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g - Assica
Incontro dibattito ASSICA “Nuove regole g di etichettatura per p il settore alimentare” “Il Il Regolamento UE 1169/2011: futuri sviluppi e prospettive” Roberto Copparoni Ministero della Salute Direzione Generale Igiene Sicurezza degli Alimenti e Nutrizione Milano 1 marzo 2012 1 SVILUPPI NORMATIVI ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI Dir.. 2000/ Dir 2000/13 13/CE /CE ETICHETTATURA NUTRIZIONALE Dir.. 90/ Dir 90/496 496/CEE /CEE Regolamento g relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori 2 ALTRI PROVVEDIMENTI COINVOLTI Direttiva 87/250/CEE (indicazione del grado alcolico delle bevande) Direttive 79/112/CEE e 94/54/CE e2004/77 (indicazioni obbligatorie da apporre sulle etichette di alcuni prodotti) Direttiva 2002/67/CE (etichettatura di prodotti contenenti chinino e caffeina) Regolamento CE n. 608/2004 (etichettatura dei prodotti addizionati con fitosteroli, fitosteroli fitostanoli e/o esteri dei fitostanolo) 3 Regolamento(UE) n. 1169 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 RELATIVO ALLA FORNITURA DI INFORMAZIONI ALIMENTARI AI CONSUMATORI votato dal Parlamento Europeo il 6 luglio 2011 formalmente adottato dal Consiglio UE il 29 settembre 2011 pubblicato sulla GU UE il 22 novembre 2011 previsto periodo transitorio generale dall’entrata in vigore: - 3 anni per lo smaltimento delle scorte di etichette non conformi - 5 anni p per l’etichettatura nutrizionale 4 Molt olteplici eplici p novità: i principio: principio i i i : elevato l t livello li ll di protezione t i dei d i consumatori: t i concetto tt esteso a tutti gli operatori del settore alimentare della catena alimentare, obbligati a fornire informazioni qualitativamente idonee per effettuare scelte consapevoli. Viene abbandonato l’approccio dei divieti e introdotto un approccio di principi a cui l’operatore l operatore alimentare deve sempre attenersi nel fornire informazioni sull'identità e la composizione, e tutte le proprietà e caratteristiche dell'alimento, informazioni sulla protezione della salute dei consumatori e sulla sicurezza dell'alimento dell alimento. requisiti puntuali: puntuali: - ampio spazio alla responsabilità sulle informazioni sugli alimenti - maggiori informazioni obbligatorie e facoltative 5 REGOLAMENTO INFORMAZIONI SUI PRODOTTI ALIMENTARI AI CONSUMATORI una semplice modifica ma… una “trasformazione culturale” - maggiore coinvolgimento delle Aziende - migliori opportunità per consumatori e industria Obiettivo comune: sicurezza nutrizionale e non solo sicurezza alimentare 6 EFFETTI FUTURI Il consumatore è maggiormente interessato al rapporto tra l'alimentazione e salute e sempre di più sceglie una dieta adeguata alle esigenze individuali Consumatori e Industria attori della strategia sugli aspetti sanitari legati all'alimentazione, al sovrappeso e all'obesità e alle malattie croniche non trasmissibili Riformulazione degli alimenti Maggiore competitività MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ NUTRIZIONALE DEGLI ALIMENTI TEMATICHE PIÙ IMPORTANTI responsabilità degli operatori del settore dichiarazioni obbligatorie leggibilità à delle informazioni f ffornite forme aggiuntive gg di espressione p e presentazione luogo di origine dei prodotti informazioni relative agli alimenti non preimballati 8 Responsabilità degli operatori del settore alimentare (Art. Art. 8) vengono stabilite le responsabilità per gli operatori del settore (vendita o distribuzione), che devono verificare le informazioni e non immettere sul mercato prodotti che non sono in linea con le disposizioni del Regolamento non possono modificare le informazioni se tali modifiche risultano ingannevoli per il consumatore finale o comportano la riduzione del livello di protezione del consumatore stesso 9 Responsabilità degli operatori del settore alimentare (Art.8) • Il responsabile è l’operatore con il cui nome o ragione sociale viene commercializzato il prodotto • Non vengono commercializzati (a qualsiasi livello) prodotti con etichettatura non conforme • Una eventuale modifica (a qualsiasi livello) rende l’operatore responsabile • Business to business 10 Informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari (art.9) denominazione ingredienti allergeni quantità netta quantità di alcuni ingredienti (primario, enfatizzato, caratterizzante essenziale) termine minimo di conservazione o data di scadenza condizioni particolari di conservazione e/o impiego nome o ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore (indicazione puntuale) paese di origine o luogo di provenienza i t i i per l’uso istruzioni l’ ( necessarie) (se i ) titolo alcolometrico per bevande con più di 1,2% di alcol in volume dichiarazione nutrizionale La Commissione, previa adozione di atti delegati di esecuzione, può permettere l’espressione in alternativa attraverso pittogrammi o simboli invece che parole e numeri 11 Sede dello stabilimento Nome del produttore (private label) Prodotto da XXX per supermercato (?) non più prevista NO! 12 INDICAZIONI OBBLIGATORIE COMPLEMENTARI PER TIPO O CATEGORIE DI ALIMENTI (art.10 (art 10 – allegato III) « confezionato in atmosfera protettiva» (conservazione mediante gas d’imballaggio) «con edulcorante/i» «con zucchero/i ed edulcorante/i» «contiene aspartame (una fonte di fenilalanina)» se l’aspartame figura nell’elenco degli ingredienti con il solo numero E «contiene una fonte di fenilalanina» quando figura nella sua denominazione specifica «contiene liquirizia» dolciumi o bevande contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio o liquirizia (Glycyrrhiza glabra) a una concentrazione pari o superiore a 100 mg/kg o 10 mg/litro. «contiene liquirizia — evitare il consumo eccessivo in caso di ipertensione» dolciumi contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio o liquirizia a una concentrazione pari o superiore a 4g/kg e bevande con più di 1,2 % per volume di alcol contenenti una concentrazione pari o superiore a 50 mg/l o 300 mg/l in caso di bevande «elevato elevato tenore di caffeina. Non raccomandato per i bambini e durante la gravidanza e ll’allattamento» allattamento seguita, tra parentesi da un riferimento al tenore di caffeina espresso in mg per 100 ml : bevande, ad eccezione di quelle a base di caffè, di tè o di estratto di caffè o di tè la cui denominazione comprende il termine «caffè» o «tè» in una proporzione superiore a 150 mg/l). Integratori alimentari: il tenore di caffeina è espresso per porzione quale raccomandato per il consumo giornaliero data di congelamento o la data del primo congelamento per i prodotti di carne, preparazioni a base di carne e i non trasformati a base di pesce congelati o che sono stati congelati più di una volta 13 DICITURE COMPLEMENTARI: Esempio CHEWING GUM CON CAFFEINA SENZA ZUCCHERI CON EDULCORANTI Ingredienti: edulcoranti: E 953, E 420, E 965, E 967, E 951, E 955, gomma base, acido citrico, acido malico, agente umidificante: E 422, aromi, guaranà, addensante: gomma arabica, arabica caffeina, caffeina agente di rivestimento: E 903, 903 colorante: E 120, caffeina, emulsionante: lecitine (di soia), antiossidante: E 320 Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi. Contiene aspartame (una fonte di fenilalanina) fenilalanina). Contiene caffeina. caffeina Non raccomandato per i bambini e durante la gravidanza (tenore di caffeina 800 mg/100 g). Conservare in luogo fresco e asciutto. Prodotto da XXXX srl – Via Po, 61- Roma 28 g contiene 20 confetti Da consumarsi preferibilmente entro il 12 12 2012 Aspartame - se è indicato come E 951, è obbligatorio specificare «contiene aspartame (una fonte di fenilalanina)». Caffeina – Alimenti solidi con caffeina per scopi fisiologici, non aromatizzanti, è obbligatorio indicare nello stesso campo visivo della denominazione «contiene caffeina. Non raccomandato per i bambini e durante la gravidanza (tenore di caffeina X mg/100g)» g/ g) 14 INDICAZIONI OBBLIGATORIE COMPLEMENTARI PER TIPO O CATEGORIE DI ALIMENTI (art.10 (art 10 – allegato III) alimenti con aggiunta di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli o esteri di fitostanolo “addizionato di steroli/stanoli vegetali” nello stesso campo visivo della denominazione dell’alimento “l’alimento è destinato esclusivamente alle persone che intendono ridurre i livello di colesterolo nel sangue” “ i pazienti che seguono un trattamento ipocolesterolemizzante devono consumare il prodotto solo sotto controllo medico” “il prodotto potrebbe risultare inadeguato dal punto di vista nutrizionale per le donne in gravidanza le donne che allattano e i bambini di età inferiore a cinque anni gravidanza, anni” “l’assunzione va prevista nel quadro di una dieta varia e bilanciata, che comporti il consumo regolare di frutta e verdura così da contribuire a mantenere i livelli di carotenoidi “ “evitare evitare il consumo di oltre 3 g/giorno di steroli vegetali/stanoli vegetali aggiunti “ va riportato nell’elenco degli ingredienti (espresso in percentuale o in grammi di steroli vegetali/stanoli vegetali liberi in 100 g o 100 ml di alimento) il tenore di fitosteroli, esteri di fitosterolo,, fitostanoli o esteri di fitostanolo aggiunti gg va definita la porzione dell’alimento o dell’ingrediente alimentare interessato (di preferenza in g o ml), con un’indicazione del tenore di steroli/stanoli vegetali di ogni porzione. 15 Presentazione delle informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari (art.13) facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili e in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche LA NORMATIVA PRECEDENTE GIÀ PREVEDEVA ETICHETTE LEGGIBILI MA NON PREVEDEVA UN CRITERIO MISURABILE DI LEGGIBILITÀ Viene introdotto un criterio misurabile per i caratteri corrispondente a pari o superiore a 1,2 mm (altezza della x) se superficie maggiore misura meno di 80 cm 2 , l’altezza della x della dimensione dei caratteri è pari o superiore a 0,9 mm altri criteri di leggibilità verranno stabiliti in seguito dalla Commissione (ti di testo, (tipo t t formato, f t llayout, t ecc)) denominazione, quantità netta e titolo alcolometrico, appaiono nello stesso campo visivo 16 ALTRE DISPOSIZIONI PARTICOLARI superficie maggiore < 25 cm2 - no etichettatura nutrizionale superficie maggiore < 10 cm2 - obbligatori sull’imballaggio solo: •denominazione •allergeni •quantità •TMC TMC La lista degli ingredienti può essere fornita mediante altri mezzi o messi a disposizione su richiesta del consumatore Non richiesto stesso campo visivo per denominazione denominazione, quantità “Campo visivo": le superfici di un imballaggio che possono essere lette da un unico angolo visuale 17 VENDITA A DISTANZA ((Art. Art. 14)) viene i inserito i it il concetto tt di vendita dit con mezzii di comunicazione a distanza tutte le informazioni obbligatorie (ad eccezione del TMC e la data di scadenza) devono essere fornite prima che l'acquisto sia concluso senza oneri per il consumatore * vanno distinti i prodotti alimentari non preconfezionati f i i a proposito i dei d i qualili (ad ( d eccezione i degli allergeni), le indicazioni devono essere espressamente previste da parte degli Stati membri 18 Omissione di alcune indicazioni obbligatorie (art.16) Ingredienti e dichiarazione nutrizionale nutrizionale, non obbligatorie per: per bevande con contenuto alcolico sup. all’1,2 % in volume entro il 13 dicembre 2014: Commissione stila una relazione sulla necessità o meno, per alcune bevande alcoliche, di prevedere in futuro l’esenzione dall’obbligo di fornire il valore energetico verrà proposta anche una definizione di «alcopops» 19 Disposizioni specifiche sulla denominazione e sulle indicazioni che l’accompagnano l accompagnano (all.VI) ( ll VI) Prodotti e preparazioni a base di carne o della pesca contenenti proteine aggiunte di diversa origine animale, animale, la denominazione reca l’indicazione della presenza di tali proteine nonché della loro origine) Prodotti e preparazioni a base di carne sottoforma di tagli (anche da arrosto), fette, porzioni di carne o carcasse, contengono più del 5 % del peso del prodotto finito di acqua p q aggiunta, aggiunta gg , la denominazione dell’alimento comprende l’indicazione della presenza di acqua aggiunta I prodotti e le preparazioni a base di carne nonché i prodotti della pesca che possono sembrare costituiti da un unico pezzo di carne o di pesce ma che sono frutto dell’unione di diverse parti attuata grazie ad altri ingredienti tra cui additivi ed enzimi alimentari oppure mediante sistemi diversi, recano l’indicazione: «carne ricomposta» e «pesce ricomposto» 20 Prodotti di imitazione((All. VI) VI) “Pratiche leali d’informazioni” presentano una parziale novità novità, rispetto all’art all art. 2 del decreto legislativo 109/92 divieto di i t di suggerire, i “ ll descrizione “nella d i i o nelle ll illustrazioni, ill t i i la l presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato tili ato in tale alimento è stato sostit sostituito ito con un n diverso di erso componente o un diverso ingrediente”. l’operatore alimentare che sostituisce un ingrediente normalmente utilizzato in un particolare prodotto (esempio latte nei formaggi) con un altro ingrediente (esempio proteine di diversa natura e acqua), deve i di indicare in i prossimità i i à della d ll denominazione d i i dell’alimento d ll’ li l’ingrediente l’i di utilizzato, con caratteri di altezza non inferiore al 75% della denominazione. 21 Disposizioni specifiche sulla denominazione e sulle indicazioni che l’accompagnano l accompagnano (all.VI) ( ll VI) Alimenti congelati prima della vendita e venduti decongelati decongelati,, la denominazione è accompagnata dalla designazione «decongelato» Esenzioni: - scongelamento dei singoli ingredienti (es. burro) - prodotti per i quali il congelamento è un passaggio tecnologico necessario (es. torte congelate – conservazione di alimenti alle basse temperature) - prodotti per i quali lo scongelamento non ha un impatto negativo sulla sicurezza e sulla qualità (es. croissant congelato somministrato dopo cottura senza manipolazione) cottura, 22 Disposizioni specifiche sulla denominazione e sulle ll iindicazioni di i i che h l’l’accompagnano ((all.VI all.VI) ll VI) VI) PARTE B — REQUISITI SPECIFICI RELATIVI ALLA DESIGNAZIONE DELLE «CARNI MACINATE» 1. Criteri di composizione controllati sulla base di una media giornaliera: Tenore in materie grasse Rapporto collagene/proteine della carne ( 1 ) — carni macinate magre ≤7% ≤ 12 % — carni macinate di puro manzo ≤ 20 % ≤ 15 % — carni macinate contenenti carne di maiale ≤ 30 % ≤ 18 % — carni macinate di altre specie ≤ 25 % ≤ 15 % ( 1 ) Il rapporto collagene/proteine della carne è espresso come percentuale di collagene nelle proteine della carne. Il tenore di collagene è pari a otto volte il tenore di idrossiprolina. p 2. Oltre ai requisiti posti dall’allegato III, sezione V, capitolo IV, del regolamento (CE) n. 853/2004, l’etichettatura reca le seguenti diciture: — «percentuale p del tenore in materie g grasse inferiore a …», — «rapporto collagene/proteine della carne inferiore a …».IT 22.11.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 304/49 3. Gli Stati membri p possono autorizzare l’immissione sul mercato nazionale di carni macinate che non sono conformi ai criteri fissati al punto 1 della presente parte mediante l’apposizione di un marchio nazionale che non può essere confuso con i marchi definiti all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 853/2004. 23 Disposizioni specifiche sulla denominazione e sulle indicazioni che l’accompagnano (all.VI) PARTE C — REQUISITI SPECIFICI RELATIVI ALLA DESIGNAZIONE DEI BUDELLI PER INSACCATI Quando un budello per insaccati non è commestibile, tale caratteristica deve essere specificata. Es. COTECHINO Ingredienti: carne di suino, sale, pepe, aromi naturali, antiossidante (E301), conservante (E-252 - E-250). Budello non commestibile Conservare in luogo fresco e asciutto. Prodotto da XXXX srl – Via Fiorio, 61 – Roma 350 g Da consumarsi preferibilmente entro il 14 09 2012 24 Elenco degli g ingredienti g (Art. ( 18 ) …. Tutti gli ingredienti presenti sotto forma di nanomateriali ingegnerizzati sono chiaramente i di ti nell’elenco indicati ll’ l degli d li ingredienti. i di ti La L dicitura di it «nano», tra parentesi, segue la denominazione di tali ingredienti. ingredienti nano carry carry--over – additivi dditi i devono d essere riportati i t ti in etichertta ? 25 Etichettatura di sostanze o prodotti che provocano allergie ll i o iintolleranze ll (A (Art. 21)) le sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze figurano nell’elenco degli ingredienti con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza o del prodotto la denominazione è evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo In mancanza di un elenco degli ingredienti ll’indicazione indicazione include il termine «contiene» seguito dalla denominazione della sostanza/ prodotto allergenico Quando più ingredienti o coadiuvanti tecnologici di un alimento provengono da un’unica un unica sostanza o da un unico prodotto allergenico, allergenico ciò è precisato nell nell’etichettatura etichettatura per ciascun ingrediente o coadiuvante tecnologico in questione Nei casi in cui la denominazione dell’alimento fa chiaramente riferimento alla sostanza o al prodotto in questione, questione le indicazioni sull sull’allergene allergene non sono richieste 26 SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE (ALL. II) 1. Cereali contenenti g glutine, cioè: grano, glutine, g , segale, g , orzo,, avena,, farro,, kamut o i loro ceppi pp ibridati e prodotti p derivati,, tranne: a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio ( 1 ); b) maltodestrine a base di grano ( 1 ); c) sciropp sciroppii d dii glucosio a base di orzo; d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine origine a agricola. gricola. 2. Crostacei e prodotti a base di crostacei. 3. Uova e prodotti a base di uova. 4. Pesce e prodotti a base di pesce, pesce, tranne: a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi; b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino. 5. Arachidi e prodotti a base di arachidi. 6. Soia e prodotti a base di soia, soia, tranne: a) olio e grasso di soia raffinato ( 1 ); b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato DD-alfa naturale, tocoferolo succinato D D--alfa naturale a base di soia; c) oli vegetali derivati derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia; d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia. 7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne: a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola; b) lattiolo. 8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), ) noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) (Wangenh ) K. K Koch], Koch] noci del Brasile (Bertholletia excelsa), ) pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola. 9. Sedano e prodotti a base di sedano. sedano. 10. Senape e prodotti a base di senape. 11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo. 12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO 2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti. 13. Lupini e prodotti a base di lupini. 14 Molluschi e prodotti a base di molluschi. 14. molluschi ( 1 ) E i prodotti derivati, nella misura in cui la trasformazione che hanno subito non è suscettibile di elevare il livello di allergenicità valutato dall’Autorità per il prodotto di base da cui sono derivati. 27 Esempi p Hamburger Ingredienti: carne bovina, acqua, sale, soia , destrosio, saccarosio, emulsionanti E472,, E479 (contiene ( soia)) Prodotto da XXXX srl – Via Fiorio, 61 – Roma 350 g Da consumarsi preferibilmente entro il 14 09 2012 Coppa stagionata C i Coppa di suino, sale, pepe, aromi naturali, conservante (E-250 - E252), antiossidante (E-301), lattosio; destrosio; saccarosio). Prodotto da XXXX srl – Via Fiorio, 61 – Roma 350 g Da consumarsi preferibilmente entro il 14 09 2012 Prosciutto cotto carne (dalla coscia del suino), proteine del latte, lattosio, sale, conservanti: E 249,E 250, amido di frumento. Conservare in luogo fresco e asciutto. Prodotto d da d XXXX srll – Via Fiorio, 61 – Roma 350 g Da consumarsi preferibilmente entro il 14 09 2012 ALTRE DISPOSIZIONI Oli e grassi vegetali – va indicata la specie vegetale da cui derivano. Prevista l'espressione «totalmente o parzialmente idrogenato» Oli e grassi animali – indicazione della specie rimane facoltativa Aromi - Il termine «naturale» è utilizzato conformemente all'art all art. 16 del Regolamento (CE) n n. 1334/2008. 1334/2008 29 QUANTITÀ – ART. 23 e Allegato Q g IX REGOLA GENERALE: GENERALE in unità di volume per i prodotti liquidi; in unità di massa per gli altri prodotti. prodotti Mantenimento disposizioni nazionali (es. gelati, miele). Difformità sul mercato comunitario La Commissione può stabilire un modo diverso di espressione per migliorare la comprensione del consumatore (semisolido, semisolido fluido) 30 Data di congelamento g o di primo congelamento (art.24) L data La d t di congelamento l t o la l data d t di primo i congelamento, l t per la l carne, le l preparazioni a base di carne e i prodotti non trasformati a base di pesce congelati, nel seguente modo: a) è preceduta dall’espressione «Congelato il …»; b)) le espressioni p di cui alla lettera a)) sono accompagnate: p g — dalla data stessa, oppure — dall’indicazione del punto in cui essa è indicata sull’etichetta; c) la data comprende, nell’ordine e in forma chiara, il giorno, il mese e l’anno. 31 DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE (Art. 29) non si applica agli alimenti che rientrano nell’ambito di applicazione della seguente normativa: a) direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari; b) direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno g g 2009,, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque q minerali naturali si applica pp agli g alimenti destinati a un’alimentazione p particolare 32 ETICHETTATURA NUTRIZIONALE Le modifiche recepiscono il vasto consenso sull’opportunità sull opportunità di rafforzare l’efficacia l efficacia dell’E.N. dell E.N. in quanto in grado di facilitare scelte informate ed educare il consumatore a seguire una alimentazione equilibrata 33 DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE news dichiarazione obbligatoria g per p alcuni nutrienti elementi l ti dichiarati di hi ti anche h in i rapporto t aii consumi di riferimento 34 DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE OBBLIGATORIE VALORE ENERGETICO GRASSI TOTALI GRASSI SATURI ZUCCHERI PROTEINE SALE (una ( di it dicitura iindicante di t che h il contenuto t t FACOLTATIVE AC. GRASSI TRANS AC. GRASSI MONOINSATURI AC GRASSI POLINSATURI AC. POLIOLI AMIDO FIBRE ALIMENTARI VITAMINE E MINERALI di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente può figurare immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale) 35 DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE pur non essendo necessario indicare il valore di fibra e di polioli, polioli, è necessario conoscere il loro contenuto per calcolarne il contributo al valore energetico come stabilito nell’allegato nell allegato XIV discorso simile vale per gli acidi organici che non vanno indicati in etichetta, ma contribuiscono al valore energetico Si può riportare S po ta e il te tenore oed di o omega3 ega3 o ttrans? a s 36 Relazioni con le indicazioni nutrizionali e di salute Quando viene riportato un claim nutrizionale o di salute, la dichiarazione nutrizionale è resa obbligatoria, senza eccezioni 37 COEFFICIENTI DI CONVERSIONE PER IL CALCOLO DELL’ENERGIA (ALL (ALL.. XIV) — carboidrati b id ti (ad ( d esclusione l i dei d i polioli) polioli li li) li) — polioli — proteine — grassi — salatrim — alcol ((etanolo)) — acidi organici — fibre — eritritolo 17 kJ kJ//g kJ/g / —4k kcal/g l/ 10 kJ kJ/g /g — 2,4 kcal/g 17 kJ/g kJ/g — 4 kcal/g 37 kJ/g kJ/g — 9 kcal/g 25 kJ kJ/g /g — 6 kcal/g 29 kJ/g kJ/g g — 7 kcal/g g 13 kJ/g kJ/g — 3 kcal/g 8 kJ/g kJ/g — 2 kcal/g 0 kJ kJ/g /g — 0 kcal/g 38 TOLLERANZE NUTRIENTI PER LA DICHIARAZIONE SUI PRODOTTI ALIMENTARI (documento di lavoro) Opzione 1: I valori di tolleranza indicati non tengono conto dell'incertezza di misura Le tolleranze non comprendono l'incertezza di misura dei metodi. Di conseguenza, ll'incertezza incertezza di misura estesa (k = 2) dei valori effettivamente determinati nutrienti deve essere considerato quando si controlla il rispetto dei valori dichiarati di nutrienti. Vitamins: Vitamin C: Minerals: Protein Carbohydrate Fat Sugars Fibre Saturates Mono-unsaturates Polyunsaturates Sodium/Salt: Opt o 1 to Option tolerances, e a ces, not including measurement uncertainty +40 -25% +60 -20% ±25% <10 g per 100 g: ±1.5 g 10-45 g per 100 g: ±15% >45 g per 100 g: ±7 g <10 g per 100 g: 10-45 g per 100 g: >45 g per 100 g: ±15% ±1 g ±15% ±7 g 39 TOLLERANZE NUTRIENTI PER LA DICHIARAZIONE SUI PRODOTTI ALIMENTARI (documento di lavoro) Opzione 2: I valori di tolleranza sono comprensivi di incertezza di misura Vitamins: Minerals: Protein Carbohydrate Fat Sugars Fibre Saturates Mono-unsaturates Polyunsaturates Sodium/Salt: Option 2 tolerances, Including measurement uncertainty +50 -35% +45 -35% ≤1 g per 100 g: ±1g >1-10 g per 100 g: ±1.8 g 10 g – 40 g per 100 g: ±18% >40 g per 100 g: ±15% ±15% ±20% 40 Gli alimenti etichettati con i nuovi requisiti della dichiarazione nutrizionale possono essere immessi sul mercato prima del 13 dicembre 2014, come stabilito dall’articolo 54,, comma 3 41 MISURE DI IMPLEMENTAZIONE ATTESE NEI PROSSIMI ANNI ETICHETTATURA NUTRIZIONALE Indicazione grassi trans (entro 3 anni) Porzioni % assunzioni di riferimento – (GDA) Tolleranze Forme di espressione e presentazione supplementari 42 Presentazione dichiarazioni nutrizionali obbligatorie e volontarie (art.34) STESSO CAMPO VISIVO in un formato chiaro (tabulare o, se lo spazio non lo consente, in formato lineare) e nell nell’ordine ordine di presentazione stabilito Bevande alcoliche possono riportare (volontariamente) anche il solo il valore energetico Quando le indicazioni sono ripetute ripetute,, devono sono presentate nel CAMPO VISIVO PRINCIPALE, PRINCIPALE, utilizzando una dimensione di carattere conforme e p possono riportare p anche il solo il valore energetico Nei casi in ccuii il valore alo e energetico ene getico o la q quantità antità di sostanze sostan e nutritive n t iti e sia trascurabile, le informazioni relative a questi elementi possono esseresostituite da una dicitura del tipo «contiene quantità trascurabili di …» ??? 43 VALORI DI RIFERIMENTO VALORE ENERGETICO E NUTRIENTI VANNO ESPRESSI PER 100 g o 100 ml POSSONO ESSERE ESPRESSI ANCHE PER PORZIONE INDICANDONE IL NUMERO IN ETICHETTA POSSONO ESSERE ESPRESSE UNICAMENTE PER PORZIONE NEL CASO DI: - RIPETIZIONE DELLE INFORMAZIONI NUTRIZIONALI - PRODOTTO NON PREIMBALLATO 44 CONSUMI DI RIFERIMENTO ENERGIA 8400 kJ (2000 kcal) GRASSI TOTALI 70 g GRASSI SATURI 20 g CARBOIDRATI 260 g ZUCCHERI 90 g PROTEINE 50 g SALE 6g 45 CONSUMI DI RIFERIMENTO Articolo 31 Calcolo Il valore energetico è calcolato mediante coefficienti di conversione (kcal/kJ) Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive si riferiscono all’alimento così com’è venduto. I valori dichiarati sono valori medi stabiliti, a seconda dei casi, sulla base: a) dell’analisi dell’alimento effettuata dal fabbricante; b) del calcolo effettuato a partire dai valori medi noti o effettivi relativi agli ingredienti utilizzati; oppure c) del calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e accettati La Commissione può ò adottare d atti di d esecuzione che h definiscono d f norme dettagliate d l per l’attuazione uniforme per quanto riguarda la precisione dei valori dichiarati, ad esempio gli scarti tra i valori dichiarati e quelli constatati in occasione di controlli ufficiali ((tolleranze analitiche)) 46 FORME DI ESPRESSIONE E PRESENTAZIONE SUPPLEMENTARI Il valore energetico e le sostanze nutritive possono essere essere, in aggiunta aggiunta, indicate volontariamente per mezzo di altre forme di espressione se: sii basano b su ricerche i h accurate t e fondate f d t e su consultazioni lt i i con consumatori t i e gruppii interessati facilitano la comprensione al consumatore sul contributo e sull’importanza dell’alimento ai fini dell’apporto energetico e nutritivo di una dieta devono essere obiettivi e non discriminatori e non devono creare ostacoli alla libera circolazione delle merci Gli Stati membri p possono chiedere agli g operatori p di non utilizzarli nel caso in cui non in linea con i requisiti del Regolamento. Entro il 13 dicembre 2017 , la Commissione presenta una relazione sull'utilizzazione di tali forme di espressione e di presentazione, del loro effetto sul mercato interno e sull' opportunità di un'ulteriore armonizzazione. 47 LUOGO DI ORIGINE O DI PROVENIENZA (ART.26) obbligatoria: g - nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d'origine o al luogo di provenienza reali - per le carni suine, ovi ovi--caprine e di pollame (precedentemente era prevista soltanto per le carni bovine) Quando il paese d'origine o il luogo di provenienza di un prodotto alimentare è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario: (es. Panettone di Milano, Cioccolato belga) - è indicato anche il paese d'origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario, oppure il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario è indicato come diverso da quello del prodotto alimentare. Entro il 13 dicembre 2013 , la Commissione adotta norme di attuazione relative all'applicazione di quanto sopra riportato Entro 5 anni dalla data di applicazione, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'indicazione obbligatoria per i prodotti sopra descritti 48 LUOGO DI ORIGINE O DI PROVENIENZA E t il 13 di Entro dicembre b 2014, 2014 la l Commissione C i i presenta t all Parlamento P l t europeo e all Consiglio relazioni sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per: tipi di carni diverse dalle carni bovine e da quelle già previste; il latte; il latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero lattiero--caseari; i prodotti d tti alimentari li t i non trasformati; t f ti i prodotti a base di un unico ingrediente; (es. pasta) gli ingredienti che rappresentano più del 50% di un alimento. Entro il 13 dicembre 2013, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni sull'indicazione obbligatoria per le carni usate quali ingrediente; Tali relazioni prendono in considerazione l'esigenza del consumatore di essere informato, la fattibilità, l'analisi dei relativi costi e benefici, compreso l'impatto giuridico sul mercato interno e l'impatto sugli scambi internazionali 49 ORIGINE - DEFINIZIONI UE Il paese di origine di un alimento si riferisce all all'origine origine di tale prodotto prodotto, come definita conformemente agli articoli da 23 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92 (codice doganale comunitario). Regolamento (CEE) n. 2913/92 Articolo 24: Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, sostanziale o t i le, economicamente i t giustificata i tifi t ed d effettuata ff tt t iin un'impresa 'i attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione. p «ingrediente primario»: l'ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50% di tale alimento o che sono associati abitualmente bit l t alla ll denominazione d i i di tale t l alimento li t dal d l consumatore t e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un'indicazione quantitativa (QUID); 50 LUOGO DI PROVENIENZA ??? …tutto tutto quello non rientra nel Paese di origine (UE, Stato membro) Possibile conflitto con i DOP Es. prosciutto di Parma – prosciutto fatto a Parma Possibile frammentazione del mercato Ingrediente g primario p l’ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50 % di tale alimento o che sono associati i ti abitualmente bit l t alla ll d denominazione i i di ttale l alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un’indicazione un indicazione quantitativa ? ingrediente A : + 50% ingrediente B: usualmente associato al prodotto INFORMAZIONI VOLONTARIE SUGLI ALIMENTI A t 36 Requisiti Art. R i i i applicabili li bili . Le informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria non devono essere ambigue e/o confuse per il consumatore e se del caso, basate sui dati scientifici pertinenti. La Commissione adotta atti di esecuzione sull’applicazione dei requisiti per le seguenti informazioni volontarie sugli alimenti: a) informazioni relative alla presenza eventuale e non intenzionale negli alimenti di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranza (es. Può contenere tracce di…); b) informazioni relative all’idoneità di un alimento per vegetariani o vegani; i c) indicazione delle assunzioni di riferimento per gruppi specifici di popolazione oltre alle assunzioni di riferimento stabiliti (es. bambini, anziani, donne in gravidanza). 53 Disposizioni p nazionali Art. 38 Quanto alle materie espressamente armonizzate dal Regolamento 1169/11, gli Stati membri non possono adottare né mantenere disposizioni nazionali salvo se il diritto dell dell’Unione Unione lo autorizza autorizza. In ogni cas, cas tali disposizioni nazionali non creano ostacoli alla libera circolazione delle merci, ivi compresa la discriminazione nei confronti degli alimenti provenienti da altri Stati membri. Gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti materie non specificamente armonizzate dal presente regolamento purché non vietino, ostacolino o limitino la libera circolazione delle merci conformi al presente regolamento. 54 Disposizioni p nazionali sulle indicazioni obbligatorie complementari (Art. (Art. 39) Oltre alle indicazioni obbligatorie già previste, gli Stati membri possono adottare ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie specifici di alimenti per almeno uno dei seguenti motivi: motivi: a) protezione della salute pubblica; b) protezione dei consumatori; c) prevenzione delle frodi; d) protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d’origine controllata e repressione della concorrenza sleale Gli Stati membri possono introdurre disposizioni concernenti l’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell’alimento dell alimento e la sua origine o provenienza. 55 Indicazione volontaria delle assunzioni di riferimento per gruppi specifici di popolazione ((Art. 43 ) In attesa dell’adozione delle disposizioni dell’Unione gli Stati membri possono adottare misure nazionali relative all’indicazione volontaria delle assunzioni di riferimento per gruppi specifici di popolazione Gli Stati memb membrii com comunicano nicano immediatamente alla Commissione il testo di tali misure 56 PRODOTTI NON PREIMBALLATI (Art. 44 ) Necessità di informare i consumatori della presenza di allergeni in tutti gli alimenti Diventa obbligatoria l’indicazione degli ingredienti allergenici nei prodotti alimentari non preimballati venduti al dettaglio e nei punti di ristoro collettivo 57 Altre informazioni relative agli g alimenti non preimballati Gli alimenti non non--preimballati sono di regola esentati dal requisito i i di fornire f i tutte le l indicazioni. i di i i Gli Stati membri possono decidere di richiedere la fornitura di altri elementi oltre gli allergeni e scegliere il modo in cui le rispettive indicazioni sono messe a disposizione 58 Periodo transitorio e data di applicazione delle misure di attuazione o degli atti delegati (Art. 47) Viene previsto un periodo transitorio appropriato per l’applicazione delle nuove misure, durante il quale gli alimenti la cui etichetta non è conforme alle nuove misure possono essere immessi sul mercato e dopo il quale gli stock dei suddetti alimenti immessi sul mercato prima della scadenza del periodo transitorio possono continuare a essere venduti sino a esaurimento e assicura che tali misure si applichino a decorrere dal 1 o aprile di un anno civile Non si applica nei casi di emergenza quando lo scopo delle misure ivi previste è la protezione della salute umana 59 Conclusioni approccio completo ed evolutivo definizione ampia p della normativa che non si limita alla sola etichetta ma comprende anche informazioni fornite utilizzando mezzi diversi consente ai consumatori cons matori di effett effettuare are scelte consapevoli, garantendo al tempo stesso una concorrenza efficace ffi all’industria ll’i d t i 60 61