...

Nuove regole per l`origine delle merci

by user

on
Category: Documents
43

views

Report

Comments

Transcript

Nuove regole per l`origine delle merci
Nuove regole per l’origine delle merci
________________________________________
Dott. Alessandro Dal Zotto
Vicenza, 14 aprile 2016
Quale origine?
Origine non preferenziale
Origine preferenziale
Tariffa doganale comune
Misure tariffarie preferenziali
previste da accordi con paesi terzi
Misure di politica commerciale
Misure tariffarie preferenziali
unilaterali
Altre disposizioni comunitarie
relative all’origine delle merci
Altre misure preferenziali
Origine non preferenziale
Le norme di ieri
Le norme di oggi
Codice Doganale Comunitario
(Reg. 2913/92)
Articoli da 22 a 26
Codice Doganale dell’Unione
(Reg. 952/2013)
Articoli da 59 a 63
Disposizioni di Applicazione del
Codice
(Reg. 2454/1993)
Articoli da 35 a 65
Allegati 9, 10, 11 e 12
Regolamento Delegato (UE)
2015/2446
Articoli da 31 a 36
Allegato 22-01
Regolamento di esecuzione
(UE) 2015/2447
Articoli da 57 a 59
Allegato 22-14
Origine non preferenziale
Acquisizione dell’origine (art. 60 CDU):
Merci interamente ottenute in un unico paese o territorio (art. 60, par.
1 CDU)
art. 31 del Reg. Delegato
Paese di effettuazione dell’ultima trasformazione o lavorazione
sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso
un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la
fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase
importante del processo di fabbricazione
(art. 60, par. 2 CDU)
artt. da 32 a 34 del Reg. Delegato
Origine non preferenziale
Origine delle merci alla cui produzione contribuiscono due o più
paesi o territori
Merci elencate nell’Allegato 2201
Merci NON elencate
nell’Allegato 22-01
Paese o territorio in cui le norme Posizione UE
contenute in tale allegato sono
nell’Harmonization Work Program
soddisfatte o che è identificato da dell’OMC
tali norme
Regola residuale: paese o
(secondo i principi GATT: variazione
territorio di cui è originaria la
classificazione o valore aggiunto o
maggior parte, in valore, dei
trasformazione specifica)
materiali
Origine non preferenziale
Regole per le merci elencate nell’Allegato 22-01
Basate su principi GATT: variazione classificazione / valore aggiunto /
trasformazione specifica
Vengono distinte gerarchicamente in:
regole Primarie: di capitolo o di suddivisione
regole Residuali: di capitolo o specifiche
Devono essere applicate ai prodotti in base alla loro classificazione nel
sistema armonizzato
Origine non preferenziale
Merci elencate nell’Allegato 22-01
Rispetto agli Allegati 10 e 11 del Reg. 2454/93 (DAC):
Ampia e più dettagliata copertura dei prodotti tessili (Capitoli da 50 a
63)
Regole specifiche per nuovi Capitoli, ad esempio:
•09 - caffè
•17 - zucchero
•72 - metalli
•73 - lavori in metallo
•82 - utensili
Origine non preferenziale
Regole per le merci elencate nell’Allegato 22-01
Norme applicative speciali:
Principio della “separazione contabile” per le scorte di materiali o
prodotti intercambiabili originari di diversi paesi
Ai fini delle regole primarie, i materiali non originari che non
soddisfano la regola non devono essere presi in considerazione, a
condizione che il loro valore totale non ecceda il 10 % del prezzo
franco fabbrica del prodotto.
Origine non preferenziale
Regole generali:
Principio di non circonvenzione: la lavorazione non è
economicamente giustificata se ha per scopo di eludere le misure
tariffarie o non tariffarie comunitarie (art. 33 Reg. Delegato)
Operazioni minime che non sono mai considerate sostanziali ed
economicamente giustificate (art. 34 Reg. Delegato) –
(precedentemente previste solamente per i prodotti tessili)
Origine non preferenziale
Regole speciali per accessori, pezzi di ricambio e utensili
Per merci elencate nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura
combinata
Consegnati insieme
Normale equipaggiamento
Pezzi di ricambio essenziali destinati
a merci precedentemente immesse
in libera pratica
stessa origine delle merci
stessa origine se l’impiego non
avrebbe cambiato l’origine della
merce
Origine non preferenziale
Prova dell’origine (art. 61 CDU e artt. 57-59 Reg. di Esecuzione)
Le nuove norme:
regolano i certificati di origine rilasciati nei paesi terzi per i prodotti
soggetti a regimi speciali d’importazione
prevedono la possibilità che nella UE sia rilasciato un certificato di
origine conformemente alle norme in vigore nel paese di destinazione
Origine preferenziale - SPG
A partire dal 1°gennaio 2017:
obbligo per gli esportatori dei paesi beneficiari di essere registrati
(banca dati REX)
prova dell’origine mediante attestazione dell’esportatore registrato
pubblicità ed accessibilità degli elenchi per gli operatori economici
dell’Unione
Anche gli operatori economici dell’UE che esportano nel quadro del
cumulo bilaterale dovranno essere registrati nello Stato membro in cui
sono stabiliti.
Fly UP