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aspetti giuridici della professione
Università di Pisa Corso di Laurea in Infermieristica Modulo di Infermieristica Generale “ASPETTI GIURIDICI DELLA PROFESSIONE” 1° semestre Docente: Luciana Traballoni UOP Formazione Permanente e Complementare del Personale Infermieristico Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana Programma A.A. 2008-2009 L’infermiere oggi: caratteristiche generali Profilo storico dell’assistenza infermieristica Florence Nightingale: la nascita dell’infermieristica moderna Cenni sul D.P.R. 14 marzo 1974 n. 225 (“Mansionario”) D.M. 14 settembre 1994 n. 739 “Profilo dell’infermiere” D.M. 14 settembre 1994 n. 740 “Profilo dell’ostetrica” D.M. 17 gennaio 1997 n. 70 “Profilo dell’infermiere pediatrico” Patto Infermiere- Cittadino 1996 Codice Deontologico dell’Infermiere (Febbraio 1999) Legge n. 42/99 (Disposizioni in materia di Professioni Sanitarie) Legge n. 251/00 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica) Legge n. 1/02 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria) Legge n. 43/2006 La Federazione Europea Professioni Infermieristiche (FEPI), la Federazione Nazionale, il Coordinamento Regionale, il Collegio IPASVI provinciale. Chi è l’infermiere? È un professionista sanitario Professione: esercizio abituale di un’attività intellettuale contrapposta a quella artigiana o manuale per cui si usa il termine di mestiere (Gabrielli “Grande Dizionario della lingua italiana” Ed. Mondadori 1989) D.M. 739/94 “Regolamento concernente l’individuazione della figura e relativo profilo professionale dell’Infermiere” Quali requisiti? Ha un titolo di studio universitario abilitante E’ iscritto all’Albo Professionale Albo elenco ufficiale in cui sono registrati i nomi delle persone abilitate a esercitare una data professione o costituenti un corpo accademico o un'associazione: es. Albo degli avvocati Albo degli infermieri, Albo delle ostetriche, etc Ordine/Collegio categoria di professionisti organizzata con propri organismi rappresentativi e un proprio albo professionale es. Ordine dei medici, ordine degli avvocati, etc. Chi è l’infermiere? È un professionista sanitario Ha un titolo di studio universitario abilitante E’ iscritto all’Albo Professionale È responsabile dell’assistenza generale infermieristica. D.M. 739/94 “Regolamento concernente l’individuazione della figura e relativo profilo professionale dell’Infermiere” Che cos’è l’Assistenza Infermieristica? L'assistenza infermieristica può essere: Preventiva Curativa Palliativa Riabilitativa D.M. 739/94 “Regolamento concernente l’individuazione della figura e relativo profilo professionale dell’Infermiere” Che cos’è l’Assistenza Infermieristica? L’Assistenza Infermieristica è di natura: tecnica relazionale educativa “Museo dell’ Infermiere” Istituti Ortopedici Rizzoli di Bolognai D.M. 739/94 “Regolamento concernente l’individuazione della figura e relativo profilo professionale dell’Infermiere” Quali sono le principali funzioni dell’Assistenza Infermieristica? prevenzione delle malattie assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età educazione sanitaria. D.M. 739/94 “Regolamento concernente l’individuazione della figura e relativo profilo professionale dell’Infermiere” Evoluzione storica sviluppo sociale e culturale sviluppo della scienza e della pratica medica condizione della donna nelle varie epoche e società Infermiera Riferimenti storici Inghilterra: nascita della professione Stati Uniti: influenze culturali nella professione Italia: nostra realtà Antichità/Epoca pre-cristiana Medicina Epoca romana VALETUDINARIA: (Fino a 200 ricoverati) Vi operavano medici e servi Primi secoli era cristiana Solidarietà Amore cristiano Aiuto verso chi soffre Diaconi e diaconesse Assistenza ai malati e ai poveri (sul territorio) Il primo ospedale romano fu fondato dalla nobildonna Fabiola (390 d.c.) Diffusione e riconoscimento della religione cristiana Consolidamento della struttura gerarchica della Chiesa Distacco fra clero e laici Beneficenza (sostituisce la fraternità, solidarietà) Ospedali per la cura dei poveri Amore cristiano (ordini religiosi) Alto Medio Evo Sviluppo ordini monastici Si cerca di garantire le elementari norme igieniche (bere e mangiare) La Medicina è poco sviluppata Viene fornita soprattutto un’assistenza religiosa “Accettazione della malattia” Secoli XI e XII Sviluppo delle Arti e delle Corporazioni Ospedale degli Innocenti (Firenze) Passaggio da carità a diritto per certe categorie di lavoratori Assistenza ancora appannaggio della Chiesa Pie associazioni laiche (Beghine, Oblate.. Monna Tessa) Secoli XIII e XIV Aumenta la differenza di classi (brigantaggio, Affermazione del medico con formazione universitaria Morte alle streghe accattonaggio, vagabondaggio…) (spesso guaritrici…) Secoli XVI - XVII Internamenti per vagabondaggi … Evoluzione della medicina Condizioni igieniche scadenti… Infermiere “lavoro di poco valore..”(reclutamento da classi inferiori) 1621 epidemia di tifo a Firenze 1570 ospedale romano di S. Spirito “Venti letti pieni, qual vomita, qual grida, qual tosse, qual tira il fiato, qual esala l’anima, qual farnetica che bisogna legarlo, qual si duole e si lamenta (…) il servizio è pessimo e abominevole (…) andrà uno di quelli poltroni a dare il pasto ad un infermo, troverà il meschino afflitto e svogliato, prostrato et debile che appena il letto sostiene, et li dirà: bevi su, manda giù, che ti possa strangolare” A. Pazzini, L’Ospedale nei secoli, Orizzonte MedicoRoma 1958 Il Settecento Illuminismo (la carità cristiana tende ad essere sostituita da una solidarietà laica, fondata sulla ragione) Dichiarazione di principi: Uguaglianza degli uomini, Diritti dei bisognosi Nascita delle moderne Scienze Umane Nascono gli ospedali a padiglioni Si diffonde la pratica dell’insegnamento agli studenti di medicina Infermiere domestiche 1770 rivoluzione industriale Aumento attività produttive Impiego delle macchine Miglioramento dello stato di salute (durata di vita media, riduzione mortalità infantile) Maggiore disponibilità di mezzi di sussistenza, miglioramenti igienicosanitari e diffusione dell’istruzione Progressi della medicina (betteriologia, malattie infettive) Sviluppo degli ospedali (anche i benestanti vi si ricoverano) Florence Nightingale (1820-1910) Famiglia molto ricca (alta società inglese) Vasta educazione Viaggia molto Contatti con il mondo della politica Profonda fede religiosa Vuole aiutare il prossimo Vuole lavorare in ospedale Opposizione della famiglia 1851 esperienza di Kaiserswerth Guerra di Crimea (1853 – 1856) Ospedale Militare sul Bosforo “La maniera con cui vengono trattati i malati e i feriti è degna solo dei selvaggi del Dahomey (…) Non ci sono né assistenti né infermiere per eseguire gli ordini dei medici e per assistere i malati negli intervalli tra le visite. Qui i Francesi ci superano di gran lunga: la loro attrezzatura medica è eccellente, i loro medici molto più numerosi ed essi hanno anche l’aiuto delle Suore di Carità (…) queste religiose sono delle ottime infermiere”. (13 ottobre 1854 W.H. Russel corrispondente di guerra per il “Times” ) Alta mortalità dei soldati per: Tifo Colera Dissenteria Scorbuto Gangrena Altre malattie ….. Interventi : Vitto Corsie abitabili Servizi igienici Vestiario sufficiente e pulito Sostegno psicologico Locali ricreativi 1861 F.N. collabora con il governo di Washington. ( Guerra di secessione). Jean Henry Dunant filantropo ginevrino fonda la Croce Rossa. J. H. Dunant Florence Nightingale “….. rinnovare profondamente il reclutamento, la formazione e la stessa pratica dell’assistenza infermieristica ….” Formare una professione laica, rispettabile e aperta alle giovani di buona famiglia 1860 Scuola per Infermiere 1820-1910 annessa all’Ospedale londinese St. Tomas (15 allieve) La scuola ha la durata di 1 anno. Caratteristiche: Zelo religioso Una disciplina di tipo militare Modelli culturali della famiglia ricca dell’epoca Scuola convitto femminile Le origini della scuola sono strettamente collegate con l’istituzione ospedaliera, a differenza di quella dei medici svolta in università. Considerazioni Attribuisce grande importanza all’ambiente (aria, temperatura, …) nel condizionare la salute. L’osservazione accurata del paziente è indicata come essenziale per l’esercizio dell’assistenza Aspetti psicologici della persona assistita. 1859 “Notes on Nursing” Critiche: “(…) l’infermiera Nightingale era semplicemente la Signora ideale, trapiantata dalla casa all’ospedale e sollevata dalla responsabilità della riproduzione. Al medico essa portava la virtù, caratteristica di una moglie, dell’obbedienza assoluta. Al paziente portava l’abnegazione devota di una madre. Ai lavoratori dell’ospedale di livello più basso essa portava la disciplina, rigorosa ma cortese, di chi governa una casa ed è abituato a trattare con persone di servizio” Il Novecento: l’assistenza infermieristica in Gran Bretagna Prolungamento da uno a tre anni della formazione (scuola convitto) Motivazioni: Distinguersi dalle occupazioni di tipo domestico Donne di condizioni modeste che esercitavano nei piccoli ospedali Riconoscimento della professione (e quindi delle capacità della donna). Continua … Istituzione dell’Albo delle Infermiere (1919) General Nursing Council rappresentato dalle Dirigenti Controllo della professione affidato ad un’élite di Infermiere Dirigenti Carenza infermieri qualificati (nel 1937 54 ore sett.) Dopo la 2° guerra mondiale figure di assistenti infermieri (meno qualificati, tipo infermiere generico) Il Novecento:l’assistenza infermieristica negli Stati Uniti L’assistenza infermieristica in ospedale viene svolta da ex carcerate. Di notte non vi sono infermieri, ma soltanto tre custodi, che devono andare in giro a controllare circa ottocento pazienti. Gli ammalati dormono in tre per due letti o in cinque per tre letti. In condizioni del genere non è strano che la setticemia sia frequente, né che muoia un amputato su due e una partoriente ogni undici. (1873 Inchiesta effettuata da un’Associazione Femminile presso l’Ospedale Bellevue di New York) Il Novecento:l’assistenza infermieristica negli Stati Uniti 1870 prime scuole infermieristiche Viene accolta la proposta di corsi triennali Mary Adelaide Nutting 1° docente universitaria (1907) Costituzione dell’ANA (American Nurses Association) 1896 Istituzione dell’Albo professionale (1920) 1930 centomila iscritte all’Associazione 1923 Rapporto Goldmark (educazione sanitaria,) Figure di aiutanti infermieri Sviluppo dei corsi di formazione universitaria (anni 50 e 60) Formazione degli Specialisti Clinici Inf. Esp.(formazione univ.) Formazione del “Nurse Practitioner” generalista, di famiglia.. (formazione univ.) Sviluppo della ricerca e di una “cultura professionale” avanzata. Il Novecento: l’assistenza infermieristica in Italia Nazione povera, processo di industrializzazione in fase iniziale … Livello di istruzione basso Assistenza infermieristica negli ospedali scadente Movimenti femminili (Unione Femminile- Anna Celli) Anna Frantzel Celli (1878-1958) Il Novecento: l’assistenza infermieristica in Italia 1901 assistenza in ospedale: inservienti impreparati e mal pagati, spesso analfabeti … e suore (assistenza religiosa) Corsi di formazione interni negli ospedali con scarsi risultati Scuole preparatorie di almeno 6 mesi a cui si accede con la licenza elementare (sono solo proposte). Contributo di infermiere straniere. Emy Turton (scozzese) , Grace Baxter (americana) Intorno al 1910 si apre la scuola convitto Regina Elena presso il Policlinico Umberto 1° a Roma (Autoritarismo, moralità, classe sociale elevata. Durata del corso due anni). Comunque….. Arretrate condizioni sociali delle donne italiane Difficoltà di formare dirigenti e creare una cultura professionale autonoma. Corpo insegnante costituito soprattutto da medici Predominio della cultura medica su quella infermieristica. Infermeria dell’Amb. Scarpetta Istituito dalla A. Celli “Qualità fondamentali” dell’infermiere Educato, colto, intelligente Ma anche …. Possedere dolcezza di modi, prudenza e discrezione; Essere giusto, rispettoso, obbediente, previdente, calmo, pronto e pulito. Carattere di missione. (“1906 1° Congresso Medici Ospitalieri di’Italia”) L’epoca fascista (Forte discriminazione nei confronti delle donne) Nasce la Scuola-convitto professionale per infermiere. (Regio Decreto 15 agosto 1925 n. 1832 Regolamento esecutivo n.2330/1929) Corso biennale per il conseguimento del Diploma di Stato per l’esercizio della Professione di infermiera (solo femmine) E’ richiesto il titolo di Scuola Media di primo grado ( obbligatorio solo dal 1956) Con un successivo anno di corso si può conseguire il Certificato di abilitazione alle Funzioni Direttive dell’Assistenza Infermieristica. Scuole di specializzazione per Assistente Sanitaria Visitatrice (corso annuale). Criticità di queste scuole Statuti e regolamenti diversi per ogni scuola. Spesso la Direttrice è l’unica figura infermieristica nel collegio degli insegnanti. Autonomia limitata e subordinata al Consiglio di Amministrazione e al Direttore Sanitario. Allieve utilizzate spesso nel lavoro vero e proprio. Nelle discipline mancano le materie umanistiche. Per l’ammissione deve essere attestata l’indiscussa moralità. Deve essere pagata una retta mensile. 13 anni dopo…. D.M. 30 settembre 1938 vengono stabiliti i programmi ministeriali (uniformità didattica). Corso preparatorio di due mesi (fini selettivi). Tra le materie (economia domestica e ospitaliera, cultura militare e religiosa, patologia tropicale). Insegnamento teorico: quasi esclusivamente medici. Direttrice e caposala insegnanti: insegnamento pratico nelle corsie, etica professionale ed economia domestica e ospedaliera. R.D. 2 maggio 1940 n. 1310 “Determinazione delle mansioni delle infermiere professionali e degli infermieri generici” Artt. 1-2-3 Alle infermiere professionali competono le seguenti attività (…) Art. 4 L’attività degli Infermieri generici deve essere limitata alle seguenti mansioni, per prescrizione del medico e, nell’ambito ospedaliero, sotto la responsabilità dell’infermiera professionale. Il secondo dopoguerra 1948 Costituzione Repubblicana (salute diritto fondamentale di ogni cittadino) Indice di salute tra i più scadenti (infortuni sul lavoro, tifo, ..). Difformità organizzative degli ospedali sul territorio nazionale (fino al 1968). Decreto Legge 13 settembre 1946 n. 233 stabilisce la disciplina relativa all’Albo professionale. Legge 29 ottobre 1954 n. 1049 istituisce i Collegi IP.AS.VI. delle Infermiere Professionali, delle Assistenti Sanitarie Visitatrici e delle Vigilatrici d’Infanzia. Legge 29 ottobre 1954 n. 1046 regolamenta la formazione dell’infermiere generico. Scuole separate da quelle convitto, vi accedono uomini e donne con licenza elementare, durata di un anno). 1958 viene istituito il Ministero della Sanità. 1968 Legge n.132 detta “Legge Mariotti”:Riforma Ospedaliera (Ospedali Regionali, Provinciali e Zonali) Il secondo dopoguerra Legge 25 febbraio 1971 n. 124 accesso anche agli uomini alle scuole per infermiere e fine dell’internato. Dall’anno scol. 1973-1974 viene richiesto il certificato di ammissione al 3° anno di Scuola Media Superiore. Legge 15 febbraio 1973 n. 795 Ratifica Accordo Europeo di Strasburgo: – Prolungamento del corso da due a tre anni – Programma di insegnamento pari a 4600 ore – Inserimento di materie come le scienze umane e la lingua straniera. 1965 Scuola Speciale per Dirigenti dell’Assistenza Infermieristica (D.A.I.), presso l’Università di Roma e successivamente anche presso l’Università Cattolica di Roma e l’Università di Milano. D.P.R. n. 225/1974 (“Mansionario”) Le mansioni dell’infermiere sono descritte in due articoli: ART. 1 attribuzioni di carattere organizzativo e amministrativo ART. 2 attribuzioni assistenziali dirette e indirette D.P.R. n. 225/1974 (“Mansionario”) ART. 1 Le attribuzioni di carattere organizzativo e amministrativo degli infermieri professionali sono le seguenti: a) programmazione di propri piani di lavoro e di quelli del personale alle proprie dipendenze, loro presentazione ai superiori e successiva attuazione; b) annotazione sulle schede cliniche degli abituali rilievi di competenza (temperatura, polso, respiro, pressione, secreti, escreti) e conservazione di tutta la documentazione clinica sino al momento della consegna agli archivi centrali; registrazione su apposito diario di prescrizioni mediche, delle consegne e delle osservazioni eseguite durante il servizio; c) richiesta ordinaria e urgente di interventi medici e di altro personale a seconda delle esigenze sanitarie, sociali e spirituali degli assistiti; d) compilazione dati sul movimento degli assistiti e collaborazione alla raccolta ed elaborazione di dati statistici relativi al servizio; e) tenuta e compilazione dei registri e dei moduli di uso corrente; f) registrazione del carico e scarico dei medicinali, dei disinfettanti, dei veleni e degli stupefacenti; loro custodia e sorveglianza sulla distruzione. Custodia delle apparecchiature e delle dotazioni di reparto; g) controllo della pulizia, ventilazione, illuminazione e riscaldamento di tutti i locali del reparto; h) sorveglianza sulle attività dei malati affinché le stesse si attuino secondo le norme di convivenza prescritte dai regolamenti interni; Gli infermieri professionali sono inoltre tenuti: 1) a partecipare alle riunioni periodiche di gruppo ed alle ricerche sulle tecniche e sui tempi dell’ assistenza; 2) a promuovere tutte le iniziative di competenza per soddisfare le esigenze psicologiche del malato e per mantenere un clima di buone relazioni umane con i pazienti e le loro famiglie; 3) ad eseguire ogni altro compito inerente le loro funzioni. ART. 2 Le attribuzioni assistenziali dirette ed indirette degli infermieri professionali sono le seguenti: 1) assistenza completa dell’infermo; 2) somministrazione dei medicinali prescritti ed esecuzione dei trattamenti speciali curativi ordinati dal medico; 3) sorveglianza e somministrazione delle diete; 4) assistenza al medico nelle varie attività di reparto e nella sala operatoria; 5) rilevamento delle condizioni generali del paziente , del polso, della temperatura, della pressione arteriosa e della frequenza respiratoria; 6) effettuazione degli esami di laboratorio più semplici; 7) raccolta, conservazione ed invio in laboratorio del materiale per le ricerche diagnostiche; 8) disinfezione e sterilizzazione del materiale per l’assistenza diretta al malato; 9) opera di educazione sanitaria del paziente e dei suoi familiari; 10) opera di orientamento e di istruzione nei confronti del personale generico, degli allievi e del personale esecutivo; 11) interventi di urgenza (respirazione artificiale, ossigenoterapia, massaggio cardiaco esterno, manovre emostatiche) seguiti da immediata richiesta di intervento medico; 12) somministrazione dei medicinali prescritti ed esecuzione dei seguenti trattamenti diagnostici e curativi ordinati dal medico: a) prelievo capillare e venoso del sangue b) iniezioni ipodermiche, intramuscolari e test allergo-diagnostici; c) ipodermoclisi d) vaccinazioni per via orale, per via intramuscolare e percutanee e) rettoclisi f) frizioni impacchi, massaggi, ginnastica medica; g) Applicazioni elettriche più semplici, esecuzione di ECG, EEG, e similari h) Medicazioni e bendaggi i) Clisteri evacuanti, medicamentosi e nutritivi l) Lavande vaginali m)Cateterismo nella donna n) Cateterismo nell’uomo con cateteri molli o) Sondaggio gastrico e duodenale a scopo diagnostico p) Lavanda gastrica q) Bagni terapeutici e medicati r) Prelevamento di secrezioni ed escrezioni a scopo diagnostico; prelevamento dei tamponi. Le prestazioni di cui ai punti d, g, n, o, p, debbono essere eseguite su prescrizione e sotto controllo medico. E’ consentita agli infermieri professionali la pratica delle iniezioni endovenose. Tale attività potrà essere svolta dagli infermieri professionali soltanto nell’ambito di organizzazioni ospedaliere o clinico universitarie e sotto indicazione specifica del medico responsabile del reparto. Infermiere Generico D.P.R. 14 marzo 1974 n. 225 Titolo V° L’infermiere generico coadiuva l’infermiere professionale in tutte le sue attività e su prescrizione del medico provvede direttamente alle seguenti operazioni: 1) assistenza completa al malato, particolarmente in ordine alle operazioni di pulizia e di alimentazione, di riassetto del letto e del comodino del paziente e della disinfezione dell’ambiente e di altri eventuali compiti compatibili con la qualifica a giudizio della Direzione Sanitaria; 2) raccolta degli escreti 3) clisteri evacuanti, medicamentosi e nutritivi, rettoclisi; 4) bagni terapeutici e medicati, frizioni; 5) Medicazioni semplici e bendaggi; 6) Pulizia, preparazione ed eventuale disinfezione del materiale sanitario; 7) Rilevamento ed annotazione della temperatura, del polso e del respiro; 8) somministrazione dei medicinali prescritti; 9) Iniezioni ipodermiche e ed intramuscolari; 10) sorveglianza di fleboclisi; 11) respirazione artificiale, massaggio cardiaco esterno, manovre emostatiche di emergenza. Gli infermieri generici che operano presso istituzioni pubbliche e private sono inoltre tenuti: 1) a partecipare alle riunioni periodiche di gruppo per finalità di aggiornamento organizzazione professionale e organizzazione del lavoro. 2) a svolgere tutte le attività necessarie per soddisfare le esigenze psicologiche del malato e per mantenere un clima di buone relazioni umane con i pazienti e con le loro famiglie. MINISTERO DELLA SANITA’ Decreto 14 SETTEMBRE 1994, N. 739 Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale dell’Infermiere. Si compone di 3 articoli. Decreto 14 SETTEMBRE 1994, N. 739 (“Profilo dell’infermiere”) Articolo 1 1 - E' individuata la figura professionale dell'infermiere con il seguente profilo: l'infermiere è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica. 2 - L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria. Decreto 14 SETTEMBRE 1994, N. 739 (“Profilo dell’infermiere”) FUNZIONI DELL’INFERMIERE: a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi; c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico; d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnosticoterapeutiche; e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali; f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto; g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale. Decreto 14 SETTEMBRE 1994, N. 739 (“Profilo dell’infermiere”) 4 - L'infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca. 5 - La formazione infermieristica post-base per la pratica specialistica è intesa a fornire agli infermieri di assistenza generale delle conoscenze cliniche avanzate e delle capacità che permettano loro di fornire specifiche prestazioni infermieristiche nelle seguenti aree: a) sanità pubblica: infermiere di sanità pubblica b) pediatria: infermiere pediatrico c) salute mentale-psichiatria: infermiere psichiatrico d) geriatria: infermiere geriatrico e) area critica: infermiere di area critica 6 - In relazione a motivate esigenze emergenti dal Servizio sanitario nazionale, potranno essere individuate, con decreto del ministero della Sanità, ulteriori aree richiedenti una formazione complementare specifica. Decreto 14 SETTEMBRE 1994, N. 739 (“Profilo dell’infermiere”) 7 - Il percorso formativo viene definito con decreto del ministero della Sanità e si conclude con il rilascio di un attestato di formazione specialistica che costituisce titolo preferenziale per l'esercizio delle funzioni specifiche nelle diverse aree, dopo il superamento di apposite prove valutative. La natura preferenziale del titolo è strettamente legata alla sussistenza di obiettive necessità del servizio e recede in presenza di mutate condizioni di fatto. Articolo 2 1 - Il diploma universitario di infermiere, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, abilita all’esercizio della professione, previa iscrizione al relativo Albo professionale. Articolo 3 1 - Con decreto del ministro della Sanità di concerto con il ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'articolo 2 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici. MINISTERO DELLA SANITA’ Decreto 17 GENNAIO 1997, N. 70 Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale dell’Infermiere PEDIATRICO. Si compone di 2 articoli. Decreto 17 GENNAIO 1997, N. 70 (Profilo Infermiere Pediatrico) Articolo 1 1. È individuata la figura professionale dell'infermiere pediatrico con il seguente profilo: l'infermiere pediatrico è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, è responsabile dell'assistenza infermieristica pediatrica. 2. L'assistenza infermieristica pediatrica, preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili in età evolutiva e l'educazione sanitaria. Decreto 17 GENNAIO 1997, N. 70 (Profilo Infermiere Pediatrico) 3. L'infermiere pediatrico: a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute fisica e psichica del neonato, del bambino, dell'adolescente, della famiglia; b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica pediatrica e formula i relativi obiettivi; c) pianifica, conduce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico pediatrico; d) partecipa: 1) ad interventi di educazione sanitaria sia nell'ambito della famiglia e della comunità; 2) alla cura degli individui sani in età evolutiva nel quadro di programmi di promozione della salute e prevenzione delle malattie e degli incidenti; 3) all'assistenza ambulatoriale, domiciliare e ospedaliera dei neonati; 4) all'assistenza ambulatoriale, domiciliare e ospedaliera dei soggetti di età inferiore a 18 anni affetti da malattie acute e croniche; 5) alla cura degli individui in età adolescenziale nel quadro dei programmi di prevenzione e supporto socio-sanitario; e) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; f) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli operatori sanitari e sociali; g) si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto per l'espletamento delle funzioni. Decreto 17 GENNAIO 1997, N. 70 (Profilo Infermiere Pediatrico) 4. L'infermiere pediatrico contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale. 5. L'infermiere pediatrico svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale. Articolo 2 1. Il diploma universitario di infermiere pediatrico, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (2), e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione, previa iscrizione al relativo albo professionale. MINISTERO DELLA SANITA’ Decreto 14 settembre 1994, N. 740 Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale dell’Ostetrica/o. Si compone di 4 articoli. Decreto 14 settembre 1994, N. 740 (Profilo dell’Ostetrica) Articolo 1 È individuata la figura professionale ostetrica/o con il seguente profilo: l’ostetrica/o è l’operatore sanitario che in possesso del diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale , assiste e consiglia la donna nel periodo della gravidanza , durante il parto e nel puerperio , conduce e porta a termine parti e eutocici con propria responsabilità e presta assistenza al neonato. 2. L’ostetrica/o per quanto di sua competenza, partecipa: a) ad interventi di educazione sanitaria e sessuale sia nell’ambito della famiglia che nella comunità; b) alla preparazione psicoprofilattica al parto; c) alla preparazione e all’assistenza ad interventi ginecologici; d) alla prevenzione e all’accertamento dei tumori della sfera genitale femminile; e) ai programmi di assistenza materna e neonatale. 3. L’ostetrica/o, nel rispetto dell’etica professionale, gestisce , come membro dell’equipe sanitaria , l’intervento assistenziale di propria competenza 4. L’ostetrica/o contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all’aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca 5. L’ostetrica/o è in grado di individuare situazioni potenzialmente patologiche che richiedono intervento medico e di praticare , ove occorre , le relative misure di particolare emergenza 6. L’ostetrica/o svolge la sua attività in strutture sanitarie, pubbliche o private , in regime di dipendenza o libero – professionale Decreto 14 settembre 1994, N. 740 (Profilo dell’Ostetrica) Articolo 2 1. Con decreto del Ministero della Sanità , è disciplinata la formazione complementare in relazione a specifiche esigenze del Servizio Sanitario Nazionale Articolo 3 1. Il diploma universitario di ostetrica/o , conseguito ai sensi dell’articolo 6 , comma 3 , del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.° 502 e successive modificazioni abilita all’esercizio della professione previa iscrizione al relativo albo professionale Articolo 4 1. Con decreto del Ministero della Sanità di concerto con il Ministro della Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati , conseguiti in base al precedente ordinamento , che sono equipollenti al diploma universitario di cui all’articolo 3 ai fini dell’esercizio della relativa attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Il Patto Infermiere Cittadino 12 Maggio 1996 Io infermiere, mi impegno nei tuoi confronti a: PRESENTARMI al nostro primo incontro, spiegarti chi sono e cosa posso fare per te SAPERE chi sei, riconoscerti, chiamarti per nome e cognome FARMI RICONOSCERE attraverso la divisa ed il cartellino di riconoscimento DARTI RISPOSTE chiare e comprensibili o indirizzarti alle persone e agli organi competenti FORNIRTI INFORMAZIONI utili a rendere più agevole il contatto con l’insieme dei servizi sanitari GARANTIRTI le migliori condizioni igieniche e ambientali FAVORIRTI nel mantenere le tue relazioni sociali e familiari RISPETTARE il tuo tempo e le tue abitudini AIUTARTI ad affrontare in modo equilibrato e dignitoso la tua giornata supportandoti nei gesti quotidiani di mangiare, lavarsi,muoversi, dormire,quando non sei in grado di farlo da solo Il Patto Infermiere Cittadino 12 Maggio 1996 INDIVIDUARE i tuoi bisogni di assistenza , condividerli con te, proporti le possibili soluzioni , operare insieme per risolvere i problemi INSEGNARTI quali sono i comportamenti più adeguati per ottimizzare il tuo stato di salute nel rispetto delle tue scelte e stile di vita GARANTIRTI competenza, abilità ed umanità nello svolgimento delle tue prestazioni assistenziali RISPETTARE la tua dignità, le tue insicurezze e garantirti la riservatezza ASCOLTARTI con attenzione e disponibilità quando hai bisogno STARTI VICINO quando soffri , quando hai paura, quando la medicina e la tecnica non bastano PROMUOVERE e partecipare ad iniziative atte a migliorare le risposte assistenziali infermieristiche all’interno dell’organizzazione SEGNALARE agli organi e figure competenti le situazioni che ti possono causare danni e disagi. Legge 26 febbraio 1999, n. 42 Disposizioni in materia di professioni sanitarie pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999 Art.1 Definizione delle professioni sanitarie 1. 2. La denominazione "professione sanitaria ausiliaria" è sostituita dalla denominazione "professione sanitaria". Viene abrogato il DPR 225/74 (mansionario) Qual è il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie? Il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie è determinato da: 1. 2. 3. i contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali gli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base gli specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario (…) Legge 26 febbraio 1999, n. 42 Legge 26 febbraio 1999, n. 42 Art.4 Diplomi conseguiti in base alla normativa anteriore a quella di attuazione dell’articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 30/12/92 n. 502 e successive modificazioni i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo (…) sono equipollenti ai diplomi universitari (…) ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base. Da che cosa è delimitato il campo proprio di attività e di responsabilità dell’infermiere? Profilo (Decreti Ministeriali) Ordinamento Didattico Codice Deontologico Ordinamento Didattico Lauree Triennali Decreto n. 509/1999 “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”. Decreto MURST del 2 aprile 2001 “Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie”. Tutte le professioni vengono raggruppate in 4 distinte classi di laurea: 1. 2. 3. 4. Classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica Classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione Classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche Classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione Decreto Ministeriale 2001 (1° Classe di Laurea) “Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica” Infermiere Ostetrica/o Infermiere pediatrico Decreto Ministeriale 2001 (2° Classe di Laurea) “Professioni sanitarie riabilitative” Podologo Fisioterapista Logopedista Ortottista – assistente di oftalmologia Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva Tecnico della riabilitazione psichiatrica Terapista occupazionale Educatore professionale Decreto Ministeriale 2001 (3° Classe di Laurea) “Professioni tecnico-sanitarie” Area tecnico-diagnostica: Tecnico audiometrista Tecnico sanitario di laboratorio biomedico Tecnico sanitario di radiologia medica Tecnico di neurofisiopatologia Area tecnico-assistenziale: Tecnico ortopedico Tecnico audioprotesista Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare Igienista dentale dietista Decreto Ministeriale 2001 (4° Classe di Laurea) “Professioni tecniche della prevenzione” Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro Assistente sanitario Ordinamento Didattico Lauree Specialistiche (Magistrali) Decreto n. 509/1999 “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”. Decreto MURST del 2 aprile 2001 “Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie”. L’esatta numerazione e denominazione delle lauree magistrali (specialistiche) ricalca la classificazione data per le lauree triennali: 1. 2. 3. 4. Classe delle lauree specialistiche nelle scienze delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche Classe delle lauree specialistiche nelle scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione Classe delle lauree specialistiche nelle scienze delle professioni sanitarie tecniche Classe delle lauree specialistiche nelle scienze delle professioni sanitarie della prevenzione Rispetto alle lauree triennali qui compare la denominazione “scienze” Laurea specialistica (Magistrale) Decreto 9 luglio 2004 (Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie per l’anno accademico 2004-2005) Decreto 1 ottobre 2004 (Modifica delle modalità di ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie per l’anno accademico 2004-2005) Esempio 3° Anno I° semestre III° anno C.I. Scienze psico neurologiche Moduli Psichiatria Psicologia clinica Igiene mentale I° se me stre Oftalmologia Tecniche infermieristiche e scienze Otorinolaringoiatria interdisciplinari cliniche Dermatologia Infermieristica clinica Ortopedia Infermieristica clinica III e medicina delle disabilita' Medicina fisica e riabilitazione Infemieristica clinica III SSD MED/25 M-PSI/08 MED/26 MED/30 MED/31 MED/35 MED/45 MED/33 MED/34 MED/45 CFU Docenti 1 M.Mauri 1 R.Ramacciotti 1 C.Ioppoli 1 1 1 2 C.Marconcini S.Berrettini G.Cristiani A.M.Bovicelli 1 1 1 M.Lisanti B.Rossi V.Consoli “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica”. Legge 10 agosto 2000, n. 251 "Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica" Art. 1 Professioni sanitarie infermieristiche e professione ostetrica 1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell’assistenza. Legge 10 agosto 2000, n. 251 "Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica" Art. 1 Professioni sanitarie infermieristiche e professione ostetrica 2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell’esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo delle professioni infermieristicoostetriche al fine di contribuire alla realizzazione del diritto alla salute, al processo di aziendalizzazione nel Servizio sanitario nazionale, all’integrazione dell’organizzazione del lavoro della sanità in Italia con quelle degli altri Stati dell’Unione europea. Legge 10 agosto 2000, n. 251 "Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica" Art. 1 Professioni sanitarie infermieristiche e professione ostetrica 3. Il Ministero della sanità emana linee guida per: a) l’attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni; b) la revisione dell’organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata. Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Professioni sanitarie riabilitative Professioni tecnico-sanitarie Professioni tecniche della prevenzione Formazione universitaria Il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, individua con uno o più decreti i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni di cui agli articoli 1,2,3 e 4 della presente legge, in possesso di diploma universitario o di titolo equipollente per legge. 2. Le università nelle quali è attivata la scuola diretta a fini speciali per docenti e dirigenti di assistenza infermieristica sono autorizzate alla progressiva disattivazione della suddetta scuola contestualmente alla attivazione dei corsi universitari di cui al comma 1 Legge 10 agosto 2000, n. 251 "Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica" Art. 6 Definizione delle professioni e dei relativi livelli di inquadramento 2. Il Governo (…) , definisce la disciplina concorsuale, riservata al personale in possesso degli specifici diplomi rilasciati al termine dei corsi universitari di cui all’articolo 5, comma 1, della presente legge, per l’accesso ad una nuova qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario, alla quale si accede con requisiti analoghi a quelli richiesti per l’accesso alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale (…) Legge 10 agosto 2000, n. 251 "Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica" Art. 7 Disposizione transitorie 1. Al fine di migliorare l’assistenza e per la qualificazione delle risorse, le aziende sanitarie possono istituire il servizio dell’assistenza infermieristica ed ostetrica e possono attribuire l’incarico di dirigente del medesimo servizio (…) l’incarico, di durata triennale rinnovabile, è regolato da contratti a tempo determinato (…) 3. La legge regionale che disciplina l’attività e la composizione del Collegio di direzione (…), prevede la partecipazione al medesimo Collegio dei dirigenti aziendali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Il processo di assistenza infermieristica (Processo di Nursing) Raccolta e Classificazione dei dati Scelta e attuazione Azioni di AI VALUTAZIONE Formulazione obiettivi assistenziali Identificazione dei bisogni Legge 8 Gennaio 2002, n. 1 ”Conversione in legge con modificazioni del decreto - legge 12 novembre 2001 , n. 402 , recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario" Legge 8 Gennaio 2002, n. 1 ”Conversione in legge con modificazioni , del decreto - legge 12 novembre 2001 , n. 402 , recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario" Art. 1 Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri dipendenti ed emergenza infermieristica 1. In caso di accertata impossibilità a coprire posti di infermiere e di tecnico sanitario di radiologia medica mediante il ricorso a procedure concorsuali, le Aziende (…), hanno facoltà, non oltre il 31 dicembre 2003: a.di riammettere in servizio infermieri e tecnici sanitari di radiologia medica che abbiano volontariamente risolto il rapporto di lavoro da non oltre cinque anni nel rispetto della procedura di cui all'articolo 24 del C.C.N.L. integrativo del 20 settembre 2001; b.di stipulare contratti di lavoro, a tempo determinato (…) per la durata massima di un anno, rinnovabile (…) Legge 8 Gennaio 2002, n. 1 ”Conversione in legge con modificazioni , del decreto - legge 12 novembre 2001 , n. 402 , recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario" Art. 1 2. Fermo restando il vincolo finanziario (…) le Aziende (…) previa autorizzazione della regione, possono remunerare agli infermieri dipendenti, in forza di un contratto con l'azienda, prestazioni orarie aggiuntive rese al di fuori dell'impegno di servizio, rispetto a quelle proprie del rapporto di dipendenza; tali prestazioni sono rese in regime libero professionale (…) 3. Sono ammessi a svolgere prestazioni aggiuntive gli infermieri e i tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti dalla stessa Amministrazione, in possesso dei seguenti requisiti: a.essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno da almeno sei mesi; b.essere esenti da limitazioni anche parziali o prescrizioni alle mansioni come certificate dal medico competente; c.non beneficiare, nel mese in cui è richiesta la prestazione aggiuntiva, di istituti normativi o contrattuali che comportino la riduzione, a qualsiasi titolo, dell'orario di servizio, comprese le assenze per malattia. Legge 8 Gennaio 2002, n. 1 ”Conversione in legge con modificazioni , del decreto - legge 12 novembre 2001 , n. 402 , recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario" (…) per l'operatore socio-sanitario restano confermate le disposizioni di cui all'accordo intervenuto il 22 febbraio 2001 in sede di conferenza Stato-regioni (…) Con la stessa procedura è disciplinata, per l'operatore sociosanitario la formazione complementare in assistenza sanitaria che consente a detto operatore di collaborare con l'infermiere o con l'ostetrica e di svolgere alcune attività assistenziali in base all'organizzazione dell'unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del responsabile dell'assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione. Legge 8 Gennaio 2002, n. 1 ”Conversione in legge con modificazioni , del decreto - legge 12 novembre 2001 , n. 402 , recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario" 10. I diplomi, conseguiti in base alla normativa precedente, dalle professioni sanitarie (…) sono validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master ed agli altri corsi di formazione post-base (…) attivati dalle università. LEGGE 43/2006 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie Infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali” LEGGE 43/2006 Art. 2 comma 3 L’iscrizione all’albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti ed è subordinata al conseguimento del titolo abilitante …. LEGGE 43/2006 Art. 4 Il Governo è delegato ad adottare (…) uno o più decreti legislativi al fine di istituire per le professioni sanitarie (…) i relativi ordini professionali LEGGE 43/2006 Art. 6 Istituzione della funzione di coordinamento a)Professionisti in possesso del Diploma di Laurea (…) b)Professionisti coordinatori in possesso del Master di primo livello in Management (…) c)Professionisti specialisti in possesso del master per le funzioni specialistiche d)Professionisti dirigenti in possesso della Laurea Specialistica (…) e che abbiano esercitato l’attività professionale con rapporto di lavoro dipendente per almeno 5 anni (…) LEGGE 43/2006 Art. 6 Istituzione della funzione di coordinamento (…) il personale laureato appartenente alle professioni sanitarie (…) è articolato come segue: 4. L'esercizio della funzione di coordinamento è espletato da coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento nell'area di appartenenza, b) esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza. Codice Deontologico dell’Infermiere Approvato dalla Federazione Nazionale Collegi IPASVI Febbraio 1999 Art. 1 - PREMESSA 1.1 L’infermiere è l’operatore sanitario che , in possesso del diploma abilitante e dell’iscrizione all’Albo professionale, è responsabile dell’assistenza infermieristica. 1.2. L’assistenza infermieristica è servizio alla persona e alla collettività. Si realizza attraverso interventi specifici, autonomi e complementari, di natura tecnica, relazionale, ed educativa. 1.3. La responsabilità dell’infermiere consiste nel curare e prendersi cura della persona, nel rispetto della vita, della salute, della libertà e della dignità dell’individuo. 1.4. Il Codice deontologico guida l’infermiere nello sviluppo della identità professionale e nell’assunzione di un comportamento eticamente responsabile. È uno strumento che informa il cittadino sui comportamenti che può attendersi dall’infermiere. 1.5. L’infermiere, con la partecipazione ai propri organismi di rappresentanza, manifesta la appartenenza al gruppo professionale, l’accettazione dei valori contenuti nel Codice deontologico e l’impegno a viverli nel quotidiano. Codice Deontologico dell’Infermiere Art. 2 -PRINCIPI ETICI DELLA PROFESSIONE 2.1. Il rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo e dei principi etici della professione è condizione essenziale per l’assunzione della responsabilità delle cure infermieristiche. 2.2. L’infermiere riconosce la salute come bene fondamentale dell’individuo e interesse della collettività e si impegna a tutelarlo con attività di prevenzione, cura e riabilitazione. 2.3. L’infermiere riconosce che tutte le persone hanno diritto ad uguale considerazione e le assiste indipendentemente dall’età, dalla condizione sociale ed economica, dalle cause di malattia. 2.4. L’infermiere agisce tenendo conto dei valori religiosi, ideologici ed etici, nonché della cultura, etnia e sesso dell’individuo. 2.5. Nel caso di conflitti determinati da profonde diversità etiche, l’infermiere si impegna a trovare la soluzione attraverso il dialogo. In presenza di volontà profondamente in contrasto con i principi etici della professione e con la coscienza personale, si avvale del diritto all’obiezione di coscienza. 2.6. Nell’agire professionale, l’infermiere si impegna a non nuocere, orienta la sua azione all’autonomia e al bene dell’assistito, di cui attiva le risorse anche quando questi si trova in condizioni di disabilità o svantaggio. 2.7. L’infermiere contribuisce a rendere eque le scelte allocative, anche attraverso l’uso ottimale delle risorse. In carenza delle stesse, individua le priorità sulla base di criteri condivisi dalla comunità professionale. Codice Deontologico dell’Infermiere Art. 3 - NORME GENERALI 3.1. L’infermiere aggiorna le proprie conoscenze attraverso la formazione permanente, la riflessione critica sull’esperienza e la ricerca, al fine di migliorare la sua competenza. L’infermiere fonda il proprio operato su conoscenze validate e aggiornate, così da garantire alla persona le cure e l’assistenza più efficaci. L’infermiere partecipa alla formazione professionale, promuove ed attiva la ricerca, cura la diffusione dei risultati, al fine di migliorare l’assistenza infermieristica. 3.2. L’infermiere assume responsabilità in base al livello di competenza raggiunto e ricorre, se necessario, all’intervento o alla consulenza di esperti. Riconosce che l’integrazione è la migliore possibilità per far fronte ai problemi dell’assistito; riconosce altresì l’importanza di prestare consulenza, ponendo le proprie conoscenze ed abilità a disposizione della comunità professionale. 3.3. L’infermiere riconosce i limiti delle proprie conoscenze e competenze e declina la responsabilità quando ritenga di non poter agire con sicurezza. Ha il diritto ed il dovere di richiedere formazione e/o supervisione per pratiche nuove o sulle quali non ha esperienza; si astiene dal ricorrere a sperimentazioni prive di guida che possono costituire rischio per la persona. Codice Deontologico dell’Infermiere Art. 3 -NORME GENERALI (continua) 3.4. L’infermiere si attiva per l’analisi dei dilemmi etici vissuti nell’operatività quotidiana e ricorre, se necessario, alla consulenza professionale e istituzionale, contribuendo così al continuo divenire della riflessione etica. 3.5. L’agire professionale non deve essere condizionato da pressioni o interessi personali provenienti da persone assistite, altri operatori, imprese, associazioni, organismi. In caso di conflitto devono prevalere gli interessi dell’assistito. L’infermiere non può avvalersi di cariche politiche o pubbliche per conseguire vantaggi per sé od altri. L’infermiere può svolgere forme di volontariato con modalità conformi alla normativa vigente: è libero di prestare gratuitamente la sua opera, sempre che questa avvenga occasionalmente. 3.6. L’infermiere, in situazioni di emergenza, è tenuto a prestare soccorso e ad attivarsi tempestivamente per garantire l’assistenza necessaria. In caso di calamità, si mette a disposizione dell’autorità competente. Codice Deontologico dell’Infermiere Art. 4 -RAPPORTI CON LA PERSONA ASSISTITA 4.1. L’infermiere promuove, attraverso l’educazione, stili di vita sani e la diffusione di una cultura della salute; a tal fine attiva e mantiene la rete di rapporti tra servizi e operatori. 4.2. L’infermiere ascolta, informa, coinvolge la persona e valuta con la stessa i bisogni assistenziali, anche, al fine di esplicitare il livello di assistenza garantito e consentire all’assistito di esprimere le proprie scelte. 4.3. L’infermiere, rispettando le indicazioni espresse dall’assistito, ne facilita i rapporti con la comunità e le persone per lui significative, che coinvolge nel piano di cura. 4.4. L’infermiere ha il dovere di essere informato sul progetto diagnostico terapeutico, per le influenze che questo ha sul piano di assistenza e la relazione con la persona. 4.5. L’infermiere nell’aiutare e sostenere la persona nelle scelte terapeutiche, garantisce le informazioni relative al piano di assistenza ed adegua il livello di comunicazione alla capacità del paziente di comprendere. Si adopera affinché la persona disponga di informazioni globali e non solo cliniche e ne riconosce il diritto alla scelta di non essere informato. 4.6. L’infermiere assicura e tutela la riservatezza delle informazioni relative alla persona. Nella raccolta, nella gestione e nel passaggio di dati, si limita a ciò che è pertinente all’assistenza. 4.7. L’infermiere garantisce la continuità assistenziale anche attraverso l’efficace gestione degli strumenti informativi. Codice Deontologico dell’Infermiere Art. 4 -RAPPORTI CON LA PERSONA ASSISTITA (continua) 4.8. L’infermiere rispetta il segreto professionale non solo per obbligo giuridico, ma per intima convinzione e come risposta concreta alla fiducia che l’assistito ripone in lui. 4.9. L’infermiere promuove in ogni contesto assistenziale le migliori condizioni possibili di sicurezza psicofisica dell’assistito e dei familiari. 4.10. L’infermiere si adopera affinché il ricorso alla contenzione fisica e farmacologica sia evento straordinario e motivato, e non metodica abituale di accudimento. Considera la contenzione una scelta condivisibile quando vi si configuri l’interesse della persona e inaccettabile quando sia una implicita risposta alle necessità istituzionali. 4.11. L’infermiere si adopera affinché sia presa in considerazione l’opinione del minore rispetto alle scelte terapeutiche, in relazione all’età ed al suo grado di maturità. 4.12. L’infermiere si impegna a promuovere la tutela delle persone in condizioni che ne limitano lo sviluppo o l’espressione di sé, quando la famiglia e il contesto non siano adeguati ai loro bisogni. 4.13. L’infermiere che rilevi maltrattamenti o privazioni a carico della persona, deve mettere in opera tutti i mezzi per proteggerla ed allertare, ove necessario, l’autorità competente. . Codice Deontologico dell’Infermiere Art. 4 -RAPPORTI CON LA PERSONA ASSISTITA (continua) 4.14. L’infermiere si attiva per alleviare i sintomi, in particolare quelli prevenibili. Si impegna a ricorrere all’uso di placebo solo per casi attentamente valutati e su specifica indicazione medica. 4.15. L’infermiere assiste la persona, qualunque sia la sua condizione clinica e fino al termine della vita, riconoscendo l’importanza del conforto ambientale fisico, psicologico, relazionale, spirituale. L’infermiere tutela il diritto a porre dei limiti ad eccessi diagnostici e terapeutici non coerenti con la concezione di qualità della vita dell’assistito. 4.16. L’infermiere sostiene i familiari dell’assistito, in particolare nel momento della perdita e nella elaborazione del lutto. 4.17. L’infermiere non partecipa a trattamenti finalizzati a provocare la morte dell’assistito, sia che la richiesta provenga dall’interessato, dai familiari o da altri. 4.18. L’infermiere considera la donazione di sangue, tessuti ed organi un’espressione di solidarietà. Si adopera per favorire informazione e sostegno alle persone coinvolte nel donare e nel ricevere. Codice Deontologico dell’Infermiere Art. 5 -RAPPORTI PROFESSIONALI CON I COLLEGHI E GLI ALTRI OPERATORI 5. 1. L’infermiere collabora con i colleghi e gli altri operatori, di cui riconosce e rispetta lo specifico apporto all’interno dell’équipe. Nell’ambito delle proprie conoscenze, esperienze e ruolo professionale contribuisce allo sviluppo delle competenze assistenziali. 5.2. L’infermiere tutela la dignità propria e dei colleghi, attraverso comportamenti ispirati al rispetto e alla solidarietà. Si adopera affinché la diversità di opinione non ostacoli il progetto di cura. 5.3. L’infermiere ha il dovere di autovalutarsi, e di sottoporre il proprio operato a verifica, anche al fini dello sviluppo professionale. 5.4. Nell’esercizio autonomo della professione l’infermiere si attiene alle nonne di comportamento emanate dai Collegi Ipasvi nella definizione del proprio onorario rispetta il vigente Nomenclatore Tariffario. 5.5. L’infermiere tutela il decoro del proprio nome e qualifica professionale anche attraverso il rispetto delle norme che regolano la pubblicità sanitaria. 5.6. L’infermiere è tenuto a segnalare al Collegio ogni abuso o comportamento contrario alla deontologia, attuato dal colleghi. . Codice Deontologico dell’Infermiere Art. 6 -RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI 6.1. L’infermiere ai diversi livelli di responsabilità, contribuisce ad orientare le politiche e lo sviluppo del sistema sanitario, al fine di garantire il rispetto dei diritti degli assistiti, l’equo utilizzo delle risorse e la valorizzazione del ruolo professionale. 6.2. L’infermiere compensa le carenze della struttura attraverso un comportamento ispirato alla cooperazione, nell’interesse dei cittadini e dell’istituzione. L’infermiere ha il dovere di opporsi alla compensazione quando vengano a mancare i caratteri della eccezionalità o venga pregiudicato il suo prioritario mandato professionale. 6.3. L’infermiere, ai diversi livelli di responsabilità, di fronte a carenze o disservizi provvede a darne comunicazione e per quanto possibile, a ricreare la situazione più favorevole. 6.4. L’infermiere riferisce a persona competente e all’autorità professionale qualsiasi circostanza che possa pregiudicare l’assistenza infermieristica o la qualità delle cure, con particolare riguardo agli effetti sulla persona. 6.5. L’infermiere ha il diritto e il dovere di segnalare al Collegio le situazioni in cui sussistono circostanze o persistono condizioni che limitano la qualità delle cure o il decoro dell’esercizio professionale . Codice Deontologico dell’Infermiere Art. 7 -DISPOSIZIONI FINALI 7.1. Le norme deontologiche contenute nel presente codice sono vincolanti: la loro inosservanza è punibile con sanzioni da parte del Collegio professionale. 7.2. I Collegi Ipasvi si rendono garanti, nei confronti della persona e della collettività, della qualificazione dei singoli professionisti e della competenza acquisita e mantenuta.