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Documenti Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Sicilia
______________
Settore Servizi e Consulenza
Ufficio Gestione Tributi
Reparto II
Palermo, 17 settembre 2012
Alle Direzioni Provinciali
Agli Uffici Territoriali
e, p.c.
Alla Direzione Centrale Normativa
Alla Direzione Centrale Servizi ai
Contribuenti
e-mail
OGGETTO:
Rilascio di certificazione dei requisiti fiscali di cui all’art. 38 del d.lgs. 12 aprile
2006, n. 163 a seguito della modifica apportata dal D.L. n. 70/2011.
Con nota prot. 2012/131219 del 4 settembre c.a., la Direzione Provinciale di Messina ha
richiesto alla scrivente di volersi esprimere in merito alla opportunità/obbligatorietà di adeguare le
certificazioni dei requisiti fiscali, a seguito della rilevante modifica apportata, attraverso il D.L. 13
maggio 2011 n. 70, all’art. 38, commi 1 e 2, del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
Si rende utile, in proposito, evidenziare che in base alla precedente stesura del suddetto art.
38, comma 1, lett. g), vigente al 13/05/2011, erano esclusi dalla partecipazione alle procedure di
affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né potevano essere
affidatari di subappalti e neanche stipulare i relativi contratti, i soggetti “che hanno commesso
violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti”. Al successivo
comma 2, nessun cenno veniva fatto in merito alla gravità delle violazioni ed all’importo delle
stesse per essere considerate tali.
Successivamente alla predetta data, attraverso l’art. 4, comma 2, lett. b) del D.L. 13 maggio
2011 n. 70, c.d. Decreto sviluppo, in vigore dal 14 maggio 2011 e convertito dalla legge 12 luglio
2011 n. 106, sono state apportate importanti modifiche all’art. 38 in commento, e più
precisamente: al comma 1, lett. g) l’aggiunta della parola “gravi” dopo “violazioni”; al comma
2, invece, è stato inserito il terzo periodo con il quale viene disposto che “Ai fini del comma 1,
lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e
tasse per un importo superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto
del Presidente dela Repubblica 29 settembre , n. 602”.
Come è noto, l’importo a cui fa riferimento l’art 48-bis è pari ad €. 10.000,00 (diecimila).
Inoltre, attraverso l’art. 1, comma 5, del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, (c.d. Decreto
Semplificazioni), in vigore dal 2 marzo 2012 e convertito dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, è stato
ulteriormente integrato il terzo periodo del comma 2 dell’art. 38 più volte citato, per specificare
Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Sicilia – Ufficio Gestione Tributi –
Via K. Roentgen, 3 - CAP 90146 - tel. 0916803453 – fax 091 6803457 – e-mail: dr.sicilia.getr @agenziaentrate.it
AGE.AGEDRSIC.REGISTRO UFFICIALE.0061583.17-09-2012-U
che “costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di
debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili”.
Ne consegue, che l’integrazione apportata da detto art. 1, (riferito alla rateizzazione dei
debiti tributari), conferma che il contribuente ammesso a un piano di rateazione e in regola con i
pagamenti non debba essere più considerato inadempiente e possa essere ammesso alle gare di
affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, nel condividere le osservazioni inviate dall’Ufficio
Territoriale di Milazzo alla Direzione Provinciale di Messina, si invitano tutti gli uffici in
indirizzo, ad uniformarsi - in sede di rilascio delle attestazioni di regolarità fiscale - alle modifiche
normative sopra esposte e che di seguito si riassumono.
Nell’ambito dell’attività relativa al rilascio delle certificazioni dei requisiti fiscali di cui
all’art. 38 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, gli uffici dovranno rilevare esclusivamente le violazioni
gravi, di importo superiore al limite di €. 10.000,00, che siano definitivamente accertate e,
pertanto, devono essere relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi,
scaduti ed esigibili, con esclusione di quelle, che pur rientrando in tale fattispecie, sono oggetto di
rateizzazione ed i cui versamenti rateali sono regolari.
Si ritiene, infine, opportuno ricordare che il fac-simile predisposto dalla Direzione Centrale
Sevizi ai Contribuenti, al fine di agevolare il lavoro della stazione appaltante EXPO 2015, trasmesso alle Direzioni Provinciali ed agli Uffici Territoriali dall’Ufficio Gestione Tributi di
questa Direzione Regionale con nota prot. 2012/55345 del 10 agosto u.s. -, fa esplicito riferimento
sia all’art. 38, comma 1, lett. g) del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, che alla circolare n. 41 del 3
agosto 2010 ed alla risoluzione n. 50 del 22 aprile 2011.
Per ogni ulteriore informazione o chiarimento ci si potrà rivolgere al Funzionario Loredana Bartoli - tel. 091/6803453.
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Antonino Gentile
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993)
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