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Commercio su aree pubbliche in sicilia
Città Rete: Trasparenza e Legalità IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NELLA REGIONE SICILIANA Aspetto normativo I° Seminario su Il commercio su aree pubbliche Polizzi Generosa, 27 Marzo 2015 CITTÀ A RETE: TRASPARENZA E LEGALITÀ I°Seminario- 27/03/2015 Obiettivi: Condividere con i colleghi normative e «criticità» in materia di commercio su aree pubbliche 1 CITTÀ A RETE: TRASPARENZA E LEGALITÀ I°Seminario- 27/03/2015 Argomenti trattati: • • • • • • • • • Evoluzione della normativa in materia di commercio su aree pubbliche; Cose antiche e codice Urbani; Il trasporto e commercio dei rifiuti in forma ambulante; Sicilia - L’attività di hobbista non soggetta alla l.r. n. 28/1999; In Sicilia niente DURC per il Commercio su aree pubbliche; Vendita bevande alcoliche da parte degli ambulanti (nella relazione); Commercio su aree pubbliche: libertà di orario (nella relazione); Prodotti contraffatti? Non c'è reato se il falso è grossolano (nella rel.); La Regione Siciliana e la sua autonomia statutaria. Connessioni tra disciplina statale e disciplina della Regione Siciliana; • Il decreto 4 luglio 2006, n.223 sulle liberalizzazioni (decreto Bersani); • La Direttiva Servizi (d. lgs. n. 59/2010); • Nuovo Testo Unico delle Attività Produttive 2 Commercio su aree pubbliche in sicilia a cura di Mario Serio IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA Quella dell’ambulante è una professione secolare che ha saputo resistere al cambiamento delle consuetudini, alle mode e alle tendenze. Prima della nascita delle botteghe il commercio avveniva con le bancarelle e a poco a poco hanno dato vita ai mercatini I mercatini Solitamente si svolgevano nelle piazze con delle bancarelle nel cuore pulsante della città, il luogo di attrazione per antonomasia. Oggi, che il il livello qualitativo delle merci offerte si sta progressivamente abbassando le bancarelle sviliscono il paesaggio d’insieme delle piazze storiche d’Italia tanto da essere oggetto di un decreto c.d. «decoro» MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI DIRETTIVA 10 ottobre 2012 (GU n. 262 del 9-11-2012) • contrastare l'esercizio di attivita' commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico; • assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti MESTIERI ED ARTI DI STRADA. § NORMATIVA DI RIFERIMENTO - R.D. 18.06.1931 N. 773 , Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato in G.U. del 26/06/1931 , n. 146; - R.D. 06.05.1940 N. 635 , Regolamento per l’esecuzione del TU delle leggi di pubblica sicurezza, approvato in G.U. del 26/06/1940 , n. 149 ; - L. 05 febbraio 1934, n. 327 e relativo regolamento , R.D. 29/12/1939, N. 2255 in materia di commercio ambulante; - D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616; - L. 03 maggio 1955, n. 407 in materia di facchinaggio; - D.P.R. 18 aprile 1994, n. 342 (Abrogazione dell’art. 121 in materia di facchinaggio) - D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 (Abrogazione dei commi 1 e 2 dell’art. 121 TULPS e gli artt. Dal 122 al 125 ); Non esiste più la licenza per i mestieri girovaghi Il Capo V del TULPS , in particolare gli artt. 121 e 124, avente a rubrica “Dei mestieri girovaghi e di alcune classi di rivenditori (di cui ai succ. art. da 224 a 227 del Reg. Esec. TULPS) individuava nei mestieri girovaghi (facchino, lustrascarpe ecc.) una serie di attività per il cui esercizio era previsto il rilascio di apposita licenza da parte della Autorità di P.S Con il D.P.R. D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 che ha abrogato alcuni articoli , è rimasto solo il 121 che vieta l’attività di Ciarlatano Cosa è rimasto del TULPS Commercio di cose antiche o usate Art. 126 tulps Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all'autorità locale di Pubblica Sicurezza. Non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione prevista dall’articolo 126 Tulps soltanto coloro i quali vendono saltuariamente, ovvero occasionalmente Art. 128 tulps e codice Urbani A corollario del precedente, dispone che i soggetti che hanno presentato la dichiarazione devono tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento. Con il DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (denominato Codice Urbani), si aggiungono ulteriori obblighi come l’obbligo di rilasciare l’attestato di provenienza e di autenticità (artt. 63 e 64) Cosa è rimasto del TULPS Art. 37 Tulps E’ permessa la vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, con licenza del Questore (ora SCIA al SUAP) Il trasporto e commercio dei rifiuti in forma ambulante Art. 266, comma 5, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, Norme in materia ambientale Le disposizioni di cui agli articoli 189, 190, 193 e 212 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio L’attività di hobbista non soggetta alla l.r. n. 28/1999 LA NORMATIVA La legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, che disciplina il commercio su aree private nel territorio regionale, dice quanto segue: “La presente legge non si applica: (…) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico”. In seguito l'assessorato alle attività produttive della Regione Sicilia, con circolare n. 6 del 22 ottobre 2013, è andata a specificare meglio quale attività sia da ritenersi "hobbistica": "ovvero degli operatori non professionali che non esercitano alcuna attività commerciale, ma vendono in modo del tutto sporadico ed occasionale,prevalentemente su aree pubbliche appositamente individuate dalle amministrazioni comunali, i prodotti dell'ingegno e della creatività realizzati dagli stessi hobbisti." In Sicilia niente DURC per il Commercio su aree pubbliche La Circolare dell'Assessore Regionale alle attività produttive n. 01 del 27 gennaio 2010 chiarisce che nel territorio della Regione Siciliana non può essere subordinato al DURC il rilascio delle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche. Infatti il comma 12, dell`articolo 2, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, delega alle Regioni la decisione o meno di subordinare il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività su aree pubbliche alla presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Poiché l`ARS non ha ancora legiferato in materia, l'autorizzazione può essere rilasciata anche senza la presentazione preventiva del DURC da parte della ditta interessata. Le connessioni tra disciplina statale e disciplina della Regione Siciliana. In materia di commercio la Regione Sicilia, regione a statuto speciale, grazie all’autonomia derivante da tale condizione di specialità ed in applicazione di quanto previsto dall’art. 14, lettera d) dello Statuto regionale, ha emanato nel corso del tempo una propria specifica legislazione che stabilisce i principi e le norme che regolano l’esercizio dell’attività commerciale. Tali norme disciplinanti il commercio in ambito regionale per la maggior parte divergono in maniera significativa dalla legislazione nazionale, talvolta, invece, ricalcano fedelmente norme derivanti dalla legislazione statale e, altre volte, non soffermandosi a prevedere alcuna disciplina si limitano ad effettuare un espresso quanto generico rinvio alla normativa statale Norme Regionali che rinviano alle norme statali • LEGGE REGIONALE 1 marzo 1995, n. 18, art. 22 comma 1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applica la normativa statale • L.R. 22 dicembre 1999, n. 28, Art. 29, comma 4 Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e successive modifiche ed integrazioni. Grande incertezza a causa di accavallamento delle norme leggi, decreti del presidente della giunta regionale, decreti dell’assessore regionale al commercio o semplici circolari, che spesso mal si raccordano con precedenti fonti normative o che addirittura entrano in conflitto con fonti derivanti dalla legislazione nazionale o comunitaria (v. ad es. circolare regionale 4/2010 e la 5/2013) Normativa Regionale • • L. R. 1 marzo 1995, n°18; L.R. 8 gennaio 1996, n°2; • Circolare 6 aprile 1996, prot. 4754; • Circolare 5 novembre 1996, prot. 14022; Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 Art. 30, comma 6 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio) Sono abrogate: •la legge 28 marzo 1991, n. 112 come modificata dalle legge 15 novembre 1995, n. 480 e dalla legge 25 marzo 1997, n. 77, l’articolo 3 della legge 5 gennaio 1996, n. 25; • il d.m. 4 giugno 1993, n. 248 come modificato dal d.m. 15 maggio 1996, n. 350. Normativa Nazionale Abrogata • Legge 28 marzo 1991, n°112; • D.M.4 Giugno 1993, n°248; • D.M. 15 maggio 1996, n°350 • L. 25 marzo 1997, n°77 (modifica agli artt. 2,3,6 L.112 e agli art.19 e 24 D.M.248/93; • Circolare 3415/C del 11 giugno 1997; La Regione Siciliana con la L.R. 18/95 e con le integrazioni e modifiche apportate dalle successive leggi regionali 2/96 e 28/99 attribuisce la competenza al rilascio delle autorizzazioni (ora S.C.I.A.) per l’esercizio del commercio su aree pubbliche ai sindaci (ora ai dirigenti del comune – ex art. 107 t.u. sull’ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. n. 267/2000) individuando all’art. 1, comma 2, della L.R. 18/95 alle lettere a) b) e c) i tipi di autorizzazioni (ora SCIA) per l’esercizio del commercio su aree pubbliche. Autorizzazione sostituita dalla SCIA in quanto non discrezionale e non soggetta a programmazione Definizioni Art. 1 L.R. 18/95 Per commercio su aree pubbliche si intende la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte. Art. 70, comma 2, DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59 L'autorizzazione abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago Il commercio su aree pubbliche può essere svolto: a) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana. (...); b) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana indicati dall’interessato; c) su qualsiasi area, purché in forma itinerante”. ADEMPIMENTI DEI COMUNI Con il successivo art. 8 bis della legge regionale 18/95 si prescriveva l’obbligo per gli enti locali di procedere, entro 90 gg. dalla data di entrata in vigore della stessa legge, alla regolarizzazione dei mercati di fatto esistenti , sentita la commissione di cui all’art. 7. Tale regolarizzazione dei mercati esistenti si rendeva necessaria alla luce del nuovo testo di legge (L.R.18/95) regolante il commercio sulle aree pubbliche per cui si prevedevano i criteri per regolamentare gli ampliamenti formalmente costituiti, le autorizzazioni di coloro i quali avanzavano formale richiesta per l’autorizzazione amministrativa purchè in possesso dei requisiti di legge ed in possesso di idonea documentazione prevista dall’apposito regolamento comunale, comprovante l’attività svolta nel mercato da almeno sei mesi prima dell’entrata in vigore della citata legge regionale. COMMISSARIAMENTO Il decreto 4 luglio 2006, n.223 sulle liberalizzazioni (decreto Bersani) Il decreto 4 luglio 2006, n.223 sulle liberalizzazioni ha trovato piena applicazione nel territorio della Regione siciliana, almeno per le parti in cui appariva chiara la volontà del legislatore. La circolare esplicativa n.7 del 2007, non ha subito alcuna contestazione e ha consentito all’operatore siciliano di lavorare con estrema tranquillità, al sevizio dell’utente, dei cittadini e dei consumatori. Con la circolare in parola, fra l’altro supportata anche da un dettagliato parere dell’Ufficio legislativo e legale della Regione, si è data piena applicazione alle norme del decreto sulle liberalizzazioni CIRCOLARE 19 marzo 2007, n. 7.(G.U.R.S. n. 14 del 30 marzo 2007)Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248. Articoli 3, 4, 5 e 11. Circolare esplicativa. Sono da ritenersi, invece, soppressi tutti i termini e le locuzioni che citano il Registro esercenti il commercio, oggi soppresso, contenuti nei testi delle disposizioni della legge 25 agosto 1991, n. 287 e delle leggi regionali 22 dicembre 1999, n. 8 e 1 marzo 1995, n. 18. LA SOPPRESSIONE DEL REGISTRO DEGLI ESERCENTI IL COMMERCIO - REC Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114, portante la legge di riforma del commercio, a partire dal 24 aprile 1999 (un anno dopo l'entrata in vigore della riforma), ha abolito l´obbligo di iscrizione al R.E.C. per chiunque voglia intraprendere un´attività commerciale. Pertanto, a decorrere dal 24 aprile 1999 non è più prevista l'iscrizione nel Registro Esercenti il Commercio (REC) per esercitare l'attività di commercio al minuto, compreso il commercio su aree pubbliche, e per l'attività di ingrosso. La "Direttiva Bolkestein" La direttiva Bolkestein, formalmente direttiva 2006/123/CE, è la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea relativa ai servizi nel mercato interno, presentata dalla Commissione Europea nel febbraio 2004. La direttiva è stata definitivamente approvata da Parlamento e Consiglio, profondamente emendata rispetto alla proposta originaria, il 12 dicembre 2006, divenendo la direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006. La direttiva è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (L 376) il 27 dicembre 2006 ed è stata recepita dall'Italia mediante il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, pubblicato sulla G. Uff. n. 94 del 23 aprile 2010. Frits Bolkestein, commissario europeo per il mercato interno, ha curato e sostenuto questa direttiva, che per semplicità viene indicata con il suo nome. LIBERALIZZAZIONI COMMERCIO • Direttiva Servizi 123/2006 “Bolkestein” persegue l’obiettivo di garantire la libera concorrenza dei servizi nel mercato interno. • Decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”. Entrato in vigore l’8 maggio 2010. Contiene articolo 84 CLAUSOLA DELLA CEDEVOLEZZA Da tale disposizione discende che qualora la Regione abbia già provveduto (o dal momento in cui provvederà) all’adeguamento della propria normativa ai contenuti della Direttiva adottando apposito provvedimento si applica la normativa regionale. Qualora invece la Regione non abbia adottato la propria normativa di attuazione della Direttiva troveranno applicazione le disposizioni del d.lgs. 59/2010 NORMATIVA STATALE IMMEDIATA APPLICAZIONE E PREVALENTE SU REGIONALE in caso di difformità PERCHE’ TUTELA CONCORRENZA Norme su commercio più elastiche ed improntate sulla liberalizzazione e semplificazione. Art. 3 della Legge 14 settembre 2011, n. 148 •l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere •è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese (art. 1 L. 27/2012) 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in attuazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea, sono abrogate, dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo: a) le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio di un'attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità; b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti. LIBERALIZZAZIONI COMMERCIO AREE PUBBLICHE Decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 ART. 70 commercio su aree pubbliche •Comma 1 oltre società di persone anche alle “società di capitali regolarmente costituite o cooperative”. •Comma 2 individua come competente il Comune nel quale si”intende avviare l’attività” •VIETATO requisito della RESIDENZA (art.70 comma 2) Tuttavia, sul punto, la circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 3635/c del 6 maggio 2010, punti 10.2 e 10.3, chiarisce che l’autorizzazione per il commercio in forma itinerante può essere rilasciata da qualsiasi comune (di residenza o di avvio dell’attività commerciale) ed è valida per tutto il territorio nazionale (recepita dalla CIRCOLARE CIRCOLARE 22 ottobre 2013, n. 5 dalla Reg. Siciliana) RECEPIMENTO DELLA “Bolkestein” IN SICILIA ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE CIRCOLARE 6 ottobre 2010, n. 4. Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – attuazione della direttiva n. 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 94 del 23 aprile 2010 - Suppl. ordinario n. 75). Prime direttive operative in materia di attività commerciali. NON ESISTE PIU’ IL NULLA OSTA RILASCIATO DAL COMUNE COMMA 16 DELLA CIRCOLARE 6 ottobre 2010, n. 4 «Appare opportuno evidenziare che, dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 59/10, i comuni interessati, in relazione alla tipologia c) anziché i relativi nulla osta rilasceranno apposita autorizzazione» REGIONE SICILIANA ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE CIRCOLARE 22 ottobre 2013, n. 5. Legge regionale 1 marzo 1995, n. 18 - Art. 70, decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 - AUTORIZZAZIONE (ORA S.C.I.A) PRIMA dalle amministrazioni comunali competenti per territorio per i residenti fuori dalla Sicilia, relativamente al commercio in forma itinerante tipologia c), dalla regione. ADESSO può essere rilasciata da qualsiasi comune di residenza o di avvio dell’attività commerciale (anche per i residenti fuori dalla Sicilia) VALIDITA’ DELLA S.C.I.A. SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE IL NUOVO TESTO UNICO Titolo II Commercio su aree pubbliche Capo I Delle autorizzazioni Art. 54. Definizioni l. Ai fini del presente titolo si intendono: a) per ‘commercio sulle aree pubbliche’ l'attività di vendita di merci al dettaglio effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte; b) per ‘aree pubbliche’ le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico; Art. 55. Tipologie di attività di commercio su aree pubbliche 1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto: a) su posteggi dati in concessione; b) in forma itinerante. 2. L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito su qualsiasi area pubblica non interdetta dal comune, secondo le modalità stabilite dal comune. Art. 56. Esercizio dell'attività 1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere svolto da imprenditori individuali, società di persone o capitali regolarmente costituite o cooperative. 2. L'esercizio dell'attività di cui all'articolo 55, comma l, lettera a) è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio secondo le modalità e nei limiti previsti dalla presente legge, nonché dei regolamenti comunali, rilasciata contestualmente alla concessione dell'area pubblica. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante. 3. L'esercizio dell'attività di cui all'articolo 55, comma l, lettera b) è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività da inoltrare al SUAP competente per territorio nel quale l'esercente intende avviare l'attività. In tal caso, l'esercente è altresì abilitato alla vendita a domicilio. Capo II Esercizio dell'attività Art. 64. Modalità di esercizio dell'attività. Condizioni e limiti l. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste brevi e limitate nel tempo, comunque non superiori a due ore, senza arrecare intralcio alla pubblica viabilità, nel rispetto del regolamento comunale. È fatto divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie. È fatto altresì divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco di quattro ore consecutive. 2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. All’uopo, sentito il forum di cui all'articolo 135, con ordinanza del sindaco del comune interessato, ovvero dall'assessore comunale a ciò delegato, sono dettate modalità e condizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante. 3. Non possono essere previsti limitazioni e divieti per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche stabiliti all'unico fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede fissa. 4. Il comune, sentito il competente soprintendente ai beni culturali ed ambientali, in-dividua le zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientai e dove l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o limitato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle zone predette. In tali zone la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e le vendite di souvenir possono essere svolte solo attraverso instal-lazioni mobili. 5. Durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera il comune interdice il com-mercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti fino ad una distanza di cinquecento metri. 2. La presente legge non si applica: a) agli imprenditori agricoli, iscritti nel registro delle imprese i quali esercitino sulle aree di cui all'articolo 54, comma 1, lettera b), la vendita dei propri prodotti, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi ed alle soste per l'esercizio dell'atti-vità in forma itinerante; 6. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 56, comma 2, non può esercitare l'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio. 7. In occasione delle fiere, ovvero di manifestazioni commerciali a carattere straordinario, il comune può concedere agli esercizi di vicinato in sede fissa di vendere i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale. Bibliografia IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA IN FORMA ITINERANTE M. BOMBI