...

L`origine delle merci - Unione Confcommercio Milano

by user

on
Category: Documents
41

views

Report

Comments

Transcript

L`origine delle merci - Unione Confcommercio Milano
ORIGINE PREFERENZIALE
DELLE MERCI
(EUR 1 – EUR-MED – ATR)
- apertura lavori 7 e 21 aprile 2016 – ore 8,45 - Sala Turismo
Relatore:
» Raffaella Moro – Direzione Settore Commercio Estero – Unione Confcommercio Milano
ORIGINE DELLE MERCI
CONCETTO DI BASE
 Per origine preferenziale si intende uno status della
merce grazie al quale viene assegnato il diritto ad un
trattamento tariffario preferenziale; tale trattamento si
sostanzia in un dazio ridotto ovvero in un’esenzione del
dazio in virtù di specifici accordi di libero scambio
sottoscritti fra il paese di esportazione e il paese di
destinazione della merce.
1
ORIGINE DELLE MERCI
CONCETTO DI BASE
L’Unione Europea ha infatti stipulato accordi di
commercio preferenziale di:
 natura bilaterale mediante la creazione di
un’area di libero scambio. Questi accordi
stipulati dall’Unione Europea prevedono
esenzioni o riduzioni daziarie per i prodotti
originari di uno dei due paesi contraenti.
2
ORIGINE DELLE MERCI
 natura unilaterale. Tali accordi, stipulati dall’Unione
Europea, prevedono la concessione di riduzioni o esenzioni
daziarie ai prodotti originari di alcuni paesi terzi nel
momento in cui detti prodotti vengono importati in
territorio comunitario. Questi accordi nascono dalla
volontà di favorire la competitività dei prodotti originari di
paesi meno sviluppati.
Gli accordi di natura unilaterale si distinguono in due
gruppi:
 Accordi con i paesi ACP (Africa, Caraibi, Pacifico)
 Accordi SPG (sistema delle preferenze generalizzate)
3
ORIGINE DELLE MERCI
 E i cosiddetti accordi di Unione Doganale. A differenza delle due tipologie
precedenti l’accordo di Unione Doganale non si basa sulla nozione di origine della
merce ma si basa sul fatto che le merci siano in libera circolazione; in buona
sostanza è sufficiente che un prodotto sia in libera circolazione perché possa
beneficiare dell’esenzione daziaria senza che lo stesso sia necessariamente
originario dell’altro paese aderente all’accordo.
•attualmente l’Unione Eurpea ha stipulato accordi di Unione
Doganale con tre paesi: Turchia, San Marino, Andorra.
4
ORIGINE DELLE MERCI
Gli accordi preferenziali con il resto del mondo
Accordi Bilaterali:
ALBANIA
ANDORRA
CEUTA E MELILLA
CISGIORDANIA E STRISCIA DI GAZA
COREA DEL SUD
REP. DI MACEDONIA
GIORDANIA
ISOLE FAEROER
ISRAELE
MAROCCO
MOLDAVIA REP.
NORVEGIA
SERBIA
SUD AFRICA
TUNISIA
UCRAINA
AL
AD
EA
PS
KR
MK
JO
FO
IL
MA
MD
NO
RS
ZA
TN
UA
ALGERIA
BOSNIA ERZEGOVINA
CILE
COLOMBIA
EGITTO
GEORGIA
ISLANDA
KOSOVO
LIBANO
MESSICO
MONTENEGRO
PERU’
SIRIA
SVIZZERA
TURCHIA (1)
DZ
BA
CL
CO
EG
GE
IS
XK
LB
MX
ME
PE
SY
CH
TR
(1) Il modello EUR 1 può essere emesso per attestare esclusivamente l’origine preferenziale per le merci oggetto del
trattato CECA [carbone e acciaio] e per i prodotti agricoli.)
5
ORIGINE DELLE MERCI
Gli accordi preferenziali con il resto del mondo
PTOM (Paesi e territori d’oltremare)
Anguilla
Aruba
Curaçao
Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud
Isole Falkland
Isole Wallis e Futuna
Montserrat
Pitcairn
Saba
Sant'Elena, Isola Ascensione e Tristan
da Cunha
Terre australi e antartiche francesi
Territorio britannico dell'Oceano Indiano
AI
AW
CW
GS
FK
WF
MS
PN
BQ
SH
FQ
IO
6
Antille olandesi
Bonaire
Groenlandia
Isole Cayman
Isole Vergini britanniche
Mayotte
Nuova Caledonia e dipendenze
Polinesia francese
Saint-Pierre e Miquelon
Sint Eustatius
Sint Maarten
Territori dell'Antartico britannico
Turks e Caicos
AN
BQ
GL
KY
VG
YT
NC
PF
PM
BQ
MF
BQ
TC
ORIGINE DELLE MERCI
Gli accordi preferenziali con il resto del mondo
Accordi Unilaterali
Il sistema ACP prevede una riduzione daziaria unilaterale per i prodotti originari di questi
paesi.
PAESE
CODICE ISO
Antigua e Barbuda
Commonwealth delle Bahamas
Barbados
Belize
Repubblica del Botswana
Repubblica di Burundi
Repubblica del Camerun
AF
BS
BB
BZ
BW
BI
CM
7
ORIGINE DELLE MERCI
Gli accordi preferenziali con il resto del mondo












UNIONE DELLE COMORE
REPUBBLICA DELLA COSTA D’AVORIO
COMMONWEALTH DI DOMINICA
REPUBBLICA DOMINICANA
REPUBBLICA DELLE ISOLE FIGI
REPUBBLICA DEL GHANA
GIAMAICA
GRENADA
REPUBBLICA COOPERATIVISTICA DELLA GUYANA
REPUBBLICA DI HAITI
REPUBBLICA DEL KENYA
REGNO DI LESOTHO
8
KM
CI
DM
DO
FJ
GH
JM
GD
GY
HT
KE
LS
ORIGINE DELLE MERCI
Gli accordi preferenziali con il resto del mondo
















REPUBBLICA DEL MADAGASCAR
REPUBBLICA DI MAURITIUS
REPUBBLICA DEL MOZAMBICO
REPUBBLICA DI NAMIBIA
STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA
REPUBBLICA DEL RUANDA
FEDERAZIONE DI SAINT KITTS E NEVIS
SAINT LUCIA
SAINT VINCENT E GRENADINE
REPUBBLICA DELLE SEICELLE
REPUBBLICA DI SURINAME
REGNO DELLO SWAZILAND
REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA
REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO
REPUBBLICA DELL’UGANDA
REPUBBLICA DELLO ZIMBABWE
9
MG
MU
MZ
NA
PG
RW
KN
LC
VC
SC
SR
SZ
TZ
TT
UG
ZW
ORIGINE DELLE MERCI
Gli accordi preferenziali con il resto del mondo
 Accordo UE-Corea del Sud
Si segnala che, come previsto dall’Accordo UE-Corea del Sud, l’origine preferenziale delle merci
deve essere attestata in fattura, non essendo previsto in tale Accordo il rilascio dei certificati
EUR 1. Per spedizioni con valore superiore a Euro 6.000,00 l’origine preferenziale può essere
attestata solamente da parte dei soggetti che abbiano ottenuto lo status di Esportatore
Autorizzato dall’Agenzia delle Dogane ai sensi dell’art.117 del DAC (Regolamento CEE 2454/93).
 Accordo tra Unione europea e Turchia
Il certificato ATR, utilizzato esclusivamente nell’ambito dell’accordo tra Unione europea e
Turchia, attesta solo la posizione di “libera pratica” in cui si trovano i prodotti.
10
ORIGINE DELLE MERCI
 Come funzionano le regole di origine
Le merci di origine terza, possono ottenere lo stato di prodotto originario ed essere scambiate
con trattamento daziario agevolato tra i partner di un accordo di libero scambio purché
subiscano una lavorazione sufficiente come descritta nell’allegato II dei vari accordi. Le regole
di trasformazione possono essere di tre tipi
ORIGINE PREFERENZIALE DELLE MERCI
•http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/index_en.htm
 Cambio di classificazione doganale del SA:
La nomenclatura del prodotto finito, dev’essere diversa da quella delle merci terze utilizzate.
Il C.D. salto di codice, può riferirsi al cambio della voce doganale (costituita dalle prime 4 cifre)
o al cambio di sottovoce. (Prime 6 cifre del codice)
11
ORIGINE DELLE MERCI
 Valore aggiunto:
Il valore in dogana delle merci terze utilizzate, non deve superare una
percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto finito
 Trasformazioni specifiche:
Per taluni prodotti, sono previste regole nelle quali vengono indicate in
dettaglio le trasformazioni industriali che conferiscono l’origine preferenziale
ai prodotti. Pertanto, l’esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più
complesse
conferisce
l’origine
preferenziale,
mentre
l’esecuzione
lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale origine.
12
di
ORIGINE DELLE MERCI
 Le prove di origine:
Ogni accordo prevede le certificazioni che devono essere presentate in dogana
per ottenere il trattamento preferenziale:
-
•Certificati FORM A, EUR 1, EUR-MED
•Dichiarazioni di origine in fattura sostitutive dei certificati
13
ORIGINE DELLE MERCI
 Dichiarazioni di origine su fattura dell’esportatore:
Per agevolare il rilascio della prova di origine, gli accordi prevedono in
alternativa all’emissione del modello di certificato preferenziale la
possibilità di apporre sul documento commerciale una dichiarazione
di origine con firma manoscritta originale dell’esportatore.
Ciò è consentito quando:
-
•il valore totale della spedizione non supera i 6000 euro
•indipendentemente dal valore della spedizione, l’esportatore ha ottenuto lo
status di «esportatore autorizzato» dalle proprie autorità doganali
14
ORIGINE DELLE MERCI
 Testo della dichiarazione:
«L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione
doganale n°...) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine
preferenziale...»
(luogo e data)……. (Firma dell’esportatore; il cognome della persona che firma la
dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile).
 Testo della dichiarazione EUR-MED:
«L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione
doganale n°...) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine
preferenziale...»
• cumulation applied with.... (nome del paese/dei paesi)
• no cumulation applied
• (luogo e data)... (Firma dell’esportatore; il cognome della persona che firma la
dichiarazione dev’essere scritto in modo leggibile)....
15
ORIGINE DELLE MERCI
 Dichiarazione del fornitore:
• L’esportatore che necessita di una certificazione di origine ma non è il
produttore della merce o acquista prodotti utilizzati nel processo produttivo
da altre aziende nazionali o comunitarie si fa rilasciare dal fornitore una
dichiarazione contenente le informazioni relative alla posizione dei prodotti
in base alle norme comunitarie in materia di origine preferenziale.
• Essa costituisce elemento di prova per la domanda di rilascio o di
compilazione nella Comunità di prove dell’origine secondo le disposizioni
relative agli scambi preferenziali tra la Comunità e i paesi partner.
• REGOLAMENTO CE N° 1207/2001
16
ORIGINE DELLE MERCI
 Le dichiarazioni del fornitore a lungo termine:
La dichiarazione può essere rilasciata a fronte di ciascuna fornitura ovvero può essere
prodotta una dichiarazione a lungo termine del fornitore. Mediante tale dichiarazione il
fornitore che invia regolarmente a un determinato acquirente merci di cui si prevede che
le caratteristiche, sotto il profilo delle norme sull'origine preferenziale, restino costanti
per lunghi periodi di tempo può presentare un'unica dichiarazione relativa ad invii
successivi di dette merci. Tale dichiarazione può essere emessa con riferimento ad un
periodo non superiore ad 1 anno dalla sua emissione. Dal 1° maggio 2016 il periodo è stato
elevato a 2 anni dalla sua emissione. (Art. 62 – 1° comma Reg. UE 2447/2015).
17
ORIGINE DELLE MERCI
Dichiarazione a lungo termine per prodotti aventi carattere originario nell’ambito di un regime
preferenziale (Regolamento del Consiglio n. 1207/2001 e successive modifiche e integrazioni). Il
sottoscritto dichiara che le merci qui di seguito descritte:
 Prodotto A
 Prodotto B
(si suggerisce di inserire le designazioni dei prodotti così come riportate sulle fatture commerciali)
che sono regolarmente fornite alla ditta … (inserire il nominativo del cliente) sono originarie
dell’Unione Europea e rispondono alle norme di materia di origine che regolano gli scambi
preferenziali con:
AL-ALBANIA, DZ-ALGERIA, AD ANDORRA, BA-BOSNIA ERZEGOVINA, EA CEUTA E MELILLA, CLCILE, PS-CISGIORDANIA E STRISCIA DI GAZA, CO-COLOMBIA, KR-COREA DEL SUD, EG-EGITTO,
MK-REPUBBLICA DI MACEDONIA, GE-GIORDANIA, JO GIORDANIA, IS-ISLANDA, FO-ISOLE
FAEROER, XK KOSOVO, IL ISRAELE, LB-LIBANO, MA-MAROCCO, MX-MESSICO, MD-MOLDAVIA
REP., ME-MONTENEGRO, NO-NORVEGIA, PE-PERU', RS-SERBIA, SY-SIRIA, ZA-SUDAFRICA, CHSVIZZERA, TN-TUNISIA, TR-TURCHIA, UA-UCRAINA, PAESI PTOM (paesi e territori d'oltremare).
18
ORIGINE DELLE MERCI
Dichiara:
• cumulo applicato
• cumulo non applicato
La presente dichiarazione vale per tutti i successivi invii di detti prodotti dal 01.01.2015 al
31.12.2015
•
Si impegna ad informare immediatamente la ditta …
(inserire il nominativo del cliente) della perdita di validità della presente
dichiarazione.
•
Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la
necessaria documentazione giustificativa.
Luogo e Data ________________
Nome e funzione del soggetto che firma____________________
(Timbro e firma)______________
19
Fly UP