E da giugno scatta l`esecutività a favore dei vincenti E
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E da giugno scatta l`esecutività a favore dei vincenti E
www.quotidianofisco.ilsole24ore.com DELLA CAUSA o del rsia, mento elusive e n consolidato orientamento giurisprudenziale di merito e di legittimità sulla questione trattata sono circostanze che giustificano la compensazione delle spese tra le parti A RECIPROCA ca del o da oni esposte nel ricorso sono circostanze idonee a giustificare la compensazione da parte del giudice delle spese di lite tra le parti intervenute nel processo E LA BUONA FEDE , la na fede e del se extraprocessuale che in sede contenziosa, rappresentano circostanze idonee a giustificare la compensazione delle spese di lite da parte del giudice ASSENZA DI PRASSI ce di ra loro za di a e di una sono ia di vi di ali, circostanze idonee a giustificare la compensazione delle spese di lite da parte del giudice, anche in caso di accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dell’atto impositivo come, ad esempio, nel caso di notifica eseguita da un messo notificatore decaduto dall'incarico determina comunque la compensazione delle spese di lite La procedura. Non serve il passaggio in giudicato E da giugno scatta l’esecutività a favore dei vincenti pAnche l’articolo 69 del de- creto legislativo 546/1992 che disciplina l’esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente è stato oggetto di modifiche. A differenza del testo normativo in vigore fino al 31 maggio 2016, infatti, è stato previsto che le sentenze pronunciate dalle Commissioni tributarie provinciali e regionali che condannano l’ente al pagamento di somme in favore del contribuente dal 1° giugno 2016 saranno subito esecutive. In particolare, il testo oggi vigente dell’articolo 69 - «Condanna dell’Ufficio al rimborso» prevede che il contribuente vittorioso possa ottenere l’esecuzione forzata della sentenza a condizione, però, che la soccombenzasiastatuitainunasentenza passata in giudicato e, dunque, non più impugnabile. Pertanto, ai fini del recupero coattivo delle spese, una volta ottenuto il passaggio in giudicato della sentenza, il contribuente deve chiedere alla segreteria della Commissione tributaria copia della pronuncia munita della “formula esecutiva”, ossia con comando apposto con decreto e rivolto a tutti gli ufficiali giudiziari. Il nuovo testo dell’articolo 69 «Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente» - in vigore da giugno prevederà invece l’immediata esecutività della pronuncia di condanna delle somme a favore del contribuente, senza dover attendere il passaggio in giudicato. Inoltre, un’altra novità riguarda l’ambito applicativo. È, infatti, previsto che le nuove regole sulla immediata esecutività della sentenza di condanna delle spese in favore del contribuente non riguardino soltanto le controversie aventi a oggetto tributi e sanzioni, ma per specifica previsione anche le liti concernenti la consistenza e il classamento degli immobili e l’attribuzione della rendita catastale. Inoltre, non sembrano esserci particolari preclusioni per le eventuali condanne al pagamento di somme a favore del contribuente a seguito di ricorsi avverso dinieghi ad istanze di rimborso. Tuttavia, l’immediata esecutività della sentenza non vale sempre, posto che, in merito agli importi superiori a 10mila euro, il giudice tributario, tenuto conto delle condizioni di solvibilità del contribuente, potrà subordinare l’erogazione alla prestazione di apposita garanzia, il cui contenuto e la cui durata sono disciplinati da un decreto ministeriale (sulla base di quanto previsto dall’articolo 38-bis, comma 5 del Dpr 633/1972). Ne consegue dunque, che, qualora il giudice lo ritenga opportuno, il contribuente vittorioso dovrà comunque anticipare i costi della garanzia per vedere soddisfatta la propria pretesa e aspettare che l’esito definitivo delgiudiziosiaanch’essofavorevole per il rimborso. In ogni caso, il pagamento delle somme deve avvenire entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza ovvero dalla prestazione della garanzia. Qualora poi l’esecuzione del pagamento non dovesse avvenire nei novanta giorni, il contribuente potrà richiedere il giudizio di ottemperanza dinanzi alla Commissione tributaria provinciale o a quella regionale, a seconda della sentenza oggetto del giudizio. In tal caso, però, occorrerà comunque attendere il passaggio in giudicato della sentenza. © RIPRODUZIONE RISERVATA 14/5/2016 ora compensare