...

effetti della mora del creditore Mora del creditore

by user

on
Category: Documents
36

views

Report

Comments

Transcript

effetti della mora del creditore Mora del creditore
Diritto privato
Mora ed
inadempimento
Mora del creditore
Se il creditore non offre la necessaria
cooperazione ai fini dell’adempimento (es.
impossibilità di accesso ai magazzini del
creditore ove il debitore è tenuto a
consegnare la merce), a seguito del
compimento, da parte del debitore, di
un’offerta nei modi indicati dalla legge si
producono gli effetti della mora del creditore
Mora del creditore
Effetti:
Il debitore non risponde dei danni da inadempimento
Il debitore può chiedere al creditore il risarcimento dei
danni da lui patiti
Il debitore non deve interessi o frutti della cosa da
consegnare
Il rischio da impossibilità sopravvenuta, in caso di
prestazioni corrispettive, è a carico del creditore il
debitore è liberato dall’obbligazione pur conservando
il diritto alla controprestazione.
Mora del debitore
Il debitore è in mora quando ingiustificatamente
non esegue la prestazione nel termine
stabilito
Occorre inoltre che la prestazione sia ancora
possibile (non lo è ove il termine sia
essenziale) e che possa essere tardiva (non
possono esserlo le obbligazioni di non fare).
Mora del debitore



Gli effetti della mora scattano automaticamente solo in alcuni
casi di cui all’art. 1219:
1) quando il debito deriva da fatto illecito ;
2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere
eseguire l'obbligazione;
3) quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere
eseguita al domicilio del creditore. Se il termine scade dopo la
morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che
mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto
giorni dall'intimazione o dalla richiesta
Si aggiunga quanto previsto agli artt. 3-4 DECRETO
LEGISLATIVO 9 ottobre 2002, n. 231 e l’art. 62 L. 27/2012 sui
contratti agroalimentari (v. infra tutela creditore debole).
Mora del debitore
La regola generale di cui all’art. 1219, 1 è che
“Il debitore è costituito in mora mediante
intimazione o richiesta fatta per iscritto”.
Mora del debitore
Effetti della mora:
-
-
-
Risarcimento del danno.
Per le obbligazioni pecuniarie  interessi moratori che hanno
una funzione sanzionatorio/risarcitoria. Può essere previsto un
risarcimento ulteriore ex art. 1224 nel caso in cui, ad esempio,
si abbia una svalutazione monetaria superiore al tasso di
interessi.
Passaggio del rischio per impossibilità sopravvenuta al
debitore.
Interruzione della prescrizione
Mora del debitore
Si ha purgazione della mora (cessazione della
mora) quando è compiuto un atto idoneo a
cancellarne o interromperne gli effetti.
Esempi:
- Pagamento da parte del debitore
(comprensivo di quanto maturato a suo
carico in conseguenza della mora).
- Atto del creditore con cui si ponga fine agli
effetti della mora rimettendo in termini il
debitore.
Inadempimento
L’inadempimento radicale dà luogo ad una alternativa
per il creditore:
Se il creditore ha ancora interesse alla prestazione
esecuzione in forma specifica
Se il creditore non ha più interesse risarcimento del
danno (se poi vi è a monte un contratto si potrà
avere risoluzione a norma degli artt. 1453 ss. v.
infra)
Esecuzione in forma specifica
art. 2930 – Obbligo di consegna
Se non è adempiuto l'obbligo di consegnare
una cosa determinata, mobile o immobile,
l'avente diritto può ottenere la consegna o il
rilascio forzati a norma delle disposizioni del
codice di procedura civile
Esecuzione in forma specifica
Art. 2931 obblighi di fare
Se non è adempiuto un obbligo di fare,
l'avente diritto può ottenere che esso sia
eseguito a spese dell'obbligato nelle forme
stabilite dal codice di procedura civile .
Per l’obbligo a contrarre una specifica
previsione è contenuta all’art. 2932

Esecuzione in forma specifica



Art. 2933 obbligo di non fare
Se non è adempiuto un obbligo di non fare,
l'avente diritto può ottenere che sia distrutto,
a spese dell'obbligato, ciò che è stato fatto in
violazione dell'obbligo [612 ss. c.p.c.].
Non può essere ordinata la distruzione della
cosa e l'avente diritto può conseguire solo il
risarcimento dei danni, se la distruzione della
cosa è di pregiudizio all'economia nazionale.
Espropriazione forza
Si tratta di una misura volta a realizzare gli
interessi del creditore in caso di debiti
pecuniari.
Essa consiste nella vendita dei beni del
debitore in modo da ricavare un prezzo che
verrà attribuito al creditore nella misura del
credito (art. 2910 ss.).
Responsabilità per inadempimento
In base all’art. 1218: “Il debitore che non
esegue esattamente (inadempimento
radicale, inesatto ovvero non conforme agli
standard quantitativi o qualitativi) la
prestazione dovuta è tenuto al risarcimento
del danno, se non prova che
l'inadempimento o il ritardo è stato
determinato da impossibilità della
prestazione derivante da causa a lui non
imputabile”.
Responsabilità per inadempimento
Determinazione dell’entità del danno:
- Giudiziale
- Stragiudiziale ex post
- Convenzionale attraverso la previsione
pattizia di una clausola penale
Responsabilità per inadempimento
Clausola penale:
Art. 1382
La clausola, con cui si conviene che, in caso
d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno
dei contraenti è tenuto a una determinata
prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento
alla prestazione promessa, se non è stata
convenuta la risarcibilità del danno ulteriore.
La penale è dovuta indipendentemente dalla prova
del danno
Responsabilità per inadempimento
Autonomia delle parti nella determinazione
della penale e poteri del giudice
Ex art. 1384

La penale può essere diminuita equamente dal giudice,
se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte
ovvero se l'ammontare della penale è
manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo
all' interesse che il creditore aveva all'adempimento
Responsabilità per inadempimento


Autonomia delle parti e responsabilità
Ex art. 1229
E' nullo qualsiasi patto che esclude o limita
preventivamente la responsabilità del debitore per
dolo o per colpa grave.
Nullo altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o
di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto
del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione
di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico .
Fly UP