.1.2003, n. 342].
5 A seguito della codificazione del principio della “translatio iudicii” (art. 59, l.
n. 69/2009), è inammissibile il ricorso ex art. 41 c.p.c. dopo la riassunzione
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della causa avanti al giudice a cui favore è stata declinata la giurisdizione
[C s.u. n. 2716/2010]. Non si tratta infatti di un nuovo giudizio, ma della prosecuzione di quello originario [C s.u. n. 23596/2010] in cui è stata già emessa
una pronuncia di merito; di conseguenza, è in quella sede che avrebbe dovuto
essere chiesta la decisione preventiva sulla giurisdizione [C s.u. 7.7.2011, n.
14960; conf. C s.u. 22.11.2010, n. 23596; C s.u. 18.6.2010, n. 14828; C s.u.
8.2.2010, n. 2716].
La proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione non è preclusa
dall’emanazione di un provvedimento cautelare in corso di causa, poiché esso
non costituisce sentenza neppure qualora sia stata contestualmente risolta una
questione di giurisdizione, salvo risulti inequivocabilmente che la questione
di giurisdizione è stata riferita al solo procedimento cautelare e il regolamento
sia stato proposto per ragioni che attengono ad esso in via esclusiva [C s.u.
19.1.2007, n. 1144; conf. C s.u. 9.2.2011, n. 3167].
6
Il regolamento preventivo di giurisdizione è esperibile in pendenza del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, non trovando ostacolo nell’emissione di quest’ultimo atto processuale, che, per effetto dell’opposizione, assume
carattere provvisorio, non idoneo a contenere alcuna statuizione concernente la
giurisdizione su cui possa formarsi il giudicato [C s.u. 17.3.2010, n. 6407; conf.
C s.u. 14.1.2005, n. 601].
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L’ordinanza con la quale il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo accoglie o rigetta la richiesta di conferire al decreto la provvisoria esecuzione
(ai sensi dell’art. 648 c.p.c.) è atto processuale, che per sua natura è sempre
modificabile e revocabile dallo stesso Giudice che lo ha emesso. L’ordinanza,
pertanto, ha carattere provvisorio, non corrisponde alla decisione finale del giudizio di primo grado, unico elemento ostativo alla proponibilità del mezzo preventivo e non è idonea a contenere una statuizione concernente la giurisdizione
su cui possa formarsi il giudicato [C s.u. 14.5.2007, n. 10941].
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Il regolamento preventivo di giurisdizione deve ritenersi ammissibile relativamente alle questioni sulla sussistenza o meno della giurisdizione italiana nei
confronti di soggetti stranieri, pur dopo l’abrogazione dell’art. 37, comma 2,
c.p.c. da parte dell’art. 73, l. 31.5.1995, n. 218, di riforma del diritto internazionale privato, poiché il rinvio dell’art. 41 c.p.c. all’art. 37 dello stesso codice
per la determinazione del campo di applicazione del regolamento di giurisdizione costituisce un rinvio ricettizio, cioè un tipo di rinvio, largamente utilizzato nell’ambito di un medesimo testo normativo, avente lo scopo di inserire
nella norma “rinviante” le disposizioni contenute nella norma di rinvio; d’altra
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parte, l’art. 11, l. n. 218/1995 non apporta significative innovazioni a quanto
già disposto dall’art. 37, comma 2, c.p.c. per quanto riguarda le modalità del
rilievo del difetto di giurisdizione nei confronti dello straniero, né riduce l’ambito delle materie alle quali si applica l’art. 41 citato [C s.u. 1.2.1999, n. 6].
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Il regolamento preventivo di giurisdizione deve ritenersi ammissibile relativamente alle questioni sulla sussistenza o meno della giurisdizione italiana, senza che vi osti la circostanza che l’art. 37 c.p.c. - così come modificato
dall’art. 73, l. 31.5.1995, n. 218, di riforma del diritto internazionale privato,
che ne ha abrogato il comma 2 - menzioni il difetto di giurisdizione del Giudice
ordinario nei soli confronti della p.a. o dei giudici speciali, giacché il rinvio
ricettizio operato dall’art. 41 c.p.c. all’art. 37 dello stesso codice per la determinazione del campo di applicazione del regolamento di giurisdizione deve intendersi ora riferito anche all’art. 11 della stessa l. n. 218/1995, che disciplina,
appunto, la rilevabilità del difetto di giurisdizione del giudice italiano [C s.u.
24.3.2006, n. 6585; conf. C s.u. 25.2.2009, n. 4461; C s.u. 29.5.2008, n. 14209;
C s.u. 7.3.2005, n. 4807; C s.u. 21.5.2004, n. 9802 e C s.u. 11.6.2001, n. 7854].
11
Le norme sulla litispendenza internazionale di cui all’art. 21 della convenzione di Bruxelles del 27.9.1968 (e succ. modif.), ratificata con la l. 21.6.1971,
n. 804, disciplinano il modo in cui deve procedere il giudice successivamente
adito (prevedendo che questi debba sospendere il procedimento davanti a sé in
attesa che la “competenza” del Giudice preventivamente adito sia stata effettivamente accertata dallo stesso, e che solo dopo ciò egli abbia il potere-dovere
di dichiarare la propria “incompetenza” a favore di quello adito in prevenzione), ma non regolano il comportamento del Giudice adito per primo, cui
spetta verificare la propria “competenza” secondo le norme della convenzione
e dichiararla nei modi previsti dalla propria legge nazionale; ne deriva che mentre non può costituire oggetto di regolamento preventivo di giurisdizione
la questione se il Giudice italiano sia stato adito prima o dopo di quello straniero, essendo la litispendenza internazionale configurata dalla convenzione,
in rapporto al giudice successivamente adito, come un’ipotesi di sospensione
per pregiudizialità necessaria - detto regolamento preventivo è ammissibile
per devolvere alle s.u. la questione di giurisdizione del giudice dello Stato italiano, preventivamente adito, nei confronti del convenuto domiciliato all’estero
[C s.u. 17.10.2002, n. 14769].
12
In tema di litispendenza internazionale, ai sensi dell’art. 27 del Regolamento
CE n. 44/2001 del Consiglio del 22.12.2000, spetta al giudice preventivamente
adito accertare la sussistenza o meno della propria giurisdizione. Se, pertanto,
per primo sia adito il giudice italiano, nel corso del relativo giudizio è possibile
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