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il nuovo accordo stato-regioni
IL NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI “INDICAZIONI PER LA DIAGNOSI E LA CERTIFICAZIONE DEI DSA” Approvato dalla Giunta della Regione Veneto il 27 dicembre 2012 L’ACCORDO STATO-REGIONI Fornisce indicazioni alle Regioni sulla certificazione e diagnosi dei DSA Deve essere recepito da ogni Regione, che può introdurre delle specificazioni, ma non derogare dall’accordo nazionale Viene trasmesso dalla Regione alle ULSS Vale anche per le scuole, perché è stato recepito in accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto COSA PREVEDE LA DELIBERA DI RECEPIMENTO DELLA REGIONE VENETO Art. 1- recepisce quanto definito dall’accordo Stato- Regioni nazionale Art. 2 - l’iter diagnostico da parte delle ULSS richiede al massimo 6 mesi. Le diagnosi nuove che riguardino alunni degli ultimi anni di corso (5^ sc. primaria, 3^ sc. sec. 1° grado, 5^ sc. sec. 2° grado) devono pervenire alla scuola entro il 15 febbraio. Art. 3 – la diagnosi è aggiornata al passaggio da un ciclo scolastico all’altro. Il percorso diagnostico deve essere attivato solo dopo la messa in atto da parte della scuola degli interventi educativodidattici previsti dalla L.170, oggetto di una specifica relazione consegnata dalla scuola alla famiglia. Art. 4 – anche per i soggetti maggiorenni, sono i Servizi per l’età evolutiva a rilasciare o rinnovare la diagnosi di DSA. Art 5 - La diagnosi di DSA è emessa da psicologi o neuropsichiatri infantili dipendenti dal SSN; oppure da servizi privati iscritti in un apposito elenco regionale. Art. 6 – i servizi privati che possono chiedere di essere iscritti nell’elenco regionale sono i servizi accreditati ai sensi della LR n. 22 del 16/08/02 Art. 7 – requisiti che devono essere posseduti dai servizi privati per essere iscritti nell’elenco regionale (in particolare l’impegno a formulare le diagnosi secondo le “Raccomandazioni per la pratica clinica dei DSA” della Consensus Conference. Art. 8 – procedura per l’iscrizione delle strutture private nell’apposito elenco regionale Art. 9 – Le fasi di accreditamento delle strutture private dovranno concludersi entro il 30 giugno 2014; nel frattempo le ULSS possono continuare a convalidare le diagnosi fatte dai privati. Art. 10 – viene allegato un modello di diagnosi QUINDI LA SCUOLA - - Prima di inviare la segnalazione di sospetto DSA alle ULSS: Verifica il tipo di difficoltà che l’alunno presenta Mette in atto un percorso di recupero Documenta il percorso fatto e gli esiti dello stesso Stende una relazione Consegna la relazione alla famiglia con l’indicazione di rivolgersi al Servizio ULSS (o ad un privato) per la eventuale diagnosi DOPO AVER RICEVUTO LA DIAGNOSI Predispone il PDP (entro 3 mesi) e lo condivide con la famiglia e con l’alunno Mette in atto le strategie didattico/educative previste dal PDP Monitora in corso d’anno ed eventualmente adegua, i percorsi previsti nel PDP Si attiva per assicurare una valutazione degli apprendimenti che tenga conto della specifica situazione soggettiva dell’alunno (art. 10 DPR 122/09) Tiene conto anche in sede di esame di Stato delle caratteristiche di apprendimento del ragazzo e dell’eventuale uso di strumenti compensativi/dispensativi. DA ALCUNE SENTENZE DEI TAR La scuola, in presenza di diagnosi DSA, è vincolata a predisporre un PDP La scuola DEVE mettere in atto quanto scritto nel PDP (e deve essere in grado di documentarlo conservando esercizi differenziati, compiti ridotti rispetto alla classe, ecc.) La scuola deve poter dimostrare di aver tenuto conto nella valutazione e in sede di esame del DSA dell’alunno (criteri espressi e verbalizzati in consiglio di classe, prove differenziate o ridotte, ecc.) Il soggetto responsabile dell’azione della scuola è in primis il Dirigente Scolastico; il Consiglio di Classe, in caso di sentenza del TAR è chiamato a rivedere il proprio operato e le proprie decisioni nei confronti dell’alunno