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Aspetti normativi attivita rls

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Aspetti normativi attivita rls
Corso di formazione
RRLLS
Aspetti normativi dell’attività
di rappresentanza dei lavoratori:
l’accesso ai luoghi di lavoro, la Consultazione,
la Promozione, il Ruolo Propositivo
e di Segnalazione
20 ottobre 2009
T.p.a.l.l. Roberto Chiodo
Aspetti normativi attività R.L.S.
Il primo importante riferimento legislativo
alla figura di un rappresentante dei lavoratori per la materia della sicurezza e della
salute nei luoghi di lavoro è contenuto
nell’articolo n° 9 della Legge n° 300/70
meglio noto come “Statuto dei lavoratori”.
Aspetti normativi attività R.L.S.
ART. 9. - Tutela della salute e dell'integrità
fisica. I lavoratori, mediante loro
rappresentanze, hanno diritto di controllare
l'applicazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali e di promuovere la ricerca,
l'elaborazione e l'attuazione di tutte le
misure idonee a tutelare la loro salute e la
loro integrità fisica.
Aspetti normativi attività R.L.S.
Il vecchio Decreto Legislativo
n° 626/94 aveva introdotto il
concetto di PARTECIPAZIONE
dei lavoratori.
Aspetti normativi attività R.L.S.
Partecipazione: l’insieme dei
metodi, degli strumenti e delle
risorse da utilizzare per favorire il
coinvolgimento dei lavoratori al
fine di accrescere la sicurezza del
lavoro.
Aspetti normativi attività R.L.S.
Il Capo V – Consultazione e
partecipazione dei lavoratori del
Decreto Legislativo n° 626/94 era
dedicato specificamente alla
partecipazione dei lavoratori.
Aspetti normativi attività R.L.S.
Il T.U. (D.Lgs. N° 81/08) dedica alla
consultazione e partecipazione dei
rappresentanti dei lavoratori la
Sezione VII, composta dagli articoli
dal n° 47 al n° 52 del TITOLO 1 –
Consultazione e partecipazione dei
lavoratori.
Aspetti normativi attività R.L.S.
Il Titolo I è composto da n° 6 articoli (dal n°
47 al n° 52).
• Art. 47 Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza (RLS);
• Art. 48 Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza territoriale (RLST);
• Art. 49 Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza di sito produttivo;
Aspetti normativi attività R.L.S.
• Art. 50 attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
• Art. 51 Organismi paritetici;
• Art. 52 sostegno alla PMI, ai
RR.LL.SS.TT. e alla pariteticità.
Aspetti normativi attività R.L.S.
In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il
rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza (R.L.S.)
(art. 47 c.2 D.Lgs. 81/08)
Aspetti normativi attività R.L.S.
Aziende o u.p. con meno di 15 lavoratori:
- RLS eletto tra i lavoratori o RLS territoriale
o comparto produttivo (RLST).
Aziende o u.p. con più di 15 lavoratori:
- RLS eletto tra i lavoratori nell’ambito delle
rappresentanze sindacali. Se mancano le
RR.SS.UU. eletto dai lavoratori.
Aspetti normativi attività R.L.S.
Il numero, le modalità di designazione o
di elezione del Rappresentante per la
Sicurezza, nonché il tempo di lavoro
retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni, sono stabiliti in
sede di contrattazione Collettiva.
Aspetti normativi attività R.L.S.
La elezione deve avvenire in una
giornata unica, su tutto il territorio
nazionale, in corrispondenza della
giornata nazionale per la salute e la
sicurezza sul lavoro
Aspetti normativi attività R.L.S.
L’elezione avviene di norma in coincidenza con la giornata nazionale per
la salute e la sicurezza sul lavoro.
Data individuata con D.M. Min.
lavoro e Min. Salute di concerto con
le OO.SS..
Aspetti normativi attività R.L.S.
Relativamente al numero minimo dei rappreSentanti per la sicurezza, nulla è variato.
• Aziende o U.P.fino a 200 dip.= almeno 1.
• Aziende o U.P. tra 201 e 1000 dip. =
almeno 3.
• Aziende o U.P. oltre 1000 dip = almeno 6
Aspetti normativi attività R.L.S.
Il decreto legislativo n° 81/08 dedica una
attenzione particolare al RLST (rapp. dei
lavoratori per la sicurezza territoriale).
Le modalità di elezione sono demandate agli
accordi collettivi o, in assenza, ad un decreto
del Ministero del Lavoro (sentite tutte le
categorie interessate).
Aspetti normativi attività R.L.S.
L’esercizio delle sue funzioni è
subordinato ad una formazione di
almeno 64 ore iniziali, da fare
entro 3 mesi dalla elezione, con
un aggiornamento annuale
minimo di 8 ore.
Aspetti normativi attività R.L.S.
L’accesso ai luoghi di lavoro, da parte del
R.L.S.T. può avvenire a seguito di preavviso
le cui modalità e termini sono stabiliti in sede
di accordo tra le parti sociali. Il preavviso non
è necessario in caso di infortunio grave: in
questo caso basta la segnalazione all’organismo paritetico.
Aspetti normativi attività R.L.S.
Se l’azienda non permette l’accesso, il
R.L.S.T. segnala il fatto all’organismo
paritetico o, in sua mancanza,
all’organo di vigilanza competente.
L’incarico di R.L.S.T. è incompatibile
con altre funzioni sindacali operative.
Aspetti normativi attività R.L.S.
Il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza territoriale,
svolge una relazione annuale
dell’attività svolta e la invia al
Fondo di cui all’art. n° 52.
Aspetti normativi attività R.L.S.
Altra figura delineata dal D.Lgs. 81/08 è quella di R.L.S. di sito produttivo.
Per sito produttivo si intendono contesti produttivi caratterizzati dalla presenza contemporanea di più aziende o cantieri.
Il rappresentante di sito è nominato tra tutti i
rappresentanti operanti nel sito produttivo.
Aspetti normativi attività R.L.S.
Si intende per sito produttivo:
• Porti;
• Centri intermodali di trasporto;
• Cantieri con almeno 30000 uomini/giorno.
• Contesti complessi con almeno 500 addetti.
• Impianti siderurgici.
Attribuzioni R.L.S.
Il R.L.S. deve disporre:
• Del tempo necessario allo svolgimento del
suo incarico.
• Di spazi e mezzi adeguati per l’esercizio
della funzione.
• Deve poter accedere ai dati INAIL o
IPSEMA anche su dispositivi informatici.
Attribuzioni R.L.S.
Il rappresentante dei lavoratori:
• Accede ai luoghi di lavoro;
• È consultato preventivamente per DVR,
DVRI, nomine addetti alle emergenze,
nomina RSPP, medico competente.
• Riceve le informazioni dai servizi di
vigilanza.
Attribuzioni R.L.S.
• Riceve la formazione, durante l’orario di
servizio, attinente al settore produttivo di
interesse.
• Tale formazione deve essere di almeno 32
ore con verifica di apprendimento.
• Aggiornamento annuale di almeno 4 ore per
aziende dai15 a 50 lavoratori o di 8 ore per
aziende con più di 50 lavoratori.
Attribuzioni R.L.S.
• Promuove eventuali misure di prevenzione.
• Formula osservazioni in caso di visita delle
autorità competenti.
• Partecipa alla riunione periodica (almeno
annuale).
• Fa proposte per la prevenzione e la
formazione dei lavoratori.
• Avverte dei rischi individuati.
Attribuzioni R.L.S.
• Può fare ricorso alle autorità competenti
qualora ritenga non sufficiente o non idonee
le misure approntate.
Le modalità di svolgimento di queste funzioni
sono demandate agli accordi nazionali e/o
di categoria.
Attribuzioni R.L.S.
• Il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza deve disporre del tempo
necessario allo svolgimento della sua
funzione.
Il monte ore a disposizione e le modalità di
fruizione sono stabilite in sede di
contrattazione (nazionale o territoriale).
Attribuzioni R.L.S.
• Ha diritto a ricevere copia del DVR o
DUVRI. E’ tenuto al segreto professionale.
• Non può subire pregiudizio dallo
svolgimento della sua funzione. Per questo
a lui si applicano le stesse tutele delle
rappresentanze sindacali.
• La funzione di RLS è incompatibile con
quella di RSPP o ASPP.
Organismi Paritetici
Art. 51 comma 1: a livello territoriale sono costituiti
organismi paritetici tra le organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori, quali sedi
privilegiate per :
1. Promozione di iniziative formative nei confronti
dei lavoratori.
2. Elaborazione e raccolta di buone prassi ai fini
prevenzionistici.
Organismi Paritetici
3. Sviluppo di azioni inerenti la salute e la
sicurezza sul lavoro.
4. Assistenza alle imprese per la attuazione
degli adempimenti in materia.
5. Ogni altra funzione a loro delegata dalle
Leggi o dalla contrattazione nazionale e/o
integrativa.
Organismi Paritetici
• Fatto salvo quanto disposto dalla
contrattazione collettiva fungono da prima
istanza nella risoluzione delle controversie
in merito alla
applicazione
della
legislazione in materia di SSL.
• Se dotati di personale formato in materia,
possono fornire consulenza alle imprese.
Organismi Paritetici
• Trasmettono ai Comitati Regionali
di Coordinamento una relazione
(annuale) relativamente alla attività
svolta.
• Trasmettono
alle
aziende
interessate i nominativi dei
rappresentanti territoriali.
Partecipazione e Bilateralità
L’evoluzione della partecipazione, da una prima
fase di contrapposizione, di equilibrio di forze tra
le parti, si è poi evoluta in controparte consultata
preventivamente e in fase di verifica successiva.
Ambito naturale di questa evoluzione è la contrat
tazione aziendale (per comparto e/o per azienda).
Partecipazione e Bilateralità
La crescita, in ordine di importanza,della
partecipazione e la sua connotazione, quale
“raffinato” strumento di contrattazione, ha
condotto al superamento del paradigma della
conflittualità (con le parti datoriali) per evolversi in cooperazione con le ragioni
d’impresa.
Partecipazione e Bilateralità
Nascono gli Enti Bilaterali, da non confondere con gli Organismi Paritetici, riconosciuti
nei Contratti Collettivi e deputati ad agire in
alcune materie quali: relazioni sindacali, sicurezza, ambiente, igiene dei luoghi di lavoro,
pari opportunità, assistenza e previdenza.
Partecipazione e Bilateralità
Definizione
L’Ente Bilaterale è un organismo
creato di comune accordo tra le parti
sociali che stipulano e rinnovano i
contratti nazionali di lavoro
Partecipazione e Bilateralità
Gli Enti Bilaterali sono articolati su 2 livelli:
• Nazionale – compiti di promozione e
coordinamento.
• Regionale e provinciale – fabbisogni
formativi, anagrafe RR.LL.SS.,
composizione delle controversie.
Fondo di sostegno della PMI
L’articolo 52 del D. Lgs.
N° 81/08 prevede la creazione,
presso l’INAIL, di un fondo
destinato a sostenere la PMI, i
RLST e la pariteticità.
Fondo di sostegno della PMI
E’ finanziato:
• da un contributo di tutte le imprese in
cui non è stato eletto (o designato) il
RLS o RLST, nella misura di n° 2 ore
lavorative/anno per ogni lavoratore
occupato presso la azienda o unità
produttiva.
Fondo di sostegno della PMI
• Dai proventi delle sanzioni previste dal
presente Decreto detratta la differenza di
quanto riscosso in base dalla previgente
normativa (626/94) nell’anno 2007,
incrementato del 10%.
• Da una quota parte dei proventi per le
attività di consulenza svolte.
Fondo di sostegno della PMI
• Da una parte dei finanziamenti previsti
all’art.6 del D.Lgs. N° 81/08 (attività
promozionali) solo per quanto attiene
l’attività formativa a favore dei datori
di lavoro delle PMI, piccoli
imprenditori, lavoratori stagionali
agricoli e lavoratori autonomi.
Fondo di sostegno della PMI
Il fondo così costituito dovrà essere destinato:
• Per almeno il 50% a sostegno dei RLST
anche con riferimento alla formazione.
• Finanziamento formazione dei datori di
lavoro delle PMI, piccoli imprenditori,
lavoratori stagionali agricoli e lavoratori
autonomi.
Fondo di sostegno della PMI
• Sostegno alle attività degli
Organismi Paritetici.
Fondo di sostegno della PMI
• Per l’attività di formazione per le P.M.I. il
Fondo può essere incrementato con ulteriori
entrate.
• Le modalità di funzionamento del Fondo
saranno emanate entro 12 mesi dall’entrata
in vigore del Decreto 81/08.
• I RR.LL.SS.TT. fanno una relazione
annuale dell’attività svolta e la inviano al
fondo
Regolamento attività RR.LL.SS.
La nostra azienda ha adottato un
regolamento relativo alla elezione e
alle attribuzioni dei Rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza della
area COMPARTO.
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