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g - Assica
Incontro dibattito ASSICA
“Nuove regole
g di etichettatura per
p il
settore alimentare”
“Il
Il Regolamento UE 1169/2011: futuri
sviluppi e prospettive”
Roberto Copparoni
Ministero della Salute
Direzione Generale Igiene Sicurezza degli Alimenti e Nutrizione
Milano 1 marzo 2012
1
SVILUPPI NORMATIVI
ETICHETTATURA
DEGLI ALIMENTI
Dir.. 2000/
Dir
2000/13
13/CE
/CE
ETICHETTATURA
NUTRIZIONALE
Dir.. 90/
Dir
90/496
496/CEE
/CEE
Regolamento
g
relativo alla fornitura di
informazioni alimentari ai consumatori
2
ALTRI PROVVEDIMENTI COINVOLTI
Direttiva 87/250/CEE
(indicazione del grado alcolico delle bevande)
Direttive 79/112/CEE e 94/54/CE e2004/77
(indicazioni obbligatorie da apporre sulle etichette di alcuni prodotti)
Direttiva 2002/67/CE
(etichettatura di prodotti contenenti chinino e caffeina)
Regolamento CE n. 608/2004
(etichettatura dei prodotti addizionati con fitosteroli,
fitosteroli fitostanoli e/o esteri dei
fitostanolo)
3
Regolamento(UE) n. 1169 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011
RELATIVO ALLA FORNITURA DI
INFORMAZIONI ALIMENTARI AI
CONSUMATORI
„
„
„
„
votato dal Parlamento Europeo il 6 luglio 2011
formalmente adottato dal Consiglio UE il 29 settembre
2011
pubblicato sulla GU UE il 22 novembre 2011
previsto periodo transitorio generale dall’entrata in vigore:
- 3 anni per lo smaltimento delle scorte di etichette non
conformi
- 5 anni p
per l’etichettatura nutrizionale
4
Molt
olteplici
eplici
p
novità:
„
„
i principio:
principio
i i i : elevato
l
t livello
li ll di protezione
t i
dei
d i consumatori:
t i concetto
tt
esteso a tutti gli operatori del settore alimentare della catena
alimentare, obbligati a fornire informazioni qualitativamente idonee per
effettuare scelte consapevoli.
Viene abbandonato l’approccio dei divieti e introdotto un approccio di
principi a cui l’operatore
l operatore alimentare deve sempre attenersi nel fornire
informazioni sull'identità e la composizione, e tutte le proprietà e
caratteristiche dell'alimento, informazioni sulla protezione della salute
dei consumatori e sulla sicurezza dell'alimento
dell alimento.
requisiti puntuali:
puntuali:
- ampio spazio alla responsabilità sulle informazioni sugli alimenti
- maggiori informazioni obbligatorie e facoltative
5
REGOLAMENTO INFORMAZIONI
SUI PRODOTTI ALIMENTARI AI
CONSUMATORI
una semplice modifica
ma…
una “trasformazione culturale”
- maggiore coinvolgimento delle Aziende
- migliori opportunità per consumatori e industria
Obiettivo comune: sicurezza nutrizionale
e non solo sicurezza alimentare
6
EFFETTI FUTURI
Il consumatore è maggiormente interessato al rapporto tra l'alimentazione e
salute e sempre di più sceglie una dieta adeguata alle esigenze individuali
Consumatori e Industria attori della strategia sugli aspetti sanitari legati
all'alimentazione, al sovrappeso e all'obesità e alle malattie croniche non
trasmissibili
Riformulazione degli alimenti
Maggiore competitività
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ
NUTRIZIONALE DEGLI ALIMENTI
TEMATICHE PIÙ IMPORTANTI
„
responsabilità degli operatori del settore
„ dichiarazioni obbligatorie
„ leggibilità
à delle informazioni
f
ffornite
„
forme aggiuntive
gg
di espressione
p
e
presentazione
„ luogo di origine dei prodotti
„
informazioni relative agli alimenti
non preimballati
8
Responsabilità degli operatori del settore
alimentare (Art.
Art. 8)
„
vengono stabilite le responsabilità per gli operatori
del settore (vendita o distribuzione), che devono
verificare le informazioni e non immettere sul
mercato prodotti che non sono in linea con le
disposizioni del Regolamento
non possono modificare le informazioni se tali
modifiche risultano ingannevoli per il consumatore
finale o comportano la riduzione del livello di
protezione del consumatore stesso
„
9
Responsabilità degli operatori del
settore alimentare (Art.8)
• Il responsabile è l’operatore con il cui nome o ragione
sociale viene commercializzato il prodotto
• Non vengono commercializzati (a qualsiasi livello)
prodotti con etichettatura non conforme
• Una eventuale modifica (a qualsiasi livello) rende
l’operatore responsabile
• Business to business
10
Informazioni obbligatorie sui prodotti
alimentari (art.9)
denominazione
ingredienti
allergeni
quantità netta
quantità di alcuni ingredienti (primario, enfatizzato, caratterizzante essenziale)
termine minimo di conservazione o data di scadenza
condizioni particolari di conservazione e/o impiego
nome o ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore (indicazione puntuale)
paese di origine o luogo di provenienza
i t i i per l’uso
istruzioni
l’
( necessarie)
(se
i )
titolo alcolometrico per bevande con più di 1,2% di alcol in volume
dichiarazione nutrizionale
La Commissione, previa adozione di atti delegati di esecuzione, può permettere
l’espressione in alternativa attraverso pittogrammi o simboli invece che parole e
numeri
11
„
Sede dello stabilimento
„
Nome del produttore (private label)
„
Prodotto da XXX per supermercato (?)
non più prevista
NO!
12
INDICAZIONI OBBLIGATORIE COMPLEMENTARI PER
TIPO O CATEGORIE DI ALIMENTI (art.10
(art 10 – allegato III)
« confezionato in atmosfera protettiva» (conservazione mediante gas d’imballaggio)
«con edulcorante/i»
«con zucchero/i ed edulcorante/i»
«contiene aspartame (una fonte di fenilalanina)» se l’aspartame figura nell’elenco degli ingredienti con il
solo numero E «contiene una fonte di fenilalanina» quando figura nella sua denominazione specifica
«contiene liquirizia» dolciumi o bevande contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio o liquirizia
(Glycyrrhiza glabra) a una concentrazione pari o superiore a 100 mg/kg o 10 mg/litro.
«contiene liquirizia — evitare il consumo eccessivo in caso di ipertensione» dolciumi contenenti acido
glicirrizico o il suo sale di ammonio o liquirizia a una concentrazione pari o superiore a 4g/kg e bevande
con più di 1,2 % per volume di alcol contenenti una concentrazione pari o superiore a 50 mg/l o 300 mg/l
in caso di bevande
«elevato
elevato tenore di caffeina. Non raccomandato per i bambini e durante la gravidanza e ll’allattamento»
allattamento
seguita, tra parentesi da un riferimento al tenore di caffeina espresso in mg per 100 ml : bevande, ad
eccezione di quelle a base di caffè, di tè o di estratto di caffè o di tè la cui denominazione comprende il
termine «caffè» o «tè» in una proporzione superiore a 150 mg/l). Integratori alimentari: il tenore di caffeina
è espresso per porzione quale raccomandato per il consumo giornaliero
data di congelamento o la data del primo congelamento per i prodotti di carne, preparazioni a base di carne e
i non trasformati a base di pesce congelati o che sono stati congelati più di una volta
13
DICITURE COMPLEMENTARI:
Esempio
CHEWING GUM CON CAFFEINA SENZA ZUCCHERI CON EDULCORANTI
Ingredienti: edulcoranti: E 953, E 420, E 965, E 967, E 951, E 955, gomma base,
acido citrico, acido malico, agente umidificante: E 422, aromi, guaranà,
addensante: gomma arabica,
arabica caffeina,
caffeina agente di rivestimento: E 903,
903 colorante: E
120, caffeina, emulsionante: lecitine (di soia), antiossidante: E 320
Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi. Contiene aspartame (una
fonte di fenilalanina)
fenilalanina). Contiene caffeina.
caffeina Non raccomandato per i bambini
e durante la gravidanza (tenore di caffeina 800 mg/100 g). Conservare in
luogo fresco e asciutto. Prodotto da XXXX srl – Via Po, 61- Roma
28 g contiene 20 confetti
Da consumarsi preferibilmente entro il 12 12 2012
„
„
Aspartame - se è indicato come E 951, è obbligatorio specificare «contiene aspartame
(una fonte di fenilalanina)».
Caffeina – Alimenti solidi con caffeina per scopi fisiologici, non aromatizzanti, è obbligatorio
indicare nello stesso campo visivo della denominazione «contiene caffeina. Non
raccomandato per i bambini e durante la gravidanza (tenore di caffeina X
mg/100g)»
g/
g)
14
INDICAZIONI OBBLIGATORIE COMPLEMENTARI PER
TIPO O CATEGORIE DI ALIMENTI (art.10
(art 10 – allegato III)
alimenti con aggiunta di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli o esteri di
fitostanolo
“addizionato di steroli/stanoli vegetali” nello stesso campo visivo della denominazione
dell’alimento
“l’alimento è destinato esclusivamente alle persone che intendono ridurre i livello di
colesterolo nel sangue”
“ i pazienti che seguono un trattamento ipocolesterolemizzante devono consumare il
prodotto solo sotto controllo medico”
“il prodotto potrebbe risultare inadeguato dal punto di vista nutrizionale per le donne in
gravidanza le donne che allattano e i bambini di età inferiore a cinque anni
gravidanza,
anni”
“l’assunzione va prevista nel quadro di una dieta varia e bilanciata, che comporti il
consumo regolare di frutta e verdura così da contribuire a mantenere i livelli di
carotenoidi “
“evitare
evitare il consumo di oltre 3 g/giorno di steroli vegetali/stanoli vegetali aggiunti “
va riportato nell’elenco degli ingredienti (espresso in percentuale o in grammi di steroli
vegetali/stanoli vegetali liberi in 100 g o 100 ml di alimento) il tenore di fitosteroli,
esteri di fitosterolo,, fitostanoli o esteri di fitostanolo aggiunti
gg
va definita la porzione dell’alimento o dell’ingrediente alimentare interessato (di
preferenza in g o ml), con un’indicazione del tenore di steroli/stanoli vegetali di ogni
porzione.
15
Presentazione delle informazioni
obbligatorie sui prodotti alimentari (art.13)
facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili e in alcun modo
nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche
LA NORMATIVA PRECEDENTE GIÀ PREVEDEVA ETICHETTE LEGGIBILI
MA NON PREVEDEVA UN CRITERIO MISURABILE DI LEGGIBILITÀ
Viene introdotto un criterio misurabile per i caratteri
corrispondente a pari o superiore a 1,2 mm (altezza della x)
se superficie maggiore misura meno di 80 cm 2 , l’altezza della x della dimensione
dei caratteri è pari o superiore a 0,9 mm
altri criteri di leggibilità verranno stabiliti in seguito dalla Commissione
(ti di testo,
(tipo
t t formato,
f
t llayout,
t ecc))
denominazione, quantità netta e titolo alcolometrico, appaiono nello stesso campo
visivo
16
ALTRE DISPOSIZIONI PARTICOLARI
„
„
„
superficie maggiore < 25 cm2 - no etichettatura nutrizionale
superficie maggiore < 10 cm2 - obbligatori sull’imballaggio solo:
•denominazione
•allergeni
•quantità
•TMC
TMC
La lista degli ingredienti può essere fornita mediante altri mezzi o messi
a disposizione su richiesta del consumatore
Non richiesto stesso campo visivo per denominazione
denominazione, quantità
“Campo visivo": le superfici di un imballaggio che possono essere lette
da un unico angolo visuale
17
VENDITA A DISTANZA ((Art.
Art. 14))
„
„
viene
i
inserito
i
it il concetto
tt di vendita
dit con mezzii di
comunicazione a distanza
tutte le informazioni obbligatorie (ad eccezione del
TMC e la data di scadenza) devono essere fornite
prima che l'acquisto sia concluso senza oneri per il
consumatore
* vanno distinti i prodotti alimentari non
preconfezionati
f i
i a proposito
i dei
d i qualili (ad
( d eccezione
i
degli allergeni), le indicazioni devono essere
espressamente previste da parte degli Stati membri
18
Omissione di alcune indicazioni
obbligatorie (art.16)
Ingredienti e dichiarazione nutrizionale
nutrizionale, non obbligatorie per:
per
bevande con contenuto alcolico sup. all’1,2 % in volume
entro il 13 dicembre 2014: Commissione stila una relazione sulla
necessità o meno, per alcune bevande alcoliche, di prevedere
in futuro l’esenzione dall’obbligo di fornire il valore energetico
verrà proposta anche una definizione di «alcopops»
19
Disposizioni specifiche sulla denominazione e
sulle indicazioni che l’accompagnano
l accompagnano (all.VI)
( ll VI)
Prodotti e preparazioni a base di carne o della pesca contenenti proteine
aggiunte di diversa origine animale,
animale, la denominazione reca
l’indicazione della presenza di tali proteine nonché della loro origine)
Prodotti e preparazioni a base di carne sottoforma di tagli (anche da arrosto),
fette, porzioni di carne o carcasse, contengono più del 5 % del peso del
prodotto finito di acqua
p
q aggiunta,
aggiunta
gg
, la denominazione dell’alimento
comprende l’indicazione della presenza di acqua aggiunta
I prodotti e le preparazioni a base di carne nonché i prodotti della pesca che
possono
sembrare costituiti da un unico pezzo di carne o di pesce ma che sono frutto
dell’unione di diverse parti attuata grazie ad altri ingredienti tra cui additivi ed
enzimi
alimentari oppure mediante sistemi diversi, recano l’indicazione: «carne
ricomposta» e «pesce ricomposto»
20
Prodotti di imitazione((All. VI)
VI)
“Pratiche leali d’informazioni”
presentano una parziale novità
novità, rispetto all’art
all art. 2 del decreto legislativo
109/92
divieto
di
i t di suggerire,
i
“ ll descrizione
“nella
d
i i
o nelle
ll illustrazioni,
ill t i i la
l presenza di
un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un
componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente
utilizzato
tili ato in tale alimento è stato sostit
sostituito
ito con un
n diverso
di erso
componente o un diverso ingrediente”.
l’operatore alimentare che sostituisce un ingrediente normalmente
utilizzato in un particolare prodotto (esempio latte nei formaggi) con
un altro ingrediente (esempio proteine di diversa natura e acqua), deve
i di
indicare
in
i prossimità
i i à della
d ll denominazione
d
i
i
dell’alimento
d ll’ li
l’ingrediente
l’i
di
utilizzato, con caratteri di altezza non inferiore al 75% della
denominazione.
21
Disposizioni specifiche sulla denominazione e
sulle indicazioni che l’accompagnano
l accompagnano (all.VI)
( ll VI)
Alimenti congelati prima della vendita e venduti decongelati
decongelati,, la
denominazione è accompagnata dalla designazione «decongelato»
Esenzioni:
- scongelamento dei singoli ingredienti (es. burro)
- prodotti per i quali il congelamento è un passaggio tecnologico necessario
(es. torte congelate – conservazione di alimenti alle basse temperature)
- prodotti per i quali lo scongelamento non ha un impatto negativo sulla
sicurezza e sulla qualità (es. croissant congelato somministrato dopo
cottura senza manipolazione)
cottura,
22
Disposizioni specifiche sulla denominazione e
sulle
ll iindicazioni
di i i che
h l’l’accompagnano ((all.VI
all.VI)
ll VI)
VI)
PARTE B — REQUISITI SPECIFICI RELATIVI ALLA DESIGNAZIONE DELLE «CARNI MACINATE»
1. Criteri di composizione controllati sulla base di una media giornaliera:
Tenore in materie grasse Rapporto collagene/proteine della carne ( 1 )
— carni macinate magre
≤7%
≤ 12 %
— carni macinate di puro manzo
≤ 20 %
≤ 15 %
— carni macinate contenenti carne di maiale ≤ 30 %
≤ 18 %
— carni macinate di altre specie
≤ 25 %
≤ 15 %
( 1 ) Il rapporto collagene/proteine della carne è espresso come percentuale di collagene nelle proteine della carne. Il tenore di collagene è pari a
otto volte il tenore di idrossiprolina.
p
2. Oltre ai requisiti posti dall’allegato III, sezione V, capitolo IV, del regolamento (CE) n. 853/2004,
l’etichettatura reca le seguenti diciture:
— «percentuale
p
del tenore in materie g
grasse inferiore a …»,
— «rapporto collagene/proteine della carne inferiore a …».IT 22.11.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea L 304/49
3. Gli Stati membri p
possono autorizzare l’immissione sul mercato nazionale di carni macinate che non
sono conformi ai criteri fissati al punto 1 della presente parte mediante l’apposizione di un marchio
nazionale che non può essere confuso con i marchi definiti all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 853/2004.
23
Disposizioni specifiche sulla denominazione e
sulle indicazioni che l’accompagnano (all.VI)
PARTE C — REQUISITI SPECIFICI RELATIVI ALLA DESIGNAZIONE DEI
BUDELLI PER INSACCATI
Quando un budello per insaccati non è commestibile, tale caratteristica deve
essere specificata.
Es.
COTECHINO
Ingredienti: carne di suino, sale, pepe, aromi naturali, antiossidante (E301),
conservante (E-252 - E-250).
Budello non commestibile
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Prodotto da XXXX srl – Via Fiorio, 61 – Roma 350 g
Da consumarsi preferibilmente entro il 14 09 2012
24
Elenco degli
g ingredienti
g
(Art.
(
18 )
„
„
….
Tutti gli ingredienti presenti sotto forma di
nanomateriali ingegnerizzati sono chiaramente
i di ti nell’elenco
indicati
ll’ l
degli
d li ingredienti.
i
di ti La
L dicitura
di it
«nano», tra parentesi, segue la denominazione
di tali ingredienti.
ingredienti
nano carry
carry--over – additivi
dditi i devono
d
essere riportati
i t ti
in etichertta ?
25
Etichettatura di sostanze o prodotti che
provocano allergie
ll i o iintolleranze
ll
(A
(Art. 21))
„
le sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze figurano nell’elenco degli
ingredienti con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza o del
prodotto
„
la denominazione è evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto
dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo
„
In mancanza di un elenco degli ingredienti ll’indicazione
indicazione include il termine «contiene»
seguito dalla denominazione della sostanza/ prodotto allergenico
„
„
Quando più ingredienti o coadiuvanti tecnologici di un alimento provengono da
un’unica
un unica sostanza o da un unico prodotto allergenico,
allergenico ciò è precisato nell
nell’etichettatura
etichettatura
per ciascun ingrediente o coadiuvante tecnologico in questione
Nei casi in cui la denominazione dell’alimento fa chiaramente riferimento alla sostanza
o al prodotto in questione,
questione le indicazioni sull
sull’allergene
allergene non sono richieste
26
SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO
ALLERGIE O INTOLLERANZE (ALL. II)
1. Cereali contenenti g
glutine, cioè: grano,
glutine,
g
, segale,
g , orzo,, avena,, farro,, kamut o i loro ceppi
pp ibridati e prodotti
p
derivati,,
tranne: a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio ( 1 ); b) maltodestrine a base di grano ( 1 ); c) sciropp
sciroppii d
dii
glucosio a base di orzo; d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine
origine a
agricola.
gricola.
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.
3. Uova e prodotti a base di uova.
4. Pesce e prodotti a base di pesce,
pesce, tranne: a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o
carotenoidi; b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.
6. Soia e prodotti a base di soia,
soia, tranne: a) olio e grasso di soia raffinato ( 1 ); b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo
D-alfa naturale, tocoferolo acetato DD-alfa naturale, tocoferolo succinato D
D--alfa naturale a base di soia; c) oli vegetali derivati
derivati
da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia; d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne: a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici,
incluso l’alcol
etilico di origine agricola; b) lattiolo.
8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di
acagiù
(Anacardium occidentale),
) noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.)
(Wangenh ) K.
K Koch],
Koch] noci del Brasile (Bertholletia excelsa),
)
pistacchi (Pistacia
vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata
per la
fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.
9. Sedano e prodotti a base di sedano.
sedano.
10. Senape e prodotti a base di senape.
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO 2 totale da calcolarsi per i
prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.
13. Lupini e prodotti a base di lupini.
14 Molluschi e prodotti a base di molluschi.
14.
molluschi
( 1 ) E i prodotti derivati, nella misura in cui la trasformazione che hanno subito non è suscettibile di elevare il livello di allergenicità valutato dall’Autorità per il prodotto di base da cui sono
derivati.
27
Esempi
p
Hamburger
„
Ingredienti: carne bovina, acqua, sale, soia , destrosio, saccarosio,
emulsionanti E472,, E479 (contiene
(
soia))
Prodotto da XXXX srl – Via Fiorio, 61 – Roma 350 g
Da
consumarsi preferibilmente entro il 14 09 2012
„
Coppa stagionata
C
i
Coppa di suino, sale, pepe, aromi naturali, conservante (E-250 - E252), antiossidante (E-301), lattosio; destrosio; saccarosio).
Prodotto da XXXX srl – Via Fiorio, 61 – Roma 350 g Da consumarsi
preferibilmente entro il 14 09 2012
Prosciutto cotto
carne (dalla coscia del suino), proteine del latte, lattosio, sale,
conservanti: E 249,E 250, amido di frumento.
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Prodotto
d
da
d XXXX srll – Via Fiorio, 61 – Roma 350 g
Da consumarsi preferibilmente entro il 14 09 2012
ALTRE DISPOSIZIONI
„
Oli e grassi vegetali – va indicata la specie vegetale da cui
derivano.
Prevista l'espressione «totalmente o parzialmente
idrogenato»
„
Oli e grassi animali – indicazione della specie rimane
facoltativa
„
Aromi - Il termine «naturale» è utilizzato conformemente
all'art
all art. 16 del Regolamento (CE) n
n. 1334/2008.
1334/2008
29
QUANTITÀ – ART. 23 e Allegato
Q
g IX
REGOLA GENERALE:
GENERALE
„ in unità di volume per i prodotti liquidi;
„ in unità di massa per gli altri prodotti.
prodotti Mantenimento
disposizioni nazionali (es. gelati, miele). Difformità sul
mercato comunitario
La Commissione può stabilire un modo diverso di
espressione per migliorare la comprensione del
consumatore (semisolido,
semisolido fluido)
30
Data di congelamento
g
o di primo
congelamento (art.24)
L data
La
d t di congelamento
l
t o la
l data
d t di primo
i
congelamento,
l
t per la
l carne, le
l
preparazioni a base di carne e i prodotti non trasformati a base di
pesce congelati, nel seguente modo:
a) è preceduta dall’espressione «Congelato il …»;
b)) le espressioni
p
di cui alla lettera a)) sono accompagnate:
p g
— dalla data stessa, oppure
— dall’indicazione del punto in cui essa è indicata sull’etichetta;
c) la data comprende, nell’ordine e in forma chiara, il giorno, il
mese e l’anno.
31
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
(Art. 29)
non si applica agli alimenti che rientrano nell’ambito di
applicazione della seguente normativa:
a) direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10
giugno 2002
2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative agli integratori alimentari;
b) direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
giugno
g
g 2009,, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque
q
minerali naturali
si applica
pp
agli
g alimenti destinati a un’alimentazione p
particolare
32
ETICHETTATURA NUTRIZIONALE
Le modifiche recepiscono il vasto consenso
sull’opportunità
sull
opportunità di rafforzare l’efficacia
l efficacia dell’E.N.
dell E.N.
in quanto in grado di facilitare scelte informate
ed educare il consumatore a seguire una
alimentazione equilibrata
33
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
news
„
dichiarazione obbligatoria
g
per
p alcuni nutrienti
„
elementi
l
ti dichiarati
di hi ti anche
h in
i rapporto
t aii
consumi di riferimento
34
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
OBBLIGATORIE
VALORE
ENERGETICO
GRASSI TOTALI
GRASSI SATURI
ZUCCHERI
PROTEINE
SALE (una
(
di it
dicitura
iindicante
di
t che
h il contenuto
t
t
FACOLTATIVE
AC. GRASSI TRANS
AC. GRASSI MONOINSATURI
AC GRASSI POLINSATURI
AC.
POLIOLI
AMIDO
FIBRE ALIMENTARI
VITAMINE E MINERALI
di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente
presente può figurare immediatamente accanto alla
dichiarazione nutrizionale)
35
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
pur non essendo necessario indicare il valore di
fibra e di polioli,
polioli, è necessario conoscere il loro
contenuto per calcolarne il contributo al valore
energetico come stabilito nell’allegato
nell allegato XIV
discorso simile vale per gli acidi organici che
non vanno indicati in etichetta, ma contribuiscono
al valore energetico
Si può riportare
S
po ta e il te
tenore
oed
di o
omega3
ega3 o ttrans?
a s
36
Relazioni con le indicazioni
nutrizionali e di salute
Quando viene riportato un claim nutrizionale
o di salute, la dichiarazione nutrizionale è
resa obbligatoria, senza eccezioni
37
COEFFICIENTI DI CONVERSIONE PER
IL CALCOLO DELL’ENERGIA (ALL
(ALL.. XIV)
— carboidrati
b id ti (ad
( d esclusione
l i
dei
d i polioli)
polioli
li li)
li)
— polioli
— proteine
— grassi
— salatrim
— alcol ((etanolo))
— acidi organici
— fibre
— eritritolo
17 kJ
kJ//g
kJ/g
/ —4k
kcal/g
l/
10 kJ
kJ/g
/g — 2,4 kcal/g
17 kJ/g
kJ/g — 4 kcal/g
37 kJ/g
kJ/g — 9 kcal/g
25 kJ
kJ/g
/g — 6 kcal/g
29 kJ/g
kJ/g
g — 7 kcal/g
g
13 kJ/g
kJ/g — 3 kcal/g
8 kJ/g
kJ/g — 2 kcal/g
0 kJ
kJ/g
/g — 0 kcal/g
38
TOLLERANZE NUTRIENTI PER LA
DICHIARAZIONE SUI PRODOTTI ALIMENTARI
(documento di lavoro)
Opzione 1: I valori di tolleranza indicati non tengono conto dell'incertezza di misura
Le tolleranze non comprendono l'incertezza di misura dei metodi. Di conseguenza,
ll'incertezza
incertezza di misura estesa (k = 2) dei valori effettivamente determinati nutrienti deve
essere considerato quando si controlla il rispetto dei valori dichiarati di nutrienti.
Vitamins:
Vitamin C:
Minerals:
Protein
Carbohydrate
Fat
Sugars
Fibre
Saturates
Mono-unsaturates
Polyunsaturates
Sodium/Salt:
Opt o 1 to
Option
tolerances,
e a ces,
not including measurement uncertainty
+40 -25%
+60 -20%
±25%
<10 g per 100 g:
±1.5 g
10-45 g per 100 g:
±15%
>45 g per 100 g:
±7 g
<10 g per 100 g:
10-45 g per 100 g:
>45 g per 100 g:
±15%
±1 g
±15%
±7 g
39
TOLLERANZE NUTRIENTI PER LA
DICHIARAZIONE SUI PRODOTTI
ALIMENTARI
(documento di lavoro)
Opzione 2: I valori di tolleranza sono comprensivi di incertezza di misura
Vitamins:
Minerals:
Protein
Carbohydrate
Fat
Sugars
Fibre
Saturates
Mono-unsaturates
Polyunsaturates
Sodium/Salt:
Option 2 tolerances,
Including measurement uncertainty
+50 -35%
+45 -35%
≤1 g per 100 g:
±1g
>1-10 g per 100 g:
±1.8 g
10 g – 40 g per 100 g: ±18%
>40 g per 100 g:
±15%
±15%
±20%
40
Gli alimenti etichettati con i nuovi requisiti
della dichiarazione nutrizionale
possono essere immessi sul mercato
prima del 13 dicembre 2014, come
stabilito dall’articolo 54,, comma 3
41
MISURE DI IMPLEMENTAZIONE
ATTESE NEI PROSSIMI ANNI
ETICHETTATURA NUTRIZIONALE
„
„
„
„
„
Indicazione grassi trans (entro 3 anni)
Porzioni
% assunzioni di riferimento – (GDA)
Tolleranze
Forme di espressione e presentazione
supplementari
42
Presentazione dichiarazioni nutrizionali
obbligatorie e volontarie (art.34)
STESSO CAMPO VISIVO
in un formato chiaro (tabulare o, se lo spazio non lo consente, in formato
lineare) e nell
nell’ordine
ordine di presentazione stabilito
Bevande alcoliche possono riportare
(volontariamente) anche il solo il valore energetico
Quando le indicazioni sono ripetute
ripetute,, devono sono presentate nel
CAMPO VISIVO PRINCIPALE,
PRINCIPALE, utilizzando una
dimensione di carattere conforme e p
possono riportare
p
anche il solo il valore energetico
Nei casi in ccuii il valore
alo e energetico
ene getico o la q
quantità
antità di sostanze
sostan e nutritive
n t iti e sia
trascurabile, le informazioni relative a questi elementi possono
esseresostituite da una dicitura del tipo
«contiene quantità trascurabili di …» ???
43
VALORI DI RIFERIMENTO
VALORE ENERGETICO E NUTRIENTI
VANNO ESPRESSI PER 100 g o 100 ml
„
POSSONO ESSERE ESPRESSI ANCHE PER PORZIONE INDICANDONE IL
NUMERO IN ETICHETTA
„
POSSONO ESSERE ESPRESSE UNICAMENTE PER
PORZIONE NEL CASO DI:
-
RIPETIZIONE DELLE INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
-
PRODOTTO NON PREIMBALLATO
44
CONSUMI DI RIFERIMENTO
ENERGIA
8400 kJ (2000 kcal)
GRASSI TOTALI
70 g
GRASSI SATURI
20 g
CARBOIDRATI
260 g
ZUCCHERI
90 g
PROTEINE
50 g
SALE
6g
45
CONSUMI DI RIFERIMENTO
Articolo 31 Calcolo
Il valore energetico è calcolato mediante coefficienti di conversione (kcal/kJ)
Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive si riferiscono all’alimento
così
com’è venduto.
I valori dichiarati sono valori medi stabiliti, a seconda dei casi, sulla base:
a) dell’analisi dell’alimento effettuata dal fabbricante;
b) del calcolo effettuato a partire dai valori medi noti o effettivi relativi agli
ingredienti utilizzati; oppure
c) del calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e accettati
La Commissione può
ò adottare
d
atti di
d esecuzione che
h definiscono
d f
norme dettagliate
d
l
per
l’attuazione uniforme per quanto riguarda la precisione dei valori dichiarati, ad
esempio gli scarti tra i valori dichiarati e quelli constatati in occasione di controlli
ufficiali ((tolleranze analitiche))
46
FORME DI ESPRESSIONE E
PRESENTAZIONE SUPPLEMENTARI
Il valore energetico e le sostanze nutritive possono essere
essere, in aggiunta
aggiunta, indicate volontariamente
per mezzo di altre forme di espressione se:
„
„
„
„
„
sii basano
b
su ricerche
i
h accurate
t e fondate
f d t e su consultazioni
lt i i con consumatori
t i e gruppii
interessati
facilitano la comprensione al consumatore sul contributo e sull’importanza dell’alimento ai fini
dell’apporto energetico e nutritivo di una dieta
devono essere obiettivi e non discriminatori e non devono creare ostacoli alla libera
circolazione delle merci
Gli Stati membri p
possono chiedere agli
g operatori
p
di non utilizzarli nel caso in cui non in linea con
i requisiti del Regolamento.
Entro il 13 dicembre 2017 , la Commissione presenta una relazione sull'utilizzazione di tali forme
di espressione e di presentazione, del loro effetto sul mercato interno e sull' opportunità di
un'ulteriore armonizzazione.
47
LUOGO DI ORIGINE O DI
PROVENIENZA (ART.26)
obbligatoria:
g
- nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il
consumatore in merito al paese d'origine o al luogo di provenienza reali
- per le carni suine, ovi
ovi--caprine e di pollame (precedentemente era prevista
soltanto per le carni bovine)
Quando il paese d'origine o il luogo di provenienza di un prodotto alimentare è
indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario: (es. Panettone di
Milano, Cioccolato belga)
- è indicato anche il paese d'origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente
primario, oppure il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente
primario è indicato come diverso da quello del prodotto alimentare.
„
„
Entro il 13 dicembre 2013 , la Commissione adotta norme di attuazione relative
all'applicazione di quanto sopra riportato
Entro 5 anni dalla data di applicazione, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al
Consiglio una relazione sull'indicazione obbligatoria per i prodotti sopra descritti
48
LUOGO DI ORIGINE O DI
PROVENIENZA
E t il 13 di
Entro
dicembre
b 2014,
2014 la
l Commissione
C
i i
presenta
t all Parlamento
P l
t europeo e all
Consiglio relazioni sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di
provenienza per:
„
„
„
„
„
„
tipi di carni diverse dalle carni bovine e da quelle già previste;
il latte;
il latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero
lattiero--caseari;
i prodotti
d tti alimentari
li
t i non trasformati;
t f
ti
i prodotti a base di un unico ingrediente; (es. pasta)
gli ingredienti che rappresentano più del 50% di un alimento.
Entro il 13 dicembre 2013, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al
Consiglio relazioni sull'indicazione obbligatoria per le carni usate quali ingrediente;
Tali relazioni prendono in considerazione l'esigenza del consumatore di essere
informato, la fattibilità, l'analisi dei relativi costi e benefici, compreso l'impatto giuridico
sul mercato interno e l'impatto sugli scambi internazionali
49
ORIGINE - DEFINIZIONI UE
„
„
„
Il paese di origine di un alimento si riferisce all
all'origine
origine di tale prodotto
prodotto,
come definita conformemente agli articoli da 23 a 26 del regolamento
(CEE) n. 2913/92 (codice doganale comunitario).
Regolamento (CEE) n. 2913/92 Articolo 24: Una merce alla cui
produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del
paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione
sostanziale,
sostanziale
o t
i le, economicamente
i
t giustificata
i tifi t ed
d effettuata
ff tt t iin un'impresa
'i
attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un
prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del
processo di fabbricazione.
p
«ingrediente primario»: l'ingrediente o gli ingredienti di un alimento
che rappresentano più del 50% di tale alimento o che sono associati
abitualmente
bit l
t alla
ll denominazione
d
i
i
di tale
t l alimento
li
t dal
d l consumatore
t
e
per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un'indicazione
quantitativa (QUID);
50
LUOGO DI PROVENIENZA
„
??? …tutto
tutto quello non rientra nel Paese di
origine (UE, Stato membro)
Possibile conflitto con i DOP
Es. prosciutto di Parma – prosciutto fatto a Parma
„
„
Possibile frammentazione del mercato
Ingrediente
g
primario
p
l’ingrediente o gli ingredienti di un alimento che
rappresentano più del 50 % di tale alimento o che sono
associati
i ti abitualmente
bit l
t alla
ll d
denominazione
i
i
di ttale
l
alimento dal consumatore e per i quali nella maggior
parte dei casi è richiesta un’indicazione
un indicazione quantitativa
?
ingrediente A : + 50%
ingrediente B: usualmente associato al prodotto
INFORMAZIONI VOLONTARIE SUGLI ALIMENTI
A t 36 Requisiti
Art.
R i i i applicabili
li bili
.
„
„
Le informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria non devono essere
ambigue e/o confuse per il consumatore e se del caso, basate sui dati
scientifici pertinenti.
La Commissione adotta atti di esecuzione sull’applicazione dei requisiti per
le seguenti informazioni volontarie sugli alimenti:
a) informazioni relative alla presenza eventuale e non intenzionale
negli alimenti di sostanze o prodotti che provocano allergie o
intolleranza (es. Può contenere tracce di…);
b) informazioni relative all’idoneità di un alimento per vegetariani o
vegani;
i
c) indicazione delle assunzioni di riferimento per gruppi specifici di
popolazione oltre alle assunzioni di riferimento stabiliti (es.
bambini, anziani, donne in gravidanza).
53
Disposizioni
p
nazionali Art. 38
Quanto alle materie espressamente armonizzate dal Regolamento 1169/11,
gli Stati membri non possono adottare né mantenere disposizioni nazionali
salvo se il diritto dell
dell’Unione
Unione lo autorizza
autorizza. In ogni cas,
cas tali disposizioni
nazionali non creano ostacoli alla libera circolazione delle merci, ivi
compresa la discriminazione nei confronti degli alimenti provenienti da altri
Stati membri.
Gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti materie
non specificamente armonizzate dal presente regolamento purché non
vietino, ostacolino o limitino la libera circolazione delle merci conformi al
presente regolamento.
54
Disposizioni
p
nazionali sulle indicazioni
obbligatorie complementari (Art.
(Art. 39)
Oltre alle indicazioni obbligatorie già previste, gli Stati membri
possono adottare ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie
specifici di alimenti per almeno uno dei seguenti motivi:
motivi:
a) protezione della salute pubblica;
b) protezione dei consumatori;
c) prevenzione delle frodi;
d) protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle
indicazioni di provenienza, delle denominazioni d’origine
controllata e repressione della concorrenza sleale
Gli Stati membri possono introdurre disposizioni concernenti l’indicazione
obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza degli alimenti
solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell’alimento
dell alimento e la sua
origine o provenienza.
55
Indicazione volontaria delle assunzioni di
riferimento per gruppi specifici di popolazione
((Art. 43 )
In attesa dell’adozione delle disposizioni dell’Unione gli
Stati membri possono adottare misure nazionali
relative all’indicazione volontaria delle assunzioni di
riferimento per gruppi specifici di popolazione
Gli Stati memb
membrii com
comunicano
nicano immediatamente alla
Commissione il testo di tali misure
56
PRODOTTI NON PREIMBALLATI
(Art. 44 )
Necessità di informare i consumatori della presenza di
allergeni in tutti gli alimenti
Diventa obbligatoria l’indicazione degli ingredienti
allergenici nei
prodotti alimentari non preimballati
venduti al dettaglio e nei punti di ristoro collettivo
57
Altre informazioni relative agli
g alimenti
non preimballati
Gli alimenti non
non--preimballati sono di regola esentati dal
requisito
i i di fornire
f i tutte le
l indicazioni.
i di i i
Gli Stati membri possono decidere di richiedere la fornitura di
altri elementi oltre gli allergeni e scegliere il modo in cui le
rispettive indicazioni sono messe a disposizione
58
Periodo transitorio e data di applicazione delle
misure di attuazione o degli atti delegati (Art. 47)
Viene previsto un periodo transitorio appropriato per
l’applicazione delle nuove misure, durante il quale gli alimenti la
cui etichetta non è conforme alle nuove misure possono
essere immessi sul mercato e dopo il quale gli stock dei
suddetti alimenti immessi sul mercato prima della scadenza
del periodo transitorio possono continuare
a essere venduti sino a esaurimento e assicura che tali misure si
applichino a decorrere dal 1 o aprile di un anno civile
Non si applica nei casi di emergenza quando lo scopo delle misure ivi
previste è la protezione della salute umana
59
Conclusioni
approccio completo ed evolutivo
definizione ampia
p della normativa che non si
limita alla sola etichetta ma comprende anche
informazioni fornite utilizzando mezzi diversi
consente ai consumatori
cons matori di effett
effettuare
are scelte
consapevoli, garantendo al tempo stesso una
concorrenza efficace
ffi
all’industria
ll’i d t i
60
61
Fly UP