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presentazione 1169-11
Regolamento 1169/2011
Principi introdotti e novità per gli
OSA
11 Aprile 2014
1
SVILUPPI NORMATIVI
ETICHETTATURA
DEGLI ALIMENTI
Dir. 2000/13/CE
ETICHETTATURA
NUTRIZIONALE
Dir. 90/496/CEE
Regolamento 1169/2011, relativo alla
fornitura di informazioni alimentari ai
consumatori
11 Aprile 2014
2
REG. (UE) N. 1169/2011



abroga le direttive 87/250/CEE, 90/496/CEE, 999/10/CE, 2000/13/CE,
2002/67/CE e 2008/5/CE e il Reg. 608/2004
modifica i Regg.: 1924/2006 e 1925/2006
in vigore dal 12 dicembre 2011
Adeguamenti necessari su base nazionale
(D.lgs 109/92 e s.m.i.)
Riordino e riassetto della normativa nazionale attraverso l’aggiornamento,
la razionalizzazione e la semplificazione della stessa, a maggiore
tutela del consumatore e per assicurare certezza giuridica agli
operatori del settore alimentare in Italia.
11 Aprile 2014
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Cambiamento radicale per quel che riguarda l’atteggiamento con
cui si pone il legislatore rispetto alle norme a cui l’operatore
alimentare deve sempre attenersi nel fornire informazioni sull'identità,
la composizione, e le proprietà dell’alimento stesso.



+ responsabilizzazione e - divieti
requisiti puntuali:
- ampio spazio alla responsabilità sulle informazioni sugli alimenti
- maggiori informazioni obbligatorie e facoltative
Ma soprattutto …….. maggiore

livello di protezione dei consumatori
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“evoluzione culturale”
e non una semplice modifica
Industria: maggiore coinvolgimento e migliori
opportunità
Consumatori: operare scelte informate
Obiettivo comune: >
sicurezza(consapevolezza) nutrizionale
e non solo sicurezza alimentare
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Il consumatore è maggiormente interessato al rapporto tra l'alimentazione e
salute e sempre di più sceglie una dieta adeguata alle esigenze individuali
Consumatori e Industria attori della strategia sugli aspetti sanitari legati
all'alimentazione, al sovrappeso e all'obesità e alle malattie croniche non
trasmissibili
Riformulazione degli alimenti
MIGLIORAMENTO DELLA
QUALITA’ NUTRIZIONALE
DEGLI ALIMENTI
Maggiore competitività
11 Aprile 2014

responsabilità degli operatori del settore
 dichiarazioni obbligatorie
 leggibilità delle informazioni fornite
 forme aggiuntive di espressione e
presentazione
 luogo di origine dei prodotti
 informazioni relative agli alimenti
non preimballati
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• Il responsabile è l’operatore con il cui nome o
ragione sociale viene commercializzato il
prodotto
• Non vengono commercializzati (a qualsiasi
livello) prodotti con etichettatura non conforme
• Una eventuale modifica (a qualsiasi livello)
rende l’operatore responsabile
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Informazioni obbligatorie sui prodotti
alimentari (art.9)
denominazione
ingredienti
allergeni
quantità netta
quantità di alcuni ingredienti (primario, enfatizzato, caratterizzante
essenziale)
termine minimo di conservazione o data di scadenza
condizioni particolari di conservazione e/o impiego
nome o ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore (indicazione
puntuale)
paese di origine o luogo di provenienza
istruzioni per l’uso (se necessarie)
titolo alcolometrico per bevande con più di 1,2% di alcol in volume
dichiarazione nutrizionale
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
Sede dello stabilimento

Nome del produttore (private label)
NO!
non prevista
Prodotto da XXX per supermercato yyy (?)
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«contiene aspartame (una fonte di fenilalanina)» se l’aspartame figura con il solo numero E
«contiene una fonte di fenilalanina» quando figura nella sua denominazione specifica
«elevato tenore di caffeina.
Non raccomandato per i bambini e durante la gravidanza e l’allattamento»
(superiore a 150 mg/l)
riferimento al tenore di caffeina espresso in mg per 100 ml
Integratori alimentari: il tenore di caffeina è espresso per porzione
data di congelamento o la data del primo congelamento
per i prodotti di carne, preparazioni a base di carne e i
non trasformati a base di pesce congelati
o che sono stati congelati più di una volta
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Ingredienti: edulcoranti: E 953, E 420, E 965, E 967, E 951, E 955,
gomma base, acido citrico, acido malico, agente umidificante: E 422,
aromi, guaranà, addensante: gomma arabica, caffeina, agente di
rivestimento: E 903, colorante: E 120, caffeina, emulsionante: lecitine
(di soia), antiossidante: E 320
Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi. Contiene
aspartame (una fonte di fenilalanina). Contiene caffeina. Non
raccomandato per i bambini e durante la gravidanza (tenore
di caffeina 800 mg/100 g). Conservare in luogo fresco e asciutto.
Prodotto da XXXX srl – Via XX Settembre, 52 Roma
28 g contiene 20 confetti
Da consumarsi preferibilmente entro il 12 12 2012
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12
Prodotti e preparazioni a base di carne o della pesca
va indicata la presenza
e la natura di
proteine aggiunte
di diversa origine animale
«carne ricomposta» e
«pesce ricomposto»
quando può sembrare un
unico pezzo di carne o pesce
ma in realtà vengono utilizzate varie parti
usando altri ingredienti
(additivi ed enzimi)
Prodotti e preparazioni a base di carne
con più del 5 % del peso del prodotto
finito di acqua aggiunta,
la denominazione dell’alimento comprende
l’indicazione della presenza di acqua aggiunta
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Alimenti congelati prima della vendita
e venduti decongelati,
la denominazione è accompagnata
dalla designazione «decongelato»
Esenzioni:
- scongelamento dei singoli ingredienti (es. burro)
- prodotti per i quali il congelamento è un passaggio tecnologico
necessario (es. conservazione di alimenti alle basse temperature)
- prodotti per i quali lo scongelamento non ha un impatto negativo sulla
sicurezza e sulla qualità
14
11 Aprile
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(es. lieviti congelati somministrato dopo
cottura,
senza manipolazione)
Presentazione delle informazioni
obbligatorie sui prodotti alimentari
(art.13)
facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili
LA NORMATIVA PRECEDENTE GIÀ PREVEDEVA ETICHETTE LEGGIBILI
MA NON PREVEDEVA UN CRITERIO MISURABILE DI LEGGIBILITÀ
Viene introdotto un criterio misurabile per i caratteri:
PARI O SUPERIORE A 1,2 mm (ALTEZZA DELLA X)
altri criteri di leggibilità verranno stabiliti in seguito dalla Commissione
(tipo di testo, formato, layout, ecc)
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
SUPERFICIE MAGGIORE < 80 cm 2 , l’altezza della x della
dimensione dei caratteri è pari o superiore a 0,9 mm

SUPERFICIE MAGGIORE < 25 cm 2 - no etichettatura nutrizionale

SUPERFICIE MAGGIORE < 10 cm 2 - obbligatori sull’imballaggio
solo:
•denominazione
•allergeni
•quantità
•TMC
La lista degli ingredienti può essere fornita mediante altri mezzi o
messa a disposizione su richiesta del consumatore
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Indicativamente, secondo la raccomandazione
dell'Organizzazione internazionale di metrologia legale,
l'area del pannello di visualizzazione principale nel caso
della confezione cilindrica o quasi cilindrica è
determinata come il 40% del prodotto di altezza x della
circonferenza escludendo:
- le cime, fondi, flange al coperchio e al fondo per le
lattine,
- le spalle e il collo per bottiglie e vasetti
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lista ingredienti e dichiarazione nutrizionale
non obbligatorie per
bevande con contenuto alcolico sup. all’1,2 % in volume
ma…
entro il 13 dicembre 2014 relazione della Commissione:
- opportunità di inserire regole relative all’elenco degli
ingredienti o alla dichiarazione nutrizionale
- necessità o meno, per alcune bevande alcoliche, di
prevedere l’esenzione dall’obbligo di fornire il valore
energetico
- definizione di «alcopops»
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presentano una parziale novità, rispetto all’art. 2 del decreto legislativo
109/92
divieto di suggerire:
“nella descrizione o nelle illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o
di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o
un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con
un diverso componente o un diverso ingrediente”
Se un ingrediente normalmente utilizzato in un prodotto viene sostituito con
un altro ingrediente (es. proteine di diversa natura e acqua), in prossimità
della denominazione dell’alimento deve essere indicato l’ingrediente
utilizzato, con caratteri di altezza non inferiore al 75% della denominazione.
11 Aprile 2014

….
Tutti gli ingredienti presenti sotto forma di
nanomateriali ingegnerizzati sono
chiaramente indicati nell’elenco degli
ingredienti.
 La dicitura «nano», segue la
denominazione di tali ingredienti.

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Oli e grassi vegetali:
 specie vegetale da cui derivano
 «totalmente o parzialmente
idrogenato»
Oli e grassi animali
 indicazione della specie rimane
facoltativa
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
riferimento chiaro nell’elenco degli ingredienti

la denominazione è evidenziata attraverso un tipo di carattere
chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio
per dimensioni, stile o colore di sfondo (per ciascun ingrediente
allergenico)

in mancanza di un elenco degli ingredienti l’indicazione include il
termine «contiene» seguito dalla denominazione della sostanza/
prodotto allergenico

le indicazioni sull’allergene non richieste se la denominazione
dell’alimento fa chiaramente riferimento alla sostanza o al
prodotto
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Cereali
Ingredienti: riso integrale 64%, zucchero, farina di soia, lattosio, sale,
calcio carbonato, emulsionanti E472, E479 (contiene soia), tiamina
(B1), riboflavina (B2), acido pantotenico (B5), vitamina B6, folacina
(B9), vitamina B12, niacina (PP); ferro.
Prodotto da XXXX srl – Via XX Settembre, 52 Roma
Da consumarsi preferibilmente entro il 14 09 2016
350 g
Barretta
Ingredienti: Zucchero, burro di cacao, latte scremato in polvere, grasso
vegetale di palma idrogenato, pasta di cacao, lattosio, burro,
estratto di malto d’orzo, sale, emulsionante (lecitine), albume
d’uovo, proteine del latte, aromi, farina di frumento, vitamina B6,
folacina (B9), vitamina B12, niacina (PP);
Prodotto da XXXX srl Via XX Settembre, 52 Roma 350 g
Da consumarsi preferibilmente entro il 14 09 2016
11 Aprile 2014

viene inserito il concetto di vendita con
mezzi di comunicazione a distanza
tutte le informazioni obbligatorie (ad
eccezione del TMC e la data di scadenza)
devono essere fornite prima che l'acquisto
sia concluso senza oneri per il consumatore

* vanno distinti i prodotti alimentari non preconfezionati
a proposito dei quali (ad eccezione degli allergeni), le
indicazioni devono essere espressamente previste da
parte degli Stati membri
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
l'operatore del settore alimentare
responsabile delle informazioni sugli alimenti
deve garantire la presenza e l'esattezza
delle informazioni fornite

se gli alimenti sono offerti attraverso un
mezzo di vendita a distanza, la
responsabilità di fornire le informazioni
obbligatorie sui prodotti alimentari prima
della conclusione del contratto spetta al
proprietario del sito web
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non si applica agli alimenti che rientrano nell’ambito di
applicazione della seguente normativa:
a) direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative agli integratori alimentari;
b) direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 18 giugno 2009, sull’utilizzazione e la commercializzazione
delle acque minerali naturali
si applica agli alimenti destinati a un’alimentazione particolare
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DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
news


dichiarazione obbligatoria per alcuni
nutrienti
elementi dichiarati anche in rapporto ai
consumi di riferimento
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DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
OBBLIGATORIE
VALORE
ENERGETICO
GRASSI TOTALI
GRASSI SATURI
CARBOIDRATI
ZUCCHERI
PROTEINE
SALE (una dicitura indicante che il contenuto
FACOLTATIVE
AC. GRASSI TRANS
AC. GRASSI MONOINSATURI
AC. GRASSI POLINSATURI
POLIOLI
AMIDO
FIBRE ALIMENTARI
VITAMINE E MINERALI
di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente
presente può figurare immediatamente accanto alla
dichiarazione nutrizionale)
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Si può riportare quanto non esplicitamente
riportato nelle liste?
es. tenore di omega3, trans, colesterolo,
licopene, polifenoli
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Il contenuto della sostanza nutritiva o di
altro tipo per la quale è fatto un claim
nutrizionale o sulla salute, può far parte
della dichiarazione nutrizionale?
può essere riportato in prossimità della
dichiarazione nutrizionale, ma non può far
parte della dichiarazione nutrizionale, che
ha un contenuto definito e limitato.
11 Aprile 2014
Il valore energetico può essere riportato
solo in kcal?
No, neanche quando ripetuto nel
front of pack
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L'indicazione che il contenuto di sale è dovuto
esclusivamente alla presenza di sodio naturale può
essere riportato in prossimità dell’etichettatura
nutrizionale per alimenti ai quali non è stato
aggiunto il sale, come il latte, verdure, carne e
pesce.
Non sarebbe il caso di prosciutto, formaggi,
prodotti cui il sale è stato aggiunto durante il
processo, o per qualsiasi alimento contenente
ingredienti cui è stato aggiunto il sale.
11 Aprile 2014
Nel caso di etichette multilingue destinati per
l'Unione europea, è permesso di mettere in
etichetta - anche dichiarazione nutrizionale nel
formato richiesto dagli Stati Uniti e Canada ?
No, la dichiarazione di nutrienti nel formato
richiesto dagli Stati Uniti e il Canada non sono in
linea con i requisiti dell'UE e potrebbero indurre in
errore i consumatori a causa di diversi fattori di
conversione utilizzati per il calcolo del valore
energetico e le quantità di sostanze nutritive.
11 Aprile 2014
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
pur non essendo necessario indicare il valore di
fibra e di polioli, è necessario conoscere il loro
contenuto per calcolarne il contributo al valore
energetico
discorso simile vale per gli acidi organici che
non vanno indicati in etichetta, ma contribuiscono
al valore energetico
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DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
Vitamine e minerali
quantità minime :
- 15% dei valori nutritivi di riferimento (NRV) specificati per 100 g o 100 ml
nel caso di prodotti diversi dalle bevande,
- 7,5% dei valori nutritivi di riferimento specificati nella tabella seguente per
100 ml nel caso di bevande, o,
- 15% dei valori nutritivi di riferimento specificati nella tabella seguente per
porzione se la confezione contiene una sola porzione
Il contenuto di vitamine e minerali deve essere dichiarato in percentuale dei
valori di riferimento per 100 go 100 ml. Queste informazioni possono essere
integrate da una dichiarazione per porzione / unità di consumo.
Allegato XIII
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Gli alimenti etichettati con i nuovi requisiti
della dichiarazione nutrizionale
possono essere immessi sul mercato
prima del 13 dicembre 2014?
SI, come stabilito dall’articolo 54,
comma 3
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STESSO CAMPO VISIVO
in un formato chiaro (tabulare o, se lo spazio non lo consente, in
formato lineare) e nell’ordine di presentazione stabilito
Bevande alcoliche possono riportare
(volontariamente) anche il solo il valore energetico
Quando le indicazioni sono ripetute, sono presentate nel CAMPO
VISIVO
PRINCIPALE, utilizzando una dimensione di carattere conforme e
possono riportare anche il solo il valore energetico
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VALORE ENERGETICO E NUTRIENTI
 VANNO ESPRESSI PER 100 g o 100 ml
POSSONO ESSERE ESPRESSI ANCHE PER PORZIONE INDICANDONE
IL NUMERO IN ETICHETTA

POSSONO ESSERE ESPRESSE UNICAMENTE PER
PORZIONE NEL CASO DI:
-
RIPETIZIONE DELLE INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
- PRODOTTO NON PREIMBALLATO
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Il valore energetico è calcolato mediante coefficienti di
conversione (kcal/kJ)
Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive si
riferiscono all’alimento così com’è venduto.
I valori dichiarati sono valori medi stabiliti, a seconda dei casi,
sulla base:
a) dell’analisi dell’alimento effettuata dal fabbricante;
b) del calcolo effettuato a partire dai valori medi noti o
effettivi relativi agli ingredienti utilizzati; oppure
c) del calcolo effettuato a partire da dati generalmente
stabiliti e accettati
La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscono
norme dettagliate per l’attuazione uniforme per quanto
riguarda la precisione dei valori dichiarati, ad esempio gli scarti
tra i valori dichiarati e quelli constatati in occasione di controlli
ufficiali (tolleranze analitiche)
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TOLLERANZE analitiche
(documento di lavoro)
tolerances for foods including measurement uncertainty (only option A or B will remain in final
document)
Tolerances for foods
including measurement uncertainty
Vitamins
(for vitamins added to foods according to
1925/2006/EC see section 5)
+80 -35%
+50 -35%
Minerals
(for minerals added to foods according to
1925/2006/EC see section 5)
+45 -35%
OPTION A:
Protein
Carbohydrate
Fat
Sugars
Fibre
OPTION B:
Protein
Carbohydrate
Fat
Sugars
Fibre
≤10 g per 100 g:
10–40 g per 100 g:
>40 g per 100 g:
±1.5g
±15%
±6g
<10 g per 100 g:
10-40 g per 100 g:
>40 g per 100 g:
±2 g
±20%
±8 g
Saturates
Mono-unsaturates
Polyunsaturates
<0.1-4 g per 100 g
>4g per 100 g
±0.6 g
±15%
Sodium
< 0.5 g per 100 g
>0.5 g per 100 g
<1.25 g per 100 g
2014
>1.2511g Aprile
per 100
g
±0.15 g
±20%
±0.375 g
±20%
Salt
41
TOLLERANZE analitiche
(documento di lavoro)
tolleranze per alimenti e integratori alimentari per il controllo della conformità dei livelli di sostanze
nutritive e di altre sostanze con i livelli di cui al regolamento 1924/2006/EC e per il controllo dei
livelli di vitamine e minerali qualora aggiunti agli alimenti ai sensi del regolamento 1925/2006 / CE
inclusa l’incertezza di misura
Tolerances for foods and food supplements
including measurement uncertainty
Vitamin C
Vitamins, minerals
+80% – measurement uncertainty
+50% – measurement uncertainty
Protein
Carbohydrate
Fibre
Fat
Sugars
<10 g per 100 g:
uncertainty
10-40 g per 100 g:
uncertainty
>40 g per 100 g:
uncertainty
<10 g per 100 g:
uncertainty
10-40 g per 100 g:
uncertainty
>40 g per 100 g:
uncertainty
+3 g (option B: +4g)
– measurement
+30%
– measurement
Saturates*
Mono-unsaturates*
Polyunsaturates*
<4 g per 100 g:
≥4g per 100 g:
<4 g per 100 g:
≥4g per 100 g:
-0.6 g
-15%
+0.6 g
+15%
+ measurement uncertainty
+ measurement uncertainty
- measurement uncertainty
- measurement uncertainty
Sodium
Salt
< 0.5 g per 100 g:
≥0.5 g per 100 g:
<1.25 g per 100 g:
≥1.25 g per 100 g:
-0.3 g
-40%
-0.75 g
-40%
+ measurement uncertainty
+ measurement uncertainty
measurement
uncertainty
11 +
Aprile
2014
+ measurement uncertainty
(option B: +40%)
+12 g (option B: +16g)
– measurement
-3 g (option B: -4g)
+ measurement
-30%
+ measurement
(option B: -40%)
-12 g (option B: -16g)
+ measurement
42
TOLLERANZE NUTRIENTI PER LA
DICHIARAZIONE SUI PRODOTTI ALIMENTARI
(documento di lavoro)
Tolerances for supplements
including measurement uncertainty
Vitamin C
Other Vitamins, minerals
+80 -20%
+50 -20%
11 Aprile 2014
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ENERGIA
8400 kJ (2000 kcal)
GRASSI TOTALI
70 g
GRASSI SATURI
20 g
CARBOIDRATI
260 g
ZUCCHERI
90 g
PROTEINE
50 g
SALE
6g
11 Aprile 2014
44
obbligatoria:
- nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il
consumatore in merito al paese d'origine o al luogo di provenienza reali
- per le carni suine, ovi-caprine e di pollame
(precedentemente era prevista soltanto per le carni bovine)
Quando il paese d'origine o il luogo di provenienza di un prodotto
alimentare è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario:
- è indicato anche il paese d'origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente
primario, oppure viene indicato che il paese d'origine o il luogo di
provenienza dell'ingrediente primario è diverso da quello del prodotto


Entro il 13 dicembre 2013 , la Commissione adotta norme di attuazione relative
all'applicazione di quanto sopra riportato
Entro 5 anni dalla data di applicazione, la Commissione presenta al Parlamento
europeo e al Consiglio una relazione sull'indicazione obbligatoria per i prodotti
sopra descritti
11 Aprile 2014
45
Entro il 13 dicembre 2014, la Commissione presenta al Parlamento
europeo e al Consiglio relazioni sull'indicazione obbligatoria del paese
d'origine o del luogo di provenienza per:






tipi di carni diverse dalle carni bovine e da quelle già previste;
il latte;
il latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari;
i prodotti alimentari non trasformati;
i prodotti a base di un unico ingrediente;
gli ingredienti che rappresentano più del 50% di un alimento.
Entro il 13 dicembre 2013, la Commissione presenta al Parlamento europeo
e al Consiglio relazioni sull'indicazione obbligatoria per le carni usate quali
ingrediente;
Tali relazioni prendono in considerazione l'esigenza del consumatore di
essere informato, la fattibilità, l'analisi dei relativi costi e benefici, compreso
l'impatto giuridico sul mercato interno e l'impatto sugli scambi
internazionali
11 Aprile 2014
46

Paese di origine di un alimento si riferisce all'origine di tale
prodotto, come definita dal Regolamento (CEE) n. 2913/92
(codice doganale comunitario):
Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più
paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l'ultima
trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente
giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale
scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un
prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante
del processo di fabbricazione.

«ingrediente primario»: l'ingrediente o gli ingredienti di un
alimento che rappresentano più del 50% di tale alimento o
che sono associati abitualmente alla denominazione di tale
alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte
dei casi è richiesta un'indicazione quantitativa (QUID);
11 Aprile 2014
47

??? …tutto quello non rientra nel Paese di
origine (UE, Stato membro)
Possibile conflitto con i DOP
es. prosciutto di Parma – prosciutto fatto a
Parma


Possibile frammentazione del mercato
11 Aprile 2014
l’ingrediente di un alimento che rappresenta
più del 50 % di tale alimento o che è
caratterizzante
?
ingrediente A : + 50%
ingrediente B: usualmente associato al prodotto
11 Aprile 2014
.

Le informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria non
devono essere ambigue e/o confuse per il consumatore e
basate sui dati scientifici pertinenti

La Commissione adotta atti di esecuzione sull’applicazione
dei requisiti per le seguenti informazioni volontarie sugli
alimenti:
a) informazioni relative alla presenza eventuale e non
intenzionale negli alimenti di sostanze o prodotti che
provocano allergie o intolleranza (es. può contenere
tracce di…);
b) informazioni relative all’idoneità di un alimento per
vegetariani o vegani;
c) indicazione delle assunzioni di riferimento per gruppi
specifici di popolazione oltre alle assunzioni di
riferimento stabiliti (es. bambini, anziani, donne in
gravidanza)
11 Aprile 2014
50
Necessità di informare i consumatori della
presenza di allergeni in tutti gli alimenti
Diventa obbligatoria l’indicazione degli
ingredienti allergenici nei
prodotti alimentari non preimballati
venduti al dettaglio e nei punti di ristoro
collettivo
11 Aprile 2014
51
Gli alimenti non-preimballati sono di regola
esentati dal requisito di fornire tutte le
indicazioni.
Gli Stati membri possono decidere di richiedere la fornitura di
altri elementi oltre gli allergeni e scegliere il modo in cui le
rispettive indicazioni sono messe a disposizione
Prevedere l’obbligo per
- leggibilità
- data di congelamento
- condizioni conservazione
11 Aprile 2014
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IL REGOLAMENTO CHIARISCE E SEMPLIFICA IL QUADRO
NORMATIVO MA LASCIA APERTI DIBATTITI
SULL’INTERPRETAZIONE DI ALCUNI ARGOMENTI CHE
MERITANO UNTERIORI APPROFONDIMENTI E SU CUI SI
STA ANCORA LAVORANDO A LIVELLO EUROPEO
E’ IMPORTANTE FORNIRE AL CONSUMATORE UNO
STRUMENTO UTILE E COMPRENSIBILE
E RENDERLO CONSAPEVOLE E IN GRADO DI SFRUTTARE
INTERAMENTE LE POTENZIALITA’ OFFERTE
SI RESTA IN ATTESA DI DISPOSIZIONI NAZIONALI CIRCA
L’ATTUAZIONE DI NORME PIU’ RESTRITTIVE PER
ESEMPIO SUI PRODOTTI NON PREIMBALLATI
11 Aprile 2014
11 Aprile 2014
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