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Dal 2014 visto di conformità obbligatorio per compensare i crediti

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Dal 2014 visto di conformità obbligatorio per compensare i crediti
Dichiarazioni
S. Morina, «Sotto controllo del Fisco le compensazioni dei crediti IRPEF e IRES», n. 4/2014, pag. 77
Legge di stabilità 2014
Dal 2014 visto di conformità
obbligatorio per compensare
i crediti IRPEF, IRES e IRAP
di Guido Berardo
La legge di stabilità 2014 ha introdotto un nuovo vincolo agli utilizzi in compensazione
dei crediti tributari per importi superiori a 15.000 euro annui, rendendo obbligatoria l’apposizione del visto di conformità (o, in alternativa, per i soggetti dotati di organi di controllo, la
sottoscrizione della dichiarazione a conferma dell’esistenza delle eccedenze) alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. Il nuovo obbligo decorre dal periodo d’imposta in corso
al 31 dicembre 2013, per cui coinvolge le eccedenze a credito formatesi nel corso del
2013, che possono essere utilizzate in compensazione dal 1° gennaio 2014. La disposizione riguarda i crediti relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’IRAP. Dal 2014 il tetto
alle compensazioni è stato finalmente innalzato a 700.000 euro.
L’art. 1, comma 574, della legge di stabilità
2014 (1) ha introdotto l’obbligo dell’apposizione del visto di conformità (o, in alternativa, per i
soggetti dotati di organi di controllo, la sottoscrizione della dichiarazione a conferma dell’esistenza delle eccedenze a credito) alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito, in
caso di compensazione dei crediti tributari relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’IRAP per
importi superiori a 15.000 euro annui.
Di fatto è una disposizione analoga a quella operante con riferimento, finora, alla sola IVA, ma
non è perfettamente identica, per cui occorre
evidenziarne le differenze perché sono tante e
rilevanti.
Il nuovo obbligo decorre dal periodo d’imposta
in corso al 31 dicembre 2013, per cui coinvolge
le eccedenze a credito formatesi nel corso del
2013, che potranno essere utilizzate in compensazione dal 1° gennaio 2014.
Limitazioni all’utilizzo del credito IVA
Per meglio comprendere la portata della disposizione in commento, è indispensabile ricordare
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sinteticamente le regole che presiedono all’utilizzo in compensazione del credito IVA, norma
dalla quale ha certamente preso ispirazione il legislatore.
L’art. 10 del D.L. n. 78/2009 (2) ha previsto le
seguenti limitazioni all’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale (3):
– fino all’importo di 5.000 euro (inizialmente
era 10.000), la compensazione orizzontale è «libera», nel senso che non è fissata alcuna limitazione;
– la compensazione di importi superiori a 5.000
euro e fino a 15.000 euro può essere effettuata
solo a partire dal giorno 16 del mese successivo
a quello di presentazione della dichiarazione da
Guido Berardo - Ragioniere commercialista in Torino
Note:
(1) Cfr. legge 27 dicembre 2013, n. 147, in Banca Dati BIG Suite,
IPSOA.
(2) Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102/2009.
(3) Si ricordano, sul punto, i principali precedenti di prassi emanata al riguardo dall’Agenzia delle entrate, che possono essere
un utile riferimento (tutti in Banca Dati BIG Suite, IPSOA): circolare 23 dicembre 2009, n. 57/E; circolare 15 gennaio 2010, n. 1/E;
circolare 12 marzo 2010, n. 12/E; circolare 3 giugno 2010, n. 29/E;
risoluzione 17 settembre 2010, n. 90/E; circolare 25 gennaio
2011, n. 1/E; circolare 19 aprile 2011, n. 16/E.
Dichiarazioni
Legge di stabilità 2014
LA NOVITA’ NORMATIVA
cui emerge il credito, ed è
Linee generali
Operatività della disposizione
obbligatorio l’utilizzo dei
della nuova disposizione
La norma della legge di stabilità 2014
servizi telematici Entratel o
Il comma 574 dell’art. 1
sulla compensazione dei crediti
Fisconline;
della legge di stabilità pretributari dovrebbe operare in questi
– la compensazione di imvede espressamente che, «a
termini: solo il concreto utilizzo di un
porti superiori a 15.000 euro
decorrere dal periodo d’imcredito d’imposta per importo
può essere effettuata solo a
posta in corso al 31 dicemsuperiore a 15.000 euro fa scattare
partire dal giorno 16 del
bre 2013, i contribuenti che
l’obbligo di apposizione del visto di
mese successivo a quello di
... utilizzano in compensaconformità sulla dichiarazione che
presentazione della dichiazione i crediti relativi alle
verrà presentata successivamente
razione da cui emerge il creimposte sui redditi e alle reall’utilizzo medesimo. In pratica,
dito, sulla quale va apposto
lative addizionali, alle ritequindi, non è richiesta la previa
il visto di conformità, ed è
nute alla fonte ..., alle impresentazione della dichiarazione e
obbligatorio l’utilizzo dei
poste sostitutive delle imnemmeno è richiesto l’utilizzo dello
servizi telematici Entratel o
poste sul reddito e all’impospecifico canale telematico di
Fisconline.
sta regionale sulle attività
pagamento, diversamente da quanto
Tradotto in termini pratici,
produttive, per importi suinvece è previsto ai fini IVA.
ogni qual volta il contriperiori a 15.000 euro annui,
buente voglia utilizzare per
hanno l’obbligo di richiedela compensazione orizzontale un credito IVA di re l’apposizione del visto di conformità» (6), per
importo superiore a 5.000 euro, deve prima cui la nuova norma troverà applicazione, per i
presentare la relativa dichiarazione annuale ed soggetti con esercizio coincidente con l’anno soattendere il giorno 16 del mese successivo alla lare, a partire dalle dichiarazioni che verranno
presentazione, con l’aggravio dell’apposizione presentate nell’anno 2014, relative al periodo
del visto di conformità se il credito che si in- d’imposta 2013.
tende compensare è di importo superiore a Concretamente, quindi, la norma ha un effetto
15.000 euro; deve inoltre utilizzare esclusiva- immediato sulle compensazioni che saranno
mente i servizi telematici Entratel o operate a decorrere dal 1° gennaio 2014, in relaFisconline, non anche un sistema di home o re- zione ai crediti d’imposta riferibili all’anno
mote banking.
Note:
Operativamente, quindi, occorre stabilire inizial- (4) Si pensi, ad esempio, al caso di una società che chiuda la promente quanta parte del credito IVA emergente pria dichiarazione IVA con un credito di euro 1.500.000; la condalla dichiarazione annuale si intende portare in tribuente potrebbe utilizzare fino ad euro 700.000 in compensail credito, ed i restanti 800.000 (eccedenti il tetto massimo
compensazione (4) e tale importo costituisce il zione
in vigore dal 2014) portarli in avanti o chiederli a rimborso.
plafond utilizzabile, esaurito il quale la compen- (5) Per cui, ad esempio, la disposizione non opera in caso di comsazione non è più ammessa.
pensazione orizzontale di crediti IRPEF per 10.000 euro e di crePer l’utilizzo in compensazione dei crediti tribu- diti IRAP per 10.000 euro, ancorché la somma di entrambi
(20.000 euro) sia superiore al tetto di 15.000 euro perché nessutari diversi dall’IVA tutto ciò non è previsto.
Ambito oggettivo
La norma in commento opera esclusivamente in
caso di utilizzo in compensazione di crediti tributari diversi dall’IVA (relativi alle imposte sui
redditi e alle relative addizionali, alle ritenute
alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte
sul reddito ed all’IRAP), per importi superiori a
15.000 euro annui.
La soglia di 15.000 euro va considerata con riferimento ad ogni singolo tributo (5).
no dei due importi individualmente considerato è superiore alla
citata soglia.
(6) Prevede espressamente la norma, analogamente a quanto previsto con riferimento all’IVA, che, in alternativa al visto di conformità, la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui
all’art. 1, comma 4, del regolamento di cui al D.P.R. 22 luglio 1998,
n. 322, dai soggetti di cui all’art. 1, comma 5, del medesimo regolamento, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il
controllo contabile di cui all’art. 2409-bis c.c., attestante l’esecuzione dei controlli di cui all’art. 2, comma 2, del regolamento di
cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.
Nel prosieguo si intenderà implicitamente richiamata questa precisazione ogni qual volta si farà riferimento all’apposizione del visto di conformità.
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Dichiarazioni
Legge di stabilità 2014
2013 che verranno evidenziati nel modello UNICO/IRAP/770 2014.
Considerato che la disposizione non replica il
precedente intervento in materia di IVA, non si
ritiene applicabile la «procedura» attualmente
in vigore per la compensazione del credito
IVA, in precedenza evidenziata e così riassumibile:
– compensazione «libera» fino a 5.000 euro;
– compensazione «monitorata» (cioè previa presentazione della dichiarazione IVA ed utilizzo
dello specifico canale telematico di pagamento)
da 5.001 a 15.000;
– oltre al punto precedente, apposizione del visto di conformità per utilizzi superiori a 15.000
euro.
Quindi, la nuova norma dovrebbe operare in
questi termini: solo il concreto utilizzo di un
credito d’imposta per importo superiore a
15.000 euro fa scattare l’obbligo di apposizione
del visto di conformità sulla dichiarazione che
verrà presentata successivamente all’utilizzo
medesimo.
In pratica, quindi, non è richiesta la previa presentazione della dichiarazione e nemmeno è richiesto l’utilizzo dello specifico canale telematico di pagamento, diversamente da quanto invece
è previsto ai fini IVA.
Quanto sopra porta all’ulteriore considerazione
che il visto di conformità è richiesto non in caso
di dichiarazione dalla quale emerga un credito di
importo superiore a 15.000 euro, bensì esclusivamente nel caso di concreto utilizzo del medesimo in compensazione per un importo superiore a 15.000 euro.
Quindi, esemplificando, se un contribuente
chiude il Mod. UNICO 2014 a credito di
100.000 euro, non è obbligato al visto di conformità se in precedenza tale credito non è stato
utilizzato per una «compensazione orizzontale»
di importo superiore al limite indicato (7). Dovrà invece essere apposto il visto se si intenderà
compensare oltre 15.000 euro successivamente
alla presentazione della dichiarazione.
Altra differenza rispetto alla gestione del credito
IVA è che quest’ultimo va «certificato» in anticipo (8), poi è utilizzabile fino ad esaurimento
finché non si presenta la dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta successivo.
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Soggetti interessati
Relativamente all’ambito soggettivo, la norma
non prevede alcuna limitazione.
Diversamente dalla precedente norma relativa
alla gestione del credito IVA (art. 10 del D.L. n.
78/2009), la presente potenzialmente è destinata
ad una platea di contribuenti ben maggiore perché interesserà anche i contribuenti non titolari
di partita IVA (cd. privati): non è, infatti, raro
imbattersi in casi di «privati» che utilizzano le
proprie eccedenze IRPEF per pagare altri tributi
(ad esempio, IMU, ecc.) o contributi (ad esempio, socio di società di persone che paga i contributi previdenziali).
Studi associati
Un dubbio operativo riguarda i professionisti
che svolgono l’attività in forma associata.
Si ricorda che dopo anni di attesa e di ingiusta
limitazione all’utilizzo della compensazione
orizzontale, che rappresenta uno dei sistemi di
massima espressione di civiltà nel rapporto Fisco-contribuente, finalmente, dal 2010, anche i
professionisti che svolgono l’attività in forma
associata sono stati messi in condizione di beneficiare della cd. compensazione orizzontale.
La svolta si è avuta con la circolare n. 56/E del
2009 (9), con la quale l’Agenzia delle entrate,
con un’interpretazione «evolutiva e sistematica»
delle norme (che non sono state modificate), ha
esteso ai soggetti di cui all’art. 5 del T.U.I.R.
l’accesso alla compensazione orizzontale dei tributi e contributi, introdotta dall’art. 17 del
D.Lgs. n. 241/1997.
Il meccanismo di funzionamento della modalità
di utilizzo in compensazione delle ritenute d’acconto subite dagli studi associati concepito dalla
circolare n. 56/E del 2009, cit., è abbastanza articolato: l’associazione professionale subisce le
ritenute d’acconto nella misura del 20% sul
100% dei propri compensi professionali e le imNote:
(7) Ad esempio, se del credito di 100.000 euro fossero stati utilizzati in compensazione euro 14.000, l’obbligo del visto non ci
sarebbe.
(8) Nel senso che si deve presentare la dichiarazione IVA con il
visto di conformità prima che il credito possa essere utilizzato;
infatti, la mancata presentazione della dichiarazione comporta lo
scarto del mod. F24 e la compensazione viene bloccata.
(9) In Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
Dichiarazioni
Legge di stabilità 2014
IL PROBLEMA E LA SOLUZIONE
comporterebbe un’inutile
puta, unitamente al reddito,
Professionisti che svolgono l’attività
vessazione.
pro quota ai partecipanti;
in forma associata
questi ultimi, previo assenso
– Con riguardo ai professionisti che
da manifestarsi con atto
Contrasto agli abusi
svolgono l’attività in forma associata, a
avente data certa, possono
Le ragioni che hanno indotseguito della modifica apportata dalla
riattribuire all’ente collettito il legislatore ad introdurlegge di stabilità 2014, occorre
vo le eccedenze di ritenute
re questa ulteriore «stretta»
chiedersi su quale dichiarazione vada
imputate loro, dopo aver
in tema di compensazioni
apposto il visto di conformità, se su
corrisposto (mediante sotdei crediti tributari sono
quella del socio/associato nella quale è
trazione) il proprio saldo
certamente rinvenibili negli
evidenziato il credito per ritenute
IRPEF, affinché questo posabusi perpetrati da alcuni
d’acconto non utilizzate e riattribuite
sa utilizzare tali importi in
contribuenti non corretti,
all’ente collettivo, oppure su quella
compensazione per pagare i
che devono essere efficacedell’ente collettivo nella quale è
propri debiti d’imposta e
mente contrastati.
evidenziato il credito per ritenute
contributivi (10).
Purtroppo, come sempre acd’acconto non utilizzate e riattribuite
Ora, a seguito della modificade, per colpa di tali sogdal socio/associato.
ca apportata dalla legge di
getti anche i contribuenti
– Si ritiene che il visto vada apposto
stabilità, occorre chiedersi
corretti si vedono ora cosulla dichiarazione dell’ente collettivo,
su quale delle due dichiarastretti a subire un’ulteriore
in quanto è il soggetto che in concreto
zioni vada apposto il visto
procedura che, visto anche
utilizza il credito in compensazione
di conformità:
il particolare momento stoe tale credito emerge (quadro RK)
– su quella del socio/assorico, sarà certamente mal
dalla propria dichiarazione.
ciato nella quale è evidendigerita.
ziato il credito per ritenute
La circolare n. 25/E del
d’acconto non utilizzate e riattribuite all’ente 2013 (11), ove si indicano le strategie di contracollettivo?
sto all’evasione da riscossione, prevede al ri– su quella dell’ente collettivo nella quale è evi- guardo un passaggio specifico ove viene afferdenziato il credito per ritenute d’acconto non mato: «per quanto, infine, attiene ai fenomeni di
utilizzate e riattribuite dal socio/associato?
evasione da riscossione mediante indebite comAttualmente non vi è certezza alcuna stante il pensazioni, si sottolinea che le attività di contratenore letterale dell’art. 1, comma 574, in com- sto mantengono un ruolo strategico; si segnala
mento, che sul punto non si esprime.
che anche nel 2013 continueranno ad essere inPer cercare la soluzione occorre prendere in viate le segnalazioni relative alle compensazioni
considerazione due aspetti: il primo, che il visto “a rischio” effettuate entro l’anno 2012 per il
di conformità è richiesto soltanto in caso di uti- pagamento di imposte, contributi e altre somme
lizzo in compensazione dei crediti; il secondo, dovute mediante l’utilizzo di crediti IVA, IRche va apposto sulle «singole dichiarazioni dalle PEG/IRES, IRAP e IRPEF».
quali emerge il credito».
Nel recente passato sono state introdotte specifiStante quanto sopra, si ritiene che il visto vada che disposizioni che hanno introdotto limiti alla
apposto sulla dichiarazione dell’ente collettivo, compensazione ed inasprito le sanzioni per le
in quanto:
indebite compensazioni, ma evidentemente ciò
a) è il soggetto che in concreto utilizza il credito non è bastato a frenare gli abusi poiché, come
in compensazione;
risulta dal par. 1.4 del «Rapporto sulle Entrate,
b) tale credito emerge (quadro RK) dalla propria
Note:
dichiarazione.
Sul punto saranno opportuni chiarimenti da par- (10) Si ricorda che, all’uopo, sono stati appositamente predisposti
dei campi nel modello UNICO SP e PF, al fine di accogliere e mote dell’Agenzia delle entrate.
nitorare tali passaggi, in ossequio alla precisa condizione posta in
In ogni caso, si esclude che il visto debba essere tal senso dalla circolare n. 56/E del 2009, cit.
apposto su entrambe le dichiarazioni perché (11) In Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
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Dichiarazioni
Legge di stabilità 2014
LA NOVITA’ NORMATIVA
mese di dicembre 2012»
elaborato dal Ministero
dell’economia e delle finanze, nell’anno 2012 si è registrato un incremento - nel
comparto delle imposte dirette - di ben 375 milioni rispetto all’anno precedente.
In termini numerici, l’impatto della disposizione stimato dalla relazione tecnica
è di una diminuzione generalizzata delle compensazioni per 460 milioni annui.
Visto «infedele»
La legge di stabilità 2014 prevede che
l’infedele attestazione dell’esecuzione
dei controlli propedeutici al rilascio del
visto di conformità comporta
l’applicazione della sanzione
amministrativa da 258 a 2.582 euro.
In caso di ripetute violazioni, o di
violazioni particolarmente gravi, è
effettuata apposita segnalazione agli
organi competenti per l’adozione di
ulteriori provvedimenti, quali:
– la sospensione dalla facoltà di
rilasciare il visto di conformità e
l’asseverazione per un periodo da uno
a tre anni;
– in caso di ripetute violazioni
commesse successivamente al periodo
di sospensione, l’inibizione dalla
facoltà di rilasciare il visto di
conformità e l’asseverazione.
Visto di conformità
È certamente utile ricordare
in cosa consiste il visto di
conformità e chi può rilasciarlo.
L’art. 35, comma 1, lett. a),
del D.Lgs. n. 241/1997, richiamato espressamente
dalla disposizione in esame, prevede che il soggetto abilitato al rilascio, su richiesta del contribuente, attesti la «conformità dei dati delle dichiarazioni predisposte dal centro, alla relativa
documentazione e alle risultanze delle scritture
contabili, nonché di queste ultime alla relativa
documentazione contabile».
Si ritiene che non dovrebbe trattarsi di un’attestazione di merito rivolta al contenuto della dichiarazione ma di un controllo di «corrispondenza dei dati indicati» (12).
Sono abilitati al rilascio del visto di conformità
(13):
– gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili e in quelli dei consulenti
del lavoro;
– gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei
ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per
la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di
laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
– i responsabili dell’assistenza fiscale dei CAFimprese.
Sembrerebbero esclusi dalla possibilità di rilasciare il visto i professionisti diversi da quelli
380
5/2014
sopra elencati, ancorché
siano abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (14).
Un dubbio riguarda i responsabili fiscali dei CAFdipendenti, in quanto la
norma espressamente non li
richiama (15).
Si ritiene che il professionista abilitato possa apporre il
visto anche sulla propria dichiarazione personale o su
quella dello studio associato, in caso di studi professionali associati, analogamente a quanto in passato
ammesso con riferimento
alla minimum tax (16), ancorché sul punto è stato sollevato un dubbio (17).
Note:
(12) Con riferimento a quanto precisato in passato relativamente
alla gestione del credito IVA dalla circolare n. 57/E del 2009, cit.,
tali controlli dovrebbero essere inerenti alla regolare tenuta della
contabilità, alla corrispondenza dei dati esposti nelle scritture
contabili alla relativa documentazione, alla corrispondenza dei
dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili, alla correttezza formale delle dichiarazioni presentate dai
contribuenti; inoltre, la circolare - cui si rinvia - richiede controlli
ulteriori volti a comprendere se l’attività esercitata giustifichi
l’emersione del credito d’imposta, ecc. Ovviamente non tutte le
casistiche previste per la gestione del credito IVA saranno applicabile a tributi profondamente diversi come l’IRPEF, l’IRES, ecc.,
ma lo «spirito» dei controlli dovrà essere il medesimo.
(13) Sul punto si veda la circolare n. 57/E del 2009, cit.
(14) Quali, ad esempio, gli altri soggetti che abitualmente esercitano attività di consulenza fiscale (D.M. 21 aprile 2001), soggetti
iscritti solo nel registro dei revisori legali o nell’Albo degli avvocati o negli Albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli
agrotecnici e dei periti agrari.
(15) Il comma 574 dell’art. 1 della legge di stabilità, infatti, richiama unicamente il visto di conformità di cui all’art. 35, comma 1,
lett. a), del D.Lgs. n. 241/1997 (cioè quello rilasciato dai CAF-imprese), e non anche quello di cui al comma 2, lett. a) (cioè quello
rilasciato dai CAF-dipendenti).
(16) Cfr. artt. 11 ss. del D.L. n. 384/1992.
(17) Cfr. F.G. Poggiani, «Il professionista si vista da sé», ed il comunicato stampa UNAGRACO, entrambi in Italia Oggi del 7 gennaio 2014, pag. 26. In senso contrario, cfr. F. Garrini, «La gestione
del credito riattribuito agli studi associati», in La circolare tributaria n. 1/2014, pag. 41.
Dichiarazioni
Legge di stabilità 2014
LA NOVITA’ NORMATIVA
quello dell’indebito utilizzo
Aspetto sanzionatorio
Utilizzo di un credito indebito
(19);
Con riferimento all’aspetto
Nel caso di utilizzo in compensazione
– è stata introdotta la sansanzionatorio, occorre didi crediti esistenti ma indebitamente
zione dal 100 al 200% del
stinguere due casistiche diutilizzati, la sanzione applicabile è del
loro importo (20);
verse:
30%. Rientra in questa casistica
– la predetta sanzione è sta– la prima, attinente al rilal’utilizzo del credito in assenza
ta inasprita al 200% delscio del visto «infedele»;
dell’apposizione del richiesto visto di
l’importo del credito inesi– la seconda, attinente alconformità; sul punto, è intervenuta
stente compensato (21) in
l’utilizzo di un credito indel’Agenzia delle entrate, per affermare
caso di utilizzo in compenbito o inesistente.
che, nel caso di utilizzo in
sazione di crediti inesistenti
Relativamente alla prima cacompensazione di crediti, di cui sia
per un ammontare superiore
sistica, la norma in comconstatata l’esistenza senza che sia
a 50.000 euro;
mento prevede espressamenstato apposto sulla dichiarazione il
– è stata esclusa (22) la dete che l’infedele attestazione
prescritto visto di conformità, continua
finizione agevolata di cui
dell’esecuzione dei controlli
ad applicarsi la sanzione prevista nel
agli artt. 16, comma 3, e 17,
propedeutici al rilascio del
caso di omesso versamento (pari al
comma 2, del D.Lgs. n.
visto di conformità compor30% del credito indebitamente
472/1997, consistente nel
ta l’applicazione della sanutilizzato in compensazione).
pagamento di un terzo della
zione di cui all’art. 39, comsanzione irrogata.
ma 1, lett. a), primo periodo,
del D.Lgs. n. 241/1997, che consiste in una san- Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti
esistenti ma indebitamente utilizzati, la sanzione
zione amministrativa da 258 a 2.582 euro.
In caso di ripetute violazioni, ovvero di viola- applicabile è quella del 30% prevista dall’art. 13
zioni particolarmente gravi, è effettuata apposita del D.Lgs. n. 471/1997.
segnalazione agli organi competenti per l’ado- Rientra in questa casistica l’utilizzo del credito
in assenza dell’apposizione del richiesto visto di
zione di ulteriori provvedimenti, quali (18):
– la sospensione dalla facoltà di rilasciare il vi- conformità; sul punto, seppur con riferimento
sto di conformità e l’asseverazione per un perio- alla gestione del credito IVA, è intervenuta nel
recente passato l’Agenzia delle entrate con la
do da uno a tre anni;
– in caso di ripetute violazioni commesse suc- circolare n. 1/E del 2010, cit., per affermare che
cessivamente al periodo di sospensione, l’inibi- «resta inteso che, nel caso di utilizzo in compenzione dalla facoltà di rilasciare il visto di con- sazione di crediti, di cui sia constatata l’esistenza, ... senza che sia stato apposto sulla dichiaraformità e l’asseverazione.
Si considera violazione particolarmente grave il zione il prescritto visto di conformità, continua
mancato pagamento della sanzione amministra- ad applicarsi la sanzione di cui all’art. 13 del
D.Lgs. n. 471/1997, ossia quella prevista nel cativa di cui sopra.
Relativamente alla seconda casistica, occorre ri- so di omesso versamento (pari al 30% del credicordare le regole generali che presiedono all’ap- to indebitamente utilizzato in compensazione)».
plicazione delle sanzioni in caso di utilizzo di Si ritiene importante tale chiarimento di prassi
poiché si teme che nel prossimo futuro potrebun credito indebito o inesistente.
Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti
inesistenti, si ricorda che il legislatore è interve- Note:
(18) Tali provvedimenti sono indicati nell’art. 39, comma 1, lett. a),
nuto più volte nel corso degli ultimi anni con i ultimi tre periodi, del D.Lgs. n. 241/1997, non espressamente riseguenti interventi normativi:
chiamati dall’art. 1, comma 574, della legge di stabilità ma che si
– sono stati allungati i termini per la riscossione reputano implicitamente richiamati stante l’identico presupposto
dei crediti per consentire che l’atto di recupero applicativo.
(19) Art. 27, commi 16 ss., del D.L. n. 185/2008.
di cui all’art. 1, comma 421, della legge 30 di- (20) Art. 27, comma 18, del D.L. n. 185/2008.
cembre 2004, n. 311, possa essere notificato en- (21) Art. 7, comma 2, del D.L. n. 5/2009.
tro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a (22) Art. 10, comma 1, lett. a), n. 8), del D.L. n. 78/2009.
5/2014
381
Dichiarazioni
Legge di stabilità 2014
bero essere numerosi i casi in cui contribuenti
utilizzeranno in compensazione orizzontale crediti d’imposta effettivi e legittimi ma, per le ragioni più disparate, non faranno apporre il visto
di conformità sulle dichiarazioni (si pensi, ad
esempio, al caso dei privati o di coloro in quali
non possono permettersi la spesa per il professionista abilitato).
Innalzato il tetto alle compensazioni
A fare, parzialmente, da contraltare all’inasprimento introdotto dalla legge di stabilità, si segnala che ha finalmente trovato attuazione l’innalzamento del tetto alle compensazioni, che dal
2014 è stato elevato a 700.000 euro.
Sul punto, occorre ricordare che l’art. 34, comma 1, della legge n. 388/2000 ha fissato il tetto
massimo delle compensazioni ad euro
516.456,90.
Si ricorda brevemente che l’art. 10 del D.L. n.
78/2009 aveva previsto che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze il limite di
euro 516.456,90 avrebbe potuto essere elevato
fino a 700.000 euro.
Tale decreto ministeriale, però, non ha mai visto
la luce, per cui è intervenuto l’art. 9, comma 2,
del D.L. 8 aprile 2013, n. 35 (23), che ha previsto che, «a decorrere dall’anno 2014, il limite di
516.000 euro previsto dall’articolo 34, comma
1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è aumentato a 700.000 euro».
Si tratta certamente di una buona notizia perché
consente di ottimizzare la gestione delle risorse
finanziarie dei contribuenti.
Si precisa, infine, che non vi è stata alcuna modifica alla soglia di 1.000.000 di euro fissata dal
comma 6-ter dell’art. 35 del D.L. n. 223/2006
qualora oltre l’80% del fatturato del contribuente sia costituito da prestazioni rese nell’ambito
di subappalti edili soggetti a reverse charge.
Divieto di compensazione
in caso di debiti tributari iscritti a ruolo
Per completezza, sinteticamente, si ricorda che
l’art. 31 del D.L. n. 78/2010 (24) ha introdotto il
divieto alla compensazione orizzontale dei crediti tributari in caso di debiti erariali iscritti a
ruolo e scaduti (alla data della compensazione)
di importo superiore a 1.500 euro (25).
382
5/2014
L’inosservanza di tale divieto comporta l’irrogazione di una sanzione pari al 50% dell’importo
dei debiti erariali iscritti a ruolo.
La disposizione introdotta dalla legge di stabilità non ha modificato l’art. 31 del D.L. n.
78/2010, per cui non si registra sul punto alcuna
novità.
Considerazioni conclusive
È fuori di dubbio che la disposizione in esame,
seppur motivata da condivisibili preoccupazioni
relative agli abusi, avrà un enorme impatto operativo e comporterà un ulteriore appesantimento
burocratico ed economico di cui non si avvertiva assolutamente il bisogno, anzi, sotto questo
profilo appare in contrasto con l’annunciata (ma
ancora non attuata) semplificazione.
Il tempo dirà se l’obiettivo perseguito sarà o
meno raggiunto, ma nel frattempo l’auspicio è
che non «ingessi» finanziariamente in modo eccessivo i contribuenti che, dal punto di vista finanziario, già stentano sia per il perdurare della
crisi sia per la sempre maggiore difficoltà di accesso al credito.
Note:
(23) Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64/2013, in Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
(24) Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.
(25) Per approfondimenti, cfr. la circolare n. 13/E del 2011 dell’Agenzia delle entrate, in Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
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