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Ufficio Gare e Contratti - Terre di Pianura, Unione dei Comuni

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Ufficio Gare e Contratti - Terre di Pianura, Unione dei Comuni
Unione Terre di Pianura
Ufficio Gare e Contratti
GLI STRUMENTI ELETTRONICI
DI ACQUISTO
Versione 2014
L’Ufficio Gare e Contratti dell’Unione Terre di Pianura si è costituito nel 2010 come
centrale di acquisto di forniture, servizi e lavori per i Comuni di Baricella, Budrio,
Granarolo dell’Emilia e Minerbio.
Il presente documento è stato redatto a cura di Monia Giovannini e Silvia Fantazzini.
Unione di Comuni Terre di Pianura – Ufficio Gare e Contratti – Via San Donato 199 Granarolo dell’Emilia (Bo)
Tel. 051 6004340 – Fax 051 6004386 – E-mail: [email protected]
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Le nuove modalità di
acquisto di beni e servizi
Quadro normativo: i principi
comunitari
NON DISCRIMINAZIONE in base alla nazionalità e alla residenza
PARITA’ DI TRATTAMENTO
PROPORZIONALITÀ
TRASPARENZA e pubblicità (contraddittorio)
MASSIMA CONCORRENZA
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Quadro normativo
- Legge 488/1999 Finanziaria per l’anno 2000, art. 26
- D.Lgs. 163/2006 Codice dei Contratti
- Legge 296/2006 Finanziaria per l’anno 2007, art. 1 commi 449 e 450
- D.P.R. 207/2010 Regolamento dei Contratti Pubblici, art. 328
- D.L. 98/2011 Legge di stabilità 2011, art. 11
- D.L. 52/2012 Spending Review 1, art. 7 e seguenti
- D.L. 95/2012 Spending Review 2, art. 1
- Legge 228/2012 Legge di stabilità per il 2013
Le principali norme di riferimento sono riportate in appendice per fornire un quadro
puntuale ed organico della materia a chiunque voglia approfondire la tematica.
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Le esigenze che stanno dietro
all’evoluzione normativa
MAGGIORE ECONOMICITÀ
Il ricorso a strumenti elettronici di acquisto quali quelli messi a disposizione
da Consip evita che vengano stipulati contratti pubblici, anche per importi
ridotti, senza un minimo confronto concorrenziale, che è elemento
indispensabile per garantire l’economicità (la convenienza) dell’acquisto.
MAGGIORE TRASPARENZA
Utilizzando i sistemi elettronici di acquisto, l’automaticità del meccanismo
di aggiudicazione garantisce maggiore trasparenza e riduzione di
discrezionalità dell’affidamento. La procedura di affidamento è interamente
tracciabile e può essere resa immediatamente visibile ai fornitori,
eliminando qualunque formalità nell’accesso agli atti.
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Vantaggi nel ricorso al
mercato elettronico
• Minor tempo per acquisto di beni e servizi sotto soglia;
• Trasparenza e tracciabilità dell’intero processo d’acquisto;
• Maggior scelta tra prodotti offerti da fornitori presenti su tutto il
territorio nazionale;
• Risposta ad esigenze anche specifiche, grazie alla possibilità di
chiedere ai fornitori accreditati di presentare offerte “su misura” per
specifici prodotti o particolari condizioni di fornitura (vedere RDO);
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Gli strumenti elettronici di
acquisto
Strumenti elettronici di acquisto
CONVENZIONI
ORDINE DIRETTO
RICHIESTA DI OFFERTA
AI FORNITORI (RDO)
MERCATO ELETTRONICO
(MEPA)
ORDINE DIRETTO DA
CATALOGO (ODA)
CONSIP
www.aquistinretepa.it
Centrale di acquisto
Regione Emilia Romagna
INTERCENTER
www.intercent.it
SISTEMI DINAMICI DI
ACQUISIZIONE (SDAPA)
BANDO SEMPLIFICATO
ACCORDI
QUADRO
RICHIESTA DI OFFERTA
AI FORNITORI (RDO)
CONVENZIONI
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Convenzioni
Le convenzioni
Le convenzioni sono accordi sulla base dei quali le imprese fornitrici,
aggiudicatarie di gare indette da Consip su singole categorie merceologiche, si
impegnano ad accettare (alle condizioni e ai prezzi stabiliti in gara e in base agli
standard di qualità previsti nei capitolati) ordinativi di fornitura da parte delle
Pubbliche Amministrazioni, fino al limite massimo previsto (il cosiddetto
massimale).
Tale modalità di acquisto, più idonea per approvvigionamenti di beni e servizi con
caratteristiche standard, grazie all’aggregazione della domanda, permette di
ottenere rilevanti economie di scala sia in termini di processo sia di risparmi sugli
acquisti.
Le Amministrazioni “aderiscono” alla convenzione effettuando ordinativi di fornitura.
Pur potendo essere utilizzate anche per acquisti sotto soglia, spesso le convezioni
prevedono dei volumi minimi di acquisto pertanto sono inadatte ad acquisti di
modico valore.
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Accordi quadro
Gli accordi quadro
L'Accordo quadro è uno strumento di contrattazione introdotto dal Codice dei
Contratti, che stabilisce le regole relative ad appalti da aggiudicare durante un
periodo massimo di quattro anni.
Gli Accordi quadro, aggiudicati da Consip a più fornitori a seguito della
pubblicazione di specifici Bandi, definiscono le clausole generali che, in un
determinato periodo temporale, regolano i contratti da stipulare. Nell’ambito
dell’Accordo quadro, le Amministrazioni, attraverso la contrattazione di appalti
specifici, provvedono poi a negoziare i singoli contratti, personalizzati sulla
base delle proprie esigenze.
I principali vantaggi degli Accordi quadro sono:
■ una maggiore garanzia, attraverso la possibilità di invitare imprese pre-selezionate
■ un miglior rapporto qualità / prezzo associato ad una maggiore competizione dei
fornitori
■ una grande flessibilità e possibilità di personalizzazione del prodotto / servizio
■ autonomia nell'impostazione della propria strategia di gara
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SDAPA
I sistemi dinamici di acquisizione (SDAPA)
E’ un processo di acquisizione interamente elettronico, il cui utilizzo è previsto per le
forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati di uso corrente.
Limitato nel tempo (max 4 anni), rimane aperto per tutta la sua durata a qualsiasi
impresa che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un’offerta
indicativa conforme al capitolato d’oneri (l’offerta indicativa è la dichiarazione di
capacità a fornire i prodotti oggetto dello SDAPA, senza indicazione di prezzo).
All’interno del Sistema, le Amministrazioni pubblicano i propri bandi
semplificati cui tutti gli operatori abilitati possono partecipare e ottengono in breve
tempo offerte specifiche per le loro esigenze. La graduatoria delle offerte viene
redatta automaticamente dal Sistema, in base a criteri prezzo qualità non
discrezionali, precedentemente impostati dall’Amministrazione.
Attualmente sono attive forniture sanitarie, derrate alimentari, ICT.
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Confronto tra strumenti
CONVENZIONI
ACCORDI QUADRO
SISTEMI DINAMICI
Inizia con la pubblicazione da parte
di CONSIP di un bando, al quale non
è più possibile per i fornitori
partecipare una volta scaduto il
termine.
Inizia con la pubblicazione da parte
di CONSIP di un bando, al quale non
è più possibile per i fornitori
partecipare una volta scaduto il
termine.
Inizia con la pubblicazione da parte
di CONSIP di un bando istitutivo. Per
tutta la durata del Sistema gli
operatori possono chiedere di
abilitarsi.
Il bando ha un solo aggiudicatario
Il bando ha più aggiudicatari
Non c’è aggiudicatario: c’è solo
abilitazione degli operatori
Non c’è una seconda fase negoziale
successiva all’aggiudicazione: le
Amministrazioni aderiscono alla
Convenzione ed emettono
direttamente gli ordinativi di
fornitura.
C’è una seconda fase negoziale: le
Amministrazioni all’interno
dell’Accordo creano “appalti
specifici” (stessa procedura
dell’RDO MEPA)
C’è una seconda fase negoziale: le
Amministrazioni pubblicano Bandi
semplificati che hanno ad oggetto
uno o più beni del sistema.
\
La seconda fase è una gara che
viene gestita dalle Amministrazioni
con autonomia sia nella
personalizzazione dei prodotti, sia
nella possibilità di fissare criteri di
valutazione discrezionali
La seconda fase è una gara
interamente elettronica, i beni non
possono essere personalizzati e i
criteri di valutazione devono essere
di automatica attribuzione
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MEPA
Il mercato elettronico (MEPA)
È uno strumento che ha la scopo di supportare gli acquisti di importo inferiore alla
soglia comunitaria (200.000 euro) e di promuovere la partecipazione delle piccole e
medie imprese locali al Programma per la razionalizzazione degli Acquisti della P.A.
Si tratta di un vero e proprio mercato elettronico di tipo selettivo in cui i fornitori che
hanno ottenuto l'abilitazione offrono i propri beni e servizi direttamente on-line.
Le amministrazioni, nell’ambito del MEPA, hanno due possibilità:
- consultare il catalogo delle offerte ed emettere direttamente ordini
d’acquisto (ODA) fino ad € 40.000;
- predisporre richieste d'offerta (RDO) fino ad € 200.000, invitando tutti o
alcuni dei fornitori abilitati a presentare un’offerta sulla base di un capitolato.
Sul MEPA si possono trovare beni e servizi che non sono disponibili in convenzione
(ad esempio articoli di cancelleria, prodotti per l'informatica al dettaglio, materiale
elettrico, indumenti e accessori) oppure prodotti analoghi o simili a quelli delle
convenzioni, che però vengono acquistati con modalità diverse.
In ogni caso, senza limiti di importo, se il bene è disponibile in convenzione,
occorre acquistare in convenzione o rispettarne i parametri qualità-prezzo.
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Creazione di un RDO
all’interno del MEPA
CREAZIONE RDO
DENOMINAZIONE
E PARAMETRI
DEFINIZIONE
OGGETTO
DELLA
FORNITURA
RISPOSTA DA PARTE
DELLE IMPRESE
INVITO
FORNITORI
INSERIMENTO
DATE
VALUTAZIONE
OFFERTE
AGGIUDICAZIONE E
GESTIONE DEL
CONTRATTO
RIEPILOGO
E INVIO
VALUTAZIONE
DOCUMENTAZ.
AMMINISTRATIVA
VALUTAZIONE
DOC. TECNICA E
ECONOMICA
CLASSIFICA DEI
PARTECIPANTI
AGGIUDICAZIONE AGGIUDICAZIONE
PROVVISORIA
DEFINITIVA
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STIPULA DEL
CONTRATTO
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Domande frequenti su MEPA
DOMANDE:
Fino a che importo posso fare affidamenti diretti su MEPA?
Posso fare un RDO invitando un solo concorrente?
RISPOSTA:
DIPENDE DAL PROPRIO REGOLAMENTO PER GLI ACQUISTI IN ECONOMIA
IL MEPA E’ LO STRUMENTO, NON LA NORMA
Esempio:
Il Regolamento prevede *
Su MEPA posso fare
Affidamento diretto
ODA o RDO con invito ad un
solo operatore economico
Tra € 40.000 e 100.000
Richiesta di preventivi ad
almeno 5 concorrenti
RDO con invito ad almeno 5
operatori economici
Tra € 100.000 e 200.000
Gara informale tra almeno 5
concorrenti
RDO con invito ad almeno 5
operatori economici
Importi inferiori ad € 40.000
* per le categorie di beni e servizi specificate
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Semplificazioni MEPA: stand still
AGLI ACQUISTI TRAMITE MEPA NON SI APPLICA LO STAND-STILL
Quando si aggiudica una gara, anche informale, prima di poter stipulare il contratto è
necessario attendere il c.d. periodo di stand-still, cioè un termine di 35 giorni
decorrenti dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di
aggiudicazione definitiva.
Avendo i concorrenti 30 giorni di tempo per presentare ricorso contro l’atto di
aggiudicazione, questa disposizione garantisce che non intervengano ricorsi a
contratto già stipulato, fatto che aumenterebbe i diritti delle parti private coinvolte ad
ottenere risarcimento.
L’art. 11 del D.L. 52/2012, come convertito in L. 94/2012, ha
modificato l’art. 11 comma 10-bis del D.lgs. 163/2006 (Codice dei
Contratti) escludendo gli acquisti effettuati mediante MEPA
dall’obbligo di attendere il termine di stand-still.
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Semplificazioni MEPA: diritti di
segreteria
AI CONTRATTI DERIVANTI DA ACQUISTO MEDIANTE STRUMENTI
INFORMATICI NON SI APPLICANO I DIRITTI DI SEGRETERIA
L’art. 13 del D.L. 52/2012 stabilisce che:
“Per i contratti relativi agli acquisti di beni e servizi degli enti locali, ove i beni o i
servizi da acquistare risultino disponibili mediante strumenti informatici di
acquisto, non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 40 della legge 8
giugno 1962, n. 604”
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Le novità sul tema introdotte dai
decreti Spending Review 1 e 2
Ambito di applicazione
AMBITO SOGGETTIVO
Enti di cui all’art. 1 del D.Lgs. 165/2011
(tra cui i Comuni e le Unioni di Comuni)
AMBITO OGGETTIVO
Acquisti di beni e servizi di qualunque importo
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Spending Review 1
A seguito dell’entrata in vigore della Spending review 1 (l’art. 7 modifica
l’art. 1 commi 449 e 450 della L. 296/2006):
- PER AFFIDAMENTI SOPRA SOGLIA SCELTA TRA ADESIONE ALLE
CONVENZIONI O ADOZIONE DEI PARAMETRI QUALITÀ-PREZZO
Le amministrazioni possono ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip o
Intercent-ER, ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti
massimi per la stipulazione dei contratti.
- PER ACQUISTI SOTTO SOGLIA OBBLIGO DI RICORSO AL MEPA
Le amministrazioni, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore
alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al MEPA
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti dalla amministrazione stessa
ovvero al sistema telematico messo a disposizione da Intercent-ER.
NB: Qualora il prodotto sia disponibile in convenzione, questa ha la precedenza anche sotto soglia:
bisogna aderire alla convenzione o, se si sceglie di acquistare sul MEPA, rispettare i parametri qualitàprezzo della convenzione.
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Spending Review 2
Art. 1 comma 3 D.L. 95/2012
PER I CONTRATTI STIPULATI SUCCESSIVAMENTE ALLA ENTRATA IN
VIGORE DELLA NORMA (1° GENNAIO 2013), SOPRA E SOTTO SOGLIA
Le amministrazioni possono procedere, qualora la convenzione non sia
ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di
autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e
misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel
caso di disponibilità della detta convenzione;
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Spending Review 2: energia
elettrica, gas, carburanti, telefonia
Art. 1 comma 7 D.L. 95/2012
PER I CONTRATTI STIPULATI SUCCESSIVAMENTE ALLA ENTRATA IN
VIGORE DELLA NORMA (1° GENNAIO 2013), SOPRA E SOTTO
SOGLIA, RELATIVI A ENERGIA ELETTRICA, GAS, CARBURANTI RETE
E EXTRA-RETE, COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO, TELEFONIA
FISSA E TELEFONIA MOBILE
Le amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o
gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e Intercent-ER, ovvero
ad esperire proprie autonome procedure utilizzando i sistemi telematici di
negoziazione. È possibile procedere ad affidamenti anche mediante altre
centrali di committenza o procedure ad evidenza pubblica, a condizione che
prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni. In tali
casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione
risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti
corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e
Intercent-ER più vantaggiose.
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Spending Review 2: diritto di
recesso
Art. 1 comma 13 D.L. 95/2012
PER I CONTRATTI IN ESSERE AL MOMENTO DELL’ENTRATA IN
VIGORE DELLA NORMA (1° GENNAIO 2013), SOPRA E SOTTO SOGLIA
Le amministrazioni che abbiano validamente stipulato un autonomo
contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi
tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con
preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle
prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora
eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le
prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni Consip
intervenute successivamente alla stipula siano migliorativi e l'appaltatore
non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche. Ogni patto
contrario è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei
contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle
eventuali clausole difformi apposte dalle parti.
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Spending Review 2: sanzioni
Art. 1 comma 1 D.L. 95/2012
I contratti stipulati in violazione degli obblighi di
approvvigionarsi attraverso le convenzioni Consip e gli
strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip:
- sono nulli
- costituiscono illecito disciplinare
- sono causa di responsabilità amministrativa.
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Deroghe all’obbligo di acquisto
con strumenti elettronici
Deroghe
Urgenza (sotto soglia)
Se derivante da eventi oggettivamente imprevedibili e in presenza di
indifferibilità dell’acquisizione e incompatibilità dei tempi di consegna
richiesti dal fornitore abilitato nel MePA, l’urgenza può legittimamente
costituire un eccezionale presupposto per l’affidamento diretto in economia
(art. 125, comma 11 Codice), pur in presenza della possibilità di acquisire il
bene tramite il MePA.
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Deroghe
Beni e servizi non disponibili o privi dei requisiti tecnici richiesti
È legittimo non ricorrere al MEPA qualora i beni/servizi presenti in esso non
siano coerenti con le proprie necessità in quanto privi di requisiti tecnici.
Non è tuttavia ammissibile qualora tali requisiti siano non essenziali o,
addirittura, di carattere meramente estetico.
In ogni caso, se il MePA mette a disposizione la categoria merceologica
ma non il singolo e specifico prodotto, il Responsabile del procedimento
dovrà procedere tramite MePA con una richiesta di offerta (RDO) per lo
specifico prodotto.
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Deroghe
Convenzioni con cooperative sociali di tipo B
L’art. 5, L. 381/1991 stabilisce che “1. Gli enti pubblici, compresi quelli
economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga
alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione,
possono stipulare convenzioni con le cooperative”. Inoltre, l’art. 2, comma 2,
del codice stabilisce che “Il principio di economicità può essere subordinato,
entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal
presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché
alla tutela della salute e dell’ambiente e alla promozione dello sviluppo
sostenibile”.
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Deroghe
Convenzioni con Associazioni di promozione sociale
Le convenzioni con associazioni di promozione sociale a norma dell’art. 30 L.
383/2000 e degli artt. 12 e 13 della legge regionale dell’Emilia Romagna n.
34/2002 costituiscono lex specialis rispetto alla normativa in materia di appalti.
Convenzioni con imprenditori agricoli
A norma dell’art. 15 del D.lgs. 228/2001 (importo annuale non superiore a
50.000 euro nel caso di imprenditori singoli, e 300.000 euro nel caso di
imprenditori in forma associata)
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30
Deroghe
Minute spese
Le norme non prevedono deroghe per importo.
D'altro canto però l'acquisto sul MEPA è possibile solo nel rispetto dell'Importo
Minimo di Consegna regolamentato all'interno di ogni Bando. L'importo
minimo di consegna è la soglia che vincola il fornitore ad accettare un Ordine
Diretto per i beni/servizi da lui offerti a catalogo e ad effettuarne la consegna,
alle condizioni tecnico ed economiche di volta in volta previste (ad es. spese di
trasporto sempre incluse, installazione, etc..). Al di sotto di detto importo
quindi, per il fornitore non c'è obbligo ma facoltà di accettare l'ordine diretto.
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31
Deroghe
Accordi quadro
Per sua natura un accordo quadro da stipulare con più fornitori non può essere
gestito tramite MEPA.
- Beni, servizi (no progettazione e servizi intellettuali) o lavori (solo manutenzioni)
- Durata massima 4 anni
- PB o OEV
PUBBLICAZIONE
DI UN BANDO PER
UNA PLURALITÀ
DI OGGETTI
CONTRATTUALI
GLI
OPERATORI
ECONOMICI
QUOTANO UNO
O PIÙ OGGETTI
CONTRATTUALI
DEL LISTINO O
PRESENTANO
IL PROPRIO
LISTINO
CREAZIONE
DI UNA LISTA
ESCLUSIVA
DI FORNITORI
AI QUALI FARE
AFFIDAMENTI
DIRETTI
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CIASCUNA
FORNITURA
VIENE AFFIDATA
AL MIGLIOR
OFFERENTE PER
L’OGGETTO /
PRODOTTO
RICHIESTO
32
Deroghe
Concessioni
Sono escluse dagli obblighi di acquisto mediante strumenti elettronici.
Si segnala tuttavia la previsione dell’art. 1 comma 157 della L. 228/2012 (Legge di stabilità
2013): “Nel contesto del Programma di razionalizzazione degli acquisti della P.A. del Ministero
dell’economia e delle finanze gestito attraverso la società Consip Spa, possono essere
stipulati uno o piu’ accordi quadro ai sensi dell’articolo 59 del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, per l’aggiudicazione di
concessione di servizi, cui facoltativamente possono aderire le amministrazioni pubbliche di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.”
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33
Deroghe
Appalti di lavori
Incarichi professionali (avvocati, notai, professionisti)
Consulenze
Casi di unicità del prodotto per ragioni di natura tecnica (es. l’impresa
titolare di un diritto esclusivo su un software è l’unica in grado di
fornire la manutenzione) o artistica
Servizi di notifica (gestore universale)
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34
Controllo sugli acquisti fuori
convenzione
Controllo sugli acquisti fuori
convenzione
Legge 488/1999 Finanziaria per l’anno 2000, art. 26 commi 3-bis e 4
(come modificata dall’attuale quadro normativo)
I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere
in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle
strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione.
Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Art. 47 DPR 445/2000) con la
quale attesta il rispetto dei parametri qualità-prezzo delle convenzioni Consip
e Intercenter.
Nell'ambito di ciascuna amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione sono tenuti alla
verifica dei provvedimenti inviati. Annualmente sottopongono alla Giunta una relazione riguardante i
risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l’adesione alle Convenzioni o il rispetto
dei parametri qualità-prezzo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna
amministrazione.
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36
Ricognizione e negoziazione
dei contratti in essere
D.L. 95/2012 Spending Review 2, art. 1 comma 13
Le amministrazioni hanno diritto di recedere dai contratti di forniture o servizi
in essere, qualora successivamente alla stipula del contratto vengano attivate
convenzioni Consip più vantaggiose rispetto al contratto stesso e l’appaltatore
non acconsenta ad adeguare il contratto.
Ogni patto contrario è nullo.
Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso.
Nel caso di mancato esercizio del diritto di recesso l'amministrazione ne
dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno.
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37
Schemi operativi
Contratti SOPRA soglia
di beni e servizi
Individuazione
bene o servizio da
acquistare
Il bene è
presente nelle convenzioni
Consip o Intercenter?
NO
Acquisto fuori convenzione,
mediante procedura aperta
o ristretta a rilevanza
comunitaria
SI
Scelgo se acquistare in
convenzione o mediante procedura
aperta o ristretta a rilevanza
comunitaria rispettando i parametri
qualità-prezzo
N.B.: Nei contratti stipulati autonomamente è
necessario inserire una clausola di recesso
per l’ipotesi in cui venga attivata una
convenzione più vantaggiosa.
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39
Contratti SOTTO soglia
di beni e servizi
Individuazione
del bene (o servizio)
da acquistare
Acquisto
con strumenti
tradizionali
NO
C’è
un bando
attivo su
MEPA?
NO
Il bene è
presente sul
MEPA?
Il bene è
acquistabile
NO in convenzione
Consip o
Intercenter
?
SI
Il bene è
presente sul
MEPA?
NO
SI
NO
Acquisto da
convenzione
SI
SI
SI
Richiesta di
offerta (RDO)
su MEPA
C’è
un bando
attivo su
MEPA?
NO
E’ sotto i
40.000 euro?
Il bene
Mepa sta nei
parametri della
convenzione
?
NO
Adesione
a conv. o RDO
su MEPA con i
parametri della
convenzione
SI
facoltativo
SI
E’ sotto i
40.000 euro?
NO
Ordine diretto
(ODA) su MEPA
SI
Ordine diretto
(ODA) su MEPA
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Confronto tra RDO e Gara
informale
Fasi gara informale
Fasi RDO
Predisposizione capitolato / progetto
(art. 279 DPR 207/2010)
Predisposizione capitolato / progetto
(art. 279 DPR 207/2010)
Richiesta all’Uff. Gare di indizione gara
NO
Redazione documenti di gara
INSERIMENTO DATI SU MEPA
Richiesta CIG
Richiesta CIG
Determina a contrattare
Determina a contrattare
Pagamento AVCP
Pagamento AVCP
Nomina commissione di gara
(solo se tra i criteri di valutazione ci
sono elementi tecnici discrezionali)
Nomina commissione di gara
(solo se tra i criteri di valutazione ci
sono elementi tecnici discrezionali)
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Confronto tra RDO e Gara
informale
Fasi gara informale
Fasi RDO
Allegazione e verifica dichiarazioni sul
possesso dei requisiti generali
NO
Comunicazioni
(data sedute pubbliche, esclusioni)
COMUNICAZIONI INVIATE
RAPIDAMENTE TRAMITE MEPA
Verifica dell’anomalia
Verifica dell’anomalia
Redazione verbali di gara
E’ BENE REDIGERE UN VERBALE,
ANCHE SE SINTETICO
Verifiche ex art. 38 del Codice
Verifiche ex art. 38 del Codice
Determina di aggiudicazione definitiva
Determina di aggiudicazione definitiva
Comunicazioni aggiudicazione definitiva
COMUNICAZIONI INVIATE
RAPIDAMENTE TRAMITE MEPA
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42
Confronto tra RDO e Gara
informale
Fasi gara informale
Fasi RDO
Decorso 35 giorni di stand-still
NO
Gestione istanze di accesso agli atti
ACCESSO AGLI ATTI TRAMITE IL
SISTEMA
Richiesta documenti necessari alla
stipula (cauzione definitiva, polizze…)
Richiesta documenti necessari alla
stipula (cauzione definitiva, polizze…)
Versamento diritti di segreteria
NO
Appuntamento per stipula contratto
NO
Inserimento dati nel Sitar (sopra 50.000)
Inserimento dati nel Sitar (sopra 50.000)
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Tempi indicativi per tipologia di
affidamento
PROCEDURA
comunitaria
ADESIONE A
CONVENZIONE
PROCEDURA
NEGOZIATA
RDO
MEPA
Redazione capitolato
15
0
10
10
Redazione documenti di gara
15
0
10
1
Termini per presentazione offerte
40
0
15
7
Apertura e verifica amministrativa
1
0
1
1
Verifica ex art. 48 (eventuale)
10
0
10
10
Valutaz. offerta tecnica (eventuale)
15
0
3
3
Apertura offerta economica
1
0
1
1
Verifica anomalia (eventuale)
30
0
30
30
Agg. definitiva (e comunicazione)
5
1
5
0
Stand still e verifiche art. 38
35
0
35
15
Stipula
10
10
10
1
TOTALE GIORNI
177
11
130
79
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L’utilizzo dei portali
Accesso ai portali
CONSIP
www.acquistinretepa.it
INTERCENT-ER
www.intercent.it
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NOTA BENE
PRIMA DI ADERIRE AD UNA CONVENZIONE È
NECESSARIO LEGGERE ACCURATAMENTE LA
DOCUMENTAZIONE DI GARA.
In particolare occorre leggere il Capitolato tecnico ed eventuali condizioni di
contratto, per verificare le specifiche dei prodotti forniti in convenzione e le
eventuali condizioni minime di adesione. Lo strumento della convenzione
non consente, infatti, di modificare le specifiche del prodotto.
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47
NOTA BENE
PRIMA DI EFFETTUARE UN ORDINE SUI PORTALI OCCORRE
SEMPRE ACQUISIRE IL CIG
Quando prendo il CIG?
Prima di inviare l’ODA, prima di inviare l’RDO, prima di aderire alla
convenzione.
CIG normale o CIG derivato?
Se si acquista sul MEPA va acquisito un CIG normale, mentre nel caso di
adesione a convenzione il CIG da acquisire è un CIG DERIVATO.
Dove indicare il codice CIG?
Il portale CONSIP nel modulo d’ordine prevede un campo apposito per
l’inserimento del CIG, mentre nel portale Intercent-ER è necessario
ricordare di inserire il CIG nelle note in fondo all’ordine.
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48
NOTA BENE
PRIMA DI EFFETTUARE UN ORDINE SUI PORTALI È
NECESSARIO ADOTTARE LA DETERMINA DI
AFFIDAMENTO E L’IMPEGNO DI SPESA:
- nel caso di ODA MEPA o di adesione a CONVENZIONI va fatto
prima di procedere al caricamento dell’ordine firmato digitalmente;
- nel caso di RDO MEPA va fatto dopo l’aggiudicazione provvisoria
ma prima o contestualmente alla definitiva.
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49
Punto ordinante e Punto istruttore
Il responsabile di un ufficio che necessita di compiere acquisti in Consip deve
accreditarsi come PUNTO ORDINANTE.
Attraverso la registrazione gli viene fornita una password di accesso strettamente
personale.
Per ovviare alla necessità di ciascun responsabile di delegare ai propri collaboratori la
fase istruttoria dell’affidamento senza che questi utilizzino la sua password personale è
stato creato il profilo PUNTO ISTRUTTORE.
Chi si abilita come Punto istruttore all’interno di un Punto ordinante, è
autorizzato a compiere tutti i passaggi relativi all’acquisto, salvo l’approvazione
finale:
- IN UN ACQUISTO DA CATALOGO arriva al momento di firmare l’ordine
- IN UNA RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) compie tutti i passaggi della procedura fino
alla aggiudicazione provvisoria. Per l’aggiudicazione definitiva è necessario l’intervento
del Punto ordinante.
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50
Punto Ordinante e Responsabile
del Procedimento
Il Dirigente gestisce
direttamente l’intera procedura
agendo come Punto Ordinante
Il Dirigente competente per la
firma del contratto è anche
responsabile di procedimento
Un collaboratore agisce come
Punto Istruttore e il Dirigente come
Punto Ordinante
Il Dirigente ha individuato
un diverso responsabile
per l’istruttoria (art. 5
L. 241/1990)
L’RPROC agisce come
Punto Istruttore e il Dirigente come
Punto Ordinante
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Come acquistare in Consip
(NELLA SEZIONE HELP DEL SITO WWW.ACQUISTINRETEPA.IT LE MODALITA’ DI UTILIZZO
DEL PORTALE CONSIP SONO SPIEGATE IN DETTAGLIO, ANCHE CON L’AUSILIO DI FILMATI)
1. Registrati come punto ordinante
Accedi al sito www.acquistinretepa.it e segui la procedura on line nella sezione
"Registrati” e attiva la tua registrazione cliccando sul link che ti arriverà via
mail.
2. Effettua l’abilitazione
Effettua il login per accedere alla tua area personale e effettua l’abilitazione
come Punto ordinante, selezionando la voce “Abilitazione” all’interno del
cruscotto (il cruscotto è la schermata iniziale che contiene il collegamento a
tutte le funzioni a disposizione dell’utente). Dovrai dichiarare il possesso o
meno della firma digitale – se non hai un kit di firma digitale potrai effettuare
solo ordini via fax laddove previsto – e scegliere i servizi per i quali richiedere
l’abilitazione (Convenzioni, Mercato Elettronico, etc.). Attendi l’e-mail di
conferma dell’avvenuta abilitazione per poter operare sul Portale.
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52
Come acquistare in Consip
3. Scopri l’area personale
Dal cruscotto dell’area personale, a cui accedi dopo aver effettuato il login, puoi
gestire tutte le informazioni che ti riguardano – “il tuo profilo” – “i servizi” a tua
disposizione e “i tuoi acquisti”, suddivisi per strumento. Nell’Area personale puoi
anche consultare le comunicazioni e i messaggi personali che ti informano sulle
novità del Portale e sulle iniziative di acquisto di tuo interesse.
4. Ricerca i prodotti
Per trovare il prodotto di tuo interesse hai tante modalità di ricerca diverse. Puoi
utilizzare la ricerca semplice presente in tutte le pagine del portale accanto al
menù di navigazione, oppure le ricerche presenti nella voce “Area personale”.
Nella sezione “Che cosa vuoi acquistare?”, “Sfoglia catalogo”, “AZ prodotti”,
“Ricerca per codice” e “Trova prodotti” sono 4 modi per trovare ciò che desideri a
partire dal prodotto, a prescindere dallo strumento di acquisto con il quale potrai
ordinarlo. Se invece selezioni “Che strumento vuoi usare?”, hai a disposizione le
vetrine dei singoli strumenti (Convenzioni, Mercato Elettronico, etc.) tra le quali
potrai scegliere l’iniziativa e poi il prodotto che cerchi. Tutte le diverse modalità di
ricerca ti porteranno comunque a visualizzare il catalogo prodotti.
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53
Come acquistare in Consip
5. Consulta il catalogo
Una volta visualizzato il catalogo prodotti, puoi scegliere le offerte che ti
interessano. Se le offerte sono molto numerose, per semplificare la
consultazione del catalogo hai la possibilità di ridurre il numero dei risultati
della ricerca attraverso “Cerca nei prodotti” – dove puoi inserire una qualsiasi
caratteristica che l’offerta deve avere per rispondere alle tue esigenze – o
“Restringi i risultati” – che ti consente in modo diverso di filtrare le
caratteristiche dell’offerta. Nel catalogo hai anche a disposizione modalità di
visualizzazione diverse: la lista, la griglia e il dettaglio. Puoi inoltre esportare i
dati in excel per gestirli meglio.
6. Confronta e salva i tuoi preferiti
Quando stai navigando nel catalogo, puoi “mettere da parte” gli articoli che ti
interessano: andranno a formare la tua lista dei prodotti preferiti da consultare
ogni volta che lo desideri. Potrai anche confrontare gli articoli di interesse e
poi inserirli o meno tra i preferiti.
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Come acquistare in Consip
7. Inserisci i prodotti nel carrello
Selezionando “Aggiungi al carrello” puoi inserire i tuoi articoli in un’area dalla
quale poi procederai alla predisposizione degli ordini. Il carrello è unico ed è
suddiviso in sezioni, una per ogni strumento di acquisto. A seconda degli
articoli che hai messo nel carrello, potrai predisporre ordini diretti o richieste
di offerta. Dal carrello puoi sempre eliminare i singoli articoli o svuotarlo
completamente.
8. Prepara il tuo ordine o la tua richiesta di offerta
Seleziona dal carrello i prodotti da acquistare e verifica, a seconda dello
strumento di acquisto, con quali modalità puoi fare il tuo ordine. In
Convenzione puoi comprare solo con ordini diretti, nel Mercato Elettronico
con ordini diretti e Richieste di Offerta e negli Accordi quadro solo con
Richiesta di Offerta. Compila il modulo ed eventualmente allega la
documentazione necessaria.
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Come acquistare in Consip
9. Firma
Se nella procedura di abilitazione hai dichiarato di essere in possesso della
firma digitale, devi firmare digitalmente il tuo ordine. Devi quindi scaricare
l’ordine in formato pdf che ti viene generato dal sistema, firmarlo digitalmente,
ricaricarlo a sistema, inserire il numero di protocollo e inviarlo
telematicamente al fornitore. Se, invece, non hai la firma digitale, devi
scaricare il tuo ordine e inviarlo via fax al fornitore ma, per monitorarne lo
stato di avanzamento e avere una reportistica completa dei tuoi ordini, devi
comunque inserire il numero di protocollo nel sistema e segnare l’ordine
come già inviato.
10. Aggiudica (nel caso di Richiesta di Offerta)
Alla scadenza dei termini della Richiesta di Offerta, puoi visionare le offerte
dei fornitori, selezionare la migliore ed effettuare l’aggiudicazione provvisoria.
Per l'aggiudicazione definitiva dovrai firmare digitalmente ed inviare,
attraverso il sistema, il documento di accettazione generato automaticamente
dal sistema.
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Come acquistare in
Intercenter
1. Registrati
Accedi al sito www.intercent.it e segui la procedura on line nella sezione
“Vuoi registrarti on line?”
2. Vai alle convenzioni
Dalla homepage accedi alle convenzioni cliccando su “Convenzioni”, nel
riquadro sulla sinistra.
3. Aderisci ad una convenzione
Seleziona la convenzione di tuo interesse tra l’elenco delle convenzioni
attive. Al suo interno troverai tutta la documentazione tecnica e
amministrativa e il link “Aderisci alla convenzione” attraverso il quale
potrai creare un ordine.
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Appendice normativa
Legge 488/1999 Finanziaria
per l’anno 2000, art. 26
26. Acquisto di beni e servizi
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente
normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società di consulenza
specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica, con procedure
competitive tra primarie società nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si
impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla
convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati
dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi
con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica. Ove
previsto nel bando di gara, le convenzioni possono essere stipulate con una o più imprese alle
stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente. […]
3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del
comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per
l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure
telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del DPR 4 aprile 2002, n. 101 [il DPR
101/2002 è stato abrogato dal DPR 207/2010, n.d.r.]. La stipulazione di un contratto in violazione
del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del
danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello
indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con
popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.
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59
Legge 488/1999 Finanziaria
per l’anno 2000, art. 26
3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo
autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti
al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi
del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita
dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il
rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3.
4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza dei parametri di
cui al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e
l'economicità dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono
all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa,
conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese
disponibili sui siti Internet di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici
preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai
servizi di controllo interno.
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60
D. Lgs. 163/2006 Codice dei
Contratti, art. 59
Art. 59. Accordi quadro
1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro. Per i lavori, gli accordi quadro sono ammessi
esclusivamente in relazione ai lavori di manutenzione. Gli accordi quadro non sono ammessi per la
progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale.
(comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera h), d.lgs. n. 113 del 2007)
2. Ai fini della conclusione di un accordo quadro, le stazioni appaltanti seguono le regole di procedura
previste dalla presente parte in tutte le fasi fino all'aggiudicazione degli appalti basati su tale accordo quadro.
Le parti dell'a. q. sono scelte applicando i criteri di aggiudicazione definiti ai sensi degli articoli 81 e seguenti.
3. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste ai commi 4 e 5.
Tali procedure sono applicabili solo tra le stazioni appaltanti e gli operatori economici inizialmente parti
dell'accordo quadro. In sede di aggiudicazione degli appalti pubblici basati su un accordo quadro le parti non
possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate in tale accordo quadro, in
particolare nel caso di cui al comma 4.
4. Quando un accordo quadro è concluso con un solo operatore economico, gli appalti basati su tale
accordo quadro sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro. Per
l'aggiudicazione di tali appalti, le stazioni appaltanti possono consultare per iscritto l'operatore parte
dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.
5. Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici, il numero di questi deve essere
almeno pari a tre, purché vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano i criteri di
selezione, ovvero di offerte accettabili corrispondenti ai criteri di aggiudicazione.
6. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici possono essere aggiudicati
mediante applicazione delle condizioni stabilite nell'accordo quadro senza nuovo confronto competitivo.
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61
D. Lgs. 163/2006 Codice dei
Contratti, art. 59
7. Per il caso di cui al comma 6, l'aggiudicazione dell'accordo quadro contiene l'ordine di priorità,
privilegiando il criterio della rotazione, per la scelta dell'operatore economico cui affidare il singolo appalto.
8. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici, qualora l'accordo quadro non
fissi tutte le condizioni, possono essere affidati solo dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le parti in
base alle medesime condizioni, se necessario precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni indicate nel
capitolato d'oneri dell'accordo quadro, secondo la seguente procedura:
a) per ogni appalto da aggiudicare le stazioni appaltanti consultano per iscritto gli operatori economici che
sono in grado di realizzare l'oggetto dell'appalto;
b) le stazioni appaltanti fissano un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto
specifico tenendo conto di elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la
trasmissione delle offerte;
c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto deve rimanere segreto fino alla scadenza del
termine previsto per la loro presentazione;
d) le stazioni appaltanti aggiudicano ogni appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base
dei criteri di aggiudicazione fissati nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro.
9. La durata di un accordo quadro non può superare i quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente
motivati, in particolare, dall'oggetto dell'accordo quadro.
10. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo o in modo da
ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
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D. Lgs. 163/2006 Codice dei
Contratti, art. 60
Art. 60. Sistemi dinamici di acquisizione
1. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a sistemi dinamici di acquisizione. Tali sistemi sono utilizzati
esclusivamente nel caso di forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati, di uso corrente, esclusi gli appalti di
forniture o servizi da realizzare in base a specifiche tecniche del committente che, per la loro complessità, non
possano essere valutate tramite il sistema dinamico di acquisizione.
2. Per istituire un sistema dinamico di acquisizione le stazioni appaltanti seguono le norme della procedura aperta in
tutte le sue fasi fino all'attribuzione degli appalti da aggiudicare nell'ambito di detto sistema.
3. Tutti gli offerenti che soddisfano i criteri di selezione e che hanno presentato un'offerta indicativa conforme al
capitolato d'oneri e agli eventuali documenti complementari sono ammessi nel sistema.
4. Le offerte indicative possono essere migliorate in qualsiasi momento, a condizione che esse restino conformi al
capitolato d'oneri.
5. Per l'istituzione del sistema e per l'aggiudicazione degli appalti nell'ambito del medesimo le stazioni appaltanti
utilizzano esclusivamente mezzi elettronici conformemente all'articolo 77, commi 5 e 6.
6. Ai fini dell'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione le stazioni appaltanti:
a) pubblicano un bando di gara indicando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;
b) precisano nel capitolato d'oneri, tra l'altro, la natura degli acquisti previsti che sono oggetto di detto sistema,
nonché tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema di acquisizione, l'attrezzatura elettronica utilizzata
nonché i dettagli pratici e le specifiche tecniche di connessione;
c) offrono per via elettronica, dalla pubblicazione del bando e fino a conclusione del sistema, l'accesso libero, diretto
e completo al capitolato d'oneri e a qualsiasi documento complementare e indicano nel bando di gara l'indirizzo
Internet presso il quale è possibile consultare tali documenti.
7. Le stazioni appaltanti accordano a qualsivoglia operatore economico, per tutta la durata del sistema dinamico di
acquisizione, la possibilità di presentare un'offerta indicativa allo scopo di essere ammesso nel sistema alle
condizioni di cui al comma 3.
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D. Lgs. 163/2006 Codice dei
Contratti, art. 60
8. Le stazioni appaltanti concludono la valutazione delle offerte indicative entro quindici giorni a decorrere dalla
presentazione dell'offerta indicativa. Possono tuttavia prolungare il periodo di valutazione a condizione che nessun
appalto sia messo in concorrenza nel frattempo.
9. Le stazioni appaltanti informano al più presto l'offerente di cui al comma 7 in merito alla sua ammissione nel
sistema dinamico di acquisizione o al rigetto della sua offerta indicativa.
10. Ogni appalto specifico deve essere oggetto di un confronto concorrenziale. Prima di procedere a detto confronto
concorrenziale, le stazioni appaltanti pubblicano un bando di gara semplificato e invitano tutti gli operatori economici
interessati a presentare un'offerta indicativa, conformemente al comma 3, entro un termine che non può essere
inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara semplificato. Le stazioni appaltanti
procedono al confronto concorrenziale soltanto dopo aver terminato la valutazione di tutte le offerte indicative
introdotte entro questo termine.
11. Le stazioni appaltanti invitano tutti gli offerenti ammessi nel sistema a presentare un'offerta per ogni appalto
specifico da aggiudicare nel quadro del sistema. A tal fine essi fissano un termine sufficiente per la presentazione
delle offerte.
12 Le stazioni appaltanti aggiudicano l'appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di
aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione. Detti criteri
possono, all'occorrenza, essere precisati nell'invito menzionato nel comma 11.
13. La durata di un sistema dinamico di acquisizione non può superare quattro anni, tranne in casi eccezionali
debitamente giustificati.
14. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere a un sistema dinamico di acquisizione in modo da ostacolare,
limitare o distorcere la concorrenza.
15. Non possono essere posti a carico degli operatori economici interessati o dei partecipanti al sistema contributi di
carattere amministrativo.
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Legge 296/2006 Finanziaria per
l’anno 2007, art. 1 commi 449 e
450
1. 449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le
scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono
tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono
ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente
articolo [convenzioni stipulate da centrali regionali, ndr], ovvero ne utilizzano i
parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.
Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi
utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora
non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip
S.p.A.
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Legge 296/2006 Finanziaria per
l’anno 2007, art. 1 commi 449 e
450
1. 450. Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli
istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni
universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo
328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente
articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai
sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione
dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per
gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le università statali,
tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento
degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni,
avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati
conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle
risorse per il funzionamento.
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DPR 207/2010 Regolamento
dei Contratti Pubblici, art. 328
Art. 328 Mercato elettronico
1. Fatti salvi i casi di ricorso obbligatorio al mercato elettronico previsti dalle norme in vigore, ai sensi
dell'articolo 85, comma 13, del codice, la stazione appaltante può stabilire di procedere all'acquisto di beni e
servizi attraverso il mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante ovvero attraverso il
mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze
sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. ovvero attraverso il mercato elettronico
realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui all'articolo 33 del codice.
2. Il mercato elettronico consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del
contraente interamente gestite per via elettronica e telematica, nel rispetto delle disposizioni e dei principi
organizzativi di seguito indicati. Le procedure telematiche di acquisto mediante il mercato elettronico
vengono adottate e utilizzate dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e
semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione.
3. Le stazioni appaltanti abilitano al mercato elettronico i fornitori di beni e i prestatori di servizi tramite uno o
più bandi aperti per tutta la durata del mercato elettronico a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i
requisiti di abilitazione. [...]
4. Avvalendosi del mercato elettronico le S.A. possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia:
a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle
offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;
b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia di cui al capo II.
Nel caso di richiesta di offerta di cui alla lettera a), la stazione appaltante fissa un termine sufficiente per la
presentazione delle offerte, tenuto conto dei principi generali stabiliti all'articolo 70, comma 1, del codice.
[…]
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D.L. 98/2011 Legge di stabilità
2011, art. 11
Art. 11 Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della
Pubblica Amministrazione
1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche attraverso la razionalizzazione della
spesa per l'acquisto di beni e servizi, nel contesto del sistema a rete di cui all'articolo 1, comma 457, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono individuate misure dirette ad incrementare i processi di
centralizzazione degli acquisti riguardanti beni e servizi. A tale fine il Ministero dell'economia e delle
finanze - nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti - a decorrere dal 30 settembre 2011
avvia un piano volto all'ampliamento della quota di spesa per gli acquisti di beni e servizi gestita
attraverso gli strumenti di centralizzazione e pubblica sul sito www.acquistinretepa.it con cadenza
trimestrale le merceologie per le quali viene attuato il piano.
2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 e ai fini dell'aumento della percentuale di acquisti
effettuati in via telematica, il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi di Consip S.p.A.,
mette a disposizione nel contesto del sistema a rete il proprio sistema informatico di negoziazione in riuso,
anche ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo quanto definito con apposito decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Le amministrazioni pubbliche possono altresì richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze
l'utilizzo del sistema informatico di negoziazione in modalità ASP (Application Service Provider). Con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono previste le relative modalità e tempi di attuazione,
nonché i meccanismi di copertura dei costi relativi all'utilizzo, e degli eventuali servizi correlati, del sistema
informatico di negoziazione, anche attraverso forme di remunerazione sugli acquisti a carico degli
aggiudicatari delle procedure realizzate. […]
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D.L. 98/2011 Legge di stabilità
2011, art. 11
4. Per le merceologie di cui al comma 1, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti di
beni e servizi del Ministero dell'economia e delle finanze, Consip S.p.A. predispone e mette a disposizione
delle amministrazioni pubbliche strumenti di supporto alla razionalizzazione dei processi di
approvvigionamento di beni e servizi. A tale fine, Consip:
a) elabora appositi indicatori e parametri per supportare l'attività delle amministrazioni di misurazione
dell'efficienza dei processi di approvvigionamento con riferimento, tra l'altro, all'osservanza delle
disposizioni e dei principi in tema di razionalizzazione e aggregazione degli acquisti di beni e servizi, alla
percentuale di acquisti effettuati in via telematica, alla durata media dei processi di acquisto;
b) realizza strumenti di supporto per le attività di programmazione, controllo e monitoraggio svolte dalle
amministrazioni pubbliche;
c) realizza strumenti di supporto allo svolgimento delle attività di controllo da parte dei soggetti competenti
sulla base della normativa vigente.
[…]
6. Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell'articolo 26,
comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano
responsabilità erariale. Restano escluse dall'applicazione del presente comma le procedure di
approvvigionamento già attivate alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
12. La relazione di cui all'articolo 26, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, illustra inoltre i
risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal
presente articolo per ciascuna categoria merceologica. Tale relazione è inviata entro il mese di
giugno di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi.
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D.L. 52/2012 Spending Review 1,
art. 7 e seguenti
Art. 7 Modifiche alle disposizioni in materia di procedure di acquisto
2. All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «di cui
all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4
aprile 2002, n. 101» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 328, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi
restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di
beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai
sensi del medesimo articolo 328».
Art. 9 Attività della centrale di committenza nazionale attraverso sistema informatico
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze mette a disposizione, a titolo gratuito, il proprio
sistema informatico di negoziazione in modalità ASP (Application Service Provider) delle
pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti pubblici che si avvalgono di Consip S.p.A.,
anche ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e delle disposizioni del presente decreto.
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D.L. 52/2012 Spending Review 1,
art. 7 e successivi
Art. 11 Mercato elettronico della pubblica amministrazione
1. All'articolo 11, comma 10-bis, lettera b), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono
aggiunte in fine, le seguenti parole: «e nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato
elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del regolamento».
Art. 13 Semplificazione dei contratti di acquisto di beni e servizi
1. Per i contratti relativi agli acquisti di beni e servizi degli enti locali, ove i beni o i servizi da
acquistare risultino disponibili mediante strumenti informatici di acquisto, non trova
applicazione quanto previsto dall'articolo 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604.
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D.L. 95/2012 Spending Review 2,
art. 1
Art. 1 Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle
procedure
1. Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge
23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di
approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip
S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità
amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della
differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel
contratto. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di
prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette
all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La
disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello
Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal
rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da
Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano
insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.
[…]
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D.L. 95/2012 Spending Review 2,
art. 1
3. Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad
approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi
dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere,
qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo
svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi
durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di
disponibilità della detta convenzione.
[…]
6. Nell'ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato dal Ministero
dell'economia e delle finanze avvalendosi di Consip S.p.A. possono essere istituite specifiche
sezioni ad uso delle amministrazioni pubbliche che, a tal fine, stipulino appositi accordi con il
Ministero dell'economia e delle finanze e con Consip S.p.A.
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D.L. 95/2012 Spending Review 2,
art. 1
7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della
finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle
seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete,
combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi
attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali
di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa
vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra
indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato
precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. È fatta salva la possibilità di
procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette
modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di
committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati
nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di
committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione
risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di
intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che
prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni del
presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.
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D.L. 95/2012 Spending Review 2,
art. 1
8. I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e
sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche
conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e
quello indicato nel contratto.
[…]
13. Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di
fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale
comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle
prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto
conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle
convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre
1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli
del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche
tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni
patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente
nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi
apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione
pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo
successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio
1994, n. 20.
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