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Presentazione di PowerPoint
1 di 66
LA REDAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
ALLA LUCE DELL’OIC 1 E L’EVOLUZIONE
IN FUNZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI
INTERNAZIONALI
Prof. Fabio Fortuna
Associato di economia aziendale presso
la Facoltà di economia dell’Università degli Studi di Chieti-Pescara
Torino, 24 febbraio 2005
[email protected]
2 di 66
LA REDAZIONE DEL
BILANCIO D’ESERCIZIO
ALLA LUCE DELL’OIC 1
( I parte )
3 di 66
AGENDA
( I parte )
 Finalità e contenuto dell’OIC 1
 Prevalenza della sostanza sulla forma
 Operazioni di locazione finanziaria
 Disinquinamento fiscale del Bilancio d’esercizio
AGENDA
4 di 66
( I parte )
 Finalità e contenuto dell’OIC1
 Prevalenza della sostanza sulla forma
 Operazioni di locazione finanziaria
 Disinquinamento fiscale del Bilancio
d’esercizio
FINALITA’ DELL’OIC 1
 Revisione di alcuni principi contabili nazionali
 Indicazione di soluzioni operative connesse alle
limitate modifiche introdotte dal DLGS. n. 6/2003
5 di 66
ASPETTI TRATTATI NEL PRINCIPIO
(1 di 2)
6 di 66
ASPETTI TRATTATI NEL PRINCIPIO
(2 di 2)
AGENDA
7 di 66
( I parte )
 Finalità e contenuto dell’OIC1
 Prevalenza della sostanza sulla forma
 Operazioni di locazione finanziaria
 Disinquinamento fiscale del Bilancio
d’esercizio
PREVALENZA DELLA SOSTANZA
SULLA FORMA
Esplicita previsione nell’ambito dei principi
contabili nazionali e internazionali
Principio già esistente in riferimento al bilancio
degli enti creditizi e finanziari (Dlgs 87/92 e
Istruzioni Banca d’Italia 16/01/1995)
(1 di 2)
8 di 66
PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA
(2 di 2)
Art. 2423-bis c.c., punto 1
“[…] nonché tenendo conto della funzione
economica dell’elemento dell’attivo o del
passivo considerato; […]”
Interpretazione alla luce della relazione di
accompagnamento del Dlgs 6/2003
AGENDA
9 di 66
( I parte )
 Finalità e contenuto dell’OIC1
 Prevalenza della sostanza sulla forma
 Operazioni di locazione finanziaria
 Disinquinamento fiscale del Bilancio
d’esercizio
LEASING E RELATIVE TIPOLOGIE
Il leasing è un contratto atipico con il quale un soggetto
(locatore) concede ad un altro (locatario) la possibilità
di utilizzare un determinato bene per un certo arco di
tempo dietro pagamento di un canone periodico
Leasing finanziario
TIPOLOGIE
Leasing operativo
10 di 66
LEASING FINANZIARIO (IAS 17)
(1 di 2)
Il leasing finanziario trasferisce sostanzialmente
tutti i rischi e benefici derivanti dalla proprietà
del bene
Sostanziale coincidenza con i
individuazione previsti dal FAS 13
criteri
di
11 di 66
LEASING FINANZIARIO (IAS 17)
(2 di 2)
La proprietà del bene è trasferita al locatario al termine del
contratto
Criteri
Esiste un’opzione di riscatto a un prezzo sufficientemente
inferiore al fair value
di
La durata del contratto copre la maggior parte della vita utile
(vita economica) del bene
individuazione
Il valore attuale dei pagamenti dovuti per il leasing è
sostanzialmente uguale al valore corrente del bene locato
Il bene locato ha natura così particolare che solo il locatario
può utilizzarlo senza modifiche rilevanti
12 di 66
LEASING OPERATIVO
Il leasing operativo non trasferisce tutti i
rischi e i benefici derivanti dalla proprietà
In sostanza si ha nell’ipotesi di insussistenza
di uno o più requisiti tipici di quello
finanziario
13 di 66
LA RILEVAZIONE NELLO SP E NEL CE:
METODO PATRIMONIALE E FINANZIARIO - LOCATARIO -
14 di 66
LA RILEVAZIONE NELLO SP E NEL CE:
METODO PATRIMONIALE E FINANZIARIO - LOCATORE -
Società iscritte nell’apposita
sezione dell’elenco generale di
cui all’art. 113 Tub (soggetti
non operanti nei confronti del
pubblico)
Codice Civile
Società iscritte nell’elenco di cui
all’art. 106 TUb (intermediari
finanziari) e art. 13 Tub
(banche)
Dlgs 87/92
15 di 66
L’INFLUENZA SULLA NOTA INTEGRATIVA
DEL LOCATARIO
(1 di 3)
Predisposizione di un apposito prospetto (art. 2427 c.c., n. 22) da cui
risultino:
• valore attuale delle rate di canone non scadute
• onere finanziario derivante dai contratti in essere e riferibile
all’esercizio
• valore di iscrizione dei beni alla data di chiusura qualora fossero stati
considerati immobilizzazioni
• separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore
inerenti all’esercizio
16 di 66
L’INFLUENZA SULLA NOTA INTEGRATIVA
DEL LOCATARIO
(2 di 3)
L’OIC 1, ad integrazione della normativa civilistica, in
funzione di una più elevata trasparenza informativa,
suggerisce l’indicazione di ulteriori informazioni in merito
agli effetti che si sarebbero prodotti sul Patrimonio netto
e sul Conto economico, nell’ipotesi di rilevazione
secondo il metodo finanziario
17 di 66
L’INFLUENZA SULLA NOTA INTEGRATIVA
DEL LOCATARIO
(3 di 3)
In particolare, se di importo apprezzabile, devono essere indicati:
• valore del bene locato
• debito implicito verso il locatore
• onere finanziario di competenza dell’esercizio, attraverso la
scomposizione dei canoni di locazione in quota capitale e interessi
• quote di ammortamento di competenza dell’esercizio relative
ai beni in locazione
• effetto fiscale
• effetto sul risultato dell’esercizio e quello complessivo sul
Patrimonio netto nell’ipotesi di applicazione del metodo finanziario
18 di 66
L’INFLUENZA SULLA NOTA INTEGRATIVA
DEL LOCATORE
Società che
bilancio nel
codice civile
redigono il
rispetto del
Indicazione in Nota integrativa
secondo
quanto
esplicitamente
suggerito dall’OIC 1
Società che redigono il
bilancio nel rispetto del Dlgs
87/92
Obbligo di fornire informazioni in
Nota integrativa in base a quanto
disposto dalla specifica normativa
19 di 66
INDICAZIONI PREVISTE DALL’ART. 2427, N. 22
20 di 66
PROSPETTI INDICATI DALL’OIC 1
(1 di 2)
21 di 66
PROSPETTI INDICATI DALL’OIC 1
(2 di 2)
AGENDA
22 di 66
( I parte )
 Finalità e contenuto dell’OIC1
 Prevalenza della sostanza sulla forma
 Operazioni di locazione finanziaria
 Disinquinamento fiscale del Bilancio
d’esercizio
LE INTERFERENZE FISCALI NELLA
RIFORMA SOCIETARIA E FISCALE
Eliminazione delle interferenze fiscali
Legge 366/2001, art. 6
Armonizzazione con la normativa fiscale
Abrogazione 2° comma art. 2426 c.c.
Dlgs 6/2003, art. 1
Nuova struttura del n. 14 della Nota Integrativa con
elaborazione dei prospetti relativi alla fiscalità differita
art. 109, comma 4, TUIR
Deducibilità componenti negativi di reddito
23 di 66
ART. 1, DLGS. 6/2003
Abolizione del 2° comma dell’art. 2426 c.c.
Inserimento nello Stato patrimoniale della voce 4-bis) Crediti tributari, 4-Ter)
Imposte anticipate e modifica della voce B) 2) Fondo per Imposte, anche
differite
Inserimento nella voce 22) del Conto economico della distinzione tra imposte
correnti, differite e anticipate
Ristrutturazione della voce 14) della Nota integrativa
 Descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la
rilevazione di imposte differite e anticipate
 Indicazione dell’ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in
bilancio, delle motivazioni dell’iscrizione, dell’ammontare non ancora
contabilizzato e delle motivazioni relative alla mancata iscrizione
24 di 66
ART. 109, COMMA 4, TUIR
Imputazione al Conto economico condizione necessaria per la deducibilità dei
componenti negativi di reddito
ECCEZIONI
a)
Componenti negativi imputati al conto economico di un esercizio
precedente se la deduzione è stata rinviata in virtù di specifiche disposizioni
Componenti negativi che, pur non essendo imputabili al Conto economico, sono
deducibili per disposizioni di legge
b)
Ammortamenti dei beni materiali e immateriali, altre rettifiche di valore e
accantonamenti da inserire in apposito prospetto
25 di 66
IL PROSPETTO DA ALLEGARE ALLA
DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Ammortamenti dei beni materiali e immateriali, altre
rettifiche di valore e accantonamenti sono deducibili se in un
apposito prospetto della dichiarazione dei redditi sono indicati:
- importo complessivo
- valori civili e fiscali dei beni
- valori civili e fiscali dei fondi
26 di 66
ALCUNE IPOTESI DI
UTILIZZO DEL PROSPETTO
(1 di 5)
1
Ammortamento ordinario
(calcolato in misura inferiore a quella fiscalmente ammessa)
8%
Aliquota prevista dal D.M. 31/12/’88
5%
Aliquota prescelta in relazione al piano
di ammortamento (stimata vita utile del bene)
3%
La differenza è deducibile, pur non essendo
iscritta in bilancio, nel caso in cui sia
indicata nel prospetto
27 di 66
ALCUNE IPOTESI DI
UTILIZZO DEL PROSPETTO
(2 di 5)
2
Ammortamento anticipato
12%
Aliquota prevista dal D.M. 31/12/’88
12%
Aliquota a titolo di ammortamento anticipato
deducibile, pur non essendo iscritta
in Bilancio, nel caso in cui sia
indicata nel prospetto
28 di 66
ALCUNE IPOTESI DI
UTILIZZO DEL PROSPETTO
(3 di 5)
3
Ammortamento calcolato nel primo esercizio
di entrata in funzione del bene
6%
Aliquota prevista dal D.M. 31/12/’88
2%
Aliquota prescelta in relazione all’effettivo
periodo di utilizzo (Settembre-Dicembre)
1%
La differenza è deducibile, pur non essendo
iscritta in bilancio, a condizione che sia
indicata nel prospetto
29 di 66
ALCUNE IPOTESI DI
UTILIZZO DEL PROSPETTO
(4 di 5)
4
Ammortamento immediato (unitario)
100%
50%
50%
Aliquota applicabile come da
art. 102, comma 5, TUIR
Aliquota prescelta per l’iscrizione
in bilancio
La differenza è deducibile, pur non essendo
iscritta in bilancio, a condizione che sia
indicata nel prospetto
30 di 66
ALCUNE IPOTESI DI
UTILIZZO DEL PROSPETTO
(5 di 5)
5
Accantonamento al Fondo rischi su crediti
0,50%
Quota fiscalmente deducibile
0,30%
Accantonamento iscritto in Conto economico
0,20%
La differenza è deducibile, pur non essendo
iscritta in bilancio, a condizione che sia
indicata nel prospetto
Analogo trattamento è riservato agli altri
accantonamenti e alle rettifiche di valore
31 di 66
L’INFLUENZA SULLE POSTE DEL
PATRIMONIO NETTO
Utilizzo del prospetto senza vincoli di
sospensione d’imposta neanche sulle poste
del Patrimonio Netto
Ipotesi percorribili
Sospensione
d’imposta
per
un
corrispondente ammontare di utili e riserve
Scelta nella direzione di un contemperamento tra le due soluzioni
I benefici fiscali possono essere fruiti da tutte le imprese, quindi anche da
quelle che non hanno utili o riserve da vincolare.
Tuttavia, laddove esistano utili o riserve, questi devono essere mantenuti
nell’economia dell’impresa fino a concorrenza delle deduzioni forfettarie non
imputate al Conto economico.
32 di 66
UN’IPOTESI APPLICATIVA:
L’AMMORTAMENTO ANTICIPATO
Utile ante imposte
-Ammortamento anticipato (rilevato nel prospetto)
_________________________________________
5000
1200
Reddito imponibile
3800
IRES di competenza (= 33% di 5000)
IRES sul reddito imponibile (= 33% di 3800)
1650
1254
IRES di competenza – IRES corrente = Imposta differita su ammortamento anticipato
1650
–
1254
=
396
Ammortamento anticipato – Imposta differita = Quota di P. N. da vincolare
1200
–
396
=
804
Nel Conto economico abbiamo:
Utile ante imposte
5000
Imposte sul reddito
-Correnti (=1254)
-differite (= 396)
1650
__________________________
Utile d’esercizio
3350
33 di 66
INFORMATIVA DI BILANCIO
Conto economico
Iscrizione della fiscalità differita relativa ai costi rilevati nel
prospetto
Indicazione nei prospetti relativi alla fiscalità differita (n. 14)
dei costi che l’hanno originata
Nota integrativa
Nella composizione del P.N. (n.7-bis) deve figurare l’ammontare
globale del Patrimonio Netto che risulta in sospensione
d’imposta
Eccedenza degli ammortamenti, delle rettifiche di valore e degli
accantonamenti dedotti rispetto a quelli imputati al Conto
economico al netto del Fondo imposte differite correlato agli
importi dedotti
34 di 66
COMPILAZIONE DEL QUADRO EC
Esempio
Costo del bene:
1000
Riserve da vincolare: 150
Quota annuale amm.to civilistico: 100 (10%)
Quota amm.to fiscale:
200 (20%)
DATI RILEVANTI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO EC
Costo del bene
Riserve
Quota amm.to civilistico (10% di 1000)
Valore civilistico del bene (1000-100)
Quota amm.to fiscale
(20% di 1000)
Valore fiscale del bene (1000-200)
Eccedenza di periodo
(200-100)
Imposte differite
(33% di 100)
1000
150
100
900
200
800
100
33
35 di 66
QUADRO EC
SEZ. I AMMORTAMENTI
ECCEDENZA PREGRESSA
ECCEDENZA DI PERIODO
DECREMENTI
VALORE CIVILE
VALORE FISCALE
BENI MATERIALI
100
900
800
TOTALI
100
900
800
SEZ. IV - TOTALI
COMPLESSIVI,IMPOSTE
DIFFERITE, RISERVE
AMMONTARE COMPLESSIVO
DELLE ECCEDENZE EXTRACONTABILI
100
AMMONTARE DELLE
IMPOSTE DIFFERITE CALCOLATE
AMMONTARE DELLE RISERVE
E DEGLI UTILI A NUOVO
33
150
36 di 66
CASO 1:
ASSENZA DI UTILI O RISERVE DA VINCOLARE
(1 di 3)
Stato Patrimoniale
IMPIANTI
1000
CAP. SOCIALE
1000
RISERVA LEGALE
200
IPOTESI
AMM.TO ORDINARIO IMPIANTO
AMM.TO ANTICIPATO IMPIANTO
100
100
37 di 66
DETERMINAZIONE UTILE D’ESERCIZIO
(2 di 3)
CONTO ECONOMICO
RICAVI
AMM.TO IMPIANTO
1000
100
UTILE AL LORDO DELLE IMPOSTE
IMPOSTE CORRENTI (800 x 33%)
IMPOSTE DIFFERITE (100 x 33%)
UTILE NETTO (900-297)
900
(264)
(33)
- 297
603
38 di 66
DISTRIBUZIONE UTILE NETTO
3 di 3
(3 di 3)
LA SOCIETA’ DISTRIBUISCE TUTTO L’UTILE (603)
Immediata tassazione di 67
(eccedenze extracontabili 100 – imposte differite 33)
mediante variazione in aumento in dichiarazione
39 di 66
CASO 2:
ESISTENZA DI UTILI O RISERVE DA VINCOLARE
(1 di 3)
Stato Patrimoniale
IMPIANTI
1000
CAP. SOCIALE
1000
RISERVA LEGALE
200
RISERVA STRAORDINARIA
300
IPOTESI
AMM.TO ORDINARIO IMPIANTO
AMM.TO ANTICIPATO IMPIANTO
100
100
40 di 66
DETERMINAZIONE UTILE D’ESERCIZIO
(2 di 3)
CONTO ECONOMICO
RICAVI
AMM.TO IMPIANTO
1000
100
UTILE AL LORDO DELLE IMPOSTE
IMPOSTE CORRENTI (800 x 33%)
IMPOSTE DIFFERITE (100 x 33%)
UTILE NETTO (900-297)
900
(264)
(33)
- 297
603
41 di 66
DISTRIBUZIONE UTILE NETTO
(3 di 3)
LA SOCIETA’ DISTRIBUISCE TUTTO L’UTILE (603)
Utile distribuito senza alcuna tassazione di recupero
poiché le riserve da vincolare (300)
sono maggiori dell’eccedenza deducibile extracontabilmente (100-33)
42 di 66
TRATTAMENTO DELLE
INTERFERENZE FISCALI PREGRESSE
L’art. 4, lettera h, Dlgs, 344/03 precisa che la nuova previsione normativa si applica anche agli
ammortamenti, alle altre rettifiche di valore e agli accantonamenti operati in esercizi precedenti a
quello di entrata in vigore del Dlgs 6/2003 e nell’esercizio in corso al 31/12/2003 che termina dopo
tale data
E’ consentito il disinquinamento fiscale del Bilancio d’esercizio senza conseguenze fiscali
Modalità contabili di realizzazione
Imputazione al
Conto economico
Imputazione al
Patrimonio netto
43 di 66
ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE
FISCALI PREGRESSE
1° gennaio 2004
INTERFERENZE FISCALI PREGRESSE
da
eliminare
44 di 66
TRATTAMENTO CONTABILE DELLE
INTERFERENZE FISCALI PREGRESSE
Soluzione raccomandata dall’OIC
Inserimento tra i
Proventi straordinari
del Conto economico
45 di 66
UN’IPOTESI APPLICATIVA
Si suppone
che la società ALFA
abbia operato nell’esercizio 2003
un ammortamento anticipato
pari a 100
46 di 66
LE SCRITTURE CONTABILI
1) Storno del fondo ammortamento anticipato di 100 esistente al 31 dicembre 2003
tra i proventi straordinari:
Fondo ammortamento
anticipato
a
Proventi straordinari
100
(voce E. 20)
2) Iscrizione delle imposte differite per 33 (cioè 33% di 100) tra gli oneri straordinari:
Oneri straordinari
(voce E. 21)
a
Fondo imposte differite
33
47 di 66
RIFLESSI SUL CONTO ECONOMICO
CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2004
E.20) Proventi straordinari
E.21) Oneri straordinari
100
33
48 di 66
L’EVOLUZIONE IN FUNZIONE
DEI PRINCIPI CONTABILI
INTERNAZIONALI
( II parte )
49 di 66
AGENDA
( II parte )
 Il quadro normativo di riferimento
 L’evoluzione della normativa comunitaria
 L’evoluzione della normativa nazionale
50 di 66
AGENDA
( II parte )
 Il quadro normativo di riferimento
 L’evoluzione della normativa comunitaria
 L’evoluzione della normativa nazionale
LA NORMATIVA COMUNITARIA …
 Regolamento 1606/2002 CE
 Regolamento 1725/2003 CE
 Regolamento 707/2004 CE
 Regolamenti 2236-2237-2238/2004 CE
 Direttiva 2001/65 CE
 Direttiva 2003/51 CE
51 di 66
… E NAZIONALE
• Legge n. 306/2003 (Legge comunitaria 2003)
• Decreto legislativo n. 394/2003
• Schema di decreto legislativo per le opzioni
previste dal regolamento 1606/2002 CE
(emanato il 26 novembre 2004)
• Legge comunitaria 2004 (in fase di emanazione)
52 di 66
AGENDA
( II parte )
 Il quadro normativo di riferimento
 L’evoluzione della normativa comunitaria
 L’evoluzione della normativa nazionale
REGOLAMENTO 1606/2002 CE
Applicazione dei principi contabili internazionali e obbligo per tutte le società dell’UE
quotate in un mercato regolamentato di redigere, al più tardi a partire dal 2005, il bilancio
consolidato conformemente agli IAS/IFRS
Imprese che attualmente redigono il bilancio
applicando
altri
principi
contabili
internazionali (ad esempio US GAAP)
Proroga al 2007 per
Imprese con titoli di debito quotati unicamente
in un mercato regolamentato di qualsiasi Stato
membro
E’ prevista la facoltà, per ciascuno degli Stati membri, di consentire o di imporre
l’applicazione degli IAS/IFRS nella redazione del bilancio d’esercizio a società
quotate e anche non quotate
53 di 66
REGOLAMENTO 1725/2003 CE
Recepimento dei principi contabili internazionali esistenti tranne 32 e 39
Recepimento delle relative interpretazioni (SIC) tranne i n. 5 – 16 – 17 collegati agli
IAS/IFRS esclusi
Conseguente modifica di alcune direttive comunitarie (2001/65 e 2001/51) per adeguarle ai
principi contabili internazionali
Emanazione ed approvazione della direttiva 2003/51 UE con la finalità di rendere uniformi e
comparabili i bilanci di tutte le società dell’UE
54 di 66
REGOLAMENTO 707/2004 CE
Recepimento del Principio Contabile
Internazionale IFRS 1 riguardante la prima
applicazione degli IAS/IFRS
La prima applicazione può avvenire già in
occasione della redazione dei bilanci
intermedi
55 di 66
REGOLAMENTI 2236-2237-2238/2004 CE
IFRS 1, 3, 4, 5
Reg. 2236/2004 CE
Modifica
IAS 1, 10, 12, 14, da 16 a 19,
22, 27, 28 e da 31 a 41
SIC 9, 22, 28, 32
Reg. 2237/2004 CE
Modifica
IAS 32
IFRIC 1
IFRS 1
Reg. 2238/2004 CE
Modifica
IAS da 1 a 10, da 12 a 17, da
19 a 24, da 27 a 38, 40 e 41
SIC da 1 a 7, da 11 a 14, da
18 a 27, da 30 a 33
56 di 66
DIRETTIVA 2001/65 CE
Modifica la IV e VII direttiva CEE per
introdurre il fair value come criterio di
valutazione di determinate attività e passività
finanziarie
Prevede informazioni da fornire in bilancio in
merito agli strumenti finanziari
57 di 66
DIRETTIVA 2003/51 CE
Compatibilità
europea
tra
IAS/IFRS
e
normativa
Interventi su IV e VII direttiva CEE e sulle
direttive riguardanti i bilanci di banche e
assicurazioni
E’ ancora in attesa di recepimento
58 di 66
AGENDA
( II parte )
 Il quadro normativo di riferimento
 L’evoluzione della normativa comunitaria
 L’evoluzione della normativa nazionale
SOGGETTI OBBLIGATI IN ITALIA
(ART. 25, LEGGE 31/10/2003, N. 306)
SOCIETA’ QUOTATE per la redazione del Bilancio d’esercizio
SOCIETA’ EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI DIFFUSI tra il pubblico
per la redazione del Bilancio d’esercizio e consolidato
BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI, sottoposti a vigilanza da parte della
Banca d’Italia, per la redazione del Bilancio d’esercizio e consolidato
IMPRESE DI ASSICURAZIONE per la redazione del Bilancio consolidato
IMPRESE DI ASSICURAZIONE per la redazione del Bilancio d’esercizio (solo
nell’ipotesi in cui siano quotate e non redigano il Bilancio consolidato)
59 di 66
IL RECEPIMENTO DELLA
DIRETTIVA 2001/65 CE
(1 di 2)
Decreto legislativo n. 394 del 30 dicembre 2003
pubblicato sulla G.U. n. 44 del 23 febbraio 2004
Valutazione al fair value degli strumenti finanziari nei
bilanci delle società italiane
Le nuove disposizioni si applicano, in base all’art. 8, nella
redazione dei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio il
1° gennaio 2005
60 di 66
IL RECEPIMENTO DELLA
DIRETTIVA 2001/65 CE
(2 di 2)
Introduzione dell’art. 2427 bis.
“Informazioni relative al fair value degli
strumenti finanziari”
Principali novità
Inserimento nell’art. 2428, comma 2,
del
numero
6-bis)
relativo
a
informazioni sugli strumenti finanziari e
sull’esposizione ai rischi finanziari
Le modifiche interessano anche i
bilanci delle banche e degli altri istituti
finanziari, con effetti sul Dlgs 87/92
61 di 66
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO PER LE OPZIONI
PREVISTE DAL REGOLAMENTO 1606/2002 CE
Categorie rilevanti
a)
Società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati italiani
b)
Società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico
c)
Banche ed intermediari finanziari sottoposti a vigilanza
d)
Imprese di assicurazione
e)
Società incluse nel bilancio consolidato di società obbligate a redigerlo secondo i
principi contabili internazionali
f)
Società diverse da quelle indicate nelle lettere precedenti e che redigono il bilancio
consolidato
g)
Società diverse da quelle indicate nelle lettere precedenti e da quelle che redigono il
bilancio in forma abbreviata
62 di 66
CAMPO DI APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI
INTERNAZIONALI IAS/IFRS
APPLICAZIONE IAS/IFRS
Bilancio consolidato
Bilancio d'esercizio
SOCIETA’ INTERESSATE
a)
Società emittenti strumenti
regolamentati italiani
finanziari
quotati
in
mercati
Obbligo dal 2005
Obbligo dal 2006
Facoltà dal 2005
b) Società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico
Obbligo dal 2005
Obbligo dal 2006
Facoltà dal 2005
c) Banche ed intermediari finanziari sottoposti a vigilanza
Obbligo dal 2005
Obbligo dal 2006
Facoltà dal 2005
d) Imprese di assicurazione
Obbligo dal 2005
Obbligo dal 2006
(solo se non redigono il bilancio
consolidato e sono quotate)
e) Società incluse nel bilancio consolidato di società obbligate a
redigerlo secondo i principali contabili internazionali
Facoltà dal 2005
Facoltà dal 2005
f) Società diverse da quelle indicate nelle lettere precedenti e che
redigono il bilancio consolidato
Facoltà dal 2005
Facoltà dal 2005
----
Facoltà esercitabile a partire
dall’esercizio indicato con decreto
del Ministro dell'economia e delle
finanze e della giustizia
Società diverse da quelle indicate nelle lettere precedenti e da
g)
quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata
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LA LEGGE COMUNITARIA 2004
(1 di 3)
Prevede il recepimento della direttiva 2003/51 che apporta
modifiche alla IV e VII direttiva e alle direttive riguardanti
i Bilanci di banche e imprese assicurative
Prevede il recepimento della direttiva 2003/38 in cui si
individuano i nuovi limiti per il Bilancio in forma
abbreviata
64 di 66
LA LEGGE COMUNITARIA 2004
(2 di 3)
Schemi di Bilancio
Principali novità
(Dir. 2003/51)
Introduzione in modo esplicito del
principio di prevalenza della sostanza
sulla forma
Rendiconto finanziario
Valutazione al fair value anche per
attività non finanziarie
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LA LEGGE COMUNITARIA 2004
(3 di 3)
Per effetto del recepimento della direttiva 2003/38 avremo in futuro i seguenti limiti
per il Bilancio in forma abbreviata:
Totale attivo Stato patrimoniale3.650.000 euro (3.125.000 euro)
Ricavi da vendite e prestazioni
7.300.000 euro (6.250.000 euro)
Numero di dipendenti
50
Ciò originerà, ovviamente, un rilevante aumento del numero di imprese che
potranno beneficiare delle semplificazioni previste per il Bilancio in forma
abbreviata
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CONFRONTO TRA LEGISLAZIONE
COMUNITARIA/NAZIONALE E IAS/IFRS
LEGISLAZIONE
COMUNITARIA/NAZIONALE
IAS/IFRS
 Costo storico
 Fair value
 Prudenza
 Competenza
 Reddito prodotto
 Reddito potenziale
 Conservazione del Capitale
 Performance
 Creditori, soci
 Investitori
 Composizione del bilancio
Nuovi documenti del bilancio
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