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Diapositiva 1 - Consulenti del Lavoro di Firenze

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Diapositiva 1 - Consulenti del Lavoro di Firenze
LE NOVITA’ DEL MODELLO
UNICO 2014
A cura del Dott. Ernesto Gatto
INDICE DEGLI ARGOMENTI
1) PERSONE FISICHE
COMPENSAZIONE CREDITI IMPOSTE
MODIFICHE TASSAZIONE REDDITI
DIRETTE E VISTO DI CONFORMITA’
FONDIARI PERSONE FISICHE
CEDOLARE SECCA SU LOCAZIONI A
BONUS RISTRUTTURAZIONI,
CANONE CONCORDATO
RISPARMIO ENERGETICO E MOBILI
DETRAZIONE IRPEF POLIZZE VITA
RIVALUTAZIONE TERRENI E QUOTE
ED INFORTUNI
PER LE PERSONE FISICHE
INCREMENTO DETRAZIONI IRPEF
REDDITI DI FONTE ESTERA E NUOVO
PER I FIGLI A CARICO
QUADRO RW
2
INDICE DEGLI ARGOMENTI
2) IMPRESE E PROFESSIONISTI
DEDUCIBILITA’ PARZIALE IMU PER
INDENNITA’ SUPPLETIVA DI
LE IMPRESE ED I PROFESSIONISTI
CLIENTELA
A.C.E. – AIUTO ALLA CRESCITA
RIVALUTAZIONE DEI BENI
ECONOMICA DELLE IMPRESE
AZIENDALI
NUOVA FISCALITA’ DIRETTA DELLE
BENEFICI PER I SOGGETTI CONGRUI
AUTO AZIENDALI
E COERENTI AI FINI DEGLI STUDI
RECUPERO RITENUTE PER I
DEDUZIONE IRAP DAL REDDITO
CONTRIBUENTI MINIMI
D’IMPRESA O PROFESSIONE
3
COMPENSAZIONE CREDITI IMPOSTE DIRETTE E
VISTO DI CONFORMITA’
Per i crediti relativi ad ires, irpef, irap,
addizionali, ritenute ed imposte sostitutive
Risultanti da dichiarazioni presentate o trasmesse a decorrere dal 2014
(relative al 2013) e di importo superiore a € 15.000
Viene introdotto l’obbligo di
apposizione del visto di conformità
Quale condizione per l’utilizzo in
compensazione a mezzo modello F24
4
COMPENSAZIONE CREDITI IMPOSTE DIRETTE E
VISTO DI CONFORMITA’
l’Agenzia delle entrate ha chiarito
Che la soglia di € 15.000 va verificata in relazione ad ogni singola
imposta
Che le compensazioni oltre la soglia di € 15.000 dovranno essere
effettuate con i sistemi Entratel o Fisconline (no home banking)
Che tali sistemi consentiranno il superamento della soglia nelle more
che venga successivamente apposto il visto di conformità
5
COMPENSAZIONE CREDITI IMPOSTE DIRETTE E
VISTO DI CONFORMITA’
Il visto di conformità potrà essere
apposto da
Dottori e Ragionieri commercialisti, Consulenti del lavoro ed Esperti
tributari iscritti alla CCIAA al 30/09/1993
Che abbiano richiesto all’Agenzia delle entrate l’iscrizione all’Elenco
centralizzato dei soggetti legittimati al rilascio del visto
Che abbiano stipulato apposita polizza assicurativa di r.c. professionale
con massimale di almeno € 1.032.913,80
6
NOVITA’ SUI VERSAMENTI MEDIANTE MODELLO F24
Dal 1^ ottobre 2014 il Mod. F24 cartaceo sarà
consentito solo per versamenti senza
compensazioni di importo sino a € 1.000
I versamenti con compensazioni e saldo positivo sino a € 1.000
dovranno essere effettuati a mezzo Entratel, Fisconline o servizi di
home banking
I versamenti senza compensazioni di importo superiore a € 1.000
dovranno essere effettuate a mezzo Entratel, Fisconline o servizi di
home banking
Le presentazioni di Modelli F24 a saldo zero dovranno essere
effettuate esclusivamente a mezzo Entratel o Fisconline
7
MODIFICHE ALLA TASSAZIONE DEI REDDITI
FONDIARI PER LE PERSONE FISICHE
La tassazione si applica al 95%
del canone annuo di locazione
(sino al 2012 era 85%)
Per i fabbricati di interesse
storico artistico la tassazione si
applica al 65% del canone
Il 50% della rendita catastale
rivalutata di 1/3 dei fabbricati
abitativi sfitti siti nel Comune di
residenza è soggetto a irpef
I fabbricati abitativi concessi in
locazione a canone concordato
sono soggetti a irpef per il
66,50% del canone
8
BONUS RISTRUTTURAZIONI, RISPARMIO ENERGETICO,
MOBILI – ARREDI ED ELETTRODOMESTICI
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA
DETRAZIONE DAL 55% AL 65% PER
LE SPESE SOSTENUTE DAL 6 GIUGNO
2013
INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE
EDILIZIA
DETRAZIONE DAL 36% AL 50% PER
LE SPESE SOSTENUTE DAL 26
GIUGNO 2012
BONUS MOBILI, ARREDI E GRANDI
ELETTRODOMESTICI
DETRAZIONE DEL 50% PER LE SPESE
SOSTENUTE DAL 6 GIUGNO 2013 NEL
LIMITE MAX DI € 10.000
9
BONUS MOBILI – ARREDI ED ELETTRODOMESTICI
La detrazione spetta a condizione che il fabbricato
che accoglie i beni sia stato già oggetto di opere di
ristrutturazione effettuate a partire dal 26 giugno 2012
Il pagamento per il solo acquisto dei beni (non
delle opere) può anche essere stato
perfezionato con carta di credito o di debito
L’agevolazione deve essere spalmata in 10 anni
e le eventuali quote residue non vengono
trasferite al cessionario, erede o donatario
10
BONUS MOBILI – ARREDI ED ELETTRODOMESTICI
Appare discutibile il chiarimento fornito dall’Agenzia
delle entrate al Telefisco 2014
Ove viene disconosciuta la spettanza del bonus
mobili e arredi a seguito dell’installazione di un
impianto di allarme
Secondo la risposta dell’Agenzia l’agevolazione
resta legata esclusivamente alla previa
effettuazione di lavori “straordinari”
11
ALIQUOTA CEDOLARE SECCA SU LOCAZIONI A
CANONE CONCORDATO
Per i contratti di locazione a canone concordato l’aliquota
della cedolare secca per il 2013 scende dal 19% al 15%
Per gli stessi contratti di cui sopra
l’aliquota per il triennio 2014- 2017
Scende dal 15% al 10%
Per i contratti di locazione a canone
libero l’aliquota
Resta ferma al 21%
L’opzione o la revoca per il regime di
tassazione in cedolare secca
Da aprile 2014 si effettua con il nuovo
Modello RLI (telematico o cartaceo)
Oltre all’aliquota agevolata il regime
della cedolare secca prevede
L’esonero dalle addizionali irpef,
dall’imposta di bollo e di registro
Una ulteriore differenza tra il regime
ordinario e la cedolare secca
E’ costituita dalla tassazione dell’intero
canone annuale e non del 95%
12
APPLICAZIONE DELLA CEDOLARE SECCA E STIPULA
DI CONTRATTI A CANONE CONCORDATO
REGIME CEDOLARE SECCA
REGIME CANONE CONCORDATO
Unità immobiliare abitativa
Il solo conduttore deve essere persona
fisica ed eleggervi la residenza
Entrambe le parti interessate devono
essere persone fisiche
Il contratto deve avere una durata di 3
anni più eventuali 2
Utilizzo effettivo abitativo
Il canone deve essere inferiore alle
soglie fissate dal Comune interessato
Il locatore rinuncia agli adeguamenti
ISTAT
Il Comune sede dell’immobile deve
essere ad alta tensione abitativa
13
DETRAZIONE IRPEF SU POLIZZE VITA ED INFORTUNI
PER IL 2013
Il tetto massimo di detrazione dei
premi pagati per polizze vita o
infortuni scende da € 1.291 a € 630
PER IL 2014
Il tetto massimo di detrazione dei
premi pagati per polizze vita o
infortuni scende dal € 630 a € 530
Dal 2014 la spesa massima detraibile risale a € 1.291 per i
premi versati con riferimento ad assicurazioni sul rischio di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana
I nuovi limiti valgono anche per i premi relativi a contratti di
assicurazione vita ed infortuni stipulati o rinnovati entro il 2000
14
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI
QUADRI RM E RT DEL MODELLO UNICO 2014
I dati relativi alla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni
operata nel 2013 devono essere indicati nei suddetti quadri
La eventuale omessa indicazione non pregiudica gli effetti
della rivalutazione (Circolare n. 1/2013)
Terreni:
Quadro RM - Sez. X
righi da RM20 a RM22
Partecipazioni:
Quadro RT
righi RT 105 e 106
15
INCREMENTO DETRAZIONI PER I FIGLI A CARICO
Dal 2013 le detrazioni per i figli
a carico sono le seguenti
FIGLIO A CARICO
DA € 800 A € 950
FIGLIO DI ETA’ INFERIORE
A TRE ANNI DA € 900 A € 1.220
FIGLIO A CARICO
DISABILE DA € 950 A € 1.350
FIGLIO DISABILE DI ETA’ INF.
A TRE ANNI DA € 1.220 A € 1.620
16
REDDITI DI FONTE ESTERA E NUOVO QUADRO RW
L’art.9 della legge n. 97/2013 ha inciso fortemente nella
costruzione del nuovo Quadro RW
Eliminazione della soglia di € 10.000 per
l’obbligo di segnalazione
Eliminazione delle vecchie sezioni I e III in
cambio di una maggiore complessità
Riduzione rilevante delle sanzioni in
caso di irregolarità nella compilazione
Ampliamento dei soggetti tnuti alla
segnalazione (società e trust)
Netta differenziazione tra irregolarità commesse in relazione a Paesi a fiscalità ordinaria
(adempimenti e sanzioni ridotte) rispetto a quelle commesse in relazione a Paesi a
fiscalità privilegiata (adempimenti più complessi e sanzioni più pesanti)
17
REDDITI DI FONTE ESTERA E NUOVO QUADRO RW
•NUOVO !!
• Non esiste più invece il codice 99 – altre operazioni
18
IL QUADRO DELLE SANZIONI
Sanzioni del Quadro RW
Investimenti
ordinaria
in
Ante L. 97/2013
Paesi
a
fiscalità Investimenti in Paesi a fiscalità privilegiata
Post
97/2013
L. Ante L. 97/2013
Post L. 97/2013
Dal 10 al 50% degli Dal 3 al 15% Dal 10 al 50% degli Dal 6 al 30% degli
importi non dichiarati degli importi importi non dichiarati importi non dichiarati
non dichiarati
Presunzione di costituzione di reddito delle
somme non dichiarate e raddoppio periodi di
accertamento
Eliminata la devastante sanzione del sequestro per equivalente
19
• IL CONTO CORRENTE 1
• Giacomo è titolare di un conto corrente in comproprietà col coniuge Marta
detenuto in Francia.
• Il conto corrente ha un saldo al 1° gennaio 2013 di 56.000 euro mentre al
31.12.2013 il saldo è di 65.000 euro.
• Gli interessi attivi corrisposti nel corso del 2013 ammontano a 1.000 euro.
• Non vi sono soggetti delegati al prelievo.
20
• IL CONTO CORRENTE 2
• Sergio ha un potere di prelievo sul conto corrente dei genitori Giacomo e
Marta dell'esempio precedente.
• Alla luce dei chiarimenti della C.M. 38/E/2013 egli deve comunque
procedere alla segnalazione nel modulo RW del conto corrente estero.
21
• L’IMMOBILE 3
• Marco ha un immobile in Francia sfitto. Il costo di acquisto è di 200.000
euro.
• In Francia ha pagato le seguenti imposte patrimoniali:
• Tax foncière _____________________ 600 euro
• Impôt de Solidarité sur la Fortune ____ 800 euro
• Valore locatizio ___________________2.000 euro
22
•L’IMMOBILE 4
•Costo storico
23
• L’IMMOBILE 5
• Giuseppe detiene un immobile in Lussemburgo ma
esclusivamente in nuda proprietà.
• La compilazione del modello avverrà con le seguenti
modalità.
24
CENNI SUL NUOVO REDDITOMETRO
Un solo splafonamento annuale
può far scattare l’accertamento
(necessari due scostamenti sino
al 2008)
Lo scostamento tra reddito
dichiarato e reddito accertato
deve essere > 20% (sino al 2008
era il 25%)
La spesa per incrementi
patrimoniali si presume
finanziata da redditi dello stesso
anno (sino al 2008 in 5 anni)
E’ necessario che l’avviso di
accertamento sia preceduto dal
doppio contraddittorio (non
obbligatorio sino al 2008)
25
MAGGIORE ACCURATEZZA NELLA RICOSTRUZIONE
SINTETICA DEL REDDITO
Processo logico nella “nuova”
determinazione del reddito
I contribuenti sono stati differenziati in funzione del nucleo
familiare e dell’area territoriale di appartenenza
11 nuclei familiari
tipo
5 aree territoriali
26
DAL REDDITO ACCERTABILE AL NUCLEO FAMILIARE A
QUELLO RIGUARDANTE LA SINGOLA PERSONA FISICA
Si valuta l’incidenza di ciascun singolo reddito dichiarato in
relazione alla somma di tutti i redditi dichiarati dai
componenti il nucleo familiare e le spese sostenute dai
familiari a carico vengono attribuite pro-quota ai soggetti che
li hanno posti a proprio carico
27
MODALITA’ DA SEGUIRE PER CALCOLARE
LO SCOSTAMENTO MAX DEL 20%
Il contribuente può essere accertato se il reddito determinato
sinteticamente supera quello dichiarato maggiorato del 20%
(modalità più penalizzante per il contribuente)
REDDITO DICHIARATO € 82.000
IL CONTRIBUENTE PUO’ ESSERE
REDDITO ACCERTATO € 100.000
ACCERTATO (82.000 + 20% = 98.400)
28
PROCESSO LOGICO NELLA «NUOVA»
DETERMINAZIONE SINTETICA DEL REDDITO
L’Agenzia delle entrate in sede di indagine dovrà
prendere in considerazione
L’entità più elevata tra la spesa effettivamente riscontrata o risultante
dalle informazioni presenti in anagrafe tributaria e quella derivante
dai dati di spesa per elementi certi certificati dall’Istat
Non si considerano le spese effettivamente relative all’attività
d’impresa, arte o professione sulla base di idonea documentazione
29
DETERMINAZIONE SINTETICA DEL REDDITO
Spese che dalle informazioni presenti nell’anagrafe tributaria risultano
sostenute dal contribuente
Spese per elementi certi (auto, affitto, etc…) sulla base del maggior
valore tra quello sostenuto effettivamente e quello certificato dall’Istat
Spesa per incrementi patrimoniali del contribuente imputabile al
periodo d’imposta (immobili, auto, imbarcazioni, etc..)
Quota di risparmio riscontrata formatasi nell’anno
I beni e servizi ad uso promiscuo concorrono per la
parte non deducibile (auto 80%, telefonia 20%, ristoranti
ed alberghi 25%, etc..)
30
RICADUTE DELL’EVENTUALE ACCERTAMENTO
SINTETICO DA REDDITOMETRO
Considerato che l’accertamento interviene sul reddito
complessivo e non sulla singola categoria di reddito
Non vi sono conseguenze diverse da quelle che riguardano
l’irpef e le sue addizionali
NO IVA
NO IRAP
NO INPS
31
GIUSTIFICAZIONI OPPONIBILI DAL CONTRIBUENTE
Esistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta d’imposta
(dividendi, T.F.R.)
Somme derivanti da disinvestimenti patrimoniali (immobili,
titoli, riscatto polizze vita)
Utilizzo di finanziamenti, donazioni, eredità, vincite
33
GIUSTIFICAZIONI OPPONIBILI DAL CONTRIBUENTE
Presenza di redditi effettivi a fronte di redditi convenzionali
(agrari, forfettari, etc…)
Reddito spendibile maggiore del reddito dichiarato (t.f.r.,
ammortamenti, accantonamenti, importi a forfait, etc….)
Utilizzo di risparmi di periodi d’imposta precedenti
34
RIVALUTAZIONE BENI AZIENDALI SOCIETA’ DI CAPITALE
QUADRO RQ DEL MODELLO UNICO 2014 SC
Vanno indicati i dati relativi alla rivalutazione dei beni ammortizzabili,
non ammortizzabili e delle partecipazioni operate sul bilancio 2013
I righi 71,72 e 73 - colonne 1 e 2 richiedono semplicemente l’indicazione
dei maggiori valori attribuiti e della relativa imposta sostitutiva
• BENI AMMORTIZZABILI = 16%
• BENI NON AMMORTIZZABILI = 12%
• PARTECIPAZIONI = 12%
I righi 78 a 79 sono invece riservati
ai soggetti che intendono affrancare,
in tutto o in parte, il saldo di
rivalutazione risultante (aliq. 10%)
Analoga impostazione è riscontrabile nei modelli Unico 2014 SP e PF
35
•IL PROSPETTO DEL QUADRO RQ: sezione A
È sufficiente la compilazione del prospetto
Se non pago la sostitutiva mi verrà iscritta a ruolo
negozio
50.000
8.000
abitazione
50.000
6.000
36
• I TOTALI DA VERSARE: sezione B
Questa parte normalmente non interessa
XXXXX
14.000
Qui si indicano gli importi della sostitutiva anche della sezione A,
ma l’imposta sostitutiva dovrà essere versata in unica soluzione (Dl 66/2014)
37
• AFFRANCAMENTO DEL SALDO ATTIVO DELLA
RIVALUTAZIONE – sezione C
Per Agenzia Riserva al lordo
sostitutiva
86.000
8.600
8.600
Per giurisprudenza Riserva al netto
sostitutiva
l’imposta sostitutiva dovrà essere
versata in unica soluzione (Dl
66/2014)
38
RIVALUTAZIONE 2008 E 2013 E QUADRO RV
Esempio :
Bene costo storico 100.000 ammortizzato al 31.12.2007 per 70.000, residuo quindi 30.000.
Valore di mercato al 2008 = 310.000.
Valore di sostituzione 350.000. Si determina un saldo attivo di 280.000 su cui è stata versata
l’imposta sostitutiva pari al 3% di 280.000, cioè 8.400. Coefficiente d’ammortamento pari al 3% .
Quote di ammortamento : 2008 = 3000, 2009/2013 = 52.500 (indeducibile = 30.000)
Residuo 2013 = 350.000 meno fondo 95.500 = 254.500 ( valore fiscale 284.500)
265.00
0
15.000
10.500
280.00
0
10.500
254.50
0
284.50
0
39
RIVALUTAZIONE 2008 E 2013 E QUADRO RV
Esempio :
Bene costo storico 100.000 ammortizzato al 31.12.2012 per 70.000, residuo quindi 30.000.
Valore di mercato al 2013 = 310.000. Valore di sostituzione 350.000. Si determina un saldo
attivo di 280.000 su cui è stata versata l’imposta sostitutiva pari al 16% .
Il coefficiente d’ammortamento è pari al 3% .
Quote di ammortamento: 2013 = 3000
30.000
30.000
280.00
0
3.000
3.000
307.00
0
27.000
40
A.C.E. – AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA DELLE IMPRESE
Nel Modello Unico 2014 l’agevolazione si applica agli incrementi
del patrimonio netto al 31/12/2013 (al netto dell’utile 2012) e
rispetto a quello al 31/12/2010 (al netto dell’utile 2010)
La determinazione degli
incrementi e del relativo
rendimento nozionale si effettua
nel quadro RS righi 113 - 115
Il risultato di tale processo viene
trasferito al quadro RN rigo 6 –
colonna 4 per l’abbattimento del
reddito imponibile
Nelle società di persone e nelle
ditte individuali in contabilità
ordinaria (anche per opzione)
Il rendimento nozionale del 3%
si applica all’intero patrimonio
netto al 31/12/2013
41
• ACE NEL QUADRO RS: INCREMENTI E DECREMENTI
Riduzioni effettive
in denaro e in natura
per attribuzione ai soci
Cumulo degli incrementi
eseguiti nel 2011/12/13
•
•
•
•
Possibili incrementi 2013
Utile 2012 a riserva 2013
Conferimenti in denaro 2013 (ragguaglio)
Conferimenti in denaro e utili destinati a
riserva nel 2011 e 2012 (computo al
100%)
Riserve indisponibili che sono diventate
disponibili (es. utili su cambi realizzati nel
2013)
•
•
Possibili decrementi 2013
Distribuzioni utili 2013 e attribuzioni in
natura 2013, rilevanza dall’1.1.2013
oltre ai decrementi verificatisi nel 2011 e
2012
42
LA FISCALITA’ DIRETTA DELLE AUTO AZIENDALI
Dal 2013 la fiscalità diretta
delle auto aziendali è la seguente
LA DEDUCIBILITA’ DEI COSTI PER LE
AUTO DI IMPRESE E PROFESSIONISTI
SCENDE DAL 40% AL 20%
LA DEDUCIBILITA’ DEI COSTI PER LE
AUTO IN USO PROMISCUO AI
DIPENDENTI SCENDE DAL 90% AL 70%
RESTANO IMMUTATE LE REGOLE PER
GLI AGENTI DI COMMERCIO CHE
DEDUCONO L’80% DEI COSTI
RESTANO IMMUTATE LE REGOLE PER I
CONTRIBUENTI MINIMI CHE
DEDUCONO IL 50% DEI COSTI
43
ATTENZIONE ALLE CONSEGUENZE DA REDDITOMETRO
Al Telefisco 2014 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che
per le sole imprese individuali ed i professionisti
La parte dei costi di acquisto
e di impiego dei beni ad uso
promiscuo non deducibili
Concorre a formare il reddito
sinteticamente accertabile
dello stesso contribuente
Ciò evidentemente investirebbe l’80% dei costi auto, il 20% delle
spese telefoniche, il 25% di ristoranti e alberghi, etc…..
44
DEDUCIBILITÀ IRAP E IMU
Indicare le imposte imputate indeducibili nel
Conto economico
Deduzione Irap forfettaria
Per interessi passivi
12
Deduzione Irap
analitica
Costo del lavoro
33
Deduzione Imu per immobili
strumentali
38
45
DEDUCIBILITA’ PARZIALE DELL’IMU PER LE
IMPRESE ED I PROFESSIONISTI
Per l’anno 2013 e’ deducibile dal
reddito dìimpresa, arte o professione
Il 30% dell’IMU pagata sugli immobili
strumentali
Si indica tra le variazioni in diminuzione
dal reddito (quadro RF – codice 38)
Dal 2014 la percentuale di
deducibilita’ scende al 20%
La deduzione si applica con il
criterio di cassa ma e’ inibita la
deduzione dell’IMU 2012
ancorché pagata nel 2013
Si ritiene che non sia deducibile l’IMU pagata su immobili
ad uso promiscuo ne le sanzioni e gli interessi in caso di
pagamento ritardato
46
DEDUZIONE IRAP DAL REDDITO D’IMPRESA
RIGO RF 55 DEL MODELLO UNICO 2014 SOCIETA’ DI CAPITALE
Nel modello Unico 2014 tra le variazioni in diminuzione dal reddito è
indicata l’irap sul costo del lavoro e quella a forfait sugli oneri finanziari
Con il codice 12 si indica la
deduzione forfettaria pari al 10%
degli importi pagati nel 2013 a
condizione che vi siano oneri
finanziari che eccedano i proventi
Con il codice 33 si indica la
deduzione analitica integrale degli
importi pagati nel 2013 (compreso il
saldo 2012) in relazione al costo del
personale dipendente
47
RECUPERO RITENUTE CONTRIBUENTI MINIMI
RIGO RS 40 DEL MODELLO UNICO 2014 PERSONE FISICHE
Nel modello Unico 2014 è stato istituito il rigo RS 40 che accoglie
le ritenute subite (ancorché per errore) dai contribuenti “minimi”
Il Rigo può accogliere qualunque
tipologia di ritenuta subita da un
contribuente minimo e gli
consente di distribuirla a suo
piacimento all’interno dei righi:
- RN 32: per la parte da utilizzare a
deconto dell’irpef dovuta
- LM 13: per la parte da utilizzare a
deconto dell’imposta sost. dovuta
48
INDENNITA’ SUPPLETIVA DI CLIENTELA
L’Agenzia delle entrate con la circolare n. 33/2013 ha
definitivamente sciolto i nodi relativi al criterio di deducibilità
Accantonamenti effettuati sino
al 1992
Deducibili per cassa
Accantonamenti effettuati dal
1993
Deducibili per competenza
49
• SVALUTAZIONI E PERDITE SU CREDITI DI MODESTO IMPORTO
Nonostante la circolare 26/E/2013 parifichi le svalutazioni alle perdite, la
compilazione del prospetto blocca la deducibilità dei crediti di modesto
importo se non inseriti nel rigo delle perdite. Ad esempio, crediti 100.000, con
svalutazione di 2 crediti di modesto importo da 2.400 ciascuno. IL
PROBLEMA NON SI PONE SE INDICO 4.800 NEL RIGO DELLE PERDITE.
SENZA BLOCCO
4.800
4.800
CON BLOCCO
4.800
500
50
• SOCIETA’ DI COMODO: LA STRUTTURA DEL PROSPETTO
PRIMA ANALISI
SECONDA ANALISI
51
NON
OPERATIVE
PERDITA
SISTEMICA
DA VALUTARE IN RELAZIONE AL
2013
• SOCIETA’ DI COMODO: LE ESCLUSIONI PIÙ COMUNI
2
per i soggetti che si trovano nel primo
periodo d’imposta
per le società che nei due esercizi
7 precedenti hanno avuto un numero di
dipendenti mai inferiore alle dieci unità
9
per le società che presentano un
ammontare complessivo del valore
della produzione (raggruppamento A
del conto economico) superiore al
totale attivo dello stato patrimoniale
1
1
per le società che risultano congrue e
coerenti ai fini degli studi di settore
52
TRIENNIO DI
RIFERIMENT
O:
2010
2011
2012
DA VALUTARE SU UN QUALSIASI ANNO
DEL TRIENNIO
• SOCIETA’ DI COMODO: LE DISAPPLICAZIONI PIÙ COMUNI
4
Società che detengono partecipazioni, iscritte
esclusivamente tra le immobilizzazioni finanziarie, il cui
valore economico è prevalentemente riconducibile a:
-società considerate non in perdita sistematica ;
-società escluse dall'applicazione per interpello;
-società collegate residenti all'estero cui si applica il
regime dell'articolo 168 del TUIR.
Società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di
disapplicazione della disciplina sulle società in perdita
5 - 6 sistematica in relazione ad un precedente periodo di
imposta senza variazioni
Società che conseguono un margine operativo lordo
7 positivo.
Società per le quali risulta positiva la somma algebrica
della perdita fiscale di periodo e degli importi che non
concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di
9 proventi esenti, esclusi o soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, ovvero di
disposizioni agevolative.
11
99
Società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi
di settore
Società già impegnatesi allo scioglimento
53
• SOCIETA’ DI COMODO: LA GESTIONE DEGLI INTERPELLI
TERMINE
02.07.2014
ENTRO 90 GIORNI DAL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE DEI REDDITI (se si vuole dal termine dei versamenti)
STRUTTUR
A
GLI INTERPELLI SONO AUTONOMI PER REGIME DELLE NON
OPERATIVE E DELLE PERDITE SISTEMICHE
(vanno a due uffici diversi e richiedono due intestazioni diverse)
IMPUGNAR
E IL
DINIEGO?
LA IMPUGNABILITA’ DELL’EVENTUALE DINIEGO E’ UNA FACOLTA’ DEL
CONTRIBUENTE. NON E’ MAI PRECLUSA LA POSSIBILITA’ DI
IMPUGNARE L’AVVISO DI ACCERTAMENTO
54
BENEFICI PER I SOGGETTI CONGRUI E COERENTI
Esistono una serie di benefici di cui possono usufruire i
soggetti congrui e e coerenti ai fini degli studi di settore
E’ causa di esclusione dalla
disciplina sulle società non
operative
E’ causa di disapplicazione dalla
disciplina sulle società in perdita
sistemica
Si sottolinea che l’incoerenza non è mai sanabile mentre la congruità è
raggiungibile anche mediante spontaneo adeguamento in dichiarazione
55
BENEFICI PER I SOGGETTI CONGRUI E COERENTI
Ulteriori benefici di cui possono usufruire i soggetti congrui e
e coerenti ai fini degli studi di settore
Preclusione degli accertamenti
basati sulle presunzioni semplici
(presuntivi e/o analitico-presuntivi)
Riduzione di un anno degli ordinari
termini di decadenza per gli
accertamenti
La determinazione sintetica del reddito complessivo
(Redditometro) è ammessa a condizione che il reddito accertabile
ecceda di oltre 1/3 quello dichiarato
56
GRAZIE E ARRIVEDERCI
Dott. Ernesto Gatto
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