Divisa in orario di lavoro - Tempo per il cambio divisa
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Divisa in orario di lavoro - Tempo per il cambio divisa
Sentenza del Tribunale di Lodi che sancisce il diritto di ogni lavoratore ad indossare la divisa in orario di lavoro! Inviato da : Admin Martedì, 17 Luglio 2007 - 10:13 Qui di seguito una sentenza del Tribunale di Lodi che sancisce il diritto di ogni lavoratore ad indossare la divisa in orario di lavoro! IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LODI In Funzione di Giudice del Lavoro In persona del Giudice dr. Luigi Gargiulo ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa n. 259 R.G. 2001 promossa da: […………………] Ove il datore di lavoro, nell'esercizio del proprio potere gerarchico ed organizzativo, imponga ai dipendenti di svolgere la prestazione indossando particolari indumenti (nella fattispecie, maglietta, pantaloni o gonna, grembiule, cappellino, pullover e collant per le donne), il tempo di vestizione e svestizione devono essere inclusi nell'orario di lavoro. (Trib. Milano 13/2/2004, Est. Porcelli, in D&L 2004, 371) Il lavoratore entrando nello stabilimento si sottopone al potere direttivo dell'imprenditore ed è da tale momento che inizia la prestazione lavorativa. Se l'imprenditore ha prescritto l'uso del camice, il tempo per indossarlo rientra nell'orario di lavoro poiché l'obbligo di indossare una divisa imposta dall'imprenditore rappresenta manifestazione di soggezione al potere imprenditoriale (Cass.14/4/98 n. 3763, pres. Mileo, est. D'Angelo, in D&L 1998, 701) Il che vuol dire: In Entrata: 1. Arrivare in negozio all’orario in cui inizia il turno 2. Timbrare in borghese 3. Entrare nello spogliatoio 4. Indossare la divisa 5. Dirigersi in reparto 6. Essere operativi circa 10 minuti dopo la timbratura all’orario di inizio turno In Uscita: 1. Dirigersi verso lo spogliatoio circa 10 minuti prima dell’orario della fine del vostro turno 2. Entrare nello spogliatoio 3. Spogliarsi della divisa 4. Timbrare in borghese all’ora di fine turno R.S.U. Filcams C.G.I.L. Negozio Ikea Genova IL TEMPO PER VESTIRSI FA PARTE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA Il tempo per indossare o togliersi gli indumenti di lavoro va considerato parte integrante dell’attività lavorativa e va retribuito. Così ha deciso il giudice del lavoro accogliendo il ricorso di alcuni lavoratori dipendenti della ditta Sipa S.p.a. proprietaria della Bindi di San Giuliano Milanese, i quali avevano l’obbligo di indossare pantaloni, polo, grembiule e pettorina, cuffia e mascherina che per ragioni di sterilità sono custoditi in armadi personali e sono sigillati i buste di plastica personali. Inoltre l’azienda ha indicato il modo con il quale gestire il cambio di abbigliamento e i tempi di cambio (ogni 3 giorni). Secondo l’azienda le operazioni di vestizione devono essere compiute nei singoli reparti prima di timbrare il cartellino di presenza. La corte di cassazione ha stabilito, con sentenza del 14 apr. 1998 n. 3763, che “ rientra nella nozione di orario di lavoro effettivo, realizzando nella fattispecie una specifica modalità di lavoro effettivo, … il tempo impiegato dal dipendente per lo svolgimento di operazioni strettamente indispensabili all’espletamento dell’attività lavorativa quale la vestizione degli abiti da lavoro”. Da ciò consegue che rientra nella nozione di lavoro effettivo tutto il tempo comunque impiegato a disposizione del datore di lavoro quale, per esempio anche il tempo per indossare e togliere la divisa. Questa nuova sentenza conferma che è illegale la richiesta delle aziende di indossare e togliere le divise di lavoro mettendo il tempo a carico dei lavoratori senza retribuzione. Per questo motivo invitiamo tutti i lavoratori ad esigere il pagamento di questo tempo sia con vertenze a livello aziendale che nel caso di resistenza da parte delle aziende con cause a livello legale che la nostra organizzazione sosterrà per tutelare i diritti dei lavoratori. Milano 21.06.02 Il tempo per indossare la divisa deve essere ricompreso nell'orario di lavoro? Il datore di lavoro può certamente imporre ai propri dipendenti di indossare una divisa durante lo svolgimento dell'attività lavorativa: ciò evidentemente è un aspetto del potere imprenditoriale di organizzare liberamente l'attività produttiva. Tuttavia, questo potere del datore di lavoro non può andare a danno dei lavoratori: così, per esempio, il datore di lavoro non potrebbe pretendere che siano i lavoratori ad affrontare i costi per l'acquisto o per la pulizia della divisa. Per gli stessi motivi, il datore di lavoro non può neanche pretendere che il lavoratore vesta e svesta la divisa al di fuori dell'orario di lavoro. Infatti, l'orario di lavoro rappresenta il confine tra il momento in cui il dipendente è soggetto al potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro, e il momento in cui il lavoratore è sottratto a tale potere. In altre parole, il lavoratore è soggetto all'ordine, impartito dal datore di lavoro, di indossare la divisa solo nel lasso di tempo segnato dall'orario di lavoro; al di fuori di esso, ovviamente, il lavoratore non soggiace né a questa né ad altre manifestazioni del potere imprenditoriale. Né si potrebbe obiettare, in contrario, che l'orario di lavoro è quello in cui il lavoratore esegue la propria prestazione lavorativa, strettamente intesa (per esempio, lavoro al tornio). In realtà, la prestazione lavorativa non può essere intesa in senso così rigoroso; al contrario, ogni attività che sia comunque funzionale alla esecuzione della prestazione lavorativa principale deve essere ricompresa nella nozione di lavoro e, dunque, nell'ambito dell'orario lavorativo. Tanto per restare all'esempio del tornitore, è evidente che il suo lavoro non consisterà solamente nell'operare alla macchina ma, per esempio, anche nel prelevare dal magazzino i pezzi che andranno lavorati. Nessuno dubita che il tempo necessario a tale prelevamento rientri nell'orario di lavoro del tornitore; analogamente deve essere per la vestizione / svestizione, in quanto attività ausiliaria alla prestazione lavorativa principale, imposta dal datore di lavoro per il migliore funzionamento dell'azienda. Neppure si potrebbe assimilare l'operazione di cui si parla ad una sosta non retribuita. Infatti, per legge (art. 6 u.c. RDL 13/11/24 n. 1825, convertito in L. 18/3/26 n. 562), le uniche soste non retribuibili sono quelle nell'interesse del lavoratore, mentre devono essere retribuite quelle svolte nell'interesse del servizio. "TIMBRARE CON LA MAGLIETTA" Cari colleghi vorrei mostrarvi del materiale giuridico interessante su quello che noi conosciamo come il "timbrare con la maglietta"e quindi vorrei spendere 2 parole in merito alla direttiva del regolamento apparso in questi giorni in (credo) tutti i punti vendita, che obbliga i dipendenti a timbrare con la maglietta indossata, e fatto passare come un dovere incluso nel nostro CCNL. Qui sotto ci sono 2 sentenze di 2 tribunali differenti, che non solo smentiscono quanto scritto sul regolamento, ma vi autorizzano automaticamente a timbrare senza la divisa (cosa che personalmente faccio sempre). L'orario di lavoro inizia quando il dipendente, entrando nell'impresa, si assoggetta alle disposizioni dell'imprenditore; il tempo impiegato, all'interno dell'unità produttiva, per indossare le divise rientra quindi nell'orario di lavoro, trattandosi peraltro dell'adempimento di un dovere che il datore di lavoro ha valutato come attinente alla posizione lavorativa. (Trib. Milano 10/6/95, pres. ed est. Mannacio, in D&L 1995, 97 3) 1. Ove il datore di lavoro, nell'esercizio del proprio potere gerarchico ed organizzativo, imponga ai dipendenti di svolgere la prestazione indossando particolari indumenti (nella fattispecie, maglietta, pantaloni o gonna, grembiule, cappellino, pullover e collant per le donne), il tempo di vestizione e svestizione devono essere inclusi nell'orario di lavoro. (Trib. Milano 13/2/2004, Est. Porcelli, in D&L 2004, 371) 2. Il lavoratore entrando nello stabilimento si sottopone al potere direttivo dell’imprenditore ed è da tale momento che inizia la prestazione lavorativa. Se l’imprenditore ha prescritto l’uso del camice, il tempo per indossarlo rientra nell’orario di lavoro poiché l’obbligo di indossare una divisa imposta dall’imprenditore rappresenta manifestazione di soggezione al potere imprenditoriale (Cass.14/4/98 n. 3763, pres. Mileo, est. D’Angelo, in D&L 1998, 701) Non rientra nella nozione di orario di lavoro effettivo il tempo impiegato dal dipendente per la vestizione della divisa di lavoro, allorché si tratti - come nella specie - di attività direttamente gestita dal lavoratore e sottratta, per contro, al potere direttivo e di controllo del datore di lavoro. (Trib. Torino 27/9/00, pres. Mancuso, est. Lanza, in Foro it. 2001, pag. 360)