Comments
Transcript
INTERRUZIONE DEL PROCESSO (Artt. 299-305 cpc)
37 INTERRUZIONE DEL PROCESSO Artt. 299-305 INTERRUZIONE DEL PROCESSO (Artt. 299-305 c.p.c.) EVENTO INTERRUTTIVO riguarda la parte o il suo rappresentante legale • persona giuridica – – – – – – – morte morte presunta scomparsa interdizione inabilitazione dichiarazione di fallimento cessazione della rappresentanza legale – estinzione • morte • radiazione dall’albo professionale • sospensione dall’albo professionale DOPO LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INTERRUZIONE AUTOMATICA CON EFFETTO IMMEDIATO PRIMA DELLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO Parte costituitasi personalmente parte costituita a mezzo di procuratore IL FATTO INTERRUTTIVO è notificato alle altre parti parte contumace IL FATTO INTERRUTTIVO è documentato dall’altra parte è notificato è certificato dall’ufficiale è dichiarato in udienza dal procuratore INTERRUZIONE SI VERIFICA DA QUEL MOMENTO EFFETTI DELL’INTERRUZIONE • NON POSSONO ESSERE COMPIUTI ATTI DEL PROCEDIMENTO A PENA DI NULLITÀ • I TERMINI IN CORSO SONO INTERROTTI E RICOMINCIANO A DECORRERE DA QUANDO RIPRENDE IL PROCESSO • SE IL PROCESSO NON È PROSEGUITO O RIASSUNTO ENTRO TRE MESI DECORRENTI DALLA DICHIARAZIONE, NOTIFICAZIONE O CERTIFICAZIONE O NEL CASO DI INTERRUZIONE AUTOMATICA DALLA CONOSCENZA LEGALE IL PROCESSO SI ESTINGUE PROSECUZIONE DEL PROCESSO costituzione spontanea operata dalla parte colpita dall’evento interruttivo riassunzione del processo operata dalla parte non colpita dall’evento interruttivo costituzione in prosecuzione con ricorso in udienza deposito in cancelleria prima di un’udienza se non è già fissata un’udienza con ricorso SCHEMI E TABELLE • persona fisica della parte o del rappresentante legale EVENTO INTERRUTTIVO riguarda il difensore-procuratore