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Albini-Crespi

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Albini-Crespi
INTRODUZIONE AL PROBLEMA
Albini-Crespi-Di Seri
1
C’E’ CHI SOSTIENE CHE
• Il duro lavoro non ha mai ucciso un uomo. Gli uomini
muoiono di noia, conflitti psicologici o malattie.
Infatti più si lavora duramente, più si sarà felici e
sani (David Ogilvy)
• Io dico che quando lavoro quattordici ore al giorno
per sette giorni alla settimana, mi ritengo fortunato
(Dr. Armand Hammer)
• Alla Amstrad il personale inizia presto e termina
tardi-possono prendersi un panino lanciato sulla loro
scrivania – non si chiacchiera… è tutto azione,
l’atmosfera è incredibile e lo spirito di corpo
terrificante. Lavorare sodo è divertimento. (Alan
Sugar)
• Tutto ben considerato, lavorare è meno noioso che
divertirsi. (Charles Baudelaire)
Albini-Crespi-Di Seri
2
E CHI OBIETTA CHE
• Si dice che lavorare sodo non ha mai ucciso
nessuno. Ma dico, perché rischiare? (Ronald
Reagan)
• Non serve a niente esser vivi, se bisogna lavorare
(Andrè Breton)
• Il tempo libero è il fiore, o meglio il frutto
dell’esistenza di ogni individuo, in quanto esso
soltanto lo insedia nel possesso del suo io (Arthur
Schopenauer)
• Cuncè, che brutto suonno che mi so’ fatto
stanotte. Mi son sognato che lavoravo (Eduardo De
Filippo)
Albini-Crespi-Di Seri
3
ORARIO NORMALE DI LAVORO E
LAVORO STRAORDINARIO
Albini-Crespi-Di Seri
4
FONTI ESSENZIALI IN MATERIA DI
ORARIO DI LAVORO, LAVORO
STRAORDINARIO E LAVORO NOTTURNO
• R.D.L. 692/1923: disciplina generale delle
limitazioni all’orario di lavoro
• R.D. 1955/1923: regolamento attuativo
• R.D. 1957/1923: deroghe tabellate
• R.D. 2657/1923: discontinui.
•
LEGGE 549/1995
• art. 36 Cost. e artt. 2107 e 2108 c.c: rinvio alle
leggi speciali
Albini-Crespi-Di Seri
5
FONTI ESSENZIALI IN MATERIA DI ORARIO DI
LAVORO, LAVORO STRAORDINARIO E LAVORO
NOTTURNO/2
• LEGGE 196/1997, art. 13: nozione di orario normale
di lavoro
• LEGGE 409/1998: inserisce un nuovo art. 5 bis in
RDL 692
• L. 25/1999: deroghe al lavoro notturno
• D.LGS. 532/99: disciplina del lavoro notturno
• nonché le circolari Ministero del Lavoro n.
125/1997, n. 10/2000 e n. 13/2000 nonché,
ovviamente, la contrattazione collettiva
Pur se con diverso valore giuridico, considerare
anche Avviso comune 12/11/97 e Direttiva CEE
93/104 (tempi di lavoro)
Albini-Crespi-Di Seri
6
ORARIO NORMALE DI LAVORO
Albini-Crespi-Di Seri
7
DURATA (art. 13, c.1, L. 196/97)
L’orario normale di lavoro
degli operai e degli impiegati
È fissato in 40 ore
settimanali
Prevede per ogni giorno,
un
periodo minimo di riposo
di 11 ore consecutive
(così Min. Lav.)
I contratti collettivi nazionali possono:
•stabilire una durata minore dell’orario
•riferire l’orario normale alla media delle prestazioni
lavorative in un periodo non superiore all’anno
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CATEGORIE PARTICOLARI
L’orario di lavoro di bambini e adolescenti non può
superare
durare più di 4,5 ore senza interruzione
•per i bambini, le 7 ore/giorno e le 35 ore/settimana
•per gli adolescenti, le 8 ore/giorno e le 40
ore/settimana
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CATEGORIE PARTICOLARI/2
•
Il riposo intermedio
•
•
deve essere di almeno 1
ora
può essere ridotto a 30
min.da ccnl
può essere disposto dalla
Direzione
provinciale
lavoro dopo 3 ore, in caso
di lavori pericolosi o
gravosi
L’orario di lavoro per l’apprendista non può superare le
8 ore giornaliere e le 44 ore settimanali
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SOGGETTI ESCLUSI
Sono esclusi dal rispetto del limite di 40 ore
settimanali:
•il personale addetto ai lavori domestici
•il personale direttivo, vale a dire institori, gerenti,
direttori tecnici e amministrativi, capi ufficio e reparto
che partecipano solo eccezionalmente al lavoro manuale
•i commessi viaggiatori
•il personale navigante
•il personale di uffici e servizi pubblici (anche se gestiti
da Assuntori privati)
•i lavoratori a domicilio
•i lavoratori addetti ad attività discontinue o di
semplice custodia o attesa
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LAVORO EFFETTIVO
Ogni lavoro che
richieda un’applicazione
assidua e continuativa
E’ considerato lavoro
effettivo
Non costituiscono lavoro effettivo:
•I riposi intermedi (sia all’interno che all’esterno
dell’Azienda)
•il tempo impiegato per recarsi nel posto di lavoro
•le soste di durata non inferiore a 10 min. e non superiore
a 2 ore, comprese nel turno di lavoro (quando non è
richiesta prestazione lavorativa)
•i riposi normali prestabiliti ad ore fisse e indicati
nell’orario aziendale
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12
LAVORO EFFETTIVO/2
Sono invece computate nell’orario di lavoro effettivo
Le soste, anche superiori a 15 min., concesse al
lavoratore per lavori molto faticosi, allo scopo di
facilitarne il recupero fisico
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LAVORO EFFETTIVO/3
E’ ammesso il recupero di soste dovute
A cause impreviste non
dipendenti dal datore di
lavoro e dai lavoratori
Che derivano da cause di
forza maggiore e dalle
interruzioni dell’orario
normale concordate (tra
azienda e lavoratori)
Purchè i prolungamenti di orario non eccedano il
limite di 1 ora/giorno e il recupero risulti dai patti
di lavoro
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ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO (art.
12, R.D. 692/23)
Il datore di lavoro ha l’obbligo di esporre l’orario di
lavoro in modo visibile ed in luogo accessibile, con
indicazione di ora di inizio e fine lavoro, e degli
intervalli di riposo, distinto per reparto o squadra
(quando non vi è uniformità) con indicazione delle
ore di addestramento e di insegnamento
complementare nel caso degli apprendisti
Nei confronti della Dir. Prov. Lav. – Serv. Ispezione
deve inoltre comunicare l’orario di lavoro e le
eventuali necessarie variazioni
Deve infine registrare nel libro paga le ore di
straordinario effettuate da ciascun lavoratore
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SUPERAMENTO DELL’ORARIO NORMALE
Per i casi di forza maggiore o per quelli in cui la
cessazione del lavoro ad orario normale costituisca un
pericolo o danno alle persone o alla produzione
In queste circostanze è necessario dare
comunicazione (entro 24 ore) alla Dir. Prov. Lav. –
Serv. Ispezioni
•Ragione e durata presunta del prolungamento
•Numero ore di lavoro eseguite giornalmente
•Numero persone interessate (distinte per sesso ed
età)
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SUPERAMENTO DELL’ORARIO NORMALE/2
E’ possibile per:
• Esecuzione di lavori preparatori e
complementari (p.es. inventario annuo,
riparazione/manutenzione impianti,
effettuazione prove straordinarie)
• Deroghe temporanee per determinate
industrie, consentite dal ministero del
lavoro
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SUPERAMENTO DELL’ORARIO
NORMALE/3
Il capo ispettore può imporre misure per limitare o
sospendere il prolungamento del lavoro previsto
Per il recupero dei periodi di sosta dovuti a cause
impreviste indipendenti dalla volontà dell’azienda e
dei lavoratori, purchè:
•concordato tra le parti
•non ecceda il limite massimo di 1 ora al giorno
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SUPERAMENTO DELL’ORARIO NORMALE/4
Nei lavori agricoli e negli altri lavori con particolare
esigenze tecniche o stagionali:
Non possono superare:
•il periodo di massima
I periodi per i quali è
intensità per le aziende
consentito superare
stagionali
l’orario massimo
•i tre mesi per le
giornaliero e settimanale
industrie
a
ciclo
continuo
O per periodi più lunghi purchè nell’anno non sia
superata la media delle 40 ore/settimana
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Portatile 2:
new
GLI ACCORDI TRA LE PARTI
Devono essere trasmessi alla Dir. Prov.
Lav. – Serv. Isp.
che farà risultare il suo consenso
con un visto
Contro l’eventuale rifiuto del visto è ammesso
il ricorso al Ministero del Lavoro
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Portatile 2:
new
COMUNICAZIONE
Il datore di lavoro che intenda superare
l’orario normale massimo
Deve darne preventivo avviso alla
Dir. Prov. Lavoro – Serv. Isp.
Tale disciplina si riferisce specificamente alle
ipotesi di lavoro “eccedente” per necessità imposte
da esigenze tecniche o stagionali ex art. 4 R.D.
623/1992
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LAVORO STRAORDINARIO
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LIMITI
Per tutti i lavoratori è considerato lavoro straordinario
quello che eccede
l’orario di 40 ore settimanali
La media di 40 ore settimanali in caso di
orari plurisettimanali previsti dal CCNL o da
ACCORDI AZIENDALI (ma il periodo di
riferimento non può eccedere i 12 mesi)
Ovviamente il limite non vale per i “soggetti esclusi” visti
in precedenza (ma attenzione alla giurisprudenza sulla
“soglia di usura”…..)
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LIMITI/2
Il lavoro straordinario deve :
essere contenuto
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•per le imprese industriali: 80 ore
trimestrali 250 ore annuali in
assenza di disciplina ad opera di
contratti nazionali (ccnl può
prevedere limiti inferiori)
•max
2
ore/giorno
e
12
ore/settimana
•durata
media
di
12
ore/settimana, entro un periodo
non superiore a 9 settimane
consecutive
24
LIMITI/3
Essere ammesso previo accordo tra azienda e
prestatore di lavoro
Essere computato a parte e retribuito con una
maggiorazione non inferiore al 10% (ma Cass.
26/2/2002 n. 2856 dice che si può stare sotto per le
ore che stanno tra l’orario contrattuale “aziendalmente
convenuto” e quello legale, subito contraddetta,
peraltro, da Cass. 15/4/2002 n. 5380 …)
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LIMITI/4
Nelle imprese industriali il ricorso allo straordinario è
inoltre ammesso salvo diversa previsione del contratto
collettivo
a) Per esigenze tecnico produttive non fronteggiabili
con l’assunzione di nuovi lavoratori
b) Per i casi di forza maggiore quando la cessazione
del lavoro costituisca danno o pericolo per le persone o
per la produzione
c) Per mostre, fiere e manifestazioni collegate
all’attività produttiva, allestimento prototipi, modelli,
ecc. In queste ipotesi si può fare straordinari anche
oltre i limiti di legge/contratto prima indicati
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CONTRIBUTO AL FONDO PREST. TEMPORANEE
Sulle ore di straordinario è dovuto un contributo così
articolato
contributo
Imprese
41-44 H
45-48 H
DA 49 H
Non industriali
(con + di 15 dip)
5%
5%
5%
Industriali (con +di
15dip.)
5%
10%
15%
/
/
Industriali (con
meno di 15 dip. O
in numero pari)
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15%
CONTRIBUTO AL FONDO PREST. TEMPORANEE/2
Non sono assoggettate a contribuzione le prestazioni
effettuate da:
•lavoratori a domicilio
•personale con funzioni direttive
•lavoratori che con accordo abbiano il diritto ad una
riduzione di orario corrispondente (se effettivamente
fruita)
•lavoratori addetti a specifiche attività individuate da
apposito decreto ministeriale
L’importo del contributo deve essere calcolato sulla sola
retribuzione normale
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OBBLIGO DI COMUNICAZIONE – SANZIONI/1
Le imprese industriali debbono agire così:
• Superamento delle 45 ore settimanaliinformare
entro 24 ore dall’inizio il servizio ispettivo presso
la DPL
• Eccezionali esigenze o situazioni di forza
maggiorecomunicare entro 24 ore dall’inizio a
RSU/RSA o, in mancanza, alle OSL
• Mostre, fiere, manifestazioni collegate ad attività
produttivecomunicare preventivamente in tempo
utile a RSU/RSA ed uffici competenti
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OBBLIGO DI COMUNICAZIONE – SANZIONI/2
Nel caso di orari normali con media plurisettimanale, il
ricorso allo straordinario determina l’obbligo di
informazione alla Dir. Prov. Lav. – Serv. Ispez. Lav.
Nel caso di prestazione straordinaria superiore a 20
ore/mese
Qualora nelle settimane con orario normale
programmato superiore a 45 ore, lo straordinario
ecceda le 3 ore
Albini-Crespi-Di Seri
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OBBLIGO DI COMUNICAZIONE – SANZIONI/3
Per le imprese industriali la violazione delle disposizioni
sullo straordinario comporta l’applicazione della
sanzione amministrativa
Da euro 52 a euro 155 per ogni singolo lavoratore
adibito a lavoro straordinario oltre i limiti temporali e
al di fuori dei casi previsti
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OBBLIGO DI COMUNICAZIONE – SANZIONI/4
Per
quanto
comunicazione
riguarda
alla
la
DPL
ritardata
del
ricorso
o
mancata
al
lavoro
straordinario eccedente la 45a ora si applica la norma
di cui all’art. 9 R.D. 692/23 (come modificato dall’art. 3
D.lgs. 758/94) che prevede una sanzione da euro 25 a
euro 154. La sanzione va da euro 154 a euro 1.032 se
l’infrazione riguarda più di 5 lavoratori o si è verificata
per più di 50 giorni nell’anno.
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LAVORO NOTTURNO
Albini-Crespi-Di Seri
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DLGS 532/1999 – CIRC.MIN.LAV. 13/2000
CAMPO DI APPLICAZIONE – DEFINIZIONE LAVORO
NOTTURNO
Il decreto si applica a tutti i datori di lavoro pubblici e
privati che utilizzano lavoratori con prestazioni di
lavoro notturno
Sono esclusi i settori:
trasporto aereo, ferroviario, stradario, trasporto
marittimo, navigazione interna, della pesca in mare,
delle attività dei medici in formazione
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CAMPO DI APPLICAZIONE – DEFINIZIONE LAVORO
NOTTURNO/2
Attività svolta nell’ambito di un periodo di almeno
7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra le
24 e le 5 del mattino.
Esempi: dalle 21 alle 5 e dalle 24 alle 8
Albini-Crespi-Di Seri
35
CAMPO DI APPLICAZIONE – DEFINIZIONE
LAVORATORE NOTTURNO/3
E’ considerato lavoratore notturno il soggetto che
durante il periodo notturno svolga in via non
eccezionale almeno 3 ore del suo tempo di lavoro
ovvero una parte del suo orario normale secondo le
norme del contratto collettivo nazionale
In difetto di contrattazione collettiva è considerato
lavoratore notturno il soggetto che svolga lavoro
notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all’anno
(riproporzionato per il part-time)
I contratti collettivi individuano le condizioni e i casi di
eccezionalità nell’adibizione al lavoro notturno.
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LIMITI E DURATA DELLA PRESTAZIONE/1
Adibizione priorità dei volontari, tenendo conto
delle esigenze organizzative aziendali
Esclusione donne (dalle 24 alle 6) da
accertamento gravidanza sino ad 1 anno di età del
bambino nonché soggetti eventualmente individuati
dalla contrattazione collettiva
Norme particolari minori, apprendisti, soggetti
con carichi di famiglia (vedi infra)
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LIMITI E DURATA DELLA PRESTAZIONE/2
L’orario di lavoro dei lavoratori notturni:
•non può superare le 8 ore nelle 24 ore
•nel caso di orari plurisettimanali, il limite di cui
sopra deve essere rispettato come media
Il Ministro del Lavoro indica le lavorazioni che
comportano rischi particolari, o rilevanti tensioni
fisiche o mentali, il cui limite è di 8 ore per ogni
periodo di 24 ore
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38
TUTELA DELLA SALUTE E
TRASFERIMENTO AL LAVORO DIURNO
I lavoratori notturni devono essere sottoposti
A cure e spese del datore
di lavoro, per il tramite del
medico competente
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39
Ad
accertamenti
preventivi
(per
accertare l’assenza
di controindicazioni
al lav.not.), periodici
(almeno ogni 2 anni),
ulteriori (in caso di
evidenti condizioni di
salute incompatibili
con il lav.not.)
TUTELA DELLA SALUTE E
TRASFERIMENTO AL LAVORO DIURNO/2
Nel caso di intervenuta inidoneità alla prestazione di
lavoro notturno, accertata tramite il medico
competente
È garantita al lavoratore l’assegnazione ad altre
mansioni o altri ruoli diurni
La contrattazione collettiva definisce le modalità di
assegnazione ad altre mansioni ovvero individua
soluzioni alternative
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RIDUZIONE ORARIO – MAGGIORAZIONE RETRIBUTIVA
– RAPPORTI SINDACALI
La contrattazione collettiva stabilisce la riduzione
dell’orario normale (settim. e mensile) per i lavoratori
notturni e la relativa maggiorazione retributiva
Il ministro del lavoro verifica periodicamente le
disposizioni introdotte dai contratti nazionali in
materia, ed ha precisato che la disposizione sulla
riduzione di orario ha sostanzialmente valore di
“indirizzo politico”
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RIDUZIONE ORARIO – MAGGIORAZIONE RETRIBUTIVA
– RAPPORTI SINDACALI/2
L’introduzione del lavoro notturno è preceduta dalla
consultazione delle RSU/RSA ovvero, in mancanza,
delle Associazioni Territoriali di categoria aderenti
alle Conf. dei lavoratori più rappresentative sul piano
nazionale.
La consultazione sindacale è effettuata e conclusa
entro 7 giorni a decorrere dalla comunicazione del
datore di lavoro
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42
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Il datore
di lavoro
Informa i lavoratori notturni e i
RLS sui maggiori rischi (ove
presenti)
connessi
al
lavoro
notturno.
Garantisce
•
•
l’informazione sui servizi per la prevenzione e la
sicurezza
la consultazione dei RLS ovvero delle OO.SS. per
le lavorazioni che comportano rischi particolari
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43
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE/2
.
Il datore di lavoro,
con cadenza annuale
informa per iscritto la Dir. Prov. Lavoro (Servizio
Ispez. Lavoro) e le OO.SS. maggiormente
rappresentative
dell’esecuzione di lavoro notturno continuativo o
compreso in regolari turni periodici, quando esso
non sia previsto dal CCNL
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MISURE DI PROTEZIONE
Durante il lavoro notturno il datore di lavoro
.
Previa informativa alle RSU
•garantisce un livello di mezzi di prevenzione o di
protezione adeguati alle caratteristiche del lavoro
notturno;
•assicura un livello di servizi equivalente a quello
previsto per il lavoro diurno
Previa consultazione con le RSU
•dispone appropriate misure di protezione (personali o
collettive) per i lavoratori notturni che effettuano
lavori che comportano rischi particolari
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45
MISURE DI PROTEZIONE/1
I contratti collettivi possono prevedere
Modalità e specifiche misure di prevenzione
relativamente alle prestazioni di lavoro notturno di
particolari categorie di lavoratori
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46
MINORI
E’ vietato adibire i minori al lavoro
notturno, intendendo per minore il soggetto
sotto i 18 anni e per notte un periodo di
almeno 12 ore consecutive comprendente
l’intervallo tra le 22 e le 6 o tra le 23 e le 7
(esistono
limitate
deroghe
per
gli
adolescenti e per i minori impiegati in
attività non industriali)
Albini-Crespi-Di Seri
47
APPRENDISTI
Per gli apprendisti è vietato in ogni caso il lavoro
nella fascia oraria compresa tra le 22 e le ore 6
Nell’ipotesi in cui i turni aziendali
inizino alle 5
Il ministero del
lavoro ritiene
Ammissibile
per
ragioni
organizzative,
l’anticipazione alle ore 5 del turno di lavoro
degli apprendisti solo se maggiorenni
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48
SOGGETTI CON CARICHI DI FAMIGLIA
Non deve essere
obbligatoriamente
prestato
Il lavoro notturno
•dalla lavoratrice con figlio di età inferiore a 3 anni o
alternativamente dal padre convivente
•dalla lavoratrice o dal lavoratore che sia l’unico
genitore affidatario di un figlio convivente di età
inferiore a 12 anni
•dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio
carico un soggetto disabile, ai sensi della legge
104/1992
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49
SANZIONI
VIOLAZIONI
Per la violazione degli
obblighi dei lavoratori (di
cui all’art. 5 dlgs n.
626/1994)
Per il superamento di limiti
temporali (non più di 8 ore
nelle 24 ore)
SANZIONI
Arresto (da 3 a 6 mesi) o
ammenda (da 1.549 a 4.132
Euro)
Per ogni giorno e per ogni
lavoratore adibito a lavoro
notturno,
una
sanzione
amministratva da Euro 52 a
Euro 155
Per avere adibito a lavoro Arresto non superiore a 6 mesi
notturno dei minori
o ammenda fino a 5.165 Euro)
Per avere adibito a lavoro Arresto (da 2 a 4 mesi) o
notturno
donne
in ammenda (da 516 a 2.582 Euro)
gravidanza o con figlio <1
anno o soggetti con carichi
di famiglia
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50
IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA CEE 93/104 IN
ITALIA...LA SOLITA STORIA …..
CORTE DI GIUSTIZIA UE 9/3/2000 C-386/98
• “Non avendo adottato nel termine prescritto le
disposizioni per conformarsi alla direttiva 23
novembre 1993, 93/104/CE….. La repubblica
italiana è venuta meno agli obblighi a essa
incombenti in forza della direttiva “
Come si cerca di rimediare?
La Legge comunitaria 2001 prevede l’azione di
recepimento e di conseguenza le parti sociali
stanno negoziando un nuovo avviso comune da
sottoporre al Governo.
Albini-Crespi-Di Seri
51
UN PO’ DI
GIURISPRUDENZA…
Albini-Crespi-Di Seri
52
UN PARTICOLARE PROFILO TRIBUTARIO...
“l’indennità corrisposta (in sede transattiva)
dal datore di lavoro, a titolo di risarcimento
del danno, per la reintegrazione delle
energie psicofisiche (in base a valutazione
giudiziale di merito insindacabile da parte
della Corte di Cassazione) spese dal
lavoratore oltre l’orario massimo di lavoro
da lui esigibile, non è assoggettata a
tributo”
(Cass. Sez. Trib. 21/6/2002 n. 9111)
Albini-Crespi-Di Seri
53
LA PROVA DEL LAVORO STRAORDINARIO
Il lavoratore che chieda in via giudiziale il
compenso per il lavoro straordinario ha l’onere
di dimostrare di aver lavorato oltre l’orario
normale di lavoro. Tale dimostrazione
presuppone la prova di aver espletato l’orario
normale di lavoro (e, quindi, di aver proseguito
l’attività lavorativa oltre il suddetto orario),
Albini-Crespi-Di Seri
54
LA PROVA DEL LAVORO STRAORDINARIO/2
senza che possa ritenersi come dato acquisito
al processo tale espletamento solo per il fatto
che manchino contestazioni sull’orario di inizio
del lavoro: l’altra parte, infatti, non ha l’onere
di contestare circostanze che l’attore non ha
dedotte e che, pertanto, non fanno parte del
processo, nè di fornire la prova contraria se
l’attore viene meno al suo onere probatorio.
(Cass., Sez. Lavoro, 17/10/2001 n. 12695)
Albini-Crespi-Di Seri
55
PERSONALE DIRETTIVO E ORARIO DI
LAVORO
L’attività di natura direttiva non è soggetta ad
obbligo di orario e non dà diritto a compenso per
lavoro straordinario
(Corte D’Appello di Milano 14/12/2001)
N.B.: però attenzione alla giurisprudenza sul
“superamento del limite di ragionevolezza
(Corte Costituzionale 20/12/1979 N. 155)
Albini-Crespi-Di Seri
56
IL “TEMPO TUTA” VA NELL’ORARIO DI
LAVORO ORDINARIO
Il tempo necessario per l’espletamento delle
operazioni preliminari (indossare il camice) di
carattere strettamente necessario e
obbligatorio per lo svolgimento dell’attività
lavorativa, deve rientrare nell’orario di lavoro
ordinario, trattandosi di attività espletata in
ossequio al potere direttivo dell’imprenditore e
nel suo esclusivo interesse.
Albini-Crespi-Di Seri
57
IL “TEMPO TUTA” VA NELL’ORARIO DI
LAVORO ORDINARIO/2
Deve pertanto ritenersi illegittimo il
comportamento aziendale volto a sanzionare i
dipendenti per aver timbrato il cartellino
d’ingresso in abiti civili e non dopo aver
indossato il camice, come il datore di lavoro
pretendeva, al fine di prestare l’attività
lavorativa.
(Cass., Sezione lavoro, 14/4/1998 n. 3763)
Albini-Crespi-Di Seri
58
IL “TEMPO PER ARRIVARE” NON CONTA
Salvo diverse previsioni contrattuali, il tempo
impiegato giornalmente per raggiungere la sede
di lavoro durante il periodo della trasferta non
può considerarsi come impiegato
nell’esplicazione dell’attività lavorativa vera e
propria, non facendo parte del lavoro effettivo,
Albini-Crespi-Di Seri
59
IL “TEMPO PER ARRIVARE” NON
CONTA/2
e non si somma quindi al normale orario di
lavoro, così da essere qualificato come lavoro
straordinario, tanto più che l’indennità di
trasferta è in parte diretta a compensare il
disagio psicofisico e materiale dato dalla
faticosità degli spostamenti suindicati.
(Cass. Civile, Sez. lavoro, 10/4/2001, n. 5359)
Albini-Crespi-Di Seri
60
LO “STRAORDINARIO” TALVOLTA VALE
ANCHE PER I DISCONTINUI
In tema di lavoro discontinuo, caratterizzato
da attese di non lavoro durante le quali il
dipendente può reintegrare con pause di riposo
le energie psico-fisiche consumate, è
configurabile l’espletamento di lavoro
straordinario allorquando, malgrado detta
discontinuità, sia convenzionalmente prefissato
un preciso orario di lavoro ed il relativo limite
Albini-Crespi-Di Seri
61
LO “STRAORDINARIO” TALVOLTA VALE
ANCHE PER I DISCONTINUI/2
risulti in concreto superato - occorrendo,
all’uopo, che venga fornita la prova
relativamente a modalità e tempi del servizio
prestato nell’arco compreso fra l’orario iniziale
e quello finale dell’attività lavorativa, in modo
da consentire di tener conto delle pause di
inattività - e, in ogni caso, allorquando l’attività
Albini-Crespi-Di Seri
62
LO “STRAORDINARIO” TALVOLTA VALE
ANCHE PER I DISCONTINUI/3
lavorativa prestata dal dipendente oltre i limite
dell’orario massimo legale, non operante nei suoi
confronti, sia, alla stregua del concreto
svolgimento del rapporto di lavoro, irrazionale e
pregiudizievole del bene dell’integrità fisica del
lavoratore stesso.
(Cass. Civile, Sez. lavoro, 5/11/2001, n. 13622)
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63
LA SOTTILE DISTINZIONE TRA
“STRAORDINARIO” E “PROLUNGAMENTO
DELL’ORARIO NORMALE”
La prestazione lavorativa eccedente l’orario
concordato fra le parti in una misura inferiore a
quella massima stabilita dalla legge o dal contratto
collettivo e fino al raggiungimento di questa, va
qualificata come straordinario e retribuita a norma
dell’art. 2108 C.C., a meno che non venga provata
l’esistenza di un accordo
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LA SOTTILE DISTINZIONE TRA
“STRAORDINARIO” E “PROLUNGAMENTO
DELL’ORARIO NORMALE”/2
fra le stesse parti avente per oggetto il
prolungamento dell’orario normale contrattuale
fino al limite di quello normale legale o pattuito
in sede collettiva.
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COME VA CALCOLATO IL COMPENSO PER
LAVORO STRAORDINARIO?
Atteso il concetto di omnicomprensività della
retribuzione assunto dall’art. 2108 C.C., in
relazione all’art. 5 del RDL 15 marzo 1923, n.
692, ai fini del calcolo del compenso per lavoro
straordinario, la retribuzione da assumere a
base del calcolo di entrambi tali compensi deve
includere le quote delle mensilità aggiuntive ed
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66
COME VA CALCOLATO IL COMPENSO PER
LAVORO STRAORDINARIO?/2
ogni altro elemento retributivo (normale ed
ordinario) continuativo, obbligatorio e
predeterminato o predeterminabile, eccettuati
i compensi straordinari per loro natura o per
patto espresso, anche se di fatto
continuativamente corrisposti. Le clausole della
contrattazione collettiva applicabile, che
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67
COME VA CALCOLATO IL COMPENSO PER
LAVORO STRAORDINARIO?/3
adottino una più ristretta base di calcolo, sono,
pertanto, nulle - per contrarietà alle norme
imperative degli articoli citati - e sostituite di
diritto, ai sensi del secondo comma dell’art.
1419 C.C., salva l’ipotesi che il diverso sistema
di computo adottato dalla contrattazione
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68
COME VA CALCOLATO IL COMPENSO PER
LAVORO STRAORDINARIO?/4
collettiva assicuri al lavoratore un trattamento
economico pari o superiore a quello derivantegli
dall’applicazione dei criteri legali.
(Cass., Sez. lavoro, 19/3/2001, n. 3932)
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LAVORO NOTTURNO E FUNZIONI
DIRETTIVE
Il lavoro notturno prestato con caratteri di
periodicità regolare costituisce una modalità
temporale propria delle mansioni svolte nelle
ore notturne, piuttosto che un prolungamento
di durata delle medesime e, pertanto, esso, non
essendo rispondente ad esigenze aziendali
imprevedibili, non è assimilabile al lavoro
Albini-Crespi-Di Seri
70
LAVORO NOTTURNO E FUNZIONI
DIRETTIVE/2
straordinario, con la conseguenza che ad esso
non si estende la negazione del diritto a
compenso per quello stabilito dall’art. 1 RDL n.
692/1923, in relazione allo svolgimento di
funzioni direttive per le quali non risulti
previsto l’orario normale di lavoro comunque la
durata massima dello stesso.
(Cass. Civile, Sez. lavoro, 7/3/2001, n. 3302)
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NIENTE COMPENSO PER STRAORDINAZIO
SE NON SI SUPERA IL LIMITE
SETTIMANALE
In tema di compenso per la prestazione di lavoro
straordinario, la normativa vigente non comporta il
diritto alla maggiorazione retributiva in mancanza
di superamento del limite massimo settimanale.
Infatti la disposizione dell’art. 1, RD 15 marzo
1923, n. 692, a norma del quale la durata massima
della giornata lavorativa non può eccedere “le otto
ore al giorno o le 48 settimanali di lavoro
Albini-Crespi-Di Seri
72
NIENTE COMPENSO PER STRAORDINAZIO
SE NON SI SUPERA IL LIMITE
SETTIMANALE/2
effettivo”, va interpretata nel senso che eventuali
superamenti dell’orario giornaliero contenuti
nell’ambito del massimo settimanale non sono
sufficienti per far emergere la nozione legale di
lavoro straordinario, rimanendo la prestazione nei
limiti di flessibilità previsti dalla legge (fattispecie
in tema di lavoratori del settore trasporti).
(Cass., Sez. lavoro, 16/7/2002, n. 10312)
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73
ATTENZIONE AI DOVERI CONTRATTUALI
DI INFORMAZIONE ALLE RSU/OSL...
L’inadempimento del datore di lavoro degli
obblighi contrattuali d’informazione in materia
di effettuazione di lavoro straordinario
costituisce condotta antisindacale, essendo un
comportamento che denota un atteggiamento
di svalutazione del sindacato quale controparte
negoziale ed essendo consapevolmente intesa
ad ostacolare l’esercizio di un diritto sindacale.
Albini-Crespi-Di Seri
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ATTENZIONE AI DOVERI CONTRATTUALI
DI INFORMAZIONE ALLE RSU/OSL…/2
Non può però essere ordinata la comunicazione
dei dati individuali, poiché a ciò osta la legge n.
675/1996
(Corte d’Appello Torino 13/3/2001, riformando
parzialmente Tribunale Torino 23/7/1999)
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75
ATTENZIONE AI DOVERI CONTRATTUALI
DI INFORMAZIONE ALLE RSU/OSL…/3
In senso conforme Tribunale Salerno 17/5/2000,
in senso contrario Pretura Roma 25/10/1997.
Da notare, peraltro, che l’art. 7 della
Raccomandazione del Consiglio d’Europa n. R. (89)2
e il punto 10.10 del “code of pratice” dell’OIL del
7/10/1996, pur non essendo a tutt’oggi
direttamente vincolanti per l’Italia, sembrerebbero
suffragare la tesi secondo la quale le comunicazioni
al sindacato non violano la “privacy” del lavoratore
Albini-Crespi-Di Seri
76
ATTENZIONE AI DOVERI CONTRATTUALI
DI INFORMAZIONE ALLE RSU/OSL…/4
purchè conformi e specifiche previsioni di legge o
del ccnl. In tal senso, per consimili situazioni
all’estero, vedasi in Spagna Corte Costituzionale
22/4/1993 n. 142
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77
PER MODIFICARE L’ORARIO DI LAVORO
BASTA DIRLO A VOCE?
“I lavoratori … devono essere posti in condizione di
conoscere le disposizioni adottate dal datore di
lavoro in materia di orario delle prestazioni
lavorative nel rispetto delle prescrizioni normative
e contrattuali, derivandone che, una volta che tale
esigenza sia rimasta soddisfatta, non potendo
sorgere
Albini-Crespi-Di Seri
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PER MODIFICARE L’ORARIO DI LAVORO
BASTA DIRLO A VOCE?/2
incertezze circa l’orario da osservarsi, la mancanza
della forma scritta non può assumere rilievo alcuno
ai fini della validità delle disposizioni impartite”
(Cass. 169/2000)
N.B. Ovviamente, salvo che la legge/contrattazione
collettiva non preveda espressamente la forma scritta o
procedure comunque più rigorose, sul piano formale, del
semplice avvertimento verbale.
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LE SORPRESE DELLO STRAORDINARIO
FORFETTIZZATO …
Il giudice di merito, pur in presenza di una prassi
costante di liquidazione di uno straordinario
forfettizzato , non può non valutare le prove addotte
dal lavoratore al fine di dimostrare il diritto al
compenso per il lavoro straordinario effettivamente
eccedente quello corrispostogli in via forfettaria, in
quanto la forfettizzazione non costituisce di per sé un
uso aziendale più favorevole al lavoratore.
(Cassazione 6902/2000)
Albini-Crespi-Di Seri
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Cosa c’è dietro l’angolo?
Albini-Crespi-Di Seri
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COSA C’E’ DIETRO L’ANGOLO?
Documento comune delle Confederazioni
datoriali del 28/11/2002, inviato ai Sindacati
il 3/12/2002 che propone nuove regole nei
seguenti termini:
• disciplina dell’orario di lavoro per tutti i
settori di attività, tranne i lavoratori mobili,
• definizione di orario normale (40 ore anche in
media) e dei relativi criteri di computo,
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COSA C’E’ DIETRO L’ANGOLO?/2
• abrogazione durata massima giornaliera
dell’orario di lavoro e durata massima
giornaliera e settimanale dello straordinario,
• 11 ore consecutive di riposo giornaliero,
eccetto attività “frazionate” o diverse
disposizioni contrattuali collettive,
• per orari maggiori 6 ore pausa da stabilirsi a
cura dei contratti collettivi di lavoro (e
comunque non meno di 10 minuti),
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83
COSA C’E’ DIETRO L’ANGOLO?/3
• disciplina dello straordinario (che deve essere
“contenuto”) affidata essenzialmente alla
contrattazione collettiva (in mancanza 250
ore/anno/80 trimestre più ore ammissibili
“senza limite prefissato “per situazioni
particolari),
• comunicazione oltre le 48 ore da farsi ogni tre
mesi per unità con più di 30 e fino a 200
Albini-Crespi-Di Seri
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COSA C’E’ DIETRO L’ANGOLO?/4
dipendenti ed ogni mese per quelle oltre i 200
dipendenti. Se il ccnl prevede comunicazioni al
sindacato, ogni obbligo si considera adempiuto
con l’invio di queste ultime,
• elencazione di attività soggette a deroghe
• minimo 4 settimane di ferie, sostituibili con
indennità solo in caso di risoluzione del
rapporto di lavoro,
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COSA C’E’ DIETRO L’ANGOLO?/5
• alcune modifiche alla disciplina del lavoro
notturno (in particolare concernenti
l’inidoneità per ragioni di salute e l’inidoneità
alla disciplina del riposo settimanale)
• derogabilità, su alcuni punti specifici, della
nuova disciplina dell’orario, affidata a
contrattazione collettiva nazionale o di
secondo livello
Albini-Crespi-Di Seri
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COSA C’E’ DIETRO L’ANGOLO?/6
• abrogazione varie normative (in particolare
art. 13 legge 196/1997; Dlgs 532/99; norme
sull’orario degli apprendisti).
N.B. Se condiviso dai Sindacati, questo
documento dovrebbe essere sostanzialmente
recepito dal Governo in un decreto legislativo
emanabile già agli inizi del 2003.
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E un po’ di Europa...
Albini-Crespi-Di Seri
88
COSA DICE LA DIRETTIVA CEE N.
93/104?
• mira a promuovere il miglioramento della
salute e sicurezza dei lavoratori
• è stata adottata sul fondamento giuridico
dato dall’art. 118 A del trattato CEE
• richiama la piena applicabilità alle materie in
essa contemplate della direttiva CEE 89/391
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89
COSA DICE LA DIRETTIVA CEE N.
93/104?/2
• concerne tutti i settori di attività privati e
pubblici, tranne rare e tassative eccezioni
• non pregiudica la facoltà degli Stati membri di
applicare od introdurre disposizioni più
favorevoli ai lavoratori né di prevedere
deroghe per via legislativa/contrattuale ad
alcune sue disposizioni
Albini-Crespi-Di Seri
90
COSA DICE LA DIRETTIVA CEE N.
93/104?/3
Ne vanno sottolineati, in prospettiva di un
recepimento ormai prossimo, i seguenti punti
di problematicità
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91
COSA DICE LA DIRETTIVA CEE N.
93/104?/4
La definizione di orario di lavoro
Qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al
lavoro, a disposizione del datore di lavoro e
nell’esercizio della sua attivita’ o delle sue
funzioni
limiti all’orario di lavoro
Albini-Crespi-Di Seri
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COSA DICE LA DIRETTIVA CEE N.
93/104?/5
La durata settimanale del lavoro sia limitata…
La durata media dell’orario di lavoro per ogni
periodo di 7 giorni non superi 48 ore,
comprese le ore di lavoro straordinario
Albini-Crespi-Di Seri
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COSA DICE LA DIRETTIVA CEE N.
93/104?/6
Il diritto al riposo giornaliero e settimanale
Minimo 11 ore consecutive nel corso di ogni
periodo di 24 ore più 24 ore ininterrotte ogni
7 giorni
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COSA DICE LA DIRETTIVA CEE N.
93/104?/7
Il diritto alla pausa giornaliera
Se l’orario giornaliero supera le 6 ore, pausa
obbligatoria con durata/modalità fissata da
legge/contrattazione collettiva più pause
particolari per attenuare il lavoro monotono e
ripetitivo.
Albini-Crespi-Di Seri
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COSA DICE LA DIRETTIVA CEE N.
93/104?/8
Il diritto alle ferie
Minimo 4 settimane retribuite, non sostituibili
con indennità monetaria salvo il caso di
cessazione del rapporto di lavoro.
Albini-Crespi-Di Seri
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COSA DICE LA DIRETTIVA CEE N.
93/104?/9
Particolari tutele per il lavoro notturno
In gran parte già presenti nel nostro
D.lgs.532/1999
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97
COSA DICE LA DIRETTIVA CEE N.
93/104?/10
La necessità del consenso del singolo lavoratore
esplicitamente richiesto solo per le prestazioni
eccedenti le 48 ore settimanali, laddove il
singolo stato membro le consenta in deroga
alla regola generale della Direttiva.
N.B.: lo stato italiano ha già dichiarato in sede europea
che non applicherà la facoltà cosiddetta di “deroga in
peius” con il consenso del lavoratore
Albini-Crespi-Di Seri
98
COSA DICE LA DIRETTIVA CEE N.
93/104?/11
Una sentenza molto pericolosa ...
Secondo la Corte di Giustizia Comunitaria
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99
COSA DICE LA DIRETTIVA CEE N.
93/104?/12
• in mancanza di disposizioni nazionali di
recepimento di alcuni articoli della Direttiva,
le regole di principio ivi contenute possono
avere effetto diretto ed immediato
• il consenso espresso dalla parte sindacale,
nell’ambito di un contratto collettivo,
all’effettuazione dello straordinario non è
sostitutivo di quello del singolo lavoratore
interessato
Albini-Crespi-Di Seri
100
COSA DICE LA DIRETTIVA CEE N.
93/104?/13
• è “orario di lavoro” anche la mera presenza
fisica sul luogo di lavoro come potenziale
disponibilita’ a prestare la propria opera
professionale
(Corte di Giustizia 3/10/2000)
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101
COSA DICE LA DIRETTIVA CEE N.
93/104?/14
Il paradosso finale…
mentre l’Italia sta ancora tentando, sei anni
dopo il termine finale previsto dalla CEE, di
recepire completamente la Direttiva 93/104,
quest’ultima è già in via di sostituzione a
Bruxelles
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INFATTI...
Proposta di Direttiva sull’orario di lavoro
redatta dalla Commissione in versione
definitiva il 4/7/2002 con entrata in vigore
prevista per il 2/8/2004.
Albini-Crespi-Di Seri
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