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diritti: una conquista recente
DIRITTI: UNA CONQUISTA RECENTE
Breve storia dei diritti umani
Intervento degli alunni dell’Istituto Garrone nell’ambito
del progetto “I diritti di tutti”
9 novembre 2006 - Sala Convegni Istituto “N. Garrone”
Un filosofo americano contemporaneo, Richard Rorty,
sostiene che, nonostante tutte le violazioni esistenti, la
cultura dei diritti umani – cioè il fatto che sempre più
persone siano convinte della loro importanza – sia uno
degli indicatori più rilevanti del progresso morale.
Ciò equivale a dire che
progresso morale e civiltà sono possibili dove c’è
un’opinione pubblica capace di sentire l’esigenza del
rispetto dei diritti umani e quindi di denunciare e
impedire le violazioni di questi ultimi.
Il punto di riferimento odierno per parlare di diritti è la
Dichiarazione universale dei diritti umani approvata il
10 dicembre 1948 dall’Assemblea generale dell’O.N.U.
dopo la tragedia della Seconda Guerra Mondiale:
essa nasce quindi con l’obiettivo di rifondare su
basi nuove i rapporti fra i popoli.
E’ un testo di fondamentale importanza perché per la prima
volta si ribadisce il
carattere di universalità dei diritti umani,
non in modo astratto e generico, ma come frutto di un
reale consenso tra i popoli più diversi
che ne sottoscrivono i princìpi fondamentali
attraverso i loro governi.
Vediamo che differenza c’è tra DIRITTO e DIRITTI
DIRITTO OGGETTIVO
E’ il diritto con la “d” maiuscola, cioè
l’ordinamento giuridico di un popolo che opera
in una società regolandone la vita; si dice
anche diritto “positivo”, dal latino positum,
cioè “posto, stabilito”
DIRITTI
Sono interessi soggettivi, di cui è titolare il
singolo individuo, persona, cittadino.
E’ chiaro che sotto il profilo giuridico gli unici
diritti sono quelli riconosciuti dal Diritto, nel
senso che essi sono tutelabili solo all’interno
dell’ordinamento giuridico.
Già il filosofo John Locke considera diritti
fondamentali la vita, la libertà, la proprietà, ma
non contempla minimamente il diritto di voto o
quello del giusto salario che, invece, sono per noi
assodati. La sfera dei diritti fondamentali si è
dunque ampliata nel tempo e si è estesa via via a
soggetti come le donne, i bambini… persino gli
animali e l’ambiente!
Pertanto è possibile individuare TRE FASI
nell’evoluzione storica dei diritti fondamentali.
1) la fase dell’affermazione dei diritti di
libertà e dei diritti civili (uguaglianza
dei cittadini di fronte alla legge)
coincidente con la costruzione dei
sistemi
politici
liberali
tra
fine
Settecento
e
Ottocento
2) la fase dei diritti politici (diritto di votare
e di essere eletti, diritto di associarsi in
partiti politici e sindacati) coincidente con il
passaggio ai sistemi democratici a
suffragio universale tra fine Ottocento e
primo Novecento.
3) La fase dei diritti sociali
(all’istruzione,alla salute, alla sussistenza,
alla sicurezza sociale, alla difesa
dell’ambiente) caratteristica del Novecento e
dell’epoca attuale
Considerata questa storicità
dei diritti umani, vediamo
insieme le tappe della loro
conquista.
Quelli che vediamo rappresentati sono
i documenti che riportano il testo della
Magna Charta, sottoscritta dal re
d’Inghilterra Giovanni senza Terra nel
1215, proprio all’indomani della
sconfitta nella battaglia di Bouvines,
quindi in un momento di estrema
debolezza per la corona.
Si tratta di un documento di straordinaria importanza
storica perché per la prima volta una monarchia (cioè
un’ istituzione considerata di carattere divino)
riconosce e mette per iscritto i diritti inviolabili dei
freemen, cioè non ancora di tutto il popolo, ma
almeno degli uomini liberi.
Art. 1
Abbiamo anche concesso a tutti gli uomini
liberi del nostro regno […] tutte le libertà
sottoscritte, che essi ed i loro eredi ricevano e
conservino , da noi e dai nostri eredi.
Art. 39
Nessun uomo libero sia arrestato,
imprigionato, spossessato [dei suoi beni],
della sua libertà, […] messo fuori legge o
esiliato o danneggiato in alcun modo,[…] se
non in virtù di un giudizio legale dei suoi
pari e secondo la legge del paese.
Altro documento importante nella
storia dei diritti è il Bill of rights, atto
fondamentale del nuovo stato inglese
nato dalla “gloriosa rivoluzione” del
1688: esso definisce con precisione i
forti limiti al potere del re e i nuovi
diritti del Parlamento.
Del resto poco prima di detta ‘carta’,
la monarchia inglese ha ribadito
l’ Habeas corpus, il documento che
tutela già nel Medioevo i sudditi da
arresti arbitrari e garantisce un
processo veloce.
Ma è con la Dichiarazione di
Indipendenza americana del
1776 che si registrano le novità
più sostanziali, per esempio il
fatto che si parli di diritti
inalienabili di tutti gli uomini.
Vediamo come nel preambolo
della Costituzione del 1787
sono recepiti questi principi.
Noi, popolo degli Stati Uniti, allo scopo di
perfezionare ulteriormente la nostra Unione, di
garantire la giustizia, di assicurare la tranquillità
all'interno, di provvedere alla comune difesa, di
promuovere il benessere generale e di
salvaguardare per noi stessi e per i nostri posteri
il dono della libertà, decretiamo e stabiliamo
questa Costituzione degli Stati Uniti d'America.
Due novità importantissime si
registrano con la Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo e
del
cittadino
elaborata
dai
rivoluzionari francesi nel 1789:
1. viene sottolineato il carattere di
universalità della carta (almeno in
linea
teorica)
2. si fa avanti la distinzione tra
diritti dell’uomo e quelli del
cittadino
I Rappresentanti del Popolo Francese costituiti
in Assemblea Nazionale, considerando che
l’ignoranza, l’oblio o il disprezzo dei diritti
dell’uomo sono le uniche cause delle sciagure
pubbliche e della corruzione dei governi,
hanno stabilito di esporre, in una solenne
dichiarazione, i diritti naturali, inalienabili e
sacri
dell’uomo,
affinché
questa
dichiarazione, costantemente presente a tutti i
membri del corpo sociale, rammenti loro
incessantemente i loro diritti e i loro doveri;
affinché maggior rispetto ritraggano gli atti del
Potere legislativo e quelli del Potere esecutivo
dal poter essere in ogni istante paragonati
con il fine di ogni istituzione politica; affinché i
reclami dei cittadini, fondati d’ora innanzi su
dei princìpi semplici e incontestabili, abbiano
sempre per risultato il mantenimento della
Costituzione e la felicità di tutti.
Vedete qui di seguito alcuni articoli di detta dichiarazione:
Art. 1
Gli uomini nascono e rimangono liberi e
uguali nei diritti.
Art. 2
Il fine di ogni associazione politica è la
conservazione dei diritti naturali ed
imprescrittibili dell’uomo. Questi diritti sono la
libertà,la proprietà, la sicurezza e la resistenza
all’oppressione.
Art. 6
La legge è espressione della volontà generale.
Tutti i cittadini hanno diritto di concorrere,
personalmente o mediante i loro rappresentanti,
alla sua formazione. Essa deve essere
uguale per tutti […]
Art. 11
La libera comunicazione dei pensieri e delle
opinioni è uno dei diritti più preziosi dell’uomo; ogni
cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare
liberamente, salvo rispondere dell’abuso di questa
libertà nei casi determinati dalla Legge.
Art. 17
La proprietà, essendo un diritto inviolabile e sacro,
nessuno può esserne privato, salvo quando la
necessità pubblica, legalmente constatata, lo esiga
in maniera evidente[…]
Nel 1941, ancora in piena Seconda Guerra
mondiale, Roosevelt e Churchill affermano nella
Carta Atlantica il principio del diritto di tutti i
popoli all’autodeterminazione, un altro passo
verso un allargamento del concetto di diritti.
Ma
è comunque nel preambolo della
Dichiarazione universale dei diritti umani del 10
dicembre 1948 che si evince l’inscindibilità tra
dignità dell’uomo e fruizione di diritti
universali.
Considerato che il riconoscimento della dignità inerente
a tutti i membri della famiglia umana, e dei loro diritti
uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà,
della giustizia e della pace nel mondo;
considerato che la violazione e il disprezzo dei diritti umani
hanno portato ad atti di barbarie […]
considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno
riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani
fondamentali, nella dignità e nel valore della persona
umana, nella eguaglianza dei diritti dell’uomo e della
donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale
e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà;
Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a
perseguire […] il rispetto e l’osservanza universale dei
diritti umani e delle libertà fondamentali;
considerato che una concezione comune di questi diritti e
libertà è della massima importanza per la piena
realizzazione di quegli impegni;
l’Assemblea Generale proclama la presente Dichiarazione
Universale …
Art. 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali
in dignità e diritti
Art. 2
Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà
enunciati nella presente Dichiarazione, senza distinzione
alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di
lingua, di religione, di opinione politica o di altro
genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di
nascita o di altra condizione.
Art. 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla
sicurezza della propria persona.
Nella Dichiarazione vengono ribaditi i diritti fondamentali
(libertà di pensiero, di proprietà, di opinione ed
espressione, di associazione) ma ad essi se ne
aggiungono di nuovi: diritto ad avere una personalità
giuridica, alla cittadinanza, al giusto processo, alla libertà di
movimento e di residenza entro i confini di un paese,
all’asilo in caso di persecuzione, a contrarre matrimonio, a
partecipare al governo del proprio Paese, al lavoro, ad una
vita dignitosa, all’istruzione.
Della difesa di tutti questi diritti si fa
interprete con grande sensibilità anche la
Costituzione della Repubblica Italiana.
Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell’uomo, sia come
singolo, sia nelle formazioni sociali ove si
svolge la sua personalità, e richiede
l’adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica , economica e sociale
del Paese.
Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali. E’ compito della Repubblica rimuovere
gli ostacoli di ordine economico e sociale che […]
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.
L’ultima carta, ma solo in ordine di tempo, che ribadisce i
diritti umani è la Costituzione Europea, sottolineando “che
l’ Europa è un continente portatore di civiltà” e pertanto,
“ispirandosi alle [sue] eredità culturali, religiose e
umanistiche” […] fa propria la “percezione del ruolo
centrale della persona, dei suoi diritti inviolabili e
inalienabili e del rispetto del diritto”.
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