...

la costituzione del responsabile civile

by user

on
Category: Documents
26

views

Report

Comments

Transcript

la costituzione del responsabile civile
Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Roma
Scuola Forense V.E. Orlando
Avv. Valeria Simeoni
Atto di costituzione di parte
civile e atto di costituzione del
responsabile civile
1
Parte civile
La parte civile è soggetto/parte
eventuale del processo penale poiché
la persona danneggiata dal reato può
scegliere di esercitare l’azione civile
nel processo penale o nella sua sede
naturale, vale a dire nella sede
civilistica.
2
Caso concreto
• Si tratta di un procedimento penale in cui vi sono più
soggetti, persone fisiche e persone giuridiche, danneggiati
dai reati commessi dall’imputato (Tizio), che si sono
costituiti parte civile nei confronti di quest’ultimo.
• Uno dei soggetti danneggiati dal reato è la Banca S.p.A,
(persona giuridica) costituitasi parte civile nei confronti
dell’imputato, che si è anche costituita responsabile civile
per il fatto dell’imputato ex art. 83 e ss. c.p.p. , in esito alla
citazione del responsabile civile, richiesta dalle altre parti
civili costituite nel medesimo procedimento.
• In tal modo, la Banca S.p.A, assume una duplice veste:
quella di parte civile costituita ex art. 76 c.p.p. che chiede il
risarcimento del danno nei confronti dell’imputato e
• quella di responsabile civile costituito ex art. 84 c.p.p. che,
in caso di riconoscimento della responsabilità di cui all’art.
2049 c.c. , è condannato al risarcimento del danno in solido
3
con l’imputato, ai sensi dell’art. 538 c.p.p..
Art 74 c.p.p.
Legittimazione all'azione civile
L'azione civile per le restituzioni e per il
risarcimento del danno di cui all'articolo
185 c.p. può essere esercitata nel
processo penale dal soggetto al quale il
reato ha recato danno ovvero dai suoi
successori universali, nei confronti
dell'imputato e del responsabile civile.
4
• L’art. 74 c.p.p. fa riferimento “al soggetto al quale il reato
ha arrecato danno ovvero i suoi successori universali”.
• Nel caso di persone giuridiche l’art. 110 c.p.c. recita
“Quando la parte viene meno per morte o per altra causa, il
processo è proseguito dal successore universale o in suo
confronto”.
• Come è noto, l'espressione “per altra causa”, fa
riferimento all'ipotesi di “estinzione della persona
giuridica”, che da luogo ad una successione a titolo
universale, come nell’ipotesi di fusione tra società: di cui
all’art. 2501 ss. c.c. (Non rientra la cessione di Azienda che
rappresenta una ipotesi di successione a titolo particolare).
• Nel caso di Persone fisiche si fa riferimento alla
legittimazione “iure hereditatis”, che non esclude e,
quindi, può coesistere con la legittimazione “iure proprio”.
5
• Al riguardo, l’orientamento consolidato della Suprema Corte di
Cassazione con riferimento all’art. 74 c.p.p. distingue:
•
•
il diritto al risarcimento iure proprio che è il diritto del soggetto al
quale il reato ha direttamente recato danno
dal diritto al risarcimento iure successionis, che spetta solo ai
successori universali e che sorge quando si sia verificato un
depauperamento del patrimonio della vittima in conseguenza
dell'accadimento (cfr. tra le altre, Cass. pen. Sez. IV, 19 aprile
2005, n. 38809, Giuliano).
• Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato:
• “Sussiste il diritto degli eredi legittimi della persona offesa dal reato
alla costituzione di parte civile preordinata ad ottenere il
risarcimento dei danni patrimoniali e morali richiesti "iure
hereditatis", in quanto nel patrimonio del "de cuius" rientrano
anche i diritti patrimoniali scaturenti dai danni provocati dal reato e
i danni morali, quantificabili in somme di denaro, per le sofferenze
morali patite dalla defunta parte lesa per i reati commessi in suo
danno dall'imputato” (Cassazione penale sez. V, 04 maggio 2010,
6
n. 29729).
ARTICOLO 185 C.P.
Restituzioni e risarcimento del danno
Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma
delle leggi civili.
Ogni reato, che abbia cagionato un danno
patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al
risarcimento il colpevole e le persone che, a
norma delle leggi civili, debbono rispondere
per il fatto di lui (responsabile civile).
7
In sostanza il danneggiato è “chiunque abbia
riportato un danno eziologicamente riferibile
all’azione od omissione del soggetto attivo del
reato”, pertanto è fondamentale la ricostruzione
del nesso di causalità tra il fatto ed il reato secondo
le regole di cui agli artt. 40 e 41 c.p. (Cass. SS.UU.
del 1.07.2002, n. 9556, Cass. pen 20.10.1997, Cass
08.11.2007).
Pertanto, legittimati a costituirsi parte civile sono i
soggetti danneggiati dal reato: persone fisiche,
persone giuridiche, quindi, Società anche intese
come Banche, Enti ed Associazioni (Legittimazione
attiva), nei confronti dell’imputato e/o del
responsabile civile, se ricorrono i presupposti
(Legittimazione passiva).
8
Alla luce della significativa evoluzione
giurisprudenziale, sviluppatasi con particolare
riferimento al danno non patrimoniale,
costituisce principio pienamente condiviso che
legittimato a costituirsi parte civile, sia il
danneggiato inteso come chiunque abbia
riportato un danno eziologicamente riferibile
all'azione o all'omissione del soggetto attivo del
reato secondo la disciplina del rapporto di
causalità prevista dal codice penale (Cass., Sez. 6,
21 febbraio 2005, Caprini, rv. 231210; Sez. 5^, 12
maggio 2000, Toscano, rv. 216115; Sez. 6^, 10
novembre 1997, Mozzati, rv. 208820).
9
• Tizio, direttore della filiale della Banca S.p.A. , è
imputato per il reato di cui all’ art. 416 c.p., nonché per
le truffe contestate ex artt. 81 cpv, 110, 640 e 61. n. 7 c.p.
in concorso, tra gli altri, con Caio, soggetto del tutto
estraneo e sconosciuto alla Banca S.p.A. e al quale,
infatti, la Banca non aveva conferito alcun incarico.
• In particolare si contesta a Tizio, in concorso con Caio, e
con altri, di essere il promotore e l’organizzatore del
programma criminoso avente lo scopo di commettere
più truffe in danno di vari soggetti privati. A tali soggetti
privati Caio prospettava la possibilità di acquisto di
immobili a condizioni molto più vantaggiose rispetto a
quelle ordinarie di mercato, con riferimento a crediti
immobiliari inesistenti.
10
• In particolare, Caio proponeva l’acquisto di immobili
che diceva essere oggetto di operazioni di
cartolarizzazione relative a procedure esecutive
intentate dalla filiale della Banca di cui Tizio era il
direttore. Tali immobili erano, infatti, del tutto estranei
al patrimonio immobiliare della Banca, completamente
ignara della vicenda, così come inesistenti erano le
operazioni di cartolarizzazione.
• Il meccanismo delle truffe era il seguente: Caio
prospettava l’acquisto di immobili di un certo valore
asseritamente posti in vendita dalla Banca a condizioni
molto vantaggiose e, per non dare adito a dubbi sulla
trasparenza dell’operazione, si faceva rilasciare dagli
acquirenti assegni circolari non trasferibili intestati alla
Banca, a titolo di acconto opzione, al fine di togliere
ipoteche giudiziali o altri vincoli gravanti sugli
11
immobili.
Caio consegnava tali assegni a Tizio, il direttore della filiale,
il quale aveva il compito di negoziarli.
Tali assegni solo apparentemente erano emessi a favore
della Banca poiché, in realtà, NON ERANO VERSATI da
Tizio SUL CONTO Corrente DEL BENEFICIARIO, cioè
la BANCA S.p.A., ma Tizio li incassava e li versava su un
conto corrente privato cointestato ad altre due persone che
facevano parte dell’organizzazione ex art. 416 c.p. e acceso
presso la medesima filiale della Banca S.p.A..
Tizio firmava gli assegni “per girata” sotto la dicitura della
Banca e annotava sul retro dell’assegno circolare il numero
del c.c. cointestato ai due soggetti, con il relativo visto.
Tutto ciò era in violazione della normativa che prevedeva
che il direttore poteva girare gli assegni intestati alla Banca
e versarli soltanto sui conti intestati alla Banca.
12
Il denaro versato sul conto corrente dei privati nei
termini evidenziati, veniva prelevato in contanti o a
favore di altri soggetti che beneficiavano del
meccanismo truffaldino. In tal modo erano
monetizzati
i proventi delle truffe in questione.
Sul conto privato cointestato sono stati versati
assegni per un importo totale superiore ad Euro
seicentomila, così come risultava dal rapporto
ispettivo della Banca.
Il meccanismo posto in essere dall’organizzazione
criminale ha causato un ingente danno patrimoniale
e non patrimoniale immediato e diretto sia alla
Banca S.p.A.. che agli “acquirenti”degli immobili. 13
Nel procedimento in questione il Giudice
ha preliminarmente riconosciuto la
legittimazione a costituirsi parte civile e la
fondatezza delle pretese risarcitorie sia
degli acquirenti degli immobili che della
Banca S.p.A. .
In esito al giudizio di primo grado, il
Giudice ha riconosciuto la responsabilità
penale di Tizio e lo ha condannato al
risarcimento dei danni patrimoniali e non
patrimoniali nei confronti delle parti civili
costituite, e, quindi, anche nei confronti
della Banca.
14
Il Tribunale ha, tuttavia, riconosciuto la responsabilità civile della
Banca ex artt. 2049 c.c. e 538 c.p.p. poiché “le allegazioni difensive
della banca volte ad escludere la responsabilità per l’operato infedele
del dipendente” sono superate dalla “uniforme interpretazione
giurisprudenziale dell’art. 2049 c.c. che ritiene che “ai fini della
repsonsabilità civile per fatto illecito commesso dal dipendente è
sufficiente un rapporto di occasionalità necessaria tra il fatto dannoso
e le mansioni esercitate dal dipendente, che ricorre quando l’illecito è
stato compiuto sfruttando comunque i compiti da questo svolti, anche
se il dipendente ha agito oltre i limiti delle sue incombenze e persino se
ha violato gli obblighi a lui imposti (cfr., tra le tante, Cass.
36503/2002)” (cfr. Cass. civ., sez. III, 26.01.2010, n. 1530).
Se da un lato, l’accertamento del rapporto di occasionalità deve
essere effettuato con particolare rigore (Cass. n. 6033/2008 e
6632/2008), a parere del Tribunale “nel caso in esame, la
perpetrazione dei reati per cui è processo è stata resa possibile
dall’attività esercitata alle dipendenze della Banca dell’imputato, che si
15
è avvalso della qualifica ricoperta direttamente”.
Pertanto, la Banca S.p.A., se da un lato ha
ottenuto il risarcimento dei danni chiesti nei
confronti di Tizio, deve anche rispondere
delle conseguenze civilistiche degli illeciti
commessi da Tizio ed è stata condannata in
solido con Tizio al risarcimento dei danni da
quest’ultimo cagionati nei confronti delle
altre parti civile costituite che ne avevano
chiesto la citazione ex art. 83 e ss. c.p.p..
16
Art. 76 c.p.p.
Costituzione di parte civile
L’azione civile nel processo penale è
esercitata, anche a mezzo di
procuratore speciale, mediante la
costituzione di parte civile.
La costituzione di parte civile produce i
suoi effetti in ogni stato e grado del
processo (principio di immanenza della
costituzione di parte civile).
17
Requisiti dell’atto di costituzione di parte
civile
ARTICOLO 78 c.p.p.
Formalità della costituzione di parte civile.
1. La dichiarazione di costituzione di parte civile è
depositata nella cancelleria del giudice che procede o
presentata in udienza e deve contenere, a pena di
inammissibilità:
a) le generalità della persona fisica o la denominazione
dell'associazione o dell'ente che si costituisce parte civile
e le generalità del suo legale rappresentante;
b) le generalità dell'imputato nei cui confronti viene
esercitata l'azione civile o le altre indicazioni personali
che valgono a identificarlo;
c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della
procura;
d) l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda;
18
e) la sottoscrizione del difensore.
Art. 78 c.p.p.
2. Se è presentata fuori udienza, la
dichiarazione deve essere notificata, a cura
della parte civile, alle altre parti e produce
effetto per ciascuna di esse dal giorno nel
quale è eseguita la notificazione.
3. Se la procura non è apposta in calce o a
margine della dichiarazione di parte civile, ed
è conferita nelle altre forme previste
dall'articolo 100, commi 1 e 2, essa è
depositata nella cancelleria o presentata in
udienza unitamente alla dichiarazione di
costituzione della parte civile.
19
Al riguardo, è inammissibile la
costituzione di parte civile che
contenga un riferimento solo generico
agli imputati nei cui confronti viene
esercitata l'azione civile (indicato solo
come + 11 rispetto ad altro imputato
indicato nominativamente), e non
contenga le generalità del legale
rappresentante della Società che si
costituisce parte civile (Cassazione
penale sez. IV, 23 dicembre 2009, n.
6225).
20
Atto di costituzione della parte civile
Si costituisce parte civile nel procedimento penale n.
…/… RGNR indicato in epigrafe, la Banca S.p.A., con
sede sociale in …, codice fiscale … e n. … di iscrizione
al registro delle imprese, Partita IVA …, Capitale
sociale..,
rappresentata dal sottoscritto procuratore speciale e
difensore, Avv. … (nato a … il …), con studio in …,
via …, n. …, come da procura speciale per la
costituzione di parte civile e nomina di difensore, in
allegato al presente atto, di cui costituisce parte
integrante (in Allegato 1),
21
rilasciatagli in data … dal Dott.
… in qualità di Responsabile del
servizio del contenzioso penale ...,
in forza della procura speciale
conferita in data … dal
Consigliere delegato ….
22
La costituzione di parte civile avviene nei
confronti di Tizio, nato a … , il … .
La costituzione di parte civile ha lo scopo di
ottenere l’integrale risarcimento dei danni
materiali e morali derivati alla Banca S.p.A.
dai fatti contestati al predetto imputato nella
richiesta di rinvio a giudizio/decreto di
citazione a giudizio, formulata in data … .
23
Le ragioni per la costituzione di parte civile sono le seguenti.
Tizio è imputato per i reati di cui ai capi , A), B), (descrivete
l’imputazione) …
La costituzione di parte civile nei confronti del predetto
imputato avviene allo scopo di ottenere l’integrale
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali
subiti dalla Banca S.p.A. in relazione ai fatti costituenti
reato indicati nell’imputazione.
(In pratica: dopo aver evidenziato le imputazioni occorre illustrare il
nesso eziologico tra la condotta dell’imputato, l’evento dannoso o
pericoloso e i danni di cui si lamenta la risarcibilità).
24
Come è noto, il Bene tutelato nel delitto di
associazione a delinquere ex art. 416 c.p.
è l’ordine pubblico minacciato anche soltanto dalla
semplice esistenza di una associazione stabile
avente come programma la commissione di delitti.
In estrema sintesi, la nozione di ordine pubblico si
riferisce, tra l’altro, al complesso di interessi di
rilievo e tutela costituzionale, sottesi alle libertà
personali e collettive, nonché ai rapporti civili ed
economici.
25
Nel caso di specie, Tizio, attraverso la organizzazione
criminosa ed il vincolo permanente sussistente tra gli
associati , ha recato offesa alla libertà personale e di
iniziativa economica di cui la Banca è legittimamente
titolare e ha posto in essere una serie di truffe
procurando a sé e ai correi l’ingiusto profitto,
derivante dall’incasso degli assegni con le modalità
evidenziate, arrecando un danno alla Banca S.p.A.
nonché altri soggetti privati.
26
Tutto ciò, pertanto, ha
creato un ingente danno
patrimoniale e non patrimoniale
all’immagine e alla reputazione
della Banca S.p.A., che giustifica la
costituzione di parte civile nel
presente giudizio.
27
In particolare, la risarcibilità del danno non patrimoniale
cagionato a enti e persone giuridiche è ormai pacificamente
riconosciuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza di
legittimità. Come è noto, la sentenza del 2003, n. 8828 della
Cass. Civ, III sez. ha, tra l’altro, così statuito:
“Nel senso del riconoscimento della non coincidenza tra il
danno non patrimoniale previsto dall'art. 2059 e il danno morale
soggettivo, va altresì ricordato che questa S.C. ha ritenuto
risarcibile il danno non patrimoniale, evidentemente inteso in
senso diverso dal danno morale soggettivo, anche in favore delle
persone giuridiche; soggetti per i quali non è ontologicamente
configurabile un coinvolgimento psicologico in termini di patemi
d'animo”.
28
Il danno morale ha la funzione di assicurare
al danneggiato una utilità sostitutiva delle
sofferenze patite e non quella di punire il
responsabile. Ne consegue, pertanto, che la
liquidazione del suddetto danno prescinde del
tutto dalla considerazione della capacità
patrimoniale dell’obbligato.
La violazione della dignità sociale e
professionale dell’imprenditore determina,
infatti, la lesione del valore costituzionalmente
protetto e suscettibile di essere risarcito ai
sensi e per gli effetti dell’art. 2059 c.c. (cfr.
Cass. civile, sez. III, marzo 2005, n. 6732; Cass.
civ. 7.01.2008, n. 31).
29
Alla luce di tutto quanto evidenziato, la
Banca S.p.A., nella persona del legale
rappresentante, rappresentata e difesa dal
sottoscritto procuratore speciale e
difensore, si costituisce parte civile nel
presente giudizio nei confronti di Tizio e
chiede l’integrale risarcimento dei gravi
danni patrimoniali e non patrimoniali
causati dai fatti in contestazione, con
riserva di determinazione degli stessi in
sede di conclusioni scritte ex art. 523 c.p.p..
30
(Art. 78 lett. e) la sottoscrizione del
difensore
L’atto di costituzione di parte civile deve
contenere a pena di inammissibilità
SEMPRE, in ogni caso, la sottoscrizione del
difensore già nominato, altrimenti se la
nomina interviene successivamente alla
firma dell’atto, il difensore non sarebbe
legittimato, pena l’inammissibilità dell’atto
stesso.
31
In particolare, deve contenere, a pena
di inammissibilità, la sottoscrizione del
difensore già nominato, nell’ipotesi in
cui l’atto di costituzione è redatto
soltanto in prima persona dall’attore,
poiché, in tal caso la sola firma
dell’attore in assenza di quella del
difensore rende inammissibile l’atto.
Nel caso di costituzione a mezzo di
Procuratore speciale (art. 76 c.p.p.) è
indispensabile la firma del Procuratore
speciale e la firma del difensore.
32
Se il procuratore speciale e difensore
coincidono in una unica persona, la
sottoscrizione deve contenere la dicitura: “il
difensore e procuratore speciale…Avv. …”,
poiché l’ Avv. … nella qualità di difensore
assume la paternità dell’atto con
riferimento alla funzione processuale,
mentre in veste di procuratore speciale
assume la paternità dell’atto solo con
riferimento alla rappresentanza sostanziale
e la sottoscrizione nella sola qualità di
procuratore speciale rende l’atto
inammissibile.
33
L’atto di costituzione di parte civile è
inammissibile:
se è firmato solo dalla parte o dal solo
Procuratore speciale e non dal
difensore
34
La mancata
sottoscrizione,
una volta
eccepita, non può
essere sanata con
la successiva
sottoscrizione.
35
La procura speciale può essere contenuta in un
atto separato che, quindi, deve essere allegato
all’atto di costituzione, nonché in calce all’atto
stesso e deve essere firmata da chi la conferisce.
Tale firma deve essere autenticata dal soggetto
nominato procuratore speciale, poiché in assenza
di autentica la procura speciale sarebbe
inesistente e l’atto di costituzione di parte civile
inammissibile.
La Procura speciale deve essere presentata
sempre unitamente all’atto di costituzione.
In ogni caso si rinvia all’art 122 c.p.p. che disciplina
36
“procura speciale per determinati atti”.
RESPONSABILE CIVILE
(artt. 83 – 88 c.p.p.)
Nel caso concreto, come visto, alcune parti civili costituite
hanno citato la Banca quale responsabile civile per il fatto
dell’imputato.
Si tratta di responsabilità solidale con quella dell’imputato
per le conseguenze civili del reato.
Infatti, il presupposto dell’azione in sede penale contro il
responsabile civile è l’azione civile contro l’imputato.
Il responsabile civile è introdotto nel giudizio penale mediante
la citazione effettuata dal Giudice in esito alla richiesta della
parte civile, del P.M., e negli altri casi di cui all’art. 83 c.p.p..
La richiesta di citazione è ordinata con decreto del giudice che
procede, ai sensi dell’art. 83 c.p.p.,
co. 2 e ss..
L’Art. 84 c.p.p. disciplina “la costituzione del responsabile
civile”che può avvenire anche a mezzo di procuratore
speciale, indicandone i requisiti a pena di inammissibilità.
37
Ai fini della responsabilità civile ex at. 2049 c.c. (I
padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto
illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a
cui sono adibiti) è necessario che sussistano:
il fatto illecito, il rapporto di preposizione, il nesso di
occasionalità necessaria.
In particolare, la sussistenza del nesso o rapporto di
occasionalità necessaria tra il fatto dannoso
commesso dal dipendente e le mansioni esercitate
dal medesimo, ricorre quando l’illecito è stato
compiuto dal dipendente “a causa” , ovvero
sfruttando comunque i compiti, le mansioni da lui
svolti, anche se il dipendente ha agito oltre i limiti
delle sue incombenze e persino se ha violato gli
obblighi a lui imposti.
38
La responsabilità del datore di lavoro ex art. 2049 c.c. non
richiede un rapporto di causalità immediata e diretta
tra il fatto illecito del dipendente e il danno causato, ma
che questo sia stato commesso “in occasione” delle
attività che scaturiscono dal lavoro svolto dal
dipendente e sulle quali, il datore di lavoro deve
esercitare un controllo.
Quindi, anche se il dipendente ha svolto le proprie
mansioni, incombenze per fini del tutto propri, anche in
contrasto con i fini del datore di lavoro, si è giovato
della posizione da lui rivestita al fine della produzione
dell’illecito.
Nel caso concreto, Tizio ha commesso i reati in questione
svolgendo le proprie mansioni di direttore affidategli
dalla Banca e quindi, “per conto della Banca”.
Siamo al limite della responsabilità oggettiva.
39
ATTO DI COSTITUZIONE DEL RESPONSABILE
CIVILE
La Banca S.p.A. con sede sociale in …, codice fiscale … e n.
… di iscrizione al registro delle imprese, Partita IVA …,
Capitale sociale .., in persona del Dott. ... , in qualità di
Responsabile del servizio del contenzioso penale, in forza
della procura speciale conferita in data … dal Consigliere
delegato dott. …, (dati per l’identificazione).
che si allega,
rappresentata dal sottoscritto procuratore speciale e
difensore, Avv. … (nato a … il …), con studio in …, via …,
n. …, in forza di procura speciale conferita da …,
40
Premesso che:
i Sig.ri Alfa e, Beta …, parti civili costituite nel procedimento penale n. pendente
innanzi al Tribunale, contro Tizio, (dati per l’identificazione), imputato per i
reati di … hanno chiesto la citazione della Banca S.p.A. quale responsabile
civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ecc. ecc..;
a seguito di tale richiesta il Tribunale con Decreto del .., per quanto riguarda i
signori Alfa e, Beta … ha ordinato la citazione della Banca S.p.A.;
tali decreti sono stati notificati al legale rappresentante della
Banca S.p.A..
Ciò premesso, la Banca S.p.A., in persona del legale rappresentante pro – tempore,
come sopra rappresentata e difesa
attua
COSTITUZIONE DEL REPSONSABILE CIVILE
nel procedimento in epigrafe nei confronti dei Sig.ri Alfa e, Beta.
Con la presente costituzione si chiede che venga dichiarata l’infondatezza in fatto e
in diritto delle pretese risarcitorie avanzate dalle parti civili e che non venga
riconosciuta la responsabilità civile della Banca S.p.A. per le seguenti ragioni
(esplicazione delle motivazioni)
Pertanto, si chiede che non venga riconosciuta la responsabilità civile della banca
S.p.A. per i fatti ascritti a Tizio
Con osservanza
Data e Firma
Il Procuratore speciale e difensore 41
Avv.
Fly UP