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E da giugno scatta l`esecutività a favore dei vincenti E

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E da giugno scatta l`esecutività a favore dei vincenti E
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DELLA CAUSA
o del
rsia,
mento
elusive e
n
consolidato orientamento
giurisprudenziale di merito e di
legittimità sulla questione trattata
sono circostanze che giustificano la
compensazione delle spese tra le
parti
A RECIPROCA
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o
da
oni
esposte nel ricorso sono
circostanze idonee a giustificare
la compensazione da parte del
giudice delle spese di lite tra le
parti intervenute nel processo
E LA BUONA FEDE
, la
na fede
e del
se
extraprocessuale che in sede
contenziosa, rappresentano
circostanze idonee a giustificare
la compensazione delle spese di
lite da parte del giudice
ASSENZA DI PRASSI
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ali,
circostanze idonee a giustificare
la compensazione delle spese di
lite da parte del giudice, anche in
caso di accoglimento del ricorso
con conseguente annullamento
dell’atto impositivo
come, ad esempio, nel caso di
notifica eseguita da un messo
notificatore decaduto
dall'incarico determina
comunque la compensazione
delle spese di lite
La procedura. Non serve il passaggio in giudicato
E da giugno scatta
l’esecutività
a favore dei vincenti
pAnche l’articolo 69 del de-
creto legislativo 546/1992 che disciplina l’esecuzione delle sentenze di condanna in favore del
contribuente è stato oggetto di
modifiche. A differenza del testo
normativo in vigore fino al 31
maggio 2016, infatti, è stato previsto che le sentenze pronunciate dalle Commissioni tributarie
provinciali e regionali che condannano l’ente al pagamento di
somme in favore del contribuente dal 1° giugno 2016 saranno subito esecutive.
In particolare, il testo oggi vigente dell’articolo 69 - «Condanna dell’Ufficio al rimborso» prevede che il contribuente vittorioso possa ottenere l’esecuzione forzata della sentenza a
condizione, però, che la soccombenzasiastatuitainunasentenza
passata in giudicato e, dunque,
non più impugnabile. Pertanto,
ai fini del recupero coattivo delle
spese, una volta ottenuto il passaggio in giudicato della sentenza, il contribuente deve chiedere
alla segreteria della Commissione tributaria copia della pronuncia munita della “formula esecutiva”, ossia con comando apposto con decreto e rivolto a tutti gli
ufficiali giudiziari.
Il nuovo testo dell’articolo 69 «Esecuzione delle sentenze di
condanna in favore del contribuente» - in vigore da giugno
prevederà invece l’immediata
esecutività della pronuncia di
condanna delle somme a favore
del contribuente, senza dover attendere il passaggio in giudicato.
Inoltre, un’altra novità riguarda l’ambito applicativo. È, infatti,
previsto che le nuove regole sulla immediata esecutività della
sentenza di condanna delle spese in favore del contribuente non
riguardino soltanto le controversie aventi a oggetto tributi e
sanzioni, ma per specifica previsione anche le liti concernenti la
consistenza e il classamento degli immobili e l’attribuzione della rendita catastale. Inoltre, non
sembrano esserci particolari
preclusioni per le eventuali condanne al pagamento di somme a
favore del contribuente a seguito di ricorsi avverso dinieghi ad
istanze di rimborso.
Tuttavia, l’immediata esecutività della sentenza non vale
sempre, posto che, in merito agli
importi superiori a 10mila euro,
il giudice tributario, tenuto conto delle condizioni di solvibilità
del contribuente, potrà subordinare l’erogazione alla prestazione di apposita garanzia, il cui
contenuto e la cui durata sono
disciplinati da un decreto ministeriale (sulla base di quanto
previsto dall’articolo 38-bis,
comma 5 del Dpr 633/1972).
Ne consegue dunque, che,
qualora il giudice lo ritenga opportuno, il contribuente vittorioso dovrà comunque anticipare i costi della garanzia per vedere soddisfatta la propria pretesa
e aspettare che l’esito definitivo
delgiudiziosiaanch’essofavorevole per il rimborso.
In ogni caso, il pagamento delle somme deve avvenire entro
novanta giorni dalla notificazione della sentenza ovvero dalla
prestazione della garanzia.
Qualora poi l’esecuzione del
pagamento non dovesse avvenire nei novanta giorni, il contribuente potrà richiedere il
giudizio di ottemperanza dinanzi alla Commissione tributaria provinciale o a quella regionale, a seconda della sentenza oggetto del giudizio. In
tal caso, però, occorrerà comunque attendere il passaggio
in giudicato della sentenza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
14/5/2016
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