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Poteri e doveri del pubblico ufficiale - Prociv

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Poteri e doveri del pubblico ufficiale - Prociv
Poteri e doveri del pubblico
ufficiale
1° Corso 2009 per Guardie Giurate
Volontarie Venatorie
dell’Arci-Caccia di Parma
A cura del Rag. Luca Benecchi (Coordinatore
Vigilanza Provinciale dell’Arci-Caccia di Parma) e
del Dr. Luciano Passera (Vice Presidente
dell’Arci-Caccia di Parma)
Di cosa tratteremo:




Nozione di “pubblico ufficiale”.
Chi è davvero “pubblico ufficiale” secondo il
nostro ordinamento.
Poteri, compiti e limiti del pubblico ufficiale.
La Guardia Giurata Volontaria Venatoria è un
pubblico ufficiale.
Il pubblico ufficiale…..nel senso
comune

Nel senso comune è pubblico ufficiale chi
esercita un potere riconosciuto come di
pubblico interesse dai cittadini …..
–
–
–
–
Il Capo del Governo …..
Il controllore sui treni …..
L’impiegato di banca …..
Il medico …..
Il pubblico ufficiale ….nella legge

Art. 357 del Codice penale:
<< Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i
quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria
o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione
amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da
atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla
manifestazione della volontà della pubblica amministrazione
o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o
certificativi >>
“Breve storia” della figura



Prima del 1990 la figura era strettamente
legata al ruolo formale della persona all’interno
dell’amministrazione pubblica (impiegati dello
Stato, etc…)
Dopo la legge 86/90 l’attenzione si sposta sulla
funzione ricoperta e non più sul ruolo formale
Dopo la legge 181/92, si modifica il secondo
comma ampliando la nozione di “pubblica
funzione”
Caratterizzazione soggettiva: il pubblico
ufficiale come “persona”

È ormai irrilevante la qualifica formale della
persona all’interno dell’amministrazione (Cass.
Pen. Sez. VI, 85/172198):
–
è pubblico ufficiale anche chi concorre in modo
sussidiario o accessorio all’attuazione dei fini della
pubblica amministrazione, con azioni che non
possano essere isolate dal contesto delle funzioni
pubbliche (Cass. Pen., Sez. VI, 85/172191)
Caratterizzazione soggettiva: il pubblico
ufficiale come “persona” (2)

Sono pubblici ufficiali coloro che:
–
–
Concorrono a formare la volontà di una pubblica
amministrazione;
Coloro che sono muniti di poteri:

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

Decisionali
Di certificazione
Di attestazione
Di coazione (Cass. Pen. Sez. VI 81/148796)
Di collaborazione, anche saltuaria (Cass. Pen. Sez. VI n.
84/166013)
Caratterizzazione soggettiva: il pubblico
ufficiale come “persona” (3)


Per acquistare la qualità di pubblico ufficiale,
non è necessaria una investitura formale, ma è
sufficiente l’esercizio di fatto, purchè non
integri il reato di usurpazione di potere ( Cass.
Pen. Sez. V, n. 84/163468)
Non è necessario un rapporto di
subordinazione (dipendenza) con l’ente
pubblico (Cass. Pen., sez. II, 90/186992)
Caratterizzazione oggettiva: il pubblico
ufficiale come “funzione”


Nella nozione di “pubblica funzione” vanno
incluse le attività di natura consultiva, anche se
svolte all’interno di un organo collegiale (Cass.
Pen. Sez. VI, 95/202649)
La natura “pubblica” della funzione non va
individuata tanto negli “scopi”, quanto nel
regime giuridico cui è sottoposta e nella sua
collocazione rispetto all’organizzazione della
pubblica amministrazione
Caratterizzazione oggettiva: il pubblico
ufficiale come “funzione” (2)


La qualifica va riconosciuta a chi, anche se
privato cittadino, può esercitare poteri
autoritativi, deliberativi o certificativi,
considerati anche disgiuntamente tra loro
(Cass Sez. Un. Pen. N. 92/191171)
Occorre sempre verificare se l’attività è
disciplinata da norme di diritto pubblico (Cass.
Pen., Sez. VI, 99/213910)
Varie tipologie di pubblica funzione
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
Legislativa
Giudiziaria
Amministrativa:
–
–
–
–
Istruttoria
Consultiva
Deliberativa
Di vigilanza…………
La casistica
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
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
L’insegnante di scuola pubblica o privata
Il collaboratore amministrativo di una pubblica
amministrazione
Il medico ospedaliero o comunque convenzionato con
il servizio sanitario nazionale
I componenti di una commissione di gara d’appalto
I militari in servizio
Il nostro caso
<<Le guardie venatorie, pur non essendo agenti di
polizia giudiziaria, nell’esercizio delle loro funzioni
ricoprono la veste di pubblici ufficiali poiché
esercitano poteri autoritativi e certificativi
nell’ambito dell’attività di protezione della fauna
selvatica che, in quanto patrimonio indisponibile,
attiene ad un interesse pubblico della comunità>>
(Cass. Pen. Sez. V, n. 97/207896)
L’incaricato di pubblico servizio

(art. 358 Cod. pen.). E’ incaricato di un
pubblico servizio chiunque presta una funzione
pubblica, senza averne tuttavia i poteri tipici, e
con l’esclusione delle semplici mansioni
d’opera o d’ordine
–
–
–
La guardia particolare giurata
Il personale non docente delle scuole
Il controllore dei biglietti di trasporto
La guardia particolare giurata

E’ incaricata di pubblico servizio quando
svolge attività complementari alla mera
vigilanza sulle proprietà immobililiari o
mobiliari (valori) (Cass. Sez. I 96/205627).
Le guardie venatorie

Cass. Sez. V, 97/207896
–
Le guardie venatorie (volontarie), pur non essendo
agenti di polizia giudiziaria, nell’esercizio delle loro
funzioni ricoprono la veste di pubblici ufficiali poiché
esercitano poteri autoritativi e certificativi
–
Gli Agenti dipendenti dagli enti delegati dalle Regioni in materia di
vigilanza venatoria rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria
e di pubblica sicurezza. Tali figure non debbono essere confuse con
gli operatori di Polizia Locale (Polizia Municipale e Polizia
Provinciale).
La corretta qualificazione delle guardie
venatorie volontarie
Ministero dell'interno circolare 18 marzo 1995, n. 559/C.30137 10173 A
(1) avente ad oggetto «Art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
Qualificazione giuridica delle guardie venatorie volontarie. Parere del
Consiglio di Stato n. 2296/94 del 29 agosto 1994» Alle guardie venatorie
volontarie non può essere attribuita la qualifica di polizia giudiziaria: «da
ciò discende che a tale categoria di operatori compete soltanto la
qualifica di guardia giurata ed i relativi poteri analiticamente individuati dai
commi 1 e 5 dell'art. 28 della menzionata legge 11 febbraio 1992, n.
157».
Va precisato tuttavia che la giurisprudenza sia penale che amministrativa
dal 1992 ad oggi ha emesso varie sentenze di segno nettamente opposto
circa la sussistenza della qualifica di agenti di polizia giudiziaria in capo
alle Guardie Volontarie Venatorie per cui nel dubbio noi propendiamo per
la cautela e quindi in attesa di variazioni legislative inequivocabili o di una
sentenza a sezioni riunite della Suprema Corte di Cassazione che
riconosca tale qualifica ci comporteremo da pubblici ufficiali.
La “polizia amministrativa”
nell’ordinamento statale




Costituzione della Repubblica
Legge n. 121/81
D.lgs. 112/98
Legge n. 689/81
Due definizioni….


E’ una funzione autonoma ma
accessoria dell’attività amministrativa
Mira a garantire la “conservazione
dello Stato”, intesa come ordinato
svolgimento dell’attività delle
amministrazioni pubbliche
….e una distinzione: i compiti
FUNZIONE DI POLIZIA
Compiti di:
–
–
–
–
PREVENZIONE,
SICUREZZA,
REPRESSIONE,
INDAGINE
FUNZIONE DI POLIZIA
AMMINISTRATIVA
 Compiti di:
–
SOLA PREVENZIONE
La “polizia amministrativa” nella prima fase
dell’ordinamento regionale…

Art. 9, d.P.R. 616/77: primo trasferimento di compiti di
polizia amm.va alle Regioni
CRITERIO GUIDA:
L’AUTORITA’ CHE REGOLA E AMMINISTRA, VIGILA SULLE
INFRAZIONI COMMESSE DAL PRIVATO IN QUELLA
ATTIVITA’
LIMITI:
L’ART. 117 DELLA COSTITUZIONE E LA RISTRETTA
POTESTA’ DELLE REGIONI
…..nella sua evoluzione ..…



La legge n. 65/86 e l’istituzione dei Corpi di
polizia locale
La sent. Corte Cost. n. 1013/88 e la riserva allo
Stato dei compiti di “ordine e sicurezza
pubblica”
Il D.lgs. 112/98 e la riforma della Costituzione
…e nell’attuale “federalismo
amministrativo”
Dallo Stato
Alle Autonomie
Legge delega n. 59/1997
("Bassanini I")
AMMINISTRAZIONE
ATTIVA
POLIZIA
AMMINISTRATIVA
D.lgs. 143/97
Agricoltura
D.lgs. 422/97
Trasporti
D.lgs. 112/98
Attività produttive
Territorio e ambiente
Servizi alla persona
D.lgs. 114/98
Commercio
prevenzione frodi nel settore
agroalimentare
verifica regolarità
linee di trasporto
pubblico locale
e rispetto contratti di servizio
verifica attività venatorie
pesca nelle acque interne
gare automobilistiche
verifica sulla regolarità
della denuncia di inizio attività
e compiti di polizia annonaria
I poteri del pubblico ufficiale
(art. 13 legge n. 689/81)
Assumere informazioni
Ispezionare cose e luoghi (NON la privata
dimora)
Fare rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici
Eseguire il sequestro cautelare delle cose
oggetto della confisca amministrativa
Sequestrare il veicolo o il natante privo
dell’assicurazione o della carta di circolazione
Il concetto di privata dimora”
NON è possibile l’ispezione:
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

In casa (compreso il cortile, il garage, la cantina, l’orto, il terrazzo)
Nella roulotte o tenda
Nello studio professionale (Cass. Pen. 27/11/1996)
Nella camera d’albergo
Nel laboratorio artigiano
Nel circolo privato
Nella banca, anche se aperta al pubblico
Nelle aziende commerciali e industriali (Cass. Pen. 26/09/1978)
Nelle sedi dei partiti politici o associazioni culturali (Cass. Pen. 17/2/1970)
Nell’abitacolo della vettura
Quanto sopra salvo che le leggi vigenti lo autorizzino espressamente (art. 13, ult.
Comma della Legge n. 689/81)
Doveri e limiti del pubblico ufficiale addetto a
funzioni di polizia amministrativa
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
Comunicare senza ritardo all’Autorità Giudiziaria eventuali notizie
di reato (art. 331 c.p.p.).
Mantenere il segreto d’ufficio rispetto alle attività del servizio.
Non adottare strumenti di coercizione o costringere il cittadino a
rendere dichiarazioni non spontanee.
Non obbligare il cittadino all’esibizione di documenti (Sent. Corte
Cost. n. 10/1971), fatte salve le sanzioni penali (“resistenza a
pubblico ufficiale”, art.337 c.p. o “rifiuto d`indicazioni sulla propria
identità personale” art. 651 c.p.) o pecuniarie a carico di chi non
collabora.
Non accompagnare coattivamente il cittadino negli uffici di polizia
giudiziaria.
Gli illeciti del pubblico ufficiale
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Civili
Penali
Amministrativi
Contabili
disciplinari
Gli illeciti penali: i delitti del pubblico ufficiale contro
la pubblica amministrazione
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
Il Peculato (art. 314 C.P.)
La Concussione (art. 317 C.P.)
La Corruzione
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

Propria (art. 319 C.P.)
Impropria (art. 318 C.P.)
L’abuso d’ufficio (art. 323 C.P.)
La rivelazione di segreti d’ufficio (art. 326 C.P.)
La polizia giudiziaria


La polizia giudiziaria è una specifica funzione
pubblica utile all’esercizio dell’azione penale da
parte dell’Autorità giudiziaria
E’ un complesso di organi della pubblica
amministrazione che hanno il compito di
svolgere stabilmente questa funzione pubblica
Le attività di polizia giudiziaria

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

Prendere notizia dei reati
Svolgere ogni attività di indagine disposta o
delegata o di propria iniziativa
Ricercare gli autori dei reati ed impedire le
ulteriori conseguenze
Assicurare le fonti di prova
Gli organi di polizia giudiziaria

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

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
Ufficiali di P.G. (con competenza generale o speciale)
Agenti di P.G. (con competenza generale)
Agenti di P.G. con competenza speciale ex art. 57
comma 3° c.p.p. (es. Guardie Ittiche).
Ausiliari di P.G. (cittadini privati occasionalmente
incaricati di collaborare con gli organi di p.g.)
Servizi di P.G.
Sezioni di P.G.
Le principali figure di Guardie Volontarie
per la tutela ambientale in Emilia-Romagna

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
Le guardie venatorie volontarie (legge 157/92).
Le guardie ittiche (R.D. n. 1604/31).
Le G.E.V. guardie ecologiche volontarie (L.R. n. 23/89).
Le guardie zoofile volontarie E.N.P.A. (DPR 31-03-1979).
Le guardie zoofile volontarie (legge n. 281/91, legge n.
189/04 e L.R. n. 27/00).

Le guardie volontarie ambientali (legge n. 349/86).
Guardia Venatoria Volontaria figura
giuridica, funzioni, suoi compiti
1° Corso 2009 per Guardie
Volontarie Venatorie
dell’Arci-Caccia di Parma
A cura del Rag. Luca Benecchi e del
Dr. Luciano Passera
La vigilanza volontaria per l’ambiente: panoramica
generale



Dieci regioni italiane utilizzano la vigilanza volontaria per la salvaguardia
dell’ambiente, in termini di supporto alle attività di istituto
In prevalenza esistono i “servizi regionali di vigilanza ecologica
volontaria”, che impiegano le GEV
In quasi tutte le regioni italiane operano anche altre Guardie volontarie
con funzioni di prevenzione di illeciti specifici:
–
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–
–
–
–
Le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale, riconosciute
dal Ministero dell’Ambiente;
Le guardie ittiche previste dal R.D. 1604/31 (T.U.L.Pesca)
Le guardie venatorie faunistico ambientali previste dalla legge 157/92
Le guardie zoofile volontarie previste fin dal 1913 e poi riformate dalla legge
157/92
Le organizzazioni di volontariato previste dalla legge 266/1991
Altre figure specifiche (ad es. le GAV nella regione Toscana)
La vigilanza volontaria per l’ambiente:
la nozione di danno ambientale
La Corte costituzionale ha definito il danno ambientale
come:
<<compromissione e cioè alterazione, deterioramento
o distruzione, cagionato da fatti commissivi o omissivi,
dolosi o colposi, violatori delle leggi di protezione e di
tutela dei provvedimenti adottati in base ad essi>>
(sent. n. 641/87)

La vigilanza volontaria per l’ambiente:
la nozione di ambiente per la Corte di cassazione
Per giurisprudenza consolidata, la suprema corte definisce
l’ambiente come il contesto delle risorse naturali e delle stesse opere
più significative dell’uomo protette dall’ordinamento, perché la loro
conservazione è ritenuta fondamentale per il prieno sviluppo della
persona.

E’ una nozione unitaria e generale, che comprende tutte le risorse
naturali e culturali.

Tale estensione della definizione lascerebbe immaginare una
disciplina unitaria e generale delle persone preposte alla loro tutela,
ed invece……

Le disposizioni di pubblica sicurezza relative alla
nomina delle Guardie Volontarie Venatorie
La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a norma del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato
dalle regioni previo superamento di apposito esame. (art. 27 comma 4 della Legge n.
157/92).
 Secondo l’art. 138 del T.U.L.P.S. le guardie particolari devono possedere i requisiti
seguenti:
1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea;
2) avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva; (sono
escluse le donne dall’obbligo della leva)
3) sapere leggere e scrivere;
4) non avere riportato condanna per delitto;
5) essere persona di buona condotta morale;
6) essere munito della carta di identità;
7) essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli
infortuni sul lavoro. (questo punto non si applica alle Guardie Volontarie che comunque
debbono essere assicurate per il loro servizio).

Le disposizioni di pubblica sicurezza relative al
servizio delle Guardie Volontarie Venatorie
Secondo le disposizioni del T.U.L.P.S. e del relativo Regolamento di Attuazione le
Guardie Giurate Venatorie prestano servizio in uniforme o se sprovviste col distintivo
da approvarsi entrambi dal Prefetto.
 Le GG.VV.VV. prestano servizio secondo il Regolamento di Servizio approvato dal
Questore ai sensi del T.U.L.P.S..
 Il Dlgs n. 112/98 ha trasferito alle Province le nomine ed i rinnovi delle nomine delle
Guardie Giurate Volontarie Venatorie ed Ittiche ma, stante a quanto ci risulta, nulla ha
innovato circa le disposizioni in materia di approvazione dell’uniforme, distintivo e
regolamento di servizio.
 Va precisato che con Circolare Prot. n. 557/PAS.10578.10089.D.(1) del 22.01.2007 il
Ministero dell’Interno ha disposto che anche le livree dei veicoli impiegati dalle GPG
fossero oggetto di preventiva approvazione prefettizia come le uniformi. Autorizza
altresì l’impiego di lampeggiatori arancioni nei soli casi di emergenza per segnalare un
effettivo pericolo per la circolazione.
 Le Guardie per svolgere il servizio armate di arma corta debbono munirsi della
licenza di porto di pistola a tassa ridotta rilasciata previa istanza firmata
dall’Associazione e controfirmata dall’Agente dal Prefetto. La Prefettura di Parma
rilascia tali porti d’arma solo in numero contenuto ed in favore di Agenti di qualificato
rilievo o per competenza territoriale.

Le principali normative che affidano compiti
di vigilanza alle Guardie Volontarie Venatorie:
Legge
n. 157/92 (legge quadro sulla caccia),
 L.R. n. 08/94 e s.m. (legge regionale sulla caccia)
L.R. n. 15/06 (tutela della fauna minore dell’Emilia Romagna)
 Legge n. 352/93 sui funghi
 D.P.R. n. 376/95 sui funghi
 L.R. n. 06/96 sui funghi
 Legge n. 752/85 sui tartufi
L.R. n. 24/91 sui tartufi
L.R. n. 02/77 e s.m. sulla flora spontanea protetta e la raccolta dei prodotti
del sottobosco
 Legge n. 189/04 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli
animali, nonchè di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o
competizioni non autorizzate"
La Guardia Volontaria Venatoria (GVV)
dell’Arci-Caccia: caratteristiche della figura
L’esercizio della funzione è onorario, volontario e gratuito.
 Le GVV sono organizzate su base provinciale dall’Arci-Caccia e vengono
coordinate dalle Province.
La GVV è un singolo cittadino, che entra in un rapporto bilaterale di
collaborazione con la PA.
 La GVV è una guardia particolare giurata.
 La GVV è un pubblico ufficiale limitatamente al servizio.
La GVV è un Agente accertatore ai sensi dell’art. 13 legge n. 689/81.
 La GVV è anche un agente di polizia giudiziaria? Se come abbiamo già
detto tale qualifica è dubbia per la legge n. 157/92 non lo è però per la legge
n. 189/04 sul maltrattamento degli animali d’affezione (circolare Mininterno n.
1795-2005) purchè la GVV sia munita di apposito Decreto di Riconoscimento
di Guardia Giurata Zoofila Volontaria rilasciato, allo stato attuale, dal Prefetto.

Le Guardie Volontarie incaricate della vigilanza sulla
Legge n. 157/92:
Sono state previste dalla legge statale n. 157 del 1992, che ha introdotto
un nuovo sistema sanzionatorio di illeciti penali ed amministrativi per il
prelievo venatorio (artt. 30 e 31).
 L’art. 27 comma 1 lett. b) della legge affida la vigilanza a:
alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione
ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio
nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute
dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia
giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (ora Dlgs.112/98).
Inoltre il comma 2 dell’art. 27 affida altresì la vigilanza anche “alle
guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali”.
Per concludere la vigilanza viene affidata alle guardie dell’ENPA ai
sensi dell’art. 37 comma 3: “le guardie zoofile volontarie che prestano
servizio presso di esso esercitano la vigilanza sull'applicazione della
presente legge e delle leggi regionali in materia di caccia a norma
dell'articolo 27, comma 1, lettera b).”

Ambiti di competenza
 Gli agenti svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della
circoscrizione territoriale di competenza.
 Le province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni
agricole, venatorie ed ambientaliste.
Alle guardie venatorie volontarie è vietato l'esercizio venatorio durante
l'esercizio delle loro funzioni.
 I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo
svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla
tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni
agricole, possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui al
comma 1, lettera b), sotto il controllo della regione.
Caratteristiche della figura
le guardie venatorie volontarie sono guardie particolari giurate ai sensi del
TULPS
La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a norma del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato
di idoneità rilasciato dalle regioni previo superamento di apposito esame.
 hanno funzione pubblica di vigilanza sull’osservanza della normativa
statale e regionale
 sono pubblici ufficiali con poteri autoritativi e certificativi
 i loro atti sono muniti del valore probatorio previsto dall’art. 2700 C.c.
 svolgono funzioni di polizia amministrativa sugli illeciti previsti all’art. 31
della legge 157/92
 svolgono funzioni di polizia giudiziaria sicuramente nella vigilanza sulla
legge n. 189/04 sul maltrattamento degli animali (se in possesso di Decreto
Prefettizio di GV Zoofila).

Le altre figure coinvolte nella vigilanza
faunistico-ambientale:
Le Guardie Zoofile Volontarie (G.Z.V.)
Le Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.)
 Le Guardie Ittiche o Alieutiche Volontarie (G.I.V.)
 I Guardiaparco
 Le Guardie Giurate Comunali, Forestali e Campestri
Le Guardie Particolari Giurate di Aziende Faunistico
Venatorie e Aziende Turistico Venatorie

Le principali differenze
E’ differente l’ambito di competenze, a
seconda
delle
previsioni
legislative
regionali o nazionali
 E’ differente il rapporto che si instaura
con la pubblica amministrazione
(privato/associazione)

Le principali somiglianze

La qualifica di guardia particolare giurata

Lo status di pubblico ufficiale, con i relativi doveri e poteri
L’essere impiegati in attività di vigilanza con poteri di polizia
amministrativa

L’essere un servizio “civico” operato da privati cittadini investiti di
pubbliche funzioni


La volontarietà del servizio
Nella prossima puntata
Gli illeciti amministrativi e il loro
trattamento ai sensi della legge
689/81
La disciplina degli illeciti
amministrativi
1° Corso 2009 per Guardie
Volontarie Venatorie
dell’Arci-Caccia di Parma
A cura del Rag. Luca Benecchi e del
Dr. Luciano Passera
I principi della disciplina








Il principio di legalità
La non tipizzazione dell’illecito amministrativo
La coesistenza delle leggi statali con le leggi regionali
L’afflittività della sanzione amministrativa pecuniaria
La responsabilità solidale tra gli autori
La non trasmissibilità delle obbligazioni
Il principio di specialità nel caso di concorso con norma
penale
La procedura di applicazione
Il principio di legalità

L’assoggettamento a sanzioni amministrative
può avvenire solo in forza di legge precedente
al fatto
–
–
–
Il principio è derivato dalla Costituzione
La sanzione non può essere retroattiva
La sanzione non può essere ultrattiva
La non tipizzazione dell’illecito
amministrativo




Il catalogo delle sanzioni amministrative è “aperto”,
quello delle sanzioni penali è “chiuso”.
La condotta può essere indicata in modo generico
(“…la trasgressione grave…”)
La sanzione deve essere indicata in modo esplicito
Manca qui la previsione di circostanze aggravanti o
attenuanti: la graduazione si gioca sulla sanzione e
non sulla condotta
La coesistenza delle leggi statali
con le leggi regionali




La riserva di legge prevista dall’art. 1 è sostanziale e
non formale
Le regioni possono stabilire sanzioni amministrative
con propria legge
Il motivo sta nell’assenza di misure restrittive della
libertà personale, che sono prerogativa dello Stato
Si pone un problema in caso di coesistenza tra legge
statale e regionale sulla stessa condotta: si applica il
principio di specialità
L’afflittività della sanzione
amministrativa pecuniaria




La
sanzione
amministrativa
depenalizzata
si
sostituisce alla multa (delitti) e all’ammenda
(contravvenzioni)
Si concretizza comunque nell’obbligo di pagare una
somma di denaro
Non ha funzione risarcitoria o recuperatoria (illeciti
civili), ma ha funzione meramente afflittiva (come la
sanzione penale pecuniaria)
Non presenta differenze ontologiche rispetto alla
sanzione penale, ma deriva da una semplice scelta di
politica legislativa, in funzione del danno arrecato alla
collettività
La responsabilità solidale tra gli
autori (art. 6)

Riguarda:
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il proprietario o l’usufruttuario di un bene, anche mobile (anche
un animale) che servì alla trasgressione
Colui che esercita la direzione o vigilanza di una persona a lui
soggetta
La persona giuridica o l’ente che il trasgressore rappresenta
E’ sempre salvo il diritto di regresso (art. 2055 Cod.
civ.) dell’obbligato in solido verso il trasgressore
E’ sempre ammessa la prova liberatoria (il bene fu
usato contro la mia volontà)
La non trasmissibilità delle
obbligazioni


Come nel diritto penale, le obbligazioni di
pagare le sanzioni non si trasmettono agli eredi
Vale anche per il debitore solidale, ma non nei
confronti del trasgressore principale
Il principio di specialità nel caso di
concorso con norma penale (art. 9)




Richiama i principi del concorso apparente in ambito
penale
Se concorrono due norme dello Stato (penale e
amministrativa) si applica la norma speciale, che ha
una sfera di applicazione più ristretta e pertinente alla
fattispecie in esame (“lo stesso fatto”)
Se concorre una norma penale dello Stato e una
amministrativa della Regione, si applica sempre la
norma dello Stato
La legge 157/92 ha soppresso il reato di “furto
venatorio”, lasciando applicabili solo le sanzioni
regionali
I criteri di applicazione delle
sanzioni (art. 11)
Il
limite minimo e il limite massimo
La gravità della violazione
L’opera svolta dal trasgressore
La personalità del trasgressore
Le sue condizioni economiche
SUSSISTE L’OBBLIGO DI MOTIVARE
SCELTE ED IL DIRITTO AL RIESAME!
LE
La procedura di applicazione




I poteri presupposti del pubblico ufficiale
nell’atto di accertamento
La contestazione e la notificazione
Il pagamento in misura ridotta
L’ordinanza-ingiunzione
I poteri presupposti del pubblico
ufficiale nell’atto di accertamento

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

Assumere informazioni
Procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi
dalla privata dimora
Procedere a rilievi
Sequestrare le cose che possono formare
oggetto di confisca amministrativa
La contestazione e la notificazione
(art. 14)
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




Immediatezza della contestazione
Ha valore di atto pubblico, anche se non firmato dal trasgressore
La confessione è equivalente se verbalizzata e sottoscritta
E’ necessaria Notifica entro 90 gg. se non possibile la
contestazione immediata
Effetti prescrittivi dell’omessa notificazione
Non necessaria la menzione del pagamento in misura ridotta
(Cass. Civ. 117/97), salva diversa previsione di legge
La notificazione deve essere operata anche verso gli obbligati in
solido
Il pagamento in misura ridotta (art.
16)
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


Pari al terzo del massimo o al doppio del minimo, se
previsto
Il pagamento libera gli obbligati: pertanto deve essere
verbalizzato
Se non viene effettuato sussiste l’obbligo del rapporto
all’autorità competente (art. 17), salvo che sussista la
connessione obiettiva con un reato (art. 24)
Il rapporto non deve avere una forma specifica, salvo
che si siano effettuati atti di sequestro cautelare
A chi va presentato il Verbale di
Accertata Violazione?

All’ufficio provinciale competente per le materie di caccia, pesca,
tartufi, funghi (se la violazione è avvenuta nel territorio di competenza della
provincia), Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale
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
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Al Presidente della Comunità Montana Competente per i funghi.
Al Sindaco per le violazioni ai regolamenti di polizia rurale e per la
violazione alla L.R. n. 2/77.
All’Ente Parco per le violazioni ai Regolamenti dell’Area Protetta.
L’ufficio territorialmente competente è quello del luogo, non della
residenza del trasgressore
Il Verbale è atto pubblico, quindi fa prova fino a querela di falso (2700
C.C.), solo per i fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale, ma non
per gli elementi valutativi (Cass. Civ., 3522/1999)
I fatti direttamente accertati non possono essere contestati con prova
testimoniale di segno contrario, ma solo querelando il pubblico ufficiale
per falso ideologico (Cass. Civ. 1006/1999)
Il valore probatorio del rapporto
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

Il rapporto è atto pubblico, quindi fa prova fino a querela di falso
(2700 C.C.), solo per i fatti avvenuti in presenza del pubblico
ufficiale, ma non per gli elementi valutativi (Cass. Civ., 3522/1999)
I fatti direttamente accertati non possono essere contestati con
prova testimoniale di segno contrario, ma solo querelando il
pubblico ufficiale per falso ideologico (Cass. Civ. 1006/1999)
(Cass. Civ. Sez. I, 7913/90) In materia di caccia in zona vietata, la
fede privilegiata del rapporto comporta che il trasgressore:
–
–
Possa contestare l’effettiva inclusione dell’area nella zona vietata
Non possa contestare l’indicazione del luogo contenuta nel verbale
L’ordinanza-ingiunzione (art. 18)


E’ un atto amministrativo e non giurisdizionale
Ha caratteristiche di:
–
–
–
–
Autoritarietà
Esecutività
Attitudine a diventare definitiva
Esecutorietà interna

Deve essere scritta e motivata

L’alternativa è l’archiviazione
L’archiviazione
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

E’ conseguenza dell’infondatezza del rapporto,
deducibile d’ufficio o tramite le difese degli interessati
E’ disposta con ordinanza motivata
Deve essere comunicata solo all’ufficio
Non è prevista alcuna forma di riesame o controllo
L’ordinanza non acquisisce forza di giudicato, quindi
non ostacola l’esercizio dell’azione penale (Cass. Civ.
Sez. Unite, n. 6193/1993)
La difesa degli incolpati




La P.A. ha l’obbligo di assumere le dichiarazioni
personali, qualora richieste entro 30 gg.
La P.A. ha l’obbligo di esaminare gli scritti difensivi e
documenti, qualora inviati entro 30 gg.
Non sussiste il diritto al contraddittorio o all’istruttoria
Sussiste il diritto alla verbalizzazione dell’audizione
personale
L’opposizione al sequestro (art. 19)




Può essere proposta anche immediatamente e
separatamente dall’opposizione principale
L’autorità decide con ordinanza motivata entro 10
giorni. Vige il silenzio-assenso
La restituzione può essere disposta previa istanza e
pagamento delle spese di custodia
Se l’opposizione è rigettata, il sequestro cessa efficacia
se non viene emessa ordinanza-ingiunzione
L’opposizione all’ordinanzaingiunzione



Proposta davanti al giudice territorialmente
competente mediante ricorso
Entro 30 gg. dalla notificazione (60 se
all’estero)
L’opposizione non sospende il termine per
l’esecuzione salvo diversa disposizione
(inoppugnabile) del giudice, per gravi motivi e
ove richiesta
Il reato e il processo penale
1° Corso 2009 per Guardie
Volontarie Venatorie
dell’Arci-Caccia di Parma
A cura del Rag. Luca Benecchi e del
Dr. Luciano Passera
L’ordinamento penale

E’ un complesso di norme giuridiche che
delineano altrettante regole di condotta,
positive o negative, la cui inosservanza dà
luogo al verificarsi di conseguenze penali
Lo schema del rapporto di
diritto penale
Regole di
condotta
Obbligo di
osservanza
Le tipologie di
pena:
Sanzioni penali in
caso di inosservanza
- per i delitti
- per le
contravvenzioni
Le tipologie di pena

Per i delitti:
–
–
–
Ergastolo
Reclusione
Multa

Per le contravvenzioni:
–
–
Arresto
Ammenda
ALTERNATIVAMENTE O CONGIUNTAMENTE
I principi della Costituzione in
materia penale

Art. 24:
La difesa è un diritto
inviolabile
in ogni stato e grado
del procedimento
I principi della Costituzione in
materia penale

Art. 25:
-
primo comma: nessuno può essere distolto dal
giudice naturale precostituito per legge
-
secondo comma: nessuno può essere punito se non
in forza di una legge entrata in vigore prima del
fatto commesso
I principi della Costituzione in
materia penale

Art. 24:
La difesa è un diritto
inviolabile
in ogni stato e grado
del procedimento
I principi della Costituzione in
materia penale

Art. 27:
–
–
–
–
Primo comma: la responsabilità penale è personale
Secondo comma: l’imputato non è considerato
colpevole sino alla condanna definitiva
Terzo comma: le pene non possono consistere in
trattamenti disumani e devono tendere alla
rieducazione del condannato
Non è ammessa la pena di morte
I principi della Costituzione in
materia di processo penale

Art. 111:
–
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo
regolato dalla legge
–
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le
parti davanti ad un giudice terzo ed imparziale. La
legge ne assicura la ragionevole durata.
I principi della Costituzione in
materia di processo penale

Art. 112:
–
L’azione penale è obbligatoria.
La fase delle indagini preliminari



326 c.p.p.: il p.m. e la p.g.
svolgono le indagini
necessarie per le
determinazioni inerenti
l’esercizio dell’azione penale
327 c.p.p.: il p.m. dirige e
dispone direttamente della
p.g.
327-bis c.p.p.: il difensore può
svolgere una autonoma
attività investigativa per
individuare elementi di prova
a favore del proprio assistito

Al P.M. spetta il giudizio
di fondatezza della
notizia di reato
L’accusa è
sostenibile
in giudizio
L’accusa è
infondata
La conclusione delle indagini
preliminari


Se l’accusa è infondata, il P.M. chiede al G.I.P.
l’archiviazione della notizia di reato (con
decreto)
Se l’accusa è sostenibile in giudizio, il P.M.
esercita l’azione penale con la richiesta al
G.I.P. di rinvio a giudizio
L’udienza preliminare

Si svolge davanti al G.I.P.

Si effettua un filtro delle imputazioni azzardate, che
richiama la valutazione della fondatezza sulla notizia di
reato (non luogo a procedere/disposizione del giudizio)
Il giudizio si può già definire in primo grado con i riti
alternativi:

–
–
Patteggiamento (sentenza non appellabile)
Giudizio abbreviato (sentenza)
Il giudizio



Si svolge presso il Tribunale o la Corte d’assise
Il dibattimento
La sentenza
–
–
Condanna
Proscioglimento
L’appello


Ha ad oggetto la sentenza di primo grado
(fondatezza, motivi di doglianza)
Dà luogo alla sentenza di secondo grado
–
–

Conferma
Riforma
Può essere impugnata davanti alla Corte di
Cassazione
Il giudizio di cassazione


E’ un giudizio di legittimità
Dà luogo ad una sentenza
–
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Conferma
Annullamento



Con rinvio
Senza rinvio
parziale
Le misure cautelari


Il presupposto di applicazione sono i “gravi
indizi di colpevolezza”
Si dividono in:
–
Personali


–
Interdittive
coercitive
Reali


Sequestro conservativo
Sequestro preventivo
Fly UP