...

INTERRUZIONE DEL PROCESSO (Artt. 299-305 cpc)

by user

on
Category: Documents
21

views

Report

Comments

Transcript

INTERRUZIONE DEL PROCESSO (Artt. 299-305 cpc)
37
INTERRUZIONE DEL PROCESSO
Artt. 299-305
INTERRUZIONE DEL PROCESSO
(Artt. 299-305 c.p.c.)
EVENTO INTERRUTTIVO
riguarda la parte
o il suo rappresentante legale
• persona giuridica
–
–
–
–
–
–
–
morte
morte presunta
scomparsa
interdizione
inabilitazione
dichiarazione di fallimento
cessazione della
rappresentanza legale
– estinzione
• morte
• radiazione dall’albo professionale
• sospensione dall’albo professionale
DOPO LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO
INTERRUZIONE
AUTOMATICA
CON EFFETTO
IMMEDIATO
PRIMA DELLA
COSTITUZIONE
IN GIUDIZIO
Parte costituitasi personalmente
parte costituita
a mezzo
di procuratore
IL
FATTO
INTERRUTTIVO
è notificato alle altre parti
parte contumace
IL
FATTO
INTERRUTTIVO
è documentato dall’altra parte
è notificato
è certificato dall’ufficiale
è dichiarato in udienza dal procuratore
INTERRUZIONE
SI VERIFICA
DA QUEL
MOMENTO
EFFETTI DELL’INTERRUZIONE
• NON POSSONO ESSERE COMPIUTI ATTI DEL PROCEDIMENTO A PENA DI NULLITÀ
• I TERMINI IN CORSO SONO INTERROTTI E RICOMINCIANO A DECORRERE DA
QUANDO RIPRENDE IL PROCESSO
• SE IL PROCESSO NON È PROSEGUITO O RIASSUNTO ENTRO TRE MESI DECORRENTI
DALLA DICHIARAZIONE, NOTIFICAZIONE O CERTIFICAZIONE O NEL CASO
DI INTERRUZIONE AUTOMATICA DALLA CONOSCENZA LEGALE
IL PROCESSO SI ESTINGUE
PROSECUZIONE DEL PROCESSO
costituzione
spontanea
operata dalla
parte colpita
dall’evento
interruttivo
riassunzione
del processo
operata dalla
parte non colpita
dall’evento
interruttivo
costituzione
in
prosecuzione
con
ricorso
in udienza
deposito in cancelleria
prima di un’udienza
se non è già fissata
un’udienza con ricorso
SCHEMI E TABELLE
• persona fisica
della parte o del
rappresentante
legale
EVENTO INTERRUTTIVO
riguarda
il difensore-procuratore
Fly UP