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Il racconto, l`offerta e la ricerca della prova, la valutazione

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Il racconto, l`offerta e la ricerca della prova, la valutazione
Il racconto, l’offerta e la ricerca
della prova, la valutazione
Roma, 21-22 gennaio 2016
• 1) l’operatività del principio dispositivo,
• 2) la ricerca di riscontro fuori dal processo e il
canone di terzietà
• 3) lo standard di prova
• 4) l’oggetto di prova
• 5) il criterio di buona fede soggettiva come
criterio di valutazione e il conseguente
beneficio del dubbio
• 6) la prova nuova.
Il giudizio di fatto:
una mediazione tra passato e presente
• Dalla “fattispecie astratta” alla “fattispecie
concreta”
• Quali tra gli eventi incerti portati alla nostra
cognizione, sono da considerare come “veri”?
• un vero “per quanto ne sappiamo”, ossia rispetto
all’insieme delle conoscenze confermate
• La comprensione dell’evento storico è
“ricostruzione”
Il principio dispositivo nel giudizio civile:
la regola della simmetria
•
•
•
•
il rigore della forma
la terzietà del giudice
l’equilibrio tra le parti
l’onere di allegazione e prova
L’uso limitato dei poteri di ufficio in funzione dell’accertamento della verità
IL GIUDIZIO SUI DIRITTI FONDAMENTALI
il diritto di protezione è diritto fondamentale
l’istituzione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e
giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano
legittimamente protezione nella Comunità (considerando 1 della
direttiva procedure 85/05) :
il considerando 16 della direttiva qualifiche 95/11
• La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi
riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea. Essa mira in particolare ad assicurare il pieno rispetto della dignità
umana, il diritto di asilo dei richiedenti asilo e dei familiari al loro seguito e a
promuovere l’applicazione degli articoli 1, 7, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 34 e 35
di detta Carta, e dovrebbe pertanto essere attuata di conseguenza.
Il principio dispositivo e il giudizio di protezione
• Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19197 del 28/09/2015 (rel. De
Chiara):
• il ricorso al tribunale costituisce atto introduttivo di un
giudizio civile, retto dal principio dispositivo:
• La deroga di cui all'art. 3 d.lgs. n. 251 del 2007 e all'art. 8 d.lgs.
28 gennaio 2008, n. 25
• Le allegazioni dell'attore: i fatti costitutivi del diritto alla
protezione internazionale devono necessariamente essere
indicati dal richiedente
La liberta’ della forma
• Cassazione civile , sez. VI 27/10/2015 n. 21903 (rel Acierno):
• non è necessario dedurre fatti o ragioni diverse od alternative
per le diverse forme di protezione
L’operazione ermeneutica del passato nel
giudizio di protezione
• il racconto della propria storia
• l’approccio globale : l’art.3 dlgs 251/07 - Direttiva 2004/83/CE
• comma I Il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla
domanda di protezione internazionale o comunque appena
disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a
motivare la medesima domanda.
• comma II: le dichiarazioni e tutta la documentazione in possesso
del richiedente in merito alla sua età, condizione sociale, anche
dei congiunti, identità, cittadinanza, paesi e luoghi in cui ha
soggiornato in precedenza, domande d'asilo pregresse, itinerari di
viaggio, documenti di identità e di viaggio, nonchè i motivi della
sua domanda di protezione internazionale.
• . L’intervista non è necessaria soltanto se già la domanda è
accoglibile
La valutazione della credibilità:
Il colloquio
Stabilire la credibilità delle dichiarazioni significa
accertare la plausibilità dei fatti riferiti, non
valutare l’attendibilità dell’individuo.
NON SIGNIFICA PESARE LA SUFFICIENZA DELLA PROVA
COERENZA INTERNA (la coerenza delle dichiarazioni)
ordine logico e coerente, ma anche la connessione tra i luoghi, i tempi, gli
eventi, ed altri fattori su cui si basa la richiesta. Affinché l’intervistatore sia in
grado di valutare pienamente la richiesta, dovrà documentarsi
approfonditamente
COERENZA ESTERNA (concordanza con i fatti conosciuti).
prove indirette riguardanti gli eventi chiave, quali arresti, periodi di
detenzione, o ragioni che possono aver motivato la fuga dal paese di
origine.
Il principio: CASS SU 17 novembre 2008, n. 27310 rel: Luccioli
• nel vigore della normativa ante decreti attuativi delle direttive (dlgs
251/07- dir. Qualifiche 83/04 e dlgs25/08-dir. Procedure 85/05
• l'onere della prova secondo il canone della mera possibilita‘
• l’interpretazione della norma interna conforme ai criteri dettati
dalla direttiva e il dovere di cooperazione del Giudice
nell'accertamento dei fatti rilevanti
dopo l’attuazione delle direttive:
Cassazione civile, sez. VI 05/03/2015 n. 4522: rel. Bisogni
• il giudice di merito non può poggiare la propria valutazione sulla
esclusiva base della credibilità soggettiva del richiedente, ma deve
esercitare i suoi poteri-doveri officiosi d'indagine e di acquisizione
documentale
• ciascuna domanda deve essere esaminata alla luce di informazioni
aggiornate sul paese di origine.
• art.8 dlgs25/08
Le COI (Country of Origin Information)
Obbligo di legge: LA MOTIVAZIONE DELLA COMMISSIONE
Art 6, co. 6 DPR 21/2015 (regolamento procedure)
La decisione sulla domanda di protezione internazionale della
Commissione e' corredata da motivazione di fatto e di diritto, da'
conto delle fonti di informazione sulla situazione dei Paesi di
provenienza, reca le indicazioni sui mezzi di impugnazione
ammissibili, indica il Tribunale territorialmente competente, i
termini per l'impugnazione e specifica se la presentazione del
ricorso sospende o meno gli effetti del provvedimento
impugnato.
la facoltà/l’obbligo di utilizzo di fonti alternative
Cassazione civile, sez. VI 10/01/2013 n. 563 – Acierno:
Nell'ipotesi in cui le fonti istituzionali previste dalla
norma risultino insufficienti o di difficile ricezione, il
giudice si può avvalere di fonti integrative purché
qualificate ed inerenti all'oggetto della ricerca
l’esercizio del potere ufficioso nella
cosiddetta “ricerca della prova”.
• Cass. civ., sez. IV, sentenza n. 7333 del 10 Aprile
2015 – rel. Acierno
• quando il complessivo quadro assertivo e
probatorio fornito non sia esauriente ma il
giudizio di veridicità alla stregua degli altri indici
di genuinità intrinseca sia positivo
• se la mancanza di veridicità derivi esclusivamente
dall'impossibilità di fornire riscontri probatori
sulla situazione oggettiva dalla quale scaturisce la
situazione di rischio descritta.
L’APPROFONDIMENTO DEL RACCONTO VEROSIMILE
IN RAPPORTO ALLE DIVERSE MISURE:
• ancora Cassazione civile, sez. IV, sentenza n. 7333 del 10 Aprile 2015
• - la narrazione di episodi anche violenti ma strettamente
interpersonali può non dar luogo alla necessità di
approfondimento istruttorio officioso;
• -la descrizione di una situazione di rischio per la vita o
l'incolumità fisica che derivi da sistemi di regole non scritte
sub statuali ma imposte con la violenza e la sopraffazione
verso un genere, un gruppo sociale o religioso o
semplicemente verso un soggetto o un gruppo familiare
nemico quando sia tollerata o tacitamente approvata dalle
autorità statuali od anche quando tali autorità non siano in
grado di contenerla o fronteggiarla, impone invece un
approfondimento istruttorio officioso diretto proprio a
verificare il grado di diffusione ed impunità dei
comportamenti violenti descritti e la risposta delle autorità
statuali.
• IL RUOLO ISTITUZIONALE IMPLICA LA TERZIETA’
• E’ ASSICURATA nei processi dove vige il principio dialettico pieno,
realizzato da due parti che si confrontano in posizione di parità e
apportano ciascuna il proprio materiale probatorio
• MA resta la terzietà QUANDO E’ IL GIUDICE a raccogliere GLI
ELEMENTI DI VALUTAZIONE?
• ogni sito, per quanto serio ed ogni agenzia (anche l’EASO) ESPRIME
UN PENSIERO sulla questione della immigrazione
• LA SELEZIONE si riflette inevitabilmente sulla decisione; quindi una
pluralità di fonti ed il confronto tra esse dovrebbe garantire meglio la
obiettività del processo decisionale.
• confrontare le fonti significa verificarne l’attendibilità
• riportare le fonti significa assicurare la trasparenza
motivazione
della
la domanda equivale a «raccontare la propria
storia»
• La domanda non costituisce atto tipico
• Non esistono le preclusioni e decadenze nella
produzione documentale
• La produzione in appello (non imputabilità
dell’omessa produzione)
l’esame della prova documentale per
verificare la coerenza interna ed esterna
Se il richiedente ha fornito una prova
documentale, è necessario valutare:
•
•
•
•
la sua pertinenza
la sua fonte
le sue modalità di ottenimento
Trib. Torino 27/12/2015 cit.
• l’originale e la fotocopia
• il controllo dell’autenticità: uffici locali dell’UNHCR o delle
questure.
• la traduzione
• l’esclusione del supporto delle autorità del paese d’origine
Lo standard della prova
• non è possibile né necessario per un rifugiato
provare ogni aspetto, ogni fatto della sua
dichiarazione
• il livello sufficiente di prova che il richiedente
deve fornire, al fine di soddisfare la definizione
di “timore fondato di persecuzione”
• l’art,3 V comma
COME SI PROVA IL TIMORE DI PERSECUZIONE
• fatti “esterni” alla sfera del soggetto
• Sez. 6 - 1, s n.8399 del 2014 rel. De Chiara:
indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia
tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti
concreti".
• art. 10 dir. qualifiche 2011 u.co. : “Nell’esaminare se un
richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato
è irrilevante che il richiedente possegga effettivamente le
caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o
politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una
siffatta caratteristica gli venga attribuita dall’autore delle
persecuzioni.”
•
(App. Catania 30/1/2014)
L’istruttoria nell’ipotesi di persecuzione a
causa di problemi di identità di genere
CGUE 2 dicembre 2014, in sede di rinvio
pregiudiziale:
• no alla introduzione di elementi probatori (anche se
spontaneamente offerti) contrari alla dignità umana
• la tempestività della rivelazione della omossessualità non è
un dato dirimente
• le dichiarazioni del ricorrente in ordine al proprio
orientamento sessuale possono costituire "solo il punto di
partenza nel processo di esame dei fatti e delle circostanze”
• “test” medici o altre forme di ctu sull’orientamento
sessuale del richiedente costituiscono una violazione dei
diritti umani fondamentali.
L’istruttoria nell’ipotesi di persecuzione a causa di
problemi di identità di genere
• Centralità dell’intervista
• L’orientamento sessuale e l’identità di genere non sono
necessariamente "socializzazione" o "condivisione", talvolta si
sviluppano in profonda e intima solitudine
•
nelle situazioni di persecuzione a causa dell’orientamento sessuale il fatto da
provare DEVE essere considerato nella sua dinamicità, nel senso
non,
evidentemente, quanto al suo orientamento
che va valutata la credibilità del richiedente protezione
(potrebbe infatti essere perseguitato anche un eterosessuale che sostiene una
lotta in difesa dei diritti degli omosessuali),
quanto alle modalità con cui è
stata attivata la persecuzione.
ma soltanto e proprio
Dalla buona fede soggettiva
al beneficio del dubbio: art.3 comma V lett. a)
• I criteri normativi di credibilità dell’art. 3 comma V
dlgs n. 251 del 2007 - l'art. 4 della Direttiva
2004/83/CE
• la verifica della buona fede soggettiva nella
proposizione della domanda: il V comma dell’art.3 e
l’art. 8 dlgs 25/08
•tempestività, •completezza delle informazioni
disponibili e un’idonea motivazione dell’eventuale
mancanza di altri elementi significativi •tendenziale
plausibilità logica delle dichiarazioni •corrispondenza
tra situazione descritta e condizioni oggettive del
paese. Cassazione civile, sez. VI 04/04/2013 n. 8282
La buona fede soggettiva e la valutazione della
prova: due ipotesi particolari
• Cassazione civile, sez. VI 04/04/2013 n. 8282 (rel
Acierno) : la discordanza di particolari con la prova
documentale
• Il racconto attendibile ma stereotipato
Cass. civ. sez. VI-1 17/10/2014 n.22111:
- la ripetitività delle ragioni di fuga non è un
criterio normativo di credibilità
- la valutazione attraverso l’intervista
- la rilevanza sul piano dell’individualizzazione?
La falsità delle prove documentali
Direttiva procedure 32/2013 art. 31 comma 8 lett.
c)
il richiedente ha indotto in errore le autorità
presentando
• informazioni o documenti falsi od omettendo
informazioni pertinenti o documenti relativi alla
sua identità e/o alla sua cittadinanza che
avrebbero potuto influenzare la decisione
negativamente
• La revoca: art.13 e 18 dlgs 251/07
La reiterazione della domanda
• CONSIDERANDO 36 DIRETTIVA PROCEDURE
32/2013
• Qualora il richiedente esprima l’intenzione di
presentare una domanda reiterata senza addurre
prove o argomenti nuovi, sarebbe sproporzionato
imporre agli Stati membri l’obbligo di esperire
una nuova procedura di esame completa. In tali
casi gli Stati membri dovrebbero poter respingere
una domanda in quanto inammissibile
conformemente al principio della cosa giudicata.
• Art.32 par.8 lett. d
COSA SIGNIFICA ELEMENTI NUOVI?
•Cass. civ. sez. VI 28/02/2013 n. 5089 rel. De Chiara :
art. 25, paragrafo 3 lett. f, art. 32, par. 3, art. 32, par. 4 direttiva
procedure 85/05
“elementi o risultanze nuove” e "aumentata probabilità"
dell'accoglimento della domanda: il criterio probabilistico tipico della
valutazione delle prove
il problema del giudicato
• Cass. civ. sez. VI 05/03/2015 n. 4522 rel. Bisogni: anche che se il
ricorrente non ha reiterato una identica domanda, ma ha portato
alla valutazione della Commissione, con la nuova istanza, nuovi
presupposti per l'accoglimento della sua richiesta, si devono valutare
le ragioni per cui una tale prospettazione non sia avvenuta
contestualmente alla precedente e considerare la domanda
ammissibile quando tali ragioni appaiono plausibili e non siano
ascrivibili a colpa del richiedente.
• Artt. 28 bis (procedure accelerate) e 29 25/08 comma 1 bis
(aggiunto dal dlgs 142/2015)
….concludendo
• dall’illazione del passato a partire dal presente
• all’illazione dell’estraneo a partire dal noto
grazie per l’attenzione
Fly UP