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IL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE

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IL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE
IL PRINCIPIO DI NON
DISCRIMINAZIONE
(PER IL SOLO CORSO DA 6
CFU)
TRATTATO CEE (1957)
• DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE IN BASE
ALLA NAZIONALITA’
• PARITA’ RETRIBUTIVA PER LAVORI
EQUIVALENTI A PRESCINDERE DAL
SESSO
DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE IN
BASE AL SESSO
EVOLUZIONE
• Estensione della parità di trattamento a
tutte le condizioni di lavoro (direttiva
207/1976)
• Estensione del divieto di discriminazione
all’orientamento sessuale (sent. P. v. S.,
1996; sent. K.B., 2004)
• Divieto di discriminazione diretta
• Divieto di discriminazione indiretta
• Possibile adozione di azioni positive
DISCRIMINAZIONE INDIRETTA
Diverso impatto di discipline
apparentemente neutre sui diversi gruppi
sociali a causa delle loro diverse
condizioni
AZIONI POSITIVE
Trattamenti di favore a vantaggio di gruppi
socialmente svantaggiati per rimuovere
l’inferiorità e realizzare un’effettiva parità
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’
DELLE QUOTE
• LIMITAZIONE TEMPORALE (FINOLA
SUPERAMENTO DELLO SVANTAGGIO
ESISTENTE)
• FLESSIBILITA’ (CONSIDERAZIONE
ANCHE DELLE CONDIZIONIPERSONALI
DEI CANDIDATI)
TRATTATO DI AMSTERDAM
ART. 13: Senza pregiudizio delle altre disposizioni
del trattato ed entro i limiti dei poteri da esso
conferiti alla Comunità, il Consiglio, agendo
all’unanimità su proposta della Commissione e
dopo aver consultato il Parlamento europeo,
adotta misure idonee a combattere le
discriminazioni basate sul sesso, sulla razza o
sull’origine etnica, sulla religione o sul credo
personale, sull’handicap, sull’età o
sull’orientamento sessuale.
TRATTATO DI LISBONA
• Art. 2 TUE: L’Unione si fonda sui valori del
rispetto della dignità umana, della libertà, della
democrazia, dell’uguaglianza, dello stato di
diritto, del rispetto dei diritti umani, compresi i
diritti delle persone appartenenti a una
minoranza. Questi valori sono comuni agli Stati
membri, in una società caratterizzata dal
pluralismo, dalla non discriminazione, dalla
tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e
dalla parità fra donne e uomini.
segue
• Art. 3 TUE: L’Unione combatte l’esclusione
sociale e le discriminazioni e promuove la
giustizia e la protezione sociale, la parità tra
donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni
e la tutela dei diritti del minore.
• Art. 9: L’Unione rispetta, in tutte le sue attività, il
principio dell’eguaglianza dei cittadini, che
beneficiano di uguale attenzione da parte delle
sue istitutizoni, organi e organismi.
segue
Art. 10 TFUE: Nella definizione e
nell’attuazione delle sue politiche e azioni,
l’Unione europea mira a combattere le
discriminazioni fondate sul sesso, la razza
o l’origine etnica, la religione o le
convinzioni personali, la disabilità, l’età o
l’orientamento sessuale.
segue
Art. 18 TFUE: Nel campo di applicazione dei
trattati, e senza pregiudizio delle
disposizioni particolari dagli stessi
previste, è vietata ogni discriminazione
effettuata in base alla nazionalità.
Il Parlamento europeo e il Consiglio,
deliberando secondo la procedura
legislativa ordinaria, possono stabilire
regole volte a vietare tali discriminazioni.
segue
Art. 19 TFUE:
1.
Fatte salve le altre disposizioni dei trattati e nell’ambito delle
competenze da essi conferite all’Unione, il Consiglio, deliberando
all’unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa
approvazione del Parlamento europeo, può prendere i
provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate
sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni
personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale.
2.
In deroga al par. 1, il Parlamento europeo e il Consiglio,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono
adottare i principi di base delle misure di incentivazione
dell’Unione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle
disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri,
destinate ad appoggiare le azioni degli Stati membri volte a
contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al par. 1.
PER APPROFONDIRE
• C. Favilli, La non discriminazione
nell’Unione europea, Il Mulino, 2008
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