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Niente sanzioni per il credito Iva se è stato omesso il modello

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Niente sanzioni per il credito Iva se è stato omesso il modello
19/11/2015
Il Quotidiano del Fisco
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STAMPA NOTIZIA 19/11/2015
Niente sanzioni per il credito Iva se è stato
omesso il modello
di Giuseppe Carucci e Barbara Zanardi
Non è sanzionabile l'utilizzo in compensazione di un credito Iva maturato in un'annualità per
la quale è stata omessa la presentazione della dichiarazione, purché il contribuente provi
l'esistenza del credito. È quanto emerge dalla sentenza 4647/19/2015 della Ctr Lombardia .
La controversia riguarda una cartella di pagamento, notificata a seguito di un controllo ex
articolo 54-bis del Dpr 633/1972, con la quale l'agenzia delle Entrate ha sanzionato l'omesso
versamento di Iva conseguente all'asserito illegittimo utilizzo in compensazione del credito Iva
maturato nell'annualità precedente in cui non è stata presentata la dichiarazione.
Il contribuente che prima della notifica della cartella ha vanamente esibito all'ufficio la
documentazione comprovante l'esistenza del credito, successivamente, ha impugnato l'atto
dimostrando anche in giudizio che il credito non dichiarato era effettivo e richiedendo
l'applicazione della risoluzione 74/E/2007 .
L'ufficio, costituitosi in giudizio, ha rivendicato il proprio diritto al recupero di un credito
proveniente da una dichiarazione omessa, fondando l'accertamento sull'applicazione della
circolare 34/E/2012 .
I giudici di primo grado hanno annullato integralmente l'atto sia con riferimento al
disconoscimento del credito sia con riferimento all'irrogazione delle sanzioni. Con riferimento
alla spettanza del credito, la Ctp ha formulato le proprie conclusioni ispirandosi ai principi
contenuti nella circolare 21/E/2013 , che ricalca quelli della risoluzione 74/E/2007 invocata
dalla ricorrente, mentre, con riferimento ai profili sanzionatori i giudici hanno osservato che
l'articolo 13 del Dlgs 471/1997 - richiamato dall'ufficio – non è applicabile al caso di
compensazione oggetto della controversia, in quanto riferito a sanzioni dovute per versamenti
di imposta non effettuati, maggiori imposte dovute o a una minore eccedenza detraibile.
Così l'ufficio ha presentato appello eccependo che il contribuente non ha fornito
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documentazione utile per dimostrare l'esistenza del credito e sottolineando di aver rispettato i
chiarimenti contenuti nelle circolari ministeriali e le disposizioni di cui all'articolo 30 del Dpr
633/1972 che non consentono al contribuente di riportare il credito di imposta in
compensazione nel caso di omessa dichiarazione.
Il collegio di secondo grado ha respinto l'appello dell'ufficio chiarendo che è onere
dell'amministrazione finanziaria esperire tutti gli adempimenti necessari per verificare la
consistenza e la legittimità del credito chiedendo la documentazione necessaria a tal fine.
I giudici hanno poi sottolineato, con riferimento all'iscrizione a ruolo, che il contribuente solo
dopo l'inattività dell'ufficio, cui aveva esplicitamente chiesto di accertare il credito d'imposta,
ha proceduto con l'utilizzo in compensazione dello stesso.
La commissione precisa, inoltre, che se la comunicazione dati Iva (presentata dal contribuente)
non sostituisce la dichiarazione omessa, pur tuttavia costituisce un dato certo che, in presenza
di un confronto documentale, non può essere pretestuosamente disconosciuto. Il collegio,
infine, confermando il precedente pronunciamento della commissione provinciale, rileva come
non sia applicabile alle compensazioni la disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 13 del Dlgs
471/1997.
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