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ancora sul riparto di giurisdizione in materia di affidamento di
Giustizia e Affari Interni REDAZIONALI ANCORA SUL RIPARTO DI GIURISDIZIONE IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE dell’Avv. Enrico Pierantozzi Nel caso di procedimento amministrativo finalizzato all’attribuzione di incarichi dirigenziali di fascia superiore, avviato con invito a presentare domande e comprovare titoli e requisiti professionali, secondo il TAR del Lazio la circostanza che l’Amministrazione abbia poi selezionato i candidati senza svolgere una effettiva comparazione tra gli stessi e senza stilarne una graduatoria esclude l’applicabilità dell’art. 63, co. 4, del d.lgs. n. 165/2001 e comporta la giurisdizione del giudice ordinario In the case of administrative proceedings aiming at the appointment of senior management roles, initiated through a tender to apply and to demonstrate licenses and professional qualifications, according to the Latium Regional Administrative Courts (TAR), the fact that the Administrative bodies have eventually selected candidates without carrying out an effective comparison and elaborating a classification thereof, precludes the applicability of art. 63, co. 4, of the Legislative Decree 165/2001 and determines the jurisdiction of the Ordinary Courts Sommario: 1. Premesse. 2. La sentenza del T.A.R. Lazio n. 7843/2013 e il rischio di elusione della giurisdizione amministrativa. 3. Osservazioni e conclusioni. zione ha dato luogo a controversie significative, essendosi in particolare sostenuto, da un lato, che essa si applicherebbe soltanto in caso di prima assunzione nell’amministrazione, e dall’altro, al contrario, che essa avrebbe ad oggetto anche tutte le fattispecie di accesso a nuove e superiori qualifiche. Questa seconda interpretazione, che definisce in maniera estensiva l’ambito di applicazione dell’art. 63 co. 4, ha trovato consacrazione in una recente pronuncia del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria (28.5.2012 n. 17), che ha riaffermato che la norma si riferisce “non solo alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto di lavoro, ma anche alle prove selettive dirette a permettere l’accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore”. Siffatta pronuncia non rappresenta del resto una novità, poiché si inserisce nel solco tracciato dalla Corte Costituzionale, la quale 1. Premesse. La questione concernente l’affidamento degli incarichi dirigenziali nell’ambito della pubblica amministrazione è stata più volte affrontata in giurisprudenza sotto il profilo della giurisdizione, da quando il legislatore ha riformato la materia del pubblico impiego in senso privatistico. Come è noto, l’art. 63 del d. lgs. n. 165/2001 dispone al co. 1 che “sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (…), incluse le controversie concernenti (…) il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali”, mentre il successivo comma 4 precisa che “restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”. L’interpretazione di quest’ultima disposiGazzetta Amministrativa -158- Numero 4 - 2013 Giustizia e Affari Interni pertanto ricorso al giudice amministrativo impugnando la circolare contenente l’avviso di “concorso” e gli atti della procedura selettiva. Il TAR Lazio ha rigettato il ricorso sotto il profilo della carenza di giurisdizione, reputando che nella specie non trovasse applicazione l’art. 63, co. 4, del d. lgs. n. 165/2001. L’argomento fondante è costituito, secondo il giudice amministrativo, dal fatto che nella specie non ci si trovi di fronte ad una vera e propria procedura concorsuale, nonostante si tratti del conferimento di incarichi di fascia dirigenziale superiore, e dunque di attività che, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato sopra ricordata, andrebbe ricondotta all’ambito dell’art. 63, co. 4, del d. lgs. n. 165/2001. Il TAR, richiamando la nozione di procedura concorsuale “definita nella giurisprudenza della Cassazione come quella forma di reclutamento caratterizzato da una fase di individuazione degli aspiranti forniti dei titoli generici di ammissione e da una successiva fase di svolgimento delle prove e di confronto delle capacità, diretta ad operare la selezione in modo obiettivo e dominata da una discrezionalità (non solo tecnica, ma anche) amministrativa nella valutazione dei candidati”, ha affermato che “per aversi una procedura concorsuale è innanzitutto necessario che si riscontri una valutazione comparativa tra i candidati e che questa valutazione si traduca, all’esito del procedimento, in una graduatoria”. Rilevando che la valutazione comparativa non risultava effettuata, e che l’amministrazione non aveva elaborato una graduatoria dei candidati bensì si era limitata ad individuare gli assegnatari dei posti di dirigente di prima fascia, il giudice ha dunque ritenuto che la procedura fosse sottratta alla propria giurisdizione. (v. da ultimo Corte Cost. 10.11.2011, n. 299) ha ribadito che il principio del concorso come strumento di accesso all’impiego pubblico (art. 97, co. 3, Cost.) comprende sia le procedure preordinate all’ingresso ex novo di personale nei ruoli dell’amministrazione sia quelle finalizzate al passaggio dei dipendenti ad una qualifica superore con effetto novativo del rapporto precedentemente in essere. Il contenuto novativo del rapporto a cui è preordinato il procedimento amministrativo di attribuzione di una qualifica superiore è dunque l’argomento su cui si fonda l’indirizzo ermeneutico della Corte Costituzionale a cui si è conformato il Consiglio di Stato, con la conseguente affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alle procedure volte a sancire la progressione verticale interna, ossia il passaggio tra diverse aree di inquadramento previste dalla contrattazione collettiva. 2. La sentenza del TAR Lazio n. 7843/2013 e il rischio di elusione della giurisdizione amministrativa. In un quadro giurisprudenziale così delineato si inserisce, in palese controtendenza, una recente sentenza del T.A.R. Lazio, Sezione II quater, depositata il 6.8.2013, avente ad oggetto l’assegnazione di incarichi dirigenziali di livello generale presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali a dirigenti di seconda fascia già in servizio presso lo stesso Dicastero. La procedura era stata aperta da un avviso, mediante circolare, con il quale l’Amministrazione invitava tutti gli interessati a presentare una domanda allegando il proprio curriculum vitae e l’elenco dei titoli e degli incarichi svolti. A seguito della scelta effettuata dall’Amministrazione, una concorrente alla quale non era stato attribuito alcuno degli incarichi disponibili lamentava che la propria posizione fosse stata pretermessa ingiustamente, poiché non risultava che l’amministrazione avesse compiuto una verifica dei titoli dei candidati né tanto meno una effettiva comparazione tra le numerose domande pervenute, emergendo dagli atti del procedimento una sostanziale omissione di qualsiasi attività istruttoria al riguardo. Essa presentava Gazzetta Amministrativa 3. Osservazioni e conclusioni. In sostanza, la decisione sulla giurisdizione è stata ancorata non già alle caratteristiche tipiche e allo scopo del procedimento avviato dall’amministrazione, bensì alle modalità con cui quest’ultima lo ha svolto e gestito in concreto. La giurisprudenza citata in premesse -159- Numero 4 - 2013 Giustizia e Affari Interni aveva ritenuto dirimente l’elemento teleologico della procedura di reclutamento, individuando nel fine di assegnare incarichi di fascia superiore l’aspetto caratterizzante la procedura concorsuale. La pronuncia del TAR del Lazio sembra porsi in netto contrasto con l’orientamento consolidato laddove assume quale elemento decisivo per la decisione sulla giurisdizione non già lo scopo al quale l’azione amministrativa è preordinata, bensì il modus operandi degli uffici, esaminato ex post. La sentenza pecca di una sorta di eccesso di realismo, che porta il giudice a trascurare il principio di tipicità dell’atto amministrativo per soffermarsi unicamente sul mezzo scelto dall’amministrazione con un’autonomia che sfocia nell’arbitrio. Il paradosso della pronuncia si evidenzia nella constatazione che i comportamenti che erano stati lamentati quali vizi del procedimento, e pertanto erano stati sottoposti al vaglio del giudice amministrativo sotto i profili dell’eccesso di potere e del difetto di istruttoria, diventano la ragione per cui lo stesso giudice denega la propria giurisdizione. Le conseguenze dell’affermazione di un simile principio appaiono pericolose sotto un duplice profilo. In primo luogo, non è chi non veda come l’amministrazione pubblica potrebbe condizionare l’ambito della giurisdizione, e in particolare sottrarsi all’esame del giudice amministrativo, in base a scelte operative del tutto soggettive, legate al modo in cui essa manifesta le proprie determinazioni indipendentemente dallo scopo tipico al quale è preordinato il procedimento amministrativo, con una palese violazione, a danno di chi ne contesta l’operato, del principio sancito dall’art. 25 della Costituzione. In secondo luogo, mentre il legislatore sembra finalmente orientarsi a un maggior rigore nella definizione dei criteri che sovrintendono all’assunzione e alla progressione delle carriere nel pubblico impiego, specie per quanto riguarda i profili dirigenziali (si consideri ad esempio l’intervento operato con il pur discusso D. L.vo n. 150/2009, e in particolare le modifiche da esso introdotte al D. L.vo n. 165/2001), la sottrazione dei procedimenti selettivi alle censure del giudice amministrativo rischia di offrire spazi inaspettati alla prassi amministrativa caratterizzata da comportamenti disinvolti e poco trasparenti, finalizzati a privilegiare, nella scelta del personale da destinare ai più alti profili, ragioni di appartenenza clientelare anziché capacità professionali e titoli acquisiti sul campo. «:::::::::GA:::::::::» Gazzetta Amministrativa -160- Numero 4 - 2013