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Problemi connessi alla tutela dei dati e dei diritti di

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Problemi connessi alla tutela dei dati e dei diritti di
Problemi connessi alla tutela dei dati e
dei diritti di proprietà intellettuale in
relazione all’accessibilità in rete del
Patrimonio Culturale
Giovanna Damiani
21 novembre 2003
IL GRUPPO DI LAVORO ITALIANO: “Problemi connessi
alla protezione dei dati e dei diritti di proprietà intellettuale
in relazione all’accessibilità in rete del Patrimonio Culturale”
Nell’ambito del work package 4 di MINERVA, interoperabilità e
fornitura di servizi, nel Regno Unito, in Grecia e in Italia sono
stati istituiti sottogruppi specifici per portare il tema su un tavolo
di discussione e di confronto comune, lavorando in accordo e in
coordinamento con i partner europei di Minerva e in
cooperazione con altri progetti europei IST che affrontano gli
stessi argomenti.
Il gruppo di lavoro italiano attualmente comprende rappresentanti
di diversi settori nei quali si articola il MiBAC, si è aperto a
rappresentanti del mondo della ricerca e dell’imprenditoria privata
del settore, e in progresso di tempo si arricchirà di nuove
competenze professionali e si aprirà ai settori della musica, del
cinema e dell’arte contemporanea, agli Enti territoriali e locali e ai
detentori del patrimonio ecclesiastico.
Obiettivo è delineare possibili soluzioni che consentano di
raggiungere un equilibrio fra fruibilità universale del
Patrimonio Culturale e Scientifico e tutela dei diritti, in
particolare dei diritti di proprietà intellettuale, e sostenibilità,
eventualmente pervenendo alla redazione di una bozza di
raccomandazioni su accessibilità e tutela dei diritti.
RISORSE DIGITALI E DIRITTI
Risorse digitali gestite da istituzioni culturali e rispetto dei
diritti IPR
Le istituzioni culturali pubbliche gestiscono risorse digitali così
esemplificate:
•Risorse born digital prodotte da editori o soggetti esterni, quali ad
esempio Web Art, Computer Art, periodici, enciclopedie, ed anche
altre opere prodotte all’origine in formato digitale diffuse on line
•Risorse born digital prodotte in proprio all’interno delle
istituzioni, quali siti web, bibliografie, manuali, banche dati
catalografiche, bibliografiche e di immagini, thesauri, vocabolari
di controllo, lemmari, indici
•Risorse born digital prodotte all’interno delle istituzioni in
collaborazione con esterni (consulenti o società private), quali
siti web, CD-ROM, bibliografie specialistiche, manuali, banche
dati catalografiche e di immagini, OPAC, thesauri, vocabolari di
controllo, lemmari, indici
•Risorse digitali che riproducono materiali provenienti da
collezioni di proprietà delle istituzioni pubbliche relative alle
diverse tipologie di beni culturali (storico artistici, archeologici,
architettonici, demoetnoantropologici, librari, archivistici)
realizzate all’interno delle istituzioni.
•Risorse digitali che riproducono materiali provenienti da
collezioni di proprietà delle istituzioni pubbliche relative alle
diverse tipologie di beni culturali (storico artistici, archeologici,
architettonici, demoetnoantropologici, librari, archivistici)
realizzate in collaborazione con esterni (altre istituzioni o società
private)
•Risorse digitali che riproducono materiali provenienti da
collezioni di proprietà delle istituzioni pubbliche relative alle
diverse tipologie di beni culturali (storico artistici, archeologici,
architettonici, demoetnoantropologici, librari, archivistici)
realizzate totalmente da privati.
Pertanto l’individuazione dei diritti è attività prioritaria al momento
dell’erogazione e gestione dei servizi da parte delle istituzioni
culturali ed è strettamente connessa alle tipologie delle risorse
digitali sopra elencate.
Con l’avvento di Internet le istituzioni culturali si trovano nella
condizione di dover rafforzare il proprio “potere contrattuale” al
momento di sottoscrivere con editori o produttori una licenza d’uso.
Le istituzioni della memoria (archivi, musei, biblioteche)
evidenziano l’esigenza generale di poter contare su un modello di
licenza/contratto, delineato e condiviso dai Ministeri della cultura
europei, che sia rispettoso degli interessi, pubblici e privati, delle
parti in gioco, ma che soprattutto salvaguardi il diritto
all’informazione ed alla conoscenza da parte dei cittadini di tutti i
Paesi.
Nel caso di opere digitali, prodotte all’interno dalle istituzioni
culturali (born digital o derivate da pubblicazioni a stampa) è
importante che si delinei chiaramente quale vuole essere la
politica dell’istituzione nella diffusione dei prodotti.
La scelta si pone tra due punti limite: comportarsi come un
editore/produttore commerciale, o garantire libero e completo
accesso alle opere prodotte, fatti salvi i diritti d’autore
eventualmente connessi ai nuovi prodotti.
La normativa di riferimento per la tutela dei dati e dei
diritti di proprietà intellettuale in relazione all’accessibilità
in rete del Patrimonio Culturale
Lo sviluppo delle tecnologie digitali e delle reti hanno
profondamente modificato il quadro della tutela del diritto
d’autore sia perché i diritti che ricorrono nelle risorse digitali
sono molteplici, sia perché le modalità di distribuzione e di
fruizione rendono il contesto molto meno sicuro, soprattutto
per i produttori.
L’armonizzazione a livello internazionale delle normative è stata
avviata nel passato proprio per le caratteristiche intrinseche dei
prodotti intellettuali, che hanno sempre circolato con estrema
facilità anche al di fuori dei confini nazionali. Le reti e le
tecnologie digitali hanno accelerato e ampliato in modo
esponenziale questo fenomeno, trasformando rapidamente lo
scenario d’uso delle cosiddette opere dell’ingegno.
NORMATIVA INTERNAZIONALE
•1886: Convenzione di Berna per la protezione delle opere
letterarie e artistiche
•WTO, accordo TRIPS, 1995: Accordo relativo agli aspetti dei
diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio
•WIPO Copyright Treaty - WTC, 1996: Trattato sul diritto
d’autore
•WIPO Performances and Phonograms Treaty - WPPT, 1996:
Trattato sui diritti degli artisti ed esecutori di fonogrammi
finalizzato all’aggiornamento delle regole internazionali di
protezione
NORMATIVA COMUNITARIA
•Direttiva 96/9/CE: Tutela giuridica delle banche dati
•Direttiva 2001/29/CE: Armonizzazione di taluni aspetti del diritto
d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione
•COM 2003/46: Proposta di direttiva finalizzata all’ulteriore
rafforzamento della tutela del diritto di proprietà intellettuale
NORMATIVA ITALIANA
•L. 633 del 22 aprile 1941: Protezione del diritto d’autore e di
altri diritti connessi al suo esercizio
•D.lgs. 169/1999: Tutela giuridica delle banche dati
•D.lgs. 68/2003: Attuazione della Direttiva 2001/29/CE
sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei
diritti connessi nella società dell’informazione
TUTELA DELLA RISERVATEZZA
Per garantire il corretto accesso alle informazioni sul
patrimonio culturale è necessario che le istituzioni culturali
rispettino la normativa in materia di trattamento dei dati
personali.
Il trattamento dei dati personali è disciplinato dalla Direttiva
95/46/EC, recepita in Italia con la L. 675 del 31/12/1996 che
protegge i diritti fondamentali e la libertà delle persone e in
particolare il diritto alla protezione dei dati personali.
ARCHIVI: il “Codice di deontologia e di buona condotta per i
trattamenti di dati personali a scopi storici”
La tradizione archivistica italiana ha da sempre garantito e
tramandato la tutela della riservatezza personale e di quella relativa
alla politica interna ed estera dello Stato nel rispetto del dettato
normativo.
Il Codice nasce dalla “considerazione dell’interesse pubblico” ed
enuncia i principi-guida di comportamento sia per gli archivisti che
per gli utenti, si applica senza necessità di sottoscrizione all’insieme
dei trattamenti di dati personali comunque effettuati dagli utenti per
gli scopi storici ed è volto ad assicurare l’equilibrio delle diverse
esigenze connesse alla ricerca e alla rappresentazione di fatti storici
con i diritti e le libertà fondamentali delle persone interessate.
BENI AMBIENTALI, ARCHITETTONICI, ARCHEOLOGICI,
ARTISTICI, STORICI E DEMOETNOANTROPOLOGICI: il
“catalogo del patrimonio culturale”
Il Testo Unico (D.L. 490/1999) in materia di beni culturali e
ambientali obbliga ad osservare particolare cautela nella
consultazione delle informazioni contenute nel catalogo dei beni
ambientali, architettonici, archeologici, artistici, storici e
demoetnoantropologici, al fine di salvaguardare la sicurezza dei
beni e la confidenzialità delle informazioni.
L’interesse delle più diverse categorie di utenti per i dati contenuti
nel catalogo, rende urgente un regolamento che disciplini i criteri
per l’accesso e la comunicazione delle informazioni in esso
contenute.
SICUREZZA DEI BENI: Salvaguardia dei beni culturali
La diffusione in rete di informazioni sul patrimonio culturale
deve essere attuata dopo aver valutato gli eventuali rischi che
essa può comportare per la sicurezza fisica dei beni.
SICUREZZA DEI BENI: Conservazione dei beni
La digitalizzazione dei beni culturali, in particolare di quelli
bibliografici e archivistici, costituisce un formidabile
strumento per la conservazione dell’oggetto culturale,
limitandone la manipolazione per la consultazione.
SICUREZZA DEI CONTENUTI
Identificazione e salvaguardia dell’autenticità del contenuto di
opere born digital che possono essere oggetto di
manipolazione o di atti di pirateria con modifiche non
autorizzate.
MISURE TECNOLOGICHE A TUTELA DEI DIRITTI DI
PROPRIETA’ INTELLETTUALE
Le tecnologie esistenti (filigrana elettronica o watermarking,
fingerprinting, criptazione delle immagini con distribuzione delle
relative chiavi solo agli utenti registrati) offrono soluzioni importanti
ma parziali al problema della tutela del diritto d’autore in rete:
scoraggiano, rendendolo complesso e costoso, l’accesso o l’impiego
non autorizzato dei dati ma, pur fungendo da deterrente, non sono in
grado di impedire ogni abuso per l’impossibilità stessa di prefigurare
ogni modalità di copiatura del materiale accessibile in rete. Non si
potrà inoltre mai escludere che un utente autorizzato faccia un uso
improprio dei dati legittimamente acquisiti.
Attualmente, nell’ambito di progetti europei cui partecipa il Ministero
per i Beni e le Attività Culturali, sono in avanzata fase di sviluppo
tecniche di criptazione e marchiatura di prodotti digitali iconografici
applicati alla messa in rete e alla condivisione di banche dati
catalografiche relative ai beni artistici.
I DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT SYSTEMS (DRMS)
Il Business Model
Un sistema DRM consente:
•Di gestire l’intermediazione distributiva qualora vi siano soggetti
terzi tra il titolare dei contenuti e l’utente finale
•Di contabilizzare gli accessi ai contenuti e le relative spettanze di
tutti i soggetti coinvolti lungo la catena
•Di codificare i contenuti all’origine e decodificarli nell’uso finale in
funzione della validità della licenza digitale in possesso dell’utente e
con le modalità da questa contemplate
•Di presidiare la distribuzione delle licenze/certificati digitali a chi,
in funzione della corresponsione di quanto predefinito, desideri
accedere ad un contenuto
Per implementare un sistema DRM occorre la preventiva
individuazione dei diritti e la definizione di un set di regole (il
business model) in accordo con le quali le diverse componenti del
sistema opereranno per consentire ai soli utenti autorizzati
l’accesso ai contenuti.
Il business model deve essere adattato al particolare contesto in cui
viene utilizzato il DRMS, scegliendo il numero e la tipologia di
attori presenti, la lista delle possibili transazioni e le regole
applicabili, partendo prima di tutto dalla definizione dei ruoli che
possono essere assunti dalle istituzioni culturali pubbliche.
FRUIZIONE DELLE RISORSE DIGITALI E SVILUPPO DI
E-COMMERCE
I Principi di Lund auspicano che il patrimonio culturale e scientifico
europeo sia reso disponibile al pubblico e rientri in una dinamica di
sostenibilità.
Le istituzioni culturali possono:
•essere committenti o produttrici, anche in cooperazione con altre
istituzioni e/o soggetti privati, di contenuti e prodotti digitali
culturali, dei quali detengono in tutto o in parte i relativi diritti
•gestire e mettere a disposizione dell’utenza, dietro acquisizione di
una licenza, risorse digitali i cui diritti sono interamente detenuti da
terzi
•concedere in licenza il proprio nome/marchio per la produzione di
risorse digitali, erogare servizi di varia natura
L’evoluzione simultanea delle tecnologie e della domanda di servizi
e contenuti in campo culturale ha provocato negli ultimi anni un
considerevole incremento del valore dei diritti di proprietà reale e
intellettuale detenuti e generati da biblioteche, archivi, siti
archeologici e musei.
Quanto più tende ad ampliarsi la gamma delle attività svolte dalle
istituzioni culturali, tanto più si allarga la gamma dei diritti detenuti
e generabili.
Le tecnologie di conversione, compressione e distribuzione
rendono profittevoli e appetibili collezioni tradizionalmente
ritenute affatto o scarsamente produttive, e i relativi diritti.
In assenza di una regolamentazione dell’accesso ai contenuti
culturali digitali prodotti da istituzioni pubbliche o derivati
dagli oggetti culturali ad esse affidati è alto il rischio che le
istituzioni culturali perdano il controllo sugli usi di tali
materiali; d’altro canto, esse hanno facoltà di sviluppare
autonomamente una politica per la gestione dei contenuti
digitali coerente con i propri fini istituzionali o con criteri
convenuti nell’ambito della comunità specifica di appartenenza.
La comunicazione scientifica (scholarly communication)
Le istituzioni culturali si possono avvalere per la diffusione dei
risultati delle ricerche svolte al loro interno (rapporti, manuali,
bibliografie, ecc.) di un nuovo modello di comunicazione
scientifica che, sfruttando le opportunità offerte dal digitale, si sta
diffondendo nel mondo scientifico.
Lo sviluppo di collezioni/depositi istituzionali (institutional
repositories), sostenuti da SW di tipo open source, sembra aprire
la strada a un’interessante strategia nella diffusione della
produzione culturale e scientifica.
IPOTESI CONCLUSIVE E PROPOSTE DI LAVORO
Le collezioni delle istituzioni culturali (archivi, biblioteche e
musei) rappresentano un ineguagliabile patrimonio di conoscenze,
che sono alla radice dell’identità e della cultura europea.
Insostituibile è quindi il ruolo che queste possono svolgere nella
società dell’informazione, anche partecipando alle dinamiche del
mercato, ma non abdicando agli obiettivi specifici e agli importanti
compiti educativi e di promozione e diffusione della conoscenza.
Le istituzioni culturali devono confermare il proprio ruolo di
mediatori di informazione e conoscenza.
Nell’ambito del progetto MINERVA è importante proporre alcune
linee di indirizzo alla riflessione degli organi politici e
amministrativi degli Stati membri e dell’Unione Europea al fine di
pervenire a soluzioni condivise.
A tal fine il Gruppo di lavoro sottolinea la necessità di:
•Riconoscere uno status specifico e di pubblica utilità alle
istituzioni culturali, sia per i compiti di conservazione della
memoria, sia per i servizi educativi e di informazione
•Promuovere il coordinamento di politiche nazionali, nell’ambito
della legislazione del diritto d’autore sulle risorse digitali,
proseguendo l’opera di armonizzazione già avviata al fine di
semplificare le procedure evitando la frammentazione dei sevizi e
favorendo l’accessibilità e lo sviluppo di nuovi servizi informativi
•Stabilire un unico tavolo a livello comunitario per le trattative con
le organizzazioni dei detentori dei diritti, per arrivare a stipulare
dei contratti che, mediante uno schema di licenza, assicurino un
equo e comune sistema di compensi per tutti i possibili usi delle
risorse digitali
•Promuovere accordi internazionali tra istituzioni e produttori per
individuare e dare certezza agli utenti, ovunque essi siano, sulla
qualità di servizi ottenibili sui sistemi di tariffazione
•Promuovere investimenti per progetti che migliorino e rendano
economicamente sostenibili i sistemi di DRM e di watermarking,
favorendo in questo modo la loro diffusione anche presso
istituzioni di medie e piccole dimensioni.
A conclusione di questa prima parte di ricerca, nell’ambito dei
rapporti di collaborazione stabiliti dal progetto MINERVA, si ritiene
opportuno che il lavoro prosegua attraverso ulteriori momenti di
confronto utili a definire:
•Iniziative per promuovere l’adozione, a livello nazionale,
comunitario e internazionale il set di metadati Dublin Core, come
livello minimo di informazioni liberamente accessibili in rete,
applicabile alle varie tipologie di beni e prodotti, unitamente alle
tipologie di immagini distribuibili. Unitamente ad essi è necessario
che siano adottati metadati amministrativi per la gestione dei diritti.
Lo standard minimo di servizi offerti agli utenti dei servizi in rete
sulla base di una gerarchia comune. Per i livelli informativi diversi
da quello minimo gratuito, si propone l’applicazione di condizioni e
tariffe differenziate per tipologie d’utenza e finalità d’uso,
distinguendo quattro tipologie fondamentali
- utente generico
- utente “educational” (scopi didattici ed educativi)
- utente accademico (istituzioni di ricerca)
- utente business (fini commerciali)
Alla luce delle necessità evidenziate appare opportuno che le
istituzioni culturali si adoperino per avviare la progettazione e
realizzazione, in un contesto cooperativo, di nuovi servizi di
accesso in rete, anche se minimi, sia per sperimentare la loro
organizzazione, sia per valutarne l’impatto e le reazioni degli
utenti.
Queste esperienze potrebbero costituire il terreno di verifica delle
azioni proposte.
IL GRUPPO DI LAVORO
•Giovanna Damiani, coordinatore (MiBAC Soprintendenza BAPPSAD di Firenze)
•Vito Cappellini (Università di Firenze, Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni)
•Andrea De Polo ed Emanuela Sesti (Alinari)
•Anna Maria Maiorano Mandillo (ICCU)
•Giuliana De Francesco (MiBAC SG Servizio VI)
•Silvana Carmen Di Marco (MiBAC SG Servizio VIII)
•Alessandro Piva (CNIT)
•Fosca Pizzaroni (Archivio Centrale dello Stato)
•Erminia Sciacchitano (ICCD)
•Maria Carla Cavagnis Sotgiu (Osservatorio per i Programmi Internazionali delle Biblioteche)
•Giuseppina Spina (MiBAC SG Servizio XI)
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