Il filare di alberi, se sostituito, deve rispettare le distanze legali
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Il filare di alberi, se sostituito, deve rispettare le distanze legali
Commenti e sentenze DISTANZE LEGALI COMMENTO/DOCUMENTO Legittimità Il filare di alberi, se sostituito, deve rispettare le distanze legali n Silvia Caffarena LA MASSIMA Distanze legali – Diritto di tenere un filare di alberi a distanza minore da quella legale – Sostituzione singole piante – Ammissibilità – Sostituzione intero filare – Esclusione Corte di Cassazione, sent. 9 giugno 2008, n. 15199, Sez. II – Pres. Vella; Rel. Mazziotti Di Celso; P.M. Fedeli – Comune di Vi.Ma. (avv. Dani) c. Fe.Fa. (avv. Fusaroli) Il diritto di tenere a distanza minore di quella legale un filare di alberi situato lungo il confine ha per oggetto non le piante singolarmente, ma l’intero filare inteso come universitas rerum. Pertanto finché questo conserva unitariamente la sua vitalità, esso può essere integrato mediante la sostituzione di piante nuove. Quando invece il filare sia distrutto nella sua interezza per opera dell’uomo o per evento naturale, non può essere sostituito se non osservando la distanza prevista dalla legge. La fattispecie L’attore agisce in giudizio al fine di sentire condannare la società Az.Ag.St. di Ca.An. & C Sas alla rimozione di un filare di pioppi, piantumato, in violazione delle distanze legali. La convenuta, costituitasi, eccepisce di essersi limitata a sostituire, su ordine del Comune, un filare di pioppi preesistente con altro della medesima specie e chiede pertanto che quest’ultimo (previa autorizzazione alla chiamata in causa) venga condannato al risarcimento dei danni cagionatole per l’azione promossa dal Fe.Fa. Il procedimento, che già dal primo grado di giudizio vede soccombente il Comune e vittoriose le altre due parti, prosegue di fronte al Tribunale e approda, infine, in Cassazione. In questa sede, come già nelle precedenti, la difesa del Comune propone diverse ecce- 38 MARZO 2009 zioni, deducendo, in via preliminare la competenza del giudice amministrativo in luogo di quello ordinario (eccezione già respinta dai giudici di merito) e censurando la sentenza emessa dal Tribunale sotto molteplici profili. In particolare, il Comune sostiene che il Tribunale abbia errato nel ritenere applicabile l’art. 892 cod. civ., in luogo dell’art. 895 cod. civ., secondo cui, qualora si sia acquisito il diritto di tenere alberi a distanza inferiore da quella legale, detto diritto persiste nel caso di sostituzione degli alberi facenti parte di un unico filare. Inoltre, la pronuncia impugnata sarebbe stata emessa, a parere dell’ente comunale, in violazione della normativa agricola del PRG secondo cui «ove lo spazio lo consenta, gli alberi abbattuti … devono essere sostituiti». Disattesa ogni eccezione avanzata dal Comune in ordine tanto alla giurisdizione del giudice amministrativo, quanto alle censure mosse alla sentenza del giudice di merito, la Corte di Cassazione si pronuncia a favore sia di Fe.Fa. che della società Az.Ag.St. di Ca.An. & C Sas (in quest’ultimo caso, limitatamente alla richiesta di risarcimento del danno). Giurisdizione ordinaria e amministrativa Le questioni decise dalla Corte di Cassazione nella pronuncia in oggetto sono molteplici ma solo alcune, data la loro rilevanza giuridica, verranno esaminate maggiormente nel dettaglio. Qualche breve cenno merita, in primo luogo, l’eccezione sollevata dall’ente comunale circa il supposto difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per violazione dell’art. 34, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dell’art. 7, legge 21 luglio 2000, n. 205. In relazione a questo particolare aspetto, la giurisprudenza delle Corti ordinarie (così come quella amministrativa) è univoca nell’escludere la giurisdizione del giudice amministrativo nell’ipotesi in cui la controversia abbia a oggetto non già la legittimità di provvedimenti e/o comportamenti adottati dalla P.A. bensì diritti soggettivi attinenti situazioni di carattere privatistico. IL SOLE 24 ORE Immobili &DIRITTO DISTANZE LEGALI Approfondimenti La normativa di riferimento Modo di computare la distanza di un albero dal confine La distanza di un albero dal confine deve essere computata al momento della sua piantagione e, se trattasi di semina, deve essere riferita al luogo della semina. ● Computo della distanza in caso di trapianto Nel caso di trapianto di un alberello prelevato da un vivaio, la distanza dal confine deve essere calcolata a partire dalla linea di confine fino alla parte basalmente esterna del tronco dell’alberello trapiantato. ● Computo della distanza per alberi adulti In presenza di alberi già divenuti adulti, la distanza deve essere computata orizzontal mente dal confine in edificato. ● Computo della distanza di un albero adulto inclinato su terreno in pendio La distanza deve essere misurata orizzontalmente, anche in presenza di terreni in pendio, dal punto in cui si pianta il seme o si trapianta una piantina dal vivaio ovvero dalla sezione del tronco dell’albero, quando questo sia già adulto. ● Distanza di alberi tra fondi a dislivello Nel caso in cui siano piantati alberi nelle rispettive proprietà poste a dislivello, tali alberi, così come le piante seminate o trapiantate, devono rispettare le distanze dal confine stabilite dall’art. 892 cod. civ. per ciascuna categoria di albero. ● Fonte: S. Rezzonico, M. Rezzonico, «Le distanze in edilizia», Il Sole 24 ORE 2007, 363 ss. In questa direzione si è espressa la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, in un’ipotesi in parte analoga a quella oggetto del presente commento (la fattispecie concerneva, infatti, l’illegittimità di opere realizzate in violazione delle distanze fra costruzioni): «Quando in una controversia tra privati, attinente a diritti soggettivi, il giudice debba vagliare situazioni presentanti aspetti di pubblico interesse o possa trovarsi a scrutinare la legittimità di provvedimenti amministrativi, le questioni che insorgono circa i confini dei poteri al riguardo del giudice ordinario attengono, data l’estraneità della P.A. al giudizio, al merito e non alla giurisdizione, investendo l’individuazione dei limiti interni posti dall’ordinamento alle attribuzioni del giudice ordinario» (Cass., ord. 6 maggio 2003, n. 6887, Sez. Unite). Da segnalare, inoltre, per la sua stretta attinenza al caso de quo, anche la pronuncia 20 ottobre 2006, n. 22511, emessa anch’essa dalla Cassazione a Sezioni Immobili &DIRITTO IL SOLE 24 ORE Unite: «è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda di rivalsa proposta nei confronti del Comune per i danni cagionati al proprietario confinante dal vicino, al quale sia stato imposto con ordinanza sindacale di piantare nel proprio terreno alberi a distanza inferiore a quella legale» (Cass. 20 ottobre 2006, n. 22511, Sez. Unite,). Nel provvedimento da ultimo citato, la Corte (in aderenza alla propria funzione orientativa e nomofilattica) pone l’accento, in particolare, sulla natura della controversia, differenziando l’ipotesi in cui la censura investa direttamente il provvedimento amministrativo (con conseguente devoluzione del giudizio al T.A.R. e, in secondo grado, al Consiglio di Stato) da quella concernente eventuali comportamenti illegittimi o di abuso («indebite pressioni») posti in essere dalla P.A. Al riguardo, non si registrano particolari deviazioni dall’orientamento prevalente suddescritto. Decisamente dettagliata è la rosa delle previsioni normative aventi a oggetto le distanze legali fra gli alberi e il confine (artt. 892 ss. cod. civ.). Come è noto, infatti, il legislatore ha disciplinato detta materia, prevedendo e differenziando svariate fattispecie. Così l’art. 892, comma 1 cod. civ., rubricato «Distanze per gli alberi» nello stabilire che: «Chi vuole piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza dagli usi locali» rinvia alla disciplina dei regolamenti locali e, in subordine, agli usi, anch’essi locali, prevedendo, in difetto, distanze diverse a seconda del genere di albero o pianta (tre metri per gli alberi ad alto fusto, un metro e mezzo per gli alberi non ad alto fusto, mezzo metro per viti, arbusti ecc.). Da rilevare come la giurisprudenza, specie di merito, si sia pronunciata in svariate occasioni per sottolineare il carattere suppletivo della normativa codicistica racchiusa nell’art. 892 cod. civ., rispetto a quelle di tipo regolamentare: «In tema di distanza per gli alberi rispetto al confine la norma di cui all’art. 892 cod. civ. ha carattere suppletivo rispetto alle norme regolamentari» (così, per tutte: Pret. Mantova 10 marzo 1993). Questo significa, in altre parole, che i regolamenti e, in subordine, gli usi locali, se esistenti, trovano applicazione in luogo della normativa civilistica dettata dall’art. 892 cod. civ. Le norme locali cui fa riferimento il codice civile, generalmente, sono contenute in regolamenti di polizia urbana e rurale, mentre gli usi possono essere reperiti in apposite raccolte, conservate presso le Camere di Commercio territorialmente dislocate. MARZO 2009 Commenti e sentenze COMMENTO/DOCUMENTO Legittimità 39 Commenti e sentenze DISTANZE LEGALI In base ai presupposti succitati, acquistano quindi importanza determinante, tanto un’attenta lettura dei regolamenti locali (da rilevare come, nel caso de quo, la Corte abbia ritenuto che il PRG non ponesse le condizioni per la sostituzione degli alberi abbattuti, interpretando in senso abbastanza rigoroso l’inciso «ove lo spazio lo consenta» ed escludendo, al contempo, che le distanze ivi previste lo permettessero) quanto una corretta classificazione dei diversi esemplari di albero nell’una o nell’altra categoria. Per la giurisprudenza di legittimità, peraltro, la ratio dell’art. 892 cod. civ., risiede sostanzialmente nell’opportunità di «impedire l’occupazione del fondo altrui da parte delle radici degli alberi posti in prossimità del confine» e, al contempo, di «determinare lo spazio ragionevolmente occorrente a ciascun tipo di albero, in relazione all’altezza del fusto» (v. Cass. 6 marzo 2003, n. 3289). L’orientamento della giurisrudenza Coerentemente con l’orientamento sopra descritto, in una recentissima sentenza, la Corte di Cassazione ha rimarcato il principio (già espresso in svariate pronunce) secondo cui il proprietario del fondo può richiedere, in ogni caso, l’estirpazione degli alberi piantati dal vicino in violazione delle distanze legali, a prescindere dall’esistenza e, quindi, dall’accertamento, di un’effettiva turbativa (Cass. 9 giugno 2008, n. 15236). Quanto alle motivazioni, la Suprema Corte pone l’accento sulla finalità delle norme in materia di distanze legali, atte a garantire e tutelare il fondo in sé, «indipendentemente dalle sue particolari caratteristiche o esigenze». Il diritto di servitù affermativa 40 MARZO 2009 COMMENTO/DOCUMENTO Legittimità di tenere alberi a distanza minore a quella di legge, naturalmente, può essere usucapito con il decorso del tempo, salvo il positivo esperimento, da parte del proprietario del fondo confinante, dell’azione negatoria (cosiddetta actio negatoria servitutis). Ai sensi dell’art. 894 cod. civ., infatti: «Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantate o nascano a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti». L’azione negatoria, pertanto, è volta principalmente a far dichiarare l’inesistenza dei diritti affermati da altri sulla cosa me- In tema di distanza per gli alberi dal confine l‘art. 892 cod. civ. ha carattere suppletivo rispetto alle norme regolamentari diante un’unica azione che è, al contempo, ad accertamento negativo, inibitoria e di condanna. La giurisprudenza più recente e consolidata è solita ricondurre nell’ambito di detto schema non solo la domanda diretta all’accertamento dell’inesistenza della servitù ma anche quella volta all’eliminazione della situazione lesiva, venutasi a creare a seguito del comportamento antigiuridico posto in essere del terzo. In altre parole, il proprietario ha la facoltà di agire nei modi e nelle forme tipiche di detta azione, sempre che, nel frattempo, non sia maturata l’usucapione del relativo diritto di servitù. In questo senso tanto la dottri- Tabella 1 La giurisprudenza citata LEGITTIMITÀ Cass. civ. 15 giugno 1999, n. 5928 Cass. civ. 6 marzo 2003, n. 3289 Cass. civ. 6 maggio 2003, n. 6887 T.A.R. Marche 7 maggio 2003, n. 315 Cass. civ. 20 ottobre 2006, n. 22511 Cass. civ. 18 ottobre 2007, n. 21885 Cass. civ. 9 giugno 2008, n. 15236 MERITO Pret. Foligno 9 marzo 1985 Pret. Mantova 10 marzo 1993 na quanto la giurisprudenza sono solite utilizzare il termine di prescrizione «acquisitiva». L’usucapione, se eccepita, deve essere provata con i consueti mezzi, tenendo conto, imprescindibilmente, dell’età delle piante e quindi dell’anno in cui è stato eseguito il piantamento: «Ai fini dell’usucapione del diritto a tenere alberi a distanza dal confine inferiore a quella di legge, il termine decorre dalla data del piantamento, perché è da tale momento che ha inizio la situazione di fatto idonea a determinare, nel concorso delle altre circostanze richieste, l’acquisito del diritto per decorso del tempo» (Cass. 18 ottobre 2007, n. 21885; Pret. Foligno 9 marzo 1985). La decisione della Suprema Corte La questione affrontata dalla Cassazione nella sentenza in commento è in realtà un pò più specifica in quanto si riferisce non già alle singole piante, bensì a un intero filare, ipotesi peraltro disciplinata nel dettaglio dall’art. 895, comma 1 cod. civ.: «Se si è acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle sopra indicate IL SOLE 24 ORE Immobili &DIRITTO DISTANZE LEGALI COMMENTO/DOCUMENTO Legittimità Ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione CORTE DI CASSAZIONE per il Comune di …, C.F. ..., in persona del Sindaco e legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall’avv. …, come da procura speciale in calce al presente atto, elettivamente domiciliato presso il suo studio in … alla via … CONTRO Il sig. …, C.F., domiciliato a …, via, n. …, presso lo studio dell’avv. … PREMESSO – che il Comune ricorrente è stato convenuto in giudizio del sig. … innanzi al Tribunale di …, con atto di citazione notificato il … perché venisse pronunciata sentenza con la quale (indicare domanda oppure trascriverla); – che il convenuto, costituitosi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza della domanda dell’attore e ha altresì eccepito l’infondatezza della domanda dell’attore e ha altresì eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice adito; – che la domanda non appartiene alla Giudice ordinario, bensì a quella del Giudice Amministrativo, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO (indicare le stesse) Tutto ciò premesso CHIEDE Alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione di statuire sulla giurisdizione relativamente al giudizio di cui trattasi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 382 c.p.c. Con vittoria di spese, diritti e onorari. Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dichiara che la presente causa è di valore indeterminabile (ovvero: ha il valore di euro…). Ai sensi e per gli effetti degli artt. 133, terzo comma, 134, terzo comma e 176, secondo comma c.p.c. indica il seguente numero di fax, ovvero il seguente indirizzo di posta elettronica … Si produrranno: (vedasi art. 369 c.p.c.) ..…, lì …… Avv. …… Fonte: C. Cecchella, «Processo civile», Il Sole 24 ORE 2007, 167 ss. e l’albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non può sostituirlo, se non osservando la distanza legale. La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di un filare situato lungo il confine». Nonostante la formulazione non del tutto limpida dell’art. 895 cod. civ. (la quale sembrerebbe, in effetti, derogare, con Immobili &DIRITTO IL SOLE 24 ORE la previsione del comma 2, alla regola generale stabilita nel comma 1) la giurisprudenza è solita interpretare questa disposizione conformemente a quanto stabilito dalla Suprema Corte nella sentenza de quo. La ratio della norma, secondo l’interpretazione generalmente accolta, risiederebbe, difatti, nell’intento di limitare e circo- scrivere gli eventuali effetti dell’usucapione (o comunque dell’evento acquisitivo) al filare nella sua totalità, inteso come universitas rerum. Detta interpretazione giurisprudenziale, nonostante, è d’uopo ripeterlo, l’infelice formulazione della lettera del codice, sembrerebbe comunque coerente con le premesse poste dal legislatore. Infatti, mentre la norma di cui all’art. 895, comma 1 cod. civ. stabilisce la regola generale secondo cui, acquisito il diritto di servitù, la sostituzione dell’albero morto, reciso o abbattuto, non può aver luogo se non nel rispetto delle distanze legali, il comma 2 dello stesso articolo, nel prevedere la medesima ipotesi (ossia che il singolo albero debba venire sostituito a causa degli eventi descritti) stabilisce altresì che detta fattispecie non trovi applicazione con riferimento specifico ai filari. In altre parole: in base all’interpretazione dell’art. 895, comma 2 cod. civ., accolta e suffragata dalla Suprema Corte, per i filari di alberi, intesi, appunto come un’unità compatta (come universitas rerum, per utilizzare l’espressione della Corte di Cassazione), la regola stabilita dall’art. 895, comma 1 cod. civ., non opera. Conseguentemente, nell’ipotesi in cui venisse sostituito un albero facente parte di un filare permarrebbe, in capo al terzo, il diritto (acquisito per usucapione o per destinazione del padre di famiglia) di mantenere detto filare a distanza inferiore da quella legale. Laddove, invece, lo sradicamento (per morte o altra causa) avesse a oggetto non già la singola pianta, bensì il filare nella sua totalità, il diritto di servitù verrebbe meno e, in caso di nuovo piantamento, il terzo sarebbe tenuto al rispetto delle distanze legali così come stabilite dai regoMARZO 2009 Commenti e sentenze La Formula 41 Commenti e sentenze DISTANZE LEGALI lamenti locali, dagli usi o, in mancanza, dall’art. 892 cod. civ. Questo perché, come rimarcato dalla Cassazione: «il diritto di tenere a distanza minore di quella legale un filare di alberi situato lungo il confine ha per oggetto non le piante singolarmente, ma l’intero filare, inteso come universitas rerum». Sul punto la giurisprudenza è, benché scarna, relativamente consolidata e univoca. COMMENTO/DOCUMENTO Legittimità Per una visione d’insieme il più possibile completa ed esaustiva, nonostante la scarsità di provvedimenti in materia, si segnala la sentenza citata in narrativa dalla Suprema Corte, ossia la sentenza 14 luglio 1956, n. 2690, nonché la più recente pronuncia 15 giugno 1999, n. 5928 qui di seguito citata: «Ai sensi dell’art. 895, comma 1 cod. civ., nella ipotesi in cui, per morte, reci- sione o abbattimento, un albero non facente parte di un filare sia stato eliminato, si estingue, in deroga ai principi in tema di estinzione delle servitù, anche la servitù che consentiva il mantenimento dell’albero a distanza inferiore a quella legale, non avendo il titolare del fondo dominante alcun diritto di sostituire l’albero eliminato se non osservando le distanze legali». Corte di Cassazione, sent. 9 giugno 2008, n. 15199, Sez. II Pres. Vella; Rel. Mazziotti Di Celso; P.M. Fedeli – Comune di Vi.Ma. (avv. Dani) c. Fe.Fa. (avv. Fusaroli) Distanze legali – Diritto di tenere un filare di alberi a distan za minore da quella legale – Sostituzione singole piante – Ammissibilità – Sostituzione intero filare – Esclusione Motivi della decisione Con il quarto motivo e il quinto del ricorso principale – da esaminare prima del terzo per ragioni di ordine logico – il Comune di Vi.Ma. denuncia rispettivamente: a. violazione degli artt. 892 e 895 cod. civ., sostenendo che il Tribunale ha errato nel ritenere inapplicabile l’art. 895, ultimo comma cod. civ. – in base al quale non si devono rispettare le distanze legali nel caso di sostituzione di alberi facenti parte di un filare lungo il confine – e nell’applicare invece l’art. 892 cod. civ., che impone il rispetto delle distanze: il Tribunale è pervenuto a tale conclusione rilevando che nella specie non si era proceduto all’abbattimento di singoli alberi ma dell’intero filare. Ad avviso del ricorrente principale l’osservanza delle distanze legali è imposta dall’art. 895 cod. civ., solo nell’ipotesi di cui al comma 1 che prevede l’estinzione della servitù a seguito della perdita di singole piante: tale disposizione è derogata dal comma 2 il quale, con riferimento ai filari, riconosce il diritto al mantenimento della servitù. Del tutto irrilevante al riguardo è che l’Az.Ag.St. di Ca.An. & C abbia provveduto al reimpianto non sostituendo albero per albero ma con soluzione di continuità rispetto all’abbattimento (quarto motivo); b. violazione dell’art. 11 della normativa agricola del vigente PRG deducendo che il detto articolo prevede che «ove lo spazio lo consenta, gli alberi abbattuti … devono essere sostituiti» per cui nella specie non rileva il rispetto della distanza dal confine posto che lo spazio di due metri dal confine è sufficiente per la sostituzione degli alberi in questione. Peraltro, esso Comune nell’ordinare di reimpiantare gli alberi non era tenuto a verificare se esisteva una eventuale violazione delle distanze nei rapporti di vicinato e se esisteva una servitù consistente nel diritto di mantenere alberi a distanza inferiore dal confine del vicino: infatti, l’atto amministrativo è sempre emanato con salvezza dei diritti dei terzi (quinto motivo). La Corte rileva l’infondatezza delle dette censure che possono essere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione e interdipendenza riguardando tutte – sotto 42 MARZO 2009 profili e aspetti diversi – problematiche collegate alle norme dettate in tema di distanza di alberi dal confine e l’accertamento della sussistenza o meno del divieto di ripiantare gli alberi in questione a distanza non legale. La sentenza impugnata è del tutto corretta e si sottrae alle critiche che le sono state mosse con i motivi in esame. Occorre premettere che, in base a quanto accertato in fatto dal Tribunale e non contestato, gli organi tecnici del Comune ricorrente e del Corpo Forestale dello Stato riconobbero la «precarietà e la pericolosità» di tutti i 246 esemplari di pioppo ... e la conseguente necessità di abbatterli per evitare possibili danni alle cose e alle persone» (pagina 18 sentenza impugnata). Il Comune autorizzò quindi l’abbattimento degli alberi – con l’obbligo della loro sostituzione – per cui l’Az.Ag.St. di Ca.An. & C provvide ad abbattere l’intero filare di alberi in questione. Ciò posto va osservato che, stabilito che gli alberi in questione costituivano un filare, coerentemente il giudice di appello ha ritenuto detto filare – considerato nel suo complesso unitario e non in relazione ai singoli alberi man mano sostituiti – rilevante ai fini del rispetto della distanza dal confine. È, infatti, evidente che il comma 2 dell’art. 895 cod. civ. non può che riferirsi alla sostituzione di singoli alberi facenti parte di un filare e non alla sostituzione di tutto il filare. In quest’ultimo caso non è invece consentito – analogamente a quanto disposto nell’art. 895, comma 1 cod. civ., con riferimento all’ipotesi di sostituzione di un singolo albero morto o reciso e abbattuto e in precedenza ubicato a distanza inferiore a quella legale – sostituire il filare con altro collocato (come in precedenza) a distanza inferiore a quella legale. In tali sensi le disposizioni dettate dall’art. 895 cod. civ. sono state interpretate da questa Corte nella sentenza n. 2690 pronunciata nel lontano 14 luglio 1956. Con tale sentenza è stato affermato il principio (che il Collegio condivide e ribadisce) secondo cui il diritto di tenere a distanza minore di quella legale un filare di alberi situato lungo il confine ha per oggetto non le piante singolarmente, ma l’intero filare inteso come universitas rerum: pertanto finché questo conserva unitariamente la sua vitalità, esso può essere integrato mediante la sostituzione di piante nuove a quelle che via via periscono o sono abbattute, quando invece il filare sia distrutto nella sua interezza per opera delIL SOLE 24 ORE Immobili &DIRITTO DISTANZE LEGALI COMMENTO/DOCUMENTO Legittimità Immobili &DIRITTO IL SOLE 24 ORE l’autorizzazione all’abbattimento non impugnata dalla richiedente e che comunque è stata rilasciata con salvezza dei diritti dei terzi. Dalle considerazioni che precedono deriva logicamente che anche questo motivo non merita accoglimento atteso che l’Az.Ag.St. di Ca.An. & C – come dalla stessa precisato nel controricorso – non ha provveduto subito alla sostituzione degli alberi abbattuti proprio per la fondata protesta del vicino Fe.Fa., protesta ben nota al Comune il quale, malgrado ciò, ha insistito nel proprio atteggiamento arbitrario – in quanto contrario alle norme sulle distanze – emanando l’ordinanza sopra citata avverso la quale l’intimata Azienda propose (senza risultati positivi) anche ricorso al T.A.R. Va invece dichiarato inammissibile – e non assorbito – il ricorso incidentale condizionato affidato a un solo motivo con il quale l’Az.Ag.St. lamenta l’errore commesso dal tribunale nel non aver accolto l’appello incidentale condizionato proposto da essa azienda volto a ottenere, in caso di ritenuta legittimità dell’ordinanza di reimpianto dell’intero filare di alberi abbattuto, il rigetto di qualsiasi domanda avanzata nei suoi confronti dall’attore Fe.Fa. Al riguardo va ribadito il principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui presupposto della dichiarazione di assorbimento del ricorso incidentale condizionato conseguente al rigetto del ricorso principale è l’ammissibilità del ricorso incidentale medesimo. Infatti, la dichiarazione di assorbimento del ricorso incidentale condizionato, che consegue all’accertamento dell’infondatezza del ricorso principale (condizionante), comporta pur sempre un apprezzamento del merito dell’impugnazione condizionata, il quale, a sua volta, implica l’ammissibilità di questa. Se il ricorso incidentale è invece a priori inammissibile, la subordinazione dell’interesse a impugnare all’accoglimento, anche parziale, del ricorso principale non vale a impedire alla Corte di Cassazione l’esercizio del suo potere-dovere di accertarne e dichiararne l’inammissibilità, indipendentemente da qualunque eccezione sollevata dalle parti. Va altresì aggiunto che il ricorso incidentale, anche se qualificato come condizionato, deve essere giustificato dalla soccombenza, cosicché è inammissibile – per difetto di interesse – il ricorso della parte che sia rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello proposto al solo scopo di risollevare questioni che non sono state decise dal giudice di merito perché assorbite dall’accoglimento di altra tesi, salva rimanendo la facoltà di riproporle dinanzi al giudice del rinvio in caso di annullamento della sentenza (in tali sensi, tra le tante, sentenze 19 ottobre 2006, n. 22501; 29 agosto 2003, n. 12680; 8 agosto 2002, n. 14382; 16 luglio 2001, n. 9637; 26 giugno 2001, n. 8732). Nella specie il ricorso incidentale riguarda questioni prospettate in motivi di gravame che il giudice di secondo grado espressamente ha ritenuto di non dover esaminare per effetto del rigetto dell’appello principale del Comune di Vi.Ma. Per la sussistenza di giusti motivi, tenuto anche conto della pronuncia di inammissibilità del ricorso incidentale, le spese del giudizio di legittimità vanno compensate per intero tra tutte le parti. (Omissis) MARZO 2009 Commenti e sentenze l’uomo o per evento naturale, non può essere sostituito se non osservando la distanza prevista dalla legge. Per quanto riguarda poi l’asserita violazione dell’art. 11 della normativa agricola del PRG del Comune ricorrente va rilevato che secondo quanto disposto da detta norma – e testualmente riportato nella sentenza impugnata – «ove lo spazio lo consenta, gli alberi abbattuti … devono essere sostituiti con altrettanti «esemplari di dimensioni (al momento dell’impianto) non inferiori a cm 25 di circonferenza misurata a m 1,00 da terra …». Pertanto, come ineccepibilmente posto in evidenza dal Tribunale, in base a quanto previsto dal citato art. 11 la sostituzione degli alberi abbattuti può essere realizzata solo «ove lo spazio lo consenta» il che nella specie non è ravvisabile atteso che «lo spazio esistente tra il confine e il luogo in cui avrebbero dovuto essere piantati i nuovi alberi non lo permetteva, essendo inferiore alla distanza legalmente prescritta» (pagina 20 sentenza impugnata). In sostanza la norma di cui al citato art. 11 si riferisce, come correttamente ritenuto dal tribunale, alle modalità da osservare nell’eseguire la sostituzione degli alberi abbattuti (nonché alle caratteristiche tecniche e alle dimensioni dei nuovi alberi da impiantare) sempre però nel rispetto della normativa legale in tema di distanze dettata dagli artt. 892 e 895 cod. civ. Con riferimento, infine, all’ultima parte del quinto motivo di ricorso – relativa all’asserita insussistenza dell’obbligo in capo al Comune ricorrente di verificare l’eventuale violazione delle distanze nei rapporti di vicinato e di accertare l’esistenza di una servitù consistente nel diritto di mantenere alberi a distanza inferiore dal confine del vicino e ciò sul rilievo che l’atto amministrativo è sempre emanato con salvezza dei diritti dei terzi – è appena il caso di richiamare quanto segnalato nella sentenza impugnata in ordine alle lettere inviate dall’Az.Ag.St. di Ca.An. & C al Comune (e che questo non ha contestato di aver ricevuto) contenenti sia la chiara illustrazione della situazione venutasi a creare dopo l’abbattimento del filare di alberi, sia i motivi in fatto e in diritto posti a base della formale opposizione del vicino Fe.Fa. alla sostituzione di detto filare. Malgrado queste comunicazioni il Comune emise in data 12 settembre 2000 l’ordinanza con la quale intimò all’Azienda di provvedere alla «piantumazione». In tal modo – come ritenuto dal Tribunale sia pur implicitamente ma, sul piano logico, chiaramente – il Comune (anche se consapevole dell’opposizione del confinante Fo.Fa.) ha, con pressioni indebite e con l’adozione di atti amministrativi, indotto l’Az.Ag.St. di Ca.An. & C a ripiantare il filare di alberi a distanza inferiore a quella legale ponendo così in essere un «comportamento» arbitrario e causativo del danno subito dall’Azienda per effetto dell’azione giudiziaria promossa nei suoi confronti dal Fe.Fa. per violazione delle norme sulle distanze. Con il terzo motivo del ricorso principale il Comune di Vi.Ma. denuncia vizi di motivazione deducendo che la Corte d‘appello non ha considerato che l’Az.Ag.St. di Ca.An. & C ha lasciato trascorrere quasi due anni prima di provvedere alla sostituzione degli alberi via via abbattuti rendendosi in tal modo inadempiente rispetto a quanto disposto con 43