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Commercio su aree pubbliche in sicilia

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Commercio su aree pubbliche in sicilia
Città Rete: Trasparenza e Legalità
IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
NELLA REGIONE SICILIANA
Aspetto normativo
I° Seminario su Il commercio su aree pubbliche
Polizzi Generosa, 27 Marzo 2015
CITTÀ A RETE: TRASPARENZA E LEGALITÀ
I°Seminario- 27/03/2015
Obiettivi:
Condividere con i colleghi normative
e «criticità» in materia di commercio
su aree pubbliche
1
CITTÀ A RETE: TRASPARENZA E LEGALITÀ
I°Seminario- 27/03/2015
Argomenti trattati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Evoluzione della normativa in materia di commercio su aree pubbliche;
Cose antiche e codice Urbani;
Il trasporto e commercio dei rifiuti in forma ambulante;
Sicilia - L’attività di hobbista non soggetta alla l.r. n. 28/1999;
In Sicilia niente DURC per il Commercio su aree pubbliche;
Vendita bevande alcoliche da parte degli ambulanti (nella relazione);
Commercio su aree pubbliche: libertà di orario (nella relazione);
Prodotti contraffatti? Non c'è reato se il falso è grossolano (nella rel.);
La Regione Siciliana e la sua autonomia statutaria. Connessioni tra
disciplina statale e disciplina della Regione Siciliana;
• Il decreto 4 luglio 2006, n.223 sulle liberalizzazioni (decreto Bersani);
• La Direttiva Servizi (d. lgs. n. 59/2010);
• Nuovo Testo Unico delle Attività Produttive
2
Commercio su aree pubbliche in sicilia
a cura di Mario Serio
IL COMMERCIO SU AREA
PUBBLICA
Quella dell’ambulante è una professione
secolare che ha saputo resistere al
cambiamento delle consuetudini, alle mode
e alle tendenze. Prima della nascita delle
botteghe il commercio avveniva con le
bancarelle e a poco a poco hanno dato vita ai
mercatini
I mercatini
Solitamente si svolgevano nelle piazze con delle
bancarelle nel cuore pulsante della città, il
luogo di attrazione per antonomasia.
Oggi, che il il livello qualitativo delle merci
offerte si sta progressivamente abbassando le
bancarelle sviliscono il paesaggio d’insieme delle
piazze storiche d’Italia tanto da essere oggetto
di un decreto c.d. «decoro»
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA'
CULTURALI DIRETTIVA 10 ottobre 2012
(GU n. 262 del 9-11-2012)
• contrastare l'esercizio di attivita' commerciali e
artigianali in forma ambulante o su posteggio,
nelle aree pubbliche aventi particolare valore
archeologico, storico, artistico e paesaggistico;
• assicurare il decoro dei complessi monumentali
e degli altri immobili del demanio culturale
interessati da flussi turistici particolarmente
rilevanti
MESTIERI ED ARTI DI STRADA.
§ NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- R.D. 18.06.1931 N. 773 , Approvazione del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza,
approvato in G.U. del 26/06/1931 , n. 146;
- R.D. 06.05.1940 N. 635 , Regolamento per l’esecuzione del TU delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato in G.U. del 26/06/1940 , n. 149 ;
- L. 05 febbraio 1934, n. 327 e relativo regolamento , R.D.
29/12/1939, N. 2255 in materia di commercio ambulante;
- D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;
- L. 03 maggio 1955, n. 407 in materia di facchinaggio;
- D.P.R. 18 aprile 1994, n. 342 (Abrogazione dell’art. 121 in materia di
facchinaggio)
- D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 (Abrogazione dei commi 1 e 2 dell’art.
121 TULPS e gli artt. Dal 122 al 125 );
Non esiste più la licenza per i
mestieri girovaghi
Il Capo V del TULPS , in particolare gli artt. 121 e 124,
avente a rubrica “Dei mestieri girovaghi e di alcune
classi di rivenditori (di cui ai succ. art. da 224 a 227 del
Reg. Esec. TULPS) individuava nei mestieri girovaghi
(facchino, lustrascarpe ecc.) una serie di attività per il
cui esercizio era previsto il rilascio di apposita licenza
da parte della Autorità di P.S
Con il D.P.R. D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 che ha
abrogato alcuni articoli , è rimasto solo il 121 che vieta
l’attività di Ciarlatano
Cosa è rimasto del TULPS
Commercio di cose antiche o usate
Art. 126 tulps
Non può esercitarsi il commercio di cose antiche
o usate senza averne fatta dichiarazione
preventiva all'autorità locale di Pubblica
Sicurezza.
Non sono tenuti alla presentazione della
dichiarazione prevista dall’articolo 126 Tulps
soltanto coloro i quali vendono saltuariamente,
ovvero occasionalmente
Art. 128 tulps e codice Urbani
A corollario del precedente, dispone che i soggetti
che hanno presentato la dichiarazione devono tenere
un registro delle operazioni che compiono
giornalmente, in cui sono annotate le generalità di
coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute
e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.
Con il DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42
(denominato Codice Urbani), si aggiungono ulteriori
obblighi come l’obbligo di rilasciare l’attestato di
provenienza e di autenticità (artt. 63 e 64)
Cosa è rimasto del TULPS
Art. 37 Tulps
E’ permessa la vendita ambulante degli
strumenti da punta e da taglio atti ad offendere,
con licenza del Questore (ora SCIA al SUAP)
Il trasporto e commercio dei
rifiuti in forma ambulante
Art. 266, comma 5, del D.Lgs. 3
aprile 2006 n. 152, Norme in
materia ambientale
Le disposizioni di cui agli articoli 189, 190, 193 e
212 non si applicano alle attività di raccolta e
trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati
allo svolgimento delle attività medesime in
forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che
formano oggetto del loro commercio
L’attività di hobbista non
soggetta alla l.r. n. 28/1999
LA NORMATIVA
La legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, che disciplina il commercio su aree private nel
territorio regionale, dice quanto segue:
“La presente legge non si applica: (…) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere
d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di
natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico”.
In seguito l'assessorato alle attività produttive della Regione Sicilia, con circolare n. 6 del 22
ottobre 2013, è andata a specificare meglio quale attività sia da ritenersi "hobbistica":
"ovvero degli operatori non professionali che non esercitano alcuna attività commerciale,
ma vendono in modo del tutto sporadico ed occasionale,prevalentemente su aree pubbliche
appositamente individuate dalle amministrazioni comunali, i prodotti dell'ingegno e della
creatività realizzati dagli stessi hobbisti."
In Sicilia niente DURC per il
Commercio su aree pubbliche
La Circolare dell'Assessore Regionale alle attività produttive n. 01
del 27 gennaio 2010 chiarisce che nel territorio della Regione
Siciliana non può essere subordinato al DURC il rilascio delle
autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche.
Infatti il comma 12, dell`articolo 2, della legge 23 dicembre 2009
n. 191, delega alle Regioni la decisione o meno di subordinare il
rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività su aree
pubbliche alla presentazione del documento unico di regolarità
contributiva (DURC).
Poiché l`ARS non ha ancora legiferato in materia, l'autorizzazione
può essere rilasciata anche senza la presentazione preventiva del
DURC da parte della ditta interessata.
Le connessioni tra disciplina statale e
disciplina della Regione Siciliana.
In materia di commercio la Regione Sicilia, regione
a statuto speciale, grazie all’autonomia derivante
da tale condizione di specialità ed in applicazione
di quanto previsto dall’art. 14, lettera d) dello
Statuto regionale, ha emanato nel corso del tempo
una propria specifica legislazione che stabilisce i
principi e le norme che regolano l’esercizio
dell’attività commerciale.
Tali norme disciplinanti il commercio in
ambito regionale per la maggior parte
divergono in maniera significativa dalla
legislazione nazionale, talvolta, invece,
ricalcano fedelmente norme derivanti dalla
legislazione statale e, altre volte, non
soffermandosi a prevedere alcuna disciplina
si limitano ad effettuare un espresso quanto
generico rinvio alla normativa statale
Norme Regionali che rinviano alle norme
statali
• LEGGE REGIONALE 1 marzo 1995, n. 18, art. 22 comma
1.
Per quanto non previsto dalla presente legge si applica la
normativa statale
• L.R. 22 dicembre 1999, n. 28, Art. 29, comma 4
Per quanto non previsto dalla presente legge si
applicano in quanto compatibili le disposizioni di
cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e
successive modifiche ed integrazioni.
Grande incertezza a causa di
accavallamento delle norme
leggi, decreti del presidente della giunta
regionale, decreti dell’assessore regionale al
commercio o semplici circolari, che spesso mal
si raccordano con precedenti fonti normative o
che addirittura entrano in conflitto con fonti
derivanti dalla legislazione nazionale o
comunitaria (v. ad es. circolare regionale
4/2010 e la 5/2013)
Normativa Regionale
•
•
L. R. 1 marzo 1995, n°18;
L.R. 8 gennaio 1996, n°2;
•
Circolare 6 aprile 1996, prot. 4754;
•
Circolare 5 novembre 1996, prot. 14022;
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
Art. 30, comma 6
(Riforma della disciplina relativa al settore
del commercio)
Sono abrogate:
•la legge 28 marzo 1991, n. 112 come modificata dalle legge 15
novembre 1995, n. 480 e dalla legge 25 marzo 1997, n. 77,
l’articolo 3 della legge 5 gennaio 1996, n. 25;
• il d.m. 4 giugno 1993, n. 248 come modificato dal d.m. 15
maggio 1996, n. 350.
Normativa Nazionale Abrogata
•
Legge 28 marzo 1991, n°112;
•
D.M.4 Giugno 1993, n°248;
•
D.M. 15 maggio 1996, n°350
•
L. 25 marzo 1997, n°77 (modifica agli
artt. 2,3,6 L.112 e agli art.19 e 24
D.M.248/93;
•
Circolare 3415/C del 11 giugno 1997;
La Regione Siciliana con la L.R. 18/95 e
con le integrazioni e modifiche apportate
dalle successive leggi regionali 2/96 e
28/99 attribuisce la competenza al rilascio
delle autorizzazioni (ora S.C.I.A.) per
l’esercizio del commercio su aree pubbliche
ai sindaci (ora ai dirigenti del comune – ex
art. 107 t.u. sull’ordinamento degli enti
locali, approvato con d.lgs. n. 267/2000)
individuando all’art. 1, comma 2, della L.R.
18/95 alle lettere a) b) e c) i tipi di
autorizzazioni (ora SCIA) per l’esercizio del
commercio su aree pubbliche.
Autorizzazione sostituita dalla SCIA in
quanto non discrezionale e non
soggetta a programmazione
Definizioni
Art. 1 L.R. 18/95
Per commercio su aree
pubbliche si intende la vendita
di merci al dettaglio e la
somministrazione al pubblico
di alimenti e bevande
effettuate su aree pubbliche,
comprese quelle del demanio
marittimo, o su aree private
delle quali il comune abbia la
disponibilità, attrezzate o
meno, scoperte o coperte.
Art. 70, comma 2, DECRETO
LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59
L'autorizzazione abilita anche
alla vendita al domicilio del
consumatore, nonché nei locali
ove questi si trovi per motivi di
lavoro, di studio, di cura, di
intrattenimento o svago
Il commercio su aree pubbliche può essere
svolto:
a) su aree date in concessione per un periodo di
tempo
pluriennale
per
essere
utilizzate
quotidianamente
dagli stessi soggetti durante tutta la settimana. (...);
b) su aree date in concessione per un periodo di
tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno
o più giorni della settimana indicati dall’interessato;
c) su qualsiasi area, purché in forma itinerante”.
ADEMPIMENTI DEI COMUNI
Con il successivo art. 8 bis della legge regionale 18/95 si
prescriveva l’obbligo per gli enti locali di procedere, entro 90 gg.
dalla data di entrata in vigore della stessa legge, alla
regolarizzazione dei mercati di fatto esistenti , sentita la
commissione di cui all’art. 7. Tale regolarizzazione dei mercati
esistenti si rendeva necessaria alla luce del nuovo testo di legge
(L.R.18/95) regolante il commercio sulle aree pubbliche per cui si
prevedevano i criteri per regolamentare gli ampliamenti
formalmente costituiti, le autorizzazioni di coloro i quali
avanzavano formale richiesta per l’autorizzazione amministrativa
purchè in possesso dei requisiti di legge ed in possesso di idonea
documentazione prevista dall’apposito regolamento comunale,
comprovante l’attività svolta nel mercato da almeno sei mesi
prima dell’entrata in vigore della citata legge regionale.
COMMISSARIAMENTO
Il decreto 4 luglio 2006, n.223 sulle
liberalizzazioni (decreto Bersani)
Il decreto 4 luglio 2006, n.223 sulle liberalizzazioni ha trovato
piena applicazione nel territorio della Regione siciliana,
almeno per le parti in cui appariva chiara la volontà del
legislatore.
La circolare esplicativa n.7 del 2007, non ha subito alcuna
contestazione e ha consentito all’operatore siciliano di
lavorare con estrema tranquillità, al sevizio dell’utente, dei
cittadini e dei consumatori.
Con la circolare in parola, fra l’altro supportata anche da un
dettagliato parere dell’Ufficio legislativo e legale della
Regione, si è data piena applicazione alle norme del decreto
sulle liberalizzazioni
CIRCOLARE 19 marzo 2007, n. 7.(G.U.R.S. n. 14
del 30 marzo 2007)Decreto legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, nella
legge 4 agosto 2006, n. 248. Articoli 3, 4, 5 e 11.
Circolare esplicativa.
Sono da ritenersi, invece, soppressi tutti i termini
e le locuzioni che citano il Registro esercenti il
commercio, oggi soppresso, contenuti nei testi
delle disposizioni della legge 25 agosto 1991, n.
287 e delle leggi regionali 22 dicembre 1999, n. 8
e 1 marzo 1995, n. 18.
LA SOPPRESSIONE DEL REGISTRO DEGLI
ESERCENTI IL COMMERCIO - REC
Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114, portante
la legge di riforma del commercio, a partire dal 24
aprile 1999 (un anno dopo l'entrata in vigore della
riforma), ha abolito l´obbligo di iscrizione al R.E.C. per
chiunque voglia intraprendere un´attività
commerciale.
Pertanto, a decorrere dal 24 aprile 1999 non è più
prevista l'iscrizione nel Registro Esercenti il Commercio
(REC) per esercitare l'attività di commercio al minuto,
compreso il commercio su aree pubbliche, e per
l'attività di ingrosso.
La "Direttiva Bolkestein"
La direttiva Bolkestein, formalmente direttiva 2006/123/CE, è la direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea relativa ai servizi nel
mercato interno, presentata dalla Commissione Europea nel febbraio 2004. La
direttiva è stata definitivamente approvata da Parlamento e Consiglio,
profondamente emendata rispetto alla proposta originaria, il 12 dicembre 2006,
divenendo la direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006. La direttiva è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (L 376) il 27 dicembre 2006
ed è stata recepita dall'Italia mediante il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59,
pubblicato sulla G. Uff. n. 94 del 23 aprile 2010.
Frits Bolkestein, commissario europeo per il mercato interno, ha curato e sostenuto
questa direttiva, che per semplicità viene indicata con il suo nome.
LIBERALIZZAZIONI COMMERCIO
• Direttiva Servizi 123/2006 “Bolkestein”
persegue l’obiettivo di garantire la libera concorrenza
dei servizi nel mercato interno.
• Decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59
“Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi
nel mercato interno”.
Entrato in vigore l’8 maggio 2010.
Contiene articolo 84
CLAUSOLA DELLA CEDEVOLEZZA
Da tale disposizione discende che qualora la Regione abbia già provveduto (o dal
momento in cui provvederà) all’adeguamento della propria normativa ai contenuti
della Direttiva adottando apposito provvedimento si applica la normativa regionale.
Qualora invece la Regione non abbia adottato la propria normativa di attuazione della
Direttiva troveranno applicazione le disposizioni del d.lgs. 59/2010
NORMATIVA STATALE IMMEDIATA APPLICAZIONE E PREVALENTE SU REGIONALE in
caso di difformità PERCHE’ TUTELA CONCORRENZA
Norme su commercio più elastiche ed improntate
sulla liberalizzazione e semplificazione.
Art. 3 della Legge 14 settembre 2011, n. 148
•l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere
•è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato
dalla legge
Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi
sulle imprese (art. 1 L. 27/2012)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in attuazione del principio di libertà di iniziativa economica
sancito dall'articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea,
sono abrogate, dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo e secondo le
previsioni del presente articolo:
a) le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso
dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio di un'attività economica non giustificati da un interesse
generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di
proporzionalità;
b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità
pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa
con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non
ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in
particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi
operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti
in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al
consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli
operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti.
LIBERALIZZAZIONI
COMMERCIO AREE PUBBLICHE
Decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59
ART. 70 commercio su aree pubbliche
•Comma 1 oltre società di persone anche alle
“società di capitali regolarmente costituite o
cooperative”.
•Comma 2 individua come competente il Comune
nel quale si”intende avviare l’attività”
•VIETATO requisito della RESIDENZA
(art.70 comma 2)
Tuttavia, sul punto, la circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 3635/c del 6 maggio 2010, punti 10.2 e 10.3, chiarisce che
l’autorizzazione per il commercio in forma itinerante può essere rilasciata da qualsiasi comune (di residenza o di avvio
dell’attività commerciale) ed è valida per tutto il territorio nazionale (recepita dalla CIRCOLARE CIRCOLARE 22 ottobre
2013, n. 5 dalla Reg. Siciliana)
RECEPIMENTO DELLA “Bolkestein”
IN SICILIA
ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
CIRCOLARE 6 ottobre 2010, n. 4.
Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 –
attuazione della direttiva n. 2006/123/CE
relativa ai servizi nel mercato interno (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 94 del 23
aprile 2010 - Suppl. ordinario n. 75). Prime
direttive operative in materia di attività
commerciali.
NON ESISTE PIU’ IL NULLA OSTA
RILASCIATO DAL COMUNE
COMMA 16 DELLA CIRCOLARE 6 ottobre 2010,
n. 4
«Appare opportuno evidenziare che,
dall’entrata in vigore del decreto legislativo
n. 59/10, i comuni interessati, in relazione
alla tipologia c) anziché i relativi nulla osta
rilasceranno apposita autorizzazione»
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE
CIRCOLARE 22 ottobre 2013, n. 5.
Legge regionale 1 marzo 1995, n. 18 - Art.
70, decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59 -
AUTORIZZAZIONE (ORA S.C.I.A)
PRIMA
dalle amministrazioni comunali
competenti per territorio
per i residenti fuori dalla
Sicilia, relativamente al
commercio in forma itinerante
tipologia c), dalla regione.
ADESSO
può essere rilasciata
da qualsiasi comune
di residenza o di avvio
dell’attività
commerciale
(anche per i residenti
fuori dalla Sicilia)
VALIDITA’ DELLA S.C.I.A.
SU TUTTO IL TERRITORIO
NAZIONALE
IL NUOVO TESTO UNICO
Titolo II
Commercio su aree pubbliche
Capo I
Delle autorizzazioni
Art. 54.
Definizioni
l. Ai fini del presente titolo si intendono:
a) per ‘commercio sulle aree pubbliche’ l'attività di vendita di merci al dettaglio effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o sulle aree
private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o
scoperte;
b) per ‘aree pubbliche’ le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura
destinata ad uso pubblico;
Art. 55.
Tipologie di attività di commercio su aree pubbliche
1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
a) su posteggi dati in concessione;
b) in forma itinerante.
2. L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito
su qualsiasi area pubblica non interdetta dal comune,
secondo le modalità stabilite dal comune.
Art. 56.
Esercizio dell'attività
1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere svolto da imprenditori individuali, società di persone o capitali regolarmente costituite o cooperative.
2. L'esercizio dell'attività di cui all'articolo 55, comma l, lettera a) è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio secondo le modalità e nei
limiti previsti dalla presente legge, nonché dei regolamenti comunali, rilasciata
contestualmente alla concessione dell'area pubblica. L'autorizzazione di cui al
presente comma abilita anche all'esercizio del commercio su aree pubbliche in
forma itinerante.
3. L'esercizio dell'attività di cui all'articolo 55, comma l, lettera b) è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività da inoltrare al SUAP competente per territorio
nel quale l'esercente intende avviare l'attività. In tal caso, l'esercente è altresì
abilitato alla vendita a domicilio.
Capo II
Esercizio dell'attività
Art. 64.
Modalità di esercizio dell'attività. Condizioni e limiti
l. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma
itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste brevi e
limitate nel tempo, comunque non superiori a due ore,
senza arrecare intralcio alla pubblica viabilità, nel rispetto
del regolamento comunale. È fatto divieto di posizionare la
merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle
vigenti normative igienico-sanitarie. È fatto altresì divieto di
tornare sul medesimo punto nell'arco di quattro ore
consecutive.
2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in
forma itinerante può essere oggetto di
limitazioni e divieti per motivi di viabilità, di
carattere igienico sanitario o per altri motivi di
pubblico interesse. All’uopo, sentito il forum di
cui all'articolo 135, con ordinanza del sindaco del
comune
interessato, ovvero
dall'assessore
comunale a ciò delegato, sono dettate modalità e
condizioni per l'esercizio del commercio su aree
pubbliche in forma itinerante.
3. Non possono essere previsti limitazioni
e divieti per l'esercizio dell'attività di
commercio su aree pubbliche stabiliti
all'unico fine di creare zone di rispetto a
tutela della posizione di operatori in sede
fissa.
4. Il comune, sentito il competente soprintendente ai beni
culturali ed ambientali, in-dividua le zone aventi valore
archeologico, storico, artistico e ambientai e dove
l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o
limitato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della
salvaguardia delle zone predette. In tali zone la
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e le
vendite di souvenir possono essere svolte solo
attraverso instal-lazioni mobili.
5. Durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera il
comune interdice il com-mercio su aree pubbliche in
forma itinerante nelle aree circostanti fino ad una
distanza di cinquecento metri.
2. La presente legge non si applica:
a) agli imprenditori agricoli, iscritti nel registro
delle imprese i quali esercitino sulle aree di cui
all'articolo 54, comma 1, lettera b), la vendita dei
propri prodotti, salvo che per le disposizioni
relative alla concessione dei posteggi ed alle
soste per l'esercizio dell'atti-vità in forma
itinerante;
6. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo
56, comma 2, non può esercitare l'attività in
forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è
concessionario di posteggio.
7. In occasione delle fiere, ovvero di
manifestazioni commerciali a carattere straordinario, il comune può concedere agli esercizi di
vicinato in sede fissa di vendere i propri
prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio
commerciale.
Bibliografia
IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA IN FORMA ITINERANTE
M. BOMBI
Fly UP