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Il Sistema Intrastat

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Il Sistema Intrastat
IL SISTEMA INTRASTAT
Corso UNIPI
Ottobre Novembre 2011
Lorella [email protected]
FUNZIONE DEI MODELLI INTRASTAT
• La nascita dell’UE prevede la libera circolazione nel
territorio europeo di merci, persone, servizi e capitali
• Soppressione delle frontiere all’interno dell’UE che
rimangono soltanto negli scambi merci con i paesi terzi
• Monitoraggio dello scambio merci – acquisti e cessioni tra i paesi dell’UE attraverso un sistema informatico
denominato INTRASTAT
Finalità:
FISCALI ->
la riscossione dei tributi
STATISTICHE-> il rilevamento statistico delle merci in
entrata e in uscita dallo Stato
Lorella [email protected]
FINALITA’
Il Sistema Intrastat è quindi l’insieme delle
procedure volte a garantire l’assolvimento di
due importanti funzioni prima svolte dalle
dogane: la riscossione dei tributi e il
rilevamento statistico delle merci in entrata
e in uscita dallo Stato. A questo fine le
Autorità degli Stati membri hanno adottato,
in recepimento di apposite direttive
comunitarie, norme volte a disciplinare gli
aspetti fiscali e statistici connessi con tali
operazioni.
Normativa completa disponibile sul sito www.agenziadogane.gov.it settore Intrastat/riferimenti
normativi
Lorella [email protected]
L’acquisto intracomunitario:
Gli scambi di beni fra soggetti appartenenti a due diversi Stati
comunitari sono considerate “operazioni intracomunitarie”
se sono presenti i seguenti tre requisiti:
 soggettivo: ciascun partner comunitario possiede un
codice di identificazione IVA, costituito dal numero di
partita IVA preceduto dal codice dello Stato (codice ISO)
composto da due lettere;
 oggettivo: l’operazione è a titolo oneroso
 territoriale: i beni vengono trasportati o spediti nel
territorio di un altro Stato membro.
Tali operazioni sono disciplinate ai fini fiscali in Italia dal DL n. 331/93
convertito dalla Legge 427 del 29.10.1993
Lorella [email protected]
Chi è obbligato all’INTRASTAT
•
Tutti i soggetti passivi di imposta che effettuano acquisti e/o cessioni
intracomunitarie con i requisiti previsti per tali operazioni intracomunitarie
(trasferimento della proprietà tra due soggetti passivi di imposta o di altro
diritto reale su beni, onerosità, movimentazione (fisica) del bene da un
paese UE all’altro)
•
Gli enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all’art.4 IV c. DPR 633/72
non soggetti passivi di imposta che – ai sensi dell’articolo 38 del DL 331/93
– hanno effettuato nell’anno precedente acquisti intracomunitari in ambito
istituzionale per un valore al netto dell’IVA superiore ad € 10.000,00 –L.
7/7/2009 n. 88 (il limite iniziale era di € 8263,31)
•
Gli enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all’art.4 IV c. DPR 633/72
tra cui si ricorda sono anche le Università, soggetti passivi di imposta
relativamente ad attività commerciali svolte, che hanno effettuato acquisti
intracomunitari indipendentemente dal loro ammontare.
Lorella [email protected]
Inoltre, chi è obbligato all’INTRASTAT
dal 01/01/2010
Da tale data sono inserite nei modelli
INTRASTAT tutte le prestazioni si servizio per
le quali è previsto l’assolvimento
dell’imposta con il reverse-charge, rese a
favore di committenti soggetti passivi IVA in altro
stato UE.
• La direttiva non introduce espressamente l’obbligo di
presentare il modello Intra anche per le prestazioni di
servizi ricevute da soggetti comunitari ma il decreto di
recepimento ha previsto tale obbligo
Lorella [email protected]
La disciplina comunitaria relativa ai modelli
Intrastat è stata recentemente modificata da:
- Direttiva 2008/8/CE  relativa alla modifica del luogo
impositivo delle prestazioni rese a soggetti passivi che dal
01.01.2010 coincide, come regola generale con il Paese del
committente anziché con quello del prestatore. L’obbligo di
presentazione degli elenchi riepilogativi si estende ai
soggetti passivi che effettuano prestazioni di servizi per le
quali l’assolvimento dell’imposta spetta al committente,
soggetto passivo comunitario, mediante il meccanismo del
reverse charge (art. 262 1 c lett.c Dir. 2006/112/CE modificato
dalla 2008/8/CE)
- Direttiva 2008/117/CE, che si prefigge lo scopo di contrastare
le frodi IVA connesse alle operazioni intracomunitarie, con
verifiche incrociate di informazioni tra le autorità fiscali dei Paesi
UE. Modifica la periodicità di presentazione degli elenchi
riepilogativi, che di regola dovranno essere compilati con
cadenza mensile, entro la fine del mese successivo (vedi slide
periodicità)
Lorella [email protected]
Periodo transitorio
• Le normative comunitarie sono state recepite nel nostro
ordinamento con il D.Lgs 11.02.2010 n. 18 pubblicato in
GU il 19.02.2010
• Obiettive condizioni di incertezza- possibili errori da
parte degli operatori
• Applicazione dell’art. 10 c.3 L. 27.07.2000 n. 212 (statuto
dei diritti del contribuente) :
L’Amministrazione Finanziaria in sede di controllo non
applicherà sanzioni in caso di eventuali violazioni nella
compilazione dei suddetti elenchi relativi ai mesi da
GENNAIO a MAGGIO (per i mensili) o al 1° TRIMESTRE
(per i trimestrali) a condizione che le eventuali violazioni
siano sanate entro il 20 luglio 2010 con invio di elenchi
riepilogativi INTEGRATIVI
Lorella [email protected]
I modelli
• I nuovi modelli e le relative istruzioni sono stati
approvati con provvedimento Agenzia delle
Dogane in data 22.02.2010:
Elenchi Riepilogativi delle CESSIONI:
INTRA-1 frontespizio dell’elenco riepilogativo Cessioni
intracomunitarie di beni e dei servizi resi registrati nel periodo
INTRA-1bis
INTRA-1ter
INTRA-1quater
INTRA-1quinquies
sezione 1: cessioni di beni
sezione 2: rettifiche -beni
sezione 3: servizi resi
sezione 4: rettifiche -sevizi
Lorella [email protected]
……segue
I Modelli
Elenchi Riepilogativi degli ACQUISTI:
INTRA-2 frontespizio dell’elenco riepilogativo Acquisti
intracomunitari di beni e dei servizi ricevuti registrati nel periodo
INTRA-2bis
INTRA-2ter
INTRA-2quater
INTRA-2quinquies
sezione 1: cessioni di beni
sezione 2: rettifiche -beni
sezione 3: servizi resi
sezione 4: rettifiche -sevizi
Lorella [email protected]
INTRA 1 – Cessione di Beni e Servizi Resi
Lorella [email protected]
INTRA 1-bis Cessioni di Beni
Lorella [email protected]
INTRA 1-ter Rettifiche Cessioni di Beni
Lorella [email protected]
INTRA 1-quater Servizi Resi
(N.B. Sono escluse le operazioni di cui agli articoli 7-quater; 7-quinquies e 7-sexies
del DPR 633/72) e le operazioni Esenti – Non Imponibili – Non Soggette in altro
Stato membro
Lorella [email protected]
INTRA 1-quinquies Rettifiche Servizi Resi
Lorella [email protected]
INTRA 2 – Acquisti di Beni e Servizi Ricevuti
Lorella [email protected]
INTRA 2-bis Acquisti di Beni
Lorella [email protected]
INTRA 2-ter Rettifiche Acquisti di Beni
Lorella [email protected]
INTRA 2-quater Servizi Ricevuti
(N.B. Sono escluse le operazioni di cui agli articoli 7-quater; 7-quinquies e 7-sexies
del DPR 633/72) e le operazioni Esenti – Non Imponibili – Non Soggette in Italia
Lorella [email protected]
INTRA 2-quinquies Rettifiche Servizi Ricevuti
Lorella [email protected]
Obblighi di compilazione
Per i BENI: ai fini doganali negli elenchi vanno indicati i dati delle
operazioni registrate nel periodo di riferimento, ad eccezione di
quelle con fatturazione o pagamento anticipato per le quali
l’indicazione è rimandata all’INTRASTAT riferito alla data di
spedizione o consegna effettiva della merce (art, 50 c.7 DL 331/93)
Eccezione per il materiale bibliografico che può essere registrato
fiscalmente (fattura) e doganalmente (intrastat) nello stesso periodo (quindi,
se anche non arrivato, nei termini della registrazione della fattura
Per i SERVIZI: la registrazione ai fini doganali deve essere effettuata
con riferimento al mese di integrazione/registrazione della fattura.
• I contribuenti sono obbligati a compilare la parte anagrafica e quella
fiscale
• La parte statistica deve essere compilata solamente dai soggetti
che presentano il modello con periodicità mensile (D.M. 21.10.1992)
e con le semplificazioni in relazione ai volumi di acquisti e cessioni
previsti dallo stesso D.M. ed ai loro innalzamenti previsti dall’anno
2007 dal D.M. 20.12.2006
Lorella [email protected]
Contenuto Elenco Beni – Dati Fiscali
Intra 2-bis colonne:
Intra 1-bis colonne:
1. Numero progressivo riga;
1. Numero progressivo riga;
2. Codice ISO dello Stato membro
dell’acquirente;
2. Codice ISO dello Stato membro del
fornitore;
3. Codice identificativo dell’acquirente;
3. Codice identificativo del fornitore;
4. Ammontare in euro della cessione
(incluse eventuali spese accessorie
direttamente imputabili e
opportunamente ripartite es.trasporto,
imballaggio, assicurazioni, etc.) ;
5. Natura della transazione letterale
(solo nel caso di operazioni
triangolari).
4. Ammontare in euro dell’acquisto;
5. Ammontare dell’acquisto nella valuta
del fornitore (solo se il fornitore è di
un paese non aderente all’eurocambio alla data di effettuazione
dell’operazione o, in mancanza, alla
data della fattura;
6. Natura della transazione letterale
(solo nel caso di operazioni
triangolari).
Lorella [email protected]
Contenuto Elenco Beni – Dati Statistici
Intra 1-bis colonne:
Intra 2-bis colonne:
1. Numero progressivo riga;
5. Natura della transazione;
6. Codice NC della merce
(costituito da 8 cifre che identifica in dettaglio le merci.
La nomenclatura combinata viene aggiornata
annualmente per cui è necessario verificare all’inizio
di ciascun anno l’esattezza dei codici utilizzati. Si può
consultare la nomenclatura combinata su
www.agenziadogane.gov.it settore Tariffa doganale);
7. Peso in Kg al netto degli
imballaggi se non richiesta
l’unità supplementare;
8. Quantità nell’unità di misura
supplementare (es. paia);
9. Valore statistico in euro
1. Numero progressivo riga;
6. Natura della transazione;
7. Codice NC della merce;
8. Peso in Kg al netto degli imballaggi se
non richiesta l’unità supplementare;
9. Quantità nell’unità di misura supplementare
(es. litri);
10. Valore statistico in euro;
11. Condizioni di consegna;
12. Modalità di trasporto;
13. Codice ISO del Paese di provenienza;
14. Codice ISO del Paese di origine;
15. Provincia di destinazione.
(di solito calcolato dai software: è il valore del bene
aumentato delle spese di consegna fino confine di
entrata in Italia);
10. Condizioni di consegna;
11. Modalità di trasporto;
12. Codice ISO Paese di destinazione;
13. Provincia di origine o di spedizione.
Lorella [email protected]
NATURA DELLA TRANSAZIONE – col.6 acquisti
CODICE
DESCRIZIONE
OPERAZIONI
TRIANGOLARI
1
Acquisto o vendita
A
2
Restituzione o sostituzione di merci
B
3
Aiuti governativi privati o finanziati dalla Comunità Europea
C
4
Operazioni in vista di una lavorazione per conto terzi o di una
riparazione
D
5
Operazione successiva ad una lavorazione per conto terzi od
ad una riparazione
E
6
Movimento di merci senza trasferimento di proprietà
(…prestiti)
F
7
Operazione a titolo di programma comune di difesa o di altro
programma intergovernativo di fabbricazione coordinata
G
8
Fornitura di materiali e macchinari nel quadro di un contratto
generale di costruzione o di genio civile
H
9
Altre transazioni
I
Lorella [email protected]
Colonne 11-12 acquisti e 10-11 cessioni
• Colonna 11-10 : Condizioni di
consegna (sono condizioni
commerciali di consegna
pattuite tra le parti desunte
dalla classificazione
INCOTERM che rappresenta
una serie di regole
internazionali che definiscono
diritti e obblighi delle parti di un
contratto di vendita con
riguardo alla consegna delle
merci. )
• Colonna 12-11: modo di
trasporto   
Modo di trasporto
1. Marittimo
2. Ferroviario
3. Stradale
4. Aereo
5. Spedizioni postali
7. Installazioni fisse di trasporto
8.Vie d’acqua
9.Propulsione propria
Lorella [email protected]
Le condizioni di consegna
CODICE
INCOTERMS
CODICE
GRUPPO
EXW
E
FCA
FAS
F
DESCRIZIONE
Franco fabbrica
Va calcolato aggiungendo al valore
della merce le spese di consegna dal
luogo di partenza fino al confine
italiano
Franco vettore
Va calcolato aggiungendo al valore
della merce le spese di consegna dal
luogo di presa in carico della merce
fino al confine italiano
Franco lungo bordo
FOB
Franco a bordo
CFR
Costo e nolo
CIF
Costo, assicurazione, nolo
C
CPT
Trasporto pagato fino a…
CIP
Trasporto e assicurazione pagati fino a…
DAF
Reso frontiera
DES
D
VALORE STATISTICO
Reso ex ship
DEQ
Reso banchina
DDU
Reso non sdoganato
DDP
Reso sdoganato (non va usato negli elenchi Intra)
Lorella [email protected]
Va calcolato sottraendo al valore della
merce le spese di consegna dal confine
italiano fino al luogo di destinazione
convenuto
Va calcolato sottraendo al valore della
merce le spese di consegna dal confine
italiano fino al luogo di destinazione
convenuto, tranne per la clausola DAF
per la quale il valore statistico rimane
uguale all’ammontare dell’operazione
ai fini fiscali
Semplificazioni nella compilazione
degli INTRASTAT
Dall’1.1.2007: le colonne relative (sia nell’Intra 1-bis che
nell’Intra 2-bis) a valore statistico, condizioni di
consegna, modalità di trasporto vanno compilate solo
da soggetti mensili che nell’anno precedente abbiano
registrato operazioni intracomunitarie di valore superiore
a 20.000.000,00 € (valore identico per acquisti e
cessioni) (D.M. 20 Dicembre 2006)
Valore riconfermato, per acquisti e cessioni di beni,
dal Decreto MEF 22.02.2010 art. 6 c.4
NB: L’indicazione del valore statistico rimane comunque obbligatoria
nel caso di operazioni riepilogate solo ai fini statistici.
Lorella [email protected]
…… ulteriori semplificazioni
OPERAZIONI NON SOGGETTE A RILEVAZIONE (tabella E allegata
al decreto 3/8/2005 Min. Economia e Finanze-)
•
Nell’elenco sotto riportato sono indicate le merci escluse dalla rilevazione statistica sugli
scambi di beni tra Stati membri.):
a.
b.
c.
d.
e.
Strumenti di pagamento aventi corso legale e valori;
Oro monetario;
Soccorso d’urgenza in regioni sinistrate ( dal 2010 sono incluse nelle statistiche sugli scambi);
Merci che beneficiano di immunità diplomatica, consolare o simile;
Merci destinate ad un uso temporaneo o restituite dopo tale uso, alle seguenti condizioni:
• 1. Non è prevista né effettuata alcuna lavorazione;
• 2. La durata prevista per l’uso temporaneo non è superiore a 24 mesi;
• 3. La spedizione o l’arrivo non sono stati dichiarati come consegna o acquisizione ai fini IVA;
f. Beni che veicolano informazioni personalizzate(dischetti, nastri, pellicole, disegni, cd-rom), se sono
concepiti su richiesta di un cliente particolare o non sono oggetto di transazione commerciale, nonché
beni forniti a completamento di una precedente fornitura (es. aggiornamento), non oggetto di
fatturazione;
g. Beni forniti a titolo gratuito che non siano oggetto di transazione commerciale es: materiale pubblicitario e
campioni commerciali;
h. Beni destinati ad essere riparati e in seguito alla riparazione nonché i pezzi di ricambio associati e
i pezzi difettosi sostituiti.
La riparazione consiste nel ripristino della funzione o condizione originaria del bene.
i. Merci spedite alle forze armate nazionali o che abbiano accompagnato le stesse;
j. Mezzi di lancio di veicoli spaziali;
k . Vendita di nuovi mezzi di trasporto da parte di persone fisiche o giuridiche soggette all’IVA a cittadini
privati di altri Stati membri( dal 2010 sono incluse nelle statistiche sugli scambi)
Lorella [email protected]
Le Riparazioni:
NO in INTRA beni
SI in INTRA SERVIZI
Rimane l’obbligo delle annotazioni sul registro delle movimentazioni a titolo non
traslativo della proprietà previsto dall'art. 50 DL 331/93)
La deroga contenuta nell’articolo 40, comma 4-bis) del DL 331/93- equiparava
dette prestazioni che nascono come prestazioni proprie della lettera vecchia
lettera b) 4°c. art. 7 DPR 633/72 –quindi soggette a tassazione nel paese se
eseguite nel paese- alle prestazioni indicate nella lettera d) per le quali la
tassazione avveniva nel paese del committente (e non del prestatore) se
soggetto passivo IVA.
Adesso rientrano nei servizi generici e pertanto, se rese a soggetti passivi di
imposta o comunque identificati ai fini IVA, sono tutt’ora soggette al reverse
charge
In ambito Istituzionale come in ambito Commerciale l’Ateneo è comunque
un soggetto identificato ai fini IVA e pertanto la tassazione avviene in
entrambi i casi nel ns. paese
Quindi:
In ambito commerciale: AUTOFATTURAZIONE
In ambito istituzionale: INTEGRAZIONE della FATTURA
Solo per i soggetti non identificati ai fini IVA la prestazione sarà soggetta a
tassazione nel paese del prestatore
Lorella [email protected]
…..segue
per le Riparazioni –adempimenti
Il bene spedito in riparazione in un paese UE è opportuno che sia
accompagnato da un documento in duplice copia, numerato e datato
anche per la corretta annotazione sul registro di cui all’art. 50, contenente:
-
I dati del Committente e quelli del Prestatore
Descrizione del bene
Nomenclatura combinata (desumibile dall’originaria fattura di
acquisto)
Valore, peso e scopo dell’invio
Dizione esplicita: “operazione effettuata a titolo non traslativo
della proprietà ai sensi dell’articolo 40 comma 4-bis DL 331/93”
Indicazione del proprio n. di VAT e richiesta di emissione fattura
Al momento della spedizione e del rientro effettuare le apposite
annotazione nel registro di cui all’articolo 50 del DL 331/93
Lorella [email protected]
DOCUMENTO DI TRASPORTO N._______/_____ DEL__________________
COMMITTENTE
_______________________________________________
_______________________________________________
________________
VAT____________
PRESTATORE DEL SERVIZIO
Spett.le
___________________________
___________________________
YOUR VAT NUMBER__________
DESCRIZIONE DEL BENE
*************************************************************************************************************
NATURA E QUALITA'
QUANTITA'
VALORE STATISTICO
*************************************************************************************************************
--------------------------------------------Vettore o incaricato del trasporto: ________________________________________________________
-------------------------------------------Targa del veicolo: _____/___________
CAUSALE DEL TRASPORTO:
___ c/lavorazione
___ c/riparazione
___ in deposito
___ trasporto
___ passaggi interni
___ in noleggio o locazione
___ in visione
___ contratto d'appalto
___ in prova
___ contratto estimatorio
___ reso da c/lavorazione
___ reso da c/riparazione
___ contratto d'opera
___ mandato
___ cessione gratuita
___ allestimento stand fiere
___ in comodato
___ commissione
___ altro titolo non traslativo:
es: gratuito - garanzia
Operazione effettuata a titolo non traslativo della proprietà ai sensi dell’art. 40 comma 4bis DL 331/93
Firma del Committente
Firma del conducente
Lorella [email protected]
INTRA per Rettifiche
Questa sezione va compilata esclusivamente
per comunicare le rettifiche alle sezioni 1 di
elenchi già presentati, dovute a :
• intervenute variazioni nell’ammontare delle
operazioni
• Errori od omissioni sostanziali non già rilevati
Per le specifiche consultare l’all.to XI “istruzioni per l’uso
e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni
e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi resi e
ricevuti
Lorella [email protected]
Contenuto Elenco INTRA Servizi
Intra 1-quater colonne:
Intra 2-quater colonne:
1. Numero progressivo riga;
1. Numero progressivo riga;
2. Codice ISO dello Stato membro
dell’acquirente;
2. Codice ISO dello Stato membro del
fornitore;
3. Codice identificativo dell’acquirente;
3. Codice identificativo del fornitore;
4. Ammontare in euro del servizio reso;
4. Ammontare in euro del servizio
ricevuto;
5. Ammontare del servizio ricevuto nella valuta del
5. 6. Numero fattura;
7. Data fattura;
8. Codice servizio;
9. Modalità di erogazione;
fornitore (solo se il fornitore è di un paese non
aderente all’euro).
6. Numero fattura;
7. Data fattura;
8. Codice servizio;
9. Modalità di erogazione;
10. Modalità di incasso;
11. Paese pagamento.
10. Modalità di incasso;
11. Paese pagamento.
Lorella [email protected]
…segue Contenuto degli elenchi servizi
Mod. INTRA1 quater (servizi resi)
•
•
•
•
•
•
Col. 5 e 6 = numero e data fattura emessa
Col. 7 = codice del servizio -> codice a 6 cifre che identifica la tipologia del servizio secondo la
classificazione CPA 2008 (classificazione dei prodotti associati alle attività). In caso di incertezza il
contribuente deve indicare il codice CPA del servizio che ritiene più vicino al tipo di attività effettivamente
svolta
Col. 8 = modalità di erogazione:
- i = istantanea :il servizio reso viene erogato in una soluzione
- r =a più riprese: “
“
“
“
a più riprese (servizi erogati ciclicamente es:
manutenzioni periodiche, pubblicità continuativa, rinnovo licenza software o contratto di manutenzione)
Col. 9 = modalità di incasso:
- b = bonifico: il servizio reso è pagato tramite bonifico bancario (op. bancaria
che
consente il trasferimento dei fondi da un conto ad un altro)
- a = accredito: “
“
“
con accredito su c/c bancario
(versamenti che provengono anche da fonti diverse da un altro conto
corrente (qui anche i
pag. con carta di credito)
- x = altro:
“
“
“ con modalità diverse (anche pag.con ricevuta bancaria)
Col.10 = paese di pagamento ->codice ISO del paese in cui il corrispettivo entra nella disponibilità del
beneficiario
(circ. 36/E Ag.E. 21/10/2010)
Mod. INTRA 2 quater (servizi ricevutii)
•
Col. 6 e 7 = numero e data fattura relativa al servizio ricevuto:
(circ.ag.entrate 12.03.2010 n. 12 par. 3.2): sono quelli attribuiti dal committente nazionale
secondo la numerazione progressiva seguita nella sua contabilità. Sia relativamente
all’autofatturazione di cui all’art. 17 2°c. dpr 633/72 che all’integrazione della fattura
Lorella [email protected]
CPA 2008
classificazione dei prodotti associati alle attività
• Questi codici, come quelli relativi ai beni e
disponibili sul sito dell'agenzia delle dogane
(www.agenziadogane.it >tariffa doganale TARIC >accedi alla
tariffa doganale TARIC >consultazione >nomenclature >TARIC >visualizza
o ricerca per parole),
devono essere utilizzati per
comunicare le tipologie di servizio in dogana
attraverso i modelli INTRA 2 quater (INTRA 2 bis
per i beni).
• I codici da tariffa doganale TARIC sono usati
anche dal fornitore.
• I codici CPA sono usati nei nostri modelli.
Lorella [email protected]
un consiglio
• Nella compilazione dell’ordine per i BENI ricordarsi di
chiedere che sia espressamente indicato in fattura il
codice del servizio onde evitare di doverlo chiedere dopo
con il rischio di non poter effettuare le dovute
registrazioni nei termini previsti.
• Nella fattura che emettiamo per un bene ceduto o un
servizio prestato è buona regola indicare al nostro
cliente il codice servizio che utilizzeremo nei modelli
INTRA.
• Specificare nella fattura che emettiamo per servizi, se
emessa nei confronti di un soggetto passivo, che
l’operazione è soggetta al reverse charge nel paese di
destinazione
Lorella [email protected]
Rettifiche per servizi
• inserimenti di movimenti non dichiarati in precedenza:
vanno registrati nei modelli Intra1Quater o Intra2Quater
(sezioni 3) specificando nel frontespizio relativo il periodo nel
quale il servizio è stato reso/ricevuto
• modifiche di movimenti dichiarati in precedenza: vanno
registrate nei modelli Intra1Quinquies o Intra2Quinquies
(sezioni 4) specificando gli estremi dell’elenco da modificare
(colonne 1-5) e i nuovi dati che sostituiscono quelli
precedentemente dichiarati (colonne 6-15))
• cancellazioni di movimenti dichiarati in precedenza:
vanno registrate nei modelli Intra1Quinquies o
Intra2Quinquies (sezioni 4) specificando gli estremi
dell’elenco da modificare (colonne 1-5) lasciando vuote le
successive informazioni (colonne 6-15))
Lorella [email protected]
Servizi soggetti a rilevazione Intrastat - 1
Le prestazioni di servizi, rese o ricevute, aventi congiuntamente le tre caratteristiche
seguenti dovranno essere rilevate nei nuovi modelli Intra:
1) prestazioni disciplinate dall’articolo 7 ter (Per le novità in materia di territorialità Iva per
le prestazioni di servizi si veda il Decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 18 e la circolare
58/E del 31 dicembre 2009):
Sono pertanto ESCLUSI i seguenti servizi in deroga di cui all’articolo 7 quater e
quinquies:
• servizi relativi a beni immobili, (art. 7-quater)
• trasporto passeggeri, (art. 7-quater)
• ristorazione e catering, (art. 7-quater)
• ristorazione e catering a bordo di treni, navi o aerei in viaggio intra UE, (art. 7-quater)
• attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili (comprese le
fiere ecc.). (art. 7-quater)
• noleggio a breve termine di mezzi di trasporto. (art. 7-quinquies)
2) scambiate fra soggetti passivi stabiliti in Stati membri della Comunità Europea
distinti: sono pertanto esclusi i servizi prestati a soggetti privati, i servizi scambiati fra
soggetti passivi stabiliti nel medesimo Stato membro e i servizi scambiati resi a o ricevuti
da soggetti non residenti nella Comunità.
3) imponibili nel paese in cui è stabilito il committente: sono pertanto esclusi taluni servizi
che, pur essendo disciplinati dall’articolo 7 ter, sono non imponibili o esenti per
un’espressa previsione normativa nel paese del committente (taluni servizi, quali ad
esempio le operazioni di assicurazione, sono esenti in tutti i paesi membri per quanto
previsto dalla direttiva 2006/112). Ad esempio, nel caso in cui il committente sia un
soggetto passivo stabilito in Italia, il trasporto di beni in esportazione o le intermediazioni
su beni in esportazione sono non imponibili in Italia per cui non sorgono obblighi in materia
di Intra.
Lorella [email protected]
Servizi soggetti a rilevazione Intrastat - 2
•
Segue un elenco, non esaustivo, di prestazioni di servizi oggetto di rilevazione nei modelli
intra nella misura in cui siano sempre soggette ad Iva nel paese del committente:
•
a) prestazioni di trasporto di beni, comprendendo in tale ambito i trasporti nazionali, quelli
intracomunitari ed escludendo quelli internazionali;
b) prestazioni di qualsiasi genere su beni mobili materiali, ovunque rese, ed indipendentemente
dall’uscita fisica dei beni, al termine della prestazione, dallo Stato membro in cui la stessa viene
eseguita;
d) prestazioni di intermediazione relative a cessioni nazionali o comunitarie;
e) locazioni a lungo termine di mezzi di trasporto;
•
•
•
•
f) prestazioni di servizi, già disciplinate dall’articolo 7, quarto comma, lett. d)
del DPR n. 633/72 indipendentemente da dove siano materialmente utilizzate:
- prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili
materiali diversi dai mezzi di trasporto;
- cessioni di diritti immateriali redevances, royalties, diritti di autore, e simili;
- prestazioni pubblicitarie; consulenza e assistenza tecnica o legale, comprese quelle di
formazione e di addestramento del personale; elaborazione e fornitura di dati e simili;
- interpretariato e traduzioni; servizi di telecomunicazione, di radiodiffusione e di televisione;
servizi resi tramite mezzi elettronici; prestiti di personale;
- concessione dell'accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, servizio di trasporto o
di trasmissione mediante gli stessi e fornitura di altri servizi direttamente collegati;
- cessioni di contratti relativi alle prestazioni di sportivi professionisti.
Lorella [email protected]
Inoltre dal 2010
• Negli elenchi riepilogativi vanno riepilogate ai soli fini
statistici nelle sezioni 1 e 2 le operazioni commerciali
relative allo scambio di energia elettrica e di gas.
• Per le lavorazioni i soggetti mensili dovranno
registrare l’operazione ai fini statistici nelle sezioni Beni
e ai fini fiscali nelle sezioni Servizi.
• La tardiva presentazione degli elenchi Intra Beni e
Servizi viene gestita direttamente dall’Agenzia delle
Entrate.
Lorella [email protected]
Il modello INTRA 12
• L’agenzia delle Entrate con disposizione prot.
2010/59225 del 16/04/2010 ha approvato il modello
INTRA 12 per la dichiarazione mensile in via
Telematica, a partire dal 1° giugno 2010, relativa agli
acquisti da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato
effettuati dagli Enti non soggetti IVA e dagli agricoltori
esonerati.
• E’ una dichiarazione fiscale: si dichiara l’ammontare
degli acquisti registrati nel mese precedente e
l’ammontare dell’imposta dovuta
• Trasmissione entro la fine del mese successivo a
quello di registrazione
Lorella [email protected]
Il modello INTRA 12
Lorella [email protected]
Lorella [email protected]
Lorella [email protected]
contenuti
• 1 e 2: Imponibile e imposta acquisti intracomunitari
• 3 e 4: Imponibile e imposta beni acquistati nel territorio
dello Stato da Soggetto passivo non residente
comunitario (art. 17 c. 2) es. beni giacenti in
depositi doganali nello Stato.
• 5
: totale imponibile dei servizi (integrazione
fatture/autofatture – art. 47 c. 3 DL 331/93)
• 6 e 7: totale imponibile sui soli servizi territoriali per
regola generale (art. 7-ter) e relativa imposta8
• da 8 a 12 :come da 3 a 7 ma da Soggetti non residenti
EXTRA comunitari
Lorella [email protected]
PERIODICITA’ degli elenchi INTRA
Decreto Ministro dell’Economia e delle Finanze 22.02.2010 - art. 2
:
Trimestrale: per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro
trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni
(cessioni beni o servizi oppure acquisti beni o servizi) , un
ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro.
Vale anche per i soggetti che hanno iniziato l’attività da meno
di quattro mesi e sono nei trimestri precedenti al di sotto del
limite suddetto.
Se detta soglia viene superata nel corso di un trimestre, deve
essere presentato l’elenco riepilogativo con periodicità
mensile già dal mese successivo a quello in cui la soglia è
stata superata, unitamente agli elenchi riepilogativi,
appositamente contrassegnati, per i periodi mensili già
trascorsi
Il contribuente trimestrale può optare per il mensile (validità per
l’intero anno)
Mensile: per tutti gli altri
Annuale: non esiste più
Lorella [email protected]
Esempi:
• Nel corso di un trimestre un soggetto passivo realizza
cessioni intracomunitarie di beni per 60.000 euro e nello
stesso periodo presta servizi per 10.000 euro, dovrà
presentare mensilmente l’elenco delle cessioni
intracomunitarie di beni e servizi resi, quindi per l’intero
elenco cessioni.
• Stessa cosa se nello stesso periodo di un trimestre un
contribuente acquista beni intracomunitari per 30.000
euro e riceve prestazioni di servizi per 55.000. Diventa
mensile.
• Se invece si acquistano beni per 30.000 e servizi per
30.000, il contribuente rimane trimestrale.
• NB: le singole categorie di operazioni relative ai beni
ed ai servizi non si sommano.
Lorella [email protected]
INTRA presentazione telematica
• Dlgs 22.02.2010 n. 18 art. 2 lett. H (modifica
all’art. 50 c. 6 DL 331/93):
obbliga
I soggetti passivi di Imposta sul Valore Aggiunto
alla presentazione in via telematica
all’Agenzia delle Dogane di elenchi riepilogativi
periodici degli scambi di beni e di servizi
effettuati con soggetti iva stabiliti nei territori
degli altri Stati membri della Comunità Europea
(entro il 25 del mese successivo al periodo di riferimento)
Lorella [email protected]
Scadenza della presentazione non
in via telematica
• Art. 3 Decreto MEF 22.02.2010 e
Art. 3 determinazione Agenzia Dogane 22.02.2010 prot.
22778/RU:
Fino al 30 Aprile 2010 (gennaio-febbraio-marzo o il
I° trim.) è stato possibile presentarli ancora in
formato elettronico (es. cd, floppy, penna USB) - con
frontespizi compilati e sottoscritti dal soggetto
obbligato o delegato (con apposita procura) - agli
uffici doganali territorialmente competenti entro il
giorno 20 del mese successivo al periodo di
riferimento.
Successivamente solo per via telematica entro il
25 del mese successivo al periodo di riferimento
Lorella [email protected]
Abrogata la proroga per il mese di
Agosto
• Il D.Lgs. 18/2010, attuativo della riforma IVA
2010, ha abrogato il D.P.R. 190/2004 che
aveva fissato al 6 Settembre la scadenza per la
presentazione dei modelli INTRASTAT relativi
alle operazioni intracomunitarie del mese di
LUGLIO. La scadenza per la presentazione
degli elenchi relativi al mese di Luglio è quindi
il 25 Agosto.
• Rinvio non più attuabile per la modifica dell’art.
263 della Direttiva 2006/112/CE:
presentazione degli elenchi mensili entro un termine
non superiore ad 1 mese rispetto al periodo di
riferimento
Lorella [email protected]
Il Servizio Telematico Doganale
• Richiesta all’Agenzia delle Dogane dell’autorizzazione
all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale E.D.I.
• Istruzioni su: http://www.agenziadogane.gov.it settore
EDI-servizio telematico doganale
• Invio dopo l’apposizione della FIRMA DIGITALE che
garantisce:
-- L’autenticazione degli utenti
-- L’integrità e riservatezza dei dati
-- Il non ripudio delle dichiarazioni telematiche
• Presentazione anche attraverso i canali telematici
dell’Agenzia delle Entrate:
http://telematici.agenziaentrate.gov.it
Lorella [email protected]
Anche attraverso i Servizi Telematici
dell’AGENZIA DELLE ENTRATE
• DETERMINAZIONE Agenzia delle Dogane
07.05.2010 prot. 63336/RU:
A partire dal 10 Maggio 2010 gli elenchi riepilogativi
predisposti in formato elettronico secondo le
specifiche tecniche e i tracciati forniti nell’all.to I
possono essere presentati anche tramite i Servizi
Telematici dell’Agenzia delle Entrate secondo i
dettagli tecnici pubblicati su:
http://telematici.agenziaentrate.gov.it
da soggetti in possesso di abilitazione ai servizi
Entratel o Fisconline
Lorella [email protected]
Soggetti obbligati:
1. soggetti passivi all’imposta sul valore aggiunto per
operazioni con soggetti passivi stabiliti in altro Stato
membro:
* cessioni intracomunitarie di beni e prestazioni di servizi
(no prestazioni artt.7 quater e quinquies)
* acquisti intracomunitari di beni e prestazioni di servizi
art. 7 ter
2. Enti, associazioni e altre organizzazioni di cui all’art.4
4°c. DPR 633/72 che svolgono operazioni nell’ambito
di attività non commerciali
* acquisti intracomunitari di beni e prestazioni di servizi
art. 7 ter
1 e 2 per scambi intracomunitari di navi ed aeromobili, energia
elettrica, gas, merci acquisiste o cedute come soccorsi
d’urgenza in regioni sinistrate anche se non costituiscono
acquisti o cessioni intracomunitarie o prestazioni di servizi
imponibili nello stato del committente
Lorella [email protected]
riepilogando:
Anche i servizi
• Il Dlgs 22.02.2010 n. 18 art. 2 lett.h precisa quali
prestazioni devono essere comunicate:
• Quelle diverse da quelle di cui agli art. 7quater e 7
quinquies
• Quelle rese a soggetti passivi stabiliti in un altro Stato
membro della Comunità
• Quelle ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato
membro della Comunità
• Quelle che gli enti, associazioni e altre organizzazioni di cui
all’art.4 IV° c. DPR633/72, anche quando agiscono al di
fuori dell’attività commerciale o agricola, se identificati
ai fini IVA, ricevono da altri soggetti passivi stabiliti in altri
Stati membri della Comunità.
• Quelle che i predetti Enti prestano, agendo in attività
commerciale o agricola, ad altri soggetti passivi stabiliti in
altri Stati membri della Comunità
Lorella [email protected]
Non entrano in INTRA
(si all’obbligo di fatturazione):
•
L’art. 50 c. 6 DL 331/1993, l’art. 262 lett. C) direttiva 2006/112/CE e l’art. 5 c. 4 DM
22/02/2010 stabiliscono che gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi rese o
ricevute non comprendono le operazioni per le quali non è dovuta
l’imposta nello stato membro in cui è stabilito il destinatario
La normativa comunitaria che disciplina l’assoggettamento ad IVA o i casi di esenzione o non imponibilità è comune a tutti gli
Stati membri che con loro provvedimenti l’hanno recepita al loro interno
ma (circ. Ag. E. n. 43/E del 6 agosto 2020):
Il prestatore italiano ha l’onere di accertare che la prestazione resa sia non
imponibile o esente nel Paese del Committente. Il prestatore italiano agisce in
buona fede nell’accertare che per la prestazione resa non sia dovuta l’imposta
nello stato membro del committente quando ha chiesto e ottenuto una
dichiarazione redatta dal medesimo committente con cui questi afferma che
la prestazione è esente o non imponibile nel suo paese di stabilimento.
In mancanza di tale dichiarazione il contribuente è legittimato a non includere la
prestazione nell’elenco riepilogativo solo se ha la certezza, in base ad elementi
di fatto obiettivi, che per la predetta prestazione non è dovuta l’imposta nello
stato membro del committente
Il committente italiano non include la prestazione ricevuta negli elenchi
INTRA se per la normativa italiana la prestazione è esente o non
imponibile (glielo dichiariamo?)
Lorella [email protected]
quindi,
ENTI soggetti passivi se:
• Svolgono anche attività commerciale o agricola
• Svolgono solo attività istituzionali ma sono identificati ai
fini IVA avendo superato i 10.000 euro di acquisti
intracomunitari di beni*(Diventa soggetto passivo, ai fini delle
regole relative al luogo delle prestazioni di servizi, anche la persona
giuridica che non è soggetto passivo e che è identificata ai fini dell’IVA” .Artt. 43 e 44 Direttiva 2008/8/CE)
• Svolgono solo attività istituzionali e pur non avendo
superato i 10.000 euro di acquisti intracomunitari di beni
sono identificati ai fini IVA avendo optato per
l’assolvimento dell’imposta in Italia su tali acquisti
* circ. Ag.E.12/E 12.03.2010: in relazione alle prestazioni di servizio
acquistate da enti non commerciali residenti, nella normativa
comunitaria vigente non è prevista alcuna soglia che, oltrepassata,
faccia nascere l’obbligo di identificazione
Lorella [email protected]
Non si considerano soggetti passivi
• Le persone fisiche che esercitano attività
di impresa, arte o professione che siano
committenti di servizi per uso
personale (non per l’attività) non si
considerano soggetti passivi (nonostante
l’esistenza di un’attività commerciale
esercitata)
Lorella [email protected]
Obbligatorio “riconoscersi”
• è obbligatorio (art. 50 Dl 331/93) fornire al ns.
fornitore il nostro Numero di VAT (IT00………)
ed è altresì obbligatorio per noi avere il Numero
di VAT del nostro fornitore comunitario.
• E’ obbligatorio anche avere il numero di VAT del
nostro cliente comunitario
• Da questo dipende il tipo di fatturazione che vi
faranno o che andrete ad effettuare nei loro
confronti a seguito delle nuove norme in materia
di territorialità dei servizi dettate dalle normative
2008/8/CE e 2008/117/CE recepite nel DPR
633/72 (D.Lgs 11/02/2010 n. 18).
Lorella [email protected]
Verifica dell’esistenza e della correttezza del
VAT NUMBER:
www.agenziadogane.it
www.agenziaentrate.it
controllo delle partite IVA comunitarie
Il cedente nazionale, al fine di usufruire del beneficio della non imponibilità o
di poter considerare fuori campo IVA la prestazione che rende è sempre
tenuto a controllare la correttezza dei dati identificativi dell’acquirente. La
condotta anche solo omissiva è da considerarsi censurabile
Nei casi di incertezza è opportuno che il prestatore del servizio si faccia
rilasciare dal cliente una specifica dichiarazione in merito al fatto che la
prestazione viene ricevuta nell’ambito di un’attività economica.
Per i clienti stabiliti nei paesi Extracomunitari nei casi dubbi bisognerebbe
cercare di ottenere un certificato emesso dalle competenti autorità fiscali
che confermino che il soggetto svolge un’attività economica. In
alternativa si può ricorrere ad elementi indiziari quali:
-possesso di un numero identificativo che, analogamente a quanto accade
nella UE per la Partita IVA, venga attribuito per lo svolgimento di attività
economiche
-carta intestata del cliente nella quale siano evidenziati l’indirizzo della sede
della sua attività ed un numero di identificazione
-avere la prova dalla consultazione del sito internet che il cliente svolge
attività economica.
E’ comunque consigliata anche
questo caso una dichiarazione.
[email protected]
Il numero di P.IVA/VAT del cliente
- dato obbligatorio in fatturaIn tutti i casi di “reverse charge” o in generale
dove il committente/cliente sia debitore
dell’imposta in luogo del commissionario o
prestatore e nelle fatture relative a cessioni
intracomunitarie deve obbligatoriamente
essere indicata anche la P.IVA del cliente oltre
a quella del soggetto che emette la fattura
Art. 21 c. 2 DPR 633/72 “la fattura è datata e numerata in ordine
progressivo e contiene le seguenti indicazioni:…….lett. F-bis) il numero
di identificazione IVA attribuito allo Stato membro di stabilimento del
cessionario o committente, per le operazioni effettuate nei confronti di
soggetti stabiliti nel territorio di un altro Stato membro della Comunità”
Lorella [email protected]
Momento di effettuazione delle
operazioni e fatturazione
artt. 6 e 21 DPR 633/72
• Il comma 4 art. 21 DPR 633/72 dispone che
la fattura deve essere emessa al momento di
effettuazione dell’operazione determinato a
norma dell’art. 6.
• Coordinando i due articoli la fattura in linea
generale va emessa:
– Per le cessioni di beni immobili il giorno di
stipulazione dell’atto
– Per le cessioni di beni mobili il giorno della
consegna o spedizione dei beni
– Per le prestazioni di servizi il giorno del
pagamento del corrispettivo
Lorella [email protected]
Per le prestazioni di servizi
•
A seguito delle disposizioni della direttiva 2008/117/CE e la modifica dell’art.
64 della direttiva 2006/112/CE, il 3°c. dell’art. 6 è stato sostituito.
Pertanto le prestazioni di servizi di cui all’art. 7 ter, rese da un
soggetto passivo stabilito in altro Stato membro della
Comunità nei confronti di un soggetto passivo stabilito nel
territorio dello Stato, effettuate in modo continuativo
nell’arco di un periodo superiore ad un anno e che non
comportano versamenti di acconti o pagamenti anche parziali
nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine
di ciascun anno solare fino alla conclusione delle
prestazioni medesime
* Per tali prestazioni Il momento di effettuazione dell’operazioni
non corrisponde più al momento del pagamento del
corrispettivo
* modifica dell’art. 13 c.2 l.c DPR 633/72 – applicazione
dell’imposta su una base imponibile costituita dall’ammontare
delle spese sostenute nell’anno dal soggetto prestatore nella
realizzazione del servizio
Lorella [email protected]
FATTURAZIONE
• Ai sensi dell’art. 196 della Direttiva il
contribuente italiano è tenuto ad osservare
gli obblighi di fatturazione e assolvimento
dell’imposta se il servizio, territorialmente
rilevante nello Stato, è reso da un
soggetto, soggetto passivo di imposta, non
residente.
Lorella [email protected]
Fatturazione: prestazioni di servizi
• I soggetti passivi italiani che prestano servizi a
committenti soggetti passivi stabiliti nel territorio di
altro Stato membro della Comunità, ai sensi dell’art.
21 c. 6 DPR 633/72 devono emettere fattura non
soggetta ad IVA indicando:
SUBJECT TO REVERSE CHARGE IN THE
COUNTRY OF RECEIPT AND TO INTRASTAT
(art. 44 European Directive 112/2006/CE modified
with ED 08/2008/CE and admitted into Italian
legislation as article 7 ter of D.P.R. 633/72)
• Assoggettamento a bollo
• Non concorre a determinare il volume d’affari
• Registrazione nel registro IVA di cui all’art. 23 del
DPR 633/72
Lorella [email protected]
Fatturazione: cessione di beni
• I soggetti passivi italiani che cedono beni a
soggetti passivi stabiliti nel territorio di altro
Stato membro della Comunità, ai sensi
dell’art. 21 c. 6 DPR 633/72 devono emettere
fattura non imponibile IVA con l’indicazione
della relativa norma (art. 41 DL 331/1993)
• E’ consigliato precisare in fattura:
INTRACOMMUNITY SUPPLY OF
GOODS e indicare il codice doganale
usato per la comunicazione INTRASTAT
• Concorre a determinare il volume d’affari
• Registrazione nel registro IVA di cui all’art. 23
del DPR 633/72
Lorella [email protected]
La fattura relativa ad acquisti
di beni e servizi in attività
COMMERCIALE
Integrazione o autofattura?
L’Agenzia delle Entrate con circ. 12/E del
12.03.2010 punto 3.2 risponde che :
In ambito comunitario la prestazione di servizi
continua ad essere documentata dal prestatore
con fattura, ancorchè trattasi di operazioni fuori
campo IVA. Ciò stante il committente (nonostante
il Dlgs 18 11.02.2010 parli di autofattura) conserva
la facoltà di integrare il documento ricevuto dal
prestatore con l’IVA relativa, fermo restando
l’obbligo di rispettare le regole generali sul
momento di effettuazione dell’operazione.
In ambito extra comunitario solo autofattura
Lorella [email protected]
Integrazione – Autofattura
commerciale
• La fattura ricevuta da un soggetto passivo comunitario deve essere
protocollata, integrata o autofatturata , registrata entro 15 gg. dal
ricevimento/integrazione nel registro IVA vendite di cui all’art. 23 del
DPR 633/72 e contemporaneamente anche nel registro IVA acquisti
di cui all’art. 25 del DPR 633/72. L’imposta versata e recuperata è
pertanto neutra.
• L’Integrazione o Autofattura deve essere fatta al momento di
effettuazione dell’operazione, quindi al ricevimento della fattura
comunitaria o del pagamento se avvenuto prima, poi la
registrazione può avvenire nei giorni successivi.
SE IL PROGRAMMA DI CONTABILITA’ IN USO EFFETTUA
CONTEMPORANEA REGISTRAZIONE, IL TERMINE DIVENTA
QUELLO DI EMISSIONE DEL DOCUMENTO.
• La registrazione ai fini doganali deve essere effettuata con
riferimento al mese di ricevimento delle merci, per i beni, o al mese
di registrazione della fattura, per i servizi
Lorella [email protected]
Autofattura operazioni con soggetti
extra UE
• La fattura per una prestazione di servizi ricevuta
da un soggetto passivo extra comunitario deve
sempre essere autofatturata (art. 17 c. 2 DPR
633/72).
• L’Autofattura deve essere fatta alla data del
pagamento che corrisponde alla data di
effettuazione dell’operazione
• L’importo da autofatturare corrisponde al
controvalore in Euro dell’importo richiesto,
calcolato alla data del pagamento o alla data
del giorno immediatamente precedente se
l’autofattura viene emessa nel corso della
stessa mattinata quando non è ancora stato
definito il cambio ufficiale della giornata.
Lorella [email protected]
La fattura relativa ad acquisti
di beni e servizi in attività
ISTITUZIONALE
• Il nuovo art. 30-bis DPR 633/72 disciplina gli
adempimenti conseguenti l’effettuazione cessioni di beni
e prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato
da soggetti passivi non residenti nei confronti di soggetti
passivi residenti nello Stato, compresi gli Enti di cui alle
lettere b e c 2° c. art. 7-ter (quindi anche in attività
istituzionale):
- annotazione della relativa fattura nel registro
appositamente istituito a norma dell’art. 39 DPR
633/72 entro il mese successivo al ricevimento
(art. 47 c. 3 DL 331/93)
- dichiarazione e versamento dell’imposta come
previsto dall’art. 49 stesso decreto.
Lorella [email protected]
Integrazione – Autofattura
istituzionale
• La fattura ricevuta deve pertanto essere protocollata, integrata e, entro
il mese successivo a quello di ricevimento registrata ai fini fiscali (art.
47 Dl 331/93). L’imposta dovrà essere versata tramite mod. F24 entro
la fine del mese successivo a quello di registrazione.
NB: per i SERVIZI il programma prevede l’integrazione e la
contemporanea registrazione quindi non possiamo utilizzare il
differimento della registrazione al mese successivo.
AI FINI DOGANALI:
• Per i BENI: negli elenchi vanno indicati i dati delle
operazioni registrate nel periodo di riferimento, ad
eccezione di quelle con fatturazione o pagamento
anticipato per le quali l’indicazione è rimandata
all’INTRASTAT riferito alla data di spedizione o consegna
effettiva della merce (art, 50 c.7 DL 331/93)
• Per i SERVIZI: la registrazione deve essere effettuata con
riferimento al mese di integrazione/registrazione della
fattura.
Lorella [email protected]
PROMEMORIA PER REGISTRAZIONE CONTABILE
IVA INTRA ISTITUZIONALE - S.D.S.S.•
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LA REGISTRAZIONE IN CONTABILITÀ
Si ricorda che l’Iva intra che andiamo a versare nel nostro paese è un costo per l’attività istituzionale
dell’Università e come tale deve risultare una uscita Consolidabile nel bilancio di Ateneo.
Pertanto seguiranno le seguenti scritture finanziarie.
1) Uscita
Dovrà essere assunta una prenotazione per l’importo dovuto all’Erario sulla voce di bilancio e con classe di
spesa, Siope e tipo consolidato identici a quelli dell’imponibile e beneficiario “ il codice della Strutturamovimenti -”.
.
2) Entrata
Previa variazione di bilancio, dovrà essere registrato un credito sul tit. 3 cat. 11 cap. 02 “Recuperi e rimborsi” art 6
“ Altro”-voce finalizzata- e in apposita voce intestata “ Iva Intra” con classe di entrata 7116”Recuperi”, Siope 2110
“Recuperi e rimborsi” e tipo consolidato 03 beneficiario “ il codice della Struttura c/ movimenti”.
Dovrà naturalmente essere predisposto un mandato di pagamento (Punto 1) vincolato ad una reversale di
incasso ( punto 2).
3) Uscita
Previa variazione di bilancio, dovrà essere registrato un debito sul tit. 6 cat. 16 cap. 02 “Spese non classificabili
in altre voci” -voce finalizzata- e in apposita voce intestata “ Iva Intra” con classe di spesa 8640 ”trasferimento
interno”, Siope 6300 “Trasferimento interno” e tipo consolidato 01 con beneficiario 122813 “ Università di Pisa”.
L’Amministrazione Centrale provvederà a registrare un credito sul tit. 6 cat. 14 cap. 01 “IVA ” con classe di
entrata 7123 ”trasferimento interno”, Siope 3500 “trasferimenti interni” e tipo consolidato 01 beneficiario “
Struttura c/ trasferimenti”.
LA REGISTRAZIONE NEL PATRIMONIO
Trattandosi di un costo l’Iva Intra, parimenti all’imponibile, dovrà essere tenuta presente nell’eventuale buono di
carico.
Lorella [email protected]
PROMEMORIA PER REGISTRAZIONE CONTABILE
IVA INTRA ISTITUZIONALE -Amministrazione Centrale•
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1) Uscita
Dovrà essere assunta una prenotazione per l’importo dovuto all’Erario sulla voce di bilancio e con
classe di spesa, Siope e tipo consolidato identici a quelli dell’imponibile e beneficiario “ il codice
43749”..
2) Entrata
Previa variazione di bilancio, dovrà essere registrato un credito sul tit. 3 cat. 11 cap. 02 “Recuperi
e rimborsi” art 6 “ Altro”-voce finalizzata- e in apposita voce intestata “ Iva Intra” con classe di
entrata 7116”Recuperi”, Siope 2110 “Recuperi e rimborsi” e tipo consolidato 03 beneficiario “
43749”.
Dovrà naturalmente essere predisposto un mandato di pagamento (Punto 1) vincolato ad una
reversale di incasso ( punto 2).
3) Uscita
Previa variazione di bilancio, dovrà essere registrato un debito sul tit. 6 cat. 16 cap. 02 “Spese
non classificabili in altre voci” -voce finalizzata- e in apposita voce intestata “ Iva Intra” con classe
di spesa 8595 ”movimentazione interna”, Siope 6300 “Trasferimento interno” e tipo consolidato
02 con beneficiario 43749 “ Università di Pisa”.
4) Entrata
dovrà essere registrato un credito sul tit. 6 cat. 14 cap. 01 “IVA ” con classe di entrata
7113”movimentazione interna”, Siope 3500 “trasferimenti interni” e tipo consolidato 02 beneficiario
“ 43749”.
L’Amministrazione Centrale provvederà al versamento mensile all’Erario.
LA REGISTRAZIONE NEL PATRIMONIO
Lorella
[email protected]
Trattandosi di un costo l’Iva Intra,
parimenti
all’imponibile, dovrà essere tenuta presente
nell’eventuale buono di carico.
La regola generale per i servizi vale
anche per il commercio elettronico
• Ricordiamo che:
• La direttiva 2008/8/CE produce profondi mutamenti in
materia di territorialità a decorrere dal 01.01.2010. In
particolare è divenuto fondamentale il PRINCIPIO
GENERALE – principio del committente - secondo il
quale il luogo, quindi la territorialità, delle prestazioni di
servizi rese ad un soggetto passivo è il luogo in cui
questi ha fissato la sede della propria attività
economica.
• Se le medesime prestazioni sono rese a un soggetto
non soggetto passivo di imposta si ritengono
territoriali laddove il prestatore ha fissato la sede della
sua attività economica -principio del prestatore -
Lorella [email protected]
COMMERCIO ELETTRONICO
Direttiva n. 2002/38/CE del 7/5/2002-D.Lgs. 01-08-2003 n. 273 (G.U.3/10/2003, n. 230)
Periodo transitorio di 3 anni - entrata in vigore in Italia dal 04 Ottobre 2003
proroga estesa al 31/12/2008 dalla direttiva 2006/138/CE del Consiglio U.E. 19.12.2006)
Ulteriore proroga al 31/12/2009 dalla L. 28/01/2009 n. 2 (di conversione del DL 185/2008
decreto anti-crisi) che ha recepito la Direttiva 2008/8/CE
DEFINIZIONE:
Il termine e-commerce (commercio elettronico) è usato per descrivere tutte le operazioni
commerciali (attività commerciali e transazioni economiche) effettuate attraverso il WEB.
Quindi qualsiasi forma di transazione basata sull'invio o sull'elaborazione di informazioni
digitalizzate (software, siti web, immagini, testi, basi di dati, musica, film, ecc.).
•
•
Tale modalità di commercializzazione può avere ad oggetto:
beni materiali ->in questo caso si tratta di commercio elettronico indiretto (off-line). Il cliente
procede a effettuare l’ordine per via telematica, ma riceve la consegna fisica dei beni a domicilio
attraverso i canali tradizionali. L’emissione di una fattura elettronica e l’effettuazione del
pagamento utilizzando una carta di credito o moneta digitale non sono sufficienti per considerare
l’operazione, sotto l’aspetto fiscale, come una transazione elettronica, tassabile secondo i criteri
fissati dall’Unione Europea per il commercio elettronico diretto.
beni immateriali o digitalizzati (assimilati ai servizi) -> in questo caso si parla di commercio
elettronico diretto (on-line). Tutta la transazione commerciale, cessione e consegna, avviene per
via telematica, attraverso, cioè, la fornitura in rete di prodotti virtuali. I servizi e i beni (software, siti
web, immagini, testi, basi di dati, musica, film, eccetera) vengono dematerializzati alla partenza
dal prestatore e materializzati all’arrivo dal destinatario (download).
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differenze esistono tra transazioni dirette al:
-
privato consumatore finale (B2C)
soggetto identificati ai fini dell’Iva (B2B)
NOTA BENE:
Tale fenomeno assume ancora oggi (dopo la sentenza della Corte di Giustizia CE 6
Novembre 2008 Causa C-291/07che definisce soggetto passivo anche colui che pur
non avendo lo “status” di soggetto passivo, possiede una partita IVA e ancora
ribadito nell’art. 43 della nuova direttiva 2008/8/CE) negli enti pubblici una
importanza notevole sia che essi sviluppino le operazioni nell'area istituzionale
oppure nell'area commerciale quindi il primo rilevamento è quello di individuare
l'effettiva utilizzazione del bene o servizio, nell'una o nell'altra area (autofattura o
integrazione – detrazione dell’imposta o non detrazione)
Area istituzionale
•
Business to consumer: è il commercio elettronico che riguarda la fornitura di beni e
servizi direttamente all’utente consumatore finale (nel nostro caso non possiamo parlare,
fiscalmente, di privato consumatore finale nel senso di non soggetto passivo di imposta)
Area commerciale
•
Business to business: è il commercio elettronico che riguarda invece gli scambi tra
soggetti passivi di imposta.".
Lorella [email protected]
L'E-COMMERCE INDIRETTO:
Il Web è un mezzo per veicolare oppure offrire i propri prodotti materiali.
In questo caso i beni ordinati in via telematica verranno successivamente
distribuiti per via ordinaria, a mezzo posta, corriere ecc., cioè il bene viaggerà
fisicamente tra il Paese del cedente a quello dell'acquirente.
Pertanto il canale telematico viene utilizzato esclusivamente nella fase di
scelta, di effettuazione dell'ordine ed eventualmente pagamento

E' opportuno segnalare, che nell’allegato " L", della direttiva comunitaria
n. 2002/38/CE viene altresì specificato che il solo fatto che il fornitore di un
servizio ed il suo cliente comunichino per posta elettronica, non implica che
il servizio fornito sia un servizio prestato tramite mezzi elettronici. Viene
inoltre affermato che la mera raccolta di ordini tramite internet non configura
la nozione di "commercio elettronico".
Di conseguenza, l’e-commerce indiretto configura una vera e propria
cessione/acquisto di beni che seguirà pertanto le regole proprie delle
esportazioni/importazioni (art. 8 Dpr 633/72) o delle cessioni/acquisti
intracomunitari se siano effettuate all'interno del territorio dell’'Unione
Europea (art. 41 DI. 331/93);
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L' E-COMMERCE DIRETTO:
• Presuppone, differentemente dalla transazione indiretta, che il
bene oggetto della transazione (libro, software, consultazione di
banche dati, elaborazione dati, servizi finanziari on-line, video,
immagini, musica, ecc.) sia fornito al cliente direttamente via
internet. L'operazione si perfeziona completamente senza che
l'oggetto della transazione si concretizzi mai in un bene
materiale (che transita fisicamente) neppure nell'eventuale
supporto rigido in cui è contenuto un file; il "bene virtuale"
scomposto in bit viene trasferito all'acquirente attraverso
solitamente le linee telefoniche, per essere immagazzinato e/o
ricomposto dal suo PC.
• Tutto ciò che viene fornito via rete con le modalità
del commercio elettronico diretto si considera
prestazione di servizi e mai cessione di beni (direttiva n.
2002/38/Ce del 7 maggio 2002)
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Le tipologie di servizi sono individuabili nell'allegato " L" della
direttiva comunitaria n. 2002/38/CE che menziona le seguenti
prestazioni:
fornitura
di siti web e web-hosting, gestione a distanza di
programmi e attrezzature;
fornitura
di software e relativo aggiornamento;
fornitura
di immagini, testi ed informazioni e messa a disposizione
di basi di dati;
fornitura
di musica, film, giochi, compresi i giochi d'azzardo o di
sorte, programmi o manifestazioni politiche, culturali, artistiche,
sportive scientifiche o di intrattenimento;
fornitura
di prestazioni di insegnamento a distanza;
Attraverso il commercio elettronico possono pertanto essere ceduti i
seguenti servizi:
consultazione banche dati;
cessione di programmi informatici;
elaborazione e fornitura dati;
servizi finanziari on-line;
trasmissione di beni virtuali (libri, articoli, testi, video immagini e
Lorella [email protected]
musica).
QUINDI:
•
Se dette prestazioni sono rese da soggetti passivi
domiciliati o residenti in altri Stati membri della UE a
committenti Soggetti Passivi d’imposta nello Stato, si
considerano rilevanti nel territorio dello Stato del
committente
•
Se dette prestazioni sono rese da soggetti passivi
domiciliati o residenti in altri Stati membri della UE a
committenti NON soggetti passivi d’imposta nello
Stato, si considerano rilevanti nel territorio dello Stato del
prestatore
Se invece dette prestazioni sono rese da soggetti
passivi domiciliati o residenti fuori dalla Comunità a
committenti NON soggetti passivi d’imposta nello
Stato, si considerano territorialmente rilevanti nello
Stato ed in questo caso il prestatore non residente che
non abbia un rappresentante fiscale deve provvedere ai
sensi dell’art. 74 quinquies del DPR 633/72 all’attivazione
delle procedure di identificazione con le modalità
previste nel medesimo articolo, prima dell’effettuazione
delle operazioni. Lorella [email protected]
COMMERCIO ELETTRONICO = PRESTAZIONE DI SERVIZI
• Come stabilito dalla direttiva n. 2002/38/Ce del 7 maggio
2002, la tassazione delle operazioni on-line, espressamente
individuate dall’allegato “L” del documento comunitario,
deve avvenire tenendo presente che tali operazioni, siano
esse prestazioni di servizi in senso stretto, ovvero fornitura
di beni virtuali, rappresentano sempre, ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni
di servizi
• Ai fjni doganali, le prestazioni di servizi relative al
commercio elettronico, come le altre prestazioni di servizi,
sono soggette alla dichiarazione attraverso i
modelli INTRASTAT.
Lorella [email protected]
REGIME SPECIALE IVA:
•
Per adempiere agli obblighi in materia Iva, relativamente ai servizi di
"commercio elettronico diretto" resi da operatori Extra-Comunitari nei
confronti di committenti privati consumatori residenti in Italia o in un altro
Stato membro, la lettera d) del co.1 dell'articolo 1, D.Lgs. 273/2003 ha
introdotto nel decreto Iva il nuovo art. 74-quinquies rubricato "Disposizioni per
i servizi resi tramite i mezzi elettronici da soggetti domiciliati o residenti fuori
dalla Comunità a committenti non soggetti passivi d'imposta".
•
In particolare, viene reso operativo uno speciale regime teso a facilitare
l'adempimento degli obblighi fiscali degli operatori non residenti nella
Comunità Europea e che non sono ivi identificati che forniscono, a committenti
comunitari privati consumatori, servizi tramite mezzi elettronici. Secondo tale
regime, gli operatori che prestano tali servizi a soggetti che non sono soggetti
passivi d’imposta all’interno della Comunità sono chiamati ad identificarsi
fiscalmente -se non lo sono già–in uno degli Stati membri. In tale Stato devono
essere assolti gli adempimenti previsti dalla disciplina Iva (dichiarazione e
liquidazione dell’imposta),
•
La scelta del Paese di registrazione è lasciata all’operatore extra Ue e, in ogni
caso, tale scelta non influenza l’aliquota applicabile alle operazioni poste in
essere dallo stesso dopo la registrazione. Indipendentemente dallo Stato
membro di registrazione, infatti, l’operatore extracomunitario è tenuto ad
assoggettare ogni singola operazione all’aliquota Iva ordinaria (non ci sono
agevolazioni) prevista dalla normativa dello Stato in cui è localizzato il
committente
Lorella [email protected]
•Per l’identificazione in Italia esiste la sezione v@t on eservice sul sito dell’Agenzia delle Entrate (sul sito www.eservice.agenziaentrate.it c’è lo schema di dichiarazione di
inizio attività che l’operatore extra-comunitario deve
presentare al Centro Operativo di Pescara prima
dell’effettuazione delle operazioni con una dichiarazione
dalla quale deve risultare che lo stesso non è già
identificato in un altro Stato membro dell’Unione Europea.
Nel
caso in cui il prestatore residente fuori dalla Comunità Europea
non volesse avvalersi di tale regime agevolativo, dovrà adempiere agli
obblighi relativi alle operazioni in argomento - che anche alla luce delle
modifiche apportate dalle nuove direttive si considerano sempre
effettuate nel territorio di residenza dell'acquirente privato consumatore
- esclusivamente tramite un proprio rappresentante fiscale ex art. 17,
comma 3, del Dpr 633/1972.

Lorella [email protected]
Principi di territorialità in materia di
commercio elettronico:le novità dal 2010
• Art 59 comma 1 lettera k) della direttiva
2008/8/CE, in deroga al principio generale
stabilisce che i servizi prestati in forma elettronica
nell’ambito del cosiddetto commercio elettronico
diretto a soggetti extracomunitari non soggetti
passivi di imposta è il luogo di domicilio/residenza
di questa persona ed in sostanza il servizio, per
gli operatori UE, è detassato.
• La direttiva ha escluso ogni altro criterio di
territorialità per i soggetti extracomunitari (art. 59 –
bis ultimo comma)
Lorella [email protected]
Principi di territorialità in materia di commercio
elettronico: fino al 31.12.2014
• I servizi elettronici resi da un soggetto
passivo di imposta comunitario a un
soggetto non soggetto passivo di
imposta comunitario saranno territoriali
nel luogo di residenza/domicilio del
prestatore in accordo con il principio
generale
Lorella [email protected]
Principi di territorialità in materia di
commercio elettronico: le novità dal 2015
A decorrere dal 1^ gennaio 2015 si unificheranno i criteri di
determinazione della territorialità per i servizi elettronici resi da
soggetti passivi di imposta a persone che non sono soggetti
passivi siano essi comunitari od extracomunitari: l’ IVA sarà
dovuta nel luogo dove è stabilito il destinatario o ha il domicilio o la
residenza abituale.
Sono stabilite procedure particolari di identificazione del prestatore
nel luogo del consumo differenziate per gli extracomunitari o per i
comunitari (cosiddetti regimi speciali): la differenza sta nel fatto che
per gli extracomunitari è fornito un codice IVA ex-novo nel paese di
identificazione e per i comunitari si continua ad usare il numero
individuale di identificazione già attribuito al soggetto passivo in
relazione agli obblighi che gli derivano dal sistema interno
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Operazioni con la Repubblica di San Marino
(i rapporti sono disciplinati dal punto di vista IVA dall’art.71 DPR 633/72
e dal DM 24 dicembre 1993)
CESSIONI VERSO SAN MARINO
• Sono parificate alle esportazioni (l’art. 71 assimila tali operazioni alle
cessioni all’esportazione ai sensi dell’art. 8 dello stesso decreto
- Fattura in 4 esemplari di cui 3 al cessionario sammarinese (1 deve
essere restituita, dall’acquirente, con marca “originale” e timbro a secco
apposti dall’Ufficio Tributario di San Marino entro 4 mesi
dall’emissione pena comunicazione da parte del cedente italiano
all’Ufficio Tributario di San Marino e all’Agenzia delle Entrate
italiana). In fattura deve essere indicata la P.IVA del soggetto italiano
e del soggetto san marinese (SM….)
- Compilazione mod. INTRA 1 bis –colonne da 1 a 6- solo parte fiscale
(non c’è obbligo se il contribuente non effettua anche cessioni
intracomunitarie). Le transazioni con San Marino non alterano la
periodicità di presentazione dei riepiloghi Intrastat.
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Segue operazioni con San Marino
ACQUISTI DA SAN MARINO – due modalità alternative:
– Procedura con addebito dell’IVA (att.istituzionale o commerciale):
– -emissione fattura in 4 copie, l’originale deve essere vidimato
dall’Ufficio Tributario di San Marino. (registrazione art. 25, detrazione
dell’imposta)
– NO compilazione elenchi INTRA
– Procedura senza addebito dell’ IVA (att.commerciale):
– -emissione fattura in 3 copie, l’originale deve essere vidimato
dall’Ufficio Tributario di San Marino.
– -integrazione della fattura con l’IVA (autofatturazione art. 16 DM
24/12/93)
– -annotazione sul registro vendite e acquisti (doppia registrazione art. 17
c. 3 DPR 633/72)
– NO compilazione elenchi INTRA
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……segue
Acquisti da San Marino
– Procedura senza addebito dell’ IVA (att.istituzionale):
– Per gli enti in possesso di P.IVA che realizzano acquisti
nell’ambito della propria attività istituzionale:
- Integrazione fatture di acquisto e annotazione nel registro
art. 39 DPR 633/72 entro il mese successivo al possesso
- Presentazione Mod. INTRA 12 con estremi versamento
dell’imposta da effettuarsi con mod. F24 on-line
- NO INTRA ai fini doganali
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Città del Vaticano
• Cessioni: si tratta di cessioni
all’esportazione. Sulle fatture di vendita
deve essere apporto il timbro delle autorità
competenti a prova dell’introduzione dei
beni nel territorio.
• Acquisti: art. 71 c. 2 DPR 633/72:
l’acquirente soggetto passivo di imposta
deve emettere autofattura (art. 17 c.2 DPR
633/72)
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Regime sanzionatorio degli INTRASTAT
VIOLAZIONE
NORMA
SANZIONE E NORMA DI RIFERIMENTO
Omessa presentazione di ciascun elenco
Art.50 co.6 DL. 331/1993
DA 516,00 A 1.032,00 Euro
Art.11 co.4 DLGS.471/1997
Presentazione tardiva, ma entro 30 giorni dalla
richiesta
Art.50 co.6 DL. 331/1993
DA 258,00 A 516,00 Euro
Art.11 co.4 DLGS.471/1997
Incompleta, inesatta o irregolare compilazione di
ciascun elenco
Art.50 co.6 DL. 331/1993
DA 516,00 A 1.032,00 Euro
Art.11 co.4 DLGS.471/1997
La sanzione non si applica se i dati mancanti o
inesatti vengono integrati o corretti entro 30 gg dalla
richiesta degli uffici preposti al controllo
Omissione, irregolarità o inesattezza dei dati
statistici (persone fisiche)
Art.34 co.5 DL 41/1995
DA 206,00 A 2.065,00 Euro
Art.11 DLGS.322/1989
Omissione, irregolarità o inesattezza dei dati
statistici (società ed enti)
Art.34 co.5 DL 41/1995
DA 516,00 A 5.164,00 Euro
Art.11 DLGS.322/1989 (1)
(1) La sanzione non si applica se il soggetto passivo ottempera alla richiesta dell’ufficio integrando i dati mancanti o correggendo quelli inesatti entro il termine fissato,
che non può comunque essere inferiore a 30 giorni (C.M. 25/01/1999, n.23/E, Cap. III, par.4.5.2 lett. b).
Lorella [email protected]
Il ravvedimento operoso
sempre chè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano
iniziati accessi, ispezioni, verifiche rese note ai soggetti obbligati
• La circolare 20/E del 16/02/2005 precisa che l’omessa o
tardiva presentazione degli elenchi INTRASTAT da’
luogo a violazione punibile nei limiti visti prima ed è
anche però sanabile mediante l’applicazione dell’istituto
del ravvedimento operoso
• In caso di violazioni ripetute della medesima
disposizione (es: omessa presentazione di più elenchi
nel corso dell’anno) è possibile applicare l’istituto del
cumulo giuridico  un’unica sanzione pari alla
sanzione prevista per la singola violazione aumentata da
¼ al doppio (art. 12 Dlgs 472/1997)
Lorella [email protected]
Ma quale ravvedimento?
• La circolare 20/E ha precisato che per la violazione in
questione si può applicare solo il ravvedimento
previsto dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 13
D.lgs 472/1997 che prevede la sanzione ridotta ad 1/10
(modificato dall'art. 16 del D.L. 29 novembre 2008, n.
185 ) del minimo previsto cioè 516,00/€/10=52,00 €
(arrotondato) se il ravvedimento avviene entro il termine
di presentazione della dichiarazione dell’anno nel corso
del quale è stata commessa la violazione o entro un
anno dall’omissione o dall’errore
• Deve essere eseguito con le seguenti modalità:
 Pagamento della sanzione;
 Presentazione modelli Intra: è obbligatoria in ogni
caso la presentazione del modello Intra in
precedenza omesso.
• Il versamento delle sanzioni relative all’Intra va effettuato
con il modello F24 codice tributo 8911.
Lorella [email protected]
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