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Lezione sui Diritti Umani
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948 Sergio Zangirolami novembre 2008 Sono passati 60 da quando le Nazioni Unite promossero la stesura di una Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Questo documento venne firmato a Parigi il 10 dicembre 1948, perché avesse applicazione in tutti gli stati membri. In quanto Dichiarazione di principi dell'Assemblea generale, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo non è giuridicamente vincolante per gli Stati membri dell'organizzazione. Tuttavia ai diritti ed alle libertà in essa riconosciuti va attribuito un valore giuridico autonomo nell'ambito della comunità internazionale, dal momento che sono ormai considerati dalla gran parte delle nazioni civili alle stregua di principi inalienabili del diritto internazionale generale (jus cogens). La Dichiarazione dei diritti dell'uomo è un codice etico di importanza storica fondamentale: è stato infatti il primo documento a sancire universalmente (cioè in ogni epoca storica e in ogni parte del mondo) i diritti che spettano all'essere umano. GIUSNATURALISMO Dottrina filosofica e politica basata sul riconoscimento dell'esistenza di un diritto naturale e razionale universalmente valido, considerato il fondamento di ogni diritto civile. Pensatori come Ugo Grozio (Van Groot, olandese, 1583-1645), Thomas Hobbes (inglese, 1588-1679), Jean-Jacques Rousseau, francese, 1712-1778). Nel Settecento ispirò il giurisdizionalismo. Positivismo giuridico o Giuspositivismo Dottrina di filosofia del diritto, che si può far risalire a Hans Kelsen (austriaco, 1881-1973), la quale vede il diritto positivo come un prodotto umano, di natura contingente, avente origine nel contesto storico e culturale nel quale si forma. In altre parole, il giuspositivismo considera il diritto come insieme di norme che, indipendentemente da principi morali, hanno un'efficacia reale in una data società umana. Il fatto che si tratta di una Dichiarazione solenne dell’ONU, di cui sono membri 192 Paesi su 194 (meno Taiwan, sostituita nel 1971 dalla Cina popolare, e SCdV, membro osservatore con diritto di voto) potrebbe indurre a credere che i Diritti Umani siano “riconosciuti e garantiti” in tutto il mondo (la formula è tratta dall’art 2 della nostra Costituzione). Purtroppo non è così: infatti, Amnesty International nel suo Rapporto annuale 2008, che fotografa la situazione dei diritti umani in oltre 150 paesi, denuncia con preoccupazione che in almeno 81 paesi sono stati accertati casi di tortura o trattamenti degradanti, in 54 paesi uomini e donne sono stati condannati al termine di processi iniqui che non rispettano gli standard internazionali, mentre in 77 Stati la libertà d’espressione viene soffocata. 1252 persone sono state condannate a morte, spesso al termine di processi iniqui, e 270 sono tuttora detenute nella base di Guantánamo senza processo o capo d’imputazione. Quindi molto cammino deve ancora essere fatto perché i Diritti Umani siano effettivamente “riconosciuti e garantiti” in tutto il mondo. Tuttavia, averli proclamati è un importante punto di partenza. I Diritti Umani sono diritti che spettano a ciascun individuo in quanto essere umano: non dipendono dalla razza, dalla religione, dalla lingua, dalla provenienza geografica, dall’età o dal sesso. Sono diritti fondamentali, universali, inviolabili e indisponibili. Sono stati riconosciuti in epoca recente, soprattutto nel loro carattere universale. Infatti, le civiltà antiche greca e romana escludevano da questi diritti gli schiavi, a cui non riconoscevano la qualifica di esseri umani. Anche successivamente, nel Medioevo, la rigida divisione poneva al centro i re e i nobili e subordinati tutti gli altri. La Magna Charta Libertatum (1215) e l’Habeas Corpus (1679), spesso indicati come i primi documenti di tutela dei diritti dell’uomo, riservavano la tutela solo ad alcune fasce di popolazione, i baroni che rivendicavano i loro diritti nei confronti del re. Sarà con la Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America (4 luglio 1776) che si affermerà solennemente "che tutti gli uomini sono creati uguali tra loro, che essi sono dotati dal loro creatore di alcuni inalienabili diritti tra cui la vita, la libertà e la ricerca della felicità". La Dichiarazione dei Diritti (o Bill of Rights) consiste dei primi dieci emendamenti della Costituzione americana, tutti approvati nei primissimi anni di storia della nuova nazione. Il Congresso approvò questi emendamenti in un blocco di dodici, nel settembre 1789, e le legislature di un numero sufficiente di stati ratificarono dieci di questi dodici entro il dicembre 1791; essi divennero quindi parte del principale documento giuridico della nazione. Scorriamoli sinteticamente: Il primo garantisce la libertà di culto, parola e stampa; il diritto di riunirsi pacificamente; e il diritto di appellarsi al governo per correggere i torti. Il secondo garantisce il diritto di possedere armi. Il terzo prevede che le truppe non possano essere "acquartierate" in abitazioni private senza il consenso del proprietario. Il quarto difende da perquisizioni, arresti e confische irragionevoli. I quattro emendamenti successivi (quinto, sesto, settimo, ottavo) trattano il sistema della giustizia. Gli ultimi due dei dieci emendamenti contengono dichiarazioni di autorità costituzionale. Nel tempo a questi se ne sono aggiunti altri (fino al XXVI°). Importante sarà il XIII°, che nel 1865 inseriva nella Costituzione l’abolizione della schiavitù (proclama di Lincoln del 1863). Alla fine del Settecento anche la Rivoluzione Francese proclamerà solennemente la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, che si compone di un preambolo e di 17 articoli, che contengono le norme fondamentali che regolano i rapporti dei cittadini tra di loro e con le istituzioni. Innanzitutto viene dichiarato solennemente il principio di uguaglianza tra tutti gli esseri umani (art. 1); segue l'elencazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell'uomo cui deve essere improntata l'azione delle associazioni politiche (art. 2), che vengono individuati in: libertà, proprietà (diritto "inviolabile e sacro" secondo l'art.17), sicurezza, resistenza all'oppressione. La parte centrale della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino affronta invece il settore cruciale dei rapporti tra cittadino e stato e recepisce numerosi principi fondamentali del moderno diritto penale. Premesso che la legge è uguale per tutti (art. 6), gli articoli 7 e 8 passano all'enunciazione del principio di legalità in materia penale, importantissima garanzia che ha per corollari l'irretroattività e la determinatezza della legge penale, sottraendo quest'ultima alle competenze del potere esecutivo (principio della riserva di legge e sostanziale riconoscimento del principio illuministico della separazione dei poteri) (art.16). Infine è stabilito l'altrettanto fondamentale principio della presunzione di innocenza dell'imputato (art. 9). Gli articoli 10 e 11 si occupano delle libertà: in primo luogo quelle di opinione e di espressione, e poi l'altrettanto fondamentale libertà di culto (seppur con l'importante limitazione dell'ordine pubblico). Tra le norme più egalitarie dal punto di vista sociale troviamo l'art. 13, che stabilisce che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva (contrariamente alle norme dell'Ancien Régime, che esentavano il clero dal pagamento delle imposte), e l'art. 6, che scardinando l'antica suddivisione sociale nei tre Stati, garantisce a tutti i cittadini il diritto di ricoprire cariche pubbliche. A questo proposito si può notare che l'ispirazione della Dichiarazione è fortemente individualistica, e che di conseguenza non vengono menzionati né la libertà di associazione e di riunione, né il diritto di sciopero. La Dichiarazione non contiene nemmeno un esplicito riconoscimento della parità fra uomo e donna, che a rigore sarebbe implicito nel principio di uguaglianza proclamato dall'articolo 1. Tuttavia all'epoca la parità dei sessi era un concetto sconosciuto e perciò la dizione dell'articolo 1 ("gli uomini") venne interpretata in senso sfavorevole alle donne (escludendole, ad esempio, dal diritto di voto). Ritroviamo questi punti principali nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948. La Dichiarazione è composta da un preambolo e da 30 articoli che sanciscono i diritti individuali, civili, politici, economici, sociali, culturali di ogni persona. I diritti dell'uomo vanno quindi suddivisi in due grandi aree: i diritti civili e politici e i diritti economici, sociali e culturali. Preambolo Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo; Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti dell'uomo hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo; Considerato che è indispensabile che i diritti dell'uomo siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione; Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni; Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà; Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni, L’ASSEMBLEA GENERALE proclama la presente DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione. gli articoli 1-2 stabiliscono i concetti basilari di libertà ed eguaglianza (Siamo tutti liberi ed uguali; Non discriminare, già sanciti dalla Rivoluzione francese); gli articoli 3-11 stabiliscono i diritti individuali (Diritto alla vita; Nessuna schiavitù; Nessuna tortura; Hai i tuoi diritti ovunque tu vada; Siamo tutti uguali di fronte alla legge; Tutti i tuoi diritti sono protetti dalla legge; Nessuna detenzione ingiusta; Diritto al giudizio; Innocente finché dimostrato) gli articoli 12-17 stabiliscono i diritti dell'individuo verso la comunità (Diritto alla privacy; Diritto di libertà di movimento; Diritto di asilo; Diritto alla nazionalità; Diritto di matrimonio e famiglia; Diritto di proprietà) gli articoli 18-21 sanciscono le cosiddette "libertà costituzionali" (Libertà di pensiero; Libertà di espressione; Diritto di pubblica assemblea; Diritto alla democrazia) gli articoli 22-27 sanciscono i diritti economici, sociali e culturali (Sicurezza sociale; Diritti dei lavoratori; Diritto al riposo e allo svago; Un letto e cibo per tutti; Diritto all'istruzione; Diritti d'autore) i conclusivi articoli 28-30 stabiliscono le modalità generali di utilizzo di questi diritti e gli ambiti in cui tali diritti non possono essere utilizzati (Un mondo libero e giusto; Responsabilità; Nessuno può toglierti i tuoi diritti) La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948 è stata tradotta su scala regionale: dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950, dalla Convenzione inter-americana dei diritti dell’uomo del 1969, dalla Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli del 1981, dalla Dichiarazione islamica universale dei diritti dell’uomo (Parigi 1981). Nel 1975 vi era stata la dichiarazione conclusiva della Conferenza di Helsinki, ratificata dai paesi europei ma anche dall’Urss da due paesi americani, Canada e Stati Uniti Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1950) Articolo 1 - Obbligo di rispettare i diritti dell'uomo. Articolo 2 - Diritto alla vita Articolo 3 - Divieto della tortura. Articolo 4 - Divieto di schiavitù e del lavoro forzato. Articolo 5 - Diritto alla libertà ed alla sicurezza. Articolo 6 - Diritto ad un processo equo. Articolo 7 - Nessuna pena senza legge. Articolo 8 - Diritto al rispetto della vita privata e familiare. Articolo 9 - Libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Articolo 10 - Libertà di espressione. Articolo 11 - Libertà di riunione e di associazione. Articolo 12 - Diritto al matrimonio. Articolo 13 - Diritto ad un ricorso effettivo. Articolo 14 - Divieto di discriminazione. Articolo 15 - Deroga in caso di stato di urgenza. Articolo 16 - Restrizioni all’attività politica degli stranieri. Articolo 17 - Divieto dell'abuso del diritto. Articolo 19 - Istituzione della Corte Per assicurare il rispetto degli impegni derivanti alle Alte Parti Contraenti dalla presente Convenzione e dai suoi protocolli, è istituita una Corte europea dei Diritti dell'Uomo, di seguito denominata "la Corte". Essa funziona in maniera permanente. Convenzione americana sui diritti umani “Patto di San José di Costarica” (1969) Preambolo Gli Stati americani firmatari della presente Convenzione, Riaffermando la loro intenzione di consolidare nell’emisfero occidentale, nel quadro di istituzioni democratiche, un sistema di libertà personali e di giustizia sociale fondato sul rispetto dei diritti umani essenziali; Riconoscendo che i diritti umani essenziali non dipendono dall’appartenenza di un individuo ad un certo Stato, ma sono fondati sugli attributi della persona umana, e che in ragione di ciò si giustifica la loro protezione a livello internazionale, da conseguire attraverso una convenzione che rafforzi e che sia complementare alla protezione fornita dagli ordinamenti interni degli Stati americani; Considerato che i suddetti principi sono stati inseriti nella Carta dell’Organizzazione degli Stati Americani, nella Dichiarazione americana dei diritti e dei doveri dell’uomo, nonché nella Dichiarazione universale dei diritti umani, e che sono stati altresì ribaditi e specificati in altri strumenti internazionali, sia in ambito universale che regionale; e Ribadendo che la Terza Conferenza interamericana speciale (Buenos Aires, 1967) ha approvato l’inserimento nella Carta dell’Organizzazione di standard più ampi in materia di diritti economici, sociali e di educazione e ha deciso che una convenzione interamericana sui diritti umani dovrebbe definire la struttura, la competenza e la procedura degli organi responsabili in queste materie, Hanno convenuto quanto segue: Parte I – Doveri degli Stati e diritti protetti Parte II – Mezzi di protezione Capitolo VIII – La Corte interamericana dei diritti umani Parte III – Disposizioni generali e transitorie La Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli venne approvata nel 1981 dall'OUA ed entrò in vigore nel 1986 i diritti umani riconosciuti dalla Carta africana sono civili e politici ed economici e sociali, prima convenzione internazionale sui diritti umani a riconoscere i diritti dei popoli (il diritto all'uguaglianza di tutti i popoli, il diritto all'autodeterminazione, il diritto di proprietà delle proprie risorse naturali, il diritto allo sviluppo, il diritto ad un ambiente sano) e primo strumento di diritto internazionale legalmente vincolante a collegare espressamente diritti e doveri. La Carta africana sancisce, tra gli altri, i doveri dell'individuo verso la famiglia, la società e la comunità internazionale, il dovere di non discriminare, il dovere di mantenere i genitori in caso di bisogno, il dovere di lavorare al meglio delle proprie capacità e competenze, il dovere di preservare e rafforzare i valori positivi della cultura africana. La Dichiarazione islamica dei diritti dell'uomo, proclamata il 19 settembre 1981 presso l’UNESCO a Parigi, è la versione islamica della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Si è resa necessaria per il fatto che la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo non è compatibile con la concezione della persona e della comunità che ha l'Islam. Dal luglio 1973 al luglio 1975 si svolsero (a Helsinki e Ginevra) le trattative per l'elaborazione dell'Atto finale di Helsinki, sottoscritto dai Capi di Stato e di Governo dei 35 Paesi il 1 agosto 1975. A questo insieme di riunioni venne dato il nome di Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE). Gli Stati firmatari dell'Atto Finale furono tutti i Paesi europei, esclusa l'Albania (che lo ha sottoscritto nel 1990), e comprese le due Germanie, la Santa Sede e il Principato di Monaco, nonché gli Stati Uniti d'America e il Canada. L'Atto Finale si divide in tre sezioni, che raggruppano le principali questioni in oggetto dei negoziati dei tre anni precedenti: sicurezza; cooperazione economica, scientifica, tecnica e ambientale; diritti umani. Esso non costituisce un accordo internazionale vero e proprio e, pertanto, non è stato oggetto, così come i documenti finali dei successivi vertici di Parigi del 1990 e di Helsinki del 1992, di ratifica da parte dei singoli Parlamenti nazionali. VII. Rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali inclusa la libertà di pensiero, coscienza, religione o credo Gli Stati partecipanti rispettano i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali inclusa la libertà di pensiero, coscienza, religione o credo, per tutti senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione. Essi promuovono e incoraggiano l'esercizio effettivo delle libertà e dei diritti civili, politici, economici, sociali, culturali ed altri che derivano tutti dalla dignità inerente alla persona umana e sono essenziali al suo libero e pieno sviluppo. In questo contesto gli Stati partecipanti riconoscono e rispettano la libertà dell'individuo di professare e praticare, solo o in comune con altri, una religione o un credo agendo secondo i dettami della propria coscienza. VIII. Eguaglianza dei diritti ed autodeterminazione dei popoli Gli Stati partecipanti rispettano l'eguaglianza dei diritti dei popoli e il loro diritto all'autodeterminazione, operando in ogni momento in conformità ai fini e ai principi dello Statuto delle Nazioni Unite e alle norme pertinenti del diritto internazionale, comprese quelle relative all'integrità territoriale degli Stati. In virtù del principio dell'eguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione dei popoli, tutti i popoli hanno sempre il diritto, in piena libertà, di stabilire quando e come desiderano il loro regime politico interno ed esterno, senza ingerenza esterna, e di perseguire come desiderano il loro sviluppo politico, economico, sociale e culturale. Fonti: http://it.wikipedia.org/wiki/Dichiarazione_Universale_dei_Diritti_de ll'Uomo http://www.islamitalia.it/italia/diritti.html http://www.europarl.europa.eu/charter/default_it.htm http://www.amnesty.ch/it/attualita/news/2008/la-giustizia-contro-lapoverta/diritti-economici-sociali-e-culturali http://www.studiperlapace.it/view_news_html?news_id=200501071 84105 http://sifa.unige.it/2eve/ab98/dem.htm http://www.amnesty.ch/it/attualita/news/2008/60-anni-di-promessenon-mantenute-1 La Costituzione degli Stati Uniti d’America La Costituzione della Repubblica italiana