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IL DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO DELL*UNIONE EUROPEA

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IL DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO DELL*UNIONE EUROPEA
IL DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO
DELL’UNIONE EUROPEA. Profili sostanziali
a cura di
WALTER CITTI
Garante regionale contro le discriminazioniServizio del Garante per i diritti della
Persona
Udine, 19 novembre 2014
L’evoluzione del principio di non
discriminazione nel diritto UE
1957 Trattato di Roma → →→2009 Trattato di Lisbona
Processo di «espansione» e «approfondimento»
 «espansione»: oltre i fattori di «nazionalità» e «genere» e
oltre allo stretto ambito dell’occupazione
 «approfondimento»: non meramente strumentale alla libertà
di circolazione dei fattori produttivi, ma diritto fondamentale
della persona.
L’evoluzione del principio di non
discriminazione nel diritto UE
Fattori che hanno promosso tale evoluzione:
 Giurisprudenza della Corte di Giustizia europea;
 Evoluzione del rapporto tra diritto comunitario e diritto
interno
 Sviluppi negli obiettivi e nella forma delle istituzioni
europee
L’evoluzione del principio di non
discriminazione nel diritto UE/ Giurisprudenza
CGE
La giurisprudenza della CG radica progressivamente il principio di non discriminazione
tra uomini e donne e tra cittadini di Stati membri tra i principi generali dell’Unione,
attribuendo ad esso un effetto «orizzontale», quindi non solo nei rapporti tra individui e/o
società da un lato e istituzioni statuali dall’altro, ma anche nei rapporti tra privati .
CGCEE, sentenza 8 aprile 1976, Defrenne
CGCE, sentenza 6 giugno 2000, Angonese c. Cassa di Risparmio di Bolzano
→ CGCE, sentenza 22 novembre 2005, Mangold, C-144/2004
CGUE, sentenza 19 gennaio 2010, Kucukdeveci, C-555/2007)
L’evoluzione del principio di non
discriminazione nel diritto UE
Rapporto tra diritto UE e diritto interno:
a) Efficacia diretta del diritto UE
b) Primato del diritto UE sul diritto interno
→obbligo di interpretazione conforme o di disapplicazione della normativa interna incompatibile
(CGCE, Costa c. ENEL, 6/64; Amministrazione Finanze c. Simmenthal, 106/77; Cort. Cost., sent.
170/1984; Corte Cost., sent. n. 113/85; Corte Cost. , sent. n. 389/1989, anche Cass. SS.UU. N.
9653/99) [disapplicazione è un obbligo anche per le autorità amministrative e non solo
giurisdizionali, incluso gli enti locali→ Sull’obbligo di disapplicazione anche da parte degli enti locali,
si veda CGE, Fratelli Costanzo spa c. Comune di Milano, 22 giugno 1989, C-103/88, paragrafi 31 e
32)
Sviluppi negli obiettivi e nella forma delle istituzioni europee
1992 Trattato di Maastricht – 1997 Trattato di Amsterdam
- Estensione delle competenze delle istituzioni europee alle
materie delle politiche sociali
- Ordinamento dell’Unione assume caratteri di tipo
tendenzialmente federale
Trattato di Amsterdam (1997)

Il principio di non discriminazione entra nel diritto primario
dell’Unione:
Art. 13 TCE abilita il Consiglio europeo a legiferare al fine di
combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o
l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la
disabilità, l’età o l’orientamento sessuale (ora Art. 19 TFUE)
Direttive europee anti-discriminazione


Direttiva 2000/43 “Razza” (“attuazione della parità di
trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e
dall’origine etnica”)
Direttiva 2000/78 “Occupazione” (“quadro generale per la
parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni
di lavoro”: divieto di discriminazioni fondate sulla religione e
le convinzioni personali, la disabilità, l’età, l’orientamento
sessuale).
Sistema dualistico o gerarchico
nella tutela europea dalle discriminazioni






Direttiva “Razza”

Direttiva “Occupazione”
Ambiti di applicazione:
Ambiti di applicazione:
a) Lavoro e occupazione inclusa formazione
professionale;
b) Protezione sociale, comprese la sicurezza
sociale e l'assistenza sanitaria;
c) Prestazioni sociali;
d) Istruzione;
e) Accesso a beni e servizi e alla loro fornitura,
incluso l'alloggio.
a) Lavoro e occupazione inclusa formazione
professionale
Sistema dualistico o gerarchico
nella tutela europea dalle discriminazioni

Direttiva “Razza”
Organismi per la promozione
della parità di trattamento
(assistenza indipendente alle vittime di
discriminazione, lo svolgimento di inchieste
indipendenti in materia di discriminazione, la
pubblicazione di rapporti e la formulazione di
raccomandazioni)

Direttiva “Occupazione”
//////////////
Sistema dualistico o gerarchico
nella tutela europea dalle discriminazioni

Proposta di superamento del sistema dualistico o gerarchico del
diritto europeo anti-discriminatorio:
Proposta di una Direttiva europea che estenda il divieto di discriminazioni fondate sul
credo e le convinzioni personali, sull’orientamento sessuale, l’età, la disabilità,
anche al di fuori dell’ambito dell’occupazione, includendovi gli ambiti della
protezione sociale e della sanità, dell’educazione, dell’accesso ai beni e servizi
offerti al pubblico, inclusa l’abitazione (Proposta adottata dalla Commissione
europea il 2.7.2008, ancora oggetto di discussioni in seno al Parlamento europeo
e al Consiglio europeo).
Sistema dualistico o gerarchico
nella tutela europea dalle discriminazioni
Discriminazioni fondate sull’identità di genere (“transessualismo” )
ovvero risultanti dal cambiamento di genere della persona (“gender
reassignment” ) ricadono nel divieto di discriminazioni fondate sul sesso
(Corte di Giustizia europea, sentenza dd. 30 aprile 1996, causa C-13-94;
sentenza 7 gennaio 2004, C-117/01; sentenza 27 aprile 2006, C423/04; )
e dunque entro gli strumenti di protezione offerti dal diritto dell’Unione
europea ( Art. 157 TFUE e fonti di diritto secondario) e relative
normative di recepimento
Preambolo n. 3 direttiva 2006/54 in materia di parità di trattamento e pari
opportunità tra uomini e donne nell’ambito dell’impiego

«Identità di genere» e «orientamento
sessuale»

Identità di genere: «esperienza intima e personale che ogni persona ha
del sesso, che può corrispondere o meno al sesso attribuito alla
nascita, compresa la consapevolezza personale del corpo (che può
comportare la scelta libera e volontaria di modificare l’aspetto e/o le
funzioni fisiche mediante interventi medici/chirurgici) e altre espressioni
del genere, tra cui l’abbigliamento, il linguaggio e l’atteggiamento»
(I principi di Yogyakarta sull’applicazione del sistema internazionale dei
diritti dell’Uomo in relazione all’orientamento sessuale e all’identità di
genere, marzo 2007)
Il principio di non discriminazione nel Trattato
di Lisbona



Trattato sull’Unione europea : Artt. 2, 3 e 6;
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea: Artt. 8, 9, 10,
18, 19, 157;
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea: Artt. 21,
22, 23, 24, 25, 26, 33.
Il principio di non discriminazione nel Trattato
di Lisbona
In particolare:
 Articolo 21 Carta europea dei diritti fondamentali dell’UE
È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul
sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le
caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali,
le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una
minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le
tendenze sessuali.
Carta dei diritti fondamentali dell’UE



Stesso valore giuridico dei Trattati
Vincola le istituzioni UE, nonchè gli Stati membri quest’ultimi
esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione.
Non introduce competenze nuove o compiti nuovi per
l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti dai
trattati.
Impatto della CDFUE e del Trattato di Lisbona
Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenza 1
marzo 2011, caso Achats (C-236/09)
Art. 5 (2) Direttiva 2004/113 incompatibile con gli artt. 21 e 23
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità





Art. 18 TFUE (Cittadinanza europea, libertà di circolazione ed insediamento)
Art. 45 TFUE : principio di non discriminazione su basi di nazionalità fra i lavoratori
degli Stati membri per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di
lavoro (per i lavoratori autonomi: libertà di stabilimento, art. 49 TFUE)
Regolamento n. 1612/68/CEE (ora Regolamento (UE) n. 492/2011) ha attuato tale
principio con riferimento anche ai vantaggi sociali e fiscali.
Direttiva 2004/38 (art. 24);
Regolamento n. 1408/1971 (sostituito a partire dal 1 maggio 2010 dal Regolamento
EU n. 883/2004, dopo l’entrata in vigore dei regolamenti applicativi n. 987 e
988/2009): coordinamento legislazioni in materia previdenziale (parità di trattamento,
principio della totalizzazione dei periodi contributivi e dell’erogazione sulla base della
residenza, esportabilità delle prestazioni).
Divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità
Non ostatività di normative degli Stati membri che escludano
da prestazioni di assistenza sociale a carattere non
contributivo cittadini di altri Stati membri che non godano del
diritto di soggiorno ai sensi della direttiva 2004/38 (ovvero
che non siano ‘lavoratori’, o non siano autorizzati a
soggiornare quali ‘inattivi’ titolari delle risorse sufficienti per
soddisfare i propri bisogni)
CGUE, sentenza 11 novembre 2014, Dano c. Jobcenter
Leipzig, C-333/13).

Divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità
Tendenziale comparabilità della situazione dei lavoratori
frontalieri a quella dei residenti ai fini della fruizione dei
vantaggi sociali e fiscali in condizione di parità di trattamento
Se la maggior parte del reddito del lavoratore viene ottenuto nel
Paese membro diverso da quello di residenza e se in base
agli accordi bilaterali sull’eliminazione della doppia
imposizione del reddito, lo Stato ove si svolge l’attività
lavorativa è lo Stato che esercita la potestà impositiva

Divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità e
trattamento dei lavoratori frontalieri

Mancata equiparazione nel godimento dei vantaggi fiscali e
sociali = violazione del principio di non-discriminazione e/o
ostacolo alla libera circolazione
Giurusprudenza Corte di Giustizia dal caso Schumacker (C279/93) in poi.
CGUE, Sentenza 20 giugno 2013, n. C-20/12 (assegno di
studio per i figli).
Divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità e
trattamento dei lavoratori frontalieri
Procedura d’infrazione n. 2013/2027
Legge europea 2013-bis (L. 30.10.2014, n. 161): piena equiparazione in
materia di applicazione del TUIR (calcolo dell’imposta sul reddito) nei
confronti dei residenti in uno Stato membro UE o aderente all’ASEE, a
condizione che il reddito prodotto dal soggetto in Italia sia pari ad
almeno il 75% del suo reddito complessivo e che il soggetto non goda
nel Paese di residenza di analoghe agevolazioni fiscali.
-E
il Welfare regionale (l.r. 27.12.2013) con prestazioni familiari sottoposte
al requisito di anzianità di residenza biennale?
Non-discriminazione fondata sulla nazionalità
e cittadini di Stati terzi
Trattato di Amsterdam ha fondato la Politica Comune europea
in materia di immigrazione e asilo (capitoli: asilo, tratta esseri
umani, frontiere e visti, migrazione irregolare e rimpatrio,
migrazione legale e integrazione, libera circolazione)
Categorizzazione dei cittadini di Stati terzi nella politica comune
europea in materia di immigrazione e asilo.
Persone con diritti derivati dalle disposizioni UE sulla libera circolazione
Familiari di cittadini di Stati membri dell’UE
Persone con diritti derivati da accordi internazionali
Familiari di cittadini aventi la cittadinanza di uno Stato membro della SEE e della Svizzera
Cittadini turchi e loro familiari
Cittadini di paesi che hanno stipulato accordi bilaterali o multilaterali con l’UE
Migranti in condizione regolare di breve e lungo periodo
Componenti del nucleo familiare di cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti
Soggiornanti di lungo periodo
Lavoratori
Titolari di carta blu e loro familiari
Lavoratori distaccati
Ricercatori
Studenti
Lavoratori stagionali
Lavoratori in trasferimento d’azienda
Persone che necessitano di protezione
Rifugiati
Titolari di protezione sussidiaria
Titolari di protezione umanitaria
Vittime di tratta
Migranti in situazione irregolare
Cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
Cittadini di Paesi terzi il cui allontanamento è stato rinviato
Cittadini di Stati terzi e principio di non discriminazione.






Familiari di cittadini di Stati membri UE (Artt. 23 – 24 Direttiva
2004/38)
Lungosoggiornanti (art. 11 direttiva 109/2003)
Rifugiati e titolari di protezione sussidiaria (art. 26-34 direttiva
2011/95)
Lavoratori (art. 12 direttiva 2011/98)
Titolari di carta blu (Art. 12 e 14 direttiva 2009/50)
Lavoratori turchi, tunisini, marocchini, algerini e loro familiari
(clausola di parità di trattamento in materia di prestazioni di sicurezza
sociale contenuta negli Accordi di associazione euro-mediterranei)
Cittadini di Stati terzi e principio di non-discriminazione. AREE PROBLEMATICHE DI
INCOMPATIBILITA’ DELLA NORMATIVA INTERNA CON IL DIRITTO UE
Pubblico impiego (accesso a –d.lgs.
165/2001)
Mancata estensione ai titolari di Carta blu
Europa
Prestazioni sociali familiari (assegno di maternità Mancata estensione a:
comunale – art. 74 d.lgs. 151/2001; assegno
- cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di
nuclei familiari numerosi – art. 65 l. n. 448/1998;
soggiorno che consente attività lavorativa
carta acquisti l. 133/2008)
(direttiva 2011/98),
- titolari di Carta blu (direttiva 2009/50)
- lavoratori e familiari che godono della clausola
di parità di trattamento di cui agli accordi di
associazione euro-mediterranei
Welfare regionale (l.r. 27.12.2013)
Mancata estensione ai titolari di Carta Blu
Europa
Nozioni di discriminazione




Discriminazione diretta;
Discriminazione indiretta
Equiparazione alla discriminazione delle cosiddette molestie
(comportamenti indesiderati posti in essere per uno dei
«fattori protetti» allo scopo o aventi l’effetto di violare la
dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio,
ostile, degradante, umiliante od offensivo).
Equiparazione alla discriminazione dell’ordine di
discriminare.
Discriminazione diretta

Discriminazione diretta quando per motivi di razza, origine
etnica, credo religioso o personale, disabilità, età o
orientamento sessuale, una persona è trattata meno
favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata
un’altra persona in una situazione comparabile.
Nozione di discriminazione
Discriminazione quando:
 Trattamento differenziato viene applicato a situazioni
comparabili;
 Trattamento uguale viene applicato a situazioni
obiettivamente diverse.
Direttiva europea n. 2000/78: divieto di discriminazioni fondate
sull’orientamento sessuale – Comparabilità situazioni
Corte di Giustizia europea, causa Maruko ( C-267/06 ) (conclusioni sostanzialmente
analoghe nel caso Römer (C-147/08)).
- Partnership registrata (secondo il diritto tedesco)
- Partner del sig. Maruko lavorava in un teatro ed era assicurato in un fondo
pensionistico “speciale” sulla base di un contratto nazionale collettivo;
- Richiesta del sig. Maruko di godere della pensione di reversibilità;
- Rifiuto del fondo pensionistico perché tale possibilità è prevista solo all’interno dei
nuclei familiari fondati sul matrimonio
Direttiva europea n. 2000/78: divieto di discriminazioni fondate
sull’orientamento sessuale. Comparabilità delle situazioni.


L’impossibilità per il partner omosessuale di accedere alla pensione di reversibilità:
DISCRIMINAZIONE DIRETTA O INDIRETTA ?
Per la Corte, si tratta di una discriminazione diretta, in quanto il progressivo
allineamento previsto dal diritto tedesco del regime applicabile all’unione solidale
registrata a quello esistente per il matrimonio, determina la comparabilità delle
situazioni > partner di un’unione registrata si trova in una situazione comparabile con
quella del coniuge e, dunque, il diverso trattamento del primo rispetto al secondo è
direttamente collegato all’orientamento sessuale e non passa attraverso
l’intermediazione del criterio apparentemente “neutro” dell’istituto matrimoniale.
Direttiva europea n. 2000/78: divieto di discriminazioni fondate sull’orientamento
sessuale. Comparabilità delle situazioni.
La comparabilità della situazione deve essere analizzata non
in astratto, ma alla luce degli obiettivi e delle condizioni
collegate al beneficio in oggetto
CGUE, Hay c. Crédit Agricole, 12.12.2013, C-267/12
Bonus salariale e licenza ‘matrimoniale’ in caso di
sottoscrizione PACS

Direttiva europea n. 2000/78: divieto di discriminazioni fondate
sull’orientamento sessuale

Applicazione direttiva n. 2000/78 (d.lgs. n. 216/2003) nella
giurisprudenza italiana: Tribunale di Milano, sez. lavoro,
15.12.2009, C. c. Cassa Mutua Nazionale per il Personale
BCC, sull’estensione della nozione di convivenza more uxorio
tanto alle coppie eterosessuali quanto omosessuali.
Discriminazione indiretta

Discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio,
una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente
neutri possono mettere le persone di una determinata razza, origine
etnica, che professano un credo religioso o personale, che sono
portatori di una disabilità o hanno una determinata età o un
orientamento sessuale in una posizione di particolare svantaggio
rispetto ad altre persone A MENO CHE il criterio, la prassi o la
disposizione siano oggettivamente giustificate da una finalità legittima
e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e
necessari.
Molestia

Molestie : comportamenti indesiderati posti in essere
per motivi di razza o origine etnica, orientamento
sessuale, credo religioso o convinzioni personali, età
o disabilità, allo scopo o aventi l’effetto di violare la
dignità di una persona e di creare un clima
intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od
offensivo.
Direttiva del Consiglio UE 29.06.2000 n. 2000/43/CE Parità di trattamento indipendentemente dalla razza e
origine etnica
Direttiva del Consiglio UE 27.11.2000 n. 2000/78/CE Parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni
di lavoro

Equiparazione alla discriminazione dell’ordine di
discriminare.
(es. il datore di lavoro che chiede all’agenzia di
somministrazione lavoro di fornirgli manodopera che
non sia immigrata; il proprietario di un alloggio che
chiede all’agenzia immobiliare di affittarlo purchè il
conduttore non sia di religione islamica).
Direttiva del Consiglio UE 29.06.2000 n. 2000/43/CE Parità di trattamento indipendentemente dalla razza e
origine etnica
Direttiva del Consiglio UE 27.11.2000 n. 2000/78/CE Parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni
di lavoro

Discriminazione per associazione quando la vittima
subisce la discriminazione non in ragione di una sua
personale appartenenza ad una determinata categoria
etnico-razziale, religiosa, o in quanto avente un particolare
orientamento sessuale o una disabilità, ma in quanto
associata o frequentante persone, familiari o amici,
appartenenti a dette categorie.
Direttiva del Consiglio UE 29.06.2000 n. 2000/43/CE Parità di trattamento indipendentemente dalla razza e
origine etnica
Direttiva del Consiglio UE 27.11.2000 n. 2000/78/CE Parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni
di lavoro- discriminazione per associazione
Corte di Giustizia europea, sentenza 17 luglio 2008, causa S. Coleman contro Attridge
Law e Steve Law, C-303/06.
La protezione offerta dalla direttiva n. 2000/78 si estende anche a coloro che, benché non
disabili essi stessi, subiscano una discriminazione diretta e/o molestie in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro in quanto si trovano in stretto rapporto con una
persona disabile (valenza generale dell’interpretazione anche con riferimento alla
direttiva 2000/43)
In Italia: Tribunale di Pavia, ord. 18.09.2009 (computo nel periodo di anzianità di servizio
dei periodi di aspettativa non retribuita per l’assistenza al parente disabile ai fini della
formazione della graduatoria per una selezione interna personale INPS)
Tribunale di Brescia, ord. 31.01.2012 (costituisce molestia razziale il manifesto
offensivo, diffamatorio e razzista nei confronti della militante impegnata a favore dei
diritti degli immigrati)

Direttiva del Consiglio UE 29.06.2000 n. 2000/43/CE Parità di trattamento indipendentemente dalla razza e
origine etnica
Direttiva del Consiglio UE 27.11.2000 n. 2000/78/CE Parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni
di lavoro
La discriminazione annunciata è discriminazione:
Ad es. la dichiarazione pubblica di un datore di lavoro di voler assumere
solo lavoratori italiani o solo lavoratori eterosessuali; In quanto
suscettibile di avere un effetto inibitorio e dissuasivo nei confronti delle
categorie sociali oggetto della dichiarazione,
Corte Giustizia europea, sentenza Firma Feryn 10.07.2008; sentenza
Accept 25.04.2013
In Italia: Tribunale di Bergamo, ord. 6 agosto 2014 (noto avvocato che
dichiara in una trasmissione radiofonica che mai assumerebbe un
collega gay nel suo studio legale) Tribunale di Milano, ord. 2 maggio
2011 (Sindaco che invita pubblicamente i concittadini a non affittare agli
stranieri).

Direttive europee n. 2000/43 e 2000/78 - clausole di eccezione fondate
sul requisito essenziale e determinante per l’attività lavorativa

Art. 4 direttiva 2000/43 e direttiva n. 2000/78; Art. 14 c. 2
direttiva 2006/54 (genere) Clausola di eccezione al divieto di
discriminazioni dirette: differenza di trattamento non
costituisce discriminazione laddove la caratteristica richiesta
è requisito essenziale e determinante per l’attività
lavorativa, in ragione della natura dell’attività e del contesto,
purché l’obiettivo sia legittimo ed il requisito proporzionato
Direttive europee n. 2000/43 e 2000/78 - clausole di eccezione
al divieto di discriminazioni dirette fondate sul requisito
essenziale e determinante per l’attività lavorativa
Casi studio:
Attore che deve recitare la parte di un uomo di colore per un film;
Cuoco di un ristorante “etnico”;
Cameriere di un ristorante “etnico”;
Mediatore culturale per un progetto di “lavoro di strada” con immigrati provenienti da un
particolare paese;
Donna che vuole far parte di una formazione di elite di truppe di assalto dell’esercito;
Operatore di un’associazione LGBT per la fornitura di un servizio di ascolto e sostegno per
persone omosessuali che hanno contratto l’HIV.
Persona che vuole partecipare ad un concorso pubblico per vigile del fuoco pur superando i
limiti di età imposti per legge (In Italia 30 anni o 37 per i volontari da almeno un anno).
Direttive europee n. 2000/43 e 2000/78 - clausole di eccezione al divieto di
discriminazioni dirette fondate sul requisito essenziale e determinante per l’attività
lavorativa
Per quanto concerne le categorie di età e disabilità, l’eccezione fondata
sul requisito essenziale e determinante deve essere valutata alla luce
della finalità di preservare il carattere operativo dei servizi delle forze
armate, della polizia, penitenziari o di soccorso (considerando n. 18
direttiva n. 2000/78).
Corte di Giustizia, sentenza Wolf c. Germania, 12.01.2010, causa C229/08→legittimità del limite massimo di età per l’accesso alla
posizione lavorativa di vigile del fuoco.
Ma……
Direttive europee n. 2000/43 e 2000/78 - clausole di eccezione al divieto di
discriminazioni dirette fondate sul requisito essenziale e determinante per l’attività
lavorativa
 Illegittimità
del limite massimo di età per
l’assunzione di agenti di polizia locale
(violazione del criterio di proporzionalità) →
CGUE, sentenza 13 novembre 2014, Perez c.
Ayuntamento de Oviedo, C-416/13).
Nozione di discriminazione indiretta
Esempi

Criterio dell’anzianità di residenza…
In quanto può essere più facilmente soddisfatto dai cittadini piuttosto che dai lavoratori
migranti e dunque privilegiare in misura sproporzionata i primi a danno dei secondi;

Requisito di una “divisa” lavorativa imposta da esigenze di marketing
dell’impresa…
In quanto potrebbe discriminare nell’accesso alle posizioni lavorative lavoratori/lavoratrici
che manifestano esigenze di abbigliamento religiosamente connotato;
Nozione di discriminazione indiretta
Giudizio sull’esistenza di una discriminazione indiretta fondato
su tre livelli/stadi successivi:
1) Comparabilità delle fattispecie;
2) La constatazione di uno svantaggio;
3) La negazione dell’esistenza di una legittima causa di
giustificazione della disparità di trattamento.
Nozione di discriminazione indiretta
Terzo stadio di giudizio: l’assenza di una causa
giustificatrice legittima
Per essere legittima ed oggettiva la causa giustificatrice deve:
a) essere indipendente dal «fattore protetto»
b) Perseguire un interesse generale
c) Essere proporzionale al sacrificio imposto in termini di
disparità di trattamento (criterio di idoneità e necessità
rispetto all’obiettivo perseguito e di assenza di valide
alternative)

Nozione di discriminazione indiretta
Esempi di «giustificazioni inaccettabili» (unacceptable
defence):
 Ragioni di esclusivo contenimento della spesa o dei costi;
 Soddisfare le richieste della clientela – Feryn case;
 Mancanza di intenzionalità (non necessario il requisito del
dolo).
Norma o prassi
asseritamente
discriminatoria
Norma o prassi
neutrale
Effetti
svantaggiosi su
un «gruppo
protetto»
Norma o prassi
discriminatoria
Effetti simili
Obiettivo
legittimo
Obiettivo
illegittimo
Mezzi
sproporzionati
Mezzi
proporzionati
Assenza di
alternative
ragionevoli
Presenza di
alternative
eccessivamente
onerose
Divieto di discriminazioni fondate sulla razza e
l’origine etnica (direttiva 2000/43)
Razza=caratteristiche morfologiche (colore della pelle, tratti
somatici)
 Origine etnica= comunanza fondata sulla nazionalità,
affiliazione tribale, fede religiosa, lingua, origine e contesti
culturali
(CEDU, Timishev c. Russia, 13 dicembre 2005)

Divieto di discriminazioni fondate sulla razza e
l’origine etnica (direttiva 2000/43)
Casistica CGUE:
- Razpredelenje AD Bulgaria, C-83/14 (contatori elettrici nei
quartieri Rom);
- Runevič-Vardyn e Łukasz Paweł Wardyn contro Vilniaus
miesto savivaldybės administracija e altri – Lituania
(sentenza 12 maggio 2011, C-391/09) – registrazione negli
atti di stato civile esula dall’ambito di applicazione della
direttiva
Direttiva del Consiglio UE 29.06.2000 n. 2000/43/CE Parità di trattamento
indipendentemente dalla razza e origine etnica
Servet Kamberaj contro Istituto per l’Edilizia sociale della Provincia
autonoma di Bolzano (IPES) e altri, 24 aprile 2012, C-571/10 :
differenze di trattamento basate sulla cittadinanza, o derivanti dalla
condizione giuridica dei cittadini dei paesi terzi o apolidi (normative
sull’immigrazione dei paesi membri) escluse dall’ambito di applicazione
della direttiva 2000/43
Ma…se la discriminazione fondata sulla nazionalità ovvero nei confronti
degli stranieri è espressione esplicita di sentimenti di razzismo e
xenofobia, allora sembra giustificata l’applicazione della direttiva n.
2000/43 ; nazionalità come proxy di xenofobia, razzismo (CGE,
sentenza Firma Feryn, 10 luglio 2008, C-54/07)

Direttiva europea n. 2000/78: deroghe specifiche al divieto
di discriminazioni fondate sull’età.
Deroghe specifiche aggiuntive al divieto di discriminazioni dirette collegate
all’età (art. 6 direttiva n. 2000/78) se:
 Necessarie alla sicurezza pubblica, alla tutela dell’ordine pubblico, alla
prevenzione dei reati, alla tutela della salute e delle libertà altrui (art. 2
par. 5) ;
 Giustificate da una finalità legittima in quanto obiettiva e ragionevole
collegata ad obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di
formazione professionale e i mezzi per il conseguimento di tali finalità
sono appropriati e necessari (principio di proporzionalità) (art. 6 par. 1).
Direttiva europea n. 2000/78: deroghe specifiche al divieto
di discriminazioni fondate sull’età.
Esempi:
 Condizioni speciali di accesso all’occupazione per lavoratori giovani,
anziani, con persone a carico, per assicurare l’inserimento
professionale o la protezione dei medesimi (ad es. apprendistato);
 Condizioni minime di età, esperienza professionale o di anzianità di
lavoro per l’accesso all’occupazione o a taluni vantaggio connessi
all’occupazione;
 Fissazione età massima per l’assunzione sulla base delle condizioni di
formazione richieste e la necessità di un ragionevole periodo di lavoro
prima del pensionamento.
Direttive europee n. 2000/43 e 2000/78 - clausole di eccezione al
divieto di discriminazioni- tutela della salute e sicurezza pubblica
Corte di Giustizia, sentenza Prigge c. Germania, 13.09.2011, causa C447/09→illegittimità del CCNL che disponeva il pensionamento
automatico dei piloti di linea al compimento del 60° anno di età
(normativa internazionale che dispone tale possibilità solo al 65°anno di
età)
Corte di Giustizia, sentenza Petersen c. Germania, 12.01.2010, causa C341/08, illegittimità della normativa del Land che disponeva
l’impossibilità per il dentista ultra68enne di continuare a lavorare
nell’ambito del Sistema Sanitario Pubblico, quanto tale possibilità era
consentita ai dentisti operanti nel settore privato (incoerenza proclamati
obiettivi di tutela della salute pubblica fondati sull’età quale requisito
essenziale e determinante).
Direttiva europea n. 2000/78: deroghe specifiche al divieto
di discriminazioni fondate sull’età- finalità legittime legate a
politiche del lavoro
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Le autorità dispongono di un ampio margine di discrezionalità nella
giustificazione di una disparità di trattamento fondata sull’età ai fini del
perseguimento di una finalità di politica del lavoro, ma tale finalità deve
presentare un carattere di interesse generale (quindi NON motivi
puramente individuali del datore di lavoro di riduzione dei costi e
aumento della competitività) [CGE, sentenza 5 marzo 2009, causa Age
Concern, C-388/07].
Direttiva europea n. 2000/78: deroghe specifiche al divieto
di discriminazioni fondate sull’età- finalità legittime legate a
politiche del lavoro
Cessazione automatica del contratto per limiti di età (raggiungimento
età pensionistica):
Finalità legittima : ripartizione equilibrata opportunità lavorative tra le
fasce di età
In genere compatibile con la direttiva quadro purché non venga dato
rilievo solo all’età anagrafica del lavoratore, bensì anche alla possibilità,
per costui, di godere di una adeguata “compensazione economica”
(trattamento pensionistico)
Giurisprudenza CGUE da Palacios (C-411/05) a Rosenbladt (C-45/99)

Direttiva europea n. 2000/78: deroghe specifiche al divieto
di discriminazioni fondate sull’età- finalità legittime legate a
politiche del lavoro
CGUE, sentenza 6 novembre 2012, Commissione europea c.
Ungheria, C-286/12.
Abbassamento a 62 anni età pensionabile per i giudici e pubblici ministeri
Lesione del principio di proporzionalità:
- Non adeguatamente tutelate le legittime aspettative dei lavoratori
interessati e lesione sproporzionata del loro trattamento economico;
- Ripartizione non equilibrata delle opportunità lavorative per fasce di età.

Direttiva europea n. 2000/78: deroghe specifiche al divieto
di discriminazioni fondate sull’età- finalità legittime legate a
politiche del lavoro
CGUE, sentenza Andersen 12 ottobre 2010, C-499/08
- esclusione dei lavoratori pensionabili da un’indennità speciale di
licenziamento prevista per coloro con un’anzianità di servizio di almeno
12 anni.
Lesione del principio di proporzionalità perché:
- Obbliga i lavoratori a rinunciare ad una misura di reinserimento
lavorativo in cambio di un trattamento pensionistico ridotto rispetto a
quello di cui potrebbero aspirare restando in attività fino ad una età più
avanzata (‘compensazione economica’ insufficiente)
Direttiva europea n. 2000/78: deroghe specifiche al divieto
di discriminazioni fondate sull’età.
Esempio: sentenza Corte di Giustizia , sentenza 22.11.2005, Mangold,
causa C-144/04, :
Illegittimità legislazione tedesca che consentiva la stipulazione di contratti
a tempo determinato per i lavoratori ultra52enni senza necessità di
giustificazione:
Finalità legittima (promozione occupazione lavoratori anziani); mezzi
sproporzionati (ovvero suscettibile di determinare una condizione di
generalizzata precarietà per tutti i lavoratori anziani a prescindere dalla
struttura del mercato del lavoro o dalla situazione personale degli
interessati.
Analogia con la situazione italiana: istituto del lavoro intermittente, sempre
consentito con riferimento a prestazioni rese da giovani con meno di 25
anni e anziani con più di 55 anni (legge n. 92/2012).
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Direttiva europea n. 2000/78: deroghe specifiche al divieto
di discriminazioni fondate sull’età.
Problematica dei licenziamenti collettivi all’esito di procedure di mobilità ex legge
223/1991. Accordi sindacali che hanno adottato quale criterio la prossimità al
pensionamento.
DEROGA LEGITTIMA AL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONI PER ETA’ O CRITERIO
ILLEGITTIMAMENTE DISCRIMINATORIO?
 Legittimo (Cassazione, n. 9866 dd. 24.04.2007)
 Illegittimo laddove si prescinde dall’individuazione di un ambito organizzativo di
riferimento (Trib. di Milano, 7 gennaio 2005 e Trib. di Milano, 22 luglio 2005, caso
Banca Intesa) e la prossimità al pensionamento costituisca l’unico criterio per
l’individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità (Corte Appello Firenze, 27 marzo
2006).
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Direttiva europea n. 2000/78, divieto di discriminazioni
fondate sull’età e attuazione in Italia. Altre questioni aperte
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Deroghe all’abrogazione delle soglie anagrafiche di accesso agli
impieghi pubblici prevista dall’art. 3 l. n. 127/97, se connesse alla natura
del servizio o obiettive necessità dell’amministrazione e previste da
appositi regolamenti (ad es. personale Banca d’Italia, carriera
diplomatica MAE,…;
Limite massimo di età per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti
o di nuova istituzione (59 anni) (l. n. 362/91);
Requisito minino di età (18 anni) per l’accesso all’apprendistato
professionalizzante.
Direttiva 2000/78: divieto di discriminazioni fondate sulla
religione e le convinzioni personali
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Mancanza di una definizione precisa di ‘religione’ e
‘convinzioni personali’.
Riferimento alla giurisprudenza CEDU quale possibile punto
di riferimento (CEDU quale fonte del diritto UE→Art. 52.3
Carta diritti fondamentali UE)
Direttiva 2000/78: divieto di discriminazioni fondate sulla
religione e le convinzioni personali
Giurisprudenza Corte di Strasburgo (art. 9) :
 Tutela in relazione non solo alle principali religioni mondiali,
ma anche a religioni più recenti (Testimoni di Geova,
Pentecostali, Scientology) ove siano presenti elementi di
adorazione/culto, insegnamento/dottrina, pratiche di culto e
osservanza (Pretty c. Regno Unito);
 Convinzioni personali ≠ opinioni/idee ovvero «idee che
raggiungono un certo livello di rigore, serietà, coerenza e
importanza» (Campbell e Casans c. Regno Unito)
Direttiva 2000/78: divieto di discriminazioni fondate
sul credo religioso e le convinzioni personali
Giurisprudenza CEDU sui limiti alla manifestazione all’esterno
del proprio credo religioso (Art. 9 c. 2)
Sentenza della Corte di Strasburgo su quattro casi di conflitti di
lavoro nel Regno Unito (15.01.13, Eweida and others v.
United Kingdom).
Direttiva 2000/78: divieto di discriminazioni fondate sul
credo religioso e le convinzioni personali
Giurisprudenza in Italia:
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Tribunale di Roma, Sez. III lavoro, ord. 21 giugno 2012, FIOM CGIL
nazionale contro FABBRICA ITALIA POMIGLIANO, poi confermata in
sede di reclamo da Corte di Appello di Roma, sez. lavoro, ordinanza del
19 ottobre 2012 (appartenenza sindacale assimilata alle convinzioni
personali);
Tribunale di Brescia 29 novembre 2010, poi confermata in sede di
reclamo da Tribunale di Brescia, ordinanza 7 febbraio 2011 (libertà di
insegnamento e diritto degli insegnanti ad un ambiente di lavoro neutro
e non ideologicamente connotato).
Direttiva n. 2000/78 : clausola di eccezione a favore delle
organizzazioni religiose o “ di tendenza”
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Art. 4.2 Dir. 2000/78: «Gli Stati membri possono mantenere nella legislazione nazionale in
vigore alla data d’adozione della presente direttiva o prevedere in una futura legislazione che
riprenda prassi nazionali vigenti alla data d’adozione della presente direttiva, disposizioni in virtù
delle quali, nel caso di attività professionali di chiese o di altre organizzazioni pubbliche o private
la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, una differenza di trattamento
basata sulla religione o sulle convinzioni personali non costituisca discriminazione laddove, per
la natura di tali attività, o per il contesto in cui vengono espletate, la religione o le convinzioni
personali rappresentino un requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento
dell’attività lavorativa, tenuto conto dell’etica dell’organizzazione. Tale differenza di trattamento
si applica tenuto conto delle disposizioni e dei principi costituzionali degli Stati membri, nonché
dei principi generali del diritto comunitario, e non può giustificare una discriminazione basata su
altri motivi.
[…] la presente direttiva non pregiudica pertanto il diritto delle chiese o delle altre
organizzazioni pubbliche private la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni
personali, e che agiscono in conformità delle disposizioni costituzionali e legislative nazionali, di
esigere dalle persone che sono alle loro dipendenze un atteggiamento di buona fede e di lealtà
nei confronti dell’etica dell’organizzazione» (sottolineatura nostra) .
Direttiva n. 2000/78 : clausola di eccezione a favore delle
organizzazioni religiose o “ di tendenza”
Cassazione 16.06.94, n. 5832:
Caso dell’insegnante di educazione fisica in una scuola cattolica licenziato
per aver contratto matrimonio civile.
Prospettiva interpretativa duale:
Mansioni che realizzano la tendenza ideologica dell’organizzazione
(necessità di correlazione)
Mansioni neutre rispetto alla tendenza ideologica dell’organizzazione (non
necessità di correlazione)
Direttiva n. 2000/78 : clausola di eccezione a favore delle
organizzazioni religiose o “ di tendenza”
Cassazione, sent. 16.09.1998, n. 9237.
 Prospettiva interpretativa “monistica”:
Legittima l’aspirazione del datore di lavoro in quanto
organizzazione di tendenza di mantenere l’adesione di tutti i
dipendenti alla finalità tipica. La protezione della tendenza è
correlata al contesto organizzativo.
Direttiva n. 2000/78 : clausola di eccezione a favore delle
organizzazioni religiose o “di tendenza”
Giurisprudenza CEDU:
Bilanciamento tra opposti interessi in gioco fondato sul criterio di proporzionalità (art. 9,
art. 11, art. 14)
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Sentenza 23.09.2010, caso Obst c. Germania, n. 425/03 (alto dirigente della Chiesa
Mormone che ha commesso adulterio)
Sentenza 23.09. 2010, caso Schuth c. Germania (1620/03) (organista di una chiesa
cattolica che dopo aver compiuto divorzio ha avuto un figlio da una relazione
extraconiugale)
Sentenza 03.02.2011, causa n. 18136/02, Siebenhaar c. Germania - (educatrice
infanzia in una scuola protestante che aderisce ad un’altra Chiesa cristiana);
Per saperne di più:
MANUALE DI DIRITTO EUROPEO DELLA NON
DISCRIMINAZIONE (Agenzia europea diritti fondamentali
FRA – Corte europea dei diritti dell’Uomo), marzo 2011
Scaricabile dal sito web:
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1510-FRACASE-LAW-HANDBOOK_IT.pdf
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