Comments
Description
Transcript
Diapositiva 1 - Azienda USL di Ferrara
Benvenute e Benvenuti Dott.Giovanni Pasetti FARMACI SOGGETTI A PARTICOLARI NORME: STUPEFACENTI ( D.P.R 309/90 modificato con Legge n.49/2006) Tale Legge , entrata in vigore il 28/02/2006, ha apportato sostanziali modifiche alla normativa vigente in materia di stupefacenti ( D.P.R 309/90). I medicinali stupefacenti vengono ora suddivisi in due tabelle: nella Tabella I sono ricomprese le sostanze individuate come stupefacenti o psicotrope suscettibili di abuso. La Tabella II è suddivisa in cinque sezioni: A,B,C,D,E in base al maggiore o minore potere del farmaco di indurre dipendenza. Nella stessa tabella sono contrassegnati con doppio asterisco (**) i medicinali appartenenti all’allegato III-bis ( Legge n.12/2001), cioè i farmaci per il trattamento del dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa. PRESCRIZIONE FARMACI TABELLA II SEZIONE A I farmaci compresi nella tabella II SEZIONE A , devono essere prescritti dai Medici Chirurghi e Veterinari su apposito ricettario approvato con Decreto del Ministero della Salute (Decreto del 10/03/2006). In attesa della stampa e distribuzione dello stesso, la prescrizione dei medicinali in essa indicati deve essere effettuata utilizzando: ricettario a ricalco in triplice copia , per i farmaci contrassegnati da doppio asterisco (**) presenti nella stessa tabella, prescritti per il trattamento del dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa (allegato III-bis). La prescrizione di farmaci di cui all’allegato III Bis, può comprendere fino a due preparazioni diverse fra loro o due medicinali di dosaggi differenti per una cura di durata non superiore a trenta giorni. • Anche nella prescrizione di altri farmaci appartenenti alla Tabella II sezione A non ricompresi nell’allegato III bis deve essere sempre utilizzato il ricettario a ricalco in triplice copia. • La prescrizione dovrà sempre ottemperare alle vigenti norme dettate dall’art. 43, commi 2, 3, 4, 5, così come modificato dalla Legge n. 49/2006 in oggetto (note Min Sal del 3 e 9 marzo 2006). MODELLO RICETTA TRIPLICE COPIA A RICALCO MODALITA’ PRESCRITTIVE MEDICINALI TABELLA II SEZIONE A Art.43 Il comma 2 prevede il prolungamento della “durata di cura “ da otto a trenta giorni anche per la prescrizione di farmaci della tabella II A non inseriti nell’allegato III Bis. Nel comma 3 vengono indicate le modalità di compilazione della ricetta: nella stessa devono essere indicati: - cognome e nome dell’assistito - dose prescritta, posologia e modo di somministrazione - indirizzo e numero telefonico professionale del medico - data e firma del Medico - timbro personale del Medico • Le ricette sono compilate in duplice copia a ricalco per i medicinali non concedibili dal SSN, ed in triplice copia a ricalco per i medicinali forniti dal SSN. • Una copia della ricetta prescritta • deve essere comunque conservata dall’assistito o dal proprietario dell’animale ammalato, come giustificativo del medicinale di cui in possesso(comma 4). • La ricetta può contenere la prescrizione di un solo medicinale per una cura non superiore a trenta giorni; • La prescrizione di farmaci compresi nell’allegato III Bis, può comprendere fino a due preparazioni diverse fra loro o due medicinali di dosaggi differenti per una cura di durata non superiore a trenta giorni. • I Medici e Veterinari possono approvvigionarsi di farmaci dell’allegato III bis mediante autoricettazione per uso professionale urgente con il modello di ricette triplice copia a ricalco non concedibile SSN. Adempimenti farmacista Disposizioni art.45 DPR 309/90 • Il farmacista deve: Controllare la regolarità della ricetta secondo le norme dettate dall’art.43; • Accertarsi dell’identità dell’acquirente ( maggiorenne e manifestatamente sano di mente) e annotare gli estremi del suo documento di riconoscimento; • Annotare la data di spedizione; • Apporre il timbro della farmacia, il prezzo praticato; nelle ricette SSN apporre i fustelli negli spazi indicati o su un foglio allegato alla medesima; • Registrare la movimentazione in uscita sul registro carico e scarico contestualmente alla spedizione; • Conservare l’originale della ricetta per due anni a partire dal giorno dell’ultima registrazione; • Decorsi trenta giorni dalla data del rilascio , la prescrizione medica non può più essere spedita; • Salvo che il fatto costituisca reato, il contravventore alle disposizioni sopra citate è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 100 a 600 euro. Nella tabella II sezione B sono comprese,tra le altre, sostanze stupefacenti come tali utilizzabili in preparazioni galeniche, i barbiturici ad azione antiepilettica e i barbiturici con breve durata d’azione. Nella tabella II sezione C sono compresi i medicinali: Fenobarbital, Pentazocina, Barbexaclone, Destropropossifene. Tali farmaci sono prescrivibili con ricetta medica non ripetibile da rinnovarsi volta per volta In base alle norme dettate dall’art. 89 comma 3 del D.L.vo n.219/2006 e successiva nota del Ministero del 11/07/2006 “ l’indicazione del codice fiscale al posto del nome e cognome del paziente , è da intendersi obbligatorio nel caso in cui l’ interessato non voglia far comparire il proprio nome e cognome sulla ricetta non ripetibile. L’Ufficio Centrale stupefacenti con propria nota del 02/08/2006 ritiene lecito riportare nel registro entrata e uscita stupefacenti, il codice fiscale dell’utente al posto del nome e cognome, nella parte da destinare alla “origine o destinazione” della sostanza o medicinale movimentata. ORDINANZA MINISTERIALE GIUGNO 2009 ISCRIZIONE TEMPORANEA FARMACI ALLEGATO III BIS DALLA TAB. IIA verso TAB. IID ( escluso parenterale e metadone e buprenorfina ) RICETTA NON PIU ‘ A RICALCO REGISTRO ENTRATA E USCITA STUPEFACENTI ( Art.60 D.P.R 309/90 e Legge n.49/2006) • Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, • • di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella II sezioni A, B e C è iscritto in un registro speciale nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, • in ordine cronologico, secondo una progressione numerica unica per ogni sostanza o medicinale, • è tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle sostanze o medicinali stupefacenti. Corretta tenuta registro e operazioni chiusura annuale Il registro viene chiuso al 31 dicembre di ogni anno (art.62 DPR 309/90). La chiusura si compie mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle qualità e quantità dei prodotti avuti in carico e delle quantità e qualità dei prodotti impiegati o commerciati durante l'anno, con l'indicazione di ogni eventuale differenza o residuo. Espletate le suddette operazioni, dovranno essere annullate tutte le righe della pagina non utilizzate, tracciandovi sopra una barratura e, possibilmente riportando la frase "operazione chiusura fine anno art.62 DPR 309/90 ( vedi esempio). Nelle operazioni di chiusura annuale del registro occorre indicare: In entrata: il totale delle quantità acquistate durante l'anno In uscita: le quantità cedute durante l'anno In giacenza: le quantità giacenti in farmacia, che devono corrispondere alla differenza tra le quantità entrate e quelle uscite dalla farmacia, più la giacenza in riporto e comprensive dei farmaci accantonati in attesa di prelievo per la distruzione opportunamente riportati nelle note. • Nella tenuta del registro non sono ammesse nè cancellature nè abrasioni. • In caso di errore, è opportuno tracciare una sola riga di penna sulla scrittura errata che permetta di leggere quanto è stato corretto, segnalando nelle note l’errore, controfirmandolo. • Nel caso si adotti un nuovo registro, è obbligatorio annullare le pagine bianche ancora utilizzabili di quello vecchio, che andrà conservato per 5 anni a datare dall’ultima registrazione . Perdita, smarrimento o sottrazione (art.67) In caso di perdita,smarrimento o sottrazione dei registri, di loro parti o dei relativi documenti giustificativi ( B.A Fatture,bolle, ricette), gli interessati entro 24 ore dalla constatazione, devono fare denuncia scritta alla più vicina autorità di pubblica sicurezza e darne comunicazione all’autorità sanitaria locale ,nella cui circoscrizione ha sede la Farmacia. Art.68 DPR 309/90 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque non ottempera alle norme sulla tenuta dei registri di entrata e uscita di carico e scarico nonché all’obbligo di trasmissione dei dati di denuncia (art.60 a 67), è punito con l’arresto sino a due anni o con l’ammenda (sanzione penale) da euro 1.549,37a euro 25.822,84. BUONI ACQUISTO (art.38 DPR 309/90 Legge 49/2006) La vendita o cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, delle sostanze e dei medicinali compresi nelle tabelle I e II dell’art 14 del DPR 309/90, deve essere fatta alle persone autorizzate in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario buono acquisto conforme al modello predisposto e distribuito dal Ministero della Salute. I titolari e direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere possono utilizzare il Bollettario” Buoni acquisto” anche per richiedere a titolo gratuito , i medicinali compresi nelle tabella II sezione A,B,C ad altre farmacie aperte al pubblico, qualora si configuri il carattere di urgenza terapeutica. VECCHI BUONO ACQUISTO Ogni Buono acquisto deve essere utilizzato per la richiesta di una sola sostanza e preparazione. Esso è diviso in tre sezioni La prima sezione costituisce la matrice e rimane in possesso del richiedente. Ad essa deve essere allegata la fattura di vendita , rilasciata dal fornitore, recante gli estremi del B.A al quale si riferisce . La seconda sezione è consegnata al fornitore che provvede a consegnare il prodotto richiesto e ad allegare tale copia alla fattura di vendita. Per la farmacie , la terza copia deve essere inviata a cura del venditore al Servizio Farmaceutico nella cui circoscrizione ha sede la farmacia D.M 18/12/2006 Approvazione del nuovo modello Buono Acquisto Con D.M 18/12/2006 è stato approvato il nuovo modello Buono Acquisto per richieste singole e cumulative di farmaci stupefacenti e delle relative composizioni medicinali. Tale Decreto è entrato in vigore il 14/01/2007 e prevede l’adozione di un nuovo modello di Bollettario Buono acquisto per l’acquisto e la cessione di sostanze e medicinali stupefacenti iscritte nelle tabelle I e II sezione A,B,C della Legge 49/2006. Tale modello a differenza del precedente, può essere utilizzato anche per acquisizioni multiple, quindi con una singola pagina possono essere richiesti più medicinali ad un unico fornitore. I modello di Bollettario B.A precedente potrà essere utilizzato fino ad esaurimento. BUONO ACQUISTO (D.P.R. n. 309/1990, art. 38, comma 1 bis) N. progressivo annuale ________________ anno ____________ _DITTA ACQUIRENTE__________________________________________ AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE________________________________________ INDIRIZZO___________________________________________________________ RESPONSABILE__________________________________ FIRMA_____________ FUNZIONE___________________________________________________________ DATA _________________ DITTA CEDENTE _____________________________________________________ AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE________________________________________ INDIRIZZO __________________________________________________________ RESPONSABILE _________________________________FIRMA________________ FUNZIONE___________________________________________________________ ____________________________________________________________________ DATA __________________ DESCRIZIONE __________ ___________ ___________ ___________ QUANTITA’RICHIESTA __________________ __________________ __________________ __________________ QUANTITA’ CONSEGNATA ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ Il buono acquisto deve essere numerato progressivamente nell’apposito spazio al momento dell’emissione dell’ordine, secondo una progressione numerica annuale propria di ciascuna farmacia o ditta autorizzata. Pertanto, uno stesso blocco può essere utilizzato nel corso di più anni, iniziando nuovamente la numerazione al primo gennaio di ogni anno. Il buono acquisto, deve essere compilato in quattro copie la prima deve essere conservata dall’acquirente ( FARMACIA)e corrisponde alla matrice del vecchio B.A.; la seconda deve essere conservata dal cedente ( DITTA ); la terza deve essere inviata, a cura del cedente, al Ministero della Salute – Ufficio Centrale Stupefacenti o all’Azienda USL di competenza della farmacia, entro trenta giorni dalla data di consegna. In caso di reso al fornitore è la farmacia che invia la terza copia al Ministero della Salute Ufficio Centrale Stupefacenti; la quarta deve essere rimessa dal cedente all’ acquirente dopo aver specificato i quantitativi consegnati. QUESTA copia è il documento giustificativo di carico Legge 15 marzo 2010, n. 38 Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore. ART. 10 (Semplificazione delle procedure di accesso ai medicinali impiegati nella terapia del dolore) g) all'articolo 45, comma 1, le parole: " che si accerta dell'identita' dell'acquirente e prende nota degli estremi di un documento di riconoscimento da trascrivere sulla ricetta " sono sostituite dalle seguenti: " che annota sulla ricetta il nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento dell'acquirente "; Art.10 L.38/2010 " 3-bis. Il farmacista spedisce comunque le ricette che prescrivano un quantitativo che, in relazione alla posologia indicata, superi teoricamente il limite massimo di terapia di trenta giorni, ove l'eccedenza sia dovuta al numero di unita' posologiche contenute nelle confezioni in commercio. In caso di ricette che prescrivano una cura di durata superiore a trenta giorni, il farmacista consegna un numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia, in relazione alla posologia indicata, dandone comunicazione al medico prescrittore "; Art.10 L.38/2010 " 10-bis. Su richiesta del cliente e in caso di ricette che prescrivono piu' confezioni, il farmacista, previa specifica annotazione sulla ricetta, puo' spedirla in via definitiva consegnando un numero di confezioni inferiore a quello prescritto, dandone comunicazione al medico prescrittore, ovvero puo' consegnare,in modo frazionato, le confezioni, purche' entro il termine di validita' della ricetta e previa annotazione del numero di confezioni volta per volta consegnato "; Art.10 L.38/2010 " 2. I responsabili delle farmacie aperte al pubblico e delle farmacie ospedaliere nonche' delle aziende autorizzate al commercio all'ingrosso riportano sul registro il movimento dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C, termine di quarantotto ore dalla dispensazione "; Art.10 L.38/2010 " 1-bis. Qualora le irregolarita' riscontrate siano relative a violazioni della normativa regolamentare sulla tenuta dei registri di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamentodi una somma da euro 500 a euro 1.500 "; Legge 15 marzo 2010, n. 38 Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore. Il passaggio dal progetto "Ospedale senza dolore“ al nuovo progetto "Ospedale - Territorio senza dolore", così come indicato nell'art. 6 della legge 38/2010, sposta il baricentro dell'assistenza sul territorio, e introduce il concetto di rete assistenziale anche nel campo della lotta al dolore. Il Farmacista è di fatto un artefice attivo essenziale di tale rete Grazie per la gentile attenzione