Comments
Description
Transcript
Nuove regole per l`origine delle merci
Nuove regole per l’origine delle merci ________________________________________ Dott. Alessandro Dal Zotto Vicenza, 14 aprile 2016 Quale origine? Origine non preferenziale Origine preferenziale Tariffa doganale comune Misure tariffarie preferenziali previste da accordi con paesi terzi Misure di politica commerciale Misure tariffarie preferenziali unilaterali Altre disposizioni comunitarie relative all’origine delle merci Altre misure preferenziali Origine non preferenziale Le norme di ieri Le norme di oggi Codice Doganale Comunitario (Reg. 2913/92) Articoli da 22 a 26 Codice Doganale dell’Unione (Reg. 952/2013) Articoli da 59 a 63 Disposizioni di Applicazione del Codice (Reg. 2454/1993) Articoli da 35 a 65 Allegati 9, 10, 11 e 12 Regolamento Delegato (UE) 2015/2446 Articoli da 31 a 36 Allegato 22-01 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 Articoli da 57 a 59 Allegato 22-14 Origine non preferenziale Acquisizione dell’origine (art. 60 CDU): Merci interamente ottenute in un unico paese o territorio (art. 60, par. 1 CDU) art. 31 del Reg. Delegato Paese di effettuazione dell’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione (art. 60, par. 2 CDU) artt. da 32 a 34 del Reg. Delegato Origine non preferenziale Origine delle merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori Merci elencate nell’Allegato 2201 Merci NON elencate nell’Allegato 22-01 Paese o territorio in cui le norme Posizione UE contenute in tale allegato sono nell’Harmonization Work Program soddisfatte o che è identificato da dell’OMC tali norme Regola residuale: paese o (secondo i principi GATT: variazione territorio di cui è originaria la classificazione o valore aggiunto o maggior parte, in valore, dei trasformazione specifica) materiali Origine non preferenziale Regole per le merci elencate nell’Allegato 22-01 Basate su principi GATT: variazione classificazione / valore aggiunto / trasformazione specifica Vengono distinte gerarchicamente in: regole Primarie: di capitolo o di suddivisione regole Residuali: di capitolo o specifiche Devono essere applicate ai prodotti in base alla loro classificazione nel sistema armonizzato Origine non preferenziale Merci elencate nell’Allegato 22-01 Rispetto agli Allegati 10 e 11 del Reg. 2454/93 (DAC): Ampia e più dettagliata copertura dei prodotti tessili (Capitoli da 50 a 63) Regole specifiche per nuovi Capitoli, ad esempio: •09 - caffè •17 - zucchero •72 - metalli •73 - lavori in metallo •82 - utensili Origine non preferenziale Regole per le merci elencate nell’Allegato 22-01 Norme applicative speciali: Principio della “separazione contabile” per le scorte di materiali o prodotti intercambiabili originari di diversi paesi Ai fini delle regole primarie, i materiali non originari che non soddisfano la regola non devono essere presi in considerazione, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. Origine non preferenziale Regole generali: Principio di non circonvenzione: la lavorazione non è economicamente giustificata se ha per scopo di eludere le misure tariffarie o non tariffarie comunitarie (art. 33 Reg. Delegato) Operazioni minime che non sono mai considerate sostanziali ed economicamente giustificate (art. 34 Reg. Delegato) – (precedentemente previste solamente per i prodotti tessili) Origine non preferenziale Regole speciali per accessori, pezzi di ricambio e utensili Per merci elencate nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata Consegnati insieme Normale equipaggiamento Pezzi di ricambio essenziali destinati a merci precedentemente immesse in libera pratica stessa origine delle merci stessa origine se l’impiego non avrebbe cambiato l’origine della merce Origine non preferenziale Prova dell’origine (art. 61 CDU e artt. 57-59 Reg. di Esecuzione) Le nuove norme: regolano i certificati di origine rilasciati nei paesi terzi per i prodotti soggetti a regimi speciali d’importazione prevedono la possibilità che nella UE sia rilasciato un certificato di origine conformemente alle norme in vigore nel paese di destinazione Origine preferenziale - SPG A partire dal 1°gennaio 2017: obbligo per gli esportatori dei paesi beneficiari di essere registrati (banca dati REX) prova dell’origine mediante attestazione dell’esportatore registrato pubblicità ed accessibilità degli elenchi per gli operatori economici dell’Unione Anche gli operatori economici dell’UE che esportano nel quadro del cumulo bilaterale dovranno essere registrati nello Stato membro in cui sono stabiliti.