Comments
Description
Transcript
la costituzione del responsabile civile
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma Scuola Forense V.E. Orlando Avv. Valeria Simeoni Atto di costituzione di parte civile e atto di costituzione del responsabile civile 1 Parte civile La parte civile è soggetto/parte eventuale del processo penale poiché la persona danneggiata dal reato può scegliere di esercitare l’azione civile nel processo penale o nella sua sede naturale, vale a dire nella sede civilistica. 2 Caso concreto • Si tratta di un procedimento penale in cui vi sono più soggetti, persone fisiche e persone giuridiche, danneggiati dai reati commessi dall’imputato (Tizio), che si sono costituiti parte civile nei confronti di quest’ultimo. • Uno dei soggetti danneggiati dal reato è la Banca S.p.A, (persona giuridica) costituitasi parte civile nei confronti dell’imputato, che si è anche costituita responsabile civile per il fatto dell’imputato ex art. 83 e ss. c.p.p. , in esito alla citazione del responsabile civile, richiesta dalle altre parti civili costituite nel medesimo procedimento. • In tal modo, la Banca S.p.A, assume una duplice veste: quella di parte civile costituita ex art. 76 c.p.p. che chiede il risarcimento del danno nei confronti dell’imputato e • quella di responsabile civile costituito ex art. 84 c.p.p. che, in caso di riconoscimento della responsabilità di cui all’art. 2049 c.c. , è condannato al risarcimento del danno in solido 3 con l’imputato, ai sensi dell’art. 538 c.p.p.. Art 74 c.p.p. Legittimazione all'azione civile L'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'articolo 185 c.p. può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell'imputato e del responsabile civile. 4 • L’art. 74 c.p.p. fa riferimento “al soggetto al quale il reato ha arrecato danno ovvero i suoi successori universali”. • Nel caso di persone giuridiche l’art. 110 c.p.c. recita “Quando la parte viene meno per morte o per altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto”. • Come è noto, l'espressione “per altra causa”, fa riferimento all'ipotesi di “estinzione della persona giuridica”, che da luogo ad una successione a titolo universale, come nell’ipotesi di fusione tra società: di cui all’art. 2501 ss. c.c. (Non rientra la cessione di Azienda che rappresenta una ipotesi di successione a titolo particolare). • Nel caso di Persone fisiche si fa riferimento alla legittimazione “iure hereditatis”, che non esclude e, quindi, può coesistere con la legittimazione “iure proprio”. 5 • Al riguardo, l’orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione con riferimento all’art. 74 c.p.p. distingue: • • il diritto al risarcimento iure proprio che è il diritto del soggetto al quale il reato ha direttamente recato danno dal diritto al risarcimento iure successionis, che spetta solo ai successori universali e che sorge quando si sia verificato un depauperamento del patrimonio della vittima in conseguenza dell'accadimento (cfr. tra le altre, Cass. pen. Sez. IV, 19 aprile 2005, n. 38809, Giuliano). • Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato: • “Sussiste il diritto degli eredi legittimi della persona offesa dal reato alla costituzione di parte civile preordinata ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e morali richiesti "iure hereditatis", in quanto nel patrimonio del "de cuius" rientrano anche i diritti patrimoniali scaturenti dai danni provocati dal reato e i danni morali, quantificabili in somme di denaro, per le sofferenze morali patite dalla defunta parte lesa per i reati commessi in suo danno dall'imputato” (Cassazione penale sez. V, 04 maggio 2010, 6 n. 29729). ARTICOLO 185 C.P. Restituzioni e risarcimento del danno Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili. Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui (responsabile civile). 7 In sostanza il danneggiato è “chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all’azione od omissione del soggetto attivo del reato”, pertanto è fondamentale la ricostruzione del nesso di causalità tra il fatto ed il reato secondo le regole di cui agli artt. 40 e 41 c.p. (Cass. SS.UU. del 1.07.2002, n. 9556, Cass. pen 20.10.1997, Cass 08.11.2007). Pertanto, legittimati a costituirsi parte civile sono i soggetti danneggiati dal reato: persone fisiche, persone giuridiche, quindi, Società anche intese come Banche, Enti ed Associazioni (Legittimazione attiva), nei confronti dell’imputato e/o del responsabile civile, se ricorrono i presupposti (Legittimazione passiva). 8 Alla luce della significativa evoluzione giurisprudenziale, sviluppatasi con particolare riferimento al danno non patrimoniale, costituisce principio pienamente condiviso che legittimato a costituirsi parte civile, sia il danneggiato inteso come chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione o all'omissione del soggetto attivo del reato secondo la disciplina del rapporto di causalità prevista dal codice penale (Cass., Sez. 6, 21 febbraio 2005, Caprini, rv. 231210; Sez. 5^, 12 maggio 2000, Toscano, rv. 216115; Sez. 6^, 10 novembre 1997, Mozzati, rv. 208820). 9 • Tizio, direttore della filiale della Banca S.p.A. , è imputato per il reato di cui all’ art. 416 c.p., nonché per le truffe contestate ex artt. 81 cpv, 110, 640 e 61. n. 7 c.p. in concorso, tra gli altri, con Caio, soggetto del tutto estraneo e sconosciuto alla Banca S.p.A. e al quale, infatti, la Banca non aveva conferito alcun incarico. • In particolare si contesta a Tizio, in concorso con Caio, e con altri, di essere il promotore e l’organizzatore del programma criminoso avente lo scopo di commettere più truffe in danno di vari soggetti privati. A tali soggetti privati Caio prospettava la possibilità di acquisto di immobili a condizioni molto più vantaggiose rispetto a quelle ordinarie di mercato, con riferimento a crediti immobiliari inesistenti. 10 • In particolare, Caio proponeva l’acquisto di immobili che diceva essere oggetto di operazioni di cartolarizzazione relative a procedure esecutive intentate dalla filiale della Banca di cui Tizio era il direttore. Tali immobili erano, infatti, del tutto estranei al patrimonio immobiliare della Banca, completamente ignara della vicenda, così come inesistenti erano le operazioni di cartolarizzazione. • Il meccanismo delle truffe era il seguente: Caio prospettava l’acquisto di immobili di un certo valore asseritamente posti in vendita dalla Banca a condizioni molto vantaggiose e, per non dare adito a dubbi sulla trasparenza dell’operazione, si faceva rilasciare dagli acquirenti assegni circolari non trasferibili intestati alla Banca, a titolo di acconto opzione, al fine di togliere ipoteche giudiziali o altri vincoli gravanti sugli 11 immobili. Caio consegnava tali assegni a Tizio, il direttore della filiale, il quale aveva il compito di negoziarli. Tali assegni solo apparentemente erano emessi a favore della Banca poiché, in realtà, NON ERANO VERSATI da Tizio SUL CONTO Corrente DEL BENEFICIARIO, cioè la BANCA S.p.A., ma Tizio li incassava e li versava su un conto corrente privato cointestato ad altre due persone che facevano parte dell’organizzazione ex art. 416 c.p. e acceso presso la medesima filiale della Banca S.p.A.. Tizio firmava gli assegni “per girata” sotto la dicitura della Banca e annotava sul retro dell’assegno circolare il numero del c.c. cointestato ai due soggetti, con il relativo visto. Tutto ciò era in violazione della normativa che prevedeva che il direttore poteva girare gli assegni intestati alla Banca e versarli soltanto sui conti intestati alla Banca. 12 Il denaro versato sul conto corrente dei privati nei termini evidenziati, veniva prelevato in contanti o a favore di altri soggetti che beneficiavano del meccanismo truffaldino. In tal modo erano monetizzati i proventi delle truffe in questione. Sul conto privato cointestato sono stati versati assegni per un importo totale superiore ad Euro seicentomila, così come risultava dal rapporto ispettivo della Banca. Il meccanismo posto in essere dall’organizzazione criminale ha causato un ingente danno patrimoniale e non patrimoniale immediato e diretto sia alla Banca S.p.A.. che agli “acquirenti”degli immobili. 13 Nel procedimento in questione il Giudice ha preliminarmente riconosciuto la legittimazione a costituirsi parte civile e la fondatezza delle pretese risarcitorie sia degli acquirenti degli immobili che della Banca S.p.A. . In esito al giudizio di primo grado, il Giudice ha riconosciuto la responsabilità penale di Tizio e lo ha condannato al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nei confronti delle parti civili costituite, e, quindi, anche nei confronti della Banca. 14 Il Tribunale ha, tuttavia, riconosciuto la responsabilità civile della Banca ex artt. 2049 c.c. e 538 c.p.p. poiché “le allegazioni difensive della banca volte ad escludere la responsabilità per l’operato infedele del dipendente” sono superate dalla “uniforme interpretazione giurisprudenziale dell’art. 2049 c.c. che ritiene che “ai fini della repsonsabilità civile per fatto illecito commesso dal dipendente è sufficiente un rapporto di occasionalità necessaria tra il fatto dannoso e le mansioni esercitate dal dipendente, che ricorre quando l’illecito è stato compiuto sfruttando comunque i compiti da questo svolti, anche se il dipendente ha agito oltre i limiti delle sue incombenze e persino se ha violato gli obblighi a lui imposti (cfr., tra le tante, Cass. 36503/2002)” (cfr. Cass. civ., sez. III, 26.01.2010, n. 1530). Se da un lato, l’accertamento del rapporto di occasionalità deve essere effettuato con particolare rigore (Cass. n. 6033/2008 e 6632/2008), a parere del Tribunale “nel caso in esame, la perpetrazione dei reati per cui è processo è stata resa possibile dall’attività esercitata alle dipendenze della Banca dell’imputato, che si 15 è avvalso della qualifica ricoperta direttamente”. Pertanto, la Banca S.p.A., se da un lato ha ottenuto il risarcimento dei danni chiesti nei confronti di Tizio, deve anche rispondere delle conseguenze civilistiche degli illeciti commessi da Tizio ed è stata condannata in solido con Tizio al risarcimento dei danni da quest’ultimo cagionati nei confronti delle altre parti civile costituite che ne avevano chiesto la citazione ex art. 83 e ss. c.p.p.. 16 Art. 76 c.p.p. Costituzione di parte civile L’azione civile nel processo penale è esercitata, anche a mezzo di procuratore speciale, mediante la costituzione di parte civile. La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo (principio di immanenza della costituzione di parte civile). 17 Requisiti dell’atto di costituzione di parte civile ARTICOLO 78 c.p.p. Formalità della costituzione di parte civile. 1. La dichiarazione di costituzione di parte civile è depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza e deve contenere, a pena di inammissibilità: a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante; b) le generalità dell'imputato nei cui confronti viene esercitata l'azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo; c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura; d) l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda; 18 e) la sottoscrizione del difensore. Art. 78 c.p.p. 2. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione deve essere notificata, a cura della parte civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione. 3. Se la procura non è apposta in calce o a margine della dichiarazione di parte civile, ed è conferita nelle altre forme previste dall'articolo 100, commi 1 e 2, essa è depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione della parte civile. 19 Al riguardo, è inammissibile la costituzione di parte civile che contenga un riferimento solo generico agli imputati nei cui confronti viene esercitata l'azione civile (indicato solo come + 11 rispetto ad altro imputato indicato nominativamente), e non contenga le generalità del legale rappresentante della Società che si costituisce parte civile (Cassazione penale sez. IV, 23 dicembre 2009, n. 6225). 20 Atto di costituzione della parte civile Si costituisce parte civile nel procedimento penale n. …/… RGNR indicato in epigrafe, la Banca S.p.A., con sede sociale in …, codice fiscale … e n. … di iscrizione al registro delle imprese, Partita IVA …, Capitale sociale.., rappresentata dal sottoscritto procuratore speciale e difensore, Avv. … (nato a … il …), con studio in …, via …, n. …, come da procura speciale per la costituzione di parte civile e nomina di difensore, in allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante (in Allegato 1), 21 rilasciatagli in data … dal Dott. … in qualità di Responsabile del servizio del contenzioso penale ..., in forza della procura speciale conferita in data … dal Consigliere delegato …. 22 La costituzione di parte civile avviene nei confronti di Tizio, nato a … , il … . La costituzione di parte civile ha lo scopo di ottenere l’integrale risarcimento dei danni materiali e morali derivati alla Banca S.p.A. dai fatti contestati al predetto imputato nella richiesta di rinvio a giudizio/decreto di citazione a giudizio, formulata in data … . 23 Le ragioni per la costituzione di parte civile sono le seguenti. Tizio è imputato per i reati di cui ai capi , A), B), (descrivete l’imputazione) … La costituzione di parte civile nei confronti del predetto imputato avviene allo scopo di ottenere l’integrale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla Banca S.p.A. in relazione ai fatti costituenti reato indicati nell’imputazione. (In pratica: dopo aver evidenziato le imputazioni occorre illustrare il nesso eziologico tra la condotta dell’imputato, l’evento dannoso o pericoloso e i danni di cui si lamenta la risarcibilità). 24 Come è noto, il Bene tutelato nel delitto di associazione a delinquere ex art. 416 c.p. è l’ordine pubblico minacciato anche soltanto dalla semplice esistenza di una associazione stabile avente come programma la commissione di delitti. In estrema sintesi, la nozione di ordine pubblico si riferisce, tra l’altro, al complesso di interessi di rilievo e tutela costituzionale, sottesi alle libertà personali e collettive, nonché ai rapporti civili ed economici. 25 Nel caso di specie, Tizio, attraverso la organizzazione criminosa ed il vincolo permanente sussistente tra gli associati , ha recato offesa alla libertà personale e di iniziativa economica di cui la Banca è legittimamente titolare e ha posto in essere una serie di truffe procurando a sé e ai correi l’ingiusto profitto, derivante dall’incasso degli assegni con le modalità evidenziate, arrecando un danno alla Banca S.p.A. nonché altri soggetti privati. 26 Tutto ciò, pertanto, ha creato un ingente danno patrimoniale e non patrimoniale all’immagine e alla reputazione della Banca S.p.A., che giustifica la costituzione di parte civile nel presente giudizio. 27 In particolare, la risarcibilità del danno non patrimoniale cagionato a enti e persone giuridiche è ormai pacificamente riconosciuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità. Come è noto, la sentenza del 2003, n. 8828 della Cass. Civ, III sez. ha, tra l’altro, così statuito: “Nel senso del riconoscimento della non coincidenza tra il danno non patrimoniale previsto dall'art. 2059 e il danno morale soggettivo, va altresì ricordato che questa S.C. ha ritenuto risarcibile il danno non patrimoniale, evidentemente inteso in senso diverso dal danno morale soggettivo, anche in favore delle persone giuridiche; soggetti per i quali non è ontologicamente configurabile un coinvolgimento psicologico in termini di patemi d'animo”. 28 Il danno morale ha la funzione di assicurare al danneggiato una utilità sostitutiva delle sofferenze patite e non quella di punire il responsabile. Ne consegue, pertanto, che la liquidazione del suddetto danno prescinde del tutto dalla considerazione della capacità patrimoniale dell’obbligato. La violazione della dignità sociale e professionale dell’imprenditore determina, infatti, la lesione del valore costituzionalmente protetto e suscettibile di essere risarcito ai sensi e per gli effetti dell’art. 2059 c.c. (cfr. Cass. civile, sez. III, marzo 2005, n. 6732; Cass. civ. 7.01.2008, n. 31). 29 Alla luce di tutto quanto evidenziato, la Banca S.p.A., nella persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dal sottoscritto procuratore speciale e difensore, si costituisce parte civile nel presente giudizio nei confronti di Tizio e chiede l’integrale risarcimento dei gravi danni patrimoniali e non patrimoniali causati dai fatti in contestazione, con riserva di determinazione degli stessi in sede di conclusioni scritte ex art. 523 c.p.p.. 30 (Art. 78 lett. e) la sottoscrizione del difensore L’atto di costituzione di parte civile deve contenere a pena di inammissibilità SEMPRE, in ogni caso, la sottoscrizione del difensore già nominato, altrimenti se la nomina interviene successivamente alla firma dell’atto, il difensore non sarebbe legittimato, pena l’inammissibilità dell’atto stesso. 31 In particolare, deve contenere, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione del difensore già nominato, nell’ipotesi in cui l’atto di costituzione è redatto soltanto in prima persona dall’attore, poiché, in tal caso la sola firma dell’attore in assenza di quella del difensore rende inammissibile l’atto. Nel caso di costituzione a mezzo di Procuratore speciale (art. 76 c.p.p.) è indispensabile la firma del Procuratore speciale e la firma del difensore. 32 Se il procuratore speciale e difensore coincidono in una unica persona, la sottoscrizione deve contenere la dicitura: “il difensore e procuratore speciale…Avv. …”, poiché l’ Avv. … nella qualità di difensore assume la paternità dell’atto con riferimento alla funzione processuale, mentre in veste di procuratore speciale assume la paternità dell’atto solo con riferimento alla rappresentanza sostanziale e la sottoscrizione nella sola qualità di procuratore speciale rende l’atto inammissibile. 33 L’atto di costituzione di parte civile è inammissibile: se è firmato solo dalla parte o dal solo Procuratore speciale e non dal difensore 34 La mancata sottoscrizione, una volta eccepita, non può essere sanata con la successiva sottoscrizione. 35 La procura speciale può essere contenuta in un atto separato che, quindi, deve essere allegato all’atto di costituzione, nonché in calce all’atto stesso e deve essere firmata da chi la conferisce. Tale firma deve essere autenticata dal soggetto nominato procuratore speciale, poiché in assenza di autentica la procura speciale sarebbe inesistente e l’atto di costituzione di parte civile inammissibile. La Procura speciale deve essere presentata sempre unitamente all’atto di costituzione. In ogni caso si rinvia all’art 122 c.p.p. che disciplina 36 “procura speciale per determinati atti”. RESPONSABILE CIVILE (artt. 83 – 88 c.p.p.) Nel caso concreto, come visto, alcune parti civili costituite hanno citato la Banca quale responsabile civile per il fatto dell’imputato. Si tratta di responsabilità solidale con quella dell’imputato per le conseguenze civili del reato. Infatti, il presupposto dell’azione in sede penale contro il responsabile civile è l’azione civile contro l’imputato. Il responsabile civile è introdotto nel giudizio penale mediante la citazione effettuata dal Giudice in esito alla richiesta della parte civile, del P.M., e negli altri casi di cui all’art. 83 c.p.p.. La richiesta di citazione è ordinata con decreto del giudice che procede, ai sensi dell’art. 83 c.p.p., co. 2 e ss.. L’Art. 84 c.p.p. disciplina “la costituzione del responsabile civile”che può avvenire anche a mezzo di procuratore speciale, indicandone i requisiti a pena di inammissibilità. 37 Ai fini della responsabilità civile ex at. 2049 c.c. (I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti) è necessario che sussistano: il fatto illecito, il rapporto di preposizione, il nesso di occasionalità necessaria. In particolare, la sussistenza del nesso o rapporto di occasionalità necessaria tra il fatto dannoso commesso dal dipendente e le mansioni esercitate dal medesimo, ricorre quando l’illecito è stato compiuto dal dipendente “a causa” , ovvero sfruttando comunque i compiti, le mansioni da lui svolti, anche se il dipendente ha agito oltre i limiti delle sue incombenze e persino se ha violato gli obblighi a lui imposti. 38 La responsabilità del datore di lavoro ex art. 2049 c.c. non richiede un rapporto di causalità immediata e diretta tra il fatto illecito del dipendente e il danno causato, ma che questo sia stato commesso “in occasione” delle attività che scaturiscono dal lavoro svolto dal dipendente e sulle quali, il datore di lavoro deve esercitare un controllo. Quindi, anche se il dipendente ha svolto le proprie mansioni, incombenze per fini del tutto propri, anche in contrasto con i fini del datore di lavoro, si è giovato della posizione da lui rivestita al fine della produzione dell’illecito. Nel caso concreto, Tizio ha commesso i reati in questione svolgendo le proprie mansioni di direttore affidategli dalla Banca e quindi, “per conto della Banca”. Siamo al limite della responsabilità oggettiva. 39 ATTO DI COSTITUZIONE DEL RESPONSABILE CIVILE La Banca S.p.A. con sede sociale in …, codice fiscale … e n. … di iscrizione al registro delle imprese, Partita IVA …, Capitale sociale .., in persona del Dott. ... , in qualità di Responsabile del servizio del contenzioso penale, in forza della procura speciale conferita in data … dal Consigliere delegato dott. …, (dati per l’identificazione). che si allega, rappresentata dal sottoscritto procuratore speciale e difensore, Avv. … (nato a … il …), con studio in …, via …, n. …, in forza di procura speciale conferita da …, 40 Premesso che: i Sig.ri Alfa e, Beta …, parti civili costituite nel procedimento penale n. pendente innanzi al Tribunale, contro Tizio, (dati per l’identificazione), imputato per i reati di … hanno chiesto la citazione della Banca S.p.A. quale responsabile civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ecc. ecc..; a seguito di tale richiesta il Tribunale con Decreto del .., per quanto riguarda i signori Alfa e, Beta … ha ordinato la citazione della Banca S.p.A.; tali decreti sono stati notificati al legale rappresentante della Banca S.p.A.. Ciò premesso, la Banca S.p.A., in persona del legale rappresentante pro – tempore, come sopra rappresentata e difesa attua COSTITUZIONE DEL REPSONSABILE CIVILE nel procedimento in epigrafe nei confronti dei Sig.ri Alfa e, Beta. Con la presente costituzione si chiede che venga dichiarata l’infondatezza in fatto e in diritto delle pretese risarcitorie avanzate dalle parti civili e che non venga riconosciuta la responsabilità civile della Banca S.p.A. per le seguenti ragioni (esplicazione delle motivazioni) Pertanto, si chiede che non venga riconosciuta la responsabilità civile della banca S.p.A. per i fatti ascritti a Tizio Con osservanza Data e Firma Il Procuratore speciale e difensore 41 Avv.