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il valore della persona
Il Comitato per la difesa della
Costituzione e dei valori della
Resistenza è presente nella Vostra
scuola nell'ambito del progetto
LA
COSTITUZIONE:
STORIA E
PRINCIPI
LA COSTITUZIONE E’
La Costituzione è il documento che, posto al di sopra di tutte le leggi
dello Stato, tutela il cittadino in ogni aspetto della sua vita
individuale e sociale. E’ la legge fondamentale dello Stato.
E’ generalmente un documento scritto, in cui sono enunciati, in modo
sintetico e solenne, i diritti inviolabili dei cittadini e i principi
fondamentali di tutto l’ordinamento giuridico dello Stato. Regola i
rapporti tra Stato e società civile e definisce l’organizzazione dello
Stato e i rapporti tra i suoi vari organi.
La storia ci mostra Costituzioni concesse dall’alto (per esempio lo
Statuto Albertino) e Costituzioni deliberate dal basso, attraverso
l’elezione di un’Assemblea Costituente.
In ogni caso le Costituzioni sono nate da un patto costituzionale
stipulato tra forze politiche dominanti, impegnate a rispettarlo in
modo da dare solidità all’equilibrio politico-sociale raggiunto. Il non
rispetto del patto costituzionale causerebbe il caos e seri danni per
tutta la collettività. Per questo occorre che tutti i cittadini rinnovino la
volontà di accettare regole comuni, basate sulla Costituzione.
«L'Assemblea ha pensato e redatto la
Costituzione come un patto di
amicizia e fraternità di tutto il popolo
italiano, cui essa la affida perché se
ne faccia custode severo e
disciplinato realizzatore.»
Umberto Terracini, firmatario assieme a
Enrico de Nicola e Alcide De Gasperi
«Se voi volete andare in pellegrinaggio nel
luogo dove è nata la nostra Costituzione,
andate nelle montagne dove caddero i
partigiani, nelle carceri dove furono
imprigionati, nei campi dove furono
impiccati. Dovunque è morto un Italiano per
riscattare la libertà e la dignità, andate lì O
giovani, col pensiero, perché lì è nata la
nostra costituzione.»
Piero Calamandrei
LO STATUTO ALBERTINO
A seguito dei moti liberali del 1848
Carlo Alberto di Savoia, sovrano
del Regno di Sardegna,
concesse al popolo la prima
Carta Costituzionale, che dal
1861 diventerà Carta
Costituzionale del Regno d’Italia
Lo Statuto era ispirato alle Costituzioni francesi e
alla Costituzione belga. Constatava di 84 articoli
ed era flessibile, poiché modificabile con legge
ordinaria.
Era una Costituzione liberale. Considerava cioè la
proprietà privata e la libertà del cittadino, ma
non tutti i diritti sociali (diritto al lavoro, alla
previdenza sociale, all’assistenza,
all’istruzione...) per la realizzazione dei quali non
era previsto l’intervento dello Stato.
Uno statuto
flessibile, piegato
dal fascismo
Lo Statuto Albertino era uno statuto
flessibile: poteva essere modificato
tramite leggi ordinarie.
Di questa falla approfitterà il fascismo tra gli
anni ‘20 e ‘40 per modificare riscrivere
l’ordinamento dello Stato monarchico e
liberale e attuare la sua dittatura totalitaria,
fino alla Guerra e alla Liberazione
LA NASCITA
DELLA
COSTITUZIONE
Dopo la Liberazione e la sconfitta dei nazisti
e del governo fantoccio della Repubblica
Sociale, i partiti antifascisti si organizzano
per arrivare al referendum sulla forma
dello stato e all’elezione
dell’Assemblea Costituente per redigere
una nuova Costituzione, in sostituzione
dello Statuto Albertino
2 Giugno 1946
Per la prima volta nella storia del nostro Paese, elettrici ed elettori
sono chiamati a votare con scrutinio universale e segreto:
per la prima volta è riservato anche alle donne l’accesso al
voto.
Nel referendum si ha la vittoria della Repubblica sulla Monarchia
Nell’elezione dell’Assemblea costituente si ha la presenza di
delegati principalmente DC, di ispirazione cattolica, e PCI e
PSI, di ispirazione marxista
L’Assemblea si insediò il 25 giugno 1946 ed elesse suo
Presidente Giuseppe Saragat; il 28 giugno nominò Capo
Provvisorio dello Stato il liberale Enrico De Nicola.
LA COSTITUZIONE
REPUBBLICANA
Nell’Assemblea costituente erano presenti
tutti i partiti antifascisti, e anche i partiti
minori (Partito d’Azione, Partito Liberale…)
parteciparono alla stesura della
Costituzione Repubblicana, che è una
sintesi tra il pensiero democristianoliberale e quello di ispirazione marxista.
Contribuirono alla strutturazione della
Costituzione le esperienze costituzionali
straniere: la Costituzione di Weimar, la
Costituzione sovietica e quella francese
La Costituzione, al contrario dello Statuto, è
- lunga (128 articoli)
- dettagliata (contiene disposizioni su molti
settori della vita civile)
- rigida, per impedire che nuovi fenomeni
antidemocratici o una sola parte del parlamento
potesse piegarla ai propri interessi.
È divisa in:
- Principi fondamentali (articoli 1-12)
- Diritti e doveri dei cittadini (art. 13-54)
- Ordinamento della Repubblica (art.55-83)
- Disposizioni finali (I-XVIII)
L'architettura della Costituzione
•
Eccolo l’edificio che abbiamo costruito: la casa comune, come la chiama La Pira. Vi è un atrio, che è
quasi un preambolo, con quattro colonne: le disposizioni generali sul carattere della Repubblica, sulla
sua posizione internazionale, sui rapporti con la chiesa, sui grandi principi di libertà e di giustizia che
animano la Costituzione. Questo è l’atrio. Poi comincia la Costituzione vera e propria, divisa in due
parti; la prima, dei diritti e dei doveri, è ripartita anch’essa in quattro parti: rapporti civili, rapporti eticosociali, rapporti economici, rapporti politici. Si passa poi alla parte più costituzionale della Costituzione,
all’orientamento istituzionale. Ecco i grandi organi dello Stato: il Parlamento, il Capo dello Stato, il
Governo, la Magistratura. Vengono in seguito gli organi dell’autonomia locale. Ed infine le garanzie
costituzionali.
•
La Costituzione Italiana, in vigore dai 1° gennaio 1948, è composta di 139 articoli e suddivisa in Parti. Queste
a loro volta sono suddivise in Titoli, taluni dei quali suddivisi in Sezioni, tutti preceduti dai "Principi
fondamentali". Oltre ai principi fondamentale, la Costituzione consta di due parti: la prima relativa ai "Diritti e
doveri dei cittadini"; la seconda riguardante l’ "Ordinamento della repubblica".
•
I Principi fondamentali (articoli da 1 a 12) contengono le decisioni essenziali sul tipo di Stato e sul tipo di
società voluti dalla Costituzione.
In particolare, essi stabiliscono:
•
Le regole essenziali relative allo Stato in quanto tale: il suo carattere repubblicano e democratico;
•
I rapporti essenziali tra lo Stato e i singoli, col riconoscimento dei diritti inviolabili e dell’uguaglianza tra gli
uomini;
•
I principi più importanti che riguardano i rapporti tra lo Stato e gli altri ordinamenti, in particolare con la
Chiesa cattolica e le altre confessioni religiose, e con l’ordinamento internazionale.
•
La Parte prima della Costituzione è intitolata Diritti e doveri dei cittadini (articoli da 13 a 54) ed è divisa in
quattro Titoli, che trattano delle posizioni soggettive considerando le persone in quanto tali e poi allargando
la prospettiva alle diverse strutture in cui esse sono inserite, dalla famiglia, alla scuola, all’organizzazione
economica e a quella politica.
•
La Parte seconda è intitolata Ordinamento della Repubblica (articoli da 55 a 139) e contiene le regole
sull’organizzazione dello Stato.
La nascita della Costituzione: LE DATE
•Il 2 giugno 1946, gli elettori furono chiamati ad esprimersi, ad un tempo, sulla scelta monarchiarepubblica e sull’elezione dell’Assemblea Costituente che avrebbe dovuto redigere e approvare
la nuova Costituzione.
•L’Assemblea si insediò il 25 giugno 1946 ed elesse suo Presidente Giuseppe Saragat; il 28
giugno nominò Capo Provvisorio dello Stato il liberale Enrico De Nicola.
•La durata dei lavori dell’Assemblea inizialmente prevista era di otto mesi (secondo la legge
istitutiva, cioè la “seconda Costituzione provvisoria”); successivamente, nel 1947, il termine fu
prorogato per ben due volte.
•Il 19 luglio l’On. Saragat informava l’Assemblea di aver proceduto alla composizione della
Commissione Costituente (VEDI I NOMI).
•L’Assemblea, nell’affidare a 75 deputati su 556 il compito di preparare il progetto di
Costituzione, di fatto esautorava gli esclusi, nel periodo dal giugno 1946 al marzo 1947, dal
lavoro costituente, costringendo la stessa Assemblea ad uno stato di quasi inattività.
•La Commissione dei “75” presentò il Progetto definitivo di Costituzione all’Assemblea il 31
gennaio 1947 e concluse i propri lavori il giorno successivo; non tenne altre sedute e per essa
continuò ad agire il Comitato di Redazione.
I problemi costituzionali che si
ponevano erano tre:
• La soluzione della questione istituzionale, cioè la scelta tra la
monarchia e la repubblica;
• La convocazione di un organo nuovo, non previsto dallo Statuto,
cioè l'Assemblea Costituente, eletto democraticamente da tutti gli
italiani per fare una COSTITUZIONE
• La presenza del re, che intendeva ripristinare lo Statuto Albertino e i
suoi organi, che il fascismo aveva abolito.
• Il contrasto fu superato attraverso la "tregua istituzionale", che
riguardava:
• La rinuncia immediata del re Vittorio Emanuele III all'esercizio di tutti
i suoi poteri, che venivano affidati al figlio Umberto lI, nominato
luogotenente del regno, in attesa che il popolo scegliesse
definitivamente tra monarchia o repubblica, tramite un referendum
• la convocazione di un Assemblea Costituente, eletta a suffragio
universale.
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Il popolo italiano era chiamato per la prima volta a votare a suffragio universale,
uomini e donne. Gli elettori furono convocati per dare un duplice voto: per il
referendum e per le elezioni dei deputati dell' Assemblea Costituente. Il 2 giugno
1946 per la repubblica vi furono 12.717.923 voti contro 10.719.284 per la
monarchia. Fu una scelta di grande importanza, perché non si trattava solo di
stabilire se avere un re o un presidente della repubblica, ma era in gioco la
continuità del regime precedente. Con l'abolizione della monarchia era visibile la
scelta di un regime integralmente nuovo.
L'Assemblea costituente fu eletta per mezzo di un sistema elettorale
proporzionale, che consentì la rappresentanza di tutti i partiti in proporzione ai voti
conseguiti. Da quel momento i partiti cessarono di essere tutti uguali, in quanto se
ne poteva misurare la forza secondo il consenso riscosso presso l'elettorato.
Il quadro che si delineò fu il seguente:
Democrazia cristiana: 35.1% dei voti e 207 seggi, era la maggior forza politica;
Partito comunista: 18.9% dei voti 104 seggi;
Partito socialista: 20.7% dei voti e 115 seggi.
Questi ultimi due, uniti da un patto di collaborazione, costituivano l'ala di sinistra,
più forte della Democrazia cristiana.
Questi tre partiti erano i "tre grandi" della politica italiana. Le forze liberali erano
rappresentate, ma non in misura altrettanto consistente, a dimostrazione che la
loro egemonia era ormai tramontata: il Partito liberale era rappresentato da 41
deputati e aveva il 60.8% dei voti, il Partito repubblicano aveva 23 seggi e il 4.4%
dei voti, il Partito d'azione 7 seggi e 1.5% dei voti.
Il quadro politico della nuova Italia aveva quindi due schieramenti maggiori a
confronto: la Democrazia cristiana da un lato, i partiti comunisti e socialisti
dall'altro; le forze liberali erano incapaci di una politica costituzionale autonoma,
ma capace di influenzare quella degli altri.
APPROVAZIONE
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Tra queste forze maggiori nacque la COSTITUZIONE come un contratto politico in cui ciascuna
forza è riuscita a ottenere qualcosa, rinunciando ad altro. Per questo si è parlato di
COMPROMESSO COSTITUZIONALE.
Ad esempio, le forze marxiste rinunciarono alla socializzazione dei mezzi di produzione e si
accontentarono della promessa di future riforme sociali i liberali accettarono che l'economia
potesse essere indirizzata a fini sociali; le forze laiche ammisero i Patti Lateranensi nella
Costituzione; la Democrazia cristiana rinunciò all'idea di fare del Senato una camera
rappresentativa delle forze economiche; i partiti di sinistra a loro volta, contro l’esigenza di uno
Stato forte, capace di imporre grandi riforme sociali, accettarono le limitazioni del potere politico
che potevano derivare dalle Regioni o dalla Corte costituzionale.
Il compromesso fu la condizione dell’approvazione unitaria della Costituzione: nel voto finale
all’Assemblea costituente si contarono 453 favorevoli e solo 62 contrari.
La discussione del testo in Assemblea iniziò il 4 marzo e durò fino al dicembre 1947, nel corso di
170 sedute, con 270 giornate di lavoro; furono presentati più di 1600 emendamenti, in particolare
sugli argomenti più dibattuti (la potestà legislativa regionale, i rapporti con la Chiesa, le forme di
governo parlamentare, ecc.).
L’Assemblea giunse all’approvazione definitiva della Costituzione nella seduta del 22 dicembre
1947 con 453 voti favorevoli su 515 presenti e votanti.
La commozione dei deputati, gli applausi frequenti e calorosi all’indirizzo degli on.li Ruini e
Terracini, l’inno di Mameli intonato dalle tribune del pubblico da un gruppo di ex garibaldini e poi
ripreso da tutta l’Assemblea in piedi, sigillarono il lungo lavoro dell’Assemblea Costituente.
Gli orientamenti generali del
compromesso costituzionale
• IL VALORE DELLA PERSONA
• LE COMUNITA’ SOCIALI E IL
PLURALISMO
• LO STATO SOCIALE
IL VALORE DELLA PERSONA
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Il più importante punto d’incontro tra le forze costituenti fu la persona umana
come fine e valore fondamentale. Per comprendere il significato di questa
formula si deve pensare che il totalitarismo fascista si fondava su
un’impostazione opposta: le singole persone come semplici strumenti dello
Stato. Proclamando la persona umana come valore centrale, si
rovesciavano dunque le concezioni costituzionali precedenti, mettendo lo
Stato al servizio dei diritti delle persone.
Le implicazioni di quest’impostazione erano numerose:
I diritti fondamentali della persona, che richiamano la Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789;
La democrazia, in quanto unico sistema politico conforme alla dignità delle
persone poiché non riduce a oggetti nelle mani altrui;
Le riforme sociali, cioè l’impegno dello Stato a rendere più giusta la società;
La subordinazione dei diritti economici agli interessi di tutta la collettività;
Lo Stato interventista, cioè lo Stato che governa i processi economici e
limita e indirizza i diritti economici privati.
LE COMUNITA’ SOCIALI E IL
PLURALISMO
• Dalla concezione personalista della persona deriva inoltre che gli
uomini non si possono solo considerare cittadini, tutti uguali tra loro.
Ogni cittadino, infatti, è anche operaio, contadino, padre, madre,
ecc. Ogni persona è in una particolare situazione sociale, in
speciale rapporto con altre persone. L’operaio sta in
un’organizzazione produttiva e in un sindacato, il contadino in
un’impresa agricola, il padre e la madre in una famiglia, ecc.
• Ogni cittadino, inoltre, fa parte di un Comune, di una Regione, ecc.,
oltre che dello Stato.
• A ciascuna di queste unioni di persone, che si denominano
"comunità", la Costituzione assicura protezione riconoscendo
autonomia, cioè la capacità di perseguire i propri interessi in piena
libertà, ponendo dei limiti, in quanto le comunità fanno parte della
vita nazionale. Quest’autonomia si chiama pluralismo.
• Dal pluralismo deriva un’importantissima indicazione circa la
costruzione dello Stato: il decentramento del potere pubblico. Esso
è distribuito ai diversi livelli secondo il principio: i livelli superiori
possono intervenire solo quando quelli inferiori sono insufficienti.
LO STATO SOCIALE
• Si dice che la Costituzione delinea uno Stato sociale;
questa forma di Stato si basa sui diritti dei cittadini ed è
uno Stato aperto a tutte le componenti della società.
• Inoltre:
• Riconosce l’importanza delle organizzazioni sociali in cui
i singoli sviluppano la propria personalità e si
organizzano per far valere le proprie aspirazioni;
• Assegna allo Stato il compito di operare per la giustizia
sociale, intervenendo nella società a favore dei più
deboli.
• Lo Stato sociale è quindi lo Stato liberal-democratico
integrato dal riconoscimento dei gruppi sociali e dal
compito di giustizia assegnato allo Stato.
I PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1
L'Italia è una Repubblica democratica,
fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che
la esercita nelle forme e nei limiti
della Costituzione.
Art. 2
La Repubblica riconosce
e garantisce i diritti
inviolabili dell'uomo, sia
come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si
svolge la sua
personalità, e richiede
l'adempimento dei
doveri inderogabili di
solidarietà politica,
economica e sociale.
Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono
eguali davanti alla legge, senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di
opinioni politiche, di condizioni personali e
sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli
di ordine economico e sociale, che, limitando di
fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona
umana e l'effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori all'organizzazione politica, economica
e sociale del Paese.
Art. 4
La Repubblica riconosce a tutti i
cittadini il diritto al lavoro e promuove
le condizioni che rendano effettivo
questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere,
secondo le proprie possibilità e la
propria scelta, un'attività o una
funzione che concorra al progresso
materiale o spirituale della società.
Art. 5
La Repubblica, una e indivisibile,
riconosce e promuove le autonomie
locali; attua nei servizi che dipendono
dallo Stato il più ampio
decentramento amministrativo;
adegua i principi ed i metodi della sua
legislazione alle esigenze
dell'autonomia e del decentramento.
Art. 6
La Repubblica tutela con apposite
norme le minoranze linguistiche.
Art. 7
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono,
ciascuno nel proprio ordine,
indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti
Lateranensi. Le modificazioni dei Patti
accettate dalle due parti, non
richiedono procedimento di revisione
costituzionale.
Art. 8
Tutte le confessioni religiose sono
egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla
cattolica hanno diritto di organizzarsi
secondo i propri statuti, in quanto non
contrastino con l'ordinamento giuridico
italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per
legge sulla base di intese con le relative
rappresentanze.
Art. 9
La Repubblica promuove lo sviluppo
della cultura e la ricerca scientifica e
tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio
storico e artistico della Nazione.
Art. 10
L'ordinamento giuridico italiano si conforma
alle norme del diritto internazionale
generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata
dalla legge in conformità delle norme e dei
trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese
l'effettivo esercizio delle libertà democratiche
garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto
d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le
condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per
reati politici.
Art. 11
L'Italia ripudia la guerra come strumento di
offesa alla libertà degli altri popoli e come
mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali; consente, in condizioni di
parità con gli altri Stati, alle limitazioni di
sovranità necessarie ad un ordinamento
che assicuri la pace e la giustizia fra le
Nazioni; promuove e favorisce le
organizzazioni internazionali rivolte a tale
scopo.
Art. 12
La bandiera della Repubblica è il
tricolore italiano: verde, bianco e
rosso, a tre bande verticali di eguali
dimensioni.
PIERO CALAMANDREI 26 gennaio 1955
• Però, vedete, la costituzione non 'e una macchina che
una volta messa in moto va avanti da sé. La costituzione
è un pezzo di carta: la lascio cadere e non si muove.
Perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il
combustibile, bisogna metterci dentro l'impegno, lo
spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la
propria responsabilità. Per questo una delle offese che si
fanno alla costituzione è l'indifferenza alla politica,
l'indifferentismo politico che è - non qui, per fortuna, in
questo uditorio, ma spesso in larghe categorie di giovani
- una malattia dei giovani.
PIERO CALAMANDREI 26 gennaio 1955
•
L'art. 34 dice: «I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di
raggiungere i gradi piú alti degli studi». Eh! E se non hanno mezzi? Allora nella
nostra costituzione c'è un articolo che è il piú importante di tutta la costituzione, il
pìú impegnativo per noi che siamo al declinare, ma soprattutto per voi giovani che
avete l'avvenire davanti a voi. Dice cosí: «E' compilo della Repubblica rimuovere
gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la
eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e
sociale del Paese». Il compito di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno
sviluppo della persona umana: quindi dare lavoro a tutti, dare una giusta
retribuzione a tutti, dare la scuola a tutti,dare a tutti gli uomini dignità di uomo.
Soltanto quando questo sarà raggiunto, si potrà veramente dire che la formula
contenuta nell'art. primo - «L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul
lavoro» - corrisponderà alla realtà. Perché fino a che non c'è questa possibilità per
ogni uomo di lavorare e di studiare e di trarre con sicurezza dal proprio lavoro i
mezzi per vivere da uomo, non solo la nostra Repubblica non si potrà chiamare
fondata sul lavoro, ma non si potrà chiamare neanche democratica perché una
democrazia in cui non ci sia questa uguaglianza di fatto, in cui ci sia soltanto
un'uguaglianza di diritto, è una democrazia puramente formale, non è una democrazia in cui tutti i cittadini veramente siano messi in grado di concorrere alla vita
della società, di portare il loro miglior contributo, in cui tutte le forze spirituali di
tutti i cittadini siano messe a contribuire a questo cammino, a questo progresso
continuo di tutta la società
PIERO CALAMANDREI 26 gennaio 1955
•
•
•
•
La costituzione, vedete, è l'affermazione scritta in questi articoli, che dal punto di vista
letterario non sono belli, ma è l'affermazione solenne della solidarietà sociale, della
solidarietà umana, della sorte comune, che se va a fondo, va a fondo per tutti questo
bastimento. È la carta della propria libertà, la carta per ciascuno di noi della propria
dignità d'uomo.
Io mi ricordo le prime elezioni dopo la caduta del fascismo, il 2 giugno 1946: questo
popolo che da 25 anni non aveva goduto le libertà civili e politiche, la prima volta che
andò a votare dopo un periodo di orrori - il caos, 1a guerra civile, le lotte, le guerre,
gli incendi -. Ricordo - io ero a Firenze, lo stesso è capitato qui - queste file di gente
disciplinata davanti alle sezioni, disciplinata e lieta perché avevano la sensazione di
aver ritrovato la propria dignità, questo dare il volo, questo portare la propria opinione
per contribuire a creare questa opinione della comunità, questo essere padroni di noi,
del proprio paese, del nostro paese, della nostra patria, della nostra terra, disporre
noi delle nostre sorti, delle sorti del nostro paese.
Quindi, voi giovani alla costituzione dovete dare il vostro spirito, la vostra gioventú,
farla vivere, sentirla come cosa vostra, metterci dentro il senso civico, la coscienza
civica, rendersi conto - questa è una delle gioie della vita - rendersi conto che ognuno
di noi nel mondo non è solo, che siamo in piú, che siamo parte di un tutto, nei limiti
dell'Italia e nel mondo.
Ma ci sono anche umili nomi, voci recenti. Quanto sangue e quanto dolore per
arrivare a questa costituzione! Dietro a ogni articolo di questa costituzione, o giovani,
voi dovete vedere giovani come voi, caduti combattendo, fucilati,' impiccati, torturati,
morti di fame nei campi di concentramento, rnorti in Russia, morti in Africa, morti per
le strade di Milano, per le strade di Firenze, che hanno dato la vita perché la libertà e
la giustizia potessero essere scritte su questa carta.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Il parlamento
Il SENATO
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