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Albini-Crespi
INTRODUZIONE AL PROBLEMA Albini-Crespi-Di Seri 1 C’E’ CHI SOSTIENE CHE • Il duro lavoro non ha mai ucciso un uomo. Gli uomini muoiono di noia, conflitti psicologici o malattie. Infatti più si lavora duramente, più si sarà felici e sani (David Ogilvy) • Io dico che quando lavoro quattordici ore al giorno per sette giorni alla settimana, mi ritengo fortunato (Dr. Armand Hammer) • Alla Amstrad il personale inizia presto e termina tardi-possono prendersi un panino lanciato sulla loro scrivania – non si chiacchiera… è tutto azione, l’atmosfera è incredibile e lo spirito di corpo terrificante. Lavorare sodo è divertimento. (Alan Sugar) • Tutto ben considerato, lavorare è meno noioso che divertirsi. (Charles Baudelaire) Albini-Crespi-Di Seri 2 E CHI OBIETTA CHE • Si dice che lavorare sodo non ha mai ucciso nessuno. Ma dico, perché rischiare? (Ronald Reagan) • Non serve a niente esser vivi, se bisogna lavorare (Andrè Breton) • Il tempo libero è il fiore, o meglio il frutto dell’esistenza di ogni individuo, in quanto esso soltanto lo insedia nel possesso del suo io (Arthur Schopenauer) • Cuncè, che brutto suonno che mi so’ fatto stanotte. Mi son sognato che lavoravo (Eduardo De Filippo) Albini-Crespi-Di Seri 3 ORARIO NORMALE DI LAVORO E LAVORO STRAORDINARIO Albini-Crespi-Di Seri 4 FONTI ESSENZIALI IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO, LAVORO STRAORDINARIO E LAVORO NOTTURNO • R.D.L. 692/1923: disciplina generale delle limitazioni all’orario di lavoro • R.D. 1955/1923: regolamento attuativo • R.D. 1957/1923: deroghe tabellate • R.D. 2657/1923: discontinui. • LEGGE 549/1995 • art. 36 Cost. e artt. 2107 e 2108 c.c: rinvio alle leggi speciali Albini-Crespi-Di Seri 5 FONTI ESSENZIALI IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO, LAVORO STRAORDINARIO E LAVORO NOTTURNO/2 • LEGGE 196/1997, art. 13: nozione di orario normale di lavoro • LEGGE 409/1998: inserisce un nuovo art. 5 bis in RDL 692 • L. 25/1999: deroghe al lavoro notturno • D.LGS. 532/99: disciplina del lavoro notturno • nonché le circolari Ministero del Lavoro n. 125/1997, n. 10/2000 e n. 13/2000 nonché, ovviamente, la contrattazione collettiva Pur se con diverso valore giuridico, considerare anche Avviso comune 12/11/97 e Direttiva CEE 93/104 (tempi di lavoro) Albini-Crespi-Di Seri 6 ORARIO NORMALE DI LAVORO Albini-Crespi-Di Seri 7 DURATA (art. 13, c.1, L. 196/97) L’orario normale di lavoro degli operai e degli impiegati È fissato in 40 ore settimanali Prevede per ogni giorno, un periodo minimo di riposo di 11 ore consecutive (così Min. Lav.) I contratti collettivi nazionali possono: •stabilire una durata minore dell’orario •riferire l’orario normale alla media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all’anno Albini-Crespi-Di Seri 8 CATEGORIE PARTICOLARI L’orario di lavoro di bambini e adolescenti non può superare durare più di 4,5 ore senza interruzione •per i bambini, le 7 ore/giorno e le 35 ore/settimana •per gli adolescenti, le 8 ore/giorno e le 40 ore/settimana Albini-Crespi-Di Seri 9 CATEGORIE PARTICOLARI/2 • Il riposo intermedio • • deve essere di almeno 1 ora può essere ridotto a 30 min.da ccnl può essere disposto dalla Direzione provinciale lavoro dopo 3 ore, in caso di lavori pericolosi o gravosi L’orario di lavoro per l’apprendista non può superare le 8 ore giornaliere e le 44 ore settimanali Albini-Crespi-Di Seri 10 SOGGETTI ESCLUSI Sono esclusi dal rispetto del limite di 40 ore settimanali: •il personale addetto ai lavori domestici •il personale direttivo, vale a dire institori, gerenti, direttori tecnici e amministrativi, capi ufficio e reparto che partecipano solo eccezionalmente al lavoro manuale •i commessi viaggiatori •il personale navigante •il personale di uffici e servizi pubblici (anche se gestiti da Assuntori privati) •i lavoratori a domicilio •i lavoratori addetti ad attività discontinue o di semplice custodia o attesa Albini-Crespi-Di Seri 11 LAVORO EFFETTIVO Ogni lavoro che richieda un’applicazione assidua e continuativa E’ considerato lavoro effettivo Non costituiscono lavoro effettivo: •I riposi intermedi (sia all’interno che all’esterno dell’Azienda) •il tempo impiegato per recarsi nel posto di lavoro •le soste di durata non inferiore a 10 min. e non superiore a 2 ore, comprese nel turno di lavoro (quando non è richiesta prestazione lavorativa) •i riposi normali prestabiliti ad ore fisse e indicati nell’orario aziendale Albini-Crespi-Di Seri 12 LAVORO EFFETTIVO/2 Sono invece computate nell’orario di lavoro effettivo Le soste, anche superiori a 15 min., concesse al lavoratore per lavori molto faticosi, allo scopo di facilitarne il recupero fisico Albini-Crespi-Di Seri 13 LAVORO EFFETTIVO/3 E’ ammesso il recupero di soste dovute A cause impreviste non dipendenti dal datore di lavoro e dai lavoratori Che derivano da cause di forza maggiore e dalle interruzioni dell’orario normale concordate (tra azienda e lavoratori) Purchè i prolungamenti di orario non eccedano il limite di 1 ora/giorno e il recupero risulti dai patti di lavoro Albini-Crespi-Di Seri 14 ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO (art. 12, R.D. 692/23) Il datore di lavoro ha l’obbligo di esporre l’orario di lavoro in modo visibile ed in luogo accessibile, con indicazione di ora di inizio e fine lavoro, e degli intervalli di riposo, distinto per reparto o squadra (quando non vi è uniformità) con indicazione delle ore di addestramento e di insegnamento complementare nel caso degli apprendisti Nei confronti della Dir. Prov. Lav. – Serv. Ispezione deve inoltre comunicare l’orario di lavoro e le eventuali necessarie variazioni Deve infine registrare nel libro paga le ore di straordinario effettuate da ciascun lavoratore Albini-Crespi-Di Seri 15 SUPERAMENTO DELL’ORARIO NORMALE Per i casi di forza maggiore o per quelli in cui la cessazione del lavoro ad orario normale costituisca un pericolo o danno alle persone o alla produzione In queste circostanze è necessario dare comunicazione (entro 24 ore) alla Dir. Prov. Lav. – Serv. Ispezioni •Ragione e durata presunta del prolungamento •Numero ore di lavoro eseguite giornalmente •Numero persone interessate (distinte per sesso ed età) Albini-Crespi-Di Seri 16 SUPERAMENTO DELL’ORARIO NORMALE/2 E’ possibile per: • Esecuzione di lavori preparatori e complementari (p.es. inventario annuo, riparazione/manutenzione impianti, effettuazione prove straordinarie) • Deroghe temporanee per determinate industrie, consentite dal ministero del lavoro Albini-Crespi-Di Seri 17 SUPERAMENTO DELL’ORARIO NORMALE/3 Il capo ispettore può imporre misure per limitare o sospendere il prolungamento del lavoro previsto Per il recupero dei periodi di sosta dovuti a cause impreviste indipendenti dalla volontà dell’azienda e dei lavoratori, purchè: •concordato tra le parti •non ecceda il limite massimo di 1 ora al giorno Albini-Crespi-Di Seri 18 SUPERAMENTO DELL’ORARIO NORMALE/4 Nei lavori agricoli e negli altri lavori con particolare esigenze tecniche o stagionali: Non possono superare: •il periodo di massima I periodi per i quali è intensità per le aziende consentito superare stagionali l’orario massimo •i tre mesi per le giornaliero e settimanale industrie a ciclo continuo O per periodi più lunghi purchè nell’anno non sia superata la media delle 40 ore/settimana Albini-Crespi-Di Seri 19 Portatile 2: new GLI ACCORDI TRA LE PARTI Devono essere trasmessi alla Dir. Prov. Lav. – Serv. Isp. che farà risultare il suo consenso con un visto Contro l’eventuale rifiuto del visto è ammesso il ricorso al Ministero del Lavoro Albini-Crespi-Di Seri 20 Portatile 2: new COMUNICAZIONE Il datore di lavoro che intenda superare l’orario normale massimo Deve darne preventivo avviso alla Dir. Prov. Lavoro – Serv. Isp. Tale disciplina si riferisce specificamente alle ipotesi di lavoro “eccedente” per necessità imposte da esigenze tecniche o stagionali ex art. 4 R.D. 623/1992 Albini-Crespi-Di Seri 21 LAVORO STRAORDINARIO Albini-Crespi-Di Seri 22 LIMITI Per tutti i lavoratori è considerato lavoro straordinario quello che eccede l’orario di 40 ore settimanali La media di 40 ore settimanali in caso di orari plurisettimanali previsti dal CCNL o da ACCORDI AZIENDALI (ma il periodo di riferimento non può eccedere i 12 mesi) Ovviamente il limite non vale per i “soggetti esclusi” visti in precedenza (ma attenzione alla giurisprudenza sulla “soglia di usura”…..) Albini-Crespi-Di Seri 23 LIMITI/2 Il lavoro straordinario deve : essere contenuto Albini-Crespi-Di Seri •per le imprese industriali: 80 ore trimestrali 250 ore annuali in assenza di disciplina ad opera di contratti nazionali (ccnl può prevedere limiti inferiori) •max 2 ore/giorno e 12 ore/settimana •durata media di 12 ore/settimana, entro un periodo non superiore a 9 settimane consecutive 24 LIMITI/3 Essere ammesso previo accordo tra azienda e prestatore di lavoro Essere computato a parte e retribuito con una maggiorazione non inferiore al 10% (ma Cass. 26/2/2002 n. 2856 dice che si può stare sotto per le ore che stanno tra l’orario contrattuale “aziendalmente convenuto” e quello legale, subito contraddetta, peraltro, da Cass. 15/4/2002 n. 5380 …) Albini-Crespi-Di Seri 25 LIMITI/4 Nelle imprese industriali il ricorso allo straordinario è inoltre ammesso salvo diversa previsione del contratto collettivo a) Per esigenze tecnico produttive non fronteggiabili con l’assunzione di nuovi lavoratori b) Per i casi di forza maggiore quando la cessazione del lavoro costituisca danno o pericolo per le persone o per la produzione c) Per mostre, fiere e manifestazioni collegate all’attività produttiva, allestimento prototipi, modelli, ecc. In queste ipotesi si può fare straordinari anche oltre i limiti di legge/contratto prima indicati Albini-Crespi-Di Seri 26 CONTRIBUTO AL FONDO PREST. TEMPORANEE Sulle ore di straordinario è dovuto un contributo così articolato contributo Imprese 41-44 H 45-48 H DA 49 H Non industriali (con + di 15 dip) 5% 5% 5% Industriali (con +di 15dip.) 5% 10% 15% / / Industriali (con meno di 15 dip. O in numero pari) Albini-Crespi-Di Seri 27 15% CONTRIBUTO AL FONDO PREST. TEMPORANEE/2 Non sono assoggettate a contribuzione le prestazioni effettuate da: •lavoratori a domicilio •personale con funzioni direttive •lavoratori che con accordo abbiano il diritto ad una riduzione di orario corrispondente (se effettivamente fruita) •lavoratori addetti a specifiche attività individuate da apposito decreto ministeriale L’importo del contributo deve essere calcolato sulla sola retribuzione normale Albini-Crespi-Di Seri 28 OBBLIGO DI COMUNICAZIONE – SANZIONI/1 Le imprese industriali debbono agire così: • Superamento delle 45 ore settimanaliinformare entro 24 ore dall’inizio il servizio ispettivo presso la DPL • Eccezionali esigenze o situazioni di forza maggiorecomunicare entro 24 ore dall’inizio a RSU/RSA o, in mancanza, alle OSL • Mostre, fiere, manifestazioni collegate ad attività produttivecomunicare preventivamente in tempo utile a RSU/RSA ed uffici competenti Albini-Crespi-Di Seri 29 OBBLIGO DI COMUNICAZIONE – SANZIONI/2 Nel caso di orari normali con media plurisettimanale, il ricorso allo straordinario determina l’obbligo di informazione alla Dir. Prov. Lav. – Serv. Ispez. Lav. Nel caso di prestazione straordinaria superiore a 20 ore/mese Qualora nelle settimane con orario normale programmato superiore a 45 ore, lo straordinario ecceda le 3 ore Albini-Crespi-Di Seri 30 OBBLIGO DI COMUNICAZIONE – SANZIONI/3 Per le imprese industriali la violazione delle disposizioni sullo straordinario comporta l’applicazione della sanzione amministrativa Da euro 52 a euro 155 per ogni singolo lavoratore adibito a lavoro straordinario oltre i limiti temporali e al di fuori dei casi previsti Albini-Crespi-Di Seri 31 OBBLIGO DI COMUNICAZIONE – SANZIONI/4 Per quanto comunicazione riguarda alla la DPL ritardata del ricorso o mancata al lavoro straordinario eccedente la 45a ora si applica la norma di cui all’art. 9 R.D. 692/23 (come modificato dall’art. 3 D.lgs. 758/94) che prevede una sanzione da euro 25 a euro 154. La sanzione va da euro 154 a euro 1.032 se l’infrazione riguarda più di 5 lavoratori o si è verificata per più di 50 giorni nell’anno. Albini-Crespi-Di Seri 32 LAVORO NOTTURNO Albini-Crespi-Di Seri 33 DLGS 532/1999 – CIRC.MIN.LAV. 13/2000 CAMPO DI APPLICAZIONE – DEFINIZIONE LAVORO NOTTURNO Il decreto si applica a tutti i datori di lavoro pubblici e privati che utilizzano lavoratori con prestazioni di lavoro notturno Sono esclusi i settori: trasporto aereo, ferroviario, stradario, trasporto marittimo, navigazione interna, della pesca in mare, delle attività dei medici in formazione Albini-Crespi-Di Seri 34 CAMPO DI APPLICAZIONE – DEFINIZIONE LAVORO NOTTURNO/2 Attività svolta nell’ambito di un periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra le 24 e le 5 del mattino. Esempi: dalle 21 alle 5 e dalle 24 alle 8 Albini-Crespi-Di Seri 35 CAMPO DI APPLICAZIONE – DEFINIZIONE LAVORATORE NOTTURNO/3 E’ considerato lavoratore notturno il soggetto che durante il periodo notturno svolga in via non eccezionale almeno 3 ore del suo tempo di lavoro ovvero una parte del suo orario normale secondo le norme del contratto collettivo nazionale In difetto di contrattazione collettiva è considerato lavoratore notturno il soggetto che svolga lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all’anno (riproporzionato per il part-time) I contratti collettivi individuano le condizioni e i casi di eccezionalità nell’adibizione al lavoro notturno. Albini-Crespi-Di Seri 36 LIMITI E DURATA DELLA PRESTAZIONE/1 Adibizione priorità dei volontari, tenendo conto delle esigenze organizzative aziendali Esclusione donne (dalle 24 alle 6) da accertamento gravidanza sino ad 1 anno di età del bambino nonché soggetti eventualmente individuati dalla contrattazione collettiva Norme particolari minori, apprendisti, soggetti con carichi di famiglia (vedi infra) Albini-Crespi-Di Seri 37 LIMITI E DURATA DELLA PRESTAZIONE/2 L’orario di lavoro dei lavoratori notturni: •non può superare le 8 ore nelle 24 ore •nel caso di orari plurisettimanali, il limite di cui sopra deve essere rispettato come media Il Ministro del Lavoro indica le lavorazioni che comportano rischi particolari, o rilevanti tensioni fisiche o mentali, il cui limite è di 8 ore per ogni periodo di 24 ore Albini-Crespi-Di Seri 38 TUTELA DELLA SALUTE E TRASFERIMENTO AL LAVORO DIURNO I lavoratori notturni devono essere sottoposti A cure e spese del datore di lavoro, per il tramite del medico competente Albini-Crespi-Di Seri 39 Ad accertamenti preventivi (per accertare l’assenza di controindicazioni al lav.not.), periodici (almeno ogni 2 anni), ulteriori (in caso di evidenti condizioni di salute incompatibili con il lav.not.) TUTELA DELLA SALUTE E TRASFERIMENTO AL LAVORO DIURNO/2 Nel caso di intervenuta inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata tramite il medico competente È garantita al lavoratore l’assegnazione ad altre mansioni o altri ruoli diurni La contrattazione collettiva definisce le modalità di assegnazione ad altre mansioni ovvero individua soluzioni alternative Albini-Crespi-Di Seri 40 RIDUZIONE ORARIO – MAGGIORAZIONE RETRIBUTIVA – RAPPORTI SINDACALI La contrattazione collettiva stabilisce la riduzione dell’orario normale (settim. e mensile) per i lavoratori notturni e la relativa maggiorazione retributiva Il ministro del lavoro verifica periodicamente le disposizioni introdotte dai contratti nazionali in materia, ed ha precisato che la disposizione sulla riduzione di orario ha sostanzialmente valore di “indirizzo politico” Albini-Crespi-Di Seri 41 RIDUZIONE ORARIO – MAGGIORAZIONE RETRIBUTIVA – RAPPORTI SINDACALI/2 L’introduzione del lavoro notturno è preceduta dalla consultazione delle RSU/RSA ovvero, in mancanza, delle Associazioni Territoriali di categoria aderenti alle Conf. dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale. La consultazione sindacale è effettuata e conclusa entro 7 giorni a decorrere dalla comunicazione del datore di lavoro Albini-Crespi-Di Seri 42 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE Il datore di lavoro Informa i lavoratori notturni e i RLS sui maggiori rischi (ove presenti) connessi al lavoro notturno. Garantisce • • l’informazione sui servizi per la prevenzione e la sicurezza la consultazione dei RLS ovvero delle OO.SS. per le lavorazioni che comportano rischi particolari Albini-Crespi-Di Seri 43 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE/2 . Il datore di lavoro, con cadenza annuale informa per iscritto la Dir. Prov. Lavoro (Servizio Ispez. Lavoro) e le OO.SS. maggiormente rappresentative dell’esecuzione di lavoro notturno continuativo o compreso in regolari turni periodici, quando esso non sia previsto dal CCNL Albini-Crespi-Di Seri 44 MISURE DI PROTEZIONE Durante il lavoro notturno il datore di lavoro . Previa informativa alle RSU •garantisce un livello di mezzi di prevenzione o di protezione adeguati alle caratteristiche del lavoro notturno; •assicura un livello di servizi equivalente a quello previsto per il lavoro diurno Previa consultazione con le RSU •dispone appropriate misure di protezione (personali o collettive) per i lavoratori notturni che effettuano lavori che comportano rischi particolari Albini-Crespi-Di Seri 45 MISURE DI PROTEZIONE/1 I contratti collettivi possono prevedere Modalità e specifiche misure di prevenzione relativamente alle prestazioni di lavoro notturno di particolari categorie di lavoratori Albini-Crespi-Di Seri 46 MINORI E’ vietato adibire i minori al lavoro notturno, intendendo per minore il soggetto sotto i 18 anni e per notte un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l’intervallo tra le 22 e le 6 o tra le 23 e le 7 (esistono limitate deroghe per gli adolescenti e per i minori impiegati in attività non industriali) Albini-Crespi-Di Seri 47 APPRENDISTI Per gli apprendisti è vietato in ogni caso il lavoro nella fascia oraria compresa tra le 22 e le ore 6 Nell’ipotesi in cui i turni aziendali inizino alle 5 Il ministero del lavoro ritiene Ammissibile per ragioni organizzative, l’anticipazione alle ore 5 del turno di lavoro degli apprendisti solo se maggiorenni Albini-Crespi-Di Seri 48 SOGGETTI CON CARICHI DI FAMIGLIA Non deve essere obbligatoriamente prestato Il lavoro notturno •dalla lavoratrice con figlio di età inferiore a 3 anni o alternativamente dal padre convivente •dalla lavoratrice o dal lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni •dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile, ai sensi della legge 104/1992 Albini-Crespi-Di Seri 49 SANZIONI VIOLAZIONI Per la violazione degli obblighi dei lavoratori (di cui all’art. 5 dlgs n. 626/1994) Per il superamento di limiti temporali (non più di 8 ore nelle 24 ore) SANZIONI Arresto (da 3 a 6 mesi) o ammenda (da 1.549 a 4.132 Euro) Per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito a lavoro notturno, una sanzione amministratva da Euro 52 a Euro 155 Per avere adibito a lavoro Arresto non superiore a 6 mesi notturno dei minori o ammenda fino a 5.165 Euro) Per avere adibito a lavoro Arresto (da 2 a 4 mesi) o notturno donne in ammenda (da 516 a 2.582 Euro) gravidanza o con figlio <1 anno o soggetti con carichi di famiglia Albini-Crespi-Di Seri 50 IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA CEE 93/104 IN ITALIA...LA SOLITA STORIA ….. CORTE DI GIUSTIZIA UE 9/3/2000 C-386/98 • “Non avendo adottato nel termine prescritto le disposizioni per conformarsi alla direttiva 23 novembre 1993, 93/104/CE….. La repubblica italiana è venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza della direttiva “ Come si cerca di rimediare? La Legge comunitaria 2001 prevede l’azione di recepimento e di conseguenza le parti sociali stanno negoziando un nuovo avviso comune da sottoporre al Governo. Albini-Crespi-Di Seri 51 UN PO’ DI GIURISPRUDENZA… Albini-Crespi-Di Seri 52 UN PARTICOLARE PROFILO TRIBUTARIO... “l’indennità corrisposta (in sede transattiva) dal datore di lavoro, a titolo di risarcimento del danno, per la reintegrazione delle energie psicofisiche (in base a valutazione giudiziale di merito insindacabile da parte della Corte di Cassazione) spese dal lavoratore oltre l’orario massimo di lavoro da lui esigibile, non è assoggettata a tributo” (Cass. Sez. Trib. 21/6/2002 n. 9111) Albini-Crespi-Di Seri 53 LA PROVA DEL LAVORO STRAORDINARIO Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l’onere di dimostrare di aver lavorato oltre l’orario normale di lavoro. Tale dimostrazione presuppone la prova di aver espletato l’orario normale di lavoro (e, quindi, di aver proseguito l’attività lavorativa oltre il suddetto orario), Albini-Crespi-Di Seri 54 LA PROVA DEL LAVORO STRAORDINARIO/2 senza che possa ritenersi come dato acquisito al processo tale espletamento solo per il fatto che manchino contestazioni sull’orario di inizio del lavoro: l’altra parte, infatti, non ha l’onere di contestare circostanze che l’attore non ha dedotte e che, pertanto, non fanno parte del processo, nè di fornire la prova contraria se l’attore viene meno al suo onere probatorio. (Cass., Sez. Lavoro, 17/10/2001 n. 12695) Albini-Crespi-Di Seri 55 PERSONALE DIRETTIVO E ORARIO DI LAVORO L’attività di natura direttiva non è soggetta ad obbligo di orario e non dà diritto a compenso per lavoro straordinario (Corte D’Appello di Milano 14/12/2001) N.B.: però attenzione alla giurisprudenza sul “superamento del limite di ragionevolezza (Corte Costituzionale 20/12/1979 N. 155) Albini-Crespi-Di Seri 56 IL “TEMPO TUTA” VA NELL’ORARIO DI LAVORO ORDINARIO Il tempo necessario per l’espletamento delle operazioni preliminari (indossare il camice) di carattere strettamente necessario e obbligatorio per lo svolgimento dell’attività lavorativa, deve rientrare nell’orario di lavoro ordinario, trattandosi di attività espletata in ossequio al potere direttivo dell’imprenditore e nel suo esclusivo interesse. Albini-Crespi-Di Seri 57 IL “TEMPO TUTA” VA NELL’ORARIO DI LAVORO ORDINARIO/2 Deve pertanto ritenersi illegittimo il comportamento aziendale volto a sanzionare i dipendenti per aver timbrato il cartellino d’ingresso in abiti civili e non dopo aver indossato il camice, come il datore di lavoro pretendeva, al fine di prestare l’attività lavorativa. (Cass., Sezione lavoro, 14/4/1998 n. 3763) Albini-Crespi-Di Seri 58 IL “TEMPO PER ARRIVARE” NON CONTA Salvo diverse previsioni contrattuali, il tempo impiegato giornalmente per raggiungere la sede di lavoro durante il periodo della trasferta non può considerarsi come impiegato nell’esplicazione dell’attività lavorativa vera e propria, non facendo parte del lavoro effettivo, Albini-Crespi-Di Seri 59 IL “TEMPO PER ARRIVARE” NON CONTA/2 e non si somma quindi al normale orario di lavoro, così da essere qualificato come lavoro straordinario, tanto più che l’indennità di trasferta è in parte diretta a compensare il disagio psicofisico e materiale dato dalla faticosità degli spostamenti suindicati. (Cass. Civile, Sez. lavoro, 10/4/2001, n. 5359) Albini-Crespi-Di Seri 60 LO “STRAORDINARIO” TALVOLTA VALE ANCHE PER I DISCONTINUI In tema di lavoro discontinuo, caratterizzato da attese di non lavoro durante le quali il dipendente può reintegrare con pause di riposo le energie psico-fisiche consumate, è configurabile l’espletamento di lavoro straordinario allorquando, malgrado detta discontinuità, sia convenzionalmente prefissato un preciso orario di lavoro ed il relativo limite Albini-Crespi-Di Seri 61 LO “STRAORDINARIO” TALVOLTA VALE ANCHE PER I DISCONTINUI/2 risulti in concreto superato - occorrendo, all’uopo, che venga fornita la prova relativamente a modalità e tempi del servizio prestato nell’arco compreso fra l’orario iniziale e quello finale dell’attività lavorativa, in modo da consentire di tener conto delle pause di inattività - e, in ogni caso, allorquando l’attività Albini-Crespi-Di Seri 62 LO “STRAORDINARIO” TALVOLTA VALE ANCHE PER I DISCONTINUI/3 lavorativa prestata dal dipendente oltre i limite dell’orario massimo legale, non operante nei suoi confronti, sia, alla stregua del concreto svolgimento del rapporto di lavoro, irrazionale e pregiudizievole del bene dell’integrità fisica del lavoratore stesso. (Cass. Civile, Sez. lavoro, 5/11/2001, n. 13622) Albini-Crespi-Di Seri 63 LA SOTTILE DISTINZIONE TRA “STRAORDINARIO” E “PROLUNGAMENTO DELL’ORARIO NORMALE” La prestazione lavorativa eccedente l’orario concordato fra le parti in una misura inferiore a quella massima stabilita dalla legge o dal contratto collettivo e fino al raggiungimento di questa, va qualificata come straordinario e retribuita a norma dell’art. 2108 C.C., a meno che non venga provata l’esistenza di un accordo Albini-Crespi-Di Seri 64 LA SOTTILE DISTINZIONE TRA “STRAORDINARIO” E “PROLUNGAMENTO DELL’ORARIO NORMALE”/2 fra le stesse parti avente per oggetto il prolungamento dell’orario normale contrattuale fino al limite di quello normale legale o pattuito in sede collettiva. Albini-Crespi-Di Seri 65 COME VA CALCOLATO IL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO? Atteso il concetto di omnicomprensività della retribuzione assunto dall’art. 2108 C.C., in relazione all’art. 5 del RDL 15 marzo 1923, n. 692, ai fini del calcolo del compenso per lavoro straordinario, la retribuzione da assumere a base del calcolo di entrambi tali compensi deve includere le quote delle mensilità aggiuntive ed Albini-Crespi-Di Seri 66 COME VA CALCOLATO IL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO?/2 ogni altro elemento retributivo (normale ed ordinario) continuativo, obbligatorio e predeterminato o predeterminabile, eccettuati i compensi straordinari per loro natura o per patto espresso, anche se di fatto continuativamente corrisposti. Le clausole della contrattazione collettiva applicabile, che Albini-Crespi-Di Seri 67 COME VA CALCOLATO IL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO?/3 adottino una più ristretta base di calcolo, sono, pertanto, nulle - per contrarietà alle norme imperative degli articoli citati - e sostituite di diritto, ai sensi del secondo comma dell’art. 1419 C.C., salva l’ipotesi che il diverso sistema di computo adottato dalla contrattazione Albini-Crespi-Di Seri 68 COME VA CALCOLATO IL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO?/4 collettiva assicuri al lavoratore un trattamento economico pari o superiore a quello derivantegli dall’applicazione dei criteri legali. (Cass., Sez. lavoro, 19/3/2001, n. 3932) Albini-Crespi-Di Seri 69 LAVORO NOTTURNO E FUNZIONI DIRETTIVE Il lavoro notturno prestato con caratteri di periodicità regolare costituisce una modalità temporale propria delle mansioni svolte nelle ore notturne, piuttosto che un prolungamento di durata delle medesime e, pertanto, esso, non essendo rispondente ad esigenze aziendali imprevedibili, non è assimilabile al lavoro Albini-Crespi-Di Seri 70 LAVORO NOTTURNO E FUNZIONI DIRETTIVE/2 straordinario, con la conseguenza che ad esso non si estende la negazione del diritto a compenso per quello stabilito dall’art. 1 RDL n. 692/1923, in relazione allo svolgimento di funzioni direttive per le quali non risulti previsto l’orario normale di lavoro comunque la durata massima dello stesso. (Cass. Civile, Sez. lavoro, 7/3/2001, n. 3302) Albini-Crespi-Di Seri 71 NIENTE COMPENSO PER STRAORDINAZIO SE NON SI SUPERA IL LIMITE SETTIMANALE In tema di compenso per la prestazione di lavoro straordinario, la normativa vigente non comporta il diritto alla maggiorazione retributiva in mancanza di superamento del limite massimo settimanale. Infatti la disposizione dell’art. 1, RD 15 marzo 1923, n. 692, a norma del quale la durata massima della giornata lavorativa non può eccedere “le otto ore al giorno o le 48 settimanali di lavoro Albini-Crespi-Di Seri 72 NIENTE COMPENSO PER STRAORDINAZIO SE NON SI SUPERA IL LIMITE SETTIMANALE/2 effettivo”, va interpretata nel senso che eventuali superamenti dell’orario giornaliero contenuti nell’ambito del massimo settimanale non sono sufficienti per far emergere la nozione legale di lavoro straordinario, rimanendo la prestazione nei limiti di flessibilità previsti dalla legge (fattispecie in tema di lavoratori del settore trasporti). (Cass., Sez. lavoro, 16/7/2002, n. 10312) Albini-Crespi-Di Seri 73 ATTENZIONE AI DOVERI CONTRATTUALI DI INFORMAZIONE ALLE RSU/OSL... L’inadempimento del datore di lavoro degli obblighi contrattuali d’informazione in materia di effettuazione di lavoro straordinario costituisce condotta antisindacale, essendo un comportamento che denota un atteggiamento di svalutazione del sindacato quale controparte negoziale ed essendo consapevolmente intesa ad ostacolare l’esercizio di un diritto sindacale. Albini-Crespi-Di Seri 74 ATTENZIONE AI DOVERI CONTRATTUALI DI INFORMAZIONE ALLE RSU/OSL…/2 Non può però essere ordinata la comunicazione dei dati individuali, poiché a ciò osta la legge n. 675/1996 (Corte d’Appello Torino 13/3/2001, riformando parzialmente Tribunale Torino 23/7/1999) Albini-Crespi-Di Seri 75 ATTENZIONE AI DOVERI CONTRATTUALI DI INFORMAZIONE ALLE RSU/OSL…/3 In senso conforme Tribunale Salerno 17/5/2000, in senso contrario Pretura Roma 25/10/1997. Da notare, peraltro, che l’art. 7 della Raccomandazione del Consiglio d’Europa n. R. (89)2 e il punto 10.10 del “code of pratice” dell’OIL del 7/10/1996, pur non essendo a tutt’oggi direttamente vincolanti per l’Italia, sembrerebbero suffragare la tesi secondo la quale le comunicazioni al sindacato non violano la “privacy” del lavoratore Albini-Crespi-Di Seri 76 ATTENZIONE AI DOVERI CONTRATTUALI DI INFORMAZIONE ALLE RSU/OSL…/4 purchè conformi e specifiche previsioni di legge o del ccnl. In tal senso, per consimili situazioni all’estero, vedasi in Spagna Corte Costituzionale 22/4/1993 n. 142 Albini-Crespi-Di Seri 77 PER MODIFICARE L’ORARIO DI LAVORO BASTA DIRLO A VOCE? “I lavoratori … devono essere posti in condizione di conoscere le disposizioni adottate dal datore di lavoro in materia di orario delle prestazioni lavorative nel rispetto delle prescrizioni normative e contrattuali, derivandone che, una volta che tale esigenza sia rimasta soddisfatta, non potendo sorgere Albini-Crespi-Di Seri 78 PER MODIFICARE L’ORARIO DI LAVORO BASTA DIRLO A VOCE?/2 incertezze circa l’orario da osservarsi, la mancanza della forma scritta non può assumere rilievo alcuno ai fini della validità delle disposizioni impartite” (Cass. 169/2000) N.B. Ovviamente, salvo che la legge/contrattazione collettiva non preveda espressamente la forma scritta o procedure comunque più rigorose, sul piano formale, del semplice avvertimento verbale. Albini-Crespi-Di Seri 79 LE SORPRESE DELLO STRAORDINARIO FORFETTIZZATO … Il giudice di merito, pur in presenza di una prassi costante di liquidazione di uno straordinario forfettizzato , non può non valutare le prove addotte dal lavoratore al fine di dimostrare il diritto al compenso per il lavoro straordinario effettivamente eccedente quello corrispostogli in via forfettaria, in quanto la forfettizzazione non costituisce di per sé un uso aziendale più favorevole al lavoratore. (Cassazione 6902/2000) Albini-Crespi-Di Seri 80 Cosa c’è dietro l’angolo? Albini-Crespi-Di Seri 81 COSA C’E’ DIETRO L’ANGOLO? Documento comune delle Confederazioni datoriali del 28/11/2002, inviato ai Sindacati il 3/12/2002 che propone nuove regole nei seguenti termini: • disciplina dell’orario di lavoro per tutti i settori di attività, tranne i lavoratori mobili, • definizione di orario normale (40 ore anche in media) e dei relativi criteri di computo, Albini-Crespi-Di Seri 82 COSA C’E’ DIETRO L’ANGOLO?/2 • abrogazione durata massima giornaliera dell’orario di lavoro e durata massima giornaliera e settimanale dello straordinario, • 11 ore consecutive di riposo giornaliero, eccetto attività “frazionate” o diverse disposizioni contrattuali collettive, • per orari maggiori 6 ore pausa da stabilirsi a cura dei contratti collettivi di lavoro (e comunque non meno di 10 minuti), Albini-Crespi-Di Seri 83 COSA C’E’ DIETRO L’ANGOLO?/3 • disciplina dello straordinario (che deve essere “contenuto”) affidata essenzialmente alla contrattazione collettiva (in mancanza 250 ore/anno/80 trimestre più ore ammissibili “senza limite prefissato “per situazioni particolari), • comunicazione oltre le 48 ore da farsi ogni tre mesi per unità con più di 30 e fino a 200 Albini-Crespi-Di Seri 84 COSA C’E’ DIETRO L’ANGOLO?/4 dipendenti ed ogni mese per quelle oltre i 200 dipendenti. Se il ccnl prevede comunicazioni al sindacato, ogni obbligo si considera adempiuto con l’invio di queste ultime, • elencazione di attività soggette a deroghe • minimo 4 settimane di ferie, sostituibili con indennità solo in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, Albini-Crespi-Di Seri 85 COSA C’E’ DIETRO L’ANGOLO?/5 • alcune modifiche alla disciplina del lavoro notturno (in particolare concernenti l’inidoneità per ragioni di salute e l’inidoneità alla disciplina del riposo settimanale) • derogabilità, su alcuni punti specifici, della nuova disciplina dell’orario, affidata a contrattazione collettiva nazionale o di secondo livello Albini-Crespi-Di Seri 86 COSA C’E’ DIETRO L’ANGOLO?/6 • abrogazione varie normative (in particolare art. 13 legge 196/1997; Dlgs 532/99; norme sull’orario degli apprendisti). N.B. Se condiviso dai Sindacati, questo documento dovrebbe essere sostanzialmente recepito dal Governo in un decreto legislativo emanabile già agli inizi del 2003. Albini-Crespi-Di Seri 87 E un po’ di Europa... Albini-Crespi-Di Seri 88 COSA DICE LA DIRETTIVA CEE N. 93/104? • mira a promuovere il miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori • è stata adottata sul fondamento giuridico dato dall’art. 118 A del trattato CEE • richiama la piena applicabilità alle materie in essa contemplate della direttiva CEE 89/391 Albini-Crespi-Di Seri 89 COSA DICE LA DIRETTIVA CEE N. 93/104?/2 • concerne tutti i settori di attività privati e pubblici, tranne rare e tassative eccezioni • non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare od introdurre disposizioni più favorevoli ai lavoratori né di prevedere deroghe per via legislativa/contrattuale ad alcune sue disposizioni Albini-Crespi-Di Seri 90 COSA DICE LA DIRETTIVA CEE N. 93/104?/3 Ne vanno sottolineati, in prospettiva di un recepimento ormai prossimo, i seguenti punti di problematicità Albini-Crespi-Di Seri 91 COSA DICE LA DIRETTIVA CEE N. 93/104?/4 La definizione di orario di lavoro Qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attivita’ o delle sue funzioni limiti all’orario di lavoro Albini-Crespi-Di Seri 92 COSA DICE LA DIRETTIVA CEE N. 93/104?/5 La durata settimanale del lavoro sia limitata… La durata media dell’orario di lavoro per ogni periodo di 7 giorni non superi 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario Albini-Crespi-Di Seri 93 COSA DICE LA DIRETTIVA CEE N. 93/104?/6 Il diritto al riposo giornaliero e settimanale Minimo 11 ore consecutive nel corso di ogni periodo di 24 ore più 24 ore ininterrotte ogni 7 giorni Albini-Crespi-Di Seri 94 COSA DICE LA DIRETTIVA CEE N. 93/104?/7 Il diritto alla pausa giornaliera Se l’orario giornaliero supera le 6 ore, pausa obbligatoria con durata/modalità fissata da legge/contrattazione collettiva più pause particolari per attenuare il lavoro monotono e ripetitivo. Albini-Crespi-Di Seri 95 COSA DICE LA DIRETTIVA CEE N. 93/104?/8 Il diritto alle ferie Minimo 4 settimane retribuite, non sostituibili con indennità monetaria salvo il caso di cessazione del rapporto di lavoro. Albini-Crespi-Di Seri 96 COSA DICE LA DIRETTIVA CEE N. 93/104?/9 Particolari tutele per il lavoro notturno In gran parte già presenti nel nostro D.lgs.532/1999 Albini-Crespi-Di Seri 97 COSA DICE LA DIRETTIVA CEE N. 93/104?/10 La necessità del consenso del singolo lavoratore esplicitamente richiesto solo per le prestazioni eccedenti le 48 ore settimanali, laddove il singolo stato membro le consenta in deroga alla regola generale della Direttiva. N.B.: lo stato italiano ha già dichiarato in sede europea che non applicherà la facoltà cosiddetta di “deroga in peius” con il consenso del lavoratore Albini-Crespi-Di Seri 98 COSA DICE LA DIRETTIVA CEE N. 93/104?/11 Una sentenza molto pericolosa ... Secondo la Corte di Giustizia Comunitaria Albini-Crespi-Di Seri 99 COSA DICE LA DIRETTIVA CEE N. 93/104?/12 • in mancanza di disposizioni nazionali di recepimento di alcuni articoli della Direttiva, le regole di principio ivi contenute possono avere effetto diretto ed immediato • il consenso espresso dalla parte sindacale, nell’ambito di un contratto collettivo, all’effettuazione dello straordinario non è sostitutivo di quello del singolo lavoratore interessato Albini-Crespi-Di Seri 100 COSA DICE LA DIRETTIVA CEE N. 93/104?/13 • è “orario di lavoro” anche la mera presenza fisica sul luogo di lavoro come potenziale disponibilita’ a prestare la propria opera professionale (Corte di Giustizia 3/10/2000) Albini-Crespi-Di Seri 101 COSA DICE LA DIRETTIVA CEE N. 93/104?/14 Il paradosso finale… mentre l’Italia sta ancora tentando, sei anni dopo il termine finale previsto dalla CEE, di recepire completamente la Direttiva 93/104, quest’ultima è già in via di sostituzione a Bruxelles Albini-Crespi-Di Seri 102 INFATTI... Proposta di Direttiva sull’orario di lavoro redatta dalla Commissione in versione definitiva il 4/7/2002 con entrata in vigore prevista per il 2/8/2004. Albini-Crespi-Di Seri 103