...

Slide Busta Paga (dott. Elia)

by user

on
Category: Documents
21

views

Report

Comments

Transcript

Slide Busta Paga (dott. Elia)
La struttura della Busta paga
TESTA
CORPO
PIEDE
La struttura della busta paga: la
testa
• Nella testa della busta paga sono riportati tutti gli elementi (istituti)
che compongono la retribuzione lorda mensile:
• Minimo contrattuale (paga base) – in questa voce sono stati
conglobati, nel tempo, altri istituti.
• Contingenza introdotta nel 1944 per consentire il recupero della
perdita del potere di acquisto, è stata congelata con l’accordo
interconfederale del 31 luglio 1992 (spesso conglobata nel minimo)
• E.D.R. elemento distinto della retribuzione pari a 10,33 euro da
corrispondere per 13 mensilità (introdotto dall’accordo
interconfederale del 31 luglio 1992) erogato per 13 mensilità (in
alcuni CCNL accorpato nella contingenza o nel minimo)
• Scatti di Anzianità (solitamente “pluriennali” fino al raggiungimento di
un tetto massimo); possono essere legati all’anzianità di “livello” o
“aziendale”.
• Superminimo (eventuale) – può essere assorbibile o meno.
• Altri elementi (a carattere continuativo e fisso)
retribuzione lorda mensile
• È la somma di tutti gli elementi definiti
dalla contrattazione collettiva (anche di
secondo livello) + individuale (fissa). Si
definisce lorda in quanto comprende i
contributi INPS e la tassazione (IRPEF) a
carico del lavoratore
La struttura della busta paga: il
corpo
• Il corpo della busta paga “fotografa” la concreta
situazione lavorativa del mese.
• Per comprendere il funzionamento di questa parte della
busta è innanzitutto necessario capire il meccanismo dei
c.d. divisori (mensile e orario) o coefficienti.
• I divisori vengono fissati dalla contrattazione collettiva e
nel nostro caso sono:
– divisore orario (esempi): 165; 168; 169; 172; 173 (cioè si
suppone che ogni mese sia composto mediamente da quel
numero ore);
– divisore giornaliero (esempi): 26 o 22 (cioè si suppone che in
ogni mese ci siano quei gg. lavorativi). Il divisore 26 è così
strutturato quando nel settore i gg. teoricamente lavorabili per
ogni settimana sono 6.
La struttura della busta paga: il
corpo
• Per ricavare la paga oraria devo dividere la
retribuzione lorda mensile (cioè di tutti gli
elementi presenti nella testa della busta paga)
per il divisore orario (165;168;173 ecc);
• analogamente se devo trovare la paga
giornaliera devo dividere la retribuzione lorda
mensile (cioè di tutti gli elementi presenti nella
testa della busta paga) per il divisore giornaliero
(22 o 26 ecc).
La struttura della busta paga: il
corpo
• Il primo elemento indicato nel corpo è la
retribuzione mensile:
• normalmente, se il lavoratore non ha fatto
assenze non retribuite nel mese, troverà
riportata la paga mensile lorda (della testa) e/o
verrà evidenziata la seguente moltiplicazione: 26
gg. X paga giornaliera = retribuzione lorda
mese.
• Tradizionalmente gli operai sono/erano retribuiti
ad ore e su una settimana lavorativa di 5 gg:
160 (20 gg); 168 (21 gg); 176 (22 gg); 184 (23
gg) ore.
Maggiorazioni e straordinari: il
corpo
• Ogni CCNL prevede delle maggiorazioni e per il lavoro
straordinario e per compensare una prestazione
lavorativa “disagevole”;
• nelle buste paga tali maggiorazioni vengono
“visualizzate” (e pagate) secondo il seguente schema:
• Straordinari:
• 26gg. X paga giornaliera (o ore mese x paga oraria) +
• Numero ore straordinarie X paga oraria maggiorata
• = Retribuzione lorda “effettiva” mensile
• Maggiorazioni:
• 26 gg X paga giornaliera (o ore mese x paga oraria)+
• Numero ore X pura maggiorazione (le ore sono già comprese nella
retribuzione mensile)
• = Retribuzione lorda “effettiva” mensile
Il calcolo della malattia: il corpo
• Solitamente i CCNL garantiscono una
integrazione rispetto a quanto erogato dall’INPS
fino al raggiungimento di una certa quota
percentuale della retribuzione “teorica”
(solitamente il 100% ma ci sono CCNL con una
disciplina più articolata).
• I primi 3 gg. sono interamente a carico
dell’azienda (c.d. carenza).
• L’INPS riconosce per ogni anno solare:
• Il 50% della retribuzione dal 4 al 20 gg (calendario) di
malattia
• Il 66,66% dal 21 al 180 gg. (calendario)
• La c.d. integrazione è un istituto previsto dalla
contrattazione collettiva e prevede, in caso di
assenza per malattia, che l’azienda si faccia
carico della differenza tra quanto erogato
dall’INPS e la retribuzione che sarebbe spettata
al lavoratore se avesse lavorato.
• Sulla “malattia INPS” il lavoratore non paga i
contributi pertanto nel calcolare l’integrazione
dovuta dall’azienda occorre tenere presente
questo aspetto operando una lordizzazione della
quota a carico INPS.
Il calcolo della malattia: il corpo
• Per calcolare l’integrazione dovuta
dall’azienda occorre procedere, quindi, in
questo modo (c.d. lordizzazione):
• Malattia INPS (importo) X 100/(100 –
9,19*) = Malattia INPS lordizzata
• Retribuzione lorda mensile – malattia
INPS lordizzata = integrazione azienda.
• * percentuale di contributi a carico del lavoratore; nelle aziende con
CIGS la percentuale di contributi è pari al 9,49%.
Altre voci previste dal CCNL: il
corpo
• I contratti collettivi possono prevedere
numerose altre indennità/voci indicate nel
corpo della busta paga. Si rinvia pertanto
alla lettura dei singoli CCNL.
Mensilità supplementari
• Tredicesima: una mensilità da corrispondere
entro il 20/12 (con retribuzione in vigore nel
mese). Periodo di maturazione 1/1 – 31/12
• Quattordicesima (non tutti i CCNL la prevedono):
una mensilità da corrispondere normalmente
entro giugno (con esclusione EDR).
• Per ogni mese intero lavorato (o per una
frazione almeno pari a 15 gg.) matura un rateo
(1/12) delle mensilità supplementari.
Ferie, Rol ed ex festività
• Come per le mensilità supplementari anche per
ferie, rol/PAR ed ex festività matura un rateo
(1/12) del monte ore (o giorni) annuo per ogni
mese intero lavorato (o per una frazione almeno
pari a 15 gg.)
• Ferie annue: numero ‘x’ di gg./anno o numero x
di ore anno;
• Rol o PAR (o altra voce) n. ‘x’ ore / anno
(liquidati a dicembre se non goduti)
• Ex festività: pagate nel mese in cui cadono o
spostate alla prima domenica (4 novembre)
IL TFR
- Il trattamento di fine rapporto è una voce della
retribuzione che spetta a tutti i lavoratori subordinati,
matura nel corso del rapporto di lavoro in funzione (e
proporzione) della retribuzione percepita e viene
erogata al momento della cessazione del rapporto
stesso (sia in caso di licenziamento che di dimissioni).
- Sono elementi utili per il calcolo del TFR tutte le
somme corrisposte a titolo non occasionale. Il TFR si
calcola sommando per ciascun anno una quota pari
all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso
divisa per 13,5 (divisore fisso) + rivalutazione . I CCNL
hanno introdotto una normativa specifica in particolare
per quanto riguarda le voci computabili.
Imponibile contributivo e imponibile
fiscale; dal lordo al netto: il piede
(cenni)
• Determinata nel corpo della busta paga la
retribuzione lorda mensile (effettiva e non
“teorica” come quella evidenziata nella testa;
tale importo coincide con l’imponibile
previdenziale - INPS) detta somma va
assoggettata a tassazione:
– dapprima vengono trattenuti i contributi (9,19% o
9,49%);
– Sulla parte “restante” (imponibile IRPEF) si paga
l’IRPEF sulla base degli scaglioni previsti dalla legge
(dedotte detrazioni spettanti) e si arriva, finalmente, al
netto.
Fly UP