Dal 2014 visto di conformità obbligatorio per compensare i crediti
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Dal 2014 visto di conformità obbligatorio per compensare i crediti
Dichiarazioni S. Morina, «Sotto controllo del Fisco le compensazioni dei crediti IRPEF e IRES», n. 4/2014, pag. 77 Legge di stabilità 2014 Dal 2014 visto di conformità obbligatorio per compensare i crediti IRPEF, IRES e IRAP di Guido Berardo La legge di stabilità 2014 ha introdotto un nuovo vincolo agli utilizzi in compensazione dei crediti tributari per importi superiori a 15.000 euro annui, rendendo obbligatoria l’apposizione del visto di conformità (o, in alternativa, per i soggetti dotati di organi di controllo, la sottoscrizione della dichiarazione a conferma dell’esistenza delle eccedenze) alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. Il nuovo obbligo decorre dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, per cui coinvolge le eccedenze a credito formatesi nel corso del 2013, che possono essere utilizzate in compensazione dal 1° gennaio 2014. La disposizione riguarda i crediti relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’IRAP. Dal 2014 il tetto alle compensazioni è stato finalmente innalzato a 700.000 euro. L’art. 1, comma 574, della legge di stabilità 2014 (1) ha introdotto l’obbligo dell’apposizione del visto di conformità (o, in alternativa, per i soggetti dotati di organi di controllo, la sottoscrizione della dichiarazione a conferma dell’esistenza delle eccedenze a credito) alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito, in caso di compensazione dei crediti tributari relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’IRAP per importi superiori a 15.000 euro annui. Di fatto è una disposizione analoga a quella operante con riferimento, finora, alla sola IVA, ma non è perfettamente identica, per cui occorre evidenziarne le differenze perché sono tante e rilevanti. Il nuovo obbligo decorre dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, per cui coinvolge le eccedenze a credito formatesi nel corso del 2013, che potranno essere utilizzate in compensazione dal 1° gennaio 2014. Limitazioni all’utilizzo del credito IVA Per meglio comprendere la portata della disposizione in commento, è indispensabile ricordare 376 5/2014 sinteticamente le regole che presiedono all’utilizzo in compensazione del credito IVA, norma dalla quale ha certamente preso ispirazione il legislatore. L’art. 10 del D.L. n. 78/2009 (2) ha previsto le seguenti limitazioni all’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale (3): – fino all’importo di 5.000 euro (inizialmente era 10.000), la compensazione orizzontale è «libera», nel senso che non è fissata alcuna limitazione; – la compensazione di importi superiori a 5.000 euro e fino a 15.000 euro può essere effettuata solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da Guido Berardo - Ragioniere commercialista in Torino Note: (1) Cfr. legge 27 dicembre 2013, n. 147, in Banca Dati BIG Suite, IPSOA. (2) Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102/2009. (3) Si ricordano, sul punto, i principali precedenti di prassi emanata al riguardo dall’Agenzia delle entrate, che possono essere un utile riferimento (tutti in Banca Dati BIG Suite, IPSOA): circolare 23 dicembre 2009, n. 57/E; circolare 15 gennaio 2010, n. 1/E; circolare 12 marzo 2010, n. 12/E; circolare 3 giugno 2010, n. 29/E; risoluzione 17 settembre 2010, n. 90/E; circolare 25 gennaio 2011, n. 1/E; circolare 19 aprile 2011, n. 16/E. Dichiarazioni Legge di stabilità 2014 LA NOVITA’ NORMATIVA cui emerge il credito, ed è Linee generali Operatività della disposizione obbligatorio l’utilizzo dei della nuova disposizione La norma della legge di stabilità 2014 servizi telematici Entratel o Il comma 574 dell’art. 1 sulla compensazione dei crediti Fisconline; della legge di stabilità pretributari dovrebbe operare in questi – la compensazione di imvede espressamente che, «a termini: solo il concreto utilizzo di un porti superiori a 15.000 euro decorrere dal periodo d’imcredito d’imposta per importo può essere effettuata solo a posta in corso al 31 dicemsuperiore a 15.000 euro fa scattare partire dal giorno 16 del bre 2013, i contribuenti che l’obbligo di apposizione del visto di mese successivo a quello di ... utilizzano in compensaconformità sulla dichiarazione che presentazione della dichiazione i crediti relativi alle verrà presentata successivamente razione da cui emerge il creimposte sui redditi e alle reall’utilizzo medesimo. In pratica, dito, sulla quale va apposto lative addizionali, alle ritequindi, non è richiesta la previa il visto di conformità, ed è nute alla fonte ..., alle impresentazione della dichiarazione e obbligatorio l’utilizzo dei poste sostitutive delle imnemmeno è richiesto l’utilizzo dello servizi telematici Entratel o poste sul reddito e all’impospecifico canale telematico di Fisconline. sta regionale sulle attività pagamento, diversamente da quanto Tradotto in termini pratici, produttive, per importi suinvece è previsto ai fini IVA. ogni qual volta il contriperiori a 15.000 euro annui, buente voglia utilizzare per hanno l’obbligo di richiedela compensazione orizzontale un credito IVA di re l’apposizione del visto di conformità» (6), per importo superiore a 5.000 euro, deve prima cui la nuova norma troverà applicazione, per i presentare la relativa dichiarazione annuale ed soggetti con esercizio coincidente con l’anno soattendere il giorno 16 del mese successivo alla lare, a partire dalle dichiarazioni che verranno presentazione, con l’aggravio dell’apposizione presentate nell’anno 2014, relative al periodo del visto di conformità se il credito che si in- d’imposta 2013. tende compensare è di importo superiore a Concretamente, quindi, la norma ha un effetto 15.000 euro; deve inoltre utilizzare esclusiva- immediato sulle compensazioni che saranno mente i servizi telematici Entratel o operate a decorrere dal 1° gennaio 2014, in relaFisconline, non anche un sistema di home o re- zione ai crediti d’imposta riferibili all’anno mote banking. Note: Operativamente, quindi, occorre stabilire inizial- (4) Si pensi, ad esempio, al caso di una società che chiuda la promente quanta parte del credito IVA emergente pria dichiarazione IVA con un credito di euro 1.500.000; la condalla dichiarazione annuale si intende portare in tribuente potrebbe utilizzare fino ad euro 700.000 in compensail credito, ed i restanti 800.000 (eccedenti il tetto massimo compensazione (4) e tale importo costituisce il zione in vigore dal 2014) portarli in avanti o chiederli a rimborso. plafond utilizzabile, esaurito il quale la compen- (5) Per cui, ad esempio, la disposizione non opera in caso di comsazione non è più ammessa. pensazione orizzontale di crediti IRPEF per 10.000 euro e di crePer l’utilizzo in compensazione dei crediti tribu- diti IRAP per 10.000 euro, ancorché la somma di entrambi (20.000 euro) sia superiore al tetto di 15.000 euro perché nessutari diversi dall’IVA tutto ciò non è previsto. Ambito oggettivo La norma in commento opera esclusivamente in caso di utilizzo in compensazione di crediti tributari diversi dall’IVA (relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito ed all’IRAP), per importi superiori a 15.000 euro annui. La soglia di 15.000 euro va considerata con riferimento ad ogni singolo tributo (5). no dei due importi individualmente considerato è superiore alla citata soglia. (6) Prevede espressamente la norma, analogamente a quanto previsto con riferimento all’IVA, che, in alternativa al visto di conformità, la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all’art. 1, comma 4, del regolamento di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di cui all’art. 1, comma 5, del medesimo regolamento, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all’art. 2409-bis c.c., attestante l’esecuzione dei controlli di cui all’art. 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. Nel prosieguo si intenderà implicitamente richiamata questa precisazione ogni qual volta si farà riferimento all’apposizione del visto di conformità. 5/2014 377 Dichiarazioni Legge di stabilità 2014 2013 che verranno evidenziati nel modello UNICO/IRAP/770 2014. Considerato che la disposizione non replica il precedente intervento in materia di IVA, non si ritiene applicabile la «procedura» attualmente in vigore per la compensazione del credito IVA, in precedenza evidenziata e così riassumibile: – compensazione «libera» fino a 5.000 euro; – compensazione «monitorata» (cioè previa presentazione della dichiarazione IVA ed utilizzo dello specifico canale telematico di pagamento) da 5.001 a 15.000; – oltre al punto precedente, apposizione del visto di conformità per utilizzi superiori a 15.000 euro. Quindi, la nuova norma dovrebbe operare in questi termini: solo il concreto utilizzo di un credito d’imposta per importo superiore a 15.000 euro fa scattare l’obbligo di apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione che verrà presentata successivamente all’utilizzo medesimo. In pratica, quindi, non è richiesta la previa presentazione della dichiarazione e nemmeno è richiesto l’utilizzo dello specifico canale telematico di pagamento, diversamente da quanto invece è previsto ai fini IVA. Quanto sopra porta all’ulteriore considerazione che il visto di conformità è richiesto non in caso di dichiarazione dalla quale emerga un credito di importo superiore a 15.000 euro, bensì esclusivamente nel caso di concreto utilizzo del medesimo in compensazione per un importo superiore a 15.000 euro. Quindi, esemplificando, se un contribuente chiude il Mod. UNICO 2014 a credito di 100.000 euro, non è obbligato al visto di conformità se in precedenza tale credito non è stato utilizzato per una «compensazione orizzontale» di importo superiore al limite indicato (7). Dovrà invece essere apposto il visto se si intenderà compensare oltre 15.000 euro successivamente alla presentazione della dichiarazione. Altra differenza rispetto alla gestione del credito IVA è che quest’ultimo va «certificato» in anticipo (8), poi è utilizzabile fino ad esaurimento finché non si presenta la dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta successivo. 378 5/2014 Soggetti interessati Relativamente all’ambito soggettivo, la norma non prevede alcuna limitazione. Diversamente dalla precedente norma relativa alla gestione del credito IVA (art. 10 del D.L. n. 78/2009), la presente potenzialmente è destinata ad una platea di contribuenti ben maggiore perché interesserà anche i contribuenti non titolari di partita IVA (cd. privati): non è, infatti, raro imbattersi in casi di «privati» che utilizzano le proprie eccedenze IRPEF per pagare altri tributi (ad esempio, IMU, ecc.) o contributi (ad esempio, socio di società di persone che paga i contributi previdenziali). Studi associati Un dubbio operativo riguarda i professionisti che svolgono l’attività in forma associata. Si ricorda che dopo anni di attesa e di ingiusta limitazione all’utilizzo della compensazione orizzontale, che rappresenta uno dei sistemi di massima espressione di civiltà nel rapporto Fisco-contribuente, finalmente, dal 2010, anche i professionisti che svolgono l’attività in forma associata sono stati messi in condizione di beneficiare della cd. compensazione orizzontale. La svolta si è avuta con la circolare n. 56/E del 2009 (9), con la quale l’Agenzia delle entrate, con un’interpretazione «evolutiva e sistematica» delle norme (che non sono state modificate), ha esteso ai soggetti di cui all’art. 5 del T.U.I.R. l’accesso alla compensazione orizzontale dei tributi e contributi, introdotta dall’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997. Il meccanismo di funzionamento della modalità di utilizzo in compensazione delle ritenute d’acconto subite dagli studi associati concepito dalla circolare n. 56/E del 2009, cit., è abbastanza articolato: l’associazione professionale subisce le ritenute d’acconto nella misura del 20% sul 100% dei propri compensi professionali e le imNote: (7) Ad esempio, se del credito di 100.000 euro fossero stati utilizzati in compensazione euro 14.000, l’obbligo del visto non ci sarebbe. (8) Nel senso che si deve presentare la dichiarazione IVA con il visto di conformità prima che il credito possa essere utilizzato; infatti, la mancata presentazione della dichiarazione comporta lo scarto del mod. F24 e la compensazione viene bloccata. (9) In Banca Dati BIG Suite, IPSOA. Dichiarazioni Legge di stabilità 2014 IL PROBLEMA E LA SOLUZIONE comporterebbe un’inutile puta, unitamente al reddito, Professionisti che svolgono l’attività vessazione. pro quota ai partecipanti; in forma associata questi ultimi, previo assenso – Con riguardo ai professionisti che da manifestarsi con atto Contrasto agli abusi svolgono l’attività in forma associata, a avente data certa, possono Le ragioni che hanno indotseguito della modifica apportata dalla riattribuire all’ente collettito il legislatore ad introdurlegge di stabilità 2014, occorre vo le eccedenze di ritenute re questa ulteriore «stretta» chiedersi su quale dichiarazione vada imputate loro, dopo aver in tema di compensazioni apposto il visto di conformità, se su corrisposto (mediante sotdei crediti tributari sono quella del socio/associato nella quale è trazione) il proprio saldo certamente rinvenibili negli evidenziato il credito per ritenute IRPEF, affinché questo posabusi perpetrati da alcuni d’acconto non utilizzate e riattribuite sa utilizzare tali importi in contribuenti non corretti, all’ente collettivo, oppure su quella compensazione per pagare i che devono essere efficacedell’ente collettivo nella quale è propri debiti d’imposta e mente contrastati. evidenziato il credito per ritenute contributivi (10). Purtroppo, come sempre acd’acconto non utilizzate e riattribuite Ora, a seguito della modificade, per colpa di tali sogdal socio/associato. ca apportata dalla legge di getti anche i contribuenti – Si ritiene che il visto vada apposto stabilità, occorre chiedersi corretti si vedono ora cosulla dichiarazione dell’ente collettivo, su quale delle due dichiarastretti a subire un’ulteriore in quanto è il soggetto che in concreto zioni vada apposto il visto procedura che, visto anche utilizza il credito in compensazione di conformità: il particolare momento stoe tale credito emerge (quadro RK) – su quella del socio/assorico, sarà certamente mal dalla propria dichiarazione. ciato nella quale è evidendigerita. ziato il credito per ritenute La circolare n. 25/E del d’acconto non utilizzate e riattribuite all’ente 2013 (11), ove si indicano le strategie di contracollettivo? sto all’evasione da riscossione, prevede al ri– su quella dell’ente collettivo nella quale è evi- guardo un passaggio specifico ove viene afferdenziato il credito per ritenute d’acconto non mato: «per quanto, infine, attiene ai fenomeni di utilizzate e riattribuite dal socio/associato? evasione da riscossione mediante indebite comAttualmente non vi è certezza alcuna stante il pensazioni, si sottolinea che le attività di contratenore letterale dell’art. 1, comma 574, in com- sto mantengono un ruolo strategico; si segnala mento, che sul punto non si esprime. che anche nel 2013 continueranno ad essere inPer cercare la soluzione occorre prendere in viate le segnalazioni relative alle compensazioni considerazione due aspetti: il primo, che il visto “a rischio” effettuate entro l’anno 2012 per il di conformità è richiesto soltanto in caso di uti- pagamento di imposte, contributi e altre somme lizzo in compensazione dei crediti; il secondo, dovute mediante l’utilizzo di crediti IVA, IRche va apposto sulle «singole dichiarazioni dalle PEG/IRES, IRAP e IRPEF». quali emerge il credito». Nel recente passato sono state introdotte specifiStante quanto sopra, si ritiene che il visto vada che disposizioni che hanno introdotto limiti alla apposto sulla dichiarazione dell’ente collettivo, compensazione ed inasprito le sanzioni per le in quanto: indebite compensazioni, ma evidentemente ciò a) è il soggetto che in concreto utilizza il credito non è bastato a frenare gli abusi poiché, come in compensazione; risulta dal par. 1.4 del «Rapporto sulle Entrate, b) tale credito emerge (quadro RK) dalla propria Note: dichiarazione. Sul punto saranno opportuni chiarimenti da par- (10) Si ricorda che, all’uopo, sono stati appositamente predisposti dei campi nel modello UNICO SP e PF, al fine di accogliere e mote dell’Agenzia delle entrate. nitorare tali passaggi, in ossequio alla precisa condizione posta in In ogni caso, si esclude che il visto debba essere tal senso dalla circolare n. 56/E del 2009, cit. apposto su entrambe le dichiarazioni perché (11) In Banca Dati BIG Suite, IPSOA. 5/2014 379 Dichiarazioni Legge di stabilità 2014 LA NOVITA’ NORMATIVA mese di dicembre 2012» elaborato dal Ministero dell’economia e delle finanze, nell’anno 2012 si è registrato un incremento - nel comparto delle imposte dirette - di ben 375 milioni rispetto all’anno precedente. In termini numerici, l’impatto della disposizione stimato dalla relazione tecnica è di una diminuzione generalizzata delle compensazioni per 460 milioni annui. Visto «infedele» La legge di stabilità 2014 prevede che l’infedele attestazione dell’esecuzione dei controlli propedeutici al rilascio del visto di conformità comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro. In caso di ripetute violazioni, o di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l’adozione di ulteriori provvedimenti, quali: – la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l’asseverazione per un periodo da uno a tre anni; – in caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, l’inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l’asseverazione. Visto di conformità È certamente utile ricordare in cosa consiste il visto di conformità e chi può rilasciarlo. L’art. 35, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 241/1997, richiamato espressamente dalla disposizione in esame, prevede che il soggetto abilitato al rilascio, su richiesta del contribuente, attesti la «conformità dei dati delle dichiarazioni predisposte dal centro, alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile». Si ritiene che non dovrebbe trattarsi di un’attestazione di merito rivolta al contenuto della dichiarazione ma di un controllo di «corrispondenza dei dati indicati» (12). Sono abilitati al rilascio del visto di conformità (13): – gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in quelli dei consulenti del lavoro; – gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria; – i responsabili dell’assistenza fiscale dei CAFimprese. Sembrerebbero esclusi dalla possibilità di rilasciare il visto i professionisti diversi da quelli 380 5/2014 sopra elencati, ancorché siano abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (14). Un dubbio riguarda i responsabili fiscali dei CAFdipendenti, in quanto la norma espressamente non li richiama (15). Si ritiene che il professionista abilitato possa apporre il visto anche sulla propria dichiarazione personale o su quella dello studio associato, in caso di studi professionali associati, analogamente a quanto in passato ammesso con riferimento alla minimum tax (16), ancorché sul punto è stato sollevato un dubbio (17). Note: (12) Con riferimento a quanto precisato in passato relativamente alla gestione del credito IVA dalla circolare n. 57/E del 2009, cit., tali controlli dovrebbero essere inerenti alla regolare tenuta della contabilità, alla corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla relativa documentazione, alla corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili, alla correttezza formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti; inoltre, la circolare - cui si rinvia - richiede controlli ulteriori volti a comprendere se l’attività esercitata giustifichi l’emersione del credito d’imposta, ecc. Ovviamente non tutte le casistiche previste per la gestione del credito IVA saranno applicabile a tributi profondamente diversi come l’IRPEF, l’IRES, ecc., ma lo «spirito» dei controlli dovrà essere il medesimo. (13) Sul punto si veda la circolare n. 57/E del 2009, cit. (14) Quali, ad esempio, gli altri soggetti che abitualmente esercitano attività di consulenza fiscale (D.M. 21 aprile 2001), soggetti iscritti solo nel registro dei revisori legali o nell’Albo degli avvocati o negli Albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari. (15) Il comma 574 dell’art. 1 della legge di stabilità, infatti, richiama unicamente il visto di conformità di cui all’art. 35, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 241/1997 (cioè quello rilasciato dai CAF-imprese), e non anche quello di cui al comma 2, lett. a) (cioè quello rilasciato dai CAF-dipendenti). (16) Cfr. artt. 11 ss. del D.L. n. 384/1992. (17) Cfr. F.G. Poggiani, «Il professionista si vista da sé», ed il comunicato stampa UNAGRACO, entrambi in Italia Oggi del 7 gennaio 2014, pag. 26. In senso contrario, cfr. F. Garrini, «La gestione del credito riattribuito agli studi associati», in La circolare tributaria n. 1/2014, pag. 41. Dichiarazioni Legge di stabilità 2014 LA NOVITA’ NORMATIVA quello dell’indebito utilizzo Aspetto sanzionatorio Utilizzo di un credito indebito (19); Con riferimento all’aspetto Nel caso di utilizzo in compensazione – è stata introdotta la sansanzionatorio, occorre didi crediti esistenti ma indebitamente zione dal 100 al 200% del stinguere due casistiche diutilizzati, la sanzione applicabile è del loro importo (20); verse: 30%. Rientra in questa casistica – la predetta sanzione è sta– la prima, attinente al rilal’utilizzo del credito in assenza ta inasprita al 200% delscio del visto «infedele»; dell’apposizione del richiesto visto di l’importo del credito inesi– la seconda, attinente alconformità; sul punto, è intervenuta stente compensato (21) in l’utilizzo di un credito indel’Agenzia delle entrate, per affermare caso di utilizzo in compenbito o inesistente. che, nel caso di utilizzo in sazione di crediti inesistenti Relativamente alla prima cacompensazione di crediti, di cui sia per un ammontare superiore sistica, la norma in comconstatata l’esistenza senza che sia a 50.000 euro; mento prevede espressamenstato apposto sulla dichiarazione il – è stata esclusa (22) la dete che l’infedele attestazione prescritto visto di conformità, continua finizione agevolata di cui dell’esecuzione dei controlli ad applicarsi la sanzione prevista nel agli artt. 16, comma 3, e 17, propedeutici al rilascio del caso di omesso versamento (pari al comma 2, del D.Lgs. n. visto di conformità compor30% del credito indebitamente 472/1997, consistente nel ta l’applicazione della sanutilizzato in compensazione). pagamento di un terzo della zione di cui all’art. 39, comsanzione irrogata. ma 1, lett. a), primo periodo, del D.Lgs. n. 241/1997, che consiste in una san- Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti esistenti ma indebitamente utilizzati, la sanzione zione amministrativa da 258 a 2.582 euro. In caso di ripetute violazioni, ovvero di viola- applicabile è quella del 30% prevista dall’art. 13 zioni particolarmente gravi, è effettuata apposita del D.Lgs. n. 471/1997. segnalazione agli organi competenti per l’ado- Rientra in questa casistica l’utilizzo del credito in assenza dell’apposizione del richiesto visto di zione di ulteriori provvedimenti, quali (18): – la sospensione dalla facoltà di rilasciare il vi- conformità; sul punto, seppur con riferimento sto di conformità e l’asseverazione per un perio- alla gestione del credito IVA, è intervenuta nel recente passato l’Agenzia delle entrate con la do da uno a tre anni; – in caso di ripetute violazioni commesse suc- circolare n. 1/E del 2010, cit., per affermare che cessivamente al periodo di sospensione, l’inibi- «resta inteso che, nel caso di utilizzo in compenzione dalla facoltà di rilasciare il visto di con- sazione di crediti, di cui sia constatata l’esistenza, ... senza che sia stato apposto sulla dichiaraformità e l’asseverazione. Si considera violazione particolarmente grave il zione il prescritto visto di conformità, continua mancato pagamento della sanzione amministra- ad applicarsi la sanzione di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, ossia quella prevista nel cativa di cui sopra. Relativamente alla seconda casistica, occorre ri- so di omesso versamento (pari al 30% del credicordare le regole generali che presiedono all’ap- to indebitamente utilizzato in compensazione)». plicazione delle sanzioni in caso di utilizzo di Si ritiene importante tale chiarimento di prassi poiché si teme che nel prossimo futuro potrebun credito indebito o inesistente. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, si ricorda che il legislatore è interve- Note: (18) Tali provvedimenti sono indicati nell’art. 39, comma 1, lett. a), nuto più volte nel corso degli ultimi anni con i ultimi tre periodi, del D.Lgs. n. 241/1997, non espressamente riseguenti interventi normativi: chiamati dall’art. 1, comma 574, della legge di stabilità ma che si – sono stati allungati i termini per la riscossione reputano implicitamente richiamati stante l’identico presupposto dei crediti per consentire che l’atto di recupero applicativo. (19) Art. 27, commi 16 ss., del D.L. n. 185/2008. di cui all’art. 1, comma 421, della legge 30 di- (20) Art. 27, comma 18, del D.L. n. 185/2008. cembre 2004, n. 311, possa essere notificato en- (21) Art. 7, comma 2, del D.L. n. 5/2009. tro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a (22) Art. 10, comma 1, lett. a), n. 8), del D.L. n. 78/2009. 5/2014 381 Dichiarazioni Legge di stabilità 2014 bero essere numerosi i casi in cui contribuenti utilizzeranno in compensazione orizzontale crediti d’imposta effettivi e legittimi ma, per le ragioni più disparate, non faranno apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni (si pensi, ad esempio, al caso dei privati o di coloro in quali non possono permettersi la spesa per il professionista abilitato). Innalzato il tetto alle compensazioni A fare, parzialmente, da contraltare all’inasprimento introdotto dalla legge di stabilità, si segnala che ha finalmente trovato attuazione l’innalzamento del tetto alle compensazioni, che dal 2014 è stato elevato a 700.000 euro. Sul punto, occorre ricordare che l’art. 34, comma 1, della legge n. 388/2000 ha fissato il tetto massimo delle compensazioni ad euro 516.456,90. Si ricorda brevemente che l’art. 10 del D.L. n. 78/2009 aveva previsto che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze il limite di euro 516.456,90 avrebbe potuto essere elevato fino a 700.000 euro. Tale decreto ministeriale, però, non ha mai visto la luce, per cui è intervenuto l’art. 9, comma 2, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35 (23), che ha previsto che, «a decorrere dall’anno 2014, il limite di 516.000 euro previsto dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è aumentato a 700.000 euro». Si tratta certamente di una buona notizia perché consente di ottimizzare la gestione delle risorse finanziarie dei contribuenti. Si precisa, infine, che non vi è stata alcuna modifica alla soglia di 1.000.000 di euro fissata dal comma 6-ter dell’art. 35 del D.L. n. 223/2006 qualora oltre l’80% del fatturato del contribuente sia costituito da prestazioni rese nell’ambito di subappalti edili soggetti a reverse charge. Divieto di compensazione in caso di debiti tributari iscritti a ruolo Per completezza, sinteticamente, si ricorda che l’art. 31 del D.L. n. 78/2010 (24) ha introdotto il divieto alla compensazione orizzontale dei crediti tributari in caso di debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti (alla data della compensazione) di importo superiore a 1.500 euro (25). 382 5/2014 L’inosservanza di tale divieto comporta l’irrogazione di una sanzione pari al 50% dell’importo dei debiti erariali iscritti a ruolo. La disposizione introdotta dalla legge di stabilità non ha modificato l’art. 31 del D.L. n. 78/2010, per cui non si registra sul punto alcuna novità. Considerazioni conclusive È fuori di dubbio che la disposizione in esame, seppur motivata da condivisibili preoccupazioni relative agli abusi, avrà un enorme impatto operativo e comporterà un ulteriore appesantimento burocratico ed economico di cui non si avvertiva assolutamente il bisogno, anzi, sotto questo profilo appare in contrasto con l’annunciata (ma ancora non attuata) semplificazione. Il tempo dirà se l’obiettivo perseguito sarà o meno raggiunto, ma nel frattempo l’auspicio è che non «ingessi» finanziariamente in modo eccessivo i contribuenti che, dal punto di vista finanziario, già stentano sia per il perdurare della crisi sia per la sempre maggiore difficoltà di accesso al credito. Note: (23) Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64/2013, in Banca Dati BIG Suite, IPSOA. (24) Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010. (25) Per approfondimenti, cfr. la circolare n. 13/E del 2011 dell’Agenzia delle entrate, in Banca Dati BIG Suite, IPSOA.