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il nuovo accordo stato-regioni

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il nuovo accordo stato-regioni
IL NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI
“INDICAZIONI PER LA DIAGNOSI E LA
CERTIFICAZIONE DEI DSA”
Approvato dalla Giunta
della Regione Veneto il
27 dicembre 2012
L’ACCORDO STATO-REGIONI
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Fornisce indicazioni alle Regioni sulla certificazione
e diagnosi dei DSA
Deve essere recepito da ogni Regione, che può
introdurre delle specificazioni, ma non derogare
dall’accordo nazionale
Viene trasmesso dalla Regione alle ULSS
Vale anche per le scuole, perché è stato recepito in
accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale per il
Veneto
COSA PREVEDE LA DELIBERA DI
RECEPIMENTO DELLA REGIONE
VENETO
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Art. 1- recepisce quanto definito dall’accordo
Stato- Regioni nazionale
Art. 2 - l’iter diagnostico da parte delle ULSS
richiede al massimo 6 mesi. Le diagnosi
nuove che riguardino alunni degli ultimi anni
di corso (5^ sc. primaria, 3^ sc. sec. 1°
grado, 5^ sc. sec. 2° grado) devono
pervenire alla scuola entro il 15 febbraio.
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Art. 3 – la diagnosi è aggiornata al passaggio da un
ciclo scolastico all’altro. Il percorso diagnostico
deve essere attivato solo dopo la messa in atto
da parte della scuola degli interventi educativodidattici previsti dalla L.170, oggetto di una
specifica relazione consegnata dalla scuola alla
famiglia.
Art. 4 – anche per i soggetti maggiorenni, sono i
Servizi per l’età evolutiva a rilasciare o rinnovare la
diagnosi di DSA.
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Art 5 - La diagnosi di DSA è emessa da
psicologi o neuropsichiatri infantili dipendenti
dal SSN; oppure da servizi privati iscritti in un
apposito elenco regionale.
Art. 6 – i servizi privati che possono chiedere
di essere iscritti nell’elenco regionale sono i
servizi accreditati ai sensi della LR n. 22 del
16/08/02
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Art. 7 – requisiti che devono essere
posseduti dai servizi privati per essere iscritti
nell’elenco regionale (in particolare l’impegno
a formulare le diagnosi secondo le
“Raccomandazioni per la pratica clinica dei
DSA” della Consensus Conference.
Art. 8 – procedura per l’iscrizione delle
strutture private nell’apposito elenco
regionale
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Art. 9 – Le fasi di accreditamento delle
strutture private dovranno concludersi entro il
30 giugno 2014; nel frattempo le ULSS
possono continuare a convalidare le diagnosi
fatte dai privati.
Art. 10 – viene allegato un modello di
diagnosi
QUINDI LA SCUOLA
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Prima di inviare la segnalazione di sospetto DSA alle
ULSS:
Verifica il tipo di difficoltà che l’alunno presenta
Mette in atto un percorso di recupero
Documenta il percorso fatto e gli esiti dello stesso
Stende una relazione
Consegna la relazione alla famiglia con l’indicazione
di rivolgersi al Servizio ULSS (o ad un privato) per la
eventuale diagnosi
DOPO AVER RICEVUTO LA DIAGNOSI
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Predispone il PDP (entro 3 mesi) e lo condivide con la famiglia
e con l’alunno
Mette in atto le strategie didattico/educative previste dal PDP
Monitora in corso d’anno ed eventualmente adegua, i percorsi
previsti nel PDP
Si attiva per assicurare una valutazione degli apprendimenti
che tenga conto della specifica situazione soggettiva
dell’alunno (art. 10 DPR 122/09)
Tiene conto anche in sede di esame di Stato delle
caratteristiche di apprendimento del ragazzo e dell’eventuale
uso di strumenti compensativi/dispensativi.
DA ALCUNE SENTENZE DEI TAR
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La scuola, in presenza di diagnosi DSA, è vincolata a
predisporre un PDP
La scuola DEVE mettere in atto quanto scritto nel PDP (e deve
essere in grado di documentarlo conservando esercizi
differenziati, compiti ridotti rispetto alla classe, ecc.)
La scuola deve poter dimostrare di aver tenuto conto nella
valutazione e in sede di esame del DSA dell’alunno (criteri
espressi e verbalizzati in consiglio di classe, prove differenziate
o ridotte, ecc.)
Il soggetto responsabile dell’azione della scuola è in primis il
Dirigente Scolastico; il Consiglio di Classe, in caso di sentenza
del TAR è chiamato a rivedere il proprio operato e le proprie
decisioni nei confronti dell’alunno
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