Il racconto, l`offerta e la ricerca della prova, la valutazione
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Il racconto, l`offerta e la ricerca della prova, la valutazione
Il racconto, l’offerta e la ricerca della prova, la valutazione Roma, 21-22 gennaio 2016 • 1) l’operatività del principio dispositivo, • 2) la ricerca di riscontro fuori dal processo e il canone di terzietà • 3) lo standard di prova • 4) l’oggetto di prova • 5) il criterio di buona fede soggettiva come criterio di valutazione e il conseguente beneficio del dubbio • 6) la prova nuova. Il giudizio di fatto: una mediazione tra passato e presente • Dalla “fattispecie astratta” alla “fattispecie concreta” • Quali tra gli eventi incerti portati alla nostra cognizione, sono da considerare come “veri”? • un vero “per quanto ne sappiamo”, ossia rispetto all’insieme delle conoscenze confermate • La comprensione dell’evento storico è “ricostruzione” Il principio dispositivo nel giudizio civile: la regola della simmetria • • • • il rigore della forma la terzietà del giudice l’equilibrio tra le parti l’onere di allegazione e prova L’uso limitato dei poteri di ufficio in funzione dell’accertamento della verità IL GIUDIZIO SUI DIRITTI FONDAMENTALI il diritto di protezione è diritto fondamentale l’istituzione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nella Comunità (considerando 1 della direttiva procedure 85/05) : il considerando 16 della direttiva qualifiche 95/11 • La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Essa mira in particolare ad assicurare il pieno rispetto della dignità umana, il diritto di asilo dei richiedenti asilo e dei familiari al loro seguito e a promuovere l’applicazione degli articoli 1, 7, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 34 e 35 di detta Carta, e dovrebbe pertanto essere attuata di conseguenza. Il principio dispositivo e il giudizio di protezione • Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19197 del 28/09/2015 (rel. De Chiara): • il ricorso al tribunale costituisce atto introduttivo di un giudizio civile, retto dal principio dispositivo: • La deroga di cui all'art. 3 d.lgs. n. 251 del 2007 e all'art. 8 d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 • Le allegazioni dell'attore: i fatti costitutivi del diritto alla protezione internazionale devono necessariamente essere indicati dal richiedente La liberta’ della forma • Cassazione civile , sez. VI 27/10/2015 n. 21903 (rel Acierno): • non è necessario dedurre fatti o ragioni diverse od alternative per le diverse forme di protezione L’operazione ermeneutica del passato nel giudizio di protezione • il racconto della propria storia • l’approccio globale : l’art.3 dlgs 251/07 - Direttiva 2004/83/CE • comma I Il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda. • comma II: le dichiarazioni e tutta la documentazione in possesso del richiedente in merito alla sua età, condizione sociale, anche dei congiunti, identità, cittadinanza, paesi e luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande d'asilo pregresse, itinerari di viaggio, documenti di identità e di viaggio, nonchè i motivi della sua domanda di protezione internazionale. • . L’intervista non è necessaria soltanto se già la domanda è accoglibile La valutazione della credibilità: Il colloquio Stabilire la credibilità delle dichiarazioni significa accertare la plausibilità dei fatti riferiti, non valutare l’attendibilità dell’individuo. NON SIGNIFICA PESARE LA SUFFICIENZA DELLA PROVA COERENZA INTERNA (la coerenza delle dichiarazioni) ordine logico e coerente, ma anche la connessione tra i luoghi, i tempi, gli eventi, ed altri fattori su cui si basa la richiesta. Affinché l’intervistatore sia in grado di valutare pienamente la richiesta, dovrà documentarsi approfonditamente COERENZA ESTERNA (concordanza con i fatti conosciuti). prove indirette riguardanti gli eventi chiave, quali arresti, periodi di detenzione, o ragioni che possono aver motivato la fuga dal paese di origine. Il principio: CASS SU 17 novembre 2008, n. 27310 rel: Luccioli • nel vigore della normativa ante decreti attuativi delle direttive (dlgs 251/07- dir. Qualifiche 83/04 e dlgs25/08-dir. Procedure 85/05 • l'onere della prova secondo il canone della mera possibilita‘ • l’interpretazione della norma interna conforme ai criteri dettati dalla direttiva e il dovere di cooperazione del Giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti dopo l’attuazione delle direttive: Cassazione civile, sez. VI 05/03/2015 n. 4522: rel. Bisogni • il giudice di merito non può poggiare la propria valutazione sulla esclusiva base della credibilità soggettiva del richiedente, ma deve esercitare i suoi poteri-doveri officiosi d'indagine e di acquisizione documentale • ciascuna domanda deve essere esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul paese di origine. • art.8 dlgs25/08 Le COI (Country of Origin Information) Obbligo di legge: LA MOTIVAZIONE DELLA COMMISSIONE Art 6, co. 6 DPR 21/2015 (regolamento procedure) La decisione sulla domanda di protezione internazionale della Commissione e' corredata da motivazione di fatto e di diritto, da' conto delle fonti di informazione sulla situazione dei Paesi di provenienza, reca le indicazioni sui mezzi di impugnazione ammissibili, indica il Tribunale territorialmente competente, i termini per l'impugnazione e specifica se la presentazione del ricorso sospende o meno gli effetti del provvedimento impugnato. la facoltà/l’obbligo di utilizzo di fonti alternative Cassazione civile, sez. VI 10/01/2013 n. 563 – Acierno: Nell'ipotesi in cui le fonti istituzionali previste dalla norma risultino insufficienti o di difficile ricezione, il giudice si può avvalere di fonti integrative purché qualificate ed inerenti all'oggetto della ricerca l’esercizio del potere ufficioso nella cosiddetta “ricerca della prova”. • Cass. civ., sez. IV, sentenza n. 7333 del 10 Aprile 2015 – rel. Acierno • quando il complessivo quadro assertivo e probatorio fornito non sia esauriente ma il giudizio di veridicità alla stregua degli altri indici di genuinità intrinseca sia positivo • se la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall'impossibilità di fornire riscontri probatori sulla situazione oggettiva dalla quale scaturisce la situazione di rischio descritta. L’APPROFONDIMENTO DEL RACCONTO VEROSIMILE IN RAPPORTO ALLE DIVERSE MISURE: • ancora Cassazione civile, sez. IV, sentenza n. 7333 del 10 Aprile 2015 • - la narrazione di episodi anche violenti ma strettamente interpersonali può non dar luogo alla necessità di approfondimento istruttorio officioso; • -la descrizione di una situazione di rischio per la vita o l'incolumità fisica che derivi da sistemi di regole non scritte sub statuali ma imposte con la violenza e la sopraffazione verso un genere, un gruppo sociale o religioso o semplicemente verso un soggetto o un gruppo familiare nemico quando sia tollerata o tacitamente approvata dalle autorità statuali od anche quando tali autorità non siano in grado di contenerla o fronteggiarla, impone invece un approfondimento istruttorio officioso diretto proprio a verificare il grado di diffusione ed impunità dei comportamenti violenti descritti e la risposta delle autorità statuali. • IL RUOLO ISTITUZIONALE IMPLICA LA TERZIETA’ • E’ ASSICURATA nei processi dove vige il principio dialettico pieno, realizzato da due parti che si confrontano in posizione di parità e apportano ciascuna il proprio materiale probatorio • MA resta la terzietà QUANDO E’ IL GIUDICE a raccogliere GLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE? • ogni sito, per quanto serio ed ogni agenzia (anche l’EASO) ESPRIME UN PENSIERO sulla questione della immigrazione • LA SELEZIONE si riflette inevitabilmente sulla decisione; quindi una pluralità di fonti ed il confronto tra esse dovrebbe garantire meglio la obiettività del processo decisionale. • confrontare le fonti significa verificarne l’attendibilità • riportare le fonti significa assicurare la trasparenza motivazione della la domanda equivale a «raccontare la propria storia» • La domanda non costituisce atto tipico • Non esistono le preclusioni e decadenze nella produzione documentale • La produzione in appello (non imputabilità dell’omessa produzione) l’esame della prova documentale per verificare la coerenza interna ed esterna Se il richiedente ha fornito una prova documentale, è necessario valutare: • • • • la sua pertinenza la sua fonte le sue modalità di ottenimento Trib. Torino 27/12/2015 cit. • l’originale e la fotocopia • il controllo dell’autenticità: uffici locali dell’UNHCR o delle questure. • la traduzione • l’esclusione del supporto delle autorità del paese d’origine Lo standard della prova • non è possibile né necessario per un rifugiato provare ogni aspetto, ogni fatto della sua dichiarazione • il livello sufficiente di prova che il richiedente deve fornire, al fine di soddisfare la definizione di “timore fondato di persecuzione” • l’art,3 V comma COME SI PROVA IL TIMORE DI PERSECUZIONE • fatti “esterni” alla sfera del soggetto • Sez. 6 - 1, s n.8399 del 2014 rel. De Chiara: indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti". • art. 10 dir. qualifiche 2011 u.co. : “Nell’esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato è irrilevante che il richiedente possegga effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall’autore delle persecuzioni.” • (App. Catania 30/1/2014) L’istruttoria nell’ipotesi di persecuzione a causa di problemi di identità di genere CGUE 2 dicembre 2014, in sede di rinvio pregiudiziale: • no alla introduzione di elementi probatori (anche se spontaneamente offerti) contrari alla dignità umana • la tempestività della rivelazione della omossessualità non è un dato dirimente • le dichiarazioni del ricorrente in ordine al proprio orientamento sessuale possono costituire "solo il punto di partenza nel processo di esame dei fatti e delle circostanze” • “test” medici o altre forme di ctu sull’orientamento sessuale del richiedente costituiscono una violazione dei diritti umani fondamentali. L’istruttoria nell’ipotesi di persecuzione a causa di problemi di identità di genere • Centralità dell’intervista • L’orientamento sessuale e l’identità di genere non sono necessariamente "socializzazione" o "condivisione", talvolta si sviluppano in profonda e intima solitudine • nelle situazioni di persecuzione a causa dell’orientamento sessuale il fatto da provare DEVE essere considerato nella sua dinamicità, nel senso non, evidentemente, quanto al suo orientamento che va valutata la credibilità del richiedente protezione (potrebbe infatti essere perseguitato anche un eterosessuale che sostiene una lotta in difesa dei diritti degli omosessuali), quanto alle modalità con cui è stata attivata la persecuzione. ma soltanto e proprio Dalla buona fede soggettiva al beneficio del dubbio: art.3 comma V lett. a) • I criteri normativi di credibilità dell’art. 3 comma V dlgs n. 251 del 2007 - l'art. 4 della Direttiva 2004/83/CE • la verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda: il V comma dell’art.3 e l’art. 8 dlgs 25/08 •tempestività, •completezza delle informazioni disponibili e un’idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi •tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni •corrispondenza tra situazione descritta e condizioni oggettive del paese. Cassazione civile, sez. VI 04/04/2013 n. 8282 La buona fede soggettiva e la valutazione della prova: due ipotesi particolari • Cassazione civile, sez. VI 04/04/2013 n. 8282 (rel Acierno) : la discordanza di particolari con la prova documentale • Il racconto attendibile ma stereotipato Cass. civ. sez. VI-1 17/10/2014 n.22111: - la ripetitività delle ragioni di fuga non è un criterio normativo di credibilità - la valutazione attraverso l’intervista - la rilevanza sul piano dell’individualizzazione? La falsità delle prove documentali Direttiva procedure 32/2013 art. 31 comma 8 lett. c) il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando • informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità e/o alla sua cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente • La revoca: art.13 e 18 dlgs 251/07 La reiterazione della domanda • CONSIDERANDO 36 DIRETTIVA PROCEDURE 32/2013 • Qualora il richiedente esprima l’intenzione di presentare una domanda reiterata senza addurre prove o argomenti nuovi, sarebbe sproporzionato imporre agli Stati membri l’obbligo di esperire una nuova procedura di esame completa. In tali casi gli Stati membri dovrebbero poter respingere una domanda in quanto inammissibile conformemente al principio della cosa giudicata. • Art.32 par.8 lett. d COSA SIGNIFICA ELEMENTI NUOVI? •Cass. civ. sez. VI 28/02/2013 n. 5089 rel. De Chiara : art. 25, paragrafo 3 lett. f, art. 32, par. 3, art. 32, par. 4 direttiva procedure 85/05 “elementi o risultanze nuove” e "aumentata probabilità" dell'accoglimento della domanda: il criterio probabilistico tipico della valutazione delle prove il problema del giudicato • Cass. civ. sez. VI 05/03/2015 n. 4522 rel. Bisogni: anche che se il ricorrente non ha reiterato una identica domanda, ma ha portato alla valutazione della Commissione, con la nuova istanza, nuovi presupposti per l'accoglimento della sua richiesta, si devono valutare le ragioni per cui una tale prospettazione non sia avvenuta contestualmente alla precedente e considerare la domanda ammissibile quando tali ragioni appaiono plausibili e non siano ascrivibili a colpa del richiedente. • Artt. 28 bis (procedure accelerate) e 29 25/08 comma 1 bis (aggiunto dal dlgs 142/2015) ….concludendo • dall’illazione del passato a partire dal presente • all’illazione dell’estraneo a partire dal noto grazie per l’attenzione