...

L`Origine Preferenziale delle merci

by user

on
Category: Documents
34

views

Report

Comments

Transcript

L`Origine Preferenziale delle merci
L’Origine Preferenziale
delle merci
L’origine doganale delle merci
origine = provenienza
origine = paese di produzione
provenienza = paese di partenza/spedizione
All’individuazione dell’origine doganale
delle merci sono connesse:
1. finalità tributarie (es. dazi antidumping)
2. finalità extratributarie (es. controlli sanitari)
L’origine doganale delle merci
origine (non preferenziale)
origine preferenziale
Si specifica in relazione ad
definisce la “nazionalità”
di un prodotto un determinato accordo o con
riferimento alle norme
unilateralmente stabilite dalla
Comunità
L’origine doganale
L’informazione vincolante in materia di origine (IVO)
OGGETTO: determinazione dell’origine di una merce e delle condizioni
necessarie per acquisire l’origine
VALIDITÀ: tre anni dalla data della comunicazione del suo rilascio
EFFICACIA: obbliga le amministrazioni di tutti gli Stati membri soltanto
per le merci per le quali le formalità doganali siano state espletate
successivamente alla comunicazione del rilascio dell’IVO
L’origine preferenziale
CONCETTO DI ORIGINE PREFERENZIALE
Per i prodotti importati da alcuni Paesi, e che soddisfano precisi requisiti,
può essere prevista la concessione dell’”origine preferenziale”, a cui è
connesso il riconoscimento di benefici daziari all’importazione (riduzione di
dazi o la loro esenzione).
Il concetto di origine preferenziale presuppone di solito l’esistenza di un
accordo bilaterale o plurilaterale, per effetto del quale viene riservato un
trattamento daziario più favorevole ai prodotti riconosciuti come “originari”
di uno dei Paesi contraenti.
Può anche darsi l’ipotesi di benefici concessi unilateralmente dalla UE (SPG).
L’origine preferenziale
FONTI NORMATIVE DI BASE
•I principali accordi intervenuti tra la Comunità e i paesi terzi o gruppi di paesi
terzi
•La normativa fissata autonomamente dalla Comunità e riportata nel DAC artt.
da 66 a 97 quinvicies per i Paesi in via di sviluppo nel quadro delle Preferenze
Generalizzate
•I Paesi e Territori d’Oltremare nella dec. N. 2001/822/CE del Consiglio del 27
novembre 2001
•I Paesi dei Balcani Occidentali (Albania, Bosnia Erzegovina, Serbia e
Montenegro) Reg. CE n. 2007/200 del Consiglio del 18.09.2000)
•I territori di Ceuta e Melilla nel protocollo n. 2 dell’atto di adesione della
Spagna
L’origine preferenziale
REQUISITI GENERALI
I principi fondamentali per la concessione del trattamento
preferenziale sono comuni a tutti gli accordi e sono i
seguenti:
• che si tratti di merci interamente ottenute o, in caso di
prodotti non interamente ottenuti, che ci sia stata la
lavorazione sufficiente;
• che le merci non subiscano manipolazioni prima di
raggiungere il territorio della Comunità
• che la condizione di merci preferenziali sia documentata
(EUR 1, FORM A, dichiarazione in fattura, etc.)
L’origine preferenziale
A) Prodotti interamente ottenuti
L’origine preferenziale della merce è quella del paese dove tale merce è
stata interamente prodotta
In ogni accordo è riportato l’elenco dei prodotti da considerare interamente ottenuti nel paese
beneficiario, ed in genere, fatte poche eccezioni, tale elenco non differisce poi da quello già
esaminato per l’origine non preferenziale
Si considerano interamente ottenuti:
a) i prodotti minerali estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino
b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti
c) gli animali vivi, ivi nati e allevati
d) i prodotti che provengono da animali vivi ed ivi allevati
e)…
L’origine preferenziale
A bis) I prodotti non interamente ottenuti: le lavorazioni sufficienti
a conferire l’origine preferenziale
L’individuazione delle lavorazioni che sono ritenute sufficienti a conferire
l’origine è demandata ai protocolli di origine dei singoli accordi siglati dalla UE
con i taluni Paesi extracomunitari.
I protocolli di origine dei vari Paesi sono spesso simili e questo consente di
individuare le regole principali utilizzate per stabilire se i prodotti hanno subito
o meno una trasformazione sufficiente
L’origine preferenziale
Le lavorazioni sufficienti a conferire l’origine preferenziale
LE REGOLE PRINCIPALI (ACCORDO UE – PAESI EFTA)
1. cambio della nomenclatura combinata
Per talune merci, conferisce l’origine preferenziale la lavorazione effettuata sui
prodotti che sia tale da comportare l’attribuzione di una classificazione doganale
differente rispetto a quella del prodotto prima della lavorazione;
2. criterio del valore aggiunto sufficiente
Per talune merci, conferisce l’origine preferenziale l’attività effettuata sui prodotti se è
tale da comportare l’utilizzo massimo di una percentuale (in termini di valore) di
componenti appartenenti ad altri Paesi.
L’origine preferenziale
Le lavorazioni sufficienti a conferire l’origine
preferenziale
LE REGOLE PRINCIPALI (ACCORDO UE – PAESI EFTA)
3. doppia condizione: cambio della nomenclatura combinata +
criterio del valore aggiunto sufficiente
In taluni casi è richiesto il rispetto di entrambi i precedenti requisiti
4. regole alternative
Talvolta sono previste due regole alternative.
È sufficiente sia rispettata una di esse
L’origine preferenziale
Le lavorazioni insufficienti a conferire l’origine preferenziale
L’articolo 78 del Reg. 2454/93 (Disposizioni di Attuazione del Codice Doganale Comunitario)
stabilisce in modo chiaro, fornendo il relativo elenco, quali lavorazioni non possono in alcun caso
considerarsi “sufficienti” ai fini del conferimento dell’origine preferenziale.
Ad esempio:
1. le operazioni di conservazione effettuate affinchè i prodotti restino in buone condizioni
durante il trasporto e il magazzinaggio;
2. la scomposizione e composizione di confezioni;
3. il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
4. la stiratura o la pressatura di prodotti e articoli tessili;
5. etc …
L’origine preferenziale
C) Il trasporto diretto
ART. 78 DAC
Il trattamento preferenziale è subordinato alla condizione che i prodotti originari del paese accordatario
siano trasportati direttamente a destinazione senza attraversamento di altri Paesi…
PROVE DEL TRASPORTO DIRETTO (circ. 62D del 2001): titolo di trasporto unico, ovvero, certificato di non
manipolazione. In mancanza, ogni altro documento ritenuto probatori.
sostituito
ART. 74 DAC introdotto dal reg. CE 1063/2010
I prodotti dichiarati per l'immissione in libera pratica nell'Unione europea devono essere gli stessi
prodotti esportati dal paese beneficiario di cui sono considerati originari. Essi non devono aver subito
alcun tipo di modificazione o trasformazione né operazioni diverse da quelle necessarie per
conservarli in buono stato, prima di essere dichiarati ai fini dell'immissione in libera pratica
Le prove del trasporto diretto possono essere presentate in qualsiasi forma, compresi
documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico o prove fattuali o concrete basate sulla
marcatura o sulla numerazione dei colli o qualsiasi elemento di prova correlato alle merci stesse
L’origine preferenziale
D) Il certificato di origine
Il trattamento preferenziale è accordato purché la merce sia scortato da un
certificato d’origine regolarmente rilasciato
ART 47 DAC – Il certificato d’origine deve essere
a) rilasciato dalle autorità appositamente abilitate;
b) recare tutte le indicazioni necessarie per l’identificazione della merce
c) comprovare, senza ambiguità, che la merce è originaria di un determinato
paese.
L’origine preferenziale
D) Il certificato di origine
Il certificato di circolazione EUR 1
L’EUR 1 è un certificato di circolazione rilasciato dalla dogana su domanda
scritta compilata dall’esportatore.
L’ufficio doganale può richiedere documentazione giustificativa dell’origine o
procedere a controlli presso l’azienda anche successivamente, a volte sulla base
di una specifica richiesta di una dogana estera.
Può anche essere rilasciato ad esportazione avvenuta.
Ha una validità di 4 mesi dall’emissione ed entro tale data deve essere
presentato alle autorità del Paese di importazione
L’origine preferenziale
D) Il certificato di origine
Il certificato EUR 2
Il formulario EUR 2 è emesso direttamente dall’esportatore senza necessità di visto
doganale. È previsto unicamente per spedizioni di vale unitario non superiore ad un
importo in euro che varia in ragione del diverso accordo.
Il modello EUR Med
È previsto per i Paesi che fanno parte dell’accordo Pan-Euro-mediterraneo.
L’ATR
È previsto nell’ambito dell’accordo tra unione europea e Turchia
L’origine preferenziale
D) Il certificato di origine
La dichiarazione su fattura
La maggioranza degli accordi prevede che il certificato EUR 1 possa
essere sostituito con una dichiarazione sulla fattura, alle seguenti
condizioni:
a) per le spedizioni di ammontare inferiore a 6.000 EURO
b) senza limiti di valori per gli esportatori appositamente autorizzati
dall’Ufficio delle dogane, competente per territorio.
La “dichiarazione su fattura” deve essere compilata dall’esportatore,
preferibilmente a macchina, o stampata sulla fattura, e deve recare la
firma manoscritta in originale dell’esportatore stesso.
Lo stesso deve essere in grado di presentare, in qualsiasi momento, alle
autorità doganali che ne facciano richiesta, tutti i documenti atti a
provare il carattere originario dei prodotti esportati.
L’origine preferenziale
SISTEMA DELLE PREFERENZE GENERALIZZATE (SPG)
(artt. dal 67 al 97 quinvicies DAC)
definizione
preferenze tariffarie riconosciute dalla comunità a taluni prodotti di paesi in via di
sviluppo, cd. paesi beneficiari
requisiti (art.72)
1. Interamente ottenuto
2. Ottenuto da materie non originarie ma sufficientemente
lavorate o trasformate (art. 76, all.13 bis)
3. Non manipolazione (art.74)
4. Prova dell’origine (Form A)
L’origine preferenziale
PREFERENZE CONCESSE UNILATERALMENTE VESRO ALCUNI
PAESI BENEFICIARI (artt. dal 98 al 123 DAC)
definizione
preferenze concesse unilateralmente ai prodotti originari dei Paesi beneficiari
requisiti (art. 98 e ss)
1. Interamente ottenuto
2. Ottenuto da materie non originarie ma sufficientemente
lavorate o trasformate (all.15 DAC)
3. Non manipolazione
4. Prova dell’origine (Form A)
L’origine preferenziale
Il modello Form A
È rilasciato su richiesta scritta dell’esportatore, accompagnata
dai documenti idonei a comprovare che i prodotti per i quali
viene richiesto sono originari
Ha validità di 10 mesi.
REG. CE 1063/10
Dal 1° gennaio 2017, verrà introdotto un nuovo sistema di
autocertificazione degli esportatori registrati (REX) a
sostituzione del sistema di certificazione di origine delle autorità
pubbliche (basato sul rilascio del certificato FORM A).
Il cumulo dell’origine
Nel caso in cui due o più paesi applichino le stesse regole sull’origine ed
abbiano siglato tra di loro accordi di libero scambio, essi possono “cumulare
l’origine”: ciò consente di qualificare come originari i prodotti ottenuti
utilizzando merci originarie di un paese accordista anche se non
sufficientemente trasformate.
Si tratta quindi di un “meccanismo virtuoso” volto al riconoscimento reciproco
dell’origine, e di conseguenza dei relativi benefici tariffari.
In genere ogni accordo di libero scambio riporta nella parte relativa alle regole
di origine il principio del cumulo.
Origine Preferenziale
delle merci
Dott.ssa Maria Alessandra Santillo
Dott. Francesco Tarantino
Dott. Gianluca Perniola
Per informazioni e contatti
Email [email protected]
[email protected]
Tel. 0376/343514
Fly UP