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Diapositiva 1 - Consulenti del Lavoro di Firenze
LE NOVITA’ DEL MODELLO UNICO 2014 A cura del Dott. Ernesto Gatto INDICE DEGLI ARGOMENTI 1) PERSONE FISICHE COMPENSAZIONE CREDITI IMPOSTE MODIFICHE TASSAZIONE REDDITI DIRETTE E VISTO DI CONFORMITA’ FONDIARI PERSONE FISICHE CEDOLARE SECCA SU LOCAZIONI A BONUS RISTRUTTURAZIONI, CANONE CONCORDATO RISPARMIO ENERGETICO E MOBILI DETRAZIONE IRPEF POLIZZE VITA RIVALUTAZIONE TERRENI E QUOTE ED INFORTUNI PER LE PERSONE FISICHE INCREMENTO DETRAZIONI IRPEF REDDITI DI FONTE ESTERA E NUOVO PER I FIGLI A CARICO QUADRO RW 2 INDICE DEGLI ARGOMENTI 2) IMPRESE E PROFESSIONISTI DEDUCIBILITA’ PARZIALE IMU PER INDENNITA’ SUPPLETIVA DI LE IMPRESE ED I PROFESSIONISTI CLIENTELA A.C.E. – AIUTO ALLA CRESCITA RIVALUTAZIONE DEI BENI ECONOMICA DELLE IMPRESE AZIENDALI NUOVA FISCALITA’ DIRETTA DELLE BENEFICI PER I SOGGETTI CONGRUI AUTO AZIENDALI E COERENTI AI FINI DEGLI STUDI RECUPERO RITENUTE PER I DEDUZIONE IRAP DAL REDDITO CONTRIBUENTI MINIMI D’IMPRESA O PROFESSIONE 3 COMPENSAZIONE CREDITI IMPOSTE DIRETTE E VISTO DI CONFORMITA’ Per i crediti relativi ad ires, irpef, irap, addizionali, ritenute ed imposte sostitutive Risultanti da dichiarazioni presentate o trasmesse a decorrere dal 2014 (relative al 2013) e di importo superiore a € 15.000 Viene introdotto l’obbligo di apposizione del visto di conformità Quale condizione per l’utilizzo in compensazione a mezzo modello F24 4 COMPENSAZIONE CREDITI IMPOSTE DIRETTE E VISTO DI CONFORMITA’ l’Agenzia delle entrate ha chiarito Che la soglia di € 15.000 va verificata in relazione ad ogni singola imposta Che le compensazioni oltre la soglia di € 15.000 dovranno essere effettuate con i sistemi Entratel o Fisconline (no home banking) Che tali sistemi consentiranno il superamento della soglia nelle more che venga successivamente apposto il visto di conformità 5 COMPENSAZIONE CREDITI IMPOSTE DIRETTE E VISTO DI CONFORMITA’ Il visto di conformità potrà essere apposto da Dottori e Ragionieri commercialisti, Consulenti del lavoro ed Esperti tributari iscritti alla CCIAA al 30/09/1993 Che abbiano richiesto all’Agenzia delle entrate l’iscrizione all’Elenco centralizzato dei soggetti legittimati al rilascio del visto Che abbiano stipulato apposita polizza assicurativa di r.c. professionale con massimale di almeno € 1.032.913,80 6 NOVITA’ SUI VERSAMENTI MEDIANTE MODELLO F24 Dal 1^ ottobre 2014 il Mod. F24 cartaceo sarà consentito solo per versamenti senza compensazioni di importo sino a € 1.000 I versamenti con compensazioni e saldo positivo sino a € 1.000 dovranno essere effettuati a mezzo Entratel, Fisconline o servizi di home banking I versamenti senza compensazioni di importo superiore a € 1.000 dovranno essere effettuate a mezzo Entratel, Fisconline o servizi di home banking Le presentazioni di Modelli F24 a saldo zero dovranno essere effettuate esclusivamente a mezzo Entratel o Fisconline 7 MODIFICHE ALLA TASSAZIONE DEI REDDITI FONDIARI PER LE PERSONE FISICHE La tassazione si applica al 95% del canone annuo di locazione (sino al 2012 era 85%) Per i fabbricati di interesse storico artistico la tassazione si applica al 65% del canone Il 50% della rendita catastale rivalutata di 1/3 dei fabbricati abitativi sfitti siti nel Comune di residenza è soggetto a irpef I fabbricati abitativi concessi in locazione a canone concordato sono soggetti a irpef per il 66,50% del canone 8 BONUS RISTRUTTURAZIONI, RISPARMIO ENERGETICO, MOBILI – ARREDI ED ELETTRODOMESTICI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DETRAZIONE DAL 55% AL 65% PER LE SPESE SOSTENUTE DAL 6 GIUGNO 2013 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DETRAZIONE DAL 36% AL 50% PER LE SPESE SOSTENUTE DAL 26 GIUGNO 2012 BONUS MOBILI, ARREDI E GRANDI ELETTRODOMESTICI DETRAZIONE DEL 50% PER LE SPESE SOSTENUTE DAL 6 GIUGNO 2013 NEL LIMITE MAX DI € 10.000 9 BONUS MOBILI – ARREDI ED ELETTRODOMESTICI La detrazione spetta a condizione che il fabbricato che accoglie i beni sia stato già oggetto di opere di ristrutturazione effettuate a partire dal 26 giugno 2012 Il pagamento per il solo acquisto dei beni (non delle opere) può anche essere stato perfezionato con carta di credito o di debito L’agevolazione deve essere spalmata in 10 anni e le eventuali quote residue non vengono trasferite al cessionario, erede o donatario 10 BONUS MOBILI – ARREDI ED ELETTRODOMESTICI Appare discutibile il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate al Telefisco 2014 Ove viene disconosciuta la spettanza del bonus mobili e arredi a seguito dell’installazione di un impianto di allarme Secondo la risposta dell’Agenzia l’agevolazione resta legata esclusivamente alla previa effettuazione di lavori “straordinari” 11 ALIQUOTA CEDOLARE SECCA SU LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO Per i contratti di locazione a canone concordato l’aliquota della cedolare secca per il 2013 scende dal 19% al 15% Per gli stessi contratti di cui sopra l’aliquota per il triennio 2014- 2017 Scende dal 15% al 10% Per i contratti di locazione a canone libero l’aliquota Resta ferma al 21% L’opzione o la revoca per il regime di tassazione in cedolare secca Da aprile 2014 si effettua con il nuovo Modello RLI (telematico o cartaceo) Oltre all’aliquota agevolata il regime della cedolare secca prevede L’esonero dalle addizionali irpef, dall’imposta di bollo e di registro Una ulteriore differenza tra il regime ordinario e la cedolare secca E’ costituita dalla tassazione dell’intero canone annuale e non del 95% 12 APPLICAZIONE DELLA CEDOLARE SECCA E STIPULA DI CONTRATTI A CANONE CONCORDATO REGIME CEDOLARE SECCA REGIME CANONE CONCORDATO Unità immobiliare abitativa Il solo conduttore deve essere persona fisica ed eleggervi la residenza Entrambe le parti interessate devono essere persone fisiche Il contratto deve avere una durata di 3 anni più eventuali 2 Utilizzo effettivo abitativo Il canone deve essere inferiore alle soglie fissate dal Comune interessato Il locatore rinuncia agli adeguamenti ISTAT Il Comune sede dell’immobile deve essere ad alta tensione abitativa 13 DETRAZIONE IRPEF SU POLIZZE VITA ED INFORTUNI PER IL 2013 Il tetto massimo di detrazione dei premi pagati per polizze vita o infortuni scende da € 1.291 a € 630 PER IL 2014 Il tetto massimo di detrazione dei premi pagati per polizze vita o infortuni scende dal € 630 a € 530 Dal 2014 la spesa massima detraibile risale a € 1.291 per i premi versati con riferimento ad assicurazioni sul rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana I nuovi limiti valgono anche per i premi relativi a contratti di assicurazione vita ed infortuni stipulati o rinnovati entro il 2000 14 RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI QUADRI RM E RT DEL MODELLO UNICO 2014 I dati relativi alla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni operata nel 2013 devono essere indicati nei suddetti quadri La eventuale omessa indicazione non pregiudica gli effetti della rivalutazione (Circolare n. 1/2013) Terreni: Quadro RM - Sez. X righi da RM20 a RM22 Partecipazioni: Quadro RT righi RT 105 e 106 15 INCREMENTO DETRAZIONI PER I FIGLI A CARICO Dal 2013 le detrazioni per i figli a carico sono le seguenti FIGLIO A CARICO DA € 800 A € 950 FIGLIO DI ETA’ INFERIORE A TRE ANNI DA € 900 A € 1.220 FIGLIO A CARICO DISABILE DA € 950 A € 1.350 FIGLIO DISABILE DI ETA’ INF. A TRE ANNI DA € 1.220 A € 1.620 16 REDDITI DI FONTE ESTERA E NUOVO QUADRO RW L’art.9 della legge n. 97/2013 ha inciso fortemente nella costruzione del nuovo Quadro RW Eliminazione della soglia di € 10.000 per l’obbligo di segnalazione Eliminazione delle vecchie sezioni I e III in cambio di una maggiore complessità Riduzione rilevante delle sanzioni in caso di irregolarità nella compilazione Ampliamento dei soggetti tnuti alla segnalazione (società e trust) Netta differenziazione tra irregolarità commesse in relazione a Paesi a fiscalità ordinaria (adempimenti e sanzioni ridotte) rispetto a quelle commesse in relazione a Paesi a fiscalità privilegiata (adempimenti più complessi e sanzioni più pesanti) 17 REDDITI DI FONTE ESTERA E NUOVO QUADRO RW •NUOVO !! • Non esiste più invece il codice 99 – altre operazioni 18 IL QUADRO DELLE SANZIONI Sanzioni del Quadro RW Investimenti ordinaria in Ante L. 97/2013 Paesi a fiscalità Investimenti in Paesi a fiscalità privilegiata Post 97/2013 L. Ante L. 97/2013 Post L. 97/2013 Dal 10 al 50% degli Dal 3 al 15% Dal 10 al 50% degli Dal 6 al 30% degli importi non dichiarati degli importi importi non dichiarati importi non dichiarati non dichiarati Presunzione di costituzione di reddito delle somme non dichiarate e raddoppio periodi di accertamento Eliminata la devastante sanzione del sequestro per equivalente 19 • IL CONTO CORRENTE 1 • Giacomo è titolare di un conto corrente in comproprietà col coniuge Marta detenuto in Francia. • Il conto corrente ha un saldo al 1° gennaio 2013 di 56.000 euro mentre al 31.12.2013 il saldo è di 65.000 euro. • Gli interessi attivi corrisposti nel corso del 2013 ammontano a 1.000 euro. • Non vi sono soggetti delegati al prelievo. 20 • IL CONTO CORRENTE 2 • Sergio ha un potere di prelievo sul conto corrente dei genitori Giacomo e Marta dell'esempio precedente. • Alla luce dei chiarimenti della C.M. 38/E/2013 egli deve comunque procedere alla segnalazione nel modulo RW del conto corrente estero. 21 • L’IMMOBILE 3 • Marco ha un immobile in Francia sfitto. Il costo di acquisto è di 200.000 euro. • In Francia ha pagato le seguenti imposte patrimoniali: • Tax foncière _____________________ 600 euro • Impôt de Solidarité sur la Fortune ____ 800 euro • Valore locatizio ___________________2.000 euro 22 •L’IMMOBILE 4 •Costo storico 23 • L’IMMOBILE 5 • Giuseppe detiene un immobile in Lussemburgo ma esclusivamente in nuda proprietà. • La compilazione del modello avverrà con le seguenti modalità. 24 CENNI SUL NUOVO REDDITOMETRO Un solo splafonamento annuale può far scattare l’accertamento (necessari due scostamenti sino al 2008) Lo scostamento tra reddito dichiarato e reddito accertato deve essere > 20% (sino al 2008 era il 25%) La spesa per incrementi patrimoniali si presume finanziata da redditi dello stesso anno (sino al 2008 in 5 anni) E’ necessario che l’avviso di accertamento sia preceduto dal doppio contraddittorio (non obbligatorio sino al 2008) 25 MAGGIORE ACCURATEZZA NELLA RICOSTRUZIONE SINTETICA DEL REDDITO Processo logico nella “nuova” determinazione del reddito I contribuenti sono stati differenziati in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza 11 nuclei familiari tipo 5 aree territoriali 26 DAL REDDITO ACCERTABILE AL NUCLEO FAMILIARE A QUELLO RIGUARDANTE LA SINGOLA PERSONA FISICA Si valuta l’incidenza di ciascun singolo reddito dichiarato in relazione alla somma di tutti i redditi dichiarati dai componenti il nucleo familiare e le spese sostenute dai familiari a carico vengono attribuite pro-quota ai soggetti che li hanno posti a proprio carico 27 MODALITA’ DA SEGUIRE PER CALCOLARE LO SCOSTAMENTO MAX DEL 20% Il contribuente può essere accertato se il reddito determinato sinteticamente supera quello dichiarato maggiorato del 20% (modalità più penalizzante per il contribuente) REDDITO DICHIARATO € 82.000 IL CONTRIBUENTE PUO’ ESSERE REDDITO ACCERTATO € 100.000 ACCERTATO (82.000 + 20% = 98.400) 28 PROCESSO LOGICO NELLA «NUOVA» DETERMINAZIONE SINTETICA DEL REDDITO L’Agenzia delle entrate in sede di indagine dovrà prendere in considerazione L’entità più elevata tra la spesa effettivamente riscontrata o risultante dalle informazioni presenti in anagrafe tributaria e quella derivante dai dati di spesa per elementi certi certificati dall’Istat Non si considerano le spese effettivamente relative all’attività d’impresa, arte o professione sulla base di idonea documentazione 29 DETERMINAZIONE SINTETICA DEL REDDITO Spese che dalle informazioni presenti nell’anagrafe tributaria risultano sostenute dal contribuente Spese per elementi certi (auto, affitto, etc…) sulla base del maggior valore tra quello sostenuto effettivamente e quello certificato dall’Istat Spesa per incrementi patrimoniali del contribuente imputabile al periodo d’imposta (immobili, auto, imbarcazioni, etc..) Quota di risparmio riscontrata formatasi nell’anno I beni e servizi ad uso promiscuo concorrono per la parte non deducibile (auto 80%, telefonia 20%, ristoranti ed alberghi 25%, etc..) 30 RICADUTE DELL’EVENTUALE ACCERTAMENTO SINTETICO DA REDDITOMETRO Considerato che l’accertamento interviene sul reddito complessivo e non sulla singola categoria di reddito Non vi sono conseguenze diverse da quelle che riguardano l’irpef e le sue addizionali NO IVA NO IRAP NO INPS 31 GIUSTIFICAZIONI OPPONIBILI DAL CONTRIBUENTE Esistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta d’imposta (dividendi, T.F.R.) Somme derivanti da disinvestimenti patrimoniali (immobili, titoli, riscatto polizze vita) Utilizzo di finanziamenti, donazioni, eredità, vincite 33 GIUSTIFICAZIONI OPPONIBILI DAL CONTRIBUENTE Presenza di redditi effettivi a fronte di redditi convenzionali (agrari, forfettari, etc…) Reddito spendibile maggiore del reddito dichiarato (t.f.r., ammortamenti, accantonamenti, importi a forfait, etc….) Utilizzo di risparmi di periodi d’imposta precedenti 34 RIVALUTAZIONE BENI AZIENDALI SOCIETA’ DI CAPITALE QUADRO RQ DEL MODELLO UNICO 2014 SC Vanno indicati i dati relativi alla rivalutazione dei beni ammortizzabili, non ammortizzabili e delle partecipazioni operate sul bilancio 2013 I righi 71,72 e 73 - colonne 1 e 2 richiedono semplicemente l’indicazione dei maggiori valori attribuiti e della relativa imposta sostitutiva • BENI AMMORTIZZABILI = 16% • BENI NON AMMORTIZZABILI = 12% • PARTECIPAZIONI = 12% I righi 78 a 79 sono invece riservati ai soggetti che intendono affrancare, in tutto o in parte, il saldo di rivalutazione risultante (aliq. 10%) Analoga impostazione è riscontrabile nei modelli Unico 2014 SP e PF 35 •IL PROSPETTO DEL QUADRO RQ: sezione A È sufficiente la compilazione del prospetto Se non pago la sostitutiva mi verrà iscritta a ruolo negozio 50.000 8.000 abitazione 50.000 6.000 36 • I TOTALI DA VERSARE: sezione B Questa parte normalmente non interessa XXXXX 14.000 Qui si indicano gli importi della sostitutiva anche della sezione A, ma l’imposta sostitutiva dovrà essere versata in unica soluzione (Dl 66/2014) 37 • AFFRANCAMENTO DEL SALDO ATTIVO DELLA RIVALUTAZIONE – sezione C Per Agenzia Riserva al lordo sostitutiva 86.000 8.600 8.600 Per giurisprudenza Riserva al netto sostitutiva l’imposta sostitutiva dovrà essere versata in unica soluzione (Dl 66/2014) 38 RIVALUTAZIONE 2008 E 2013 E QUADRO RV Esempio : Bene costo storico 100.000 ammortizzato al 31.12.2007 per 70.000, residuo quindi 30.000. Valore di mercato al 2008 = 310.000. Valore di sostituzione 350.000. Si determina un saldo attivo di 280.000 su cui è stata versata l’imposta sostitutiva pari al 3% di 280.000, cioè 8.400. Coefficiente d’ammortamento pari al 3% . Quote di ammortamento : 2008 = 3000, 2009/2013 = 52.500 (indeducibile = 30.000) Residuo 2013 = 350.000 meno fondo 95.500 = 254.500 ( valore fiscale 284.500) 265.00 0 15.000 10.500 280.00 0 10.500 254.50 0 284.50 0 39 RIVALUTAZIONE 2008 E 2013 E QUADRO RV Esempio : Bene costo storico 100.000 ammortizzato al 31.12.2012 per 70.000, residuo quindi 30.000. Valore di mercato al 2013 = 310.000. Valore di sostituzione 350.000. Si determina un saldo attivo di 280.000 su cui è stata versata l’imposta sostitutiva pari al 16% . Il coefficiente d’ammortamento è pari al 3% . Quote di ammortamento: 2013 = 3000 30.000 30.000 280.00 0 3.000 3.000 307.00 0 27.000 40 A.C.E. – AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA DELLE IMPRESE Nel Modello Unico 2014 l’agevolazione si applica agli incrementi del patrimonio netto al 31/12/2013 (al netto dell’utile 2012) e rispetto a quello al 31/12/2010 (al netto dell’utile 2010) La determinazione degli incrementi e del relativo rendimento nozionale si effettua nel quadro RS righi 113 - 115 Il risultato di tale processo viene trasferito al quadro RN rigo 6 – colonna 4 per l’abbattimento del reddito imponibile Nelle società di persone e nelle ditte individuali in contabilità ordinaria (anche per opzione) Il rendimento nozionale del 3% si applica all’intero patrimonio netto al 31/12/2013 41 • ACE NEL QUADRO RS: INCREMENTI E DECREMENTI Riduzioni effettive in denaro e in natura per attribuzione ai soci Cumulo degli incrementi eseguiti nel 2011/12/13 • • • • Possibili incrementi 2013 Utile 2012 a riserva 2013 Conferimenti in denaro 2013 (ragguaglio) Conferimenti in denaro e utili destinati a riserva nel 2011 e 2012 (computo al 100%) Riserve indisponibili che sono diventate disponibili (es. utili su cambi realizzati nel 2013) • • Possibili decrementi 2013 Distribuzioni utili 2013 e attribuzioni in natura 2013, rilevanza dall’1.1.2013 oltre ai decrementi verificatisi nel 2011 e 2012 42 LA FISCALITA’ DIRETTA DELLE AUTO AZIENDALI Dal 2013 la fiscalità diretta delle auto aziendali è la seguente LA DEDUCIBILITA’ DEI COSTI PER LE AUTO DI IMPRESE E PROFESSIONISTI SCENDE DAL 40% AL 20% LA DEDUCIBILITA’ DEI COSTI PER LE AUTO IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI SCENDE DAL 90% AL 70% RESTANO IMMUTATE LE REGOLE PER GLI AGENTI DI COMMERCIO CHE DEDUCONO L’80% DEI COSTI RESTANO IMMUTATE LE REGOLE PER I CONTRIBUENTI MINIMI CHE DEDUCONO IL 50% DEI COSTI 43 ATTENZIONE ALLE CONSEGUENZE DA REDDITOMETRO Al Telefisco 2014 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che per le sole imprese individuali ed i professionisti La parte dei costi di acquisto e di impiego dei beni ad uso promiscuo non deducibili Concorre a formare il reddito sinteticamente accertabile dello stesso contribuente Ciò evidentemente investirebbe l’80% dei costi auto, il 20% delle spese telefoniche, il 25% di ristoranti e alberghi, etc….. 44 DEDUCIBILITÀ IRAP E IMU Indicare le imposte imputate indeducibili nel Conto economico Deduzione Irap forfettaria Per interessi passivi 12 Deduzione Irap analitica Costo del lavoro 33 Deduzione Imu per immobili strumentali 38 45 DEDUCIBILITA’ PARZIALE DELL’IMU PER LE IMPRESE ED I PROFESSIONISTI Per l’anno 2013 e’ deducibile dal reddito dìimpresa, arte o professione Il 30% dell’IMU pagata sugli immobili strumentali Si indica tra le variazioni in diminuzione dal reddito (quadro RF – codice 38) Dal 2014 la percentuale di deducibilita’ scende al 20% La deduzione si applica con il criterio di cassa ma e’ inibita la deduzione dell’IMU 2012 ancorché pagata nel 2013 Si ritiene che non sia deducibile l’IMU pagata su immobili ad uso promiscuo ne le sanzioni e gli interessi in caso di pagamento ritardato 46 DEDUZIONE IRAP DAL REDDITO D’IMPRESA RIGO RF 55 DEL MODELLO UNICO 2014 SOCIETA’ DI CAPITALE Nel modello Unico 2014 tra le variazioni in diminuzione dal reddito è indicata l’irap sul costo del lavoro e quella a forfait sugli oneri finanziari Con il codice 12 si indica la deduzione forfettaria pari al 10% degli importi pagati nel 2013 a condizione che vi siano oneri finanziari che eccedano i proventi Con il codice 33 si indica la deduzione analitica integrale degli importi pagati nel 2013 (compreso il saldo 2012) in relazione al costo del personale dipendente 47 RECUPERO RITENUTE CONTRIBUENTI MINIMI RIGO RS 40 DEL MODELLO UNICO 2014 PERSONE FISICHE Nel modello Unico 2014 è stato istituito il rigo RS 40 che accoglie le ritenute subite (ancorché per errore) dai contribuenti “minimi” Il Rigo può accogliere qualunque tipologia di ritenuta subita da un contribuente minimo e gli consente di distribuirla a suo piacimento all’interno dei righi: - RN 32: per la parte da utilizzare a deconto dell’irpef dovuta - LM 13: per la parte da utilizzare a deconto dell’imposta sost. dovuta 48 INDENNITA’ SUPPLETIVA DI CLIENTELA L’Agenzia delle entrate con la circolare n. 33/2013 ha definitivamente sciolto i nodi relativi al criterio di deducibilità Accantonamenti effettuati sino al 1992 Deducibili per cassa Accantonamenti effettuati dal 1993 Deducibili per competenza 49 • SVALUTAZIONI E PERDITE SU CREDITI DI MODESTO IMPORTO Nonostante la circolare 26/E/2013 parifichi le svalutazioni alle perdite, la compilazione del prospetto blocca la deducibilità dei crediti di modesto importo se non inseriti nel rigo delle perdite. Ad esempio, crediti 100.000, con svalutazione di 2 crediti di modesto importo da 2.400 ciascuno. IL PROBLEMA NON SI PONE SE INDICO 4.800 NEL RIGO DELLE PERDITE. SENZA BLOCCO 4.800 4.800 CON BLOCCO 4.800 500 50 • SOCIETA’ DI COMODO: LA STRUTTURA DEL PROSPETTO PRIMA ANALISI SECONDA ANALISI 51 NON OPERATIVE PERDITA SISTEMICA DA VALUTARE IN RELAZIONE AL 2013 • SOCIETA’ DI COMODO: LE ESCLUSIONI PIÙ COMUNI 2 per i soggetti che si trovano nel primo periodo d’imposta per le società che nei due esercizi 7 precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità 9 per le società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale 1 1 per le società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore 52 TRIENNIO DI RIFERIMENT O: 2010 2011 2012 DA VALUTARE SU UN QUALSIASI ANNO DEL TRIENNIO • SOCIETA’ DI COMODO: LE DISAPPLICAZIONI PIÙ COMUNI 4 Società che detengono partecipazioni, iscritte esclusivamente tra le immobilizzazioni finanziarie, il cui valore economico è prevalentemente riconducibile a: -società considerate non in perdita sistematica ; -società escluse dall'applicazione per interpello; -società collegate residenti all'estero cui si applica il regime dell'articolo 168 del TUIR. Società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di disapplicazione della disciplina sulle società in perdita 5 - 6 sistematica in relazione ad un precedente periodo di imposta senza variazioni Società che conseguono un margine operativo lordo 7 positivo. Società per le quali risulta positiva la somma algebrica della perdita fiscale di periodo e degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di 9 proventi esenti, esclusi o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, ovvero di disposizioni agevolative. 11 99 Società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore Società già impegnatesi allo scioglimento 53 • SOCIETA’ DI COMODO: LA GESTIONE DEGLI INTERPELLI TERMINE 02.07.2014 ENTRO 90 GIORNI DAL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI (se si vuole dal termine dei versamenti) STRUTTUR A GLI INTERPELLI SONO AUTONOMI PER REGIME DELLE NON OPERATIVE E DELLE PERDITE SISTEMICHE (vanno a due uffici diversi e richiedono due intestazioni diverse) IMPUGNAR E IL DINIEGO? LA IMPUGNABILITA’ DELL’EVENTUALE DINIEGO E’ UNA FACOLTA’ DEL CONTRIBUENTE. NON E’ MAI PRECLUSA LA POSSIBILITA’ DI IMPUGNARE L’AVVISO DI ACCERTAMENTO 54 BENEFICI PER I SOGGETTI CONGRUI E COERENTI Esistono una serie di benefici di cui possono usufruire i soggetti congrui e e coerenti ai fini degli studi di settore E’ causa di esclusione dalla disciplina sulle società non operative E’ causa di disapplicazione dalla disciplina sulle società in perdita sistemica Si sottolinea che l’incoerenza non è mai sanabile mentre la congruità è raggiungibile anche mediante spontaneo adeguamento in dichiarazione 55 BENEFICI PER I SOGGETTI CONGRUI E COERENTI Ulteriori benefici di cui possono usufruire i soggetti congrui e e coerenti ai fini degli studi di settore Preclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (presuntivi e/o analitico-presuntivi) Riduzione di un anno degli ordinari termini di decadenza per gli accertamenti La determinazione sintetica del reddito complessivo (Redditometro) è ammessa a condizione che il reddito accertabile ecceda di oltre 1/3 quello dichiarato 56 GRAZIE E ARRIVEDERCI Dott. Ernesto Gatto