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Diapositiva 1 - Ordine degli Avvocati di ROMA

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Diapositiva 1 - Ordine degli Avvocati di ROMA
Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Roma
Scuola Forense V.E. Orlando
Avv. Valeria Simeoni
atto di costituzione di parte
civile
1
Parte civile
La parte civile è soggetto/parte
eventuale del processo penale poiché
la persona danneggiata dal reato può
scegliere di esercitare l’azione civile
nel processo penale o nella sua sede
naturale, vale a dire nella sede
civilistica.
2
Lo spunto per l’odierna illustrazione è l’atto di costituzione di
parte civile della “Società S.p.A.” quale società di gestione di
un grosso mercato ortofrutticolo e alimentare di una città, che
si costituisce parte civile nei confronti dei componenti di una
violenta organizzazione mafiosa per il reato di “associazione
di tipo mafioso” ex art. 416 bis c.p. nonché, per i reati fine
quali, tra gli altri, il reato di “illecita concorrenza o minaccia”
ex art. 513 bis c.p. nonché di estorsione, ex art. 629 c.p..
Tale organizzazione mafiosa si avvale della forza di
intimidazione del vincolo associativo e della condizione di
assoggettamento ed omertà che ne deriva, al fine di realizzare
il controllo delle attività economiche, anche attraverso la
gestione monopolistica di interi settori imprenditoriali e
commerciali, attraverso condotte delittuose poste in essere, tra
3
l’altro, con i suindicati reati fine.
In particolare, l’organizzazione criminale voleva conseguire il monopolio
e la gestione del traffico su gomma dei prodotti ortofrutticoli che dal
mercato gestito dalla Società S.p.A. erano venduti e trasportati verso gli
altri mercati d’Italia, nonché dai mercati d’Italia verso il mercato gestito
dalla Società S.p.A., causando un ingente danno patrimoniale e non
patrimoniale immediato e diretto alla Società S.p.A..
La Società S.p.A. aveva, infatti, come detto, quale oggetto sociale la
gestione di un grosso centro agroalimentare di una città, di rilevanza ed
interesse nazionale, con lo scopo, tra l’altro, di promuovere e favorire lo
sviluppo del mercato ortofrutticolo, sia attraverso la qualificazione e
l’incremento delle produzioni agro-alimentari, sia attraverso il
contenimento dei prezzi, nonché il miglioramento delle fasi distributive,
promuovendo o razionalizzando la distribuzione e la vendita verso i
mercati nazionali ed esteri.
In sostanza, i prodotti agroalimentari del mercato gestito dalla Società
S.p.A. venivano venduti anche ad altri mercati nazionali ed esteri e in
esso arrivavano prodotti tipici di altra zone d’Italia attraverso società4 di
trasporto nel rispetto delle regole del libero mercato.
La società S.p.A. è anche titolare dell’omonimo marchio,
registrato e riconosciuto a livello nazionale ed
internazionale, il quale identifica tutti i prodotti provenienti
dal mercato ortofrutticolo di essa, marchio sinonimo di
qualità di assoluto valore commerciale, espressione di un
sistema imprenditoriale che raggiunge un fatturato annuo
complessivo elevato.
5
Nel procedimento in questione si è costituita parte
civile in udienza preliminare - in cui gli imputati
sono stati ammessi al giudizio abbreviato con
ordinanza ex art. 438 c.p.p. - una persona giuridica
di cui il Giudice ha riconosciuto preliminarmente la
legittimazione a costituirsi parte civile e la fondatezza
della pretesa risarcitoria ed ha ammesso tale
costituzione; in esito al giudizio di primo grado, il
Giudice ha condannato gli imputati al risarcimento dei
danni patrimoniali e non patrimoniali che erano stati
illustrati nell’atto di costituzione.
6
Art 74
Legittimazione all'azione civile
L'azione civile per le restituzioni e per il
risarcimento del danno di cui all'articolo
185 del codice penale può essere
esercitata nel processo penale dal
soggetto al quale il reato ha recato
danno ovvero dai suoi successori
universali, nei confronti dell'imputato e
del responsabile civile.
7
ARTICOLO 185 C.P.
Restituzioni e risarcimento del danno
Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma
delle leggi civili.
Ogni reato, che abbia cagionato un danno
patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al
risarcimento il colpevole e le persone che, a
norma delle leggi civili, debbono rispondere
per il fatto di lui (responsabile civile).
8
Caratteristiche del
risarcimento del danno
ex art. 185 c.p.
9
In sostanza, è risarcibile un danno immediato e diretto
che derivi dal reato, che sia eziologicamente riferibile
all'azione o all'omissione del soggetto attivo del reato.
Alla luce della significativa evoluzione
giurisprudenziale, sviluppatasi con particolare
riferimento al danno non patrimoniale, costituisce
principio pienamente condiviso che legittimato a
costituirsi parte civile, sia il danneggiato inteso come
chiunque abbia riportato un danno eziologicamente
riferibile all'azione o all'omissione del soggetto attivo
del reato secondo la disciplina del rapporto di causalità
prevista dal codice penale (Cass., Sez. 6, 21 febbraio
2005, Caprini, rv. 231210; Sez. 5^, 12 maggio 2000,
Toscano, rv. 216115; Sez. 6^, 10 novembre 1997,
10
Mozzati, rv. 208820).
Vale a dire che è infatti risarcibile il danno
anche nell’ipotesi in cui esso non sia in
rapporto immediato e diretto con il reato,
ma in ogni caso in cui tra il danno e il reato
sussiste un nesso di causalità rispondente ai
criteri di cui agli artt. 40 e 41 c.p., Cfr: Cass.
19.5 1999, n. 4852; Cass., Sez. 6^, 18 marzo
1994, Spallanzani, rv. 198507, Cass. pen.
SS.UU., 1.07.2002, n. 9556, Cass., Sez. 6^,
18 marzo 1994, Spallanzani, rv. 198507).
11
Con la sentenza delle SS.UU. del 1.07.2002, n. 9556,
la Suprema Corte, ha statuito che "Ai prossimi
congiunti, di persona che abbia subito lesioni
personali, a causa di fatto illecito costituente reato,
spetta anche il risarcimento del danno morale
Vale a dire che è infatti risarcibile, il danno
concretamente accertato in relazione ad una
particolare situazione affettiva con la vittima, in
quanto anche tale danno trova causa immediata e
diretta nel fatto dannoso, con conseguente
legittimazione del congiunto ad agire iure proprio
contro il responsabile".
12
La sentenza delle SS.UU. del 1.07.2002, n. 9556, ha per oggetto
la vicenda di una coppia di coniugi che lamentano, tra l’altro,
che non sia stato loro riconosciuto il danno non patrimoniale
causato dalle gravissime lesioni personali cagionate alla nascita
al figlio, ritenendo "non risarcibile il pregiudizio non
patrimoniale per le lesioni riportate da un prossimo congiunto,
non derivando tale pregiudizio in via diretta ed immediata
dall'illecito, ma essendo un mero riflesso della menomazione e
della sofferenza, subite dall'infortunato".
In estrema sintesi, la Suprema Corte ha definitivamente
evidenziato che il nesso di causalità fra fatto illecito e l’evento
può essere anche indiretto e mediato, purché il danno si presenti
come un effetto normale, secondo il principio della c.d.
regolarità causale di cui agli artt. 40 e 41 c.p..
13
In sostanza il danneggiato è “chiunque abbia riportato
un danno eziologicamente riferibile all’azione od
omissione del soggetto attivo del reato”, pertanto è
fondamentale la ricostruzione del nesso di causalità tra
il fatto ed il reato secondo le regole di cui agli artt. 40
e 41 c.p. (Cass. SS.UU. del 1.07.2002, n. 9556, Cass.
pen 20.10.1997, Cass 08.11.2007).
14
Pertanto,
legittimati a costituirsi parte civile sono i
soggetti danneggiati dal reato: persone
fisiche, persone giuridiche, quindi, Società
anche intese come Banche, Enti ed
Associazioni (Legittimazione attiva), nei
confronti dell’imputato e/o del responsabile
civile, se ricorrono i presupposti
(Legittimazione passiva).
15
L’art. 74 c.p.p. fa riferimento “al soggetto al quale il reato ha
arrecato danno ovvero i suoi successori universali”.
Nel caso di persone giuridiche l’art. 110 c.p.c. recita “Quando la
parte viene meno per morte o per altra causa, il processo è
proseguito dal successore universale o in suo confronto”.
Come è noto, l'espressione “per altra causa”, fa riferimento
all'ipotesi di “estinzione della persona giuridica”, che da luogo ad
una successione a titolo universale, come nell’ipotesi di fusione tra
società: di cui all’art. 2501 ss. c.c. (Non rientra la cessione di
Azienda che rappresenta una ipotesi di successione a titolo
particolare).
Nel caso di Persone fisiche si fa riferimento alla legittimazione
“iure hereditatis”, che non esclude e, quindi, può coesistere con la
16
legittimazione “iure proprio”.
Al riguardo, l’orientamento consolidato della Suprema
Corte di Cassazione con riferimento all’art. 74 c.p.p.
distingue:
• il diritto al risarcimento iure proprio che è il diritto del
soggetto al quale il reato ha direttamente recato danno
• dal diritto al risarcimento iure successionis, che spetta
solo ai successori universali e che sorge quando si sia
verificato un depauperamento del patrimonio della vittima
in conseguenza dell'accadimento (cfr. tra le altre, Cass.
pen. Sez. IV, 19 aprile 2005, n. 38809, Giuliano).
17
ESEMPIO
Procedimento per furto aggravato ai danni di Tizio soggetto
in stato di deficienza psichica, commesso da Caio tutore
dell’incapace Tizio, il quale muore.
Tizio era orfano e gli erano rimasti due zii che vivevano in
un’altra città.
I soggetti legittimati a costituirsi parte civile nei confronti di
Caio e che si costituiscono parte civile sono i due zii di
Tizio: Mevio e Mevia, nei confronti di Caio tutore
dell’incapace Tizio (art. 77 c.p.p.) (in esito a denuncia
querela da essi sporta, ma si tratta di reati procedibili
d’ufficio trattandosi di furto aggravato).
18
Il Tribunale all’esito del giudizio di primo grado, condannava
l’imputato a risarcire i danni nei confronti delle parti civili
Mevio e Mevia, zii di Tizio.
Al contrario, la Corte d’Appello rigettava la domanda di
risarcimento dei danni proposta da Mevio e Mevia “iure
proprio” e "iure hereditatis” poiché, a parere della Corte
d’Appello:
si trattava di parenti lontani che non avevano frequenti rapporti
con il defunto Tizio e la mancanza di frequentazione tra le due
parti civili e la parte danneggiata non aveva cagionato patemi
d'animo e sofferenze, che costituiscono il fondamento per il
riconoscimento di un danno morale.
Non vi era prova di danni patrimoniali subiti per la morte del
nipote. Ma la Corte d’Appello escludeva, anche la risarcibilità di
danni patrimoniali e non patrimoniali "iure hereditatis”.
19
Mevio e Mevia propongono anch’essi ricorso per Cassazione
deducendo, tra l’altro, la violazione ed erronea applicazione
delle norme civili e penali, mancato riconoscimento del
risarcimento del danno vantato “iure proprio” e “ure
hereditatis” quali eredi di Tizio.
La Suprema Corte di Cassazione accoglie il ricorso di Mevio e
Mevia ed evidenzia, invece, che le due parti civili potevano
agire per ottenere sia il danno morale che il danno patrimoniale
“iure hereditatis”,poiché la circostanza che si trattasse di parenti
lontani che non avevano frequenti rapporti con il defunto Tizio
poteva essere idonea ad escludere il diritto al risarcimento dei
danni richiesti “iure proprio”, ma non certo per quelli richiesti
“iure hereditatis” nell'asse ereditario e, quindi, le due parti
civili potevano agire per ottenerlo.
20
Infatti:
• il danno morale patito da Mevio e Mevia a causa della condotta
delittuosa posta in essere nei confronti di Tizio, rientrava nell'asse
ereditario,
• così come il danno patrimoniale subito per il decremento
patrimoniale conseguente ai furti perpetrati in danno di Tizio
influiva sull'asse ereditario.
Il ragionamento della Corte d’Appello in merito al fatto che non vi
era prova di danni patrimoniali subiti per la morte del nipote
escludendone la risarcibilità non era valido, poiché legittimamente
si erano costituiti “iure hereditatis”, quali eredi legittimi di tutto il
patrimonio di Tizio. Sul punto si impone, pertanto, un
annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile
competente per valore in grado di appello.
21
Al riguardo, la Suprema Corte di
Cassazione ha evidenziato:
“Sussiste il diritto degli eredi legittimi
della persona offesa dal reato alla
costituzione di parte civile preordinata
ad ottenere il risarcimento dei danni
patrimoniali e morali richiesti "iure
hereditatis", in quanto nel patrimonio
del "de cuius" rientrano anche i diritti
patrimoniali scaturenti dai danni
provocati dal reato e i danni morali,
quantificabili in somme di denaro, per
le sofferenze morali patite dalla defunta
parte lesa per i reati commessi in suo
danno dall'imputato” (Cassazione
penale sez. V, 04 maggio 2010, n.
29729).
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Art. 76 Costituzione di parte civile
L’azione civile nel processo penale è
esercitata, anche a mezzo di procuratore
speciale, mediante la costituzione di parte
civile.
La costituzione di parte civile produce i
suoi effetti in ogni stato e grado del
processo (principio di immanenza della
costituzione di parte civile).
23
Requisiti dell’atto di costituzione di parte civile
ARTICOLO 78
Formalità della costituzione di parte civile.
1. La dichiarazione di costituzione di parte civile è depositata
nella cancelleria del giudice che procede o presentata in
udienza e deve contenere, a pena di inammissibilità:
a) le generalità della persona fisica o la denominazione
dell'associazione o dell'ente che si costituisce parte civile e le
generalità del suo legale rappresentante;
b) le generalità dell'imputato nei cui confronti viene esercitata
l'azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a
identificarlo;
c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della
procura;
d) l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda;
e) la sottoscrizione del difensore.
24
Art. 78 c.p.p.
2. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione
deve essere notificata, a cura della parte civile,
alle altre parti e produce effetto per ciascuna di
esse dal giorno nel quale è eseguita la
notificazione.
3. Se la procura non è apposta in calce o a
margine della dichiarazione di parte civile, ed è
conferita nelle altre forme previste dall'articolo
100, commi 1 e 2, essa è depositata nella
cancelleria o presentata in udienza unitamente
alla dichiarazione di costituzione della parte
civile.
25
(Art. 78 lett. a) Le generalità della
persona fisica
Esempio
Si costituisce parte civile nel procedimento penale n.
xxx/11 RGNR indicato in epigrafe, Mevia nata a xx il
xx, residente in xx, via xx n.xx , rappresentata e
difesa, dal sottoscritto procuratore speciale e
difensore, Avv. Tizio (nato a xx il xx) del Foro di xx
e con studio in xx via xx n. come da procura
speciale per la costituzione di parte civile e nomina
di difensore in calce al presente atto.
26
(Art. 78 lett. a) Le generalità della
persona giuridica
Esempio.
Si costituisce parte civile nel procedimento penale n.
xxx/11 RGNR indicato in epigrafe la Società
S.p.A., Società consortile per la gestione di un
centro agro - alimentare all’ingrosso, rappresentata
e difesa dal sottoscritto procuratore speciale e
difensore, Avv. Tizio (nato a xxx il xxx), con studio
in xx, via xxx, n.xxx, come da procura speciale
per la costituzione di parte civile e nomina di
difensore, in allegato al presente atto, di cui
costituisce parte integrante (in Allegato 1), 27
rilasciatagli in data xxx.xx. 2011
dall’Amministratore Delegato della Società
S.p.A., Caio, nato a xxx il xx.xx.xx, in forza
dei poteri derivanti allo stesso dallo
Statuto sociale e dalla specifica delega del
Consiglio di amministrazione in data xx.xx.
2011, indicati ed allegati alla procura
speciale, unitamente al verbale del C.d.A.
del xx.xx. 2010 (con delega
all’Amministratore Delegato,) e alla visura
della Camera di Commercio.
28
Nel caso di specie l’Amministratore delegato è anche
il legale rappresentante della Società S.p.A., così come si
evince
• dallo Statuto sociale di essa, allegato all’atto di
costituzione,
• dalla delega del Consiglio di amministrazione di
nomina dell’ A.D. e di delega dei poteri, tra cui quello
della legale rappresentanza,
• dalla delibera del Consiglio di amministrazione in data
xx.xx. 2011, in cui si delibera di costituirsi parte civile
nel procedimento penale in oggetto.
29
È inammissibile la costituzione di parte civile che
contenga un riferimento solo generico ad uno
degli imputati nei cui confronti viene esercitata
l'azione civile (indicato solo come + 11 rispetto ad
altro imputato indicato nominativamente), e non
contenga le generalità del legale
rappresentante della Società che si costituisce
parte civile (Cassazione penale sez. IV, 23
dicembre 2009, n. 6225).
Conseguenze di tale inammissibilità anche ai
fini della liquidazione delle spese di parte civile
in caso di scelta del rito del patteggiamento.
30
(Art. 78 lett. d) l'esposizione delle ragioni che
giustificano la domanda (ovvero l’illustrazione
del Risarcimento del danno)
Esempio
La costituzione di parte civile nei confronti dei predetti imputati
avviene allo scopo di ottenere l’integrale risarcimento dei
danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla Società
S.p.A./ovvero da Tizia, Caia, in relazione ai fatti costituenti
reato indicati nell’imputazione.
Al riguardo, le ragioni che giustificano la costituzione di parte
civile della Società S.p.A. /ovvero di Tizia, Caia, sono in
sintesi le seguenti.
In pratica: nell’atto di costituzione, si evidenziano le
imputazioni e poi si illustra il nesso eziologico tra la condotta
dell’imputato, l’evento dannoso o pericoloso e i danni di cui si
lamenta la risarcibilità.
31
In concreto: come si fa ad individuare il danno da
illustrare nell’atto di costituzionedi parte civile?
Occorre individuare il bene/interesse tutelato dalla
norma.
Es: il delitto di furto è un reato di danno ed è un reato
contro il patrimonio che secondo l’orientamento più
risalente tutela il diritto di proprietà (art. 42 della
Costituzione), come manifestazione concreta del
patrimonio che è comprensivo di tutti i beni, diritti e
obblighi che sono suscettibili di valutazione
economica. In siffatta ipotesi il proprietario della cosa,
è il soggetto passivo del reato e l’unico danneggiato
dal reato.
32
Secondo il più recente orientamento della
dottrina e della giurisprudenza di legittimità,
il bene protetto dal delitto di furto è la
relazione di fatto con la cosa, vale a dire il
possesso o la detenzione, e ciò amplia i
soggetti passivi del reato ed i potenziali
danneggiati, che sono anche i detentori o i
possessori come nel caso del direttore e del
commesso di un centro commerciale, anche
essi soggetti danneggiati dal reato, oltre al
proprietario della cosa rubata (Cass. V pen.
23.05.2003).
33
Il Bene tutelato nel delitto
di associazione a delinquere
di stampo mafioso ex art.
416 bis c.p.
è: l’ordine pubblico in
genere e l’ordine pubblico
economico, attesa la
tendenziale
propensione
dell’associazione ad
acquisire il controllo
dell’economia del luogo,
nell’insieme e per singoli
settori.
34
L'utilizzo del metodo mafioso che ha
determinato l'assoggettamento degli
imprenditori alla volontà ed alle regole del
sodalizio dominante sul territorio ha leso il bene
giuridico protetto dalla norma incriminatrice,
cioè la libertà d'impresa e il libero gioco della
concorrenza senza che sia necessaria la
consumazione di alcuna forma di violenza fisica
o minaccia esplicita.
35
Il Bene tutelato nel delitto di illecita concorrenza
con minaccia o violenza ex art 513 bis c.p. è
costituito dalla tutela dell’ordine economico e
del normale esercizio dell’attività industriale o
commerciale svolta dai privati, considerata quale
aspetto particolare degli interessi economici
nazionali, che con riferimento al funzionamento
del mercato gestito dalla Società S.p.A. è stata
violata (cfr. Cass. Pen. sez. II, 2583/1993).
36
I Danni in concreto (Illustrazione)
Nel caso di specie, i predetti imputati attraverso la
forza di intimidazione derivante dal vincolo
associativo imponevano la gestione monopolistica
del trasporti su gomma dal mercato gestito dalla
Società S.p.A. verso gli altri mercati d’Italia e da
questi ultimi per il mercato gestito dalla Società
S.p.A. a vantaggio di una loro società di trasporti,
ai danni del corretto funzionamento del mercato
gestito dalla Società S.p.A..
I sodali imponevano agli imprenditori operanti nel
citato settore di rivolgersi esclusivamente alle loro
ditte, sempre al fine di agevolare il sodalizio
mafioso.
37
Tutto ciò, pertanto, ha arrecato
una forte turbativa al corretto
funzionamento del mercato
ortofrutticolo in questione gestito
dalla Società S.p.A., a causa della
violazione delle regole del libero
mercato, attuata in un clima di
intimidazione e con metodi illeciti
e violenti e cercando di eliminare i
presupposti della concorrenza, al
fine di acquisire illecitamente
posizioni di preminenza o di
dominio.
38
La condotta del sodalizio criminoso ha
determinato la violazione del diritto alla
libertà del commercio e dell’imprenditoria,
basati sul principio della libera concorrenza,
beni costituzionalmente garantiti e
giuridicamente tutelati, al fine di procurarsi
l'ingiusto profitto rappresentato dall'utile
derivante dal trasporto sottratto alle ditte
concorrenti e dall'esercizio dei trasporti in
regime di monopolio, creando un ingente
danno patrimoniale e non patrimoniale alla
Società S.p.A., che giustificano la
costituzione di parte civile della Società
S.p.A. nel presente giudizio.
39
danni non patrimoniali
alla lesione dell’immagine e della reputazione
della Società S.p.A., quale società di gestione
del mercato ortofrutticolo in questione;
alla perdita di valore del marchio della Società
S.p.A associato a fenomeni di criminalità
organizzata, a livello nazionale e
internazionale, a causa dei fatti in
contestazione, sia per i danni all’immagine
che per le ripercussioni economiche.
40
danni patrimoniali
alle gravi ripercussioni sulle vendite dei prodotti
aventi quel marchio, in Italia e all’estero,
determinata proprio dal fatto che il marchio è stato
associato a fenomeni di criminalità organizzata di
tipo camorristico;
alla diminuzione degli utili della Società S.p.A.,
conseguente al calo delle vendite di cui al punto
che precede;
alla frustrazione del perseguimento degli scopi
sociali della S.p.A., dell’affectio societatis indicati
dallo Statuto allegato al presente atto.
41
Sotto un profilo generale, la
risarcibilità del danno non
patrimoniale cagionato a enti e
persone giuridiche è ormai
pacificamente riconosciuta dalla
dottrina e dalla giurisprudenza di
legittimità.
42
Come è noto, la svolta è cominciata dalla
sentenza del 2003, n. 8828 della Cass. Civ, III
sez. che ha, tra l’altro, così statuito:
“Nel senso del riconoscimento della non
coincidenza tra il danno non patrimoniale
previsto dall'art. 2059 e il danno morale
soggettivo, va altresì ricordato che questa S.C. ha
ritenuto risarcibile il danno non patrimoniale,
evidentemente inteso in senso diverso dal danno
morale soggettivo, anche in favore delle persone
giuridiche; soggetti per i quali non è
ontologicamente configurabile un coinvolgimento
psicologico in termini di patemi d'animo”. 43
Il danno morale ha la funzione di assicurare
al danneggiato una utilità sostitutiva delle
sofferenze patite e non quella di punire il
responsabile. Ne consegue, pertanto, che la
liquidazione del suddetto danno prescinde del
tutto dalla considerazione della capacità
patrimoniale dell’obbligato.
La violazione della dignità sociale e
professionale dell’imprenditore determina,
infatti, la lesione del valore
costituzionalmente protetto e suscettibile di
essere risarcito ai sensi e per gli effetti
dell’art. 2059 c.c. (cfr. Cass. civile, sez. III,
marzo 2005, n. 6732).
44
In particolare, anche per le persone giuridiche il
danno non patrimoniale inteso quale danno morale
soggettivo correlato a turbamenti di carattere
psicologico è da ritenere conseguenza normale
della violazione del diritto nei termini sopra
evidenziati, a causa dei patemi d’animo e dei disagi
psicologici che provoca tale lesione alle persone
preposte alla gestione dell’ente o ai suoi membri,
con la conseguenza che il giudice deve ritenere tale
danno esistente (cfr. Cass. civ. 7.01.2008, n. 31).
45
(Parte conclusiva dell’atto) Alla
luce di tutto quanto
evidenziato, la Società S.p.A., nella persona
del legale rappresentante, rappresentata e
difesa dal sottoscritto procuratore speciale e
difensore, si costituisce parte civile nel
presente giudizio nei confronti degli imputati
sopra indicati e chiede l’integrale risarcimento
dei gravi danni patrimoniali e non patrimoniali
causati alla Società S.p.A. dai fatti in
contestazione, con riserva di determinazione
degli stessi in sede di conclusioni scritte ex
art. 523 c.p.p..
46
(Art. 78 lett. e) la sottoscrizione del
difensore
L’atto di costituzionedi parte civile deve
contenere a pena di inammissibilità
SEMPRE, in ogni caso, la sottoscrizione
del difensore nominato, altrimenti se la
nomina interviene successivamente alla
firma dell’atto, il difensore non sarebbe
legittimato, pena l’inammissibilità
dell’atto stesso.
47
In particolare deve contenere, a pena di
inammissibilità, la sottoscrizione del
difensore già nominato, nell’ipotesi in
cui l’atto di costituzione è redatto
soltanto in prima persona dell’attore,
poiché, in tal caso la sola firma
dell’attore in assenza di quella del
difensore rende inammissibile l’atto.
Nel caso di costituzione a mezzo di
Procuratore speciale (art. 76 c.p.p.) è
indispensabile la firma del Procuratore
speciale e la firma del difensore.
48
Se il procuratore speciale e difensore
coincidono in una unica persona, la
sottoscrizione deve contenere la dicitura:
“il difensore e procuratore
speciale…Avv. Tizio”, poiché l’ Avv.
Tizio nella qualità di difensore assume la
paternità dell’atto con riferimento alla
funzione processuale, mentre in veste di
procuratore speciale assume la paternità
dell’atto solo con riferimento alla
rappresentanza sostanziale e la
sottoscrizione nella sola qualità di
procuratore speciale rende l’atto
inammissibile.
49
L’atto di costituzionedi parte civile è
inammissibile:
• se è firmato solo dalla parte o dal solo
Procuratore speciale e non dal difensore;
• se la sottoscrizione del difensore è solo in
funzione di autentica della firma della parte
(perchè, in tal caso esplica solo un potere di
autentica e non di firma). In realtà siffatta
ipotesi è controversa in Giurisprudenza e
dottrina.
50
Pertanto è Ammissibile, Valida
ed Efficace la Costituzione se la
firma del difensore è in funzione
sia di sottoscrizione che di
autentica.
51
La mancata
sottoscrizione,
una volta
eccepita, non può
essere sanata con
la successiva
sottoscrizione.
52
La procura speciale può essere contenuta in un
atto separato che, quindi, deve essere allegato
all’atto di costituzione, nonché in calce all’atto
stesso e deve essere firmata da chi la conferisce
tale firma deve essere autenticata dal soggetto
nominato procuratore speciale, poiché in assenza
di autentica la procura speciale sarebbe
inesistente e l’atto di costituzionedi parte civile
inammissibile.
La Procura speciale deve essere presentata sempre
unitamente all’atto di costituzione.
In ogni caso si rinvia all’art 122 c.p.p. che
disciplina “procura speciale per determinati atti”. 53
Poteri del Giudice in ordine
all’ammissibilità dell’ atto di costituzione di
parte civile.
Il Giudice valuta con accertamento anticipato e
provvisorio, la sussistenza dei requisiti ex art. 78
c.p.p. previsti a pena di inammissibilità. Qualora
tali requisiti siano sussistenti ammette con
ordinanza la costituzione di parte civile; in caso
contrario la esclude. Le ordinanze che ammettono
o escludono la parte civile sono definitivamente
inoppugnabili, mentre è impugnabile l'ordinanza
che respinge la richiesta di esclusione della parte
civile ai sensi dell'art. 80 c.p.p., per qualsiasi
irregolarità formale e sostanziale della costituzione
della parte civile, unitamente alla sentenza (v. così,
Cass. SS.UU. 13.7.1999, Pediconi; Cass.
8.11.2007, Sommer).
54
Il Giudice, altresì, durante tutto il corso
del processo ed in misura ancora più
attenta all’esito del dibattimento con la
sentenza di merito, valuta la fondatezza
della pretesa risarcitoria e con la sentenza
che definisce il giudizio accoglie la
richiesta di risarcimento o la rigetta se la
ritiene infondata (cfr. tra le altre, Cass.
SS.UU. 19.05.1999, n.12; Cass. Pen. sez.
V, 16.03.2005, n. 14575).
55
Se la parte civile è ammessa nel
processo vige il principio
dell’immanenza della parte
civile che non è scalfito nel caso
in cui la domanda risarcitoria
all’esito del processo venga
rigettata.
56
Costituzione di parte civile e rito abbreviato
Nel caso di rito abbreviato la costituzione di parte civile
avviene nei confronti degli imputati ammessi al giudizio
abbreviato con ordinanza ex art. 438 c.p.p..
Al riguardo, occorre evidenziare che ai sensi dell’art. 441,
co. 2, c.p.p. “la costituzione di parte civile intervenuta
dopo la conoscenza dell’ordinanza che dispone il giudizio
abbreviato, equivale ad accettazione del rito abbreviato”
e che il termine finale stabilito a pena di decadenza per la
costituzione di parte civile effettuata nel giudizio
abbreviato è quello della dichiarazione di apertura della
discussione e, pertanto, fino a tale dichiarazione, è
tempestiva la costituzione di parte civile nel
procedimento speciale (per tutte, cfr. Cass. Pen. Sez. III,
57
22.06.2010, n. 35700).
Costituzione di parte civile e
patteggiamento ex art. 444 c.p.p.
La costituzione di parte civile, pertanto, non esplica i
suoi effetti in caso di patteggiamento, poiché, come
previsto dall’art. 444 comma 2, al secondo periodo,
“Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non
decide sulla relativa domanda; l'imputato è
tuttavia condannato al pagamento delle spese
sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano
giusti motivi per la compensazione totale o
parziale. Non si applica la disposizione
dell'articolo 75, comma 3”.
58
In ogni caso, il requisito indispensabile per la
liquidazione delle spese della parte civile in siffatta
ipotesi è sempre costituto dalla sussistenza dei
requisiti richiesti dall’art. 78 c.p.p. a pena di
inammissibilità, poiché, in caso contrario, come
nell’ipotesi di mancanza delle generalità del legale
rappresentante della Società che si costituisce parte
civile, il Giudice non può condannare l’imputato,
condannato ex art. 444 c.p.p. al pagamento delle
spese processuali in favore della parte civile (cfr.
Cassazione penale sez. IV, 23 dicembre 2009, n.
6225).
59
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