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aspetti giuridici della professione

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aspetti giuridici della professione
Università di Pisa
Corso di Laurea in Infermieristica
Modulo di Infermieristica Generale
“ASPETTI GIURIDICI DELLA PROFESSIONE”
1° semestre
Docente:
Luciana Traballoni
UOP Formazione Permanente e Complementare
del Personale Infermieristico
Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana
Programma A.A. 2008-2009

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
L’infermiere oggi: caratteristiche generali
Profilo storico dell’assistenza infermieristica
Florence Nightingale: la nascita dell’infermieristica moderna
Cenni sul D.P.R. 14 marzo 1974 n. 225 (“Mansionario”)
D.M. 14 settembre 1994 n. 739 “Profilo dell’infermiere”
D.M. 14 settembre 1994 n. 740 “Profilo dell’ostetrica”
D.M. 17 gennaio 1997 n. 70 “Profilo dell’infermiere pediatrico”
Patto Infermiere- Cittadino 1996
Codice Deontologico dell’Infermiere (Febbraio 1999)
Legge n. 42/99 (Disposizioni in materia di Professioni Sanitarie)
Legge n. 251/00 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche,
della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica)
Legge n. 1/02 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria)
Legge n. 43/2006
La Federazione Europea Professioni Infermieristiche (FEPI), la
Federazione Nazionale, il Coordinamento Regionale, il Collegio
IPASVI provinciale.
Chi è l’infermiere?
È un professionista sanitario
Professione:
esercizio abituale di un’attività intellettuale
contrapposta
a quella artigiana o manuale
per cui si usa il termine di mestiere
(Gabrielli “Grande Dizionario della lingua italiana” Ed. Mondadori 1989)
D.M. 739/94 “Regolamento concernente l’individuazione
della figura e relativo profilo professionale dell’Infermiere”
Quali requisiti?
Ha un titolo di studio universitario abilitante
E’ iscritto all’Albo Professionale
Albo elenco ufficiale in cui sono registrati i nomi delle persone abilitate
a esercitare una data professione
o costituenti un corpo accademico o un'associazione: es. Albo degli avvocati
Albo degli infermieri, Albo delle ostetriche, etc
Ordine/Collegio categoria di professionisti
organizzata con propri organismi rappresentativi
e un proprio albo professionale
es. Ordine dei medici, ordine degli avvocati, etc.
Chi è l’infermiere?
È un professionista sanitario
Ha un titolo di studio universitario abilitante
E’ iscritto all’Albo Professionale
È responsabile dell’assistenza generale
infermieristica.
D.M. 739/94 “Regolamento concernente l’individuazione
della figura e relativo profilo professionale dell’Infermiere”
Che cos’è l’Assistenza Infermieristica?
L'assistenza infermieristica può essere:
Preventiva
Curativa
Palliativa
Riabilitativa
D.M. 739/94 “Regolamento concernente l’individuazione
della figura e relativo profilo professionale dell’Infermiere”
Che cos’è l’Assistenza Infermieristica?
L’Assistenza Infermieristica è di natura:
tecnica
relazionale
educativa
“Museo dell’ Infermiere” Istituti Ortopedici Rizzoli di Bolognai
D.M. 739/94 “Regolamento concernente l’individuazione
della figura e relativo profilo professionale dell’Infermiere”
Quali sono le principali funzioni
dell’Assistenza Infermieristica?
prevenzione delle malattie
 assistenza dei malati e dei disabili di tutte le
età
 educazione sanitaria.

D.M. 739/94 “Regolamento concernente l’individuazione
della figura e relativo profilo professionale dell’Infermiere”
Evoluzione storica
sviluppo sociale e culturale
 sviluppo della scienza e della pratica
medica
 condizione della donna nelle varie
epoche e società

Infermiera
Riferimenti storici

Inghilterra: nascita della professione

Stati Uniti: influenze culturali nella
professione

Italia: nostra realtà
Antichità/Epoca pre-cristiana

Medicina
Epoca romana
VALETUDINARIA:
(Fino a 200 ricoverati)
Vi operavano medici e servi
Primi secoli era cristiana
Solidarietà
 Amore cristiano
 Aiuto verso chi soffre

Diaconi e diaconesse
 Assistenza ai malati e ai poveri (sul
territorio)
Il primo ospedale romano fu fondato dalla nobildonna Fabiola (390 d.c.)
Diffusione e riconoscimento della
religione cristiana
 Consolidamento della struttura
gerarchica della Chiesa
 Distacco fra clero e laici
 Beneficenza (sostituisce la fraternità, solidarietà)
 Ospedali per la cura dei poveri
 Amore cristiano (ordini religiosi)

Alto Medio Evo

Sviluppo ordini monastici
 Si cerca di garantire le elementari norme
igieniche (bere e mangiare)
 La Medicina è poco sviluppata
 Viene fornita soprattutto un’assistenza
religiosa

“Accettazione della malattia”
Secoli XI e XII

Sviluppo delle Arti e delle Corporazioni
 Ospedale degli Innocenti (Firenze)
 Passaggio da carità a diritto per certe categorie di
lavoratori
 Assistenza ancora appannaggio della Chiesa
 Pie associazioni laiche (Beghine, Oblate.. Monna
Tessa)
Secoli XIII e XIV

Aumenta la differenza di classi (brigantaggio,

Affermazione del medico con
formazione universitaria

Morte alle streghe
accattonaggio, vagabondaggio…)
(spesso guaritrici…)
Secoli XVI - XVII
Internamenti per vagabondaggi …
 Evoluzione della medicina
 Condizioni igieniche scadenti…
 Infermiere “lavoro di poco valore..”(reclutamento da classi

inferiori)
1621 epidemia di tifo a Firenze
1570 ospedale romano di S. Spirito
“Venti letti pieni, qual vomita, qual grida, qual
tosse, qual tira il fiato, qual esala l’anima,
qual farnetica che bisogna legarlo, qual si
duole e si lamenta (…) il servizio è pessimo e
abominevole (…) andrà uno di quelli poltroni
a dare il pasto ad un infermo, troverà il
meschino afflitto e svogliato, prostrato et
debile che appena il letto sostiene, et li dirà:
bevi su, manda giù, che ti possa strangolare”
A. Pazzini, L’Ospedale nei secoli, Orizzonte MedicoRoma 1958
Il Settecento

Illuminismo (la carità cristiana tende ad essere sostituita da
una solidarietà laica, fondata sulla ragione)

Dichiarazione di principi: Uguaglianza degli uomini,
Diritti dei bisognosi




Nascita delle moderne Scienze Umane
Nascono gli ospedali a padiglioni
Si diffonde la pratica dell’insegnamento agli
studenti di medicina
Infermiere domestiche
1770 rivoluzione industriale
Aumento attività produttive
 Impiego delle macchine
 Miglioramento dello stato di salute (durata

di vita media, riduzione mortalità infantile)
Maggiore disponibilità di mezzi di
sussistenza, miglioramenti igienicosanitari e diffusione dell’istruzione
 Progressi della medicina (betteriologia, malattie

infettive)

Sviluppo degli ospedali (anche i benestanti vi
si ricoverano)
Florence Nightingale (1820-1910)
Famiglia molto ricca (alta società inglese)
Vasta educazione
Viaggia molto
Contatti con il mondo della politica
Profonda fede religiosa
Vuole aiutare il prossimo
Vuole lavorare in ospedale
Opposizione della famiglia
1851 esperienza di Kaiserswerth
Guerra di Crimea (1853 – 1856)
Ospedale Militare sul Bosforo
“La maniera con cui vengono trattati i malati e i
feriti è degna solo dei selvaggi del Dahomey
(…) Non ci sono né assistenti né infermiere
per eseguire gli ordini dei medici e per
assistere i malati negli intervalli tra le visite.
Qui i Francesi ci superano di gran lunga: la
loro attrezzatura medica è eccellente, i loro
medici molto più numerosi ed essi hanno
anche l’aiuto delle Suore di Carità (…) queste
religiose sono delle ottime infermiere”.
(13 ottobre 1854 W.H. Russel corrispondente di guerra per il
“Times” )
Alta mortalità dei
soldati per:

Tifo
 Colera
 Dissenteria
 Scorbuto
 Gangrena
 Altre malattie …..
Interventi :






Vitto
Corsie abitabili
Servizi igienici
Vestiario sufficiente
e pulito
Sostegno
psicologico
Locali ricreativi

1861 F.N. collabora con il governo di
Washington.
( Guerra di secessione).

Jean Henry Dunant filantropo ginevrino fonda
la Croce Rossa.
J. H. Dunant
Florence Nightingale
“….. rinnovare
profondamente il
reclutamento, la
formazione e la stessa
pratica dell’assistenza
infermieristica ….”
Formare una professione laica,
rispettabile e aperta alle giovani di
buona famiglia
1860 Scuola per Infermiere
1820-1910
annessa all’Ospedale londinese St.
Tomas (15 allieve)
La scuola ha la durata di 1 anno.
Caratteristiche:




Zelo religioso
Una disciplina di tipo militare
Modelli culturali della famiglia ricca
dell’epoca
Scuola convitto femminile
Le origini della scuola sono strettamente collegate con l’istituzione
ospedaliera, a differenza di quella dei medici svolta in università.
Considerazioni
Attribuisce grande importanza all’ambiente
(aria, temperatura, …) nel condizionare la
salute.
 L’osservazione accurata del paziente è
indicata come essenziale per l’esercizio
dell’assistenza
 Aspetti psicologici della persona assistita.

1859 “Notes on Nursing”
Critiche:

“(…) l’infermiera Nightingale era semplicemente la
Signora ideale, trapiantata dalla casa all’ospedale e
sollevata dalla responsabilità della riproduzione. Al
medico essa portava la virtù, caratteristica di una
moglie, dell’obbedienza assoluta. Al paziente
portava l’abnegazione devota di una madre. Ai
lavoratori dell’ospedale di livello più basso essa
portava la disciplina, rigorosa ma cortese, di chi
governa una casa ed è abituato a trattare con
persone di servizio”
Il Novecento: l’assistenza
infermieristica in Gran Bretagna
Prolungamento da uno a tre anni della
formazione (scuola convitto)
Motivazioni:



Distinguersi dalle occupazioni di tipo domestico
Donne di condizioni modeste che esercitavano nei piccoli
ospedali
Riconoscimento della professione (e quindi delle capacità della
donna).
Continua …

Istituzione dell’Albo delle Infermiere (1919)

General Nursing Council rappresentato dalle Dirigenti

Controllo della professione affidato ad un’élite di
Infermiere Dirigenti
Carenza infermieri qualificati (nel 1937 54 ore sett.)


Dopo la 2° guerra mondiale figure di assistenti
infermieri (meno qualificati, tipo infermiere generico)
Il Novecento:l’assistenza
infermieristica negli Stati Uniti
L’assistenza infermieristica in ospedale viene
svolta da ex carcerate. Di notte non vi sono
infermieri, ma soltanto tre custodi, che devono
andare in giro a controllare circa ottocento
pazienti. Gli ammalati dormono in tre per due
letti o in cinque per tre letti. In condizioni del
genere non è strano che la setticemia sia
frequente, né che muoia un amputato su due e
una partoriente ogni undici.
(1873 Inchiesta effettuata da un’Associazione Femminile
presso l’Ospedale Bellevue di New York)
Il Novecento:l’assistenza
infermieristica negli Stati Uniti












1870 prime scuole infermieristiche
Viene accolta la proposta di corsi triennali
Mary Adelaide Nutting 1° docente universitaria (1907)
Costituzione dell’ANA (American Nurses Association) 1896
Istituzione dell’Albo professionale (1920)
1930 centomila iscritte all’Associazione
1923 Rapporto Goldmark (educazione sanitaria,)
Figure di aiutanti infermieri
Sviluppo dei corsi di formazione universitaria (anni 50 e 60)
Formazione degli Specialisti Clinici Inf. Esp.(formazione univ.)
Formazione del “Nurse Practitioner” generalista, di famiglia..
(formazione univ.)
Sviluppo della ricerca e di una “cultura professionale” avanzata.
Il Novecento: l’assistenza infermieristica
in Italia




Nazione povera, processo di
industrializzazione in fase
iniziale …
Livello di istruzione basso
Assistenza infermieristica
negli ospedali scadente
Movimenti femminili (Unione
Femminile- Anna Celli)
Anna Frantzel Celli (1878-1958)
Il Novecento: l’assistenza infermieristica
in Italia

1901 assistenza in ospedale: inservienti impreparati e mal
pagati, spesso analfabeti … e suore (assistenza religiosa)

Corsi di formazione interni negli ospedali con scarsi risultati

Scuole preparatorie di almeno 6 mesi a cui si accede con la
licenza elementare (sono solo proposte).

Contributo di infermiere straniere. Emy Turton (scozzese) ,
Grace Baxter (americana)

Intorno al 1910 si apre la scuola convitto Regina Elena presso
il Policlinico Umberto 1° a Roma (Autoritarismo, moralità, classe
sociale elevata. Durata del corso due anni).
Comunque…..

Arretrate condizioni sociali
delle donne italiane

Difficoltà di formare dirigenti
e creare una cultura
professionale autonoma.

Corpo insegnante costituito
soprattutto da medici

Predominio della cultura
medica su quella
infermieristica.
Infermeria dell’Amb. Scarpetta
Istituito dalla A. Celli
“Qualità fondamentali” dell’infermiere
Educato, colto, intelligente
Ma anche ….
 Possedere dolcezza di modi, prudenza
e discrezione;
 Essere giusto, rispettoso, obbediente,
previdente, calmo, pronto e pulito.
 Carattere di missione.

(“1906 1° Congresso Medici Ospitalieri di’Italia”)
L’epoca fascista
(Forte discriminazione nei confronti delle donne)
Nasce la Scuola-convitto
professionale per infermiere.
(Regio Decreto 15 agosto 1925 n. 1832 Regolamento esecutivo
n.2330/1929)
Corso biennale per il conseguimento del Diploma di Stato per l’esercizio
della Professione di infermiera (solo femmine)
E’ richiesto il titolo di Scuola Media di primo grado ( obbligatorio solo dal
1956)

Con un successivo anno di corso si può conseguire il Certificato di
abilitazione alle Funzioni Direttive dell’Assistenza Infermieristica.
 Scuole di specializzazione per Assistente Sanitaria Visitatrice (corso
annuale).
Criticità di queste scuole







Statuti e regolamenti diversi per ogni scuola.
Spesso la Direttrice è l’unica figura infermieristica
nel collegio degli insegnanti.
Autonomia limitata e subordinata al Consiglio di
Amministrazione e al Direttore Sanitario.
Allieve utilizzate spesso nel lavoro vero e proprio.
Nelle discipline mancano le materie umanistiche.
Per l’ammissione deve essere attestata l’indiscussa
moralità.
Deve essere pagata una retta mensile.
13 anni dopo….

D.M. 30 settembre 1938 vengono stabiliti i
programmi ministeriali (uniformità didattica).

Corso preparatorio di due mesi (fini selettivi).

Tra le materie (economia domestica e ospitaliera,
cultura militare e religiosa, patologia tropicale).

Insegnamento teorico: quasi esclusivamente
medici.

Direttrice e caposala insegnanti: insegnamento
pratico nelle corsie, etica professionale ed economia
domestica e ospedaliera.
R.D. 2 maggio 1940 n. 1310
“Determinazione delle mansioni delle infermiere
professionali e degli infermieri generici”

Artt. 1-2-3
Alle infermiere professionali competono le seguenti
attività (…)

Art. 4
L’attività degli Infermieri generici deve essere limitata
alle seguenti mansioni, per prescrizione del medico
e, nell’ambito ospedaliero, sotto la responsabilità
dell’infermiera professionale.
Il secondo dopoguerra

1948 Costituzione Repubblicana (salute diritto fondamentale di ogni
cittadino)


Indice di salute tra i più scadenti (infortuni sul lavoro, tifo, ..).
Difformità organizzative degli ospedali sul territorio nazionale (fino al 1968).

Decreto Legge 13 settembre 1946 n. 233 stabilisce la disciplina relativa
all’Albo professionale.

Legge 29 ottobre 1954 n. 1049 istituisce i Collegi IP.AS.VI. delle Infermiere
Professionali, delle Assistenti Sanitarie Visitatrici e delle Vigilatrici
d’Infanzia.

Legge 29 ottobre 1954 n. 1046 regolamenta la formazione dell’infermiere
generico. Scuole separate da quelle convitto, vi accedono uomini e donne con
licenza elementare, durata di un anno).


1958 viene istituito il Ministero della Sanità.
1968 Legge n.132 detta “Legge Mariotti”:Riforma Ospedaliera (Ospedali
Regionali, Provinciali e Zonali)
Il secondo dopoguerra



Legge 25 febbraio 1971 n. 124 accesso anche agli
uomini alle scuole per infermiere e fine
dell’internato.
Dall’anno scol. 1973-1974 viene richiesto il certificato
di ammissione al 3° anno di Scuola Media
Superiore.
Legge 15 febbraio 1973 n. 795 Ratifica Accordo
Europeo di Strasburgo:
– Prolungamento del corso da due a tre anni
– Programma di insegnamento pari a 4600 ore
– Inserimento di materie come le scienze umane e la lingua
straniera.

1965 Scuola Speciale per Dirigenti
dell’Assistenza Infermieristica (D.A.I.), presso
l’Università di Roma e successivamente
anche presso l’Università Cattolica di Roma e
l’Università di Milano.
D.P.R. n. 225/1974
(“Mansionario”)
Le mansioni dell’infermiere sono descritte
in due articoli:
ART. 1 attribuzioni di carattere
organizzativo e amministrativo
 ART. 2 attribuzioni assistenziali dirette e
indirette

D.P.R. n. 225/1974
(“Mansionario”) ART. 1
Le attribuzioni di carattere organizzativo e amministrativo degli infermieri
professionali sono le seguenti:






a) programmazione di propri piani di lavoro e di quelli del personale alle proprie
dipendenze, loro presentazione ai superiori e successiva attuazione;
b) annotazione sulle schede cliniche degli abituali rilievi di competenza
(temperatura, polso, respiro, pressione, secreti, escreti) e conservazione di tutta
la documentazione clinica sino al momento della consegna agli archivi centrali;
registrazione su apposito diario di prescrizioni mediche, delle consegne e delle
osservazioni eseguite durante il servizio;
c) richiesta ordinaria e urgente di interventi medici e di altro personale a
seconda delle esigenze sanitarie, sociali e spirituali degli assistiti;
d) compilazione dati sul movimento degli assistiti e collaborazione alla raccolta
ed elaborazione di dati statistici relativi al servizio;
e) tenuta e compilazione dei registri e dei moduli di uso corrente;
f) registrazione del carico e scarico dei medicinali, dei disinfettanti, dei veleni e
degli stupefacenti; loro custodia e sorveglianza sulla distruzione. Custodia delle
apparecchiature e delle dotazioni di reparto;


g) controllo della pulizia, ventilazione, illuminazione e riscaldamento di tutti i
locali del reparto;
h) sorveglianza sulle attività dei malati affinché le stesse si attuino secondo le
norme di convivenza prescritte dai regolamenti interni;
Gli infermieri professionali sono inoltre tenuti:



1) a partecipare alle riunioni periodiche di gruppo ed alle ricerche sulle tecniche
e sui tempi dell’ assistenza;
2) a promuovere tutte le iniziative di competenza per soddisfare le esigenze
psicologiche del malato e per mantenere un clima di buone relazioni umane con
i pazienti e le loro famiglie;
3) ad eseguire ogni altro compito inerente le loro funzioni.
ART. 2
Le attribuzioni assistenziali dirette ed indirette degli infermieri professionali sono
le seguenti:











1) assistenza completa dell’infermo;
2) somministrazione dei medicinali prescritti ed esecuzione dei trattamenti
speciali curativi ordinati dal medico;
3) sorveglianza e somministrazione delle diete;
4) assistenza al medico nelle varie attività di reparto e nella sala operatoria;
5) rilevamento delle condizioni generali del paziente , del polso, della
temperatura, della pressione arteriosa e della frequenza respiratoria;
6) effettuazione degli esami di laboratorio più semplici;
7) raccolta, conservazione ed invio in laboratorio del materiale per le ricerche
diagnostiche;
8) disinfezione e sterilizzazione del materiale per l’assistenza diretta al malato;
9) opera di educazione sanitaria del paziente e dei suoi familiari;
10) opera di orientamento e di istruzione nei confronti del personale generico,
degli allievi e del personale esecutivo;
11) interventi di urgenza (respirazione artificiale, ossigenoterapia, massaggio
cardiaco esterno, manovre emostatiche) seguiti da immediata richiesta di
intervento medico;

12) somministrazione dei medicinali prescritti ed esecuzione dei seguenti
trattamenti diagnostici e curativi ordinati dal medico:
















a) prelievo capillare e venoso del sangue
b) iniezioni ipodermiche, intramuscolari e test allergo-diagnostici;
c) ipodermoclisi
d) vaccinazioni per via orale, per via intramuscolare e percutanee
e) rettoclisi
f) frizioni impacchi, massaggi, ginnastica medica;
g) Applicazioni elettriche più semplici, esecuzione di ECG, EEG, e similari
h) Medicazioni e bendaggi
i) Clisteri evacuanti, medicamentosi e nutritivi
l) Lavande vaginali
m)Cateterismo nella donna
n) Cateterismo nell’uomo con cateteri molli
o) Sondaggio gastrico e duodenale a scopo diagnostico
p) Lavanda gastrica
q) Bagni terapeutici e medicati
r) Prelevamento di secrezioni ed escrezioni a scopo diagnostico; prelevamento
dei tamponi.
Le prestazioni di cui ai punti d, g, n, o, p, debbono essere eseguite su prescrizione
e sotto controllo medico.

E’ consentita agli infermieri professionali la pratica delle iniezioni endovenose.
Tale attività potrà essere svolta dagli infermieri professionali soltanto nell’ambito
di organizzazioni ospedaliere o clinico universitarie e sotto indicazione
specifica del medico responsabile del reparto.
Infermiere Generico
D.P.R. 14 marzo 1974 n. 225 Titolo V°
L’infermiere generico coadiuva l’infermiere professionale in tutte le sue attività e su
prescrizione del medico provvede direttamente alle seguenti operazioni:









1) assistenza completa al malato, particolarmente in ordine alle operazioni di
pulizia e di alimentazione, di riassetto del letto e del comodino del paziente e
della disinfezione dell’ambiente e di altri eventuali compiti compatibili con la
qualifica a giudizio della Direzione Sanitaria;
2) raccolta degli escreti
3) clisteri evacuanti, medicamentosi e nutritivi, rettoclisi;
4) bagni terapeutici e medicati, frizioni;
5) Medicazioni semplici e bendaggi;
6) Pulizia, preparazione ed eventuale disinfezione del materiale sanitario;
7) Rilevamento ed annotazione della temperatura, del polso e del respiro;
8) somministrazione dei medicinali prescritti;
9) Iniezioni ipodermiche e ed intramuscolari;


10) sorveglianza di fleboclisi;
11) respirazione artificiale, massaggio cardiaco esterno, manovre emostatiche di
emergenza.
Gli infermieri generici che operano presso istituzioni pubbliche e private sono inoltre
tenuti:


1) a partecipare alle riunioni periodiche di gruppo per finalità di aggiornamento
organizzazione professionale e organizzazione del lavoro.
2) a svolgere tutte le attività necessarie per soddisfare le esigenze psicologiche
del malato e per mantenere un clima di buone relazioni umane con i pazienti e
con le loro famiglie.
MINISTERO DELLA SANITA’
Decreto 14 SETTEMBRE 1994, N. 739

Regolamento concernente la
individuazione della figura e relativo
profilo professionale dell’Infermiere.

Si compone di 3 articoli.
Decreto 14 SETTEMBRE 1994, N. 739
(“Profilo dell’infermiere”)

Articolo 1

1 - E' individuata la figura professionale dell'infermiere con il seguente
profilo:
l'infermiere è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma
universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è
responsabile dell'assistenza generale infermieristica.

2 - L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e
riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali
funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei
disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria.
Decreto 14 SETTEMBRE 1994, N. 739
(“Profilo dell’infermiere”)
FUNZIONI DELL’INFERMIERE:
a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della
collettività;
b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e
della collettività e formula i relativi obiettivi;
c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale
infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnosticoterapeutiche;
e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori
sanitari e sociali;
f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario,
dell'opera del personale di supporto;
g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o
private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di
dipendenza o libero-professionale.
Decreto 14 SETTEMBRE 1994, N. 739
(“Profilo dell’infermiere”)

4 - L'infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e
concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo
professionale e alla ricerca.

5 - La formazione infermieristica post-base per la pratica specialistica è
intesa a fornire agli infermieri di assistenza generale delle conoscenze cliniche
avanzate e delle capacità che permettano loro di fornire specifiche prestazioni
infermieristiche nelle seguenti aree:

a) sanità pubblica: infermiere di sanità pubblica
b) pediatria: infermiere pediatrico
c) salute mentale-psichiatria: infermiere psichiatrico
d) geriatria: infermiere geriatrico
e) area critica: infermiere di area critica

6 - In relazione a motivate esigenze emergenti dal Servizio sanitario nazionale,
potranno essere individuate, con decreto del ministero della Sanità, ulteriori
aree richiedenti una formazione complementare specifica.
Decreto 14 SETTEMBRE 1994, N. 739
(“Profilo dell’infermiere”)

7 - Il percorso formativo viene definito con decreto del ministero della Sanità e si conclude
con il rilascio di un attestato di formazione specialistica che costituisce titolo
preferenziale per l'esercizio delle funzioni specifiche nelle diverse aree, dopo il superamento
di apposite prove valutative. La natura preferenziale del titolo è strettamente legata alla
sussistenza di obiettive necessità del servizio e recede in presenza di mutate condizioni di
fatto.

Articolo 2

1 - Il diploma universitario di infermiere, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del
Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, abilita all’esercizio della
professione, previa iscrizione al relativo Albo professionale.

Articolo 3

1 - Con decreto del ministro della Sanità di concerto con il ministro dell'Università e della
Ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al
precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'articolo 2 ai
fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.
MINISTERO DELLA SANITA’
Decreto 17 GENNAIO 1997, N. 70
Regolamento concernente la
individuazione della figura e relativo
profilo professionale dell’Infermiere
PEDIATRICO.


Si compone di 2 articoli.
Decreto 17 GENNAIO 1997, N. 70
(Profilo Infermiere Pediatrico)
Articolo 1
1.
È individuata la figura professionale dell'infermiere pediatrico con il seguente
profilo: l'infermiere pediatrico è l'operatore sanitario che, in possesso del
diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, è
responsabile dell'assistenza infermieristica pediatrica.
2. L'assistenza infermieristica pediatrica, preventiva, curativa, palliativa e
riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni
sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili in età
evolutiva e l'educazione sanitaria.
Decreto 17 GENNAIO 1997, N. 70
(Profilo Infermiere Pediatrico)

3. L'infermiere pediatrico:

a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute fisica e psichica del neonato, del
bambino, dell'adolescente, della famiglia;
b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica pediatrica e formula i relativi obiettivi;
c) pianifica, conduce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico pediatrico;
d) partecipa:
1) ad interventi di educazione sanitaria sia nell'ambito della famiglia e della comunità;
2) alla cura degli individui sani in età evolutiva nel quadro di programmi di
promozione della salute e prevenzione delle malattie e
degli incidenti;
3) all'assistenza ambulatoriale, domiciliare e ospedaliera dei neonati;
4) all'assistenza ambulatoriale, domiciliare e ospedaliera dei soggetti di età
inferiore a 18 anni affetti da malattie acute e croniche;
5) alla cura degli individui in età adolescenziale nel quadro dei programmi di
prevenzione e supporto socio-sanitario;
e) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;
f) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli operatori sanitari e sociali;
g) si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto per l'espletamento delle
funzioni.












Decreto 17 GENNAIO 1997, N. 70
(Profilo Infermiere Pediatrico)
4. L'infermiere pediatrico contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente
all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale.
5. L'infermiere pediatrico svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio
e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale.
Articolo 2
1. Il diploma universitario di infermiere pediatrico, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (2), e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione, previa
iscrizione al relativo albo professionale.
MINISTERO DELLA SANITA’
Decreto 14 settembre 1994, N. 740
Regolamento concernente la
individuazione della figura e relativo
profilo professionale dell’Ostetrica/o.


Si compone di 4 articoli.
Decreto 14 settembre 1994, N. 740
(Profilo dell’Ostetrica)

Articolo 1

È individuata la figura professionale ostetrica/o con il seguente profilo: l’ostetrica/o è l’operatore sanitario che in possesso del
diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale , assiste e consiglia la donna nel periodo della
gravidanza , durante il parto e nel puerperio , conduce e porta a termine parti e eutocici con propria responsabilità e presta
assistenza al neonato.

2. L’ostetrica/o per quanto di sua competenza, partecipa:





a) ad interventi di educazione sanitaria e sessuale sia nell’ambito della famiglia che nella comunità;
b) alla preparazione psicoprofilattica al parto;
c) alla preparazione e all’assistenza ad interventi ginecologici;
d) alla prevenzione e all’accertamento dei tumori della sfera genitale femminile;
e) ai programmi di assistenza materna e neonatale.

3. L’ostetrica/o, nel rispetto dell’etica professionale, gestisce , come membro dell’equipe sanitaria , l’intervento assistenziale
di propria competenza

4. L’ostetrica/o contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all’aggiornamento relativo al
proprio profilo professionale e alla ricerca

5. L’ostetrica/o è in grado di individuare situazioni potenzialmente patologiche che richiedono intervento medico e di
praticare , ove occorre , le relative misure di particolare emergenza

6. L’ostetrica/o svolge la sua attività in strutture sanitarie, pubbliche o private , in regime di dipendenza o libero –
professionale
Decreto 14 settembre 1994, N. 740
(Profilo dell’Ostetrica)


Articolo 2
1. Con decreto del Ministero della Sanità , è disciplinata la formazione complementare in relazione a
specifiche esigenze del Servizio Sanitario Nazionale


Articolo 3
1. Il diploma universitario di ostetrica/o , conseguito ai sensi dell’articolo 6 , comma 3 , del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.° 502 e successive modificazioni abilita all’esercizio della professione
previa iscrizione al relativo albo professionale

Articolo 4
1. Con decreto del Ministero della Sanità di concerto con il Ministro della Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati , conseguiti in base al precedente
ordinamento , che sono equipollenti al diploma universitario di cui all’articolo 3 ai fini dell’esercizio della
relativa attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.


Il presente decreto, munito del sigillo di Stato sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Il Patto Infermiere Cittadino
12 Maggio 1996
Io infermiere, mi impegno nei tuoi confronti a:









PRESENTARMI al nostro primo incontro, spiegarti chi sono e cosa
posso fare per te
SAPERE chi sei, riconoscerti, chiamarti per nome e cognome
FARMI RICONOSCERE attraverso la divisa ed il cartellino di
riconoscimento
DARTI RISPOSTE chiare e comprensibili o indirizzarti alle persone e
agli organi competenti
FORNIRTI INFORMAZIONI utili a rendere più agevole il contatto con
l’insieme dei servizi sanitari
GARANTIRTI le migliori condizioni igieniche e ambientali
FAVORIRTI nel mantenere le tue relazioni sociali e familiari
RISPETTARE il tuo tempo e le tue abitudini
AIUTARTI ad affrontare in modo equilibrato e dignitoso la tua giornata
supportandoti nei gesti quotidiani di mangiare, lavarsi,muoversi,
dormire,quando non sei in grado di farlo da solo
Il Patto Infermiere Cittadino
12 Maggio 1996








INDIVIDUARE i tuoi bisogni di assistenza , condividerli con te,
proporti le possibili soluzioni , operare insieme per risolvere i
problemi
INSEGNARTI quali sono i comportamenti più adeguati per
ottimizzare il tuo stato di salute nel rispetto delle tue scelte e
stile di vita
GARANTIRTI competenza, abilità ed umanità nello svolgimento
delle tue prestazioni assistenziali
RISPETTARE la tua dignità, le tue insicurezze e garantirti la
riservatezza
ASCOLTARTI con attenzione e disponibilità quando hai
bisogno
STARTI VICINO quando soffri , quando hai paura, quando la
medicina e la tecnica non bastano
PROMUOVERE e partecipare ad iniziative atte a migliorare le
risposte assistenziali infermieristiche all’interno
dell’organizzazione
SEGNALARE agli organi e figure competenti le situazioni che ti
possono causare danni e disagi.
Legge 26 febbraio 1999, n. 42
Disposizioni in materia di professioni
sanitarie
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999
Art.1 Definizione delle professioni sanitarie
1.
2.
La denominazione "professione sanitaria
ausiliaria" è sostituita dalla denominazione
"professione sanitaria".
Viene abrogato il DPR 225/74 (mansionario)
Qual è il campo proprio di attività e di
responsabilità delle professioni sanitarie?
Il campo proprio di attività e di responsabilità delle
professioni sanitarie è determinato da:
1.
2.
3.

i contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi
profili professionali
gli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di
diploma universitario e di formazione post-base
gli specifici codici deontologici,
fatte salve le competenze previste per le professioni
mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario
(…)
Legge 26 febbraio 1999, n. 42
Legge 26 febbraio 1999, n. 42
Art.4 Diplomi conseguiti in base alla normativa anteriore a quella
di attuazione dell’articolo 6, comma 3 del decreto legislativo
30/12/92 n. 502 e successive modificazioni

i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla
precedente normativa, che abbiano permesso
l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività
professionale in regime di lavoro dipendente o
autonomo (…) sono equipollenti ai diplomi
universitari (…) ai fini dell'esercizio professionale
e dell'accesso alla formazione post-base.
Da che cosa è delimitato il campo
proprio di attività e di responsabilità
dell’infermiere?
Profilo
(Decreti Ministeriali)
Ordinamento
Didattico
Codice
Deontologico
Ordinamento Didattico
Lauree Triennali

Decreto n. 509/1999
“Regolamento recante norme concernenti
l’autonomia didattica degli atenei”.

Decreto MURST del 2 aprile 2001
“Determinazione delle classi delle lauree universitarie
delle professioni sanitarie”.
Tutte le professioni vengono raggruppate in 4 distinte classi di laurea:
1.
2.
3.
4.
Classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione
sanitaria ostetrica
Classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione
Classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche
Classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione
Decreto Ministeriale 2001
(1° Classe di Laurea)
“Professioni sanitarie infermieristiche e
professione sanitaria ostetrica”
Infermiere
 Ostetrica/o
 Infermiere pediatrico

Decreto Ministeriale 2001
(2° Classe di Laurea)
“Professioni sanitarie riabilitative”








Podologo
Fisioterapista
Logopedista
Ortottista – assistente di oftalmologia
Terapista della neuro e psicomotricità dell’età
evolutiva
Tecnico della riabilitazione psichiatrica
Terapista occupazionale
Educatore professionale
Decreto Ministeriale 2001
(3° Classe di Laurea)
“Professioni tecnico-sanitarie”
Area tecnico-diagnostica:
 Tecnico audiometrista
 Tecnico sanitario di laboratorio biomedico
 Tecnico sanitario di radiologia medica
 Tecnico di neurofisiopatologia
Area tecnico-assistenziale:
 Tecnico ortopedico
 Tecnico audioprotesista
 Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare
 Igienista dentale
 dietista
Decreto Ministeriale 2001
(4° Classe di Laurea)
“Professioni tecniche della prevenzione”

Tecnico della prevenzione nell’ambiente
e nei luoghi di lavoro

Assistente sanitario
Ordinamento Didattico
Lauree Specialistiche (Magistrali)

Decreto n. 509/1999
“Regolamento recante norme concernenti
l’autonomia didattica degli atenei”.

Decreto MURST del 2 aprile 2001
“Determinazione delle classi delle lauree universitarie
delle professioni sanitarie”.
L’esatta numerazione e denominazione delle lauree magistrali (specialistiche) ricalca la
classificazione data per le lauree triennali:
1.
2.
3.
4.
Classe delle lauree specialistiche nelle scienze delle professioni sanitarie infermieristiche e
ostetriche
Classe delle lauree specialistiche nelle scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione
Classe delle lauree specialistiche nelle scienze delle professioni sanitarie tecniche
Classe delle lauree specialistiche nelle scienze delle professioni sanitarie della prevenzione
Rispetto alle lauree triennali qui compare la denominazione “scienze”
Laurea specialistica (Magistrale)

Decreto 9 luglio 2004
(Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea
specialistica delle professioni sanitarie per l’anno accademico
2004-2005)

Decreto 1 ottobre 2004
(Modifica delle modalità di ammissione ai corsi di laurea
specialistica delle professioni sanitarie per l’anno accademico
2004-2005)
Esempio
3° Anno I° semestre
III° anno
C.I.
Scienze psico neurologiche
Moduli
Psichiatria
Psicologia clinica
Igiene mentale
I° se me stre
Oftalmologia
Tecniche infermieristiche e scienze
Otorinolaringoiatria
interdisciplinari cliniche
Dermatologia
Infermieristica clinica
Ortopedia
Infermieristica clinica III e medicina
delle disabilita'
Medicina fisica e riabilitazione
Infemieristica clinica III
SSD
MED/25
M-PSI/08
MED/26
MED/30
MED/31
MED/35
MED/45
MED/33
MED/34
MED/45
CFU
Docenti
1 M.Mauri
1 R.Ramacciotti
1 C.Ioppoli
1
1
1
2
C.Marconcini
S.Berrettini
G.Cristiani
A.M.Bovicelli
1
1
1
M.Lisanti
B.Rossi
V.Consoli
“Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche,
tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché
della professione ostetrica”.
Legge 10 agosto 2000, n. 251
"Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione
nonché della professione ostetrica"
Art. 1 Professioni sanitarie infermieristiche e professione ostetrica
1.
Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area delle scienze
infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica
svolgono con autonomia professionale attività dirette alla
prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale
e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme
istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli
specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di
pianificazione per obiettivi dell’assistenza.
Legge 10 agosto 2000, n. 251
"Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione
nonché della professione ostetrica"
Art. 1 Professioni sanitarie infermieristiche e professione ostetrica
2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell’esercizio delle proprie
funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed
amministrative, la valorizzazione e la responsabilizzazione
delle funzioni e del ruolo delle professioni infermieristicoostetriche al fine di contribuire alla realizzazione del diritto alla
salute, al processo di aziendalizzazione nel Servizio sanitario
nazionale, all’integrazione dell’organizzazione del lavoro della
sanità in Italia con quelle degli altri Stati dell’Unione europea.
Legge 10 agosto 2000, n. 251
"Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché
della professione ostetrica"
Art. 1 Professioni sanitarie infermieristiche e professione ostetrica

3. Il Ministero della sanità emana linee guida per:

a) l’attribuzione in tutte le aziende sanitarie della
diretta responsabilità e gestione delle attività di
assistenza infermieristica e delle connesse
funzioni;

b) la revisione dell’organizzazione del lavoro,
incentivando modelli di assistenza
personalizzata.




Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Professioni sanitarie riabilitative
Professioni tecnico-sanitarie
Professioni tecniche della prevenzione
Formazione universitaria
Il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il
Ministro della sanità, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 17, comma 95,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, individua con uno o più decreti i criteri
per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai
quali possono accedere gli esercenti le professioni di cui agli articoli 1,2,3 e 4
della presente legge, in possesso di diploma universitario o di titolo equipollente
per legge.

2. Le università nelle quali è attivata la scuola diretta a fini speciali per docenti e
dirigenti di assistenza infermieristica sono autorizzate alla progressiva
disattivazione della suddetta scuola contestualmente alla attivazione dei corsi
universitari di cui al comma 1
Legge 10 agosto 2000, n. 251
"Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché
della professione ostetrica"
Art. 6 Definizione delle professioni e dei relativi livelli di
inquadramento

2. Il Governo (…) , definisce la disciplina concorsuale,
riservata al personale in possesso degli specifici diplomi
rilasciati al termine dei corsi universitari di cui all’articolo 5,
comma 1, della presente legge, per l’accesso ad una nuova
qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario, alla quale si
accede con requisiti analoghi a quelli richiesti per l’accesso alla
dirigenza del Servizio sanitario nazionale (…)
Legge 10 agosto 2000, n. 251
"Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione
nonché della professione ostetrica"
Art. 7 Disposizione transitorie

1. Al fine di migliorare l’assistenza e per la
qualificazione delle risorse, le aziende sanitarie
possono istituire il servizio dell’assistenza
infermieristica ed ostetrica e possono attribuire
l’incarico di dirigente del medesimo servizio (…)
l’incarico, di durata triennale rinnovabile, è regolato
da contratti a tempo determinato (…)

3. La legge regionale che disciplina l’attività e la
composizione del Collegio di direzione (…), prevede
la partecipazione al medesimo Collegio dei dirigenti
aziendali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
Il processo di assistenza
infermieristica
(Processo di Nursing)
Raccolta e
Classificazione dei dati
Scelta e attuazione
Azioni di AI
VALUTAZIONE
Formulazione
obiettivi
assistenziali
Identificazione
dei bisogni
Legge 8 Gennaio 2002, n. 1
”Conversione in legge con modificazioni
del decreto - legge 12 novembre 2001 , n. 402 ,
recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario"
Legge 8 Gennaio 2002, n. 1
”Conversione in legge con modificazioni , del decreto - legge 12 novembre 2001 , n. 402 , recante
disposizioni urgenti in materia di personale sanitario"
Art. 1
Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri
dipendenti ed emergenza infermieristica

1. In caso di accertata impossibilità a coprire posti di infermiere e di tecnico
sanitario di radiologia medica mediante il ricorso a procedure concorsuali, le
Aziende (…), hanno facoltà, non oltre il 31 dicembre 2003:

a.di riammettere in servizio infermieri e tecnici sanitari di radiologia medica
che abbiano volontariamente risolto il rapporto di lavoro da non oltre
cinque anni nel rispetto della procedura di cui all'articolo 24 del C.C.N.L.
integrativo del 20 settembre 2001;

b.di stipulare contratti di lavoro, a tempo determinato (…) per la durata
massima di un anno, rinnovabile (…)
Legge 8 Gennaio 2002, n. 1
”Conversione in legge con modificazioni , del decreto - legge 12 novembre 2001 , n. 402 , recante
disposizioni urgenti in materia di personale sanitario"
Art. 1

2. Fermo restando il vincolo finanziario (…) le Aziende (…) previa
autorizzazione della regione, possono remunerare agli infermieri
dipendenti, in forza di un contratto con l'azienda, prestazioni orarie
aggiuntive rese al di fuori dell'impegno di servizio, rispetto a quelle
proprie del rapporto di dipendenza; tali prestazioni sono rese in regime
libero professionale (…)

3. Sono ammessi a svolgere prestazioni aggiuntive gli infermieri e i tecnici
sanitari di radiologia medica dipendenti dalla stessa Amministrazione, in
possesso dei seguenti requisiti:
a.essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno
da almeno sei mesi;
b.essere esenti da limitazioni anche parziali o
prescrizioni alle mansioni come certificate dal medico competente;
c.non beneficiare, nel mese in cui è richiesta la prestazione
aggiuntiva, di istituti normativi o contrattuali che comportino la riduzione, a
qualsiasi titolo, dell'orario di servizio, comprese le assenze per malattia.



Legge 8 Gennaio 2002, n. 1
”Conversione in legge con modificazioni , del decreto - legge 12 novembre 2001 , n. 402 , recante
disposizioni urgenti in materia di personale sanitario"

(…) per l'operatore socio-sanitario restano confermate le
disposizioni di cui all'accordo intervenuto il 22 febbraio 2001 in
sede di conferenza Stato-regioni (…)

Con la stessa procedura è disciplinata, per l'operatore sociosanitario la formazione complementare in assistenza
sanitaria che consente a detto operatore di collaborare con
l'infermiere o con l'ostetrica e di svolgere alcune attività
assistenziali in base all'organizzazione dell'unità funzionale di
appartenenza e conformemente alle direttive del responsabile
dell'assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua
supervisione.
Legge 8 Gennaio 2002, n. 1
”Conversione in legge con modificazioni , del decreto - legge 12 novembre 2001 , n. 402 , recante
disposizioni urgenti in materia di personale sanitario"

10. I diplomi, conseguiti in base alla
normativa precedente, dalle professioni
sanitarie (…) sono validi ai fini
dell'accesso ai corsi di laurea
specialistica, ai master ed agli altri
corsi di formazione post-base (…)
attivati dalle università.
LEGGE 43/2006
“Disposizioni in materia di professioni sanitarie
Infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie
e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione
dei relativi ordini professionali”
LEGGE 43/2006
Art. 2 comma 3

L’iscrizione all’albo professionale è
obbligatoria anche per i pubblici
dipendenti ed è subordinata al
conseguimento del titolo abilitante ….
LEGGE 43/2006
Art. 4

Il Governo è delegato ad adottare (…)
uno o più decreti legislativi al fine di
istituire per le professioni sanitarie (…) i
relativi ordini professionali
LEGGE 43/2006
Art. 6 Istituzione della funzione di coordinamento
a)Professionisti in possesso del Diploma di Laurea (…)
b)Professionisti coordinatori in possesso del Master di primo
livello in Management (…)
c)Professionisti specialisti in possesso del master per le funzioni
specialistiche
d)Professionisti dirigenti in possesso della Laurea Specialistica
(…) e che abbiano esercitato l’attività professionale con
rapporto di lavoro dipendente per almeno 5 anni (…)
LEGGE 43/2006
Art. 6 Istituzione della funzione di coordinamento
(…) il personale laureato appartenente alle professioni
sanitarie (…) è articolato come segue:
4. L'esercizio della funzione di coordinamento è
espletato da coloro che siano in possesso dei
seguenti requisiti:

a) master di primo livello in management o per le
funzioni di coordinamento nell'area di appartenenza,

b) esperienza almeno triennale nel profilo di
appartenenza.
Codice Deontologico dell’Infermiere
Approvato dalla Federazione Nazionale Collegi IPASVI Febbraio 1999
Art. 1 - PREMESSA
1.1
L’infermiere è l’operatore sanitario che , in possesso del diploma abilitante e dell’iscrizione
all’Albo professionale, è responsabile dell’assistenza infermieristica.
1.2.
L’assistenza infermieristica è servizio alla persona e alla collettività. Si realizza attraverso
interventi specifici, autonomi e complementari, di natura tecnica, relazionale, ed
educativa.
1.3.
La responsabilità dell’infermiere consiste nel curare e prendersi cura della persona, nel rispetto
della vita, della salute, della libertà e della dignità dell’individuo.
1.4.
Il Codice deontologico guida l’infermiere nello sviluppo della identità professionale e
nell’assunzione di un comportamento eticamente responsabile. È uno strumento che
informa il cittadino sui comportamenti che può attendersi dall’infermiere.
1.5.
L’infermiere, con la partecipazione ai propri organismi di rappresentanza, manifesta la
appartenenza al gruppo professionale, l’accettazione dei valori contenuti nel
Codice deontologico e l’impegno a viverli nel quotidiano.
Codice Deontologico dell’Infermiere
Art. 2 -PRINCIPI ETICI DELLA PROFESSIONE
2.1.
Il rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo e dei principi etici della professione è condizione essenziale per
l’assunzione della responsabilità delle cure infermieristiche.
2.2.
L’infermiere riconosce la salute come bene fondamentale dell’individuo e interesse della collettività e si
impegna a tutelarlo con attività di prevenzione, cura e riabilitazione.
2.3.
L’infermiere riconosce che tutte le persone hanno diritto ad uguale considerazione e le assiste
indipendentemente dall’età, dalla condizione sociale ed economica, dalle cause di malattia.
2.4.
L’infermiere agisce tenendo conto dei valori religiosi, ideologici ed etici, nonché della cultura, etnia e sesso
dell’individuo.
2.5.
Nel caso di conflitti determinati da profonde diversità etiche, l’infermiere si impegna a trovare la soluzione
attraverso il dialogo. In presenza di volontà profondamente in contrasto con i principi etici della professione e
con la coscienza personale, si avvale del diritto all’obiezione di coscienza.
2.6.
Nell’agire professionale, l’infermiere si impegna a non nuocere, orienta la sua azione all’autonomia e al bene
dell’assistito, di cui attiva le risorse anche quando questi si trova in condizioni di disabilità o svantaggio.
2.7.
L’infermiere contribuisce a rendere eque le scelte allocative, anche attraverso l’uso ottimale delle risorse. In
carenza delle stesse, individua le priorità sulla base di criteri condivisi dalla comunità professionale.
Codice Deontologico dell’Infermiere
Art. 3 - NORME GENERALI
3.1.
L’infermiere aggiorna le proprie conoscenze attraverso la formazione permanente, la riflessione critica
sull’esperienza e la ricerca, al fine di migliorare la sua competenza.
L’infermiere fonda il proprio operato su conoscenze validate e aggiornate, così da garantire alla persona
le cure e l’assistenza più efficaci.
L’infermiere partecipa alla formazione professionale, promuove ed attiva la ricerca, cura la diffusione dei
risultati, al fine di migliorare l’assistenza infermieristica.
3.2.
L’infermiere assume responsabilità in base al livello di competenza raggiunto e ricorre, se necessario,
all’intervento o alla consulenza di esperti. Riconosce che l’integrazione è la migliore possibilità per far
fronte ai problemi dell’assistito; riconosce altresì l’importanza di prestare consulenza, ponendo le proprie
conoscenze ed abilità a disposizione della comunità professionale.
3.3.
L’infermiere riconosce i limiti delle proprie conoscenze e competenze e declina la responsabilità quando
ritenga di non poter agire con sicurezza. Ha il diritto ed il dovere di richiedere formazione e/o
supervisione per pratiche nuove o sulle quali non ha esperienza; si astiene dal ricorrere a sperimentazioni
prive di guida che possono costituire rischio per la persona.
Codice Deontologico dell’Infermiere
Art. 3 -NORME GENERALI (continua)
3.4.
L’infermiere si attiva per l’analisi dei dilemmi etici vissuti nell’operatività quotidiana e ricorre, se
necessario, alla consulenza professionale e istituzionale, contribuendo così al continuo divenire della
riflessione etica.
3.5.
L’agire professionale non deve essere condizionato da pressioni o interessi personali provenienti da
persone assistite, altri operatori, imprese, associazioni, organismi. In caso di conflitto devono prevalere
gli interessi dell’assistito.
L’infermiere non può avvalersi di cariche politiche o pubbliche per conseguire vantaggi per sé od altri.
L’infermiere può svolgere forme di volontariato con modalità conformi alla normativa vigente: è libero di
prestare gratuitamente la sua opera, sempre che questa avvenga occasionalmente.
3.6.
L’infermiere, in situazioni di emergenza, è tenuto a prestare soccorso e ad attivarsi tempestivamente per
garantire l’assistenza necessaria. In caso di calamità, si mette a disposizione dell’autorità competente.
Codice Deontologico dell’Infermiere
Art. 4 -RAPPORTI CON LA PERSONA ASSISTITA
4.1.
L’infermiere promuove, attraverso l’educazione, stili di vita sani e la diffusione di una cultura della salute;
a tal fine attiva e mantiene la rete di rapporti tra servizi e operatori.
4.2.
L’infermiere ascolta, informa, coinvolge la persona e valuta con la stessa i bisogni assistenziali, anche, al
fine di esplicitare il livello di assistenza garantito e consentire all’assistito di esprimere le proprie scelte.
4.3.
L’infermiere, rispettando le indicazioni espresse dall’assistito, ne facilita i rapporti con la comunità e le
persone per lui significative, che coinvolge nel piano di cura.
4.4.
L’infermiere ha il dovere di essere informato sul progetto diagnostico terapeutico, per le influenze che
questo ha sul piano di assistenza e la relazione con la persona.
4.5.
L’infermiere nell’aiutare e sostenere la persona nelle scelte terapeutiche, garantisce le informazioni
relative al piano di assistenza ed adegua il livello di comunicazione alla capacità del paziente di
comprendere. Si adopera affinché la persona disponga di informazioni globali e non solo cliniche e ne
riconosce il diritto alla scelta di non essere informato.
4.6.
L’infermiere assicura e tutela la riservatezza delle informazioni relative alla persona. Nella raccolta, nella
gestione e nel passaggio di dati, si limita a ciò che è pertinente all’assistenza.
4.7.
L’infermiere garantisce la continuità assistenziale anche attraverso l’efficace gestione degli strumenti
informativi.
Codice Deontologico dell’Infermiere
Art. 4 -RAPPORTI CON LA PERSONA ASSISTITA
(continua)
4.8.
L’infermiere rispetta il segreto professionale non solo per obbligo giuridico, ma per intima convinzione
e come risposta concreta alla fiducia che l’assistito ripone in lui.
4.9.
L’infermiere promuove in ogni contesto assistenziale le migliori condizioni possibili di sicurezza
psicofisica dell’assistito e dei familiari.
4.10.
L’infermiere si adopera affinché il ricorso alla contenzione fisica e farmacologica sia evento
straordinario e motivato, e non metodica abituale di accudimento. Considera la contenzione una scelta
condivisibile quando vi si configuri l’interesse della persona e inaccettabile quando sia una implicita
risposta alle necessità istituzionali.
4.11.
L’infermiere si adopera affinché sia presa in considerazione l’opinione del minore rispetto alle scelte
terapeutiche, in relazione all’età ed al suo grado di maturità.
4.12.
L’infermiere si impegna a promuovere la tutela delle persone in condizioni che ne limitano lo sviluppo o
l’espressione di sé, quando la famiglia e il contesto non siano adeguati ai loro bisogni.
4.13.
L’infermiere che rilevi maltrattamenti o privazioni a carico della persona, deve mettere in opera tutti i
mezzi per proteggerla ed allertare, ove necessario, l’autorità competente.
.
Codice Deontologico dell’Infermiere
Art. 4 -RAPPORTI CON LA PERSONA ASSISTITA
(continua)
4.14.
L’infermiere si attiva per alleviare i sintomi, in particolare quelli prevenibili. Si impegna a ricorrere all’uso di
placebo solo per casi attentamente valutati e su specifica indicazione medica.
4.15.
L’infermiere assiste la persona, qualunque sia la sua condizione clinica e fino al termine della vita, riconoscendo
l’importanza del conforto ambientale fisico, psicologico, relazionale, spirituale. L’infermiere tutela il diritto a
porre dei limiti ad eccessi diagnostici e terapeutici non coerenti con la concezione di qualità della vita
dell’assistito.
4.16.
L’infermiere sostiene i familiari dell’assistito, in particolare nel momento della perdita e nella elaborazione del
lutto.
4.17.
L’infermiere non partecipa a trattamenti finalizzati a provocare la morte dell’assistito, sia che la richiesta
provenga dall’interessato, dai familiari o da altri.
4.18.
L’infermiere considera la donazione di sangue, tessuti ed organi un’espressione di solidarietà. Si adopera per
favorire informazione e sostegno alle persone coinvolte nel donare e nel ricevere.
Codice Deontologico dell’Infermiere
Art. 5 -RAPPORTI PROFESSIONALI CON I
COLLEGHI E GLI ALTRI OPERATORI
5. 1.
L’infermiere collabora con i colleghi e gli altri operatori, di cui riconosce e rispetta lo specifico apporto
all’interno dell’équipe.
Nell’ambito delle proprie conoscenze, esperienze e ruolo professionale contribuisce allo sviluppo delle
competenze assistenziali.
5.2.
L’infermiere tutela la dignità propria e dei colleghi, attraverso comportamenti ispirati al rispetto e alla
solidarietà. Si adopera affinché la diversità di opinione non ostacoli il progetto di cura.
5.3.
L’infermiere ha il dovere di autovalutarsi, e di sottoporre il proprio operato a verifica, anche al fini dello
sviluppo professionale.
5.4.
Nell’esercizio autonomo della professione l’infermiere si attiene alle nonne di comportamento emanate dai
Collegi Ipasvi nella definizione del proprio onorario rispetta il
vigente Nomenclatore Tariffario.
5.5.
L’infermiere tutela il decoro del proprio nome e qualifica professionale anche attraverso il rispetto delle norme
che regolano la pubblicità sanitaria.
5.6.
L’infermiere è tenuto a segnalare al Collegio ogni abuso o comportamento contrario alla deontologia, attuato dal
colleghi. .
Codice Deontologico dell’Infermiere
Art. 6 -RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI
6.1.
L’infermiere ai diversi livelli di responsabilità, contribuisce ad orientare le politiche e lo sviluppo del
sistema sanitario, al fine di garantire il rispetto dei diritti degli assistiti, l’equo utilizzo delle risorse e la
valorizzazione del ruolo professionale.
6.2.
L’infermiere compensa le carenze della struttura attraverso un comportamento ispirato alla
cooperazione, nell’interesse dei cittadini e dell’istituzione. L’infermiere ha il dovere di opporsi alla
compensazione quando vengano a mancare i caratteri della eccezionalità o venga pregiudicato il suo
prioritario mandato professionale.
6.3.
L’infermiere, ai diversi livelli di responsabilità, di fronte a carenze o disservizi provvede a darne
comunicazione e per quanto possibile, a ricreare la situazione più favorevole.
6.4.
L’infermiere riferisce a persona competente e all’autorità professionale qualsiasi circostanza che possa
pregiudicare l’assistenza infermieristica o la qualità delle cure, con particolare riguardo agli effetti sulla
persona.
6.5.
L’infermiere ha il diritto e il dovere di segnalare al Collegio le situazioni in cui sussistono circostanze o
persistono condizioni che limitano la qualità delle cure o il decoro dell’esercizio professionale .
Codice Deontologico dell’Infermiere
Art. 7 -DISPOSIZIONI FINALI
7.1.
Le norme deontologiche contenute nel presente codice sono vincolanti: la loro
inosservanza è punibile con sanzioni da parte del Collegio professionale.
7.2.
I Collegi Ipasvi si rendono garanti, nei confronti della persona e della
collettività, della qualificazione dei singoli professionisti e della competenza
acquisita e mantenuta.
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