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Polizia annonaria: disturbo del riposo delle persone e pubblici esercizi. Spesso giungono richieste da parte di privati cittadini che lamentano il disturbo arrecato – soprattutto in ore serali e notturne - da parte di avventori dei bar che anche fuori dal locale ( nei dehors o anche semplicemente sulla pubblica via ) gridano ed urlano. Secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità il titolare dell’esercizio è personalmente responsabile della violazione dell’art. 659, comma 1, del C. P., così come stabilito da numerose sentenze del Suprema Corte di Cassazione Penale La Corte Suprema di Cassazione ha finanche deciso stabilito che si può procedere al sequestro preventivo del locale (1) E non occorre neppure l’accertamento della responsabilità personale e soggettiva del titolare dell’esercizio ma ma l’oggettiva e causale ascrivibilità della situazione di pregiudizio all’espletamento dell’attività. (1) Inquinamento acustico - Rumore provocati da schiamazzi di avventori di un bar Sequestro dei locali - Art. 659 c. 1° c.p.. La violazione dell'articolo 659, comma primo c.p. si configura attraverso qualsiasi attività idonea ad arrecare disturbo al riposo ed alle occupazioni delle persone indipendentemente dalla fonte sonora che può consistere anche nell'esercizio di un mestiere rumoroso (v. Cass. 14.1.2000, Piccioni; Cass. 19.1.2001, Piccoli; Cass. 12.11.2004, Flamini) (nella fattispecie, esercizio di un bar all'esterno del quale gli avventori provocavano rumori molesti). In tal caso è legittimo il provvedimento di sequestro preventivo dei locali qualora il provvedimento sia congruamente motivato con riferimento alla specifica, stabile ed organica strumentalità della cosa sottoposta a sequestro rispetto alla attività illecita e purché risulti che venga reiterata - in caso di disponibilità della cosa - la condotta vietata. (Pres. Fazzioli E..; Est. Corradini G; Imp. Caruso) CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. I, 03/05/2006 (Ud. 19/04/2006), Sentenza n. 15346– (2) Inquinamento acustico - Schiamazzi notturni generati da avventori di un locale aperto al pubblico - Ordinanza contingibile e urgente - Responsabilità soggettiva del gestore dell’esercizio - Necessità - Esclusione - Ascrivibilità della situazione di pregiudizio all’espletamento dell’attività - Sufficienza. Gli schiamazzi notturni possono senz'altro costituire un elemento fondante per le ordinanze contingibili e urgenti con le quali venga ordinata la chiusura anticipata di un locale aperto al pubblico, qualora il disagio della popolazione, e quindi l’interesse pubblico, al riposo delle persone vengano violati da rumori generati dagli avventori. Ciò che rileva a tal fine non è la responsabilità soggettiva del gestore dell’esercizio, ma l’oggettiva e causale ascrivibilità della situazione di pregiudizio all’espletamento dell’attività (cfr. Cds, sez.V, n.4457/02). Pres. De Zotti, Est. Savoia - T. s.a.s. (avv.ti Dalla Mura e Maggiolo) c. Comune di Verona (avv.ti Caineri e Squadroni) - T.A.R. VENETO, Sez. III - 10 ottobre 2006, n. 3369